Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata"

Transcript

1 Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata; b. le procedure per l immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata usati per stabilire: a. l inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l articolo 63 capoverso 1 dell ordinanza dell 11 febbraio sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l influsso di alcol secondo l articolo 63 capoverso 2 OCSM; b. l ebrietà secondo l articolo 1 dell ordinanza dell Assemblea federale del 21 marzo concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; RU RS Nuovo testo giusta il n. I 5 dell O del DFGP del 7 dic (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1 gen (RU ). 3 RS RS

2 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi c. il superamento del tasso alcolemico ammesso secondo l articolo 17 dell ordinanza del 28 settembre che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente; d. l incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l articolo 14 dell ordinanza del 4 novembre sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario; e. l ebrietà secondo l articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 3 ottobre sulla navigazione interna; f. il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell alito ammesso secondo l articolo 6.01 capoverso 3 dell ordinanza del 13 gennaio concernente la navigazione sul lago di Costanza; g. l ebrietà di una persona secondo l articolo 90 bis della legge federale del 21 dicembre sulla navigazione aerea. Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. alcol: etanolo; b. apparecchio di rilevazione dell alcolemia: apparecchio che misura la concentrazione della massa di etanolo nell aria espirata e che la converte in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in (per mille) mediante un fattore di conversione; c. concentrazione d alcol nell aria espirata: massa di etanolo per volume d aria espirata, espressa in mg/l; d. tasso alcolemico (convertito) nel sangue: tasso alcolemico nel sangue che risulta dalla conversione della concentrazione dell alcol nell aria espirata, ed espresso in g/kg o in (per mille); si applica un fattore di conversione pari a 2000 l/kg conformemente all articolo 11 capoverso 2 lettera c dell ordinanza del 28 marzo sul controllo della circolazione stradale. Sezione 2: Apparecchi di rilevazione dell alcolemia Art. 4 Requisiti essenziali Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono adempire i requisiti essenziali definiti nell allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e nell allegato 1 della presente ordinanza. 5 RS RS RS RS RS RS

3 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Art. 5 Procedure per l immissione sul mercato La conformità degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia ai requisiti essenziali é valutata e accertata mediante una dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo di valutazione della conformità (modulo A1) secondo l allegato 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. Art. 6 Marcature Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologia prescritte nell allegato 2. Art. 7 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l anno dall Istituto federale di metrologia 11 (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l allegato 7 numero 7 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l anno da una persona competente, e c. regolazione secondo l allegato 7 numero 8 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l anno da una persona competente. 2 Se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo permettono o lo richiedono, il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti da un fabbricante determinato. Sezione 3: Errori massimi tollerati in caso di controlli Art. 8 In caso di contestazioni ai sensi dell articolo 29 capoverso 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione di controlli ufficiali di strumenti di misurazione fuori della verificazione successiva, sono tollerati gli errori massimi definiti negli allegati 1 e 3 della presente ordinanza. 11 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 3

4 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi Sezione 4: Disposizioni finali Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre Tali apparecchi devono essere sottoposti ad una verificazione successiva secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a, al più tardi sei mesi dopo la loro immissione sul mercato. 2 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2012 devono essere sottoposti ad una verificazione successiva entro il 30 giugno 2012 secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Per le verificazioni prescritte dal presente articolo nonché per l ulteriore mantenimento della stabilità di misurazione si applica l articolo 7. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio

5 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Allegato 1 (art. 4 e 8) Requisiti specifici degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia A Requisiti metrologici Le prescrizioni riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche sono considerate adempite se gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia soddisfano i requisiti della Norma EN e le esigenze del presente allegato. 1 Campi di misura Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchio di rilevazione dell alcolemia è specificato nella tabella 1. Tabella 1 Misurando Campo di misura Concentrazione d alcol nell aria espirata (0,025 1,50) mg/l a 34 C e pressione ambiente Tasso alcolemico convertito (0,05 3,00) g/kg o 2 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 2.1 Per le grandezze d influenza negli ambienti climatico e meccanico: un campo minimo di temperatura di 5 C fino a 40 C per l ambiente climatico; la classe ambientale meccanica applicabile è M1; classe degli ambienti elettromagnetici E Per le grandezze d influenza nell alimentazione elettrica: i campi di tensione e di frequenza per l alimentazione in corrente alternata; i limiti dell alimentazione in corrente continua. 2.3 Per la pressione ambiente: I valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi: p min 860 hpa, p max 1060 hpa. 12 Norma europea EN 15964: 2011, «Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung Anforderungen und Prüfverfahren». Le norme possono essere ottenute presso l Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), 8400 Winterthur, o consultate gratuitamente presso l Istituto federale di metrologia, 3003 Berna. 5

6 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 3 Errori massimi tollerati 3.1 Sono tollerati i seguenti errori massimi: Per ciascuna concentrazione d alcol nell aria espirata misurato, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 2 è, nel campo inferiore o pari allo 0,20 mg/l 0,02 mg/l, nel campo superiore allo 0,20 mg/l del 10 % del valore della concentrazione d alcol nell aria espirata. Ciò corrisponde allo scarto massimo tollerato per il tasso alcolemico convertito dello 0,04 g/kg o nel campo inferiore o pari allo 0,4 g/kg o e del 10 % del valore del tasso alcolemico convertito nel campo superiore allo 0,4 g/kg o. 6

7 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richiesti per gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 2 13 (art. 6) 1 Marchi e iscrizioni 1.1 Simbolo Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e dal numero d identificazione: 1. l altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può essere inferiore a 5 mm: CH 2. il(i) numero(i) d identificazione dell (degli) organismo(i) di valutazione della conformità che ha (hanno) eseguito le operazioni di verifica; b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l altezza del rettangolo corrisponde all altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni: 1. il nome del fabbricante, il modello e il numero di serie dello strumento. 1.2 Apposizione del marchio di conformità Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti del marchio di conformità e delle iscrizioni richiesti. Il marchio e le iscrizioni devono essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza danneggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua posizione regolare di funzionamento e dopo aver rimosso l eventuale involucro protettivo. Il marchio e le iscrizioni sono apposti sullo strumento in modo che siano ben leggibili. 1.3 Utilizzazione di una targhetta di supporto Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dello strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di supporto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia. 13 Aggiornato dal n. I 5 dell O del DFGP del 7 dic (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1 gen (RU ). 7

8 Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 3 (art. 7 e 8) 1 Verificazione successiva 1.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l allegato 1 numero 3, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione. 1.2 Per produrre la miscela etanolo-acqua si applica la formula Dubowski descritta nella Raccomandazione OIML R Manutenzione 2.1 Conformemente all allegato 1 numero 9.3 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, le istruzioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione contengono in particolare indicazioni dettagliate sull obbligo della manutenzione da parte del detentore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza nonché sulla documentazione che ne attesta l esecuzione. 2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione. 2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali. 3 Regolazione 3.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno regolati con una miscela di etanolo corrispondente ad un tasso alcolemico convertito dello 0,8 g/kg o. Occorre utilizzare una miscela certificata etanolo-acqua dell 1,03 g/l etanolo nell acqua se si applica il metodo descritto nel numero Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Éthylomètres, edizione Il testo francese o inglese della Norma può essere ordinato presso l Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull indirizzo Internet 8

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 marzo 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 ottobre 2016) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas 941.241 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso

Dettagli

Modifica del. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:

Modifica del. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina: Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) Modifica del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina: I L ordinanza del DFGP del 19 marzo

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1 Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1 941.212 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza del DFGP sui tassametri 941.210.6 del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2011) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della

Dettagli

Commenti alla modifica

Commenti alla modifica Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA K163-0758 Commenti alla modifica 1. Modifica dell ordinanza sul controllo

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del... Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza 941.201 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV) del 1 marzo 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Ordinanza del DFGP sui tassametri Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam) del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio

Dettagli

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002

Dettagli

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1 Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1 941.231 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 13 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)

Dettagli

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) Modifica del XX.XX.2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Modifica del 30 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

Oggetto e campo d applicazione

Oggetto e campo d applicazione Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm

Dettagli

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017) Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo 2006. Il Consiglio federale svizzero ordina:

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo 2006. Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza sul sistema svizzero d accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d omologazione (Ordinanza sull accreditamento

Dettagli

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza. del 16 novembre 2016 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3

PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ

Dettagli

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli

Dettagli

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento

Dettagli

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso

Dettagli

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori

Dettagli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sugli strumenti di misurazione

Ordinanza sugli strumenti di misurazione Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 10, 15, 16 capoverso 2 e 20 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia;

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

GASD C Foglio 1 di 5

GASD C Foglio 1 di 5 Foglio 1 di 5 ID DESCRIZIONE ID DESCRIZIONE 1 Morsetto per il collegamento alla terra di protezione 10 Contenitore 2 Amperometro da quadro per la misura della corrente drenata 11 Morsettiera per il collegamento

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) 814.49 del 28 febbraio

Dettagli

Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1

Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1 Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1 (OCA) 748.216.1 del 6 settembre 1984 (Stato 1 aprile 2011) L Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), visto l articolo 59 capoverso 2 della

Dettagli

3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali

3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali 3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali Per conseguire i propri obiettivi istituzionali i Servizi di metrologia legale nei differenti Stati adottano disposizioni che

Dettagli

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) (Stato: 03.03.2015, ore 16:00) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza del DFGP sulle misure di volume

Ordinanza del DFGP sulle misure di volume Ordinanza del DFGP sulle misure di volume del 2 novembre 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia;

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale [Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Acea Ato 2 SpA SCHEDA TECNICA X/MAG17 GILET ALTA VISIBILITA COLOR GIALLO FLUORESCENTE UNI EN 471 CLASSE 2 DPI II

Acea Ato 2 SpA SCHEDA TECNICA X/MAG17 GILET ALTA VISIBILITA COLOR GIALLO FLUORESCENTE UNI EN 471 CLASSE 2 DPI II 722337X/MAG17 GILET ALTA VISIBILITA COLOR GIALLO FLUORESCENTE UNI EN 471 CLASSE 2 DPI II (Immagine puramente illustrativa) Il Responsabile U. Sicurezza: A. Zitelli ELABORATO VERIFICATO APPROVATO FUNZIONE

Dettagli

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Allegati Specifici - Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA

Allegati Specifici - Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA Allegati Specifici - Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA Ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria

Dettagli

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.26 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento

Dettagli

Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE

Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione Concernente il ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro

Dettagli

Direttive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento

Direttive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Direttive comunitarie di settore

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue: Art. 5 Valutazione

Dettagli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione

sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS Direttive sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione del 1 luglio 2010 L Ufficio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina: Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione

Dettagli

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i

Dettagli

Camera di Commercio di Venezia

Camera di Commercio di Venezia Camera di Commercio di Venezia La sicurezza dei prodotti passa attraverso la scuola Mestre, 4 novembre 2009 1 GIOCATTOLI DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 313 Attuazione della direttiva 88/378/CEE

Dettagli

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del 22 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

La verifica periodica degli strumenti di pesatura.

La verifica periodica degli strumenti di pesatura. La verifica periodica degli strumenti di pesatura. federata 1. Per quali attività devono essere usate bilance conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verificazione periodica? Devono essere

Dettagli

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni del 17 novembre 1997 (Stato 22 novembre 2005) La Commissione federale delle comunicazioni, visti gli

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

LIBRETTO METROLOGICO DELLO STRUMENTO PER PESARE

LIBRETTO METROLOGICO DELLO STRUMENTO PER PESARE LIBRETTO METROLOGICO DELLO STRUMENTO PER PESARE 2. OBBLIGHI TITOLARE STRUMENTO... 2 3. IDENTIFICAZIONE STRUMENTO... 5 4. TITOLARE STRUMENTO... 6 5. INTERVENTI... 8 6. CONTROLLI CASUALI... 15 7. ANNOTAZIONI...

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa) 814.49 del 28 febbraio

Dettagli

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Ordinanza del DDPS sull identificazione militare 518.01 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno

Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno pagina 1 di 5 Revisione per unificazione e aggiornamento Reg. Eu. 0 02/05/2016 Servizio QSA Rappresentante della Direzione 305-2011 CPR REV DATA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREPARATO VERIFICATO E APPROVATO

Dettagli

Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua

Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua Ordinanza 721.831 sul calcolo del canone per i diritti d acqua (ODA)1) del 12 febbraio 1918 Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione degli articoli 49, 51 e 74 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Lezione 19. Le Misure per la Qualità

Lezione 19. Le Misure per la Qualità Lezione 19 Le Misure per la Qualità Il materiale didattico potrebbe contenere errori: la segnalazione e di questi errori è benvenuta. Università degli Studi di Milano Polo di Crema - Dipartimento di Tecnologie

Dettagli

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi 941.319 del 17 agosto 2005 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18, capoverso 1, 19, 34 capoverso 2 e 37 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge sulle multe disciplinari (LMD) Legge sulle multe disciplinari (LMD) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Accordo del 20 marzo 1958

Accordo del 20 marzo 1958 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché

Dettagli

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) 941.10 del 22 dicembre 1999 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso

Dettagli

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento atmosferico

Ordinanza contro l inquinamento atmosferico Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 1985 1 contro l inquinamento atmosferico è modificata come segue: Art.

Dettagli