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1 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/ Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 1 settembre 2010, n /Leg. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg. (Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali) (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 20) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; - visto l art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - visto l articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il cui comma 2 consente alla Giunta provinciale di provvedere con regolamento a determinare criteri e modalità di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extralavorativi da parte di dipendenti provinciali; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 20 agosto 2010 avente per oggetto Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg concernente Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali, il seguente regolamento: emana Art. 1. Modificazioni dell articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg 1. All articolo 2 del D.P.G.P. n /Leg del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: Sono inoltre consentite, previa autorizzazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, attività di collaborazione nell ambito di imprese di carattere familiare, purché siano compatibili con il rapporto di lavoro e quest ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno. ; b) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: La Giunta provinciale può inoltre autorizzare il possesso di partita I.V.A. per l esercizio di altre attività, se praticate senza utilizzare lavoro altrui o senza specifiche strutture immobiliari, purché compatibili con il rapporto di lavoro e quest ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno e nei limiti di fatturato e reddito imponibile da essa fissati in misura comunque non superiore alla metà della retribuzione annua lorda relativa alla figura professionale rivestita.

2 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/ Art. 2. Modificazione dell articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg 1. Dopo il comma 5 dell articolo 9 è aggiunto il seguente: 5 bis. Ciascun dipendente autorizzato all effettuazione di incarichi o attività retribuite deve comunicare alla struttura competente in materia di personale, entro il 31 maggio di ogni anno, l ammontare dei compensi o dei redditi lordi conseguiti nel corso dell anno precedente in relazione alle attività o agli incarichi autorizzati, come risultano dalle certificazioni fiscali emanate dai soggetti eroganti o dalle dichiarazioni fiscali rese o da rendere. La comunicazione non è dovuta per le attività e gli incarichi non assoggettati ad autorizzazione. La mancata o ritardata comunicazione costituisce illecito disciplinare. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 1 settembre 2010 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

3 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/ NOTE ESPLICATIVE Le note, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. L articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante Revisione dell ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento, dispone: Art. 47 Incompatibilità 1. I dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali. I dipendenti, fuori dall'orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali. 1 bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro. 1 ter. Il personale insegnante temporaneo può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati purché la somma dei diversi carichi orari di insegnamento non superi il carico di orario massimo settimanale di insegnamento previsto per il personale insegnante della Provincia.

4 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/ quater. Il personale docente della formazione professionale, previa autorizzazione del dirigente del servizio competente in materia di personale, può svolgere altre attività professionali e commerciali, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato, non siano di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede con regolamento a: a) determinare i criteri secondo i quali i dipendenti dell'amministrazione provinciale possono essere autorizzati ad assumere impieghi o incarichi presso altri soggetti pubblici o privati ovvero ad esercitare le attività di cui al comma 1; b) individuare tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzate decorso un certo lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori e- lementi di valutazione. 3. Il dipendente provinciale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico ricoperto. 4. I dirigenti sono tenuti a informare il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale sui casi di incompatibilità riguardanti il personale in servizio presso le strutture da loro dirette. Il dirigente competente in materia di gestione del personale diffida il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità fissandogli un termine. Sono fatte comunque salve le responsabilità amministrative e disciplinari. La mancata rimozione della cause di incompatibilità entro il termine prefissato costituisce causa di estinzione del rapporto di lavoro. 5. La pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo, nonché degli incarichi esterni affidati dalla Giunta provinciale a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali, disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 e curata dal servizio competente in materia di gestione del personale. Nota all articolo 1 - L articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg, recita ora: Art. 2 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi compatibili 1. Fermo restando il divieto generale di cui all'articolo 1, i dipendenti provinciali possono svolgere fuori dall'orario di servizio specifici incarichi retribuiti conferiti da terzi solo se previamente autorizzati da parte della Provincia, su richiesta del dipendente interessato o del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico. 2. Previa autorizzazione è consentito ai dipendenti lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative a favore di enti pubblici e di privati, purché abbiano carattere di occasionalità. Sono inoltre consentite, previa autorizzazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, attività di collaborazione nell ambito di imprese di carattere familiare, purché siano compatibili con il rapporto di lavoro e quest ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno. 3. E' consentita l'assunzione di cariche in società o enti costituiti a fini di lucro, esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) assunzione di cariche in società o enti partecipati dalla Provincia o da un ente pubblico nonché in società controllate o partecipate dai medesimi, su loro designazione; b) partecipazione ad organi collegiali dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, cui aderiscano il dipendente e la Provincia autonoma di Trento; c) fattispecie previste dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile; d) assunzione di cariche in enti e società non partecipati, ma a cui la Provincia contribuisca, su designazione della Giunta provinciale. E' consentita l'assunzione di cariche sociali in società cooperative. 4. In materia di compensi per lo svolgimento di incarichi retribuiti, si applica l'art. 1 comma 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti percepibili. 5. Ai dipendenti provinciali non è consentita l'apertura di partita IVA, tranne che si tratti di soggetti esercitanti l'attività agricola. La Giunta provinciale può inoltre autorizzare il possesso di partita I.V.A. per l esercizio di altre attività, se praticate senza utilizzare lavoro altrui o senza specifiche strutture immobiliari, purché compatibili con il rapporto di lavoro e quest ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore

5 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/ al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno e nei limiti di fatturato e reddito imponibile da essa fissati in misura comunque non superiore alla metà della retribuzione annua lorda relativa alla figura professionale rivestita. 6. L'autorizzazione non è necessaria per gli incarichi gratuiti e per quelli retribuiti quando la retribuzione o il compenso derivi dallo svolgimento di incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali ovvero dalla partecipazione a convegni e seminari, nonché per gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. Gli incarichi di cui al presente comma devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio e comunque senza pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'amministrazione. 7. L'autorizzazione non è altresì necessaria per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte della Provincia o, su designazione della medesima, o, se il conferimento dell'incarico è vincolato in relazione a specifiche disposizioni normative, anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. 8. L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione dell'insussistenza di conflitti di interessi con la Provincia, della compatibilità dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico con lo svolgimento degli obblighi di servizio e dell'occasionalità dell'incarico conferito. Specificazioni dei criteri di cui sopra possono essere fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Nota all articolo 2 - L articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg, recita ora: Art. 9 Adempimenti gestionali 1. omissis 2. Ai fini della gestione dell'anagrafe gli enti funzionali curano direttamente le procedure di autorizzazione relative ai loro dipendenti e provvedono a trasmettere annualmente al servizio per il personale della Provincia la documentazione in loro possesso. 3. La Provincia autonoma di Trento, a mezzo del servizio di appartenenza del dipendente e ciascun ente funzionale provvedono a redigere apposita scheda per gli incarichi conferiti ai dipendenti. Con la medesima scheda sarà altresì segnalata qualsiasi modificazione o cessazione di precedenti incarichi. 4. Il servizio per il personale e ciascun ente funzionale provvedono a verificare, per la parte di propria competenza, la completezza delle informazioni fornite e a richiedere, ove necessario, le necessarie integrazioni. 5. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale stabilisce, con propria determinazione, la modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione, nonché quella necessaria per la trasmissione alla Provincia dei dati degli enti funzionali e per la comunicazione degli incarichi conferiti da parte della Provincia ai propri dipendenti. 5 bis. Ciascun dipendente autorizzato all effettuazione di incarichi o attività retribuite deve comunicare alla struttura competente in materia di personale, entro il 31 maggio di ogni anno, l ammontare dei compensi o dei redditi lordi conseguiti nel corso dell anno precedente in relazione alle attività o agli incarichi autorizzati, come risultano dalle certificazioni fiscali emanate dai soggetti eroganti o dalle dichiarazioni fiscali rese o da rendere. La comunicazione non è dovuta per le attività e gli incarichi non assoggettati ad autorizzazione. La mancata o ritardata comunicazione costituisce illecito disciplinare.

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