MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
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1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI Ordinanza n. 24 / 2011 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NELL AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GALLIPOLI E DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, nella rispettiva qualità di Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Gallipoli VISTI gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTI l art. 105, co.2, lett. l) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, come modificato dall art. 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88, e l art. 42 del D.Lgs 30 marzo 1999, n. 96, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo; VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTA il D.M. 12/12/1997, istitutivo dell Area Marina Protetta di Porto Cesareo; il D.M. 09/12/2009 avente ad oggetto approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell Area Marina Protetta di Porto Cesareo ; il D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ; il D.M. 19 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell art. 65 del D.Lgs , n, 171 per quanto concerne le norme di sicurezza per la navigazione da diporto; l art.8 della L. 8 luglio 2003, n. 172 Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che individua, in deroga all art. 59 del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, nel Capo del Compartimento marittimo l Autorità competente a disciplinare i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa; la L. n. 963 del 14 luglio 1965 ed il D.P.R. n del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima; VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale; VISTA l Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 16 maggio 2011 recante la disciplina delle attività balneari e l uso del demanio marittimo nel periodo della stagione balneare ; VISTA la propria Ordinanza n. 16 in data 24 Giugno 2009; RITENUTO opportuno emanare disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione, necessarie per l applicazione della richiamata Ordinanza regionale
2 per il Turismo e le Strutture Balneari, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività, che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento; ORDINA Articolo 1 Campo di Applicazione 1. La presente ordinanza trova applicazione, nell ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Puglia: a) nell intero Compartimento Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località di Punta Prosciutto del Comune di Porto Cesareo e di Casalabate del Comune di Lecce, estremi inclusi), per ciò che attiene alla disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, di cui al seguente Titolo I; b) limitatamente al Circondario Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località Punta Prosciutto del Comune di Porto Cesareo ed il tratto costiero di Marittima del Comune di Diso, estremi inclusi), con riferimento a tutte le altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari, di cui al seguente Titolo II. 2. Le sole disposizioni relative agli articoli 3 comma 7 e 8 commi 1 e 2 della presente Ordinanza, trovano comunque applicazione, con riguardo alle norme di sicurezza, per l intero arco dell anno. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza balneare regionale. TITOLO I DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA DELLA COSTA Articolo 2 Limiti 1. Le unità a motore ed a vela, nonché gli idrovolanti ammarati, quando si trovino a distanza inferiore ai 500 m. dalle scogliere a picco e 1000 m. dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi. 2. Ad eccezione della navigazione finalizzata all attraversamento da e per i corridoi di lancio e fermo restando il limite di cui al precedente comma 1., gli acquascooter, moto d acqua e similari non possono navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 500 dalla costa nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore e dalle ore alle ore di ogni giorno. TITOLO II DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE Articolo 3 Zone di mare interdette alla navigazione
3 1. In aderenza alla facoltà accordata dalla Regione Puglia, tenuto conto della disomogenea fruizione per fini balneari del litorale in ragione della differente e variegata conformazione geomorfologica della costa e del differente gradiente batimetrico dei fondali, lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Gallipoli la zona di mare riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, è fissata come segue: metri dalle spiagge (arenili) e dalle scogliere basse (da intendersi quelle naturalmente raggiungibili ovvero dotate di apposite strutture che ne consentano un agevole fruizione); metri, dalle scogliere a picco sul mare (da intendersi quelle dove l utente balneare non può raggiungere la sottostante battigia a piedi in quanto raggiungibile solo dal mare). 2. Nella predetta zona di mare, in armonia con i divieti imposti dall art. 2 comma 6 dell Ordinanza balneare della Regione Puglia, citata in premessa, ed alla quale si rimanda per una più puntuale cognizione, è interdetta la navigazione (transito, sosta, ancoraggio e ormeggio) di qualsiasi unità navale (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili). 3. Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione ovvero interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato rispettivamente, a cura dei concessionari delle strutture balneari e dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l uno dall altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l ormeggio di unità nautiche anche se all esterno della zona di mare interdetta. 4. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la dicitura: ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO (metri 200 dalla costa, nel caso delle spiagge/arenili e delle scogliere basse - metri 100 dalla costa, nel caso di scogliere a picco). 5. In aggiunta alla fascia di mare riservata alla balneazione indicata all articolo 3 comma 1, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della navigazione, inteso nella sua più ampia accezione, per le zone di mare di seguito indicate, caratterizzate, da una commistione tra attività nautiche e balneari, con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità, nel periodo compreso tra il 1 Maggio ed il 30 Settembre, sono riservate alla balneazione: a) Comune di Gallipoli: zona di mare compresa nel quadrilatero di coordinate geografiche (sistema riferimento Roma datum 1940): A: N E; C: N E; B: N E; D: N E; (indicativamente, zona di mare delimitata dalla congiungente le estremità interne dello Scoglio del Campo e dello Scoglio dei Piccioni e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso le mura della Città Vecchia ).
4 b) Comune di Porto Cesareo: zona di mare compresa tra lo stabilimento balneare denominato Tabù e l isolotto antistante, nonché, secondo i termini fissati dall articolo 3 comma 1, gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di m. 500 dalla costa. c) Comune di Ugento: - tratto di mare compreso tra l imboccatura del porto - lato est e la congiungente lo scoglio La Terra ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio La Terra ; - tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio Pazzi. Nelle predette zone di mare è vietato il transito, la sosta, l ormeggio e l ancoraggio di qualsiasi unità navale (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili). 6. I bagnanti, che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione (200 m. dalle spiagge e scogliere basse e 100 m. dalle coste a picco), per la loro maggiore incolumità, devono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando però una sagola galleggiante di lunghezza massima non superiore ai 3 m., che sia comunque facilmente rimuovibile in acqua, in caso di necessità/pericolo. In prossimità di detti segnali, le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m. dagli stessi. 7. Per tutto l anno l ammaraggio/decollo di idrovolanti è vietato: - nei porti/approdi/punti d ormeggio/darsene e strutture similari e nel raggio di 200 metri dall imboccatura degli stessi; - nelle zone di mare permanentemente destinate alla fonda delle navi; - nelle zone espressamente riservate al transito navale. Articolo 4 Zone di mare interdette alla balneazione 1. Oltre ai particolari eventuali divieti stabiliti per motivi igienico-sanitari dalla competente Autorità comunale/sanitaria e, in aggiunta alle zone di mare indicate nell articolo 6 dell ordinanza balneare regionale, la balneazione è vietata, per motivi di sicurezza della navigazione: a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d ormeggio (pontili e/o gavitelli destinati all ormeggio di unità da diporto) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature e dalle strutture portuali, ed in tutte le zone destinate od interessate dal normale transito di navi od imbarcazioni, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità; b) sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti, approdi, punti d ormeggio, darsene. Lungo tali rotte è vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi con obbligo di mantenere in navigazione di avvicinamento all imboccatura ed in uscita dall imboccatura stessa rotta perpendicolare rispetto alla linea di costa;
5 c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m.; d) a meno di 200 metri dalle navi mercantili e militari alla fonda; e) a distanza inferiori a metri 20 dai mezzi nautici utilizzati per il servizio di campionamento delle acque marine ai fini della relativa balneabilità, opportunamente segnalati, di cui al DPR 470/82; Articolo 5 Corridoi di lancio 1. In coerenza con la disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, i titolari delle aree in concessione per l esercizio di attività nautiche tipo paracadute ascensionale, sci nautico e similari nonché di noleggio/locazione di unità da diporto e le Amministrazioni comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, quando le predette attività risultano ubicate nell ambito del litorale riservato alla balneazione, devono predisporre appositi corridoi di lancio riservati all atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole con o senza vela e mezzi similari (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili). 2. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche: a) larghezza non inferiore a m.10, in corrispondenza della battigia e non superiore ai m.20 verso il largo (c.d. forma ad imbuto); b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione; c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri; d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione. 3. I responsabili dei corridoi di lancio (i concessionari ovvero i Comuni, per le spiagge libere) devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive dal verificarsi dell evento, segnalando, immediatamente via fax e/o e-mal, all Autorità Marittima locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni. 4. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio, con andatura ridotta al minimo, a motore spento ed esclusivamente a remi. 5. E fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all interno dei corridoi di lancio. 6. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l ormeggio di unità anche se all esterno degli stessi. Articolo 6 Segnalazione del limite delle acque sicure 1. I comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60) deve essere segnalato mediante l apposizione di gavitelli di
6 colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo, collegati con una cima tarozzata galleggiante ad intervalli non superiori a mt Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (MT. -1,60) NON SEGNALATO. Articolo 7 Disciplina particolare dei servizi di salvamento 1. E obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l esercizio dell attività di stabilimento balneare, nel periodo e negli orari di apertura al pubblico per la balneazione, istituire un servizio di assistenza alla balneazione, che deve avere sede in una postazione riservata, del tipo torretta di avvistamento, che garantisca la massima visuale possibile, ubicata all interno dell area concessa, in posizione mediana al fronte mare di pertinenza, presieduta da almeno un abilitato al salvamento al nuoto per ogni ottanta metri e multipli (cioè 1 assistente fino a 159 metri) di fronte. E data facoltà di ubicare la suddetta postazione su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno metri due (2), al fine di garantire la più ampia visione possibile. 2. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni, per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione. Ferme restando le responsabilità connesse all inosservanza di detto obbligo, il mancato apprestamento del servizio di salvataggio da parte dei Comuni nei tratti di spiaggia libera salvo casi di oggettiva impossibilità o forza maggiore - non esime gli stessi dal rendere noto all utenza la mancanza dei servizi minimi mediante specifica cartellonistica da apporre in modo visibile sia lato strada che nei pressi della battigia. In particolare, qualora il servizio non sia garantito, dovranno essere posizionati cartelli (aventi dimensione di cm 80 x 80 e carattere di almeno 5 cm) riportanti la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco) ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO. 3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l elaborazione di un piano organico, che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento a nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni stabilimento oltre che l eventuale disponibilità di una idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari consorziati. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell organizzazione compete l onere di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo di relative bandiere. 4. I titolari di stabilimenti balneari, che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all Autorità marittima competente per territorio una proposta di Piano collettivo di salvataggio contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell unità a motore e la sua dislocazione, l eventuale numero dei pattini di salvataggio, l elenco degli
7 stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Detto piano collettivo, se approvato dall Autorità Marittima, è restituito al richiedente con apposita declaratoria in calce, mentre, in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza. I titolari di stabilimenti balneari, che non aderiscono a tale servizio collettivo, devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio per le proprie strutture. 5. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, alto non meno di 4 m., posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata: BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione. BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio. BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento. Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell organizzazione del servizio ovvero su valutazione oggettiva del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo ovvero su ordine della competente Autorità Marittima. Sul pennone, come pure all ingresso di ogni stabilimento balneare, deve essere affisso, in modo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere. Nel caso in cui il servizio di salvataggio dovesse essere momentaneamente sospeso per imprevedibili esigenze o per causa di forza maggiore, l assistente bagnanti deve darne immediato avviso al concessionario o al Comune per le spiagge libere, che disporrà il posizionamento di un cartello nei pressi della postazione riportante la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco) ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO. Nei suddetti casi, i bagnanti devono essere avvertiti anche con mezzi fonici ed i concessionari e i Comuni, per le spiagge libere, dovranno adoperarsi senza ritardo per sopperire alla mancanza. Nel caso in cui vi sia oggettiva difficoltà nel reperire altro assistente brevettato, il concessionario valuterà, sotto la sua responsabilità e tenuto conto dell affluenza di bagnanti, l eventualità di chiudere al pubblico lo stabilimento. 6. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A. contraddistinto dalla sigla M.I.P. o, comunque, indicante l abilitazione ad operare in mare. 6.1 L abilitato al salvamento al nuoto, durante il periodo di servizio, deve: - sempre indossare un fischietto da utilizzare per richiamare l attenzione di bagnanti e/o segnalare pericoli;
8 - indossare una maglietta/canottiera di colore rosso riportante la dicitura SALVAMENTO o SALVATAGGIO, di colore bianco e con lettere di grandezza proporzionata.; - ferma restando la responsabilità e l obbligo di vigilanza del concessionario, stazionare presso la postazione assegnata, lungo la battigia ovvero sull unità destinata all espletamento del servizio di salvataggio rimanendo, comunque, sempre facilmente individuabile dagli utenti o dal personale preposto al controllo; - informare immediatamente il concessionario e/o i concessionari serviti dalla propria postazione della eventuale necessità di sospendere il proprio servizio per cause di forza maggiore, bisogni fisiologici o inabilità fisiche anche temporanee. 6.2 Ogni singolo assistente bagnante dovrà conoscere l esatta ubicazione del materiale di primo soccorso in dotazione a ciascun stabilimento balneare. 6.3 Al fine di far fronte alle esigenze/assenze degli assistenti bagnanti durante l espletamento del servizio, dovute a cause di forza maggiore, bisogni fisiologici o inabilità fisica anche temporanea, è fatto obbligo ai titolari di concessioni demaniali marittime di organizzare un efficiente sistema volto a garantire le dovute sostituzioni del personale adibito all assistenza bagnanti con altro personale abilitato. In tal caso ferma restando la responsabilità del concessionario, ovvero dei titolari delle concessioni contigue, qualora il servizio di salvataggio venga svolto in forma associata per l eventuale mancata sostituzione dell assistente bagnanti nel periodo di temporanea assenza o inabilità dello stesso, è comunque fatto obbligo ai predetti soggetti di segnalare la mancanza del servizio mediante l innalzamento della bandiera rossa e l apposizione della cartellonistica monitoria di cui al precedente punto E, inoltre, preciso obbligo del titolare di concessione demaniale marittima, ovvero dei titolari delle concessioni contigue, qualora il servizio di salvataggio sia svolto in forma associata, vigilare sul comportamento tenuto dall assistente bagnanti nell assolvimento del servizio, da espletarsi in conformità a quanto disposto dalla presente Ordinanza; conseguentemente, ciascun titolare di concessione demaniale marittima sarà ritenuto personalmente responsabile di tutti quei comportamenti negligenti tenuti dagli assistenti bagnanti, palesemente incompatibili con un espletamento serio e responsabile del servizio. 6.5 Ove, in caso di controllo, il servizio di salvataggio non risulti assicurato e/o l assistente bagnanti non sia prontamente reperibile, l organo accertatore, oltre all applicazione delle sanzioni prescritte, disporrà che, a cura del concessionario o del Comune costiero, per le spiagge libere, nelle quali sia istituito il servizio di assistenza dei bagnanti, vengano adottati tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela dei bagnanti o, se necessario, la chiusura al pubblico, diffidando il concessionario e/o il Comune ad adeguare il servizio prima della riapertura. 6.6 Gli assistenti bagnanti, che si rendessero responsabili delle mancanze di cui al precedenti punti, oltre ad essere oggetto dei consequenziali provvedimenti di legge, saranno segnalati alla Federazione Italiana Nuoto o alla Società Nazionale di Salvamento o dalla F.I.S.A. per ogni valutazione circa l'eventuale ritiro del brevetto. L'Autorità Marittima potrà anche applicare le sanzioni disciplinari previste dal Codice della Navigazione.
9 6.7 In nessun caso l assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. 7. Analogamente a quanto disposto per il mare, anche i titolari di concessioni demaniali marittime per aree ove insistono piscine, ovvero di stabilimenti balneari comprendenti anche piscine site su area demaniale marittima, devono rispettare la normativa specifica prevista per tale tipo di installazione. 7.1 Nelle more e con salvezza di apposite disposizioni emanate dalla Regione Puglia, per quanto attiene l'aspetto della sicurezza, durante l'utilizzo della piscina deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti munito della specifica abilitazione ed esclusivamente dedicato alla piscina. Per vasche con specchi d acqua superiori a 200 mq. di superficie deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti. 7.2 Quando la piscina è chiusa al pubblico, essa dovrà essere opportunamente preclusa. 7.3 Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono da considerarsi in aggiunta a quelli previsti per l'arenile. 8. E obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo, l obbligo è a carico del rappresentante dell Associazione che organizza il servizio) di dotare l assistente bagnanti di idoneo pattino di salvataggio recante la scritta Salvataggio o Salvamento di colore in contrasto con quello dello scafo e con altezza delle lettere non inferiore ai 15 cm. cadauna (completo di scalmiere, di remi, di ancora con catena/cima, di salvagente anulare dotato di connessa sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa). Il predetto mezzo di salvataggio dovrà sostare preferibilmente in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia; ove per ragioni oggettive, ciò non sia possibile potrà sostare nella fascia di spiaggia destinata, dall art. 3 comma 1 lett. n) dell Ordinanza Balneare della Regione Puglia, citata in premessa, al libero transito con divieto di permanenza. L eventuale ulteriore mezzo nautico facoltativo, da destinarsi esclusivamente al servizio di salvataggio, dovrà riportare le medesime scritte del primo ed è da intendersi solo integrativo e non sostitutivo del pattino di salvataggio obbligatorio. 9. Presso la postazione di salvamento a terra, durante tutto il periodo di espletamento del servizio, dovrà essere mantenuto presente ed efficiente il materiale di cui al seguito: a) primo soccorso: (da mantenersi alternativamente ed, ove possibile, presso il locale infermeria appositamente destinato all interno della struttura) un pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, n.3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini, almeno una mascherina per respirazione bocca a bocca, un apribocca a vite o sistema similare, una pinza tiralingua, una barella ed almeno una Valigetta pronto soccorso nautica Tab. D, conforme al D.M. 279 del 25/05/58 ovvero di caratteristiche superiori, da mantenere costantemente allestita. Tipologia minima richiesta: valigetta in ABS, resistente agli urti, chiusura stagna, dotata di supporto per un sicuro attacco alla parete. Dimensioni: mm. 240x240x125. Contenuto: 6 buste garza sterile cm. 18x40 1 conf. compresse sterili cm. 10x10 1 flacone disinfettante da ml flacone ammoniaca 4 bende cambric da cm benda cambric da cm rotolo cerotto m. 1x2 cm. 1 conf. da 10 cerotti gr. 250 cotone idrofilo 1 paio forbici 1 laccio emostatico 2 stecche per frattura 1 busta di garza vaselinata Istruzioni di pronto soccorso; b) dotazioni aggiuntive: elenco riepilogativo dei recapiti utili e di emergenza (118 emergenza sanitaria, 1530 guardia costiera, 112 carabinieri, 113 polizia di stato, 115 vigili del fuoco più Enti/Autorità locali per richiesta informazioni), una maschera subacquea con relativo
10 snorkel, un paio di pinne con calzata universale o della misura del personale preposto, un binocolo di tipo marino 7x50, un rullo di salvataggio posizionato presso la prefata postazione di salvamento ed ivi ben ancorato, munito di almeno 300 m. di sagola e bretella galleggiante. 10. Ogni intervento significativo svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione del c.d. rapporto d incidente in acqua FIN o similare SNS, comporta l onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, entro le 24 ore successive all accadimento, all Autorità Marittima locale. 11. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione. TITOLO III DISCIPLINA DELLA PESCA Articolo 8 Limitazioni all esercizio della pesca 1. L esercizio di qualsiasi tipo di pesca marittima, ivi compresa quella sportiva e subacquea, è già disciplinato dalla L.963/65 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 1638/1969), ai quali si rimanda per una più puntuale cognizione. In particolare, la pesca subacquea rimane regolamentata dagli artt. 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del Reg. della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n e successive modificazioni ed integrazioni (divieto d immersione in ore notturne, distanza minima di 500 m. dalle zone frequentate da bagnanti, obbligo di non circolare col fucile subacqueo armato, da imbracciare dall età di 16 anni in su, ecc..). 2. Al fine di perseguire il primario interesse della sicurezza e dell incolumità dei bagnanti, fermo restando il divieto di esercitare l attività di pesca, sia sportiva che professionale, con l ausilio di unità nautiche in ragione del divieto di navigazione di cui all art. 2 comma 6 dell Ordinanza Balneare regionale citata in premessa nella fascia di mare riservata alla balneazione - e fatti salvi gli eventuali limiti già imposti da leggi o regolamenti o provvedimenti legalmente emanati dall Autorità competente, l esercizio della pesca (ad esempio, dalla riva con canna fissa, con canna da lancio, rezzaglio, bilancia, palamito, etc.) è vietato nelle zone di mare o di spiaggia frequentata da bagnanti. 3. In coerenza con la disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, la pesca sportiva subacquea è consentita nella fascia dei 50 metri dalla costa alta e, in via generale, laddove non vi sia attività di balneazione. TITOLO IV NORME FINALI Articolo 9 Disposizioni finali e sanzionatorie 1. La presente Ordinanza deve essere esposta, in modo ben visibile, all ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto nonché degli
11 esercenti noleggio/locazione di mezzi nautici e/o attività di sci nautico e discorrendo, a cura dei relativi responsabili. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 3. Per quanto concerne la disciplina delle attività di scuola o di guida subacquea si rinvia al contenuto dell ordinanza n. 18/ La presente ordinanza si applica anche nell AREA MARINA PROTETTA di PORTO CESAREO, fatti salvi i limiti ed i divieti contenuti nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo e del relativo Regolamento di esecuzione. 5. La presente Ordinanza, inserita nella raccolta ufficiale di questa Autorità marittima, entra in vigore a far data dal giorno 21 Giugno L Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 16/2009 in data 24 Giugno 2009 è abrogata. 7. Per le violazioni delle norme contenute nella presente Ordinanza, l Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all art.17 della L. n. 689/81 è individuata nella Capitaneria di porto di Gallipoli U.O. Contenzioso. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono schematizzate nell allegata tabella. Gallipoli (Le),1 Giugno 2011 f.to IL COMANDANTE C.F.(CP) Giovanni SCATTOLA
12 Art. 2 co. 1: dislocamento e velocità TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI (art. 9 co. 8 dell Ordinanza n. /2011 del gg.mm.2011 di CP Gallipoli) VIOLAZIONE Art. 2 co. 2: acquascooter-distanza minima ed orari Art. 3 co. 2: transito, sosta, ancoraggio e ormeggio in zona mare riservata alla balneazione Art. 3 co. 3: gavitelli di segnalazione spiagge -divieto di ormeggio SANZIONATORIO (navigazione da diporto) Art. 53, c.3, D.Lgs SANZIONATORIO (navigazione diversa dal diporto o altri soggetti obbligati) Art. 3 co. 4: cartelli monitori in assenza gavitelli di segnalazione // Art. 3 co. 5 lett. a) b) c): transito, sosta, ancoraggio e ormeggio in zona mare riservata alla balneazione Art. 3 co. 6: bagnanti - segnalazione // Art. 3 co. 7: ammaraggio/decollo idrovolanti // Art C.N. Art. 4 co. 1 lett. b): superamento del limite di velocità Art. 4 co. 1 lett. a) c) d): balneazione vietata // Art C.N. Art. 4 co. 1 lett. e) f): balneazione vietata // Art. 5 co. 1: corridoi di lancio // Art. 5 co. 2: caratteristiche dei corridoi di lancio // Art. 5 co. 3: riposizionamento gavitelli di delimitazione corridoi di lancio // Art. 5 co. 4: andatura all interno dei corridoi di lancio Art. 5 co. 5: ormeggio ed ancoraggio all interno dei corridoi di lancio Art. 5 co. 6: ormeggio ai gavitelli dei corridoi di lancio Art. 8: pesca di superficie e subacquea - distanza dalla costa Art. 15, lett. a) L. 963/65 Art. 15, lett. a) L. 963/65 Art. 9 co. 1: mancata esposizione dell ordinanza // NOTE: i. E salva l applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione; ii. In coerenza ai principi fissati dalla sentenza n.361 del 25/03/1999 della Suprema Corte di Cassazione Penale, qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente: a) elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all art Cod. Nav. nei confronti del concessionario; b) notificazione al concessionario di verbale di contestazione e diffida, da trasmettere tempestivamente all Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti: - adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile - eliminazione dell irregolarità prima della riapertura dell esercizio nel giorno successivo; - informare l Organo di polizia procedente dell avvenuta regolarizzazione.
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