REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2013

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1 REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2013 Codice DB1000 D.D. 4 marzo 2013, n. 156 LL.rr. 43/2000 e 23/2002. Bando diretto alla concessione ed erogazione di contributi volti all'incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico. La Giunta regionale, con deliberazioni n del 23 gennaio 2006 e n del 20 novembre 2006, ha destinato risorse per complessivi ,00 al Fondo per il sostegno di interventi di uso razionale dell energia nell industria e nel settore civile pubblico e privato (cap /2006), istituito ai sensi dell articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002 n. 23, per sostenere, attraverso il credito agevolato, la realizzazione di interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale. Con la citata d.g.r. n del 20 novembre 2006 la Giunta regionale ha stabilito che le risorse di cui trattasi ( ,00) siano destinate alla concessione di contributi in conto interessi per l incentivazione degli interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, previsti dal Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell aria Stralcio di piano riscaldamento e condizionamento, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n dell 11 gennaio 2007, in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente). Con deliberazione n del 18 dicembre 2006, la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l erogazione dei citati contributi, indicando le tipologie di intervento ammesse, i soggetti beneficiari, l intensità dell aiuto, nonché le procedure di presentazione ed esame delle domande e i controlli sulle stesse; con la stessa deliberazione, la Giunta regionale demandava alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale Programmazione gestione rifiuti, allora competente, l adozione dei provvedimenti necessari per l attuazione della deliberazione medesima. Con determinazione n del 22 dicembre 2006 il responsabile della citata Direzione regionale ha approvato il Bando diretto alla concessione di contributi in conto interesse per l incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione di emissioni in atmosfera, predisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti nella deliberazione n del 18 dicembre 2006, fissando come data di apertura del bando il 1 marzo Con deliberazione n del 4 agosto 2009, entrata in vigore il 1 aprile 2010, ad avvenuta positiva conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea attivata ai sensi della direttiva 1998/34/CE e s.m.i., la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, ha approvato una nuova disciplina contenente l aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento che, a decorrere dalla suddetta data, ha sostituito integralmente lo Stralcio di Piano di cui alla menzionata d.c.r. n e ha emanato le disposizioni attuative previste dall articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia). Dato atto che con deliberazione n del 23 luglio 2012, la Giunta regionale ha ritenuto di prevedere la chiusura del bando approvato con la richiamata d.d. n. 387/22 e l attivazione, possibilmente senza soluzione di continuità temporale, di una nuova iniziativa di sostegno a cui destinare le risorse finanziarie che risulteranno disponibili ad avvenuta conclusione della fase di gestione delle istanze in itinere dell attuale bando e che risultano stimabili in circa ,00. Dato atto che con la medesima deliberazione la Giunta regionale, al fine di migliorarne la fruibilità, ha approvato nuovi criteri e modalità di concessione di contributi in conto interessi diretti

2 all incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, introducendo importanti elementi migliorativi e innovativi tra i quali: l utilizzo di parte della dotazione finanziaria del bando proveniente dalla gestione del precedente bando per la costituzione di un fondo di garanzia da affiancare al contributo in conto interessi; la riserva di parte della dotazione finanziaria per alcuni interventi di rilevante importanza (adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, sostituzione di generatori di calore e coibentazioni di superfici che presentano criticità dal punto di vista delle dispersioni termiche quali sottotetti e piani pilotis); la possibilità per gli interventi di importo non superiore a ,00 di potere optare tra un contributo in conto interessi o tra una somma equivalente allo stesso in conto capitale, prevedendo, in questo caso, una semplificazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda. Dato atto che, con la predetta d.g.r. n , la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Ambiente l adozione dei provvedimenti necessari per l attuazione della medesima. Risulta ora necessario procedere all approvazione del Bando, predisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti nella suddetta d.g.r. n Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; Tutto ciò premesso, IL DIRETTORE vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria); vista la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale Energetico-Ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) ; visto il Piano Energetico-Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n del 3 febbraio 2004; vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell edilizia ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 ; vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012 n Disposizioni recanti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di contributi volti all incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico ; determina - di approvare il bando Risparmio Energetico edizione 2013 in allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la concessione di contributi in conto interessi diretti all incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico; - di stabilire che le domande devono essere presentate alla Finpiemonte S.p.a., a pena di inammissibilità, esclusivamente a partire dal 25 marzo 2013 secondo le modalità indicate nel bando allegato;

3 - di dare atto che le domande devono essere redatte in conformità alle disposizioni del bando allegato; - di dare atto che il bando, nel rispetto di quanto previsto dalla d.g.r. n del 23 luglio 2012, specifica gli interventi e i costi ammissibili, i requisiti e gli obblighi del richiedente, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la tipologia e l entità del contributo, le procedure di approvazione delle domande, i tempi di realizzazione degli interventi, le procedure di erogazione, i casi di decadenza e revoca del finanziamento; - di dare atto che alla spesa relativa alla concessione del contributo si farà fronte con le risorse ancora disponibili alla chiusura del bando attualmente attivo ad avvenuta conclusione della fase di gestione delle istanze in itinere e stimabile circa in ,00; - di dare atto che la presentazione delle domande ai sensi del bando approvato con determinazione n. 387/22 del 22 dicembre 2006 possono essere presentate entro e non oltre il 22 marzo 2013; - di dare atto che il bando e i relativi allegati verranno pubblicizzati attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l U.R.P. ed il sito internet regionale. La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all art. 18 del d.l. n. 83/2012 (convertito con l. n. 134/2012). La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della l.r. n. 22/2010. Il Direttore Salvatore De Giorgio Allegato

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22 Requisiti tecnici minimi Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti Bando Risparmio Energetico edizione Premesse Il rispetto delle caratteristiche esplicitate nel presente allegato costituisce requisito minimo per l accesso ai contributi in conto interesse per l incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. 23 luglio 2012, n Per gli aspetti non espressamente indicati nel presente allegato devono comunque essere rispettati i requisiti minimi cogenti individuati dalla normativa in vigore ed in particolare quanto indicato nella d.g.r. 4 agosto 2009, n Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, collocati sul territorio piemontese. 2. Definizioni Ai fini del presente bando si intende: - manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all organismo edilizio; - manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d uso; - ristrutturazione dell impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; - ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell involucro dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 3. Requisiti per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell involucro edilizio. 1

23 Sono ammessi a contributo gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di edifici che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, purchè i serramenti installati presentino un valore di trasmittanza termica U inferiore a 1,8 W/m 2 K (valore medio vetro/telaio). Sono ammessi a contributo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, purchè lo stesso sia caratterizzato, dopo l intervento, da una trasmittanza termica U inferiore a 0,24 W/m²K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946, nonché, per gli edifici in zona E, da un valore del modulo della trasmittanza periodica YIE inferiore a 0,20 W/m 2 K. Sono ammessi a contributo gli interventi che prevedono il miglioramento della coibentazione delle solette sotto tetto purché la trasmittanza totale della soletta dopo l intervento sia inferiore a 0,24 W/m 2 K. Sono ammessi a contributo gli interventi di miglioramento delle prestazioni di coibentazione termica di murature perimetrali, compresi quelli che prevedono l insuffluaggio di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) purché quest ultimo sia caratterizzato da una conducibilità termica inferiore di 0,06 W/mK. E inoltre ammessa a contributo la realizzazione di cappottature esterne finalizzate a diminuire la trasmittanza termica complessiva della struttura. Nel caso in cui tale intervento si configuri come una manutenzione ordinaria o straordinaria dell edificio la cappottatura dovrà essere in grado di garantire una resistenza termica aggiuntiva superiore a 1 m 2 K/W. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando quanto nel merito prescrittodalla d.g.r del 4 agosto 2009, sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati al miglioramento della coibentazione termica di murature perimetrali che consentono di ottenere valori della trasmittanza media 1 inferiori a quelli riportati nella Tab. 3 dell Allegato 1. Nel caso per tali interventi sia prevista la verifica anche del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, gli stessi sono considerati ammissibili solo se consentono di raggiungere valori del fabbisogno energetico annuo inferiori a quelli indicati nella Tabella 1 o 2 del citato Allegato Requisiti per gli interventi di ristrutturazione dell impianto termico, nonché di installazione del medesimo in edifici esistenti. Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. L installazione di sistemi finalizzati al riscaldamento degli ambienti mediante conversione diretta di energia elettrica in calore è ammessa a contributo solo nel caso siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: o coinvolga esclusivamente ambienti destinati a mostre, musei e luoghi di culto (E.4(2) secondo la classificazione prevista dal d.p.r. 412/93); o vengano utilizzati terminali di tipo radiante; o sostituisca un sistema di riscaldamento esistente; 1 La trasmittanze media di una struttura è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra loro, comprese le trasmittanza termiche lineari dei ponti termici ad essa attribuibili, se presenti. 2

24 o sia dimostrabile una sostanziale riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dell energia primaria necessaria al riscaldamento degli ambienti interessati. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, non sono ammessi a contributo gli interventi che coinvolgono sistemi di produzione di calore tramite conversione diretta di energia elettrica in energia termica, salvo il caso in cui se ne preveda la sostituzione con sistemi di generazione di calore conformi a quanto previsto dal presente Allegato A. Sono ammessi a contributo esclusivamente i generatori di calore alimentati con i seguenti combustibili: gas naturale, gas di città, gas di petrolio liquefatto, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio, emulsioni acqua-kerosene e acquaaltri distillati leggeri del petrolio, legna da ardere, biomasse, biodiesel e biogas (aventi le caratteristiche indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), n), del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell allegato X alla parte quinta del d.lgs.152/2006. I generatori di calore alimentati a combustibili liquidi e gassosi devono garantire, in relazione al combustibile utilizzato in prevalenza, rendimenti superiori a quelli previsti dalla lettera a) dell Allegato 5 alla d.g.r. 4 agosto 2009 n nonché essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) inferiori a 80 mg/kwht (30 mg/kwht per generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kw alimentati a gas naturale o a GPL) e di particolato fine (PM10) <10 mg/kwh 2. Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati devono essere abbinati, ove tecnicamente possibile, all adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa. Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, devono essere rispettati i requisiti minimi indicati nell Allegato 2. Sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a legna da ardere o biomasse solide caratterizzati da una Pn < 35 kwt, solo se il generatore di calore ha prestazioni emissive pari o superiori a quanto indicato nell Allegato 2 per una potenza nominale pari o maggiore di 35 kwt e minore o uguale di kwt e rendimento termico superiore all 85%. E ammessa a contributo la realizzazione di interventi di coibentazione delle tubazioni dell impianto termico, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, che consentono un grado di isolamento superiore a quanto previsto dalle vigenti norme. Sono ammessi a contributo gli interventi su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata, finalizzati all installazione di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un efficienza di recupero almeno pari a 0,7. Per le piscine coperte è ammessa a contributo la realizzazione di idonei sistemi di recupero del calore disperso con il ricambio dell acqua delle vasche, nonché di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l aumento dell umidità relativa nei locali della piscina. 2 Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acquagasolio e biodiesel. 3

25 5. Requisiti per l installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda. Sono ammessi a contributo gli, interventi su edifici esistenti che prevedono l adozione di sistemi basati sul solare termico per l integrazione dell energia termica necessaria per il riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda sanitaria, purché l energia termica annua da essi prodotta rappresenti una quota superiore al 60% del fabbisogno energetico annuale per la produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi a contributo i sistemi a pompa di calore finalizzati alla climatizzazione degli edifici esistenti se caratterizzati da prestazioni energetiche e, ove previsto, emissive superiori a quelle indicate nell Allegato 3. Sono escluse dal finanziamento le pompe di calore aria-aria a servizio di edifici o parti di edificio in cui sia presente o venga contestualmente installato un impianto termico destinato al riscaldamento degli stessi, alimentato con i combustibili solidi, liquidi o gassosi o basato sulla conversione diretta di energia elettrica in calore. Sono ammessi a contributo i sistemi a pompa di calore aria/acqua esclusivamente finalizzati alla produzione di acqua calda sanitaria se caratterizzati da un COP non inferiore a 2,6 misurato secondo la norma EN Requisiti per l installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore Fino al 1/9/2014 sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati alla sostituzione o alla prima installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Nel caso siano previsti ripartitori separati per ogni singolo corpo scaldante, questi ultimi dovranno consentire all utente la lettura diretta, ad esempio tramite apposito display, di un parametro proporzionale alla quantità di calore emessa dal corpo scaldante. La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% con riferimento alle norme UNI in vigore. 7. Requisiti per l installazione di sistemi di cogenerazione Non sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di sistemi di cogenerazione nei casi in cui sia possibile l approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti. Sono ammessi a contributo i sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti sia in sostituzione di generatori di calore tradizionali; tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell Allegato 4. 4

26 ALLEGATO 1: LIMITI PRESTAZIONALI DELL INVOLUCRO EDILIZIO a) Fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento Tab. 1. Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (valori espressi in kwh/m 2 ). GG V 500 (m 3 ) V = 1000 (m 3 ) V = 2000 (m 3 ) V = 4000 (m 3 ) V = 6000 (m 3 ) V = 8000 (m 3 ) V (m 3 ) Tab. 2. Tutte le altre tipologie di edificio (valori espressi in kwh/m 3 ) GG V 500 (m 3 ) V = 1000 (m 3 ) V = 2000 (m 3 ) V = 4000 (m 3 ) V = 6000 (m 3 ) V = 8000 (m 3 ) V (m 3 ) V è il volume lordo dell edificio espresso in m 3. Per valori di V compresi nell intervallo m 3 e, analogamente, per i gradi giorno (GG) intermedi ai limiti riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare. Ai sensi della l.r. 13/2007, si intende per fabbisogno energetico per il riscaldamento il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni). b) Isolamento termico Tab. 3. Trasmittanze termiche massime (U) dei singoli componenti (W/m 2 K). Trasmittanza termica delle strutture verticali opache Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio) ( ) 1 livello 0,27 0,30 1,8 ( ) non è consentita l installazione di serramenti o infissi con vetro camera contenente esafluoruro di zolfo (SF 6 ). I valori di trasmittanza devono essere verificati sulla base delle norme tecniche UNI in vigore e loro successive modificazioni. 5

27 ALLEGATO 2: REQUISITI MINIMI PER GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA E LEGNA DA ARDERE Potenza termica nominale complessiva 35 Pn (kwt) < Pn (kwt) < Pn (kwt) Rendimento in condizioni nominali 35 Pn (kwt) 500 > 87+log(Pn) 500< Pn (kwt) 3000 > 89% Polveri totali (valori medi orari mg/nm 3 11% O2 fumi secchi) <30 > 89% <30 > 89% <30 <10(*) Tecnologie di contenimento (esempio) Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico NOx (valori medi orari - mg/nm 3 11% O2 fumi secchi) <400 <300 <400 <200(*) Tecnologie di contenimento (esempio) Tecnologie primarie per la riduzione degli NOx (1) Tecnologie primarie per la riduzione degli NOx (1) Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NOx (2) (*) Valori medi giornalieri (1) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, ecc. (2) ad esempio: combustione a stadi, controllo automatico del rapporto aria/combustibile, ricircolo dei fumi di combustione, SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica), SCR (Riduzione Catalitica Selettiva), ecc. - Gli impianti con Pn 35 kw, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume maggiore di 12 dm3/kw e comunque non inferiore a 500 dm3. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico. - Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs.152/ Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kwt devono essere provvisti di marcatura CE. 6

28 ALLEGATO 3: POMPE DI CALORE I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati da un COP (Coefficiente di resa) maggiore di quanto previsto nella tabella riportata di seguito. Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale pozzo freddo l aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale maggiore a 2,7, riferito ad una temperatura dell aria esterna pari a 7 C, e maggiore a 3,9 se riferito ad una temperatura dell aria esterna di +7 C. Qualora tale tipologia di pompe di calore utilizzino direttamente, come motore primo, un motore a combustione interna, devono essere rispettati i valori limite dei parametri FE et (NO x ) e FE et (PM) indicati nell Allegato 4. In questo caso il parametro FE et è definito come segue: FE et = FE comb Pcomb Ptp Ptp = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in kw. P comb = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile * p.c.i.) in kw. FEcomb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kwh) (vedi Allegato 4). Le pompe di calore ad assorbimento, che utilizzano per il ciclo energia termica prodotta mediante combustione di un combustibile solido, liquido o gassoso, devono garantire una efficienza di utilizzo del combustibile nominale maggiore a 1,3. Nel caso la pompa di calore utilizzi come pozzo freddo l aria atmosferica, deve essere inoltre garantita una efficienza di utilizzo del combustibile maggiore a 1,1 con una temperatura dell aria esterna pari a 7 C e maggiore a 1,46 con una temperatura dell aria esterna di +7 C. Le emissioni relative al sistema di combustione a servizio diretto della pompa di calore ad assorbimento devono essere conformi ai seguenti limiti: NO x (ossidi di azoto come NO2) < 80 mg/kwht PM (particolato totale) < 10 mg/kwht Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i sistemi di combustione alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel. I combustibili consentiti sono quelli indicati al paragrafo 4 dell Allegato A. Gli eventuali sistemi alimentati a biomassa devono garantire emissioni conformi a quanto previsto nell Allegato 2. Per Coefficiente di resa (COP) si intende il rapporto tra l energia termica ceduta al pozzo caldo e l energia elettrica o meccanica assorbita, il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo. Per Efficienza di utilizzo del combustibile (GUE) si intende il rapporto tra l energia termica ceduta al pozzo caldo e l energia introdotta come combustibile determinata moltiplicando la portata di combustibile per il relativo potere calorifico inferiore (p.c.i.), il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo. Nella tabella sottostante sono indicati i livelli di temperatura a cui sono riferiti i limiti prestazionali (COP e GUE) sopra riportati. 7

29 Tipo di pompa di calore Ambiente Esterno/interno Ambiente esterno ( C) Ambiente interno ( C) COP GUE COP GUE Aria/aria Bulbo secco: 7 Bulbo umido: 6 Bulbo secco: -7 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entrata: 15 3,9 2,7 1,46 1,1 Aria/acqua Bulbo secco: 7 Bulbo umido: 6 Bulbo secco: -7 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: ,7 1,38 1,1 Salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entrata: 15 4,3 1,59 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,3 1,47 Acqua/aria Acqua/acqua Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entrata: 15 4,7 1,6 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 5,1 1,56 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. 8

30 ALLEGATO 4: IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE Nel caso di sistemi di cogenerazione e trigenerazione si definisce il fattore di emissione equivalente termico secondo la seguente correlazione: FE et FEcomb = η η ) ( tot ee Dove: FE comb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kwh) ( ) tot = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(P comb ) ee = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/P comb ) Al fine di calcolare il valore di FEet si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di tot considerato non possa essere maggiore di 0,85. Gli impianti di cogenerazione o trigenerazione, devono garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto delle seguenti condizioni: ee > 25 % FEet(NO x ) < 135 mg di NO x (espressi come NO 2 )/kwh FEet(PT) < 11 mg di particolato totale/kwh (vedi esempio) Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati con biomassa solida o liquida, o con biodiesel, o con biogas individuati alle lettere h), i), n) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, devono essere rispettati i seguenti valori limite: ee > 15 % FEet(NO x ) < 350 mg di NO x (espressi come NO 2 )/kwh FEet(PT) < 20 mg di particolato totale/kwh Inoltre le condizioni di esercizio reali dell impianto cogenerativo devono permettere il rispetto, su base annua, dei seguenti valori degli indici IRE e LT (*) IRE > 0 LT > 0,5 per impianti di cogenerazione con ee 0,38 ( ) LT > (1 - ee / 0,75) per impianti di cogenerazione con ee > 0,38 ( ) ( ) A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i valori del potere calorifico inferiore (p.c.i.) relativi ad alcuni combustibili, da considerarsi riferimento per il calcolo del fattore di emissione FEcomb. GAS NATURALE 34.5 MJ/Sm 3 G.P.L MJ/kg GASOLIO 42.7 MJ/kg (*) Per la definizione degli indici IRE ed LT vedi la Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas n 42/02 del 19 marzo ( ) Tale condizione non è richiesta per cogeneratori o trigeneratori che utilizzano la tecnologia delle celle a combustibile quale sistema principale per la produzione di energia elettrica e calore. 9

31 L eventuale energia termica prodotta in loco da pompe di calore azionate mediante l energia elettrica ottenuta dal/i cogeneratore/i può essere contabilizzata al fine della determinazione dell indice LT. Nel caso di impianti di cogenerazione a servizio di reti di teleriscaldamento aventi potenza nominale complessiva in ingresso superiore a 10 MW (intesa come prodotto tra la portata nominale di combustibile e il relativo potere calorifico inferiore), che normalmente sono soggetti a specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera, possono essere considerate deroghe alla limitazione dei fattori di emissione sopra prevista, esclusivamente nel caso in cui sia dimostrabile il rispetto di una delle seguenti condizioni: L intervento si configura come una riduzione netta delle emissioni di ossidi di azoto rispetto all assetto ante operam riportato alle condizioni di riferimento (1) sotto indicate; L intervento si configura come un aumento delle emissioni di ossidi di azoto rispetto all assetto ante operam riportato alle condizioni di riferimento (1), ma viene dimostrato, attraverso accurate simulazioni modellistiche della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi, che le particolari condizioni di dispersione delle emissioni permettono di produrre un impatto sulla matrice atmosferica meno pesante rispetto a quello relativo all assetto ante operam, riportato alle condizioni di riferimento sotto indicate (1). (1) Le condizioni di riferimento sopra richiamate sono basate su un parco di generatori di calore caratterizzati da emissioni totali di ossidi di azoto (NO x ) non superiori a 120 mg/kwh, riferiti al p.c.i. del combustibile utilizzato. Il rispetto dei valori di IRE e LT, nonché delle prestazioni emissive in grado di garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto dei parametri FE et (NO x ) e FE et (PT) devono essere verificate ogni anno. I risultati delle verifiche effettuate devono essere allegati al libretto di impianto o di centrale. Il valore di FE et (PT) si ritiene intrinsecamente rispettato nel caso in cui i sistemi di cogenerazione o trigenerazione siano alimentati con gas naturale o GPL. Esempio di calcolo del livello emissivo consentito per i cogeneratori Cogeneratore a gas naturale caratterizzato, nelle condizioni nominali di impiego, da: ee = 35 % (rendimento elettrico nominale) tot = 80 % (rendimento totale in condizioni nominali fattore di utilizzo del combustibile) Attraverso il valore di FEet(NOx) richiesto (per gli NOx pari a 135 mg/kwh) è possibile calcolare il valore massimo di FEcomb ammissibile per l installazione del cogeneratore: FEcomb ( NOX ) = FEet ( NOX )( ηtot ηee ) = 135 ( ) = 60.7mg / kwh Quindi il cogeneratore, per rispondere ai requisiti progettuali di installabilità, dovrà garantire una emissione di NOx inferiore a 60.7 mg/kwh, riferiti al p.c.i. medio del GN. L esercizio dell impianto di cogenerazione dovrà inoltre garantire un valore dell indice IRE positivo e un valore dell indice LT superiore a 0,5. 10

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56 Totale costi ammissibili DESCRIZIONE OGGETTO INTERVENTO COSTO DESCRIZIONE OGGETTO INTERVENTO COSTO DESCRIZIONE OGGETTO INTERVENTO COSTO DESCRIZIONE OGGETTO INTERVENTO COSTO 1 2 1

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59 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti Bando Risparmio Energetico edizione

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61 Schema di relazione tecnico economica Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti Bando Risparmio Energetico edizione 2012 Nel presente documento sono indicati lo schema e i contenuti minimi da utilizzare quale riferimento per la redazione della relazione tecnico-economica prevista dal bando. In tale relazione i dati inseriti devono essere opportunamente giustificati con calcoli analitici o con eventuali riferimenti a bibliografia specifica: in entrambi i casi i dati devono essere presentati in maniera sintetica, esaustiva, chiara ed organica, in modo da poter essere ragionevolmente confutati e verificati. Nel caso in cui l intervento sia composto da più sottosistemi significativi sotto l aspetto energetico (ad esempio: impianti solari termici,, generatore di calore, coibentazioni ecc.) questi devono essere documentati e descritti in modo separato nella presente relazione. 1 SINTESI Sintetizzare quanto specificato nei capitoli successivi, in particolare: Riportare una descrizione sintetica dell intervento proposto con indicazione delle sue parti costituenti (es. impianto radiante a pavimento + centrale termica a GPL per la produzione di acqua calda sanitaria + solare termico + coibentazione delle murature perimetrali); Riportare il costo totale dell intervento (esplicitando i costi dei sottosistemi in caso); Riportare l ammontare del contributo richiesto; Riportare i TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiati e le emissioni evitate (CO 2, NO X, polveri). 2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL INTERVENTO 2.1 EDIFICIO OGGETTO DELL INTERVENTO Descrivere brevemente l edificio oggetto dell intervento e la sua localizzazione. Devono essere fornite le seguenti informazioni minime: Comune in cui è ubicato l edificio e relativi parametri climatici (gradi giorno, temperatura esterna di progetto) Volumetria totale e volumetria riscaldata; Superficie calpestabile lorda; Rapporto S/V (superficie/volume); Numero di piani; Numero di unità abitative; Anno di costruzione o di eventuale ristrutturazione edilizia. Ove possibile allegare documentazione fotografica (non superiore a 10 foto) delle parti di edificio e/o impianto oggetti degli interventi e planimetrie dell immobile. 1

62 2.2 SITUAZIONE PRE-ESISTENTE Descrivere lo stato di fatto della situazione esistente, in particolare per quanto riguarda il sistema edificio-impianto termico, focalizzando la descrizione sugli elementi e le strutture su cui si intende intervenire. Nel descrivere gli impianti esistenti occorre precisare le caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti principali, quali ad esempio: 1. impianto termico : Potenza, numero e caratteristiche dei generatori di calore installati; Tipologia di combustibile utilizzato; Rendimenti rilevati (generazione, distribuzione, ecc); Configurazione distributiva dell impianto; Tipologia dei terminali di erogazione; Caratteristiche del sistema di regolazione se presente. Nel descrivere invece l involucro edilizio occorre invece precisare le seguenti caratteristiche: 2. Involucro edilizio: Fabbisogno energetico (valutare mediante un analisi dei consumi riscontrati nei precedenti 3 anni di esercizio ed indicare il consumo convenzionale riferito al metro quadrato di superficie riscaldata); Trasmittanze dei diversi componenti (superfici opache, serramenti, ecc). I dati di cui sopra devono essere ottenuti in seguito a rilievi in loco ove possibile (ad esempio la determinazione della potenza del generatore di calore esistente), reperiti nella documentazione presente (ad esempio prestazioni energetico-emissive registrate nel libretto di centrale) o stimati (trasmittanza media delle strutture opache e loro stratigrafia in base all anno di costruzione) e possibilmente raccolti in tabella per ognuno dei sottosistemi. 3 DESCRIZIONE DELL INTERVENTO 3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL INTERVENTO Descrivere le caratteristiche tecniche dell intervento, evidenziando quali tra di queste permettono di valutare l intervento conforme ai requisiti indicati nell Allegato A del bando, nonché, ove necessario, gli aspetti che rendono la soluzione proposta idonea sotto il profilo tecnologico. La descrizione deve evidenziare le caratteristiche tecniche degli interventi sull edificio e/o sull impianto in analogia, ove possibile, con quelle precedentemente riportate nella situazione preesistente al fine di potere effettuare una valutazione delle migliorie e dei benefici raggiunti attraverso la realizzazione degli interventi proposti. La descrizione deve inoltre contenere informazioni quantitative necessarie ad una corretta valutazione della congruità del quadro economico indicato al punto VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI Dichiarare la vita utile di quanto si intende realizzare attraverso gli interventi proposti (in particolare per quanto riguarda gli impianti). Con riferimento alla vita utile programmata devono 2

63 essere inoltre specificate le eventuali operazioni di manutenzione programmata. Stimare, alla luce di dette informazioni, il tempo di ritorno previsto per gli interventi da realizzare. 3.3 MIGLIORAMENTI ENERGETICI E AMBIENTALI E ATTESI Quantificare, esprimendolo in TEP, il bilancio energetico del sistema edificio-impianto e giustificare il risparmio energetico ottenibile dall iniziativa tramite il raffronto delle situazioni prima e dopo l intervento proposto. Quantificare inoltre le emissioni evitate (CO 2, NO X, polveri) a seguito dell intervento tramite il raffronto delle situazioni prima e dopo l intervento proposto. 4 CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELL INTERVENTO 4.1 QUADRO DI SINTESI ECONOMICA Esplicitare i costi disaggregati relativi all intervento (come definiti al punto 3.3 del bando) indicando quali si ritengono ammissibili e quali non ammissibili. La disaggregazione dovrà essere basata sulle specifiche voci di costo accompagnate dalla relativa descrizione analitica, specificando separatamente acquisto e posa e dettagliando quantità/misure. A titolo di esempio si riporta uno schema tipo che contiene le seguenti informazioni minime: Compilare lo schema seguente per ognuna delle seguenti sezioni: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell edificio (nel limite dell importo massimo del 10% delle spese ammissibili); interventi riguardanti l involucro edilizio (i.e. coibentazione delle superfici opache, sostituzione serramenti, ); interventi riguardanti l impianto termico (i.e sostituzione del generatore di calore, installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, ); eventuali opere strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti. (N.B. il totale di queste sezioni sarà il medesimo da riportare ai punti I), II), III) e IV) dell Allegato C tabella costi ammissibili predisposto dalla procedura informatica per la presentazione della domanda) Descrizione/voce di spesa Ammissibile/Non ammissibile Quantità Prezzo unitario Totale È utile allegare, qualora siano disponibili, i preventivi relativi alle opere previste. 5 CRONOPROGRAMMA 5.1 STATO DELL ITER AUTORIZZATORIO Indicare l iter autorizzativi previsto dalla normativa vigente per l avviamento del cantiere, precisando quali permessi/autorizzazioni/pareri, ecc. siano già stati ottenuti o richiesti. 5.2 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 3

64 Definire il calendario dei lavori circostanziato per attività di lavoro previste per la realizzazione degli interventi con espressa indicazione del termine di inizio e conclusione dei lavori. 6 ALTRE INFORMAZIONI UTILI Possono essere inserite tutte le ulteriori informazioni utili ad una completa illustrazione degli interventi oggetto della domanda e dei relativi benefici energetico-ambientali attesi. 4

65 Dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti dell Allegato A Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti Bando Risparmio Energetico edizione 2013 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000) Il/La Sottoscritto/a (Cognome) (Nome) nato/a a ( ) il (Comune) (Provincia) (Data di nascita) residente a ( ) (Comune) (Provincia) in (Indirizzo) (CAP) Codice fiscale nella sua qualità di Progettista o Tecnico incaricato avente Studio Professionale in ( ) (Comune) (Prov.) (Indirizzo) (CAP) regolarmente iscritto al seguente Ordine/Collegio Professionale della Provincia di n iscrizione relativamente alla domanda redatta a nome di (Beneficiario) a valere sull'edificio sito a ( ) (Comune) (Provincia) in (Indirizzo) (CAP) per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dei benefici ai sensi dell art. 75 dello stesso D.P.R., DICHIARA che l'intervento proposto è conforme e rispetta i requisiti previsti dall'allegato A del Bando Data Timbro e firma 1

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