Riforma dei delitti di riduzione in schiavitu e di tratta di persone e primi interventi giurisprudenziali

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1 Riforma dei delitti di riduzione in schiavitu e di tratta di persone e primi interventi giurisprudenziali Autore: Bernardis Marilisa In: Diritto penale Il fenomeno incontrollato di flussi migratori è sovente accompagnato dal mercato di esseri umani. Il Legislatore con la riforma varata l 11 agosto 2003 n. 238 Misure contro la tratta delle persone ha inteso arginare le lacune della precedente normativa e introdurre in chiave repressiva nuove modalità delittuose. SOMMARIO: 1. Concetto di schiavitù nel codice Rocco 2. Sua evoluzione giurisprudenziale 3. Fonti internazionali sulla tratta di persone 4. L art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù. 5.L art. 601 c.p. Tratta di persone 7. L art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi 7.Primi interventi giurisprudenziali: successione di leggi, stato di necessità, condotta. 1. Concetto di schiavitù nel codice Rocco La necessità di adattare il quadro normativo e culturale in tema di tratta di persone e schiavitù risalente all epoca fascista al quotidiano turpe mercato di esseri umani ha reso edotto il Legislatore ad un intervento mirato. La pressante necessità di introdurre nuove fattispecie ad hoc è finalizzata a migliorare il quadro culturale e sociale venutosi a creare negli ultimi decenni in conseguenza alla massiccia e talora anche drammatica - introduzione di persone nel nostro Paese di masse trattate alla stregua di oggetti. L urgenza si è palesata abbisognando il nostro codice penale di un apparato normativo consono a questa incombente realtà, non scevra di strascichi umani e sociali[1]. L introduzione normativa in materia non deve sottacere al rispetto dei principi di legalità (art. 25 comma 2 Costituzione), nei suoi corollari imprescindibili di tassatività e determinatezza, che governano la fattispecie penale incriminatrice. Prima della riforma del 2003, il codice Rocco considerava la schiavitù come una vera e propria condizione giuridica, uno status di diritto. Si trattava di sottomissione totale al potere altrui.[2] 1 di 11

2 La sua repressione veniva collocata nella sezione I (delitti contro la personalità individuale) del Capo I (delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (dedicato alla tutela della persona) del Libro II del Codice Penale con gli artt. 600 Riduzione in schiavitù (con reclusione da 5 a 15 anni), art. 601 c.p. Tratta e commercio di schiavi (con pena da 5 a 20 anni di reclusione) e l art. 602 c.p. riguardante l alienazione e acquisto di schiavi (con pena da 3 a 12 anni di reclusione). 2. Sua evoluzione giurisprudenziale L incipit di un vero e proprio cambiamento si è avvertito con l entrata in vigore della Costituzione. Da un lato l art. 2 della stessa Costituzione impone al Legislatore di valorizzare quei diritti inviolabili dell uomo imprescindibili di ogni civiltà che voglia definirsi tale, dall altro l art. 10 della stessa stabilendo che l ordinamento giuridico debba conformarsi alla norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l art. 11 che consente limitazioni di sovranità per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, hanno reso necessario un intervento ad hoc del Legislatore per conformarsi ai principi internazionali ormai riconosciuti. 3. Fonti internazionali sulla tratta. Il diffondersi di nuove forme di schiavitù e tratta di esseri umani trova la sua base nella globalizzazione dei mercati e delle relazioni economiche e sociali, che pongono a diverso contatto grandi masse di diseredati con l economia più avanzata. Si è fatta strada un proliferarsi di organizzazioni criminali dedite non solo alla tratta intesa come perdita della libertà, ma come traffico di persone qualificate come merce di scambio ed abbassata al rango di oggetto. E stato provvidenziale l intervento degli organismi internazionali che hanno negli anni intensificato gli sforzi per prevenire e reprimere inaccettabili ed allarmanti comportamenti. La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, approvata con r.d. 26 aprile 1928 n. 1723, definisce la schiavitù lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi. Nella Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 (ratificata con legge 20 dicembre 1957 n.1304) l art. 1 definisce le istituzioni o pratiche analoghe alla schiavitù. Da questa norma emerge che non sarebbero solo condizioni di diritto, bensì potrebbero essere costituite anche da situazioni di fatto.[3]in particolare la nozioni di condizioni analoghe data da questa Convenzione viene interpretata dalla giurisprudenza come quelle istituzioni o quelle pratiche in forza delle quali un bambino o un 2 di 11

3 adolescente consegnato dai suoi genitori a un terzo, dietro a pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del suo lavoro.[4] Giova ricordare i Protocolli aggiuntivi alla Convenzione del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale promossa dalle Nazioni Unite concernenti la tratta di persone, specialmente donne e bambini ed il traffico di migranti per terra, aria e mare (entrati in vigore il 9 settembre 2003 e il 28 gennaio 2004) che contengono norme ad hoc per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni. L Unione Europea ha approvato il Protocollo contro il traffico di migranti[5]; mentre già del 1997 aveva approvato un azione comune poi rafforzata dalla decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 con cui si prescrive agli Stati membri di incriminare penalmente la tratta ai fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale. 4. L art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù 1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". I primi commentatori[6] hanno sottolineato come la norma descriva due ipotesi delittuose: rispettivamente la riduzione o mantenimento in schiavitù e riduzione o mantenimento in servitù. Per quanto riguarda la prima riconduce alla nozione di schiavitù all esercizio su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La norma rinvia alle norme di ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull uomo come istituto giuridico. Si ritiene che si possano comprendere anche nozioni di condizioni di schiavitù di mero fatto [7]: esistono fonti di riduzione in schiavitù praticate in contesti sociali (magari 3 di 11

4 costituite da un etnica, da una sottocultura, da una religione) che le ammettono e le giustificano. Basti pensare al fenomeno dei c.d. minori argati[8] : trattasi di bambini ceduti da nomadi stranieri ad altri nomadi, dietro compenso, i quali una volta introdotti nel territorio italiano e inseriti in una nuova famiglia con la condizione, appunto di argati, vengono addestrati a commettere furti o borseggi sotto pena di maltrattamenti o vessazioni[9]. L art. 600 c.p. riguarda sia queste servitù sia un nuovo concetto di servitù di fatto: si tratta di quelle situazioni di assoggettamento non asseverate da prassi o consuetudine diffuse, ma ugualmente nocive e pervasive nella psiche e nel fisico della persona. Il soggetto passivo è ridotto in una situazione esistenziale da non essere in grado di esercitare le libertà proprie di ogni individuo. A ciò si aggiunga che il nuovo art. 600 c.p. nel riferimento a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà intende anche prerogative non positivizzate ovvero non legittimate dall ordinamento giuridico. Quindi vengono compresi sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l esercizio di diritti reali minori. Tali facoltà e diritti devono essere esercitati: l agente deve esercitare i poteri a lui riferibili nel contesto di riferimento. Invece la seconda figura prescinde dal richiamo al diritto domenicale sia dalla condizione analoga ora del tutto soppressa. Per evidenziare il disvalore della fattispecie, il Legislatore distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una cosa poiché la sua vita è interamente determinata a sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi. Sul piano strutturale siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione che deve essere l espressione di una situazione di soggezione continua. Per costringimento si deve intendere assoggettamento ad attività contra voluntatem e per sfruttamento non è esaustiva la sua connotazione esclusivamente economica. Due sono, quindi, i momenti della fattispecie: lo sfruttamento coattivo di una persona da un lato, e la condizione di assoggettamento del soggetto sfruttato dall altro. Lo sfruttamento deve avere ad oggetto le prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita. Riguardo alla riduzione e al mantenimento in uno stato di soggezione continuativa essa deve avvenire con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. In particolare di recente la Cassazione è intervenuta in ordine all approfittamento di una situazione necessità. Ma di tale intervento illuminante della Cassazione, verrà, oltre nella esposizione, commentata la decisione. Riguardo all elemento soggettivo, secondo i principi fondamentali e generali del dolo, occorre la rappresentazione e volontà degli elementi della fattispecie ovvero la consapevolezza e la volontà di esercitare su altri dei poteri che risultano corrispondenti almeno ad un diritto reale. L ultimo comma dell art. 600 c.p. si occupa delle circostanze aggravanti speciali: la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o 4 di 11

5 sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". 5. L art. 601 c.p. Tratta di persone 1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi" Storicamente il testo internazionale che lega la tratta di persone alla schiavitù è la Convenzione di Ginevra del 1926 e quella supplementare del 1956: lo scopo delle Convenzioni è proprio quello di prendere un impegno per introdurre delle sanzioni repressive nei confronti della violazione del divieto di tratta e di schiavitù. La rubrica introdotta dalla riforma del 2003 è tratta di persone, anziché quella di tratta e commercio di schiavi che compariva nel codice fascista e che prevedeva un unico comma. A tale comma ne era stato aggiunto un altro specificatamente adibito alla tratta dei minori finalizzata alla prostituzione (art.9 Legge n.269/1998). La norma rappresentava una novità rispetto al codice Zanardelli. Tuttavia non vi era una definizione giuridica né di schiavitù né di tratta. Infatti la fattispecie di reato prevedeva la tratta ed il fare commercio di schiavi in condizione analoga alla schiavitù. E stata la dottrina che ha fornito la definizione di tratta sulla basa della Convenzione di Ginevra del 1926[10]. Due sono le condotte previste dall art. 601 comma 1 c.p..[11]la prima comprende commettere la tratta ; la seconda a indurre o costringere qualcuno mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. In realtà si tratta di un unico tipo di condotta che si diversifica solo in relazione alle caratteristiche della vittima. Infatti questa deve essere o meno già ridotta in stato di schiavitù[12]. La fattispecie richiede anche la finalità del primo comma dell art. 600 c.p. cioè ridurre in schiavitù o in servitù. Quindi si consuma anticipatamente rispetto all effettiva riduzione in schiavitù o servitù. Da un lato 5 di 11

6 in questa fattispecie incriminatrice viene quindi in rilievo la nozione di servitù ; dall altro viene introdotta una autonoma incriminazione rispetto a quella precedente, cioè l induzione o la costrizione. Caratteristica centrale di questa norma è la libertà della vittima: è uno di quei reati che autorevole dottrina[13] definisce di cooperazione artificiosa perché si consuma quando la vittima, anche se indotta o coartata nella sua volontà, fa ingresso o vi soggiorni, esca o si trasferisca all interno del territorio dello Stato. Bisogna distinguere questa figura dalla delitto di favoreggiamento dell immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e succ.mod.): in questo caso manca proprio la offesa alla libertà di autodeterminazione della vittima, oltre che il fine già specificato, risolvendosi il reato in attività diretta a favorie l ingresso di stranieri.[14] 6. L art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi 1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". E la norma che ha subito meno modifiche. La norma attuale non si discosta in maniera rilevante dalla precedente formulazione. Per poter configurare autonomamente la fattispecie è necessario l imprenditorialità o una dimensione organizzativa ampia e stabile[15]. Nel fatto tipico rimangono solo le condotte di acquisto, alienazione, cessione di esseri umani. La dottrina ha sostenuto che con questa fattispecie vengano esauriti tutti i casi di trasmissione per atto di volontà del potere sullo schiavo sia a titolo oneroso che gratuito[16]. E prevista la stessa pena e le stesse aggravanti ad effetto speciale previste per gli altri due delitti. 7.Primi interventi giurisprudenziali sulla riforma in materia di riduzione in schiavitù 6 di 11

7 7 a) Commento a Cassazione Penale Sez. III 2 febbraio 2005 n. 3368[17] in tema di stato di necessita e riduzione in schiavitù Il Legislatore del 2003 ha descritto la condotta materiale del reato di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p. configurandolo come un delitto a condotta plurima che è intergrato alternativamente: dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli di un proprietario o dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all accattonaggio. Il Legislatore ha introdotto la novità dello stato di necessità. La Cassazione precisa che tale stato di necessità non è una causa di giustificazione, ma un presupposto della condotta approfittatrice dell agente. La Cassazione inoltre puntualizza tale stato di necessità non deve essere confuso o meglio individuato in quello codificato dall art. 54 c.p., ma è paragonabile a quello di cui all art c.c.. Esso va inteso come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza morale o materiale, adatta a condizionare la volontà della persona. Il confronto con lo stato di bisogno ex art c.c. viene giustificato dal fatto che nel caso di rescissione per lesione del contratto - come nel caso di riduzione in schiavitù - si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitta per trarne vantaggio. Ma più in generale, l'art. 600 c.p. di nuova formulazione prevede un delitto "a fattispecie plurima", che è integrato dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di "mera condotta", correlato alla nozione di "schiavitù" prevista dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, ratificata e resa esecutiva in Italia con il regio decreto 26 aprile 1928 n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi"; inoltre, il reato può essere integrato dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (servitù per debiti) o a prestazioni sessuali o all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. In questo caso, si tratta di un reato di evento "a forma vincolata", in cui l'evento, consistente nello "stato di soggezione" in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Precisa la Suprema Corte che il legislatore del 2003 ha voluto meglio perseguire le esigenze di tipicità della fattispecie, attraverso una più concreta e puntuale definizione delle condotte incriminate. Inoltre, ha voluto costruire queste ultime in modo coerente agli obblighi internazionali assunti dall'italia, tra cui, quelli derivanti dalla ratifica delle Convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del di 11

8 7 b) Breve Commento a Cassazione Penale Sez. VI 4 gennaio 2005 n. 82[18] in ordine alla successione di leggi penali nel tempo e riforma alla L.228/2003- La formulazione originaria dell art. 600 c.p. sanzionava la condotta di chi riduceva una persona in schiavitù. In seguito all entrata in vigore della riforma operata con la legge 11 agosto 2003 n. 228 ora è punito chi esercita sulla persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La Suprema Corte è intervenuta in quanto necessario stabilire se con riferimento a tale delitto si sia in presenza di un fenomeno di successione di norme penali e quindi disciplinato dall art. 2 comma 4 c.p. oppure un fenomeno di abrogazione della precedente incriminazione previsto dall art. 2 comma 2 c.p. La Cassazione ha ritenuto che sia che si consideri il rapporto strutturale tra le due fattispecie sia che si fondi l accertamento sulla continuità sul tipo dell illecito, la nuova norma ha solo precisato, quanto alla riduzione in schiavitù, l ambito della precedente incriminazione. La nuova norma non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico. Quindi si ricade nel fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo. 7 c) Breve Commento a Cassazione Penale Sez. V 6 ottobre 2004 n [19] in merito alla precisazione della condotta di sfruttamento - La Cassazione ha puntualizzato ciò che la Legge 228/2003 in relazione all art. 600 c.p. considera Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. La norma prevede tre modalità: nell esercitare poteri analoghi a quelli del diritto di proprietà, nella soggezione continuata di una persona a prestazioni lavorative o sessuali oppure utilizzandola nello sfruttamento. Il secondo comma precisa le modalità di mantenimento individuate nell uso della violenza, nell abuso di autorità, nella riduzione in stato di inferiorità fisica e psichica. La norma da una parte è di chiara lettura dall altra introduce ipotesi indefinite che ostacolano col principio di tassatività e determinatezza che governano il diritto penale. La Cassazione sottolinea la collocazione dell art. 600 c.p. nell ambito dei delitti contro la libertà individuale, ove viene tutelata l autodeterminazione e l affermazione della personalità individuale. Quindi secondo la Corte il delitto è ipotizzabile solo se la signoria dell uomo sull uomo si traduce nello sfruttamento della persona o del suo lavoro. Questa interpretazione aderisce pienamente alla Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 25 settembre 1926, relativa alla abolizione della schiavitù; Convenzioni ratificata dall Italia e che quindi integra la struttura normativa della fattispecie penale. Il caso della sentenza in esame era quello della cessione di un neonato, uti filii, verso il pagamento di una somma di denaro. La Suprema Corte ha ritenuto che non sia configurabile l art. 600 c.p. perché non implicante il fine di lucro o di altra utilità. 8 di 11

9 [1] Flick, voce Libertà individuale (Delitti contro) in Enciclopedia del diritto, 540 ss; [2] Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 364; [3] Commento all art.600 c.p., in Commentario breve al codice Penale di Crispi, Stella, Zuccalà, 1999, p.1670; [4] Cassazione Penela, 24 ottobre 1995, in Cassazione Penale, 1996, 2585 [5] Decisione del Consiglio 2006/617/EC del 24 luglio 2006, in Gazzetta Uff. Unione europea del 22 settembre 2006; [6] VALLINI A., Commento all art. 1 L.228/2003, in Legislazione Penale, 2004, 623; [7] PECCIOLI A., Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in Diritto penale e processo, 2004, 36; [8] Sola L., Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione, in Foro Italiano, 1989, II, 121 ss; Cassazione Penale, 1 luglio 2002, in Guida al diritto, 2002, n.44, 79; [9] Cassazione Penale, 7 dicembre 1989, in Foro Italiano, 1990, II, 369 (con nota di Pezzano R.) 9 di 11

10 [10] MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, Padova, 2005, 256 ss.; [11] CALLAIOLI A., Commento all art. 2 L.228/2003, in Legislazione Penale, 2004, 648; [12] AMATO G., La posizione della vittima qualifica il delitto, in Guida al diritto, 2003, 45 [13] Definizione accolta da FIANDACA MUSCO, in Diritto Penale. Parte SpeciaLe, II, Delitti contro il patrimonio, 2 ed. Padova, 2002, 12 ss, [14] Cassazione Penale, Sez.III, 28 novembre 2002, n. 3162, in Cassazione Penale, 2004, 898; [15] CACCAMO V., Commento all art. 3 L , in Legislazione Penale, 2004, 664; [16] SPAGNOLO G., voce Schiavitù, in Enciclopedia del Diritto, XLI, 1989, 638;LEMME F., voce Schiavitù, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXVIII, Roma, 1992, 1 ss; [17] Cassazione Penale, Sez. III, 20 dicembre 2004 n. 3368, in Guida al Diritto, 2005, 9, pag.93; [18] Cassazione Penale, Sez. VI, 23 novembre 2004 n. in Foro Italiano, 2005, II, c 448;. [19] Cassazione Penale 10 di 11

11 Sez. V 6 ottobre 2004 n , in Diritto Penale e Processo, 2006, 1, pag.66; urisprudenziali/ 11 di 11

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