Congedi per maternità paternità e parentali di Barbara Busi UIL PA Coordinamento Università Ricerca
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1 Congedi per maternità paternità e parentali di Barbara Busi UIL PA Coordinamento Università Ricerca Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è il Testo Unico che ha riunito e riordinato le leggi in materia di sostegno della maternità e della paternità (L.1204/77, L.903/77 e L.53/2000) e di tutela della salute della lavoratrice gestante negli ambienti di lavoro (D.Lgs.645/96, D.Lgs.230/95). I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno recepito tale decreto migliorandone gli effetti. Di seguito si riassumono gli istituti di peculiare importanza, invitando comunque ad esaminare l intero provvedimento legislativo ed i contratti per la cura dei singoli casi e per gli approfondimenti. Controlli prenatali La lavoratrice gestante ha diritto ad usufruire di permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Documentazione: la lavoratrice deve presentare la certificazione attestante la data e l ora della prestazione medica. Per congedo di maternità s intende l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. E vietato adibire al lavoro le donne: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, più l eventuale periodo che va dalla data presunta all effettiva data del parto e durante i 3 mesi successivi al parto. La lavoratrice può scegliere d astenersi dal lavoro anche soltanto 1 mese prima della data presunta del parto, usufruendo dei restanti 4 mesi dopo la nascita del bambino. Questa flessibilità è praticabile solo nel caso in cui un attestazione sanitaria certifichi che non si arreca danno alla salute della gestante e del nascituro. Il decreto prevede dei casi particolari in cui il periodo d astensione può essere anticipato. Essi riguardano gravi complicanze della gravidanza o qualora, in presenza di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, la gestante non possa essere adibita a mansioni diverse. Il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro ha voce in capitolo relativamente a queste problematiche In caso di parto prematuro i giorni non usati prima dell evento sono aggiunti al periodo di maternità dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre può rientrare al lavoro e richiedere che il periodo di congedo obbligatorio postparto ed il periodo ante parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio. La richiesta è accolta previa certificazione medica attestante l idoneità al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i riposi giornalieri della madre (Art.7, comma 3 del CCNL Università 1998/2001, II biennio economico). L interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è considerata come malattia.
2 Per congedo di paternità s intende l astensione dal lavoro del lavoratore ed è fruito in alternativa al congedo di maternità. I lavoratori padri hanno diritto a 3 mesi di congedo (o al periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice) dopo il parto solo nei seguenti casi: - grave infermità della madre; - morte della madre; - abbandono del bambino da parte della madre; - affidamento esclusivo al padre. Inoltre, hanno diritto al congedo di 3 mesi successivi alla data d effettivo ingresso in famiglia del bambino: i genitori -la madre o in alternativa il padre- (nei casi in cui la madre abbia rinunciato a fruire del congedo o sia deceduta, oppure se il bambino gli sia stato affidato in via esclusiva) che hanno ottenuto in adozione od in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni. Nel caso d affidamento o d adozione internazionale, spetta anche se il minore ha superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. Documentazione: prima dell inizio del periodo congedo per maternità, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico indicante la data presunta del parto (la data indicata nel certificato fa testo, nonostante qualsiasi errore di previsione). La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, o la dichiarazione sostitutiva. Il padre lavoratore che s avvale del congedo per paternità, presenta la documentazione attestante le condizioni che danno diritto all utilizzo. Al termine del periodo d astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, salvo che espressamente vi rinunci, di rientrare nella stessa unità produttiva dov era occupata all inizio del periodo di gravidanza (o in altra ubicata nel medesimo comune) e di permanervi fino al compimento di un anno d età del bambino. La lavoratrice ha inoltre, diritto di essere adibita alle mansioni da ultime svolte o a mansioni equivalenti. La stessa disposizione è destinata al lavoratore che rientra al lavoro dopo il congedo di paternità Trattamento economico. CCNL Università (art.7, biennio economico 2000/2001): nel periodo di congedo per maternità o paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l intera retribuzione fissa mensile, e le quote di salario accessorio pensionabile, con esclusione dei compensi per lo straordinario e per quello collegato all effettivo svolgimento della prestazione. CCNL Ricerca (art 9, CCNL 1998/2001): alla lavoratrice o al lavoratore spettano l intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. CCNL ENEA (art.35, CCNL 1998/2001): alla lavoratrice o al lavoratore, spetta l intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione. Per congedo parentale, s intende l astensione facoltativa della lavoratrice madre o del lavoratore padre. Possono usufruirne i genitori naturali, i genitori in caso d adozione ed affidamento, il genitore solo (nel caso di morte dell altro genitore, d abbandono del figlio, d affidamento ad un solo genitore, di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore).
3 Nei primi 8 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto d assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo frazionato o continuato, della durata massima di 10 mesi (ovvero 11 mesi, nel caso più sotto evidenziato). Per le adozioni e gli affidamenti, il limite d età del figlio è elevabile a 12 anni. In presenza di minore con handicap il congedo parentale può essere prolungato fino a 3 anni. Il diritto d astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l altro genitore non ne ha diritto. In particolare spetta: - alla madre lavoratrice (dopo l astensione obbligatoria) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; - al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto d astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, tale limite è elevato a 7 mesi (di conseguenza, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a 11 mesi); - al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. I genitori possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante l'astensione obbligatoria della madre e/o durante i riposi orari della madre (il cosiddetto allattamento che sarà trattato in seguito). Il congedo parentale può essere usato anche in modo frazionato (a giorni, non ad ore). Per modo frazionato s intende che tra un periodo e l altro occorre riprendere effettivamente il lavoro. Il genitore che intende avvalersi del congedo parentale, deve preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima, salvo il caso d oggettiva impossibilità. Trattamento, con figlio naturale fino all'età di 8 anni: 100% della retribuzione (CCNL Ricerca, CCNL Università 1998/2001 con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute - CCNL ENEA 1998/2001 l intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione ) per i primi 30 giorni, nell'ambito del periodo massimo di 6 mesi, fruito da entrambi i genitori, entro i primi 3 anni di vita del bambino. Questi 30 giorni possono essere usati anche frazionatamene, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Se si utilizzano continuativamente, in essi sono compresi anche i giorni festivi e non lavorativi. La stessa modalità di computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata quando i diversi periodi d assenza non siano interrotti dalla ripresa del lavoro;
4 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito, entro i primi 3 anni di vita del bambino; per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per quelli successivi al terzo anno di vita del bambino: 30% della retribuzione a condizione che il reddito del richiedente non sia superiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima (definita anno per anno); se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale, ma non all indennità; se il congedo parentale è fruito per la prima volta dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, il 100% della retribuzione per il primo mese può essere riconosciuto solo se sussistono le condizioni di reddito sopra specificate (circolare INPDAP n. 49 del 27 novembre.2000, punto 2, lett. B). Trattamento, per congedi riferiti a bambini adottati o affidati di età sino a 6 anni: 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell'ambito del periodo massimo di 6 mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino. Anche se non precisato nel CCNL, questo specifico trattamento, destinato alla nascita dei figli naturali, s intende applicato anche per le adozioni e gli affidamenti, in virtù del fatto che il D.Lgs.151/01 parifica i casi. 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito, entro i primi 6 anni di vita del bambino; per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per quelli successivi al sesto anno di vita del bambino: 30% della retribuzione a condizione che il reddito del richiedente non sia superiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima (definita anno per anno); il congedo può essere fruito in ogni caso entro i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia del bambino. Trattamento, per congedi riferiti a bambini adottati o affidati di età compresa tra 6 e 12 anni: 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell'ambito del periodo massimo di 6 mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il terzo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; Anche se non precisato nel CCNL, questo specifico trattamento, destinato alla nascita dei figli naturali, s intende applicato anche per le adozioni e gli affidamenti, in virtù del fatto che il D.Lgs.151/01 parifica i casi. 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito; per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese); 30% della retribuzione se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima (definita anno per anno); Il congedo deve essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino.
5 Congedo parentale in caso di parto plurimo: In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dal D.Lgs.151/01 (per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori). Tale disciplina trova applicazione anche nel caso d adozioni o affidamenti (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. A questo proposito si segnalano l informativa n. 15 del 11/3/2003 INPDAP, la circolare n. 8 del 17/1/2003 ed il messaggio n. 569 del 27/6/2001 INPS. I periodi di riposo, ovvero i permessi per allattamento, possono essere utilizzati dalla madre lavoratrice; dal padre lavoratore, e dai genitori con figli adottati od affidati. Dopo il periodo d astensione obbligatoria, la madre ha diritto nel primo anno di vita del bambino, a 2 periodi di riposo per ogni giornata lavorativa di un'ora ciascuno, anche cumulabili (vale a dire 1 periodo di 2 ore al giorno). Quando l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore, il periodo di riposo è di un'ora. Nel caso in cui la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea istituita dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i periodi di riposo sopra specificati sono ridotti della metà (cioè i due periodi diventano di mezz ora ciascuno, cumulabili in un ora ed il periodo utilizzabile, nel caso in cui l orario di lavoro giornaliero sia meno di 6 ore, diventa di mezz ora). I periodi di riposo sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dal luogo di lavoro. Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo sopra precisati sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre lavoratore. Il padre lavoratore ha diritto ai periodi di riposo nelle seguenti fattispecie: - decesso o grave malattia della madre; - rinuncia alla fruizione da parte della madre lavoratrice dipendente; - affidamento del minore al padre; - quando l attività della madre ha il connotato di lavoro autonomo. Il padre lavoratore non ne ha diritto: - se la madre non svolge attività lavorativa, fatto salvo il caso in cui la madre sia colpita da grave malattia; - durante il periodo di congedo di maternità e/o parentale della madre. Il padre lavoratore può fruire delle ore aggiuntive derivanti dal raddoppio delle ore per allattamento in caso di parto plurimo. L art. 45, comma 1 del D.Lgs.151/2001 dispone che i riposi giornalieri spettano anche alle madri o ai padri adottivi o affidatari entro il primo anno di vita del bambino. La Corte Costituzionale è intervenuta (sentenza n.
6 104 del 2003) stabilendo che diritto viene esercitato anche nel corso del primo anno d ingresso in famiglia del bambino. Dei congedi per malattia del figlio se ne possono avvalere i genitori naturali ed i genitori di figli in adozione od in affidamento. I genitori naturali: - entrambi i genitori alternativamente per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d età non superiore a 3 anni, dopo il periodo di congedo per maternità; - 5 giorni lavorativi l'anno (fruibili anche in frazione di giorni) per ciascuno dei genitori alternativamente e per ciascun figlio dal quarto anno di vita e sino all'ottavo anno. I genitori di figli in adozione od in affidamento: - entrambi i genitori alternativamente per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d età non superiore a 6 anni; - 5 giorni lavorativi l'anno per ciascuno dei genitori alternativamente e per ciascun figlio dal settimo all'ottavo anno di vita; - 5 giorni lavorativi l anno per ciascuno dei genitori alternativamente e per ciascun figlio se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore ha un'età compresa fra i 6 ed i 12 anni; il congedo per la malattia del bambino e' fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Trattamento economico: i primi 30 giorni dei periodi di congedo corrispondenti alle malattie di ciascun figlio e fruibili dopo aver esaurito il congedo di maternità, sono retribuiti per intero. (CCNL Ricerca, 1998/2001 con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute - CCNL ENEA 1998/2001, l intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione ). Se si utilizzano continuativamente in essi sono compresi anche i giorni festivi e non lavorativi. La stessa modalità di computo s applica anche nel caso di fruizione frazionata quando i diversi periodi d assenza non siano interrotti dalla ripresa del lavoro. I periodi eccedenti i 30 giorni non sono retribuiti, ma sono computati nell'anzianità di servizio. Documentazione: il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Ai congedi per la malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia.
7 Tutti i periodi d assenza senza retribuzione sono coperti da contribuzione figurativa. Lavoro notturno. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni. Le lavoratrici ed i lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto ai congedi ed al trattamento economico pari all'indennità per i congedi di maternità, di paternità e parentali. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal decreto, alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto il trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Lavoro a tempo parziale. In attuazione del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi, dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno. Il relativo trattamento economico è proporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Dal CCNL del comparto Università biennio economico 2000/2001 si riportano per intero i commi dell art. 7 che integrano il dettato normativo: 6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che hanno bambini fino ad otto anni di età, in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa. 7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell'orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. 8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente CCNL di comparto. Il D.Lgs.151/2001 tratta approfonditamente anche la tutela della salute della donna nei confronti degli ambienti di lavoro malsani e dei lavori nocivi: sono, infatti, vietate le attività che comportano pericolo per la gestante e/o per il nascituro. Allegati al decreto vi sono gli elenchi, non esaustivi, dei lavori faticosi ed insalubri e degli agenti ai quali non è possibile esporre la lavoratrice. Per l allontanamento da tali ambienti e situazioni è prevista l attribuzione di altre mansioni e, dove ciò non risulti possibile, il congedo di maternità può arrivare ad includere tutta la gravidanza. Vale la pena considerare attentamente questo aspetto per le molteplici tipologie di lavoro che si svolgono nei laboratori scientifici chimici, fisici e biologici nelle Università e negli Enti di Ricerca. Nel decreto sono, inoltre, trattati i congedi per l assistenza ai portatori di handicap, i congedi per eventi e cause particolari ed i congedi per la formazione. Ottobre 2003
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