TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli adempimenti e gli strumenti

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1 TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli adempimenti e gli strumenti IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (TITOLO I) Giuseppe Cavallone NIER Ingegneria Spa

2 Aspetti principali del D.Lgs. 81/08 Struttura del D.Lgs. 81/08 Cosa e come cambia (definizioni; violazioni gravi; obblighi DL, dirigenti e preposti; gestione appalti; documento di valutazione dei rischi, formazione) 2

3 I principali aspetti che emergono da un analisi del testo normativo sono: Conferma della necessità di definire un modello organizzativo che garantisca, a partire dal prerequisito del rispetto degli adempimenti normativi di natura tecnica, la gestione della sicurezza (adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul lavoro (anche se con un rimando a numerosi decreti attuativi) Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio l analisi di mansione) Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate Definizione e valorizzazione della figura del preposto, prevedendone specifica formazione 3

4 (segue) Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di funzioni del datore di lavoro ai dirigenti Conferma ed esplicitazione del ruolo del MC nel processi di valutazione dei rischi Inserimento nella valutazione dei rischi delle situazioni stresscorrelate Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione dei contratti di appalto Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime 4

5 Quando entra in vigore il D.Lgs. 81/08? 15/05/2008 Ad eccezione di: Valutazione dei Rischi e azioni conseguenti: 29/07/2008 Radiazioni Ottiche: 26/04/2010 Radiazioni e.m.: 30/04/2012 dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. vengono abrogati: DPR 547/1955; DPR 164/1956; DPR 303/1955, fatta eccezione per l articolo 64; D.Lgs. 277/1991; D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; D.Lgs. 493/1996; D.Lgs. 494/196; D.Lgs. n. 187/05 Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.Legge 4 luglio 2006 n. 223; Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n

6 306 Articoli 13 Titoli 51 Allegati 6 TESTO UNICO D.Lgs. 81/08

7 I 13 Titoli e 51 Allegati Titolo Articoli Argomento Allegati I da 1 a 61 Principi comuni da I a III II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto da XXXV a XXXVII da XXXVIII a XLIII X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a XLVIII XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali 7

8 Struttura del TITOLO I (Principi Comuni) Capo Articoli Argomento I da 1 a 4 Disposizioni generali (art. 2 definizioni) II da 5 a 14 Sistema Istituzionale (art. 14 lavoro irregolare) III da 15 a 54 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro IV da 54 a 61 Sanzioni penali 8

9 Struttura del Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) Sezione Articoli Argomento I da 15 a 27 Misure di Tutela e Obblighi (artt. 15, 18, 19, 26) II da 28 a 30 Valutazione dei rischi III da 31 a 35 Servizio di Prevenzione e Protezione IV da 36 a 37 Formazione, Informazione, Addestramento V da 38 a 42 Sorveglianza Sanitaria VI da 43 a 46 Gestione dell emergenze VII da 47 a 52 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori VIII da 53 a 54 Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 9

10 Art. 2 - Definizioni Nuove risultano le definizioni di azienda, dirigente, preposto, addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza valutazione dei rischi, pericolo, rischio (?) norma tecnica, buone prassi, linee guida formazione, informazione, addestramento organismi paritetici Modificate risultano le definizioni di Lavoratore, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, prevenzione, unità produttiva 10

11 dirigente = persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del DL organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa preposto = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa salute = stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità rischio = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione N.B.: Art Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 11

12 formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro modello di organizzazione e di gestione = modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro 12

13 lavoratore: la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari) datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, [..], individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa o non conforme individuazione, il DL coincide con l'organo di vertice medesimo RSPP: viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di lavoro ( a cui risponde ) medico competente : viene espressamente indicato il compito di collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi prevenzione: la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della particolarità del lavoro, dell esperienza e della tecnica, previsti dall art del codice civile unità produttiva: la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di servizi ma anche alla erogazione degli stessi. 13

14 Art Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Trova sostanziale conferma, con poche modifiche, la disciplina relativa alla sospensione dell attività d impresa (cfr. art. 5 del legge 123/07) Viene confermato sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via amministrativa, che determina la gravità degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta ma attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con DM Peraltro, in attesa della emanazione del decreto, la disposizione fa rinvio all elenco di violazioni inserite nell Allegato I al TU. Riguardo alla sanzione accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca della sospensione, viene abbandonato l incerto criterio di determinazione percentuale del relativo importoin favore del riferimento ad un importo fisso di 2.500,00 euro determinato per legge. Si introduce la possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione ed è previsto il meccanismo del silenzio-accoglimento qualora gli organi dirimenti non si pronuncino nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Viene infine introdotta una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento. 14

15 Allegato I Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; - Mancata formazione ed addestramento; - Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile; - Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); - Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; - Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; - Mancanza di protezioni verso il vuoto. 15

16 Violazioni che espongono al rischio di seppellimento - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione - Lavori in prossimità di linee elettriche; - Presenza di conduttori nudi in tensione; - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Violazioni che espongono ai rischio d'amianto - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. 16

17 Art Misure generali di tutela Viene confermata la distinzione tra misure generali di tutela (elencate in questo articolo) e obblighi inerenti comportamenti materiali che sono diretta applicazione di queste misure (elencati, relativamente al datore di lavoro, nei successivi artt. 17, 18, 19, 28 e 29). Trova conferma l assenza di norme sanzionatorie riferite a queste misure 17

18 Art Delega di funzioni [cfr. art. 299] L art.16 costituisce una novità rispetto al 626 e dà visibilità ed evidenza al sistema di attribuzione dei poteri gerarchico-funzionali e delle connesse responsabilità. E opportuno richiamare l art. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi), che sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. La disposizione formalizza, in sostanza, il principio di effettività (giurisprudenzale), secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Quindi chiunque esercita, anche di fatto, i poteri giuridici propri del DL, del dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni. 183

19 (continua) Art Delega di funzioni [cfr. art. 299] L articolo 16 disciplina per la prima volta normativamente lo strumento della delega di funzioni, che si basa su un atto espresso, inequivoco e certo, che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia accettato lo specifico incarico. Infine resta in capo al datore di lavoro delegante un dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (comma 3). Art Obblighi del datore di lavoro non delegabili Vengono confermati gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro (valutazione dei rischi, unitamente alla elaborazione del relativo documento, e nomina del RSPP). 193

20 Art Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il comma 1 dell art. 18 riproduce di massima i contenuti della normativa previgente; in questo articolo (e nell intero TU) manca l espressa previsione dell obbligo a carico del datore di lavoro di nomina degli addetti al SPP. Gli obblighi che presentano differenze sono: Obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 (lett. l) in accordo con quanto previsto nei successivi artt. 36 e 37 del TU. Obbligo di elaborazione e consegna del DVR e del DUVRI al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (lett. o e p). Viene inoltre previsto l ulteriore obbligo di consentire allo stesso RLS l accesso ai dati oggetto di denuncia all Inail, ai sensi della successiva lettera r) (infortuni che comportino assenza di almeno un giorno) Obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi ad INAIL o IPSEMA dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso quello dell evento (lett. r) in aggiunta al preesistente obbligo di denuncia, ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. 18

21 A decorrere dal settimo mese successivo all adozione del decreto interministeriale previsto dall art. 8, comma 4 (v. successivo art. 53, comma 6), viene meno il previgente obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 4, comma 4, lett. o), del 626). Obbligo della tessera di riconoscimento negli appalti e subappalti (lett. u): viene confermato l obbligo di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento di attività in regime di appalto/subappalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto e contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Obbligo di comunicazione annuale all INAIL dei nominativi degli RLS (lett. aa): si tratta di un ulteriore adempimento formale posto a carico del datore di lavoro, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità. Obbligo di vigilanza sull indebito impiego di lavoratori non idonei (let. bb): viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l obbligo di vigilare sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione alla mansione lavorativa specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria solo se muniti del prescritto giudizio di idoneità). 19

22 Art Obblighi del preposto La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi giurisprudenziali. Si tratta di obblighi connessi all incarico operativo e che consistono esclusivamente nell attività di sovrintendenza e controllo e non anche nell autonomo esercizio di poteri discrezionali. Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una formazione specifica (v. successivo art. 37). Art Obblighi dei lavoratori Viene opportunamente posto a carico dei lavoratori l obbligo, corredato di sanzione penale, di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. 20

23 Art Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del DPR del 28/12/2000, n. 445; 23

24 b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 24

25 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici 25

26 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale 26

27 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 27

28 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro N.B.: Il DUVRI deve essere custodito presso l unità produttiva a cui si riferisce (art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08) 28

29 Art Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 29

30 2. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (o RLST) e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 30

31 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Art Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 31

32 Art Informazione ai lavoratori Il comma 4, introduce l innovativo requisito della comprensibilità delle informazioni fornite ai lavoratori, con la finalità di assicurare l effettiva comprensione delle stesse informazioni, in particolare, da parte dei lavoratori stranieri immigrati. Art Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il comma 1 menziona espressamente la necessità di tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori e di assicurare la sufficienza e adeguatezza della formazione con riguardo ad alcuni contenuti minimi della stessa espressamente indicati [a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda]. Il comma 2 rinvia la definizione della durata, dei contenuti e delle modalità per l effettuazione della formazione per tutti i soggetti coinvolti ad un accordo da adottare in sede di Conferenza Stato regioni entro un anno dalla entrata in vigore del TU, previa consultazione delle parti sociali. 32

33 Anche riguardo ai rischi specifici previsti dai Titoli successivi, si prevede (comma 3) l obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata, secondo i contenuti dell accordo Statoregioni. Il riferimento dello stesso comma 3 alla salvezza delle disposizioni in vigore in materia, appare impropria e può intendersi nel senso della permanenza in vigore delle norme previgenti fino alla definizione di una nuova disciplina della materia. I commi 4 e 5 introducono uno specifico obbligo di addestramento da affidare a persona esperta e da svolgere nel luogo di lavoro. E da precisare che l addestramento specifico deve essere effettuato nei casi espressamente previsti (ad es. v., nel TU, l art. 77, commi 4, lett. h, e 5, e l art. 169, comma 2). Inoltre il comma 4, precisa in che, nel caso di somministrazione, il somministratore deve procedere alla formazione e all addestramento del lavoratore somministrato in vista dell inizio dell utilizzazione, ai sensi dell art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 276/2003 (v. anche sopra, art. 3, comma 5). 33

34 Il comma 7 introduce uno specifico obbligo di formazione adeguata e specifica e di aggiornamento nei confronti del preposto in relazione ai compiti dello stesso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso comma 7 dispone che l intervento formativo avvenga in azienda e ne individua puntualmente gli specifici contenuti (soggetti coinvolti e relativi obblighi, fattori di rischio e relativa valutazione, misure di prevenzione e protezione). Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto dei Ministri dell Interno e del Lavoro, per i contenuti della specifica formazione da effettuare nei confronti dei lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. In attesa della emanazione del decreto interministeriale, continuerà a trovare applicazione il DM 10 marzo Il comma 11 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione delle modalità, della durata e dei contenuti dell obbligo formativo e del relativo aggiornamento periodico nei confronti del RLS, vincolando peraltro l autonomia collettiva al rispetto di alcune durate e contenuti minimi, puntualmente indicati nello stesso comma

35 Così, tra l altro, oltre al corso base di durata non inferiore a 32 ore, si prevede un obbligo di aggiornamento di durata pari almeno a 4 ore annue, per le aziende da 15 a 50 lavoratori, ed almeno pari a 8 ore annue, per le altre. Il comma 13, analogamente a quanto previsto in tema di informazione (v. sopra, art. 36), pone a carico del datore di lavoro l obbligo di assicurare la comprensibilità della formazione. Ancora in analogia a quanto previsto in tema di formazione degli addetti e del RSPP (v. sopra, art. 32, comma 7), il comma 14 dispone che le competenze acquisite per effetto della formazione siano registrate nel libretto formativo di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Lo stesso comma 14 prevede che il contenuto del libretto sia considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e che dello stesso contenuto tengano conto gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di formazione. 35

36 QUALE RISPOSTA AZIENDALE? E L E M E N T I Importanza e concretezza degli obiettivi Pieno coinvolgimento della line aziendale Attività di natura organizzativa Coinvolgimento di più funzioni aziendali Complessità applicativa Necessità di verifiche e controlli Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza B A S E Scelta aziendale strategica Completa integrazione Formazione Risorse (professionalità dello staff e sistema informativo) 36

37 SGSL e Sistema Informativo o Esigenze di SPP, MC, Formatori, line aziendale (redazione DVR, analisi profili di mansione, individuazione/acquisto DPI, programmi di info/formazione, gestione protocolli sanitari, analisi biostatistiche, gestione del personale, etc.) o Dati da gestire o co-gestire [anche presso le unità produttive] (docval, PEI, planimetrie, DUVRI, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI, priorità e tempistica degli interventi, analisi infortunistica,etc.) o Strumento di integrazione in quanto: - confronta e riporta i differenti punti di vista e le modalità di approccio operativo - gestisce gli apporti dei vari soggetti e nei limiti delle codifiche che vengono stabilite risolve i conflitti di attribuzioni e competenze - riduce i tempi di interazione e tempistica di intervento - obbliga all utilizzo di un linguaggio comune - si basa e alimenta una piattaforma dati condivisa

38 usare la testa, si deve evitare la croce, si può tratto da Pubblicità Progresso - IOLAVOROSICURO 38

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