Le Fonti Italiane. Sessione Formativa Modulo 3. Parry & Associati
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- Cinzia Donati
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1 Le Fonti Italiane Sessione Formativa Modulo 3 1
2 Costituzione e Leggi Costituzionali Costituzione - La Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti dell ordinamento giuridico italiano. Modifica della costituzione - procedimento disciplinato da art. 138 con 2 successive deliberazioni da parte di ciascuna camera. Prima deliberazione a maggioranza relativa, sono concessi emendamenti. Seconda votazione dopo 3 mesi: sono vietati emendamenti Legge definitivamente approvata se Camera e Senato raggiungono la maggioranza dei 2/3. Promulgazione - da parte del Presidente della Repubblica Iter Alternativo: no Maggioranza qualificata di 2/3 ma metà + 1 Approvazione non definitiva con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Possibilità entro 3 mesi di referendum costituzionale non abrogativo. 2
3 2. LEGGE ORDINARIA E PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Tre fasi: 1. Iniziativa legislativa 2. Deliberazione delle camere 3. Promulgazione 1) INIZIATIVA LEGISLATIVA presentazione di un progetto di legge da parte di Governo Parlamento Regioni Cnel - Popolo 2) DELIBERAZIONE DELLE CAMERE prima della discussione alla camera ESAME Da parte di Commissione Parlamentare Competente tramite tre possibili procedimenti: - Ordinario per commissione referente : commissione competente per materia e avviene con nomina di un relatore che riferisca al Parlamento, tramite 3 letture. - Per Commissione deliberante: si evita la discussione in Aula ma viene concentrata la discussione, approvazione compresa, nella commissione stessa - Per commissione redigente: procedimento misto discussione in commissione ma approvazione in Aula 3
4 3) Promulgazione della legge: la legge per essere efficace ha bisogno della promulgazione entro 30 gg dall approvazione. Il Presidente della Repubblica può inviare la legge alle camere se riscontra profili di illegittimità costituzionale Rinvio possibile 1 sola volta; se le camere riapprovano, la legge deve essere promulgata ed approvata su Gazzetta Ufficiale 4
5 Legge delega e decreto legislativo delegato La legge di delega è la legge con cui le Camere attribuiscono al Governo l esercizio del potere legislativo: per effetto della delega il Governo emana il decreto legislativo, chiamato anche decreto delegato. Trattasi di un eccezione alla regola che il Parlamento conferisce al Governo per esercitare la Funzione legislativa. Normalmente vi sono stringenti vincoli da rispettare che limitano la discrezionalità del Governo e servono da linee guida per l esercizio del potere delegato. Il Governo, entro la scadenza prevista, può esercitare la delega con la forma del decreto attraverso: Proposta del Ministro Competente Deliberazione del Consiglio dei ministri Emanazione 5
6 4. DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE Il Governo può adottare in casi straordinari e urgenti il cd Decreto legge che entra in vigore immediatamente ma perde efficacia se entro 60 gg il Parlamento non Lo converte in legge. Della mancata conversione viene data immediata notizia in Gazzetta Ufficiale. La perdita di efficacia del decreto, che si chiama decadenza, travolge tutti gli effetti del decreto legge: si ripristina quindi la situazione precedente alla sua emissione 6
7 5. LA FUNZIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO Sia INTERROGAZIONE che INTERPELLANZA sono effettuate tramite domanda scritta dal Parlamento al Governo Nel caso dell Interrogazione se motivata il Governo non è obbligato a rispondere Nel caso dell Interpellanza il Governo deve rispondere in Aula La funzione Parlamentare di controllo viene inoltre svolta anche attraverso ATTI DI INDIRIZZO: Mozione Risoluzione Ordine del Giorno 7
8 6. LA XVI LEGISLATURA - GOVERNO BERLUSCONI GOVERNO MONTI L 80% delle iniziative legislative nel corso della XVI legislatura è di provenienza Governativa il 20% di provenienza Parlamentare Alcuni dati sulla XVI Legislatura: Numero dei disegni di legge presentati DISEGNI DI LEGGE presentati, 116 DISEGNI DI LEGGE approvati, 66 Durata procedimento legislativo DECRETI LEGGE, 46 gg DISEGNI DI LEGGE, 294 gg Attività d indirizzo e controllo MOZIONI/RISOLUZIONI, 3594 Approvate, 2252 INTERROGAZIONI, Approvate, ORDINI DEL GIORNO, Approvati,
9 7. IL LOBBYNG NELL ATTIVITA LEGISLATIVA Qualsiasi iter legislativo prende l avvio per l azione di un gruppo portatore di interessi: uno schieramento politico con i suoi parlamentari, una singola impresa od un gruppo d imprese, una formazione sociale, una o più associazione di consumatori, i sindacati, le associazioni di categoria, ecc.. Se un impresa intende intervenire in questa fase, di fondamentale importanza è il suo capitale relazionale e cioè le relazioni che ha costruito nel tempo con i soggetti suindicati, nonché l attività di comunicazione che ha saputo svolgere sull opinione pubblica. Importante è il ruolo delle associazioni imprenditoriali di categoria, che ufficialmente ed alla luce del sole, si presentano come suggeritori di interventi legislativi. L interesse di un impresa o di un gruppo d imprese è tanto più forte, quanto più supera il suo particolare, sino a coincidere con l interesse del settore industriale, in cui opera, con ricadute positive sui portatori d interesse, primi tra tutti i consumatori. In questo contesto, l appoggio delle associazioni dei consumatori, dei sindacati, dei mass media costituisce un fattore di successo dell iniziativa. 9
10 7.1. L INTERVENTO SULLA STESURA DEL PROGETTO DI LEGGE (il c.d. drafting legislativo) Trovato il modo per far partire l iniziativa legislativa, è importante per l impresa intervenire sulla stesura della proposta di legge (ndr. il c.d. drafting legislativo): ogni proposta di legge è fatta da un testo ( il c.d. articolato, v. ante par. 2.1.) e da una relazione: il ruolo dell azienda, che vuole intervenire nel processo legislativo, è di fornire al parlamentare la prima versione della proposta di legge (il c.d. draft legislativo). Molto importante per rafforzare l influenza, è la qualità del draft legislativo proposto ai parlamentari: la bontà lessicale e tecnica del testo è essenziale per superare il vaglio di ricevibilità da parte del Presidente della Camera o del Senato, passaggio preliminare e fondamentale per l inizio del procedimento legislativo. 10
11 7.2. L INTERVENTO SULLE COMMISSIONI PARLAMENTARI E IN AULA Ricevuta la proposta di legge, questa viene assegnata alla commissione competente. In tale fase, ciò che importa non è tanto la commissione a cui viene assegnata, ma la procedura scelta per discutere la proposta (ndr. commissione referente, deliberante, redigente, v. ante par. 2.2.): è evidente, infatti, la velocità del procedimento per commissione deliberante, che si svolge tutto in commissione, senza passare dall aula, rispetto agli altri. APPROFONDIMENTI Quale che sia il procedimento scelto, è nella discussione dei singoli articoli che si apre lo spazio maggiore per l intervento dei portatori esterni di interessi: la loro lettura può provocare dubbi e richieste di approfondimenti da parte della commissione agli estensori del progetto di legge. Da qui, la richiesta di nuovi dati ed informazioni e l audizione di portatori d interesse, che potranno essere contrari o favorevoli alla proposta. Si tratta di un attività che richiede generalmente molto tempo e che viene spesso utilizzata strumentalmente per rallentare l iter di approvazione di una legge 11
12 EMENDAMENTI I membri della commissione possono presentare emendamenti alla proposta e/o articoli aggiuntivi all articolato iniziale: si tratta di una fase delicata, che si ripresenta laddove sia prevista anche la discussione in aula, perché emendamenti ed articoli aggiuntivi possono stravolgere la proposta iniziale e ledere gli interessi e gli obiettivi che l impresa si era proposta appoggiando l iniziativa. Ciò vale anche per i portatori di interessi contrari all approvazione della proposta. Emendamenti ed articoli aggiuntivi possono rallentare l iter di approvazione del progetto e, generalmente, più tempo la proposta giace in commissione, maggiore è la probabilità che non venga approvata. APPROVAZIONE/DISCUSSIONE IN AULA Conclusa la raccolta delle informazioni e di ascolto delle parti interessate, la commissione procede all approvazione articolo per articolo e vota l intera legge: se si è in sede deliberante, la legge è approvata, se si è in sede referente, come nella maggior parte dei casi, si deve passare alla discussione dell aula. La discussione in aula è un altro momento in cui l impresa può intervenire per difendere i propri interessi, in quanto anche in questa fase possono essere presentati ulteriori emendamenti o possono essere soppressi o modificati singoli articoli. Se la proposta viene approvata, passa all altra Camera, che ripete un iter analogo, anche se meno approfondito. 12
13 CHE FARE? Dalla breve descrizione del possibili interventi nel processo legislativo, appare chiaro che la creazione di un consenso intorno ad una proposta di legge non basti a farla approvare od a scongiurare modifiche che la snaturino. E importante, quindi, il continuo monitoraggio del procedimento legislativo, tenendo conto che tempi lunghi dell iter legislativo possono confrontarsi con modificazioni del contesto e con la diminuzione del consenso sulla proposta raccolto nella fase iniziale. E inoltre necessario: - Tenere sotto osservazione i soggetti che possono interferire nell iter legislativo e gli interessi che difendono, - Controllare e conoscere i parlamentari componenti della commissione competente e quelli comunque interessati al provvedimento, che potrebbero essere attivi in aula. La presenza costante dei rappresentati dell impresa nei luoghi della politica (commissioni e Parlamento) è, dunque, essenziale, soprattutto quando l obiettivo è l introduzione o la modificazione di legge: in questi casi è opportuna la presenza durante le sessioni di lavoro delle commissioni e durante i lavori in aula. 13
14 7.3. L ESECUZIONE DELLA LEGGE I DECRETI ATTUATIVI Approvata la legge, è spesso prevista l adozione di provvedimenti attuativi, per renderla applicabile. La stesura dei decreti attuativi rappresenta un altro importante momento di leva per l impresa: in genere, se ne occupano i tecnici del ministero competente, che parlano un linguaggio più simile a quello dell impresa. In questo passaggio è importante che l impresa abbia un canale di dialogo con loro, per dare le informazioni tecniche necessarie ed evitare che i decreti snaturino la legge appena approvata. 14
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