Aiuto di Stato N 590/2009 Italia Aiuti di avviamento a favore di vettori aerei operanti negli aeroporti di Torino e Cuneo

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010) 684 Oggetto: Aiuto di Stato N 590/2009 Italia Aiuti di avviamento a favore di vettori aerei operanti negli aeroporti di Torino e Cuneo Signor Ministro, 1. PROCEDURA (1) Con comunicazione elettronica del 27 ottobre 2009 le autorità italiane, a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) 1, hanno notificato alla Commissione una misura di aiuto finalizzata a sostenere l attivazione di nuove rotte aeree per collegare Torino e Cuneo con altri aeroporti della UE. La notifica è stata protocollata con il numero N 590/2009. (2) L 11 novembre 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura notificata. Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste il 10 dicembre DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Obiettivo della misura (3) La misura ha l obiettivo di fornire aiuti all avviamento a uno o più vettori aerei, da selezionare mediante una procedura di appalto, per l attivazione di nuove rotte aeree tra gli aeroporti di Torino e Cuneo e diversi aeroporti europei. 1 Con effetto dal 1 dicembre 2009, l articolo 87 e l articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall articolo 107 e dall articolo 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), sebbene il loro disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del trattato TFUE sono da intendere in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma

2 2.2. Base giuridica nazionale (4) Il nuovo regime di aiuti si basa sul D.g.r.n del Attivazione di nuove rotte aeree. Approvazione bando per la concessione di contributi pubblici Stanziamento (5) Il costo per l esercizio dei voli è stato valutato sulla base di una frequenza di due voli settimanali dall aeroporto di Cuneo e di tre voli settimanali da quello di Torino. Su questa base si stima che lo stanziamento complessivo ammonterà a circa EUR, ripartiti come segue: (a) 5,99 Mio EUR nel 2010; (b) 2,70 Mio EUR nel 2011; (c) 0,96 Mio EUR nel Durata (6) L aiuto è concesso dall al Beneficiari (7) Beneficiari dell aiuto sono i vettori aerei che soddisfano determinati criteri tecnicofinanziari descritti di seguito ai punti (21)-(22). I beneficiari finali saranno i vettori aerei selezionati a seguito di una procedura di appalto. (8) Sono ammessi a partecipare vettori aerei di qualsiasi dimensione. Il numero stimato di beneficiari del regime sarà pari a Forma degli aiuti (9) Gli aiuti all avviamento saranno erogati in forma di sovvenzioni dirette ai vettori aerei per l attivazione di nuove rotte aeree che permettano di aumentare il volume netto di passeggeri in partenza e arrivo negli aeroporti di Cuneo e Torino. Gli aiuti sono concessi in relazione all apertura di almeno quattro nuovi collegamenti aerei da Torino e almeno uno da Cuneo con gli aeroporti indicati ai successivi punti (15)-(16). (10) L aiuto non è inteso a incoraggiare uno sviamento del traffico da un vettore aereo all altro. Inoltre nessuna delle rotte in questione è attualmente servita da collegamento ferroviario ad alta velocità. (11) Gli aeroporti di Cuneo e Torino sono classificati come aeroporti regionali, rispettivamente di categoria C e D, ai sensi degli Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali 2 (di seguito gli orientamenti ). In particolare nel 2008 nei due aeroporti si sono registrati i seguenti livelli di traffico: (a) Torino: passeggeri; 2 GU C 312 del , pag. 1. 2

3 (b) Cuneo: passeggeri Il bando di gara (12) Sarà pubblicato un unico bando di gara per entrambi gli aeroporti. Gli offerenti potranno decidere di presentare offerte per rotte in partenza da uno o da entrambi gli aeroporti oggetto della gara. (13) Il bando indicherà uno stanziamento separato per ciascuno dei due aeroporti. Tuttavia, per garantire maggiore flessibilità, gli eventuali fondi inutilizzati potranno essere ridistribuiti a uno o l altro dei due aeroporti Rotte (14) Sulla base delle priorità regionali saranno inserite nel bando due serie di rotte. Prima della pubblicazione del bando sarà effettuata una nuova valutazione sull opportunità di aprire le rotte in questione. (15) Le rotte proposte dovrebbero collegare l aeroporto di Torino alle seguenti destinazioni: Amsterdam, Berlino, Parigi, Copenhagen, Stoccolma, Manchester, Vienna, Bruxelles, Francoforte, Dublino, Amburgo, Madrid, Hannover, Düsseldorf, Lisbona, Reggio Calabria, Cracovia, Brindisi, Varsavia, Budapest, Lamezia Terme e Bari. (16) La seconda serie di rotte dovrebbe collegare Cuneo ad Amburgo, Goteborg e Varsavia. (17) Le offerte dovranno riguardare l apertura di almeno 4 nuove rotte in partenza da Torino con una frequenza di almeno tre voli a settimana. Per quanto riguarda l aeroporto di Cuneo è ammessa l attivazione di un unica rotta servita da almeno due voli alla settimana Il Business Plan (18) Tutte le offerte devono presentare un Business Plan che dimostri la redditività della rotta proposta dopo il periodo di tre anni in cui è concesso il finanziamento pubblico. Le autorità italiane si sono impegnate a effettuare una valutazione dell impatto delle nuove rotte sulle rotte competitive. (19) Il bando di gara indicherà determinati parametri da inserire nel Business Plan per ciascuna rotta. In particolare, il bando di gara indicherà in modo esplicito la quota minima di biglietti da vendere a tariffe promozionali per ciascun volo, come pure la tariffa massima di riferimento all interno della quota menzionata. (20) Il bando di gara stabilisce inoltre che il Business Plan deve specificare: (a) (b) (c) (d) l aeroporto di partenza e di arrivo scelto tra quelli elencati in precedenza; la durata prevista (espressa in giorni) necessaria per l apertura della nuova rotta in questione; il tipo di aeromobile; informazioni dettagliate sui giorni di operatività e sugli orari dei voli (lo schedulato ); 3

4 (e) (f) (g) (h) (i) (j) gli accordi di code-sharing; il numero di posti garantiti per ciascuno degli anni coperti dal piano come pure il numero complessivo di posti offerti nei primi tre anni; il numero di posti garantiti nel quarto e quinto anno deve essere pari ad almeno il 95% dei posti garantiti nel corso del terzo anno; il numero di posti offerti a tariffe promozionali deve essere chiaramente indicato per ciascuno dei primi tre anni come pure per l intero periodo; la quota di posti offerti a tariffe promozionali deve essere almeno pari alla quota menzionata al precedente punto (19); le tariffe promozionali medie proposte, che devono essere inferiori alla corrispondente tariffa di riferimento menzionata al precedente punto (19); i costi ammissibili e il contributo pubblico richiesto ogni anno; la riduzione relativa alla tariffa massima di riferimento fissata mediante gara d appalto e la relativa fonte di finanziamento, in particolare qualora vengano utilizzati i fondi pubblici concessi per l apertura delle nuove rotte Requisiti tecnico- finanziari Requisiti tecnici (21) Gli offerenti sono tenuti al rispetto dei seguenti criteri tecnici: (a) (b) (c) (d) devono disporre di una licenza di esercizio aereo in conformità con il regolamento (CE) n. 2407/92 3 ; devono essere in possesso delle polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 785/ ; non devono essere inseriti nella cosiddetta black list europea relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, quale pubblicata sul seguente sito Internet: devono disporre di un certificato di operatore aereo (COA), o di un certificato equivalente, rilasciato dall autorità competente del paese di origine Requisiti finanziari (22) Il bando di gara fisserà i seguenti requisiti e soglie: (a) (b) numero medio minimo di dipendenti confermato dai conti annuali e approvato per un periodo triennale; fatturato annuo minimo derivante dalle attività di trasporto aereo di passeggeri confermato dai conti annuali e approvato per un periodo triennale in riferimento al contributo massimo richiesto per tre anni per le rotte oggetto dell offerta; 3 4 GU L 240 del GU L 138 del

5 (c) gli offerenti non devono aver ricevuto sovvenzioni pubbliche o aiuti di qualsiasi tipo destinati a coprire gli stessi costi Costi ammissibili (23) Rientrano tra i costi ammissibili i costi iniziali di marketing e pubblicità sostenuti per pubblicizzare l esistenza della nuova rotta aerea e possono comprendere i costi di insediamento della compagnia aerea negli aeroporti regionali al fine di avviare la rotta in questione. I normali costi di funzionamento (leasing o ammortamento dell aeromobile, carburante, stipendi del personale di volo, oneri aeroportuali, servizi di catering) non sono considerati ammissibili al finanziamento. I costi ammissibili devono essere costi reali sostenuti in normali condizioni di mercato Intensità dell aiuto e cumulo (24) Gli aiuti per i progetti selezionati saranno disponibili per un massimo di 3 anni. (25) Conformemente alle soglie stabilite nel bando di gara e riportate nella tabella che segue, l intensità dell aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili in un anno specifico e il 30% sull intero periodo per il quale è concesso l aiuto. Per garantire il rispetto di questa condizione la copertura massima delle spese ammissibili deve essere pari al 20% dei costi totali di esercizio il primo anno, al 18% il secondo e al 16% il terzo e il contributo pubblico non deve superare il 50% delle spese ammissibili il primo anno, il 25% il secondo e il 10% il terzo. (26) Come indicato in precedenza la sovvenzione avrà carattere decrescente, essendo limitata al 50% delle spese ammissibili il primo anno, al 25% il secondo e al 10% il terzo. (27) Le soglie massime del contributo pubblico sono riportate in dettaglio di seguito in riferimento a ciascuno dei due aeroporti e alle rispettive nuove rotte oggetto della gara. 5

6 TORINO CUNEO Destinazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione pubblica: pubblica: pubblica: primo anno secondo anno terzo anno Amsterdam , , ,02 Berlino , , ,04 Parigi , , ,24 Copenhagen , , ,27 Stoccolma , , ,11 Manchester , , ,38 Vienna , , ,24 Bruxelles , , ,00 Francoforte , , ,00 Dublino , , ,73 Amburgo , , ,73 Madrid , , ,62 Hannover , , ,89 Düsseldorf , , ,16 Lisbona , , ,93 Reggio Calabria , , ,16 Cracovia , , ,07 Brindisi , , ,24 Varsavia , , ,09 Budapest , , ,64 Lamezia , , ,44 Bari , , ,60 TOTALE , , , ,62 Amburgo , , ,02 Goteborg , , ,50 Varsavia , , ,41 TOTALE , , , ,26 Tabella 1 - Ripartizione del finanziamento pubblico massimo per anno (28) Gli aiuti non possono essere cumulati con altri tipi di aiuti erogati per l esercizio di una rotta, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Inoltre, gli aiuti all avviamento non sono ammessi quando l accesso a una rotta è stato riservato ad un solo vettore ai sensi dell articolo 16 (e, in particolare al paragrafo 9) del regolamento (CE) n. 1008/2008. (29) Gli aiuti non possono cumularsi con altri aiuti erogati da altre fonti ma relativi agli stessi costi, neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato membro Procedura di selezione (30) Per assegnare un punteggio agli offerenti saranno utilizzati indicatori specifici relativi in linea di principio ai requisiti obbligatori del Business Plan di cui al punto (19). Ogni indicatore assegna un punteggio che viene a sua volta quantificato sulla base dei punti attribuiti a ciascuno degli indicatori stessi. I punti sono identificati in modo specifico per i due aeroporti e differiscono in base all'importanza di ciascun indicatore specifico. 6

7 (31) Le domande saranno oggetto di una graduatoria distinta sulla base dei punteggi ottenuti dall offerta. L'aiuto sarà concesso sulla base delle graduatorie risultanti dalla procedura di appalto. In caso di parità di punteggio sarà data priorità all offerta che ha richiesto un contributo pubblico inferiore. Se necessario, in seguito la graduatoria delle domande sarà stilata in base all ordine di ricevimento delle domande. (32) Al fine di garantire un collegamento diretto tra il numero di passeggeri effettivamente trasportato e l'importo del contributo pubblico, quest'ultimo sarà erogato in diverse rate con le modalità indicate di seguito: (a) all inizio di ciascuno dei tre anni il vettore aereo riceverà una percentuale dell importo dovuto per ciascun anno (ad esempio 20%); il saldo sarà erogato a rate con cadenza trimestrale, tenendo conto del numero di passeggeri effettivamente trasportati in tale periodo e previa presentazione di un rapporto trimestrale da parte del beneficiario. (b) Il pagamento delle due ultime rate trimestrali per il terzo anno avverrà dopo la verifica, da parte dell autorità aggiudicatrice, dell osservanza generale da parte del beneficiario degli obblighi assunti in virtù del contratto. (33) Tra la Regione e gli offerenti selezionati sarà firmata un convenzione che stipulerà gli obblighi assunti dalle parti Sanzioni e restituzione degli aiuti (34) In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte di un vettore aereo il versamento degli aiuti può essere interrotto in tutto o in parte. In questo caso il vettore aereo deve inoltre restituire il contributo pubblico indebitamente percepito maggiorato di una percentuale definita in base alla legislazione nazionale. (35) Inoltre, in caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione, i beneficiari saranno tenuti a corrispondere alla Regione, per il tramite di Finpiemonte SpA 5 e conformemente a quanto previsto dal codice civile, un indennizzo di un ammontare massimo del 50% dei contributi ricevuti il primo anno. Qualora i danni imputabili al vettore superino tale soglia, l autorità aggiudicatrice ha facoltà di revocare la convenzione di cessare immediatamente tutti i pagamenti ai beneficiari Procedure di ricorso (36) Il bando di gara indicherà con chiarezza l autorità responsabile per la gestione dei ricorsi relativi all attuazione del regime di aiuti, nonché i termini procedurali per la presentazione degli stessi Relazioni (37) Finpiemonte SpA si impegna a pubblicare con cadenza annuale l elenco delle rotte beneficiarie di finanziamenti pubblici per ciascuno dei due aeroporti, indicando la 5 Finpiemonte Spa è la società finanziaria della Regione Piemonte per la quale funge da agenzia per lo sviluppo. Finpiemonte promuove gli investimenti in progetti mirati allo sviluppo economico della Regione, offre servizi agli organismi locali per la gestione dei fondi pubblici e sostiene, sotto il profilo tecnicoorganizzativo, la definizione dei progetti strategici per l amministrazione pubblica. 7

8 fonte di finanziamento, il vettore aereo, l importo degli aiuti concessi e il numero di passeggeri effettivamente trasportato. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (38) Secondo l articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono "incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza." (39) I criteri fissati all articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se le misure notificate costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare il sostegno finanziario deve: (a) (b) (c) (d) essere concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali; favorire talune imprese o talune produzioni; falsare o minacciare di falsare la concorrenza, e incidere sugli scambi tra Stati membri. (40) Risorse statali: poiché la misura notificata prevede la concessione di finanziamenti ai beneficiari, quali definiti ai punti (7) e (8), da parte delle autorità italiane, essa comporta l uso di risorse statali. (41) Vantaggio economico selettivo: il finanziamento pubblico è destinato a determinati vettori aerei ammessi a fruirne e comporta l esclusione di loro concorrenti. Esso ha pertanto carattere selettivo. (42) Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi: allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall aiuto 6. È sufficiente che il destinatario dell aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza 7. I finanziamenti delle autorità italiane destinati ai nuovi servizi aerei falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato, in quanto interessano il trasporto aereo che è un mercato completamente liberalizzato. (43) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che il regime di aiuto notificato comporta aiuti ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 6 7 Cfr., in particolare, la causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11; causa C- 53/00 Ferring, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 21; Causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I- 3679, punto 44. Cfr. causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II

9 3.2. Compatibilità dell aiuto (44) Al punto 79 gli orientamenti definiscono una serie di condizioni da soddisfare affinché l aiuto di avviamento sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c) Gli aiuti devono essere versati a vettori aerei detentori di una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei 8. (45) Come menzionato al precedente punto (21)(a), le autorità italiane hanno indicato che i beneficiari saranno i vettori aerei quali definiti dal regolamento (CE) n. 1008/ La prima condizione fissata dagli orientamenti è pertanto soddisfatta Gli aiuti devono essere versati per rotte che collegano un aeroporto regionale delle categorie C e D con un altro aeroporto dell'unione. (46) Come indicato al precedente punto (11), gli aeroporti di Torino e Cuneo sono considerati di categoria C e D a norma degli orientamenti. L aiuto è concesso a compagnie aeree che attivino nuove rotte aeree tra Torino e Cuneo e altri aeroporti ubicati nella UE. La seconda condizione è pertanto rispettata Gli aiuti riguardano esclusivamente l attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze che si traducono in un incremento del volume netto di passeggeri. Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice spostamento del traffico da una linea aerea o da una compagnia ad un altra. Non devono, in particolare, comportare uno sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla frequenza e alla redditività dei servizi esistenti in partenza da un altro aeroporto situato nella stessa città, nello stesso agglomerato urbano 10 o nello stesso sistema aeroportuale 11, che serve la stessa destinazione o una destinazione comparabile secondo gli stessi criteri. (47) L aiuto è concesso per incoraggiare i vettori aerei ad attivare nuove rotte tra Torino e Cuneo e una o più destinazioni della UE. Non vi è un altro aeroporto nella stessa città o agglomerato urbano 12. Inoltre, come menzionato al punto (10), nessuna delle rotte GU L 240 del , pag. 8. La Commissione rileva che dopo l entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità è stato abrogato il regolamento (CEE) n. 2407/92 e che, ai sensi dell articolo 27 del regolamento (CE) n. 1008/2008, i riferimenti al regolamento abrogato sono da intendersi come riferimenti al regolamento 1008/2008. Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del , pag. 8). Quale definito all articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del , pag. 8). Dopo l entrata in vigore, il 1 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 2408/92 sull accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, non esiste più nel diritto comunitario la nozione di sistema aeroportuale. 9

10 previste è già coperta da collegamento ferroviario ad alta velocità. La terza condizione fissata dagli orientamenti è pertanto soddisfatta La linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia deve coprire perlomeno le spese senza finanziamenti pubblici. Questo è il motivo per cui gli aiuti di avviamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo. (48) Come indicato al punto (24), gli aiuti, quale che sia l offerta selezionata, saranno disponibili per un massimo di 3 anni. La sovvenzione avrà carattere decrescente, essendo limitata al 50% delle spese ammissibili il primo anno, al 25% il secondo e al 10% il terzo. Il finanziamento pubblico è pertanto decrescente e limitato nel tempo L'importo dell'aiuto deve essere strettamente legato ai costi supplementari di avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che l'operatore aereo non dovrà più sostenere una volta raggiunto il ritmo di crociera. (49) I costi ammissibili sono pertanto i costi di avviamento realmente sostenuti. Come specificato al precedente punto (23) non saranno sovvenzionati i normali costi di esercizio. Tale condizione è pertanto rispettata L aiuto decrescente può essere concesso per una durata massima di tre anni. L importo dell aiuto non può superare, ogni anno, il 50% dell importo delle spese ammissibili dell anno considerato e, per l intera durata dell aiuto, una media del 30% delle spese ammissibili. (50) L aiuto è concesso per un periodo di tre anni L intensità dell aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili in un dato anno e il 30% per l intera durata del regime. Questa condizione è rispettata Comunque, il periodo durante il quale ad una determinata compagnia aerea viene concesso un aiuto per l'apertura di nuovi collegamenti deve essere inferiore al periodo nel quale tale compagnia si impegna ad esercitare le sue attività in partenza dall aeroporto considerato. (51) Il bando di gara specificherà l obbligo per i vettori aerei di operare le rotte in questione per un periodo minimo di 5 anni, mentre l aiuto sarà concesso soltanto per un periodo di tre anni. Questa condizione è pertanto rispettata Il versamento dell'aiuto deve essere rapportato all'aumento effettivo del numero di passeggeri trasportati. (52) Come illustrato al precedente punto (32), vi è una correlazione chiara tra il numero di passeggeri trasportato e l importo dell aiuto, che verrà versato in rate trimestrali tenendo conto del numero di passeggeri trasportato L'ente pubblico che intenda erogare ad una compagnia, sia attraverso un aeroporto che senza il suo tramite, aiuti all'avviamento di una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio progetto entro un termine e con una pubblicità sufficienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i loro servizi. In tale comunicazione occorre 10

11 precisare in particolare la rotta e i criteri obiettivi in termini di importo e durata degli aiuti. (53) Il bando di gara stabilirà requisiti e criteri di selezione chiari per gli offerenti, compresi criteri obiettivi relativi all importo e alla durata dell aiuto. La procedura è illustrata in modo chiaro. Le informazioni saranno divulgate in tempo utile per consentire a tutti i vettori aerei interessati di presentare domanda e sarà garantito un trattamento non discriminatorio di tutti gli offerenti. La procedura di selezione dei vettori aerei è chiara e rispetta i requisiti di trasparenza e obiettività stabiliti dagli orientamenti La compagnia aerea che proponga un servizio ad un ente pubblico che intende erogare un aiuto di avviamento è tenuta a presentare, insieme alla propria candidatura, un Business Plan finanziario che dimostri la redditività della linea per un periodo congruo dopo la cessazione dell aiuto. Prima di concedere l aiuto di avviamento l ente pubblico dovrà realizzare un analisi di impatto della nuova rotta sulle linee concorrenti. (54) Il bando di gara stabilisce che gli offerenti presentino un Business Plan relativo alla rotta, i cui elementi da specificare obbligatoriamente sono indicati nello stesso. In questo senso si fa esplicitamente riferimento al fatto che il piano debba dimostrare la redditività della rotta in questione per almeno 5 anni. È stato inoltre inserito un requisito secondo cui il numero di posti garantito il quarto e il quinto anno deve essere almeno pari al 95% dei posti offerti il terzo anno. (55) Le autorità italiane si sono impegnate a effettuare una valutazione dell impatto delle nuove rotte in questione sulle rotte competitive. Come menzionato al punto (10) le rotte in questione non sono attualmente coperte da collegamento ferroviario ad alta velocità. (56) Questa condizione è pertanto rispettata Gli Stati provvedono a pubblicare ogni anno, per ogni aeroporto, l'elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l'importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri. (57) Finpiemonte SpA si impegna a fornire tutte le informazioni previste dagli orientamenti, pubblicando con cadenza annuale l elenco delle rotte beneficiarie di finanziamenti pubblici per ciascuno dei due aeroporti, indicando l ammontare dei finanziamenti, il vettore aereo, l importo degli aiuti effettivamente concessi e il numero di passeggeri trasportato. Tale condizione è rispettata Qualora applicabili, gli Stati membri devono predisporre meccanismi di ricorso idonei a porre rimedio a tutte le situazioni discriminatorie che potrebbero sorgere in seguito alla concessione di aiuti pubblici. (58) Come sottolineato al punto (36), il bando di gara illustrerà in dettaglio la procedura per il trattamento dei ricorsi relativi all attuazione del regime Occorre prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti dell aeroporto al momento dell erogazione dell aiuto. Un 11

12 sistema di recupero dell aiuto o di escussione di una garanzia inizialmente versata dal vettore può consentire all aeroporto di assicurarsi che la compagnia aerea rispetti i propri impegni. (59) Come specificato ai precedenti punti (34) e (35) è stato definito un sistema di sanzioni. Questa condizione è pertanto rispettata Gli aiuti per l'avviamento di nuove attività non possono cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Inoltre, gli aiuti all avviamento non sono ammessi quando l accesso a una rotta è stato riservato ad un solo vettore ai sensi dell articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, in particolare, del paragrafo 1, lettera d) di tale articolo. Né gli aiuti possono, in base alle regole di proporzionalità enunciate in precedenza, cumularsi con altri aiuti relativi agli stessi costi, neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato membro. (60) Come menzionato ai punti (28)-(29) questa condizione è rispettata Conclusioni (61) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che nel caso in esame siano rispettati i criteri di compatibilità fissati dagli orientamenti. La Commissione conclude pertanto che l aiuto è compatibile con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 4. DECISIONE (62) La Commissione è pervenuta alla conclusione che gli aiuti concessi sulla base del regime di aiuti in oggetto siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata. 13 Dopo l entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1008/2008, il regolamento (CEE) n. 2408/92 è stato abrogato e, conformemente all articolo 27 del regolamento (CE) n. 1008/2008, i riferimenti al regolamento abrogato sono da intendere come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008. L articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 è stato sostituito dall articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/

13 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso, entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede, all indirizzo Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Energia e trasporti Direzione A - Affari generali B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente della Commissione 13

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