DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
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- Gianmaria Sassi
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1 Coordinamento Nazionale Beni Culturali c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali Roma - Via del Collegio Romano, 27 Tel Fax info@unsabeniculturali.it - Prot. n. 081/08 Roma, 11 Marzo 2008 A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali LORO SEDI COMUNICATO N. 18/08 DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA FINANZIARIA 2008, SONO STATE DEFINITE LE MODALITA DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE. In attuazione della Finanziaria 2008, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che riportiamo qui di seguito, sono state definite le modalità di fruizione della detrazione spettante per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il decreto definisce anche le modalità di attribuzione della detrazione che sia di ammontare superiore all imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. La disposizione ha effetto retroattivo applicandosi dall'anno Il decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal periodo d imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti è effettuata direttamente in busta paga nel corso delle operazioni di conguaglio (Fonte: Dipartimento politiche fiscali) 1 / 1
2 Il Ministro dell Economia e delle Finanze IL VICE MINISTRO ON. PROF. VINCENZO VISCO Visto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto, in particolare, l articolo 16, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per canoni di locazione, come modificato dall articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il comma 1-sexies del medesimo articolo 16 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato articolo 16 del TUIR sia di ammontare superiore all imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Visto l art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d imposta e dai professionisti ai sensi dell art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 1
3 Visto l art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale, il quale ha previsto che l imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto l articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l attribuzione all On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell economia e delle finanze; DECRETA Art. 1 (Attribuzione della detrazione di cui all art. 16 del TUIR da parte del sostituto d imposta) 1. A decorrere dall anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo 16, è riconosciuta, su richiesta dell avente diritto, dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso articolo 16 che non ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16, compreso il numero dei mesi per i quali l immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR. 2. Ai fini del riconoscimento dell importo della detrazione di cui all articolo 16, comma 1- sexies, del TUIR, i sostituti d imposta utilizzano, fino a capienza, l ammontare complessivo delle 2
4 ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l importo non attribuito all avente diritto per insufficienza dell ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi. Art. 2 (Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell ammontare della detrazione di cui all articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR) 1. L ammontare della detrazione di cui all articolo 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere dall anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell articolo 1, è evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all articolo 1 del presente decreto relativamente all ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonché relativamente a quella spettante a decorrere dall anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del L ammontare della detrazione di cui all articolo 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio
5 CONVOCAZIONE RIUNIONE DEL 12 MARZO P.V. SIGNIFICAZIONE e RICHIESTA ATTI Si riporta la lettera del 11 marzo 2008 Prot. n.081/08 fatta pervenire all Amministrazione Centrale a cura del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali e precisamente al Sottosegretario, Dott. Andrea Marcucci, Al Segretario Generale, Prof. Giuseppe Proietti, Al Direttore Generale, Dott. Bruno De Santis, Al Dott. Mauro Cotone Dirigente del Servizio II e per conoscenza A tutti gli interessati la Contrattazione del 14 febbraio p.v. La scrivente Organizzazione Sindacale, CONFSAL-UNSA Beni culturali, ha ricevuto la Convocazione per la riunione del prossimo 12 marzo, contenente gli argomenti all ordine del giorno: 1) accordo concernente l integrazione dell indennità previste per le posizioni organizzative (art 18. del CCIM); 2) dichiarazione congiunta 3) verifica dei progetti nazionali le cui relazioni di verifica sono pervenute a questa Direzione Generale e trasmesse con del 12 febbraio u.s. Altresì, abbiamo PRESO ATTO dell inciso «La riunione di contrattazione dopo la fase di informativa comune a tutte le sigle si svolgerà a tavoli separati, come richiesto dalle OO.SS non può non esimersi dal fare nuovamente rilevare che la conduzione e la gestione dei Tavoli separati prevede sì l alternanza, MA anche lo istituto della soccombenza dell attesa a chi richiede i Tavoli separati e non viceversa! Ora, considerato che nella riunione del 14 febbraio u.s. sono rimaste in sospeso tre tematiche (- Assistenti Tecnici Museali: modalità di svolgimento del servizio (O.d.g. n. 1); - Personale della posizione economica B3: mansioni di vigilanza (O.d.g. n. 2); - Verifica dei progetti nazionali le cui relazioni di verifica sono pervenute alla Direzione Generale (O.d.g. n. 4) ) e che non è stato dato seguito ad alcun atto, contrariamente da come era stato richiesto e convenuto, l Amministrazione è rimasta e rimane contrattualmente inadempiente. Ciononostante, la scrivente O.S. PRESO ALTRESI ATTO delle nuove tematiche poste all Ordine del giorno, riflettenti: 1) Accordo concernente l integrazione delle indennità previste per le posizioni organizzative (art. 18 del CCIM); 2) Dichiarazione congiunta; 3) Verifica dei progetti nazionali le cui relazioni di verifica sono pervenute a questa Direzione Generale e trasmesse con del 12 febbraio u.s.; FA PRESENTE che anche per questa Contrattazione manca la documentazione necessaria per la disamina di quanto posto all'ordine del giorno, escluso quanto attiene al sub-punto 3). Significato questo, si resta in attesa della relativa documentazione. Parimenti, siamo a rinnovare la richiesta della dovuta informativa e contrattazione delle seguenti materie: FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: Ufficializzazione dello stato di esercizio complessivo F.U.A. al 29 febbraio 2008, sia di parte fissa che di parte variabile; F.U.A. 2008: Relativa sottoscrizione dell Accordo di ripartizione;
6 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE MiBAC, CCNL 2006/2009: Disposizioni per il pagamento della quota residua tramite le Contabilità di Istituto; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 2007, Art. 1, comma 404, Definizione della Pianta Organica risultante dalla riorganizzazione del Ministero (Dpr 26 novembre 2007, n. 233); Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 2007, Art. 1, comma 1142, impegno dell utilizzo dei 30 milioni di euro tramite F.U.A.; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, Art. 3, comma 107: Stato dell arte relativo alle procedure per l assunzione straordinaria di complessive 400 unità di personale di posizione economica B3; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, Art. 3, comma 108: Stato dell arte relativo alle procedure per l assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1; Aggiornamento del piano triennale di assunzioni: triennio ; Piano triennale di assunzioni: triennio ; - triennio Attuazione dell Accordo del 12 luglio 2007 circa la definizione dei posti utili in tutte le graduatorie della riqualificazione (area B ed area C) in relazione agli scorrimenti dovuti ai passaggi, rinunce, cessazioni e pensionamenti. Quanto richiamato ai sub-punti a), b), c), d) è propedeutico per il proficuo proseguo delle trattative, onde evitare la presentazione di formali Preliminari al Tavolo di Contrattazione. Infine, si richiama l attenzione che senza la sottoscrizione dell Accordo per la ripartizione del F.U.A. 2008, non si può pervenire ad alcuna ulteriore Contrattazione, perché in difetto degli artt. 3 e 4 CCNL. Ai sensi e nel rispetto del vigente CCNL - Comparto Ministeri si richiede l'ufficialità della presente e che la stessa venga letta e messa agli atti della Contrattazione del 12 marzo p.v. (p. La Segreteria Nazionale Confsal-Unsa Coordinamento Beni Culturali Learco Nencetti) Cordiali saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Giuseppe Urbino)
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