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1 Principi giuridici afferenti la conformità dell attività degli esercenti commerciali in relazione ai servizi di giochi promozionali richiesti dagli utenti tramite postazione (totem) site presso gli esercizi commerciali. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 8 luglio 2000 N 31; Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; Copia Sentenza Tribunale Ascoli Piceno, sez. dist. S. Benedetto del Tronto; Copia ordinanza Tribunale di Prato; Copia dissequestro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia; Copia sentenza Corte di Appello di Trento; Copia sentenza Tribunale di Torino; Copia circolare AAMS; Copia notizia ANSA, Terza Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione; Copia perizia asseverata, presso Tribunale di Modena, 3 dicembre 2013, Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n.3089; consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento; Dichiarazione del gestore. Skylife G.m.b.H. - Salmstrasse, Klaghenfurt - A ATU FN: g skylifegmbh@gmail.com Faxen

2 La questione riguarda i giochi, a cui gli utenti accedono presso esercizi commerciali utilizzando postazioni internet (personal computer o totem) che ivi si trovano. La normativa vigente (commi 6 e 7 dell art. 110 TULPS) sanziona l impiego di queste postazioni internet quando le stesse permettono l accesso a giochi da cui derivano vincite in denaro, prevedendo peraltro che deve trattarsi di giochi qualificabili come da intrattenimento (il tipico esempio è la slot machine o similare). Semplici computers o totem, che permettono la navigazione in internet, limitata a siti autorizzati e presenti nella vetrina (Home Page) del PC Touch Screen o Totem, nulla hanno a che fare con i predetti giochi da intrattenimento, bensì solo con giochi promozionali, gli unici giochi ivi proposti, oltre ai normali servizi di ricarica e del tutto leciti. I Promotional Games, e cioè i giochi promozionali, sono del tutto legittimi e leciti, in quanto previsti dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 8 luglio 2000, n. 31, dedicata al Commercio Elettronico. Il Commercio Elettronico, peraltro, costituisce attività già contemplata e promossa dall Ordinamento Italiano con decreto legislativo , n.114, segnatamente all art.21. Ebbene, la Direttiva specifica che l esclusione dei giochi d azzardo dalla stessa riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse, che comportano una posta pecuniaria, non riferendosi a gare promozionali o giochi aventi l obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi, ed in cui gli eventuali punteggi occorrano unicamente ad acquistare i beni o servizi promossi. Il punteggio conseguenza del gioco (punti vinti giocando) serve cioè per acquistare gli stessi, quali sono appunto le ricariche telefoniche e tutti gli altri prodotti e servizi presenti nella home-page del PC Touch Screen o del Totem. La definizione di apparecchio da intrattenimento (quindi diverso dai predetti giochi promozionali, leciti) è resa dalla stessa AAMS, con Decreto AAMS , segnatamente all art.1, lett. c), che dispone come per apparecchio da gioco si intenda il complesso di dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all esterno di oggettistica. Al di fuori di tale descrizione, nessun congegno può essere assimilato all apparecchio da intrattenimento. Nello stesso senso anche l Amministrazione dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale Puglia e Ufficio Regionale Sicilia, hanno precisato che un personal computer con collegamento a internet è equiparabile ad un videogioco; non si può quindi applicare la struttura sanzionatoria dell art.110 Tulps. Anche la giurisprudenza sia penale che civile si è occupata del Gioco Promozionale, affermandone la piena liceità (v. Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto, sentenza del 20 maggio 2011; ordinanza del Tribunale di Prato del 14 novembre 2011; Tribunale Penale di Viterbo, sentenza del 5 giugno 2013; Tribunale del Riesame di Bologna, provvedimento di dissequestro totem del 7 febbraio 2013; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, provvedimento di dissequestro del 10 aprile 2010). A titolo esemplificativo, si consideri poi la recentissima sentenza civile del Tribunale di Trento del 25 gennaio 2012, confermata anche dalla Corte di Appello. Oggetto di quel procedimento erano siti con cui venivano offerti giochi promozionali finalizzati alla vendita di prodotti e servizi. Ad avviso di AAMS, tali giochi sarebbero stati illeciti perché erogati in violazione dell art.110 Tulps e riconducibili alla disciplina degli apparecchi da intrattenimento. Ed, invece, come sostenuto ed argomentato anche dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Trento, tali formule di gioco promozionale sono lecite in quanto previste dalla suddetta Direttiva 31/2000 sul commercio elettronico. Tali giochi, cioè, dicono le sentenze di primo e secondo grado, non prevedono alcuna vincita in denaro, bensì la possibilità di utilizzare i punteggi conseguiti soltanto ai fini di acquistare i beni e servizi offerti on-line, accessibili attraverso i totem, nel rispetto della Direttiva 31/2000 e senza quindi, tra l altro, nemmeno alcun obbligo di munire i totem dei nulla osta di AAMS, non trattandosi di apparecchi da gioco. Recentissima è poi la sentenza del Tribunale di Torino, terza sezione civile, del 21 ottobre 2013, che, in relazione a postazione totem, finalizzata al Commercio Elettronico, secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva Europea 31/2000, regolarmente istallata presso un esercizio commerciale, ne ha confermato la piena liceità. In sentenza, si conferma che la piattaforma di gioco aveva ad oggetto meri giochi promozionali, ammessi dalla Direttiva Europea poiché non si tratta di giochi d azzardo e hanno finalità, appunto, meramente promozionali. Il Tribunale di Torino ha così annullato l ordinanza ingiunzione dell AAMS, altresì condannando quest ultima alla rifusione delle spese di lite, in favore dell opponente. Infine, rilevante è una circolare della stessa AAMS (Circ del 20 luglio 2010). La nota circolare è indirizzata proprio, tra gli altri destinatari, a tutti i suoi Uffici Regionali e Sezioni Distaccate. Ivi viene richiesto, ai predetti Uffici e Sezioni, di procedere alle contestazioni amministrative e sequestri in questione solo in presenza di erogazioni, presso gli esercizi commerciali, di vincite in denaro e non di mere ricariche (v. conclusioni Circolare, alla lettera a); nonché di giochi di intrattenimento, eroganti cioè vincite in denaro, e non di meri giochi promozionali, definiti secondo quanto già diffusamente esposto nella nota n. 1 della Circolare (v. conclusioni Circolare, al quarto paragrafo e nota n. 1). Quanto sopra anche in relazione al Decreto Balduzzi del 13 settembre 2012 ed alla sua legge di conversione del giorno 8 novembre 2012, contenente Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Anche tale normativa cioè, così come i predetti commi 6 e 7 dell art. 110 TULPS, non si

3 riferisce affatto ai giochi promozionali sopra indicati, che restano quindi del tutto leciti, ma solo ed esclusivamente ai giochi che prevedono vincite in denaro, come è espressamente indicato nello stesso Decreto Balduzzi. Ancora, si osserva come le postazioni in questione siano lecite anche in relazione alla navigazione on-line (in queste postazioni peraltro limitata ai siti di cui ai servizi in questione). Infatti, la navigazione on-line presso i pubblici esercizi è comunque libera e dunque è lecita anche la connessione on-line, presso gli stessi, ove i clienti possono accedere, poiché accedono al web, a piattaforme di gioco. Ed infatti il cliente avventore del pubblico esercizio potrebbe disporre di carta ricaricabile personale (conto gioco) o similare con cui accedere al web e, dunque, alla piattaforma di un concessionario on-line. L acquisto della ricarica afferente il conto gioco è infatti lecita e determina il sorgere di un rapporto contrattuale tra il consumatore (avventore dell esercizio commerciale) ed il predetto concessionario, da non confondere assolutamente con l esercente (titolare del locale) o con il proprietario del personal computer (totem), del tutto estranei alla questione. In merito, si veda la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, III sez. Pen., del 26 luglio, depositata il 1 ottobre 2013, che ha confermato quanto sopra, precisando che la sola predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online in violazione del divieto di cui all art. 7, comma 3-quater del di 158\2012 non configura la contravvenzione di cui all art. 4, comma 1, ultimo periodo della legge 401\89 essendo al contrario necessaria la predisposizione di personale e mezzi conformata in modo tale da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi richiesta da tale disposizione. In altre parole, è necessario che il gestore dell esercizio abbia predisposto una struttura non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l effettuazione dell attività di gioco e non potrebbe certo definirsi tale, ad esempio, l occasionale supporto offerto al giocatore. Non assume rilievo, secondo la Corte, ad esempio, nemmeno l intervento del personale dell esercizio effettuato meramente per prestare assistenza all utente (ad es. in caso di malfunzionamento dell apparecchio o per illustrarne il funzionamento) e rientrerebbe comunque nell ambito della normale attività di controllo che l apertura al pubblico di qualsiasi esercizio inevitabilmente implica. Infine, in merito alla questione, si dispone altresì di perizia asseverata, del Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n. 3089, noto consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento. Attraverso tale perizia - asseverata giusto giuramento, presso il Tribunale di Modena, verbale del 3 dicembre 2013, ivi accluso - il predetto professionista ha dettagliatamente descritto il sistema in questione, sia sotto il profilo tecnico che delle sue finalità, confermando che il fine del sistema medesimo è quello di fornire servizi di ricarica; commercializzare prodotti on-line; fornire servizi di svago, con scopo solo promozionale. Queste tipologia di apparecchi conferma la perizia consentono, a fronte dei servizi richiesti dagli utenti (ricariche e giochi meramente promozionali), di acculare punti (esattamente come quelli che si accumulano nei supermercati, a fronte di una certa spesa, per poi richiedere ed ottenere, maturato un certo numero di punti, un determinato prodotto o servizio, promosso su catalogo). Tali punti possono essere impiegati per partecipare alla operazione a premi cd. Never Lose, scegliendo il premio messo a disposizione per quel punteggio; oppure di provvedere a ricariche varie (ad es. telefoniche); oppure di svagarsi con giochi, meramente promozionali (da cui potrebbe derivare anche la vincita, non di denaro, ma solo di ulteriori punti, da usare come sopra descritto). Si osserva che, in ogni caso, anche qualora il gioco promozionale non abbia portato alla vincita di punti (da impiegare come sopra descritto), vengono comunque attribuiti all utente i ccdd. punti di consolazione, proporzionali al valore dei punti spesi per il gioco medesimo e coerentemente con lo scopo meramente promozionale dell intero sistema. Anche la predetta relazione tecnica (perizia asseverata) esclude pertanto espressamente che il sistema in questione abbia ad oggetto giochi d azzardo, tra l altro, non avvenendo, in nessun caso, pagamenti di premi in denaro contante. La perizia conferma altresì che il sistema non permette navigazione libera in internet, essendo solo abilitato all accesso ai siti dei predetti servizi. Si allegano le predette salienti pronunce giurisprudenziali e circolare AAMS, nonché la predetta perizia, come segue: 1. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 8 luglio 2000 N 31; 2. Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; 3. Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; 4. Copia Sentenza Tribunale Ascoli Piceno, sez. dist. S. Benedetto del Tronto; 5. Copia ordinanza Tribunale di Prato; 6. Copia dissequestro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia; 7. Copia sentenza Corte di Appello di Trento; 8. Copia sentenza Tribunale di Torino; 9. Copia circolare Aams; 10. Copia notizia ANSA, Terza Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione; 11. Copia perizia asseverata, presso Tribunale di Modena, 3 dicembre 2013, Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n. 3089; consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento; 12. Dichiarazione del gestore.

4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). Preambolo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95; vista la proposta della Commissione; visto il parere del Comitato economico e sociale; deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato; considerando quanto segue: 1) L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 1 4, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei. 2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti. 3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione. 4) È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. 5) Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro. 6) È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. 7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno. 8) La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale. 9) La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell'informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione. 10) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di

5 tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità. 11) Le presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza, costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione. Fanno parte dell'acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari( la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata nell'ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE. 12) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l'iva che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. 13) La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico. 14) La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet. 15) La riservatezza delle comunicazioni è assicurata dall'articolo 5 della direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario. 16) L'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi. [...]

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29 Agli Uffici Regionali e loro Sezioni distaccate Loro sedi Agli Uffici della Direzione per i giochi Sede Al Responsabile per le attività normative, legali e contenziose Dott. Roberto Fanelli Prot. n 2073/Strategie/UCA Sede Al Responsabile per i controlli, l audit e la sicurezza Dott. Salvatore Lampone Sede e, p.c Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l Amministrazione generale Direzione Polizia Amm.va Roma Alla Guardia di Finanza Nucleo Speciale Entrate Via Marcello Boglione n Roma Alla Guardia di Finanza - Comando Generale III Reparto Operazioni Viale XXI Aprile Roma OGGETTO: Esercizio e raccolta gioco da remoto. 1

30 Premessa Si fa seguito alla circolare 1325/strategie/UCA, del 3 maggio c.a., con la quale - in attesa della definitiva approvazione da parte del Parlamento del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, avvenuta con legge 22 maggio 2010, n. 73, sono state fornite, sulla base di apposito parere dell Avvocatura Generale dello Stato, alcune considerazioni in ordine all installazione ed all utilizzo di apparecchi terminali collegati alla rete internet all interno di esercizi pubblici in assenza di specifica autorizzazione di AAMS. Nelle more della conversione del suddetto decreto legge, il Consiglio di Stato ha emessa, peraltro, la sentenza n , depositata il 12 maggio c.a., con la quale ha riconosciuto la piena legittimità del decreto direttoriale 25 giugno 2007, in precedenza annullato dal Tar Lazio Sezione II, contenente Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie, già dettate con decreto direttoriale 21 marzo I suddetti eventi, cioè la conversione con legge 22 maggio 2010, n. 73, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 e l emanazione della citata sentenza n del Consiglio di Stato, pertanto, hanno determinato il mutamento del quadro giuridico quale in essere all atto dell emanazione della richiamata nota del 3 maggio e comportano, di conseguenza, la necessità di un ulteriore intervento dell Amministrazione finalizzato a fornire chiarimenti in merito al nuovo assetto giuridico venutosi a creare. Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73. L art. 2, comma 2 bis, del citato decreto recita fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo11- quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n Nel successivo comma 2 ter dell art. 2 si legge l art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In merito a tale ultima disposizione l Amministrazione, con nota prot. n. 1789/Strategie/UD, del 16 giugno u.s., ha già chiarito che dal contesto normativo resta fermo che i soggetti aggiudicatari di specifica concessione, al termine di pubbliche gare (gara del 2000, gara indetta ai sensi dell art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e gara indetta ai sensi dell art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito dalla legge 18 novembre 2008, n. 184 e successive modifiche), abilitati alla raccolta ed all esercizio dei 2

31 relativi giochi, mediante agenzie, negozi e corner, sono i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio della licenza prevista dall articolo 88 in esame, nonché i soggetti incaricati dai predetti. La disposizione fa, quindi, riferimento alle eventuali, residuali, ipotesi di raccolta di giochi pubblici presso esercizi commerciali diversi da agenzie, negozi e corner, rimarcando l impossibilità di disgiungere il regime autorizzatorio da quello concessorio e chiarendo che qualsiasi esercizio commerciale, seppur eventualmente fornito della licenza di cui all articolo 88 T.U.L.P.S., non ha titolo all attività di raccolta di gioco, se sfornito di apposita convenzione di concessione rilasciata dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Anche nel comma 2 bis dell art. 2 del decreto legge in esame, il legislatore nazionale ribadisce, in primo luogo, il principio che l attività di esercizio e raccolta del gioco con vincita in denaro è legittima solo se esercitata dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell Economia e delle Finanze e, quindi, dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso il possesso di apposita concessione. Atteso il principio suddetto, la norma delinea, quindi, la netta separazione tra raccolta fisica di giochi pubblici con vincita in denaro (attraverso agenzie, negozi, corner) e raccolta a distanza dei giochi suddetti; la norma, infatti, con riferimento a quest ultima modalità di raccolta di gioco, ne ribadisce l esercizio da parte dei concessionari sulla base delle modalità fissate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008), art. 24, commi 11 26, mentre dispone espressamente, per l attività di raccolta del gioco fisico con vincita in denaro, che la stessa sia esercitata solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione, vietando le attività di raccolta di giochi con vincita in denaro espletate presso sedi diverse da quelle autorizzate o attraverso modalità o apparecchiature che consentono la partecipazione telematica, che perciò assumono chiaramente carattere di illiceità. Quale logica conseguenza, viene abrogata la fattispecie di cui all art. 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, comma 11, lettera b), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che permetteva ai concessionari per l esercizio delle scommesse a quota fissa, sempreché autorizzati da AAMS, di attivare apparecchiature installate in locali diversi dalla sede autorizzata, per consentire al giocatore l effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all esercizio di tali scommesse. A seguito dell esplicita previsione contenuta nel comma 2 bis in esame, pertanto, anche per tali concessionari la raccolta di scommesse con vincita in denaro a distanza può avvenire solo attraverso le modalità fissate dall art. 24, commi della legge 7 luglio 2009, n. 88, con impossibilità, a differenza del passato, di raccogliere scommesse on line attivando apparecchiature telematiche. Consiglio di Stato, sentenza n , depositata il 12 maggio Com è noto, per i concessionari autorizzati alla raccolta di gioco con vincita in denaro, il decreto direttoriale 21 marzo 2006 Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, nel definire tali misure ha, tra l altro, previsto le attività di commercializzazione individuate, nello specifico, quali attività concernenti la commercializzazione di ricariche, nonchè di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, prevedendo in particolare che il titolare di sistema possa esercitare dette attività anche mediante gli esercizi commerciali (c.d. punti di commercializzazione) con i quali il titolare del sistema stesso ha stipulato apposito contratto. 3

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