ANALISI DELL IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE. SEZIONE 1. Contesto e obiettivi dell intervento di regolamentazione

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1 ANALISI DELL IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE B) ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE TRA IL CANADA, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 30 OTTOBRE SEZIONE 1. Contesto e obiettivi dell intervento di regolamentazione A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate L Accordo CETA, firmato il 30 ottobre 2016 in occasione del XVI Vertice Bilaterale UE-Canada, ed approvato dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017, è un accordo globale sugli scambi e sugli investimenti che si propone di promuovere relazioni economiche più approfondite con il Canada. Esso rappresenta al momento il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'ue, grazie anche alla notevole vicinanza del Canada agli standard e valori europei. L'Accordo comprende infatti disposizioni sulla promozione e protezione degli investimenti, sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali, oltre a realizzare la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell UE. Esso comprende una clausola della nazione più favorita riguardo a futuri accordi commerciali stipulati da UE o Canada con terze parti ed è pienamente coerente con le politiche dell'unione in materia di commercio internazionale e di protezione sociale e del lavoro. L assenza di un accordo di libero scambio e sugli investimenti fra UE e Canada determina minori possibilità di accesso al mercato per le produzioni e gli operatori economici di entrambe le parti, pregiudicando altresì una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed un più ampio rispetto delle regole della concorrenza. Il CETA si propone di: i) colmare le lacune discendenti dall assenza di un quadro giuridico organico per la disciplina delle relazioni economicocommerciali bilaterali; ii) promuovere un rafforzamento degli scambi e degli 1

2 investimenti con positive ricadute sulla crescita economica assicurando al contempo una maggior tutela degli operatori economici e consumatori europei da irregolarità e frodi commerciali; iii) rafforzare altresì la protezione degli investimenti diretti verso il Canada. Aprendo i mercati, il CETA si propone di sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'ue e apportare ulteriori benefici per i consumatori europei. Esso può contribuire a mantenere bassi i prezzi, offrendo ai consumatori una scelta più ampia di prodotti di qualità. Il CETA mira a migliorare in modo significativo le opportunità commerciali per le società europee in Canada: grazie ad esso le imprese europee riceveranno il trattamento migliore che il Canada abbia mai offerto a partner commerciali, uniformando in tal modo le condizioni di concorrenza sul mercato canadese per tutti gli operatori dell'ue. Sul piano commerciale, si stima che il CETA potrà determinare una crescita dell'interscambio di beni e servizi con l UE del 22,9 %, per circa 26 miliardi di euro. Benefici sono attesi anche per gli scambi con l Italia che nel 2015 è stata l ottavo maggiore Paese fornitore ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi. La bilancia commerciale tra i due Paesi, con un interscambio di quasi $10 miliardi, è favorevole all'italia. Le esportazioni italiane hanno riguardato soprattutto macchinari, prodotti chimici, mezzi di trasporto, prodotti alimentari, bevande mentre il Canada esporta verso l Italia cereali, pasta di legno, macchinari e combustibili minerali. Il Canada è un mercato attraente per molteplici ragioni: è in continua crescita, ricco di risorse, gode di un clima politico stabile e di regolamentazioni chiare e trasparenti, nonché è una porta di accesso privilegiato ad altri mercati. B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l intervento normativo Nel breve periodo, l obiettivo dell Accordo è di promuovere relazioni economiche più approfondite con il Canada, accrescendo gli scambi e gli investimenti e servizi, la tutela della proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, l armonizzazione degli standard tecnici e regolamentari. Tutte le importazioni dal Canada dovranno, infatti, soddisfare le norme e i regolamenti dell'ue (ad es. le norme tecniche e di prodotto, le norme sanitarie o fitosanitarie, i regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, le norme sanitarie e di sicurezza, le norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente, protezione dei consumatori, ecc.). Dall apertura dei mercati si attendono la creazione di opportunità commerciali per le imprese europee, con ricadute 2

3 positive sulla crescita economica e dell occupazione nell UE, nonché, per i consumatori, il mantenimento di prezzi bassi e una scelta più ampia di prodotti di qualità. Nel medio-lungo periodo, obiettivo dell Accordo è di contribuire a conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso lo sviluppo del commercio. Il CETA comprende infatti capi su commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro nonché commercio e ambiente, che collegano l'accordo commerciale agli obiettivi globali dell'ue in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici negli ambiti del lavoro, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l attuazione dell intervento nell ambito della VIR L UE dispone di strumenti ed apparati di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell Accordo. Saranno monitorati la riduzione dei dazi e delle barriere al commercio e dei servizi, la tutela e l incremento degli investimenti, la tutela della proprietà intellettuale e l armonizzazione di regole e standard. Stante la natura sovranazionale dell Accordo, il controllo ed il monitoraggio saranno effettuati direttamente dai competenti organi dell UE. D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell intervento regolatorio Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni degli Stati Membri dell UE operanti in tutti i settori contemplati dall Accordo, gli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, coinvolte negli scambi commerciali e dei servizi e nei programmi di investimento tra Stati Membri dell Unione e Canada. SEZIONE 2. Procedure di consultazione precedenti l intervento L Accordo è stato perfezionato applicando le procedure proprie dell Unione Europea che, a norma di quanto previsto dagli articoli 206, 207 e dall art. 218 del TFUE, regolano la fase istruttoria e consultiva, il negoziato, la conclusione, la firma e l applicazione provvisoria degli accordi con i Paesi terzi. Il Consiglio ha conferito mandato alla Commissione, che ha condotto i negoziati in nome dell Unione e degli Stati membri, che sono stati costantemente informati dell andamento dei lavori. 3

4 SEZIONE 3. Valutazione dell opzione di non intervento di regolamentazione ( Opzione zero ). L opzione zero, ossia la possibilità di affidarsi esclusivamente a meccanismi di regolamentazione spontanea della società civile, non è configurabile nell ambito delle relazioni commerciali tra Paesi, da sempre oggetto di complessa regolamentazione a livello multilaterale e bilaterale, in considerazione degli interessi di tipo economico e giuridico presenti nel contesto del commercio internazionale. SEZIONE 4. Opzioni alternative all intervento regolatorio L Accordo è lo strumento più idoneo a rafforzare le relazioni commerciali transatlantiche e la ratifica da parte dell Italia è necessaria per la sua entrata in vigore. La politica commerciale, a seguito dell entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è materia di esclusiva competenza dell Unione europea, l Italia non può pertanto regolare in maniera autonoma le proprie relazioni commerciali a livello internazionale se non veicolando i propri interessi attraverso i canali istituzionali dell UE, onde contribuire alla determinazione di una posizione comune concordata. Non sono pertanto possibili opzioni alternative, in sede di ratifica, riguardo al contenuto dell Accordo, negoziato secondo le indicazioni fornite dagli Stati membri con i canali sopra indicati. Va tenuto in ogni modo presente che l Accordo in questione riguarda anche materie che rientrano nella competenza concorrente degli Stati membri. L Accordo non ridurrà o eliminerà le norme dell'ue e dei suoi Stati membri nei settori regolamentati. L Accordo prevede uno Strumento interpretativo congiunto e 38 dichiarazioni unilaterali degli Stati membri (SM) e delle Istituzioni dell UE. Inoltre, come in tutti gli altri suoi accordi commerciali, nel CETA l'ue salvaguarda pienamente i servizi pubblici. Se lo desiderano, per un determinato servizio gli Stati membri dell'ue potranno gestire monopoli pubblici. Il CETA non obbligherà né inviterà i governi a privatizzare o deregolamentare servizi pubblici quali l'approvvigionamento idrico, la sanità, i servizi sociali o l'istruzione. Gli Stati membri dell'ue conserveranno la facoltà di decidere quali servizi desiderano mantenere universali e pubblici e se sovvenzionarli. Nessuna disposizione del CETA impedirà inoltre a un governo di uno Stato membro dell'ue di revocare in futuro, in un qualunque momento, qualsiasi decisione autonoma 4

5 eventualmente adottata per la privatizzazione di tali settori. Il CETA garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel settore delle politiche pubbliche sia pienamente preservato. Qualsiasi decisione del comitato misto CETA deve altresì essere approvata da ciascuna Parte ed è quindi soggetta alle prescrizioni e alle procedure interne dell'ue applicabili. SEZIONE 5. Giustificazione dell opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell impatto sulle PMI A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine L Accordo offre vantaggi significativi per le imprese europee nell interscambio con il Canada poiché realizza la semplificazione e liberalizzazione di scambi di beni e servizi e la promozione degli investimenti, creando opportunità commerciali e offrendo un quadro giuridico certo, che prevede un rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Più in generale, vantaggi sono attesi anche per i cittadini, in termini di creazione di posti di lavoro, maggiore scelta di prodotti di qualità e in conseguenza dell applicazione di standard elevati in materia ambientale, sociale e di tutela dei consumatori. Si creano infine le condizioni per una cooperazione più stretta tra le amministrazioni canadesi ed europee competenti nei settori disciplinati dall Accordo. Si possono ipotizzare svantaggi solo nel caso in cui si creino distorsioni dei flussi commerciali a danno degli operatori economici che verranno, tuttavia, fronteggiate attraverso misure di difesa commerciale. B) Effetti dell opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese L ampia portata della semplificazione e liberalizzazione degli scambi e degli investimenti produrrà effetti positivi per le imprese dell UE in generale e, in special modo, per le piccole e medie imprese, facilitando l esportazione dei propri beni e servizi e quindi accrescendone le possibilità di sbocco nel mercato canadese. C) Oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese L Accordo non introduce obblighi informativi a carico di cittadini e imprese. Rende, per contro, meno gravosi gli obblighi cui essi sono attualmente tenuti, sia 5

6 in termini di economia dei mezzi giuridici, sia in termini di contenuto dell Accordo per l ampia portata della liberalizzazione delle merci, dei servizi e degli investimenti. D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione L Accordo è uno strumento indispensabile per la crescita dell interscambio commerciale ed il rafforzamento delle relazioni bilaterali. Non vi sono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possono incidere sulla corretta attuazione dell Accordo, in quanto le materie in esso previste rientrano nelle normali attribuzioni degli organi europei e internazionali competenti per la sua esecuzione. L entrata in vigore dell Accordo è subordinata al completamento dell iter di ratifica da parte di tutte le parti contraenti, benché ne sia prevista un applicazione provvisoria limitatamente alle parti di esclusiva competenza dell UE (art. 30.7), quale quella commerciale. SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese L intervento normativo in oggetto rappresenta un valido strumento per il corretto funzionamento del mercato e della competitività nel settore delle merci, dei servizi e degli investimenti. L ampia portata della liberalizzazione prevista contribuirà anche al miglioramento dell accesso al mercato degli appalti pubblici. La cooperazione amministrativa in materia doganale consentirà infine di contrastare irregolarità e frodi nel settore doganale, contribuendo ad eliminare eventuali distorsioni presenti nell interscambio commerciale bilaterale. SEZIONE 7. Modalità attuative dell intervento di regolamentazione A) Soggetti responsabili dell attuazione dell intervento regolatorio I Ministeri dello sviluppo economico, dell economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, per i beni culturali, dell ambiente, del lavoro e l Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, collaboreranno con la Commissione europea per la gestione dell Accordo una volta entrato in vigore. 6

7 B) Azioni per la pubblicità e per l informazione dell intervento In considerazione della rilevanza politica dell Accordo e delle sue implicazioni per il commercio tra UE e Canada, è stata data diffusione dell avvenuta firma sui media internazionali. La ratifica dell Accordo verrà, inoltre, pubblicizzata sui siti internet dei Ministeri coinvolti, delle Istituzioni dell UE ed attraverso le associazioni di categoria. Sono inoltre previste attività informative a beneficio delle imprese coordinate dall ICE-Agenzia e dal Ministero dello sviluppo economico. C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell intervento regolatorio Considerata la natura sovranazionale dell accordo, il controllo ed il monitoraggio verranno effettuati direttamente dai competenti organi dell Unione europea. Compiti di sorveglianza sono anche affidati al Comitato Misto istituito dall Accordo (art. 26.1), cui partecipano rappresentanti delle Istituzioni UE e del Canada. D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell intervento regolatorio L Accordo prevede meccanismi di revisione (art.30.2) e l eventuale modifica potrà divenire effettiva una volta completate le rispettive procedure interne previste dagli ordinamenti di ciascuna parte contraente. E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR Considerato il carattere sovranazionale dell Accordo, la valutazione degli aspetti prioritari da monitorare è effettuata dai competenti organi dell Unione europea. Pertanto, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvarrà delle valutazioni effettuate dai predetti organi per la prescritta VIR. 7

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