P.O.R. 2000/2006 Misura 4.07

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1 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZIO 7 Strutture Agricole, Riordino Fondiario, sostegno al reddito e alla produzione, cooperazione e associazionismo Unità Operativa n.35 Viale Regione Siciliana 2675 C.A.P Palermo agri1.proprieta@regione.sicilia.it P.O.R. 2000/2006 Misura 4.07 Insediamento dei giovani agricoltori Bando di concorso primo insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli anni Allegati: 1. Schema di domanda Palermo,

2 BANDO DI CONCORSO Premessa L'Assessorato dell'agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana (di seguito Assessorato ), in conformità ai propri fini istituzionali ed a quanto stabilito dal Reg. CE n.1257/99, titolo II capo II, art.8, Reg. CE n. 445/02, sostitutivo del Reg CE n. 1750/99, capo I sezione II artt. 4) e 5), dal POR SICILIA 2000/2006 Misura 4.07, Insediamento giovani agricoltori nonché dal relativo complemento di programmazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale n.412 del 17 dicembre 2002, intende favorire, per gli anni , nel territorio regionale, l insediamento e la permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli/e, sia singoli che associati, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non compiuti al momento della esitazione della decisione individuale di concedere l aiuto ed in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Per il raggiungimento di tale finalità, il precitato Regolamento n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, prevede l erogazione di un aiuto sotto forma di premio unico o, in alternativa, un abbuono d interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall insediamento. L importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico. Art. 1 (Soggetti beneficiari) L aiuto di cui in premessa è rivolto ai giovani agricoltori/trici che si insediano per la prima volta, assumendo la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell azienda individuata come luogo dell insediamento. Per insediamento si intende anche: - la titolarità di una impresa familiare art.230 bis del C.C.; - la partecipazione in qualità di socio a società semplici, in nome collettivo e cooperative, il cui statuto prevede espressamente che la gestione dell azienda ( assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità ) è di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, i quali provvederanno al conferimento della propria produzione al soggetto giuridico di cui sopra, secondo le forme previste dallo stesso statuto; - la partecipazione a società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione ( intesa come attuazione comune delle scelte imprenditoriali ) di aziende agricole la cui gestione ( assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità ), comunque, rimane di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, ove i conferimenti di capitali dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori che si insedieranno come capo azienda ;

3 - la partecipazione a società di persone avente per oggetto esclusivo la conduzione ( intesa come attuazione comune delle scelte imprenditoriali ) di aziende agricole la cui gestione ( assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità ), comunque, rimane di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, semprecché trattasi di società costituita con atto pubblico registrato per una durata non inferiore a 9 anni, il cui atto costitutivo subordini a giusta causa l eventuale recesso del socio beneficiario dell aiuto e questi disponga solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali ai sensi dell art del C.C.. In tale ipotesi la società deve avere la disponibilità dei beni aziendali secondo quanto previsto precedentemente; Art.2 (Requisiti di accesso) Per beneficiare dell aiuto di cui al presente bando i giovani agricoltori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, ed in particolare, pena l esclusione, dei requisiti di cui alle lettere A), D), F) e G): A)- insediarsi per la prima volta, e successivamente alla presentazione dell istanza e avere un età compresa tra 18 anni appena compiuti alla presentazione dell istanza e 40 anni non compiuti al momento della esitazione della decisione individuale di concedere l aiuto ( decreto di concessioneliquidazione dell aiuto ); B)- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, che si considerano assolte se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) possesso di un titolo di studio di livello universitario (agrario, forestale o veterinario); oppure b) possesso del diploma di scuola media secondaria ad indirizzo agrario; oppure c) possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali ( attestato di capo azienda ), svolti ai sensi dell art.15 della L.R. 73/77 o dell art.28 del Reg. CE n.2328/91 e successive modifiche ed integrazioni, della normativa nazionale ( Legge n.441/98), della normativa comunitaria (FSE) e di norme regionali attinenti alla specifica qualifica professionale di capo azienda, compresi gli I.F.T.S. ( Istituti di Formazione Tecnica Superiore ); C)- insediarsi per la prima volta, e successivamente alla presentazione dell istanza, in un azienda agricola che dimostri una redditività pari o superiore a 8 UDE. Nel caso di contitolarità o corresponsabilità, l azienda dovrà dimostrare una redditività di 8 UDE per ciascun giovane agricoltore socio che si insedia, oltre alle UDE ( 8 ) per ogni eventuale altro socio ; D)- insediarsi per la prima volta in un azienda agricola assumendo al momento dell insediamento la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell azienda in qualità di capo azienda, anche nella forma di partecipazione a società; E)- dimostrare che l azienda oggetto di insediamento possieda i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali. Al fine della dimostrazione del possesso dei predetti requisiti dovrà essere presentata la documentazione conformemente a quanto previsto nella tabella allegato n. 3, redatta conformemente all allegato n 4. Inoltre, per tutta la durata dell impegno [ anni 6 dalla data della decisione individuale di concedere l aiuto ( decreto di concessione - liquidazione, parziale o totale, dell aiuto)] deve:

4 F)- impegnarsi a tenere la contabilità aziendale almeno di tipo semplificato, in conformità con quanto indicato nel complemento di programmazione; G)- impegnarsi a svolgere attività agricola come imprenditore, conformemente a quanto previsto alla superiore lettera D). Qualora l azienda necessiti di un periodo di tempo per l adeguamento e l adattamento strutturale, al fine di raggiungere i requisiti di cui alla lettera C) e/o E), e/o il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli previsti alla lettera B) per la dimostrazione del possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, l Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di tre anni a decorrere dall insediamento ( data della decisione individuale-decreto ispettoriale di concessione e liquidazione dell aiuto, parziale o totale ). In tal caso, al momento della concessione dell aiuto, l azienda dovrà dimostrare un reddito non inferiore a 2 UDE. Nel caso di contitolarità, dovrà essere assicurata una redditività non inferiore a 2 UDE per ciascun giovane agricoltore insediato, cui deve aggiungersi la redditività ( 8 UDE ) per ogni altro eventuale socio che non presenta domanda di insediamento ( già insediato o oltre i 40 anni ). Per il calcolo della redditività aziendale dovranno essere adottate le tabelle relative ai RLSA per ettaro di coltura o per capo di bestiame di cui all allegato 2. Nel caso in cui nella azienda vengono svolte attività connesse e/o complementari a quelle agricole, il reddito aziendale lordo sarà determinato attraverso la presentazione di un bilancio aziendale. Art.3 (Livelli degli aiuti) Ai giovani agricoltori /trici è concesso un aiuto che può consistere in: - a) premio unico da liquidare in unica soluzione per un importo massimo ammissibile di Euro; o, in alternativa - b) abbuono d interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall insediamento. L importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico di cui alla lettera a). Nel caso in cui il richiedente è in possesso di tutti i requisiti di cui all art. 2, tranne quelli previsti alle lettere B) e/o C) e/o E), l aiuto sarà erogato nella misura del 50% della somma spettante al momento dell insediamento. Il saldo dell aiuto (ulteriore 50%) verrà liquidato alla dimostrazione, da parte del richiedente, di avere ottemperato alle suddette prescrizioni ( acquisizione dei requisiti non posseduti al momento della concessione dell aiuto). L Amministrazione provvederà alla revoca del provvedimento ed al relativo recupero coatto delle somme anticipate e degli interessi legali maturati qualora i predetti requisiti non saranno acquisiti entro i tre anni successivi dalla data della decisione individuale di concedere l aiuto ( data del provvedimento ispettoriale di concessione e liquidazione dell aiuto ) adottata da parte dell Amministrazione regionale.

5 Art.4 (Presentazione domande) La domanda per beneficiare dell aiuto per il primo insediamento, redatta conformemente al modello di cui all'allegato 1) del presente Bando dovrà, pena l esclusione, essere presentata secondo le seguenti modalità: - essere redatta in duplice copia; - essere presentata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione Bando di Concorso per il Primo Insediamento Giovani in Agricoltura a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella G.U.R.S. e trasmessa, mediante raccomandata del Servizio Postale, entro il 60 giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella G.U.R.S. all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura competente per territorio rispetto all ubicazione dell azienda agricola. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Potrà, in alternativa, essere consegnata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione Bando di Concorso per il Primo Insediamento Giovani in Agricoltura direttamente presso la sede dello stesso Ispettorato Provinciale dell Agricoltura competente per territorio rispetto all ubicazione dell azienda agricola, Ufficio Accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta o, in alternativa, ad apporre, nella fotocopia della domanda consegnata, la data ed il timbro, vidimato dal funzionario responsabile dell Ufficio Accettazione. Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire all Ispettorato improrogabilmente entro 10 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione, così come non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando ( primo giorno utile di spedizione). Nell ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Infine, le predette domande dovranno essere consegnate direttamente o per il tramite dell Ufficio Postale tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 14,30. L ultimo giorno utile saranno accettate le domande consegnate entro le ore 14,00. Si precisa che, pena l esclusione, all interno di ogni busta dovrà essere contenuta la documentazione inerente una sola ditta. Successivamente, con congruo anticipo, l Amministrazione darà comunicazione nella GURS, sulle nuove date di presentazione delle istanze da parte dei giovani che intendono insediarsi. La domanda, altresì, pena l esclusione, dovrà: - essere sottoscritta dal richiedente con, in allegato, la copia fotostatica valida del documento di identità del richiedente;

6 - essere corredata della seguente documentazione in duplice copia: - 1) copia autenticata del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali o veterinaria o diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario, oppure, copia autenticata dell attestato di qualifica professionale di capo azienda, con indicato il periodo di svolgimento del corso; - 2) relazione tecnico-agronomica, con la descrizione dell'azienda (dati catastali, ubicazione, altimetria, caratteristiche pedologiche, ripartizione colturale attuale, calcolo delle UDE, identificazione e quantificazione percentuale delle particelle che eventualmente ricadono in area svantaggiata o protetta ), il piano colturale pluriennale, oltre ad uno schematico piano aziendale relativo alle scelte colturali e commerciali che si intendono operare, nonché agli sbocchi di mercato dei prodotti ottenuti, redatto anche secondo i principi dello sviluppo agricolo sostenibile. Qualora l azienda necessiti del periodo di adattamento ed adeguamento strutturale di cui alle lettere C) ed E) dell articolo 2 dovrà essere prodotto anche il piano di miglioramento aziendale che il giovane adotterà per il raggiungimento dei requisiti che dovrà essere controfirmato dal beneficiario. I predetti elaborati saranno ritenuti validi solo se risulteranno a firma di un dottore agronomo o agrotecnico o perito agrario; - 3) planimetria in scala 1:2000 o, comunque, in adeguata scala di rappresentazione dell'insieme dei terreni e dei fabbricati dell azienda, evidenziando adeguatamente la ripartizione colturale e le opere di miglioramento fondiario presenti, con particolare riguardo alle strutture irrigue aziendali ed eventuali servitù. Qualora venga prodotto un piano di miglioramento aziendale dovranno evincersi dalla planimetria allegata gli interventi da realizzare inserendo, ulteriormente, un altro elaborato rappresentato dai disegni delle opere che si intendono realizzare; - 4) certificazione degli organismi pubblici competenti circa l eventuale disponibilità di acqua per uso irriguo o impegno a regolarizzare l utilizzazione prima dell erogazione dell aiuto finale qualora sui terreni oggetto dell insediamento ed, eventualmente su quelli da acquisire per il raggiungimento delle UDE vengano dichiarate colture in irriguo; - 5) certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell art.18 della legge 28/2/85 n. 47, contenente le prescrizione urbanistiche riguardanti i terreni dell azienda, identificati nei relativi mappali ( delimitazione dei vincoli ); - 6) corografia in scala 1/ con delimitazione dell azienda agricola oggetto dell insediamento; - 7) copia codice fiscale; - 8) visure catastali e copie degli atti notarili dei terreni eventualmente preposseduti e di quelli che si intendono condurre; - 8 bis) estratti di mappa o copie autenticate dal progettista ai sensi della L.R. n. 13/86, art. 49;

7 - 9) autorizzazione allo scarico delle acque reflue; - 10) copia conforme all originale dell autorizzazione all esercizio dell attività vivaistica di cui al D.A. n del 18/12/00; - 11) autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, dell Autorità Forestale o altri Enti competenti; - 12) autorizzazione in materia di ambiente: N.O. ex art. L.R. n. 10/93; N.O. all impianto ex art. 5 L. R. 181/81; - 13) Per gli interventi ricadenti in aree protette è necessario produrre, inoltre: - Nulla Osta dell Ente gestore l area protetta, in cui ricade l azienda; - Autorizzazione prevista dalla L.R. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni. - 14) Per i terreni da condurre successivamente in comodato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il comodante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal secondo comma dell art.1809 del Codice Civile nonché, nel caso di terreni concessi a titolo di affitto o secondo altre forme previste dalla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con la quale la ditta concedente attesta il periodo presuntivo di concessione dei terreni, che non dovrà essere, comunque, inferiore al periodo di nove anni a decorrere dalla data di concessione dell aiuto; - 15) Copia denuncia Agea per le superfici vitate; - 16) elenco, debitamente sottoscritto dal richiedente, dei documenti allegati. La documentazione sopra elencata, ove pertinente e necessaria, può essere sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, dall autocertificazione. Inoltre, la documentazione di cui ai successivi numeri - 1)- 4)- 5)- 8)- 8 bis)- 9)- 10)- 11)- 12)- 13)- 14) e 15) dovrà essere allegata all istanza o sostituita, per i casi previsti dalla normativa vigente, dall autocertificazione, pena l esclusione. Nel caso in cui la documentazione di cui ai precedenti punti è stata prodotta sotto la forma dell autocertificazione, dovrà essere presentata in originale al competente Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale. Per quanto riguarda la documentazione di cui al superiore punto 5), in relazione alle difficoltà nel rilascio da parte dei Comuni interessati, la stessa dovrà essere prodotta, pena la revoca della decisione di concedere l aiuto, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale immediatamente dopo in rilascio da parte del preposto Ufficio.

8 E necessario sottoporre alle procedure di valutazione di incidenza, gli eventuali interventi da attuare per il raggiungimento del livello di reddito soddisfacente ( 8 UDE ), ex art. 5 del DPR n. 357/97, nelle aree protette di interesse Comunitario, SIC e ZPS. L Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Le domande incomplete o carenti della documentazione sopra specificata, non verranno ammesse alla istruttoria tecnica. Saranno ritenute ammissibili, per la concessione dell aiuto per il primo insediamento, le domande: - pervenute entro i termini di cui al presente articolo; - presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando; - complete e correttamente compilate, ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione indicata nel presente articolo. Art.5 (Criteri di selezione delle domande) La procedura di valutazione, articolata sulla base dei sottoelencati criteri di merito è finalizzata a determinare il punteggio da attribuire alle domande per la formazione della graduatoria come di seguito indicato: - per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell istanza, siano già in possesso di tutti i requisiti di cui all art. 2, lett. B), C) ed E): punti 2; - per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell istanza, siano già in possesso di due dei requisiti di cui all art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1,5; - per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell istanza, siano già in possesso di uno dei requisiti di cui all art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1; - sottoscrizione di dichiarazione di impegno ( vincolante qualora l attribuzione del punteggio determini l inserimento nella parte utile della graduatoria ) da parte del richiedente ad aderire comunque alle misure agroambientali previste dal Reg. CEE n. 2092/91 ed, eventualmente, anche a quanto previsto dal Reg. CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di pubblicazione del Bando specifico e dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale, pena la restituzione delle somme eventualmente percepite, e degli interessi maturati, in caso di mancata adesione: punti 1.5; - rilevatario di azienda agricola ai sensi della misura D-prepensionamento prevista dal P.S.R. (Reg. CE 1257/99): punti 3;

9 - giovani in qualità di acquirenti in connessione con la Misura 4.11 del POR Ricomposizione Fondiaria punti 3; - capacità professionale sulla base dei titoli di studio in possesso: per laurea in scienze agrarie, veterinarie o forestali: punti 3; per diploma ad indirizzo agrario: punti 2; per attestato di qualifica di capo azienda punti 1; - piano aziendale avente caratteristiche di innovazione sia del processo produttivo che del prodotto e redatto anche secondo i principi dello sviluppo agricolo sostenibile: punti 3; - per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale: punti 2; - per azienda agricola ricadente nelle isole minori, Dir. CE 268/75 lettera a), punti 1.0; o - per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, Dir. CE n 268/75 lettera b), punti 1,0; o - per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, Dir. CE n 268/75 lettera c), punti 1,0. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, si darà priorità in ordine decrescente alle domande presentate da: - donne e, in caso di aziende associate, qualora la maggioranza dei soci sia composta da donne; - giovani che intendono insediarsi in terreni precedentemente confiscati per motivi di Mafia; - con maggiore età anagrafica; - giovani in qualità di rilevatari in connessione con la Misura D del PSR Sicilia Prepensionamento ; - giovani in qualità di acquirenti in connessione con la Misura 4.11 del POR Ricomposizione Fondiaria - giovani che si vogliono insediare in aziende ricadenti almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale nelle isole minori, Dir. CE 268/75 lettera a), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, Dir. CE n 268/75 lettera b), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, Dir. CE n 268/75 lettera c); Alle società verrà data priorità solo nel caso in cui la maggioranza dei soci rientra nella casistica delle priorità di cui sopra, da valutarsi, comunque, sempre in ordine decrescente.

10 Art.6 (Istruttoria preliminare delle domande) Le domande pervenute in tempo utile presso ogni singolo Ispettorato Provinciale dell Agricoltura saranno sottoposte ad istruttoria preliminare da parte di una apposita Commissione di Valutazione, nominata dall Ispettore Provinciale dell Agricoltura composta da tre funzionari e da un segretario. La Commissione di valutazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvederà alla valutazione di ammissibilità delle stesse, nonché verificherà la completezza formale e documentale delle domande pervenute. Le domande ritenute non ammissibili secondo quanto indicato nell ultimo paragrafo dell articolo 4 del presente bando, saranno escluse ed entro i successivi 10 giorni, con provvedimento dell Ispettore sarà data comunicazione agli interessati. La domanda e l allegata documentazione potranno essere ritirate dall istante nei giorni di ricevimento del pubblico. A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi a seguito dell istruttoria preliminare, gli stessi hanno facoltà, entro 10 giorni continuativi dalla data di notifica del provvedimento ispettoriale di esclusione, ai sensi della legge 241/90 e l. r. n.10/91, di presentare, agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio, memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista l esito delle preistruttorie assume carattere definitivo. Le domande che avranno superato l'istruttoria preliminare saranno sottoposte alla istruttoria tecnica. Art.7 (Istruttoria tecnica) Con l Istruttoria tecnica, che avrà inizio, al massimo, il primo giorno successivo alla data ultima utile per far pervenire, eventualmente, le memorie scritte, effettuata dai funzionari dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura nel cui territorio di competenza ricade l azienda oggetto di insediamento, sarà verificata la fattibilità degli obiettivi dell eventuale piano di miglioramento aziendale, del piano colturale pluriennale e del piano aziendale relativo alle scelte colturali e commerciali che si intendono operare. Saranno effettuati sopralluoghi aziendali almeno sul 10% delle richieste ritenute ammissibili. L istruttoria tecnica verificherà la congruità e attendibilità dei dati progettuali e di gestione nonché quelli inseriti nelle diverse dichiarazioni e attestazioni, con facoltà di apportare le opportune e motivate correzioni in caso di manifesta incongruità semprecché vengano accettate e condivise dal giovane che intende insediarsi. Per l istruttoria tecnica e la trasmissione dei risultati alla Commissione di Valutazione sono previsti 35 giorni dalla chiusura dell istruttoria preliminare ( 30 per l istruttoria + 5 per la trasmissione).

11 Art.8 (Criteri per la formazione della graduatoria) La Commissione di Valutazione, dopo aver ricevuto le domande complete di istruttoria tecnica, entro 10 giorni dall ultima acquisizione, provvede alla formazione della graduatoria, sulla base della procedura di valutazione di cui all art.5. La graduatoria approvata sarà trasmessa entro i successivi 5 giorni all Assessorato dell'agricoltura e delle Foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali Servizio 7 - Unità Operativa n. 35 a mezzo posta elettronica al seguente sito: agri1.proprieta@regione.sicilia.it. Ciascuna graduatoria di accesso ai finanziamenti sarà approvata, nella forma di prima graduatoria, dall Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con proprio decreto e pubblicata nella GURS. Le stesse saranno trasmesse agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio, per l esecuzione. A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi dalla graduatoria gli stessi hanno facoltà entro 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella GURS, ai sensi della legge 241/90 e l. r. n.10/91, di presentare, agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio, memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista l esito delle istruttorie assume carattere definitivo. Le graduatorie definitive, qualora siano state riformulate a seguito dell accoglimento di eventuali ricorsi, saranno pubblicate nella GURS. Le stesse saranno trasmesse agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio, per l esecuzione in favore dei soggetti eventualmente riammessi. Le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno finanziate dagli Ispettorati di competenza. L Amministrazione si riserva il diritto di procedere all avvio delle procedure per l erogazione dell aiuto in argomento successivamente alla pubblicazione delle prime graduatorie delle ditte ammesse, garantendo, comunque, i diritti delle ditte che hanno successivamente avuto accolto, con esito positivo, il ricorso. Le istanze utilmente collocate in graduatoria, ma non liquidate per carenza di fondi, verranno collocate automaticamente nella graduatoria successiva. Gli IPA, ricevute le graduatorie approvate, daranno comunicazione alle ditte che rientrano utilmente in graduatoria, le quali avranno 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo cause di forza maggiore, per stipulare i contratti di affitto o comodato, aprire la partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio, dandone comunicazione al precitato IPA, nonché produrre la documentazione non allegata in precedenza alla domanda, in quanto non necessaria al momento della presentazione dell istanza o perché sostituita da autocertificazione, in base al presente bando. Trascorso infruttuosamente tale periodo, la ditta inadempiente sarà esclusa, con provvedimento ispettoriale motivato, dai benefici richiesti. Per le ditte che entro il periodo di cui in narrativa ottempereranno a quanto loro prescritto, saranno emesse dagli IPA le decisioni individuali( Decreti di concessione-liquidazione ).

12 Nel caso di insediamento a seguito di acquisto ai sensi della Misura 4.11, la data a partire dalla quale entrano in vigore le prescrizioni a carico del giovane ( tenuta della contabilità, ecc. ) è quella della stipula dell atto di compravendita tramite l ISMEA. L'Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dei richiedenti per le domande che non dovessero rientrare nelle disponibilità finanziarie del presente Bando di concorso. La graduatoria avrà validità fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie che verranno stanziate per ciascun Ispettorato Provinciale Agricoltura. La decisione individuale in merito all aiuto destinato ad agevolare l insediamento dei giovani agricoltori ( Decreto Ispettoriale di impegno e concessione ) sarà adottata, perentoriamente, al massimo entro 12 mesi dal momento dell insediamento Art.9 Contabilità e Tutoraggio Per accedere agli aiuti di cui al presente bando, i giovani agricoltori devono impegnarsi a tenere la contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato. Si considera contabilità di tipo semplificato: - la tenuta dei libri delle entrate-uscite, con documenti giustificativi; - l elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell attivo e del passivo dell azienda. A chiusura di esercizio finanziario ( anno solare), entro i quattro mesi successivi ( 30 aprile di ogni anno ), i libri contabili, unitamente al bilancio annuale, dovranno essere visionati dai tecnici delle Sezioni Operative di Assistenza Tecnica che attesteranno sulla corretta tenuta degli stessi provvedendo al rilascio del relativo attestato ed alla trasmissione dello stesso agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio nei termini previsti nel complemento di programmazione. Le scritture contabili dovranno essere conservate in azienda per un periodo di 5 anni dalla chiusura dell esercizio contabile, in modo da permettere eventuali controlli da parte degli enti delegati competenti. Qualora entro la data di cui sopra, in assenza di comunicazioni di impedimenti per cause di forza maggiore, non viene presentata la documentazione contabile in argomento, le SOAT provvederanno a comunicare la mancata vidimazione all IPA competente per territorio, il quale avvierà le procedure di revoca del provvedimento concessivo, su proposta della precitata SOAT. Pertanto, l Assessorato, attraverso i propri uffici periferici (SOAT), svolgerà una azione di tutoraggio a supporto dell attività dei giovani imprenditori insediati, per un periodo pari almeno a 6 anni dalla data di emanazione della decisione individuale di concedere l aiuto destinato ad agevolare l insediamento dei giovani agricoltori ( Decreto Ispettoriale di concessione e liquidazione parziale o totale ). Congiuntamente, gli IPA trasmetteranno alle competenti Sezioni Operative gli elenchi dei giovani che si insedieranno annualmente. Le Sezioni Operative, in base agli elenchi trasmessi, provvederanno a contattare i giovani agricoltori insediatisi, fornendo la necessaria assistenza tecnica, tutorando gli adempimenti previsti nel piano di intervento e nel provvedimento ispettoriale. Le superiori prescrizioni dovranno essere inserite nella decisione individuale di concedere l aiuto e, conseguentemente, oltre al soggetto insediato dovrà essere notificato alla competente SOAT.

13 Art.10 (Disposizioni finanziarie) Le risorse finanziarie per il presente bando di concorso , in attuazione dei Reg. CE 1257/99, titolo II capo II, art.8, Reg. CE 1750/99 capo II sezione II art. 5), dal POR SICILIA 2000/2006 Misura 4.07 ex Insediamento giovani agricoltori ammontano, in questa prima fase, a ,00 di euro. Con eventuale successivo provvedimento assessoriale potrà darsi luogo ad una variazione delle stesse. La superiore dotazione finanziaria sarà assegnata agli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura in misura proporzionale ai fabbisogni finanziari relativi alle ditte richiedenti l aiuto per il primo insediamento, inserite utilmente in graduatoria Considerato che, ai sensi del presente bando, si procederà mediante la pubblicazione di più graduatorie nel corso dell intero periodo di durata dello stesso Bando, per il primo anno di operatività del Bando, verrà assegnata una dotazione finanziaria sino alla concorrenza massima di ,00. Con successivo provvedimento assessoriale si procederà all assegnazione di altre somme per far fronte alle necessità finanziarie. La misura potrà essere soggetta a territorializzazione nell ambito di Programmi Integrati Territoriali (P.I.T.), fino ad un massimo del 65% della dotazione finanziaria del presente bando programmata per ciascuna delle annualità e nei limiti degli importi per intervento approvati con apposito Decreto del Presidente della Regione e per le iniziative ritenute ammissibili al finanziamento. Le istanze integrative per accedere alle risorse finanziarie destinate ai PIT dovranno essere presentate unitamente alle domande di partecipazione al presente Bando e redatte conformemente al modello di domanda di cui in allegato ( allegato n. 5 ). Altresì, in fase di predisposizione della graduatoria periodica, per i soggetti che presentano istanze integrative di cui al paragrafo precedente, gli IPA competenti per territorio dovranno applicare, qualora siano stati definiti ed approvati, i criteri aggiuntivi di selezione. In questa prima fase di applicazione del Bando i criteri aggiuntivi sono i seguenti: PIT n. 2, scheda di riferimento n. 98: I fogli di mappa catastale interessati al PIT, per il comune di Ragusa sono: ; per il comune di Chiaramonte Gulfi sono: I comuni di Giarratana e Monterosso Almo ricadono integralmente all'interno dell'area PIT. PIT n. 3, scheda di riferimento n. 34: Sarà data priorità ai giovani imprenditori e alle relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. Qualora, successivamente, dovessero essere individuati ed approvati eventuali ulteriori criteri aggiuntivi, si daranno agli IPA competenti per territorio disposizioni in merito con apposita comunicazione assessoriale.

14 Art. 11 ( Controlli in corso di esecuzione) Ogni Ispettorato Provinciale dell Agricoltura competente per territorio svolgerà annualmente verifiche, attraverso visite in loco, almeno sul 10% delle istanze finanziate a seguito di approvazione delle diverse graduatorie, onde verificare il rispetto degli impegni assunti. La Regione siciliana si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutte le istanze che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti. In materia di controlli e sanzioni verrà applicato il disposto degli artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Reg. CE 445/02 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Art.12 (Attività di divulgazione) Al fine di dare concreta ed opportuna divulgazione al presente bando e fornire la successiva assistenza tecnica ai giovani che intendono presentare domanda la Regione potrà organizzare seminari informativi a favore delle Organizzazioni professionali agricole, degli ordini professionali e/o altri organismi pubblici e privati che forniscono servizi reali alle imprese. Inoltre, sarà attivato uno sportello informativo presso ogni singolo Ispettorato Provinciale dell Agricoltura ed uffici periferici (Condotte Agrarie e SOAT) che svolgerà attività di consulenza permanente. Art. 13 ( Disposizioni finali) Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel POR , nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L Amministrazione si riserva ove necessario impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modifiche ed integrazioni. IL DIRIGENTE GENERALE ( Dr. Avv. Felice CROSTA )

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