Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI. 80 Corso M.O.V.M. S.Brig. Amedeo De Ianni

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1 Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 80 Corso M.O.V.M. S.Brig. Amedeo De Ianni Servizi di Polizia Economico Finanziaria e altri servizi del Corpo 6^ Compagnia Docente: Ten. Alessandra Rotondo Lezione nr. 3 del 16/04/2010 Modulo 5 e 6 / 100 Tutor: Ten. Alessandra Rotondo Allievi: App. A.M. Cecchini Giuseppe, Fin. A.M. Acquaviva Carmela Servizi d indagine nel settore dei reati fallimentari Lo stato d insolvenza è la condizione in cui versa l imprenditore che si trova impossibilitato a far fronte alle obbligazioni prese; la legge di riferimento il R.D. 267 del 16 marzo 1942, conosciuto come Legge Fallimentare (più avanti L.F.), all art. 5 recita: L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A fronte di tale situazione i creditori possono esperire il processo esecutivo del fallimento per vedere soddisfatti i loro crediti, come previsto dall art. 6 della suddetta legge:

2 il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio. Le parti principali che intervengono nel processo fallimentare sono: il tribunale fallimentare; il comitato dei creditori; il giudice fallimentare e il curatore fallimentare. Nella disciplina fallimentare possiamo evidenziare alcune condotte illecite poste in essere dall imprenditore dichiarato fallito idonee a recare grave pregiudizio sia ai creditori che alla collettività. Tali condotte sono atte a configurarsi quali reati. La figura più rappresentativa è la bancarotta fraudolenta, prevista dall art. 216 L.F.: E punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa

3 commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Dall articolo esposto possiamo individuare tre sottocategorie di bancarotta: Bancarotta fraudolenta patrimoniale art. 216 I comma numero 1). Bancarotta fraudolenta documentale art. 216 I comma numero 2) Bancarotta fraudolenta preferenziale art. 216 III comma Altra tipologia di reato fallimentare è la Bancarotta Semplice prevista all art. 217 del Regio Decreto in questione che a sua volta prevede due fattispecie. Bancarotta semplice patrimoniale; Bancarotta semplice documentale; La Bancarotta impropria è una terza figura che si pone in capo a soggetti diversi dall imprenditore, qualora pongano in essere le condotte previste dall art. 216 L.F. Uno schema può aiutarci a comprendere meglio quanto finora esposto.

4 Al di fuori dell ipotesi di bancarotta impropria, la fattispecie, come è facile intuire, è configurabile come reato proprio: commesso unicamente dall imprenditore commerciale dichiarato fallito. Il fallimento poi è la condicio iure del reato fallimentare, dunque il reato si perfeziona con la sentenza di fallimento. La prima delle tre sottocategorie: la bancarotta fraudolenta patrimoniale, si realizza quando l imprenditore ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero[..]ha esposto o riconosciuto passività inesistenti, dunque le condotte sanzionabili saranno: l utilizzazione dei beni della società per fini estranei a quelli sociali; la sottrazione materiale o giuridica dei beni; la soppressione totale o parziale del bene; la distruzione giuridica o economica degli stessi. Queste condotte posso interessare il bene nella sua totalità o una frazione dello stesso, ancora l imprenditore sarà sanzionabile qualora compia registrazioni false o ascriva in bilancio debiti fittizi. In questa ipotesi l elemento psicologico è integrato dal dolo generico. Nel secondo caso di bancarotta fraudolenta, quella documentale, le condotte sono due: 1) distruzione, sottrazione o falsificazione di libri e di scritture contabili, anche se poste in essere durante la procedura fallimentare (co. 2); 2) tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento d affari dell imprenditore fallito. L oggetto del reato sono i libri contabili: nell ipotesi di imprenditore singolo saranno quelli obbligatori previsti dall art C.C.; nel caso di imprenditore collettivo i libri saranno anche quelli specifici della tipologia di società. L elemento soggettivo, nei casi di cui al punto 1), si configura nel dolo specifico, in quanto il dettato della Legge Finanziaria recita: con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai

5 creditori dunque la condotta fraudolenta deve sottendere la volontà di recare nocumento al creditore. Nella condotta di cui al punto 2), il dolo si configura quale generico, in quanto non sarà necessario che l imprenditore agisca con l intenzione di trarre profitto o recare pregiudizio al creditore, ma basterà la semplice condotta e la condizione di fallimento. Il secondo comma dell art. 216 L.F. statuisce la punibilità dell imprenditore che pone in essere le condotte previste dal comma 1 anche durante la procedura fallimentare, non essendo necessario il nesso causale tra comportamento illecito e fallimento della società. La violazione della norma sopra menzionata comporta la reclusione da tre a dieci anni del fallito. Infine la bancarotta fraudolenta preferenziale, fattispecie volta a tutelare la par condicio creditorum, tende a garantire la partecipazione paritaria, sulla base dei titoli posseduti, dei creditori alla spartizione del patrimonio del fallito. Elemento oggettivo della suddetta condotta illecita è ravvisabile nell emissione di titoli prelatori o pagamenti volti a favorire un creditore rispetto agli altri. La condotta deve essere altresì posta in essere nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento. La differenza sostanziale con i commi precedenti si ravvisa nel fatto che i pagamenti o l emissione di titoli preferenziali siano realmente posti in essere, pertanto il reato si ritiene consumato quando è avvenuto il pagamento. L elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico in quanto si configura nella consapevolezza di favorire una parte a scapito di un altra; il reato altresì è ascrivibile al soggetto a titolo di dolo eventuale. Infine la bancarotta semplice disciplinata dall art. 217 L.F. si configura quando alla base della destabilizzazione del patrimonio del fallito c'è un atteggiamento di carattere colposo. Le cause sono quindi da attribuirsi a imprudenza, negligenza, imperizia, ma non ad una reale volontà di

6 commettere il reato e all'intenzione di danneggiare i creditori. La bancarotta semplice può assumere due forme a seconda dell oggetto: patrimoniale e documentale. La bancarotta semplice patrimoniale, art L.F., tende a scoraggiare quelle condotte volte a dissipare il patrimonio dell imprenditore. I comportamenti sanzionabili vanno dal tenore di vita non commisurato alle reali capacità economiche del soggetto; all investimento in progetti di carattere aleatorio; alle azioni rischiose ed imprudenti per cercare di evitare la situazione di fallimento; fino al peggioramento della propria situazione economica con relativa astensione dal fare domanda per l'apertura della procedura fallimentare. La bancarotta semplice documentale, art L.F., si concretizza nei casi in cui la contabilità dell impresa sia stata tenuta, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, in maniera irregolare o del tutto omessa, la fattispecie si configura quale reato di mero pericolo dunque punibile a titolo di colpa e di dolo. In questi ultimi casi la pena prevista è quella della reclusione dai sei mesi ai due anni. Il disposto dell art. 223 L.F., nell estendere la punibilità agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti all art. 216, rappresenta, tra l altro, una tipologia di reato particolare, c.d. bancarotta impropria, nella quale la condotta, diversa da quelle elencate agli artt. 216 e 217, consiste in un abuso o infedeltà nell esercizio della carica ricoperta o un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell impresa, e come tale doloso. Si parla, infatti, di dolosa causazione del fallimento. Durante la procedura fallimentare il curatore, nel ricostruire l attivo patrimoniale e gli oneri o le perdite societarie, ha il compito di ricostruire

7 l eventuale dissipazione di beni. Nel fare ciò, possono emergere condotte illecite configuranti i reati fallimentari di cui sopra. Rientrando, quindi, in ambito penale, verrà immediatamente notiziata la Procura della Repubblica competente per territorio, che potrà delegare le indagini alla Guardia di Finanza (generalmente il Gruppo Tutela Mercato Capitali Sezione Reati Societari e Fallimentari dei Nuclei di P.T., ovvero il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata, se inserito in un contesto più ampio di contrasto alle organizzazioni criminali). L attività d indagine si sostanzia nella ricostruzione dei flussi economicofinanziari-reddituali della società, atta a verificare la liceità delle condotte poste in essere dall imprenditore. Distrazione di beni all estero (comunemente in Paesi a fiscalità agevolata), operazioni fittizie di riorganizzazione societaria, passaggi di quote azionarie ed operazioni commerciali simulate - anche con società estere -, nonché conferimenti, acquisizioni e ricapitalizzazioni senza apparenti motivazioni e interessi, sono spesso spie di bancarotta fraudolenta. In questi casi la G. di F. opera come Polizia Tributaria, grazie ai poteri conferiti dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e 51 e 52 del D.P.R. 633/72, nonché come Polizia Giudiziaria, con i poteri previsti dall art. 55 c.p.p. A titolo esemplificativo, si riporta il caso svolto dal Nucleo P.T. di Milano nel febbraio A seguito di complesse indagini delegate dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dr.ssa Giulia Perrotti e dr. Luigi Orsi, il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lombardia della Guardia di finanza ha arrestato alle circa di questa mattina il noto imprenditore Antonio D ADAMO, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. Dr. Maurizio Grigo. L arresto consegue ad una minuziosa attività investigativa, iniziata nella primavera del 2000, che ha tratto origine dal fallimento di circa 25 società

8 del Gruppo Edilgest, con una distrazione di beni e valori complessivamente stimabili tra 70 e 100 miliardi di lire. Le indagini hanno permesso di rilevare la sostanziale dissipazione del patrimonio delle società, poi dichiarate fallite, attraverso una serie di operazioni societarie e finanziarie, e in particolare: i versamenti, tra il 1991 ed il 1996, da parte della fallita Edilgest Finanziaria, di consistenti importi alla propria controllante Eurodafin ed il contestuale spostamento di liquidità dalla stessa Edilgest Finanziaria alla Eurodafin, attraverso un meccanismo di trasferimento degli oneri da pagare, senza apparente motivazione e interesse della fallita; l acquisizione di società immobiliari, avviato nel 1988 da parte del Gruppo D Adamo, tramite società off shore con sede a Panama e in Lussemburgo e con una maggiorazione del prezzo al fine di costituire disponibilità finanziarie occulte in Svizzera per 19 miliardi di lire; l acquisizione da parte della Edilgest Finanziaria, nel 1991, della Italyexpress, che successivamente emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti della stessa Edilgest Finanziaria; l acquisizione, nel 1991, sempre tramite la Edilgest Finanziaria, del 10% della Tirrena Assicurazioni a fronte di un corrispettivo di 40 miliardi di lire sebbene la società avesse all epoca un patrimonio netto negativo a causa delle forti perdite. Per questi fatti sono state denunciate per concorso in bancarotta fraudolenta 17 persone, tra cui amministratori, sindaci e dipendenti delle società fallite. Già nell ottobre 2000 le Fiamme Gialle avevano perquisito le abitazioni e gli uffici di D Adamo, sequestrando una notevole mole di documenti, tuttora al vaglio degli inquirenti. Tra le motivazioni del provvedimento restrittivo ora emesso dal Giudice per le indagini preliminari, figurano:

9 la ripresa dell attività imprenditoriale da parte di Antonio D Adamo, con modalità illecite analoghe a quelle descritte; le iniziative dell indagato, successive alla conoscenza delle indagini a suo carico, che hanno creato un concreto pericolo di inquinamento delle prove. Di seguito si propone un altro esempio di servizio, svolto dal Nucleo P.T. di Roma. In data 27 maggio 2008, militari del Gruppo Tutela Mercato Capitali Sezione Reati Societari e Fallimentari - al termine di accurate indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione all ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Soldini Alberto, imprenditore della Capitale. Nel corso dell operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo nr. 14 beni immobili, tra cui un maneggio ed una prestigiosa villa, per un valore complessivo di ,00 circa, tutti fittiziamente intestati a Stephan Monique, ex moglie dell imprenditore, al fine di sottrarli alle pretese dei creditori. Nel corso delle perquisizioni, inoltre, sono state rinvenute nr. 85 cartucce per pistola, sottoposte a sequestro. I reati ipotizzati sono bancarotta fraudolenta per l imprenditore e riciclaggio di ingenti disponibilità finanziarie provenienti dalle illecite attività del marito, per la ex moglie.

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