LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

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1 NUOVI COMPENSI PROFESSIONALI: LE PRIME APPLICAZIONI di GIANLUIGI MORLINI Giudice del Tribunale di Reggio Emilia ed ex Giudice del Tribunale di Ivrea quando il Tribunale era piccolo!!! Ivrea, 18 gennaio 2013

2 LA SCALA DEL RAGIONAMENTO 1) La nuova normativa. 2) Alcune considerazioni. 3) I primi problemi interpretativi. 4) Qualche numero.

3 1) LA NUOVA NORMATIVA Art. 9 DL n. 1/2012 conv. con modifiche in L n. 27/2012 in vigore dal 25/1/ /3/2012: abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1); dispone che, ove liquidato da un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con DM (comma 2); prevede che il compenso sia pattuito al momento del conferimento dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa il grado di complessità dell incarico e gli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, comunicando un preventivo di massima adeguato all importanza dell opera con indicazione delle singole voci di costo (comma 4); abroga le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe (comma 5).

4 Periodo transitorio: il decreto legge nulla disponeva in attesa del DM. Varie tesi: dalla conservazione delle tariffe, alla disciplina civilistica ex art cc (Trib. Varese est. Buffone sent.3/2/2012 e dec. 3/2/2012) alla sospensione delle liquidazioni in attesa del DM (Trib. Cosenza 26/1/2012); con la legge di conversione, all art. 9 comma 3 si è previsto che le tariffe continuino ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all entrata in vigore del DM, e comunque non oltre il centoventesimo giorno dal vigore della legge di conversione.

5 Nei compensi (art. 1): DM n. 140/2012 in vigore dal 23/8/2012 non sono comprese le spese, da rimborsare secondo qualsiasi modalità (anche concordata in modo forfetario) e quindi da richiedere e provare, non applicandosi l art. 14 TP, che trovava la sua giustificazione in una previsione tariffaria ora abrogata (contra Trib. Siena); non sono compresi gli oneri ed i contributi dovuti a qualsiasi titolo (IVA e CPA sono quindi dovuti); sono compresi i costi degli ausiliari incaricati dal professionista; sono comprese le attività accessorie alla prestazione professionale, stante il principio di omnicomprensività (artt. 1/3 e 11/8).

6 Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Per gli incarichi non conclusi o per la prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell opera effettivamente svolta. L assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale per la valutazione del compenso. In nessun caso le soglie numeriche indicate nei minimi e nei massimi nelle tabelle allegate al decreto, sono vincolanti per la liquidazione del compenso (artt. 1/7 e 11/1).

7 L attività stragiudiziale (art. 3) è liquidata tenendo conto di: valore e natura dell affare, numero e importanza questioni trattate, pregio dell opera prestata, risultati e vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto anche delle ore complessive impiegate. Quando l affare si conclude con conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40%.

8 L attività giudiziale (art. 4) è distinta nelle quattro fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisoria (cfr. art. 11 per casistica). Nella liquidazione il giudice tiene conto di valore, natura e complessità della controversia; numero, importanza e complessità delle questioni trattate; eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto di pregio dell opera, risultati del giudizio e vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente. Qualora l avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, ovvero difenda una parte contro più parti, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Nelle azioni di classe, il compenso può essere aumentato fino al triplo. Quando il procedimento si conclude con conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25%. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

9 Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del cpc, ma si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando è manifestamente diverso da quello presunto; nei giudizi di pagamento somme, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata (art. 5). I I sei scaglioni di valore del Tribunale, sono diversi sia da quelli dell abrogata tariffa, sia da quelli del contributo unificato. I I parametri valgono per organo giudicante e non per grado (e quindi quelli del Tribunale valgono anche per l appello al GdP, mentre quelli dell Appello valgono anche per la Corte quale Giudice unico in espropriazioni, impugnazioni Consob e legge Pinto).

10 Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà (art. 8). Nelle controversie per legge Pinto, il compenso può essere ridotto fino alla metà (art. 9). Nel patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto della specifica incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale (art. 9, che con l art. 9/5 DL n. 1/2012 abroga implicitamente, ex art. 15 prel., l art. 130 TU spese giustizia); e per Corte Cost. n. 270/2012 non è illegittima la dimidiazione.

11 Nel caso di responsabilità ex art. 96 cpc, ovvero nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all avvocato soccombente è ridotto di regola del 50% (art. 10), con il limite dell overruling secondo la relazione accompagnatoria. Parificazione irragionevole: non tutte le pronunce in rito sono uguali!

12 E sempre possibile il ricorso all analogia per regolare i casi non espressamente regolati dal regolamento (art. 1).

13 2) ALCUNE CONSIDERAZIONI a) E poco produttivo discettare sull illegittimità del DM 140/2012: se anche lo si disapplicasse ex art. 5 L 2248/1865 all. E, mancherebbero comunque le abrogate tariffe, e dovrebbe quindi liquidarsi il compenso ex art cc con parametri simili a quelli utilizzati dal decreto.

14 b) Emerge una nuova figura di avvocato, destinatario di penalizzazioni economiche nel caso di comportamenti processualmente abusivi (artt. 10 e 4/6) e di incentivi economici nel caso di conciliazione della lite (artt. 3/3 e 4/5). Occorre superare la atmosfera di isterismo e cogliere i profili di spinta verso una autonomia reale dal cliente (Converso).

15 c) La contrattualizzazione del compenso, di talché la liquidazione giudiziale è sussidiaria ex art. 1 DM 140/2012 rispetto all accordo, non è principio nuovo, ma la rivitalizzazione di un principio codificato da settant anni dall art cc come prioritario, ma in realtà mai applicato. La nuova scala gerarchica per la determinazione del compenso è semplicemente accordo/liquidazione giudiziale, con abrogazione implicita parziale dell art cc, non essendo richiamati né gli usi, né il parere dell associazione professionale per la liquidazione giudiziale. Tra i tipi diversi di compenso contrattualizzato possibile, vi è non solo il tradizionale compenso analitico-modulare, ma anche quello su quota lite, orario, a forfait o misto (Converso, Scarselli, Vaccari).

16 d) Alcune norme del DM si applicano solo ai giudizi aventi ad oggetto la liquidazione del compenso relativo al contratto di patrocinio nel rapporto interno, e non anche alle cause in cui la liquidazione delle spese riguarda la rifusione da parte del soccombente al vincitore nei rapporti esterni: 1/1 relativo alla sussidiarietà della liquidazione giudiziale rispetto al preventivo; 1/6 relativo alla valutazione negativa dell assenza di preventivo; 10 relativo alla riduzione del compenso per lite temeraria o decisione in rito; 4/5 relativo all aumento del compenso per conciliazione, perché in tal caso si ha cessazione materia contendere; 4/6 relativo alla valutazione negativa delle condotte abusive (secondo Scarselli).

17 e) L avvocato è considerato professionista ai fini della disciplina dei contratti sui consumatori (Cass. nn /2011 e 24257/2008). Ex aliis,, s applica pertanto l art. 33 comma 2 lettera u) D.Lgs. n. 206/2005, che sancisce l inefficacia della pattuizione di un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore e che è norma indicante un foro esclusivo e speciale, ciò che impedisce l applicabilità del foro di cui all art. 637 comma 3 cpc per ottenere un decreto ingiuntivo da parte dell avvocato relativamente al pagamento del compenso (Cass. n /2011).

18 3) I PRIMI PROBLEMI INTERPRETATIVI a) Entrata in vigore Ai sensi dell art. 9/3 DL n. 1/2012, le abrogate tariffe hanno ultrattività temporanea per centoventi giorni dal vigore della legge di conversione, e quindi sino al 23/7/2012 Ai sensi dell art. 41 DM n. 140/2012, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, cioè il 23/8/2012.

19 Per una tesi, i nuovi parametri sono applicabili solo ai giudizi e gradi di giudizio instaurati dopo l entrata in vigore del DM il 23/8/2012 (Vaccari). Per altra tesi, ha rilievo il momento del compimento di ciascun singolo atto difensivo, e pertanto si deve ricorrere in modo segmentato alle tariffe per le prestazioni compiute sotto la loro vigenza, ai parametri per gli atti compiuti dopo il 23/8/2012. Per una terza tesi, la novella s applica a tutte le liquidazioni poste in essere dopo l entrata in vigore della norma (Trib. Busto Arsizio sez. dist. Gallarate dec. 21/9/20912, Trib. Termini Imerese est. Piraino 17/9/2012, Trib. Varese est. Buffone dec. 17/9/2012, Tar Brescia ord. 4-10/9/2012). Da ultimo, c è chi, muovendo dalla retroattività dei parametri, solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma (Trib. Cremona ord. 13/9/2012).

20 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione optano per una tesi ancora diversa, ritenendo che: i nuovi parametri s applicano unitariamente e per intero a tutte le liquidazioni successive all entrata in vigore del DM n. 140/2012 e relative ad attività difensive che, pur se iniziate prima, sono concluse dopo tale entrata in vigore; se la liquidazione si riferisce invece ad attività esaurite prima dell abrogazione delle tariffe, s applicano queste ultime (cfr. Cass. Sez. Un. nn /2012, Pres. Preden, est. Rordorf; conforme la successiva Cass. Lav. n /2012).

21 La distinzione tra momento della liquidazione e del compimento dell opera professionale, comporta la reviviscenza delle tariffe allorquando il giudice dell impugnazione riformi un provvedimento, e conseguentemente ridefinisca le spese, relativamente ad un grado di giudizio in cui l attività è stata esaurita prima del 23/8/2012 (Impresa, Sacchettini).

22 b) Decreto ingiuntivo e art. 636 cpc: Per una tesi, poiché le tariffe obbligatorie sono state abrogate, la parcella deve sempre essere accompagnata dal parere del CdO ex art. 636 comma 1 cpc in riferimento all art. 633 comma 1 n. 2 cpc.

23 Per altra tesi, poiché il parere del CdO si fondava su un quadro normativo in cui era rilevante ex art cc il decoro della professione, norma da intendersi tacitamente abrogata, tacitamente abrogata ex art. 15 prel. è anche l obbligatorietà del parere per il recupero crediti ex art. 636 cpc (Trib. Varese est. Buffone dec. 11/10/2012, Impresa). Ciò è confermato dal fatto che la liquidazione è effettuata dal giudice solo con riferimento ai parametri (art. 9/2 DL n. 1/2012) ed è comunque svincolata da soglie numeriche (art. 1/7 DM n. 140/2012). Resta ferma l eventuale rilevanza nel rapporto Avvocato- Ordine (Converso). Si ha allora necessità di prova scritta del credito azionato, ed il procedimento non è più monitorio puro, ma documentale come per tutti gli altri creditori (Bulgarelli; contra Colaviti).

24 c) Forma dell accordo sul compenso: Letteralmente, l articolo 9 comma 4 DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, non prevede alcuna forma per l accordo sul compenso. Tuttavia, poiché l art comma 3 c.c. così modificato dalla cd. Legge Bersani sancisce la nullità, se non redatti per iscritto, dei patti sul compenso tra avvocati e clienti, detta forma scritta risulta necessaria (Colaviti).

25 4) QUALCHE NUMERO La scelta di coordinarsi E decisione tutt altro che scontata, e da autorevoli voci criticata perché la standardizzazione mortifica la concorrenza (Converso).

26 CAUSE ORDINARIE E CAUTELARI Sino a : 940, 2.100, : 2.010, 4.500, : 3.350, 7.500, : 5.450, , : 9.045, , Indeterminabile: 2.250, 4.500, Non sono indicati parametri per l area valoriale superiore a

27 ESECUZIONI MOBILIARI Sino a : 200, 400, : 400, 800, : 650, 1.300, : 1.050, 2.100, : 1.800, 3.600, Ex art. 11 comma 10 DM n. 140/2012, s applica analogicamente anche a procedure concorsuali.

28 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA O RILASCIO (-10% delle mobiliari) Sino a : 180, 360, : 360, 720, : 585, 1.170, : 945, 1.890, : 1.620, 3.240,

29 ESECUZIONI IMMOBILIARI Sino a : 450, 900, : 900, 1.800, : 1.450, 2.900, : 2.400, 4.800, : 4.050, 8.100,

30 DECRETI INGIUNTIVI Sino a 5.000: oltre spese : oltre spese : oltre spese.

31 PRECETTI Sino a 5.000: : : Oltre :

32 BIBLIOGRAFIA AAVV, I nuovi compensi dei professionisti, in Sole 24- Guida al Diritto, settembre 2012; AMANDOLAGINE, Osservazioni a seconda lettura sul dm 20 luglio 2012 n. 140, in BULGARELLI, Nota a Trib. Varese dec. 11/10/12012, in CAPONI, L efficacia retroattiva dei parametri riduce l onorario anche per le attività anteriori, in Guida al Diritto, 2012, 43, 10; COLAVITI, Sistema dei parametri: una finta liberalizzazione che imbriglia il rapporto tra cliente ed avvocato, in Guida al Diritto, 2012, 45, 14;

33 BIBLIOGRAFIA CONVERSO, La liquidazione delle spese processuali dopo l abrogazione delle tariffe professionali: riflessioni sulla portata dell art. 9 DL n. 1/2012, relazione tenuta il 15/2/2012 ad un corso di formazione per magistrati organizzato dai Referenti del CSM per la Formazione Decentrata del Distretto di Torino, in CONVERSO, La liquidazione delle spese processuali secondo i parametri: l applicazione dell art. 9 DL 2012 n. 1 e del DM 2012 n. 140, relazione tenuta il 8/10/2012 ad un corso di formazione per magistrati organizzato dai Referenti del CSM per la Formazione Decentrata del Distretto di Torino, in

34 BIBLIOGRAFIA IMPRESA, I nuovi parametri del DM 140/2012 per la liquidazione delle spese di giustizia, relazione tenuta il 21/11/2012 ad un corso di formazione per magistrati organizzato dai Referenti del CSM per la Formazione Decentrata del Distretto di Napoli in SACCHETTINI, L interpretazione fornita del dettato normativo tende a favorire il soggetto che perde la causa, in Guida al Diritto, 2012, 43, 15; SCARSELLI, Il compenso professionale, tra decoro e libera concorrenza, in Foro It., 2012, III, 374; SCARSELLI, La liquidazione dei compensi forensi nel tempo della crisi, in Foro It., 2012, V, 257; VACCARI, Una panoramica delle novità riguardanti la professione di avvocato civilista dopo l entrata in vigore del regolamento sui parametri in

35 GRAZIE DELL ATTENZIONE!! GIANLUIGI MORLINI Giudice del Tribunale di Reggio Emilia ed ex Giudice del Tribunale di Ivrea quando il Tribunale era piccolo!!!

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