Anno 2010 N. RF114 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI CHIARIMENTI DELL AGENZIA

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1 Anno 2010 N. RF114 Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM 39/ CM 21/2010 CIRCOLARE DEL 05/07/2010 Sintesi: l Agenzia ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in ordine alla fruibilità in dichiarazione di alcuni oneri. L Agenzia ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in ordine ad alcune tipologie di oneri deducibili e detraibili in dichiarazione dei redditi. DETRAZIONE DEL 55% E LAVORI DI AMPLIAMENTO Come noto la detrazione: del 55% per lavori di risparmio energetico presuppone che le opere siano eseguite su edifici esistenti. Nel caso di interventi su un immobile demolito e ricostruito la detrazione spetta solo nel caso di fedele ricostruzione (CM 36/2007) La CM 39/2010 ritorna sull argomento specificando che nel caso di: demolizione e ricostruzione con ampliamento : la detrazione sui lavori non spetta in quanto l intervento si considera nuova costruzione ristrutturazione senza demolizione dell esistente ed ampliamento: la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. N.B.: concetti del tutto analoghi valgono per la detrazione del 36% per lavori di ripristino del patrimonio immobiliare (CM 121/98). Nota: come sempre, evento discriminante sarà la descrizione dei lavori prevista nella autorizzazione comunale (di norma riportati sulla la stessa intestazione dell atto): se la licenza/concessione edilizia: a) parla di lavori con ampliamento : - in presenza di demolizione : nulla spetta (né per il 36% né per il 55% - in assenza di demolizione: si dovranno indagare i costi riferiti alla sola ristrutturazione b) non parla di ampliamento : non si pongono problemi di sorta. DETRAZIONE 55 - RISTRUTTURAZIONE SENZA DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO: premesso che l impresa edile dovrà in generale tenere una contabilità cantiere che separi i costi riferiti alla ristrutturazione dell esistente rispetto ai lavori riferiti all ampliamento, in tal caso si avrà, a seconda della tipologia dei lavori: interventi di riqualificazione energetica globale (detrazione max ): la detrazione del 55% non spetta CM 39/2010: atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell ampliamento Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 114/2010 Pag. 2 / 6 altri interventi di riqualificazione energetica (infissi, caldaia a condensazione, ecc.): in generale possibile beneficiare della detrazione 55% limitatamente alla quota di spesa afferente la porzione di immobile preesistente (se gli interventi realizzino un impianto a servizio dell intero edificio) Criterio utilizzabile: l Agenzia ribadisce la possibilità di adottare un criterio di ripartizione proporzionale (es.: in base alle quote millesimali del condominio ). CM 39/2010: Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all edificio esistente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali. Esempio Contribuente ristruttura la propria abitazione, effettuando un ampliamento dei volumi del 20%: spende l importo complessivo di , di cui: per ristrutturazione (di cui per nuovi infissi) per l ampliamento (di cui per nuovi infissi) per la caldaia a condensazione (parte comune) Se egli: 1) ha demolito in parte il preesistente edificio: non spetta la detrazione del 55% (né quella su prevista per il rispetto, a seguito dei lavori, dei vincoli della cd. Legge sul risparmio energetico, né quella per la sostituzione degli infissi o della caldaia, indipendentemente da quale porzione dell edificio essi servano) non spetta la detrazione del 36% 2) non ha demolito alcunché: spetta la detrazione del 55%: - su riferiti agli infissi della porzione preesistente - sull 80% di riferiti alla caldaia, posto che serve entrambe le porzioni, nuove e preesistenti non spetta comunque la detrazione per riqualificazione complessiva ( ); spetta, al contrario, la detrazione del 36% sulla quota di spese di ristrutturazione del preesistente escluse le spese agevolate al 55%, pari a RISTRU TTURA ZIONE CON DEMOLIZIONE SENZA DEMOLIZIONE SENZA AMPLIAMENTO (cd. "fedele ricostruzione") spetta il 36% o il 55% CON AMPLIAMENTO NON spetta né il 36% né il 55% SENZA AMPLIAMENTO spetta il 36% o il 55% CON AMPLIAMENTO spetta il 36% o il 55% nel limite dei costi imputabili alla porzione preesistente

3 Redazione Fiscale Info Fisco 114/2010 Pag. 3 / 6 INTERESSI SU MUTUO PER ABITAZIONE PRINCIPALE A) VARIAZIONE DELLA QUOTA DI POSSESSO E MUTUO COINTESTATO Come noto, la detrazione per interessi richiede le seguenti condizioni (v. Info Fisco 086/2010): CONDIZIONI NOTE 1) titolarità sul bene immobile non rileva in quale percentuale 2) titolarità sul mutuo interessi in riferimento alla sola quota "di pertinenza" (salvo coniuge a carico) 3) effettiva destinazione del mutuo all acquisto dell'immobile dell'immobile ad abitazione principale Situazione iniziale: in presenza di coniugi che: 1. immobile: possiedono l immobile ciascuno al 50% 2. mutuo ipotecario: è anch esso cointestato al 50% la detrazione spetta per ciascuno dei coniugi: per i soli interessi maturati (50% degli interessi complessivi) nel limite di (il 50% di ) annui Operazione: nel caso in cui il marito: doni la propria quota di comproprietà dell immobile alla moglie (che viene a possederlo al 100%) ed acquisti in via esclusiva un altra unità da destinare ad abitazione principale si avrà la seguente detraibilità: la moglie: continua a detrarre gli interessi passivi nel limite precedente (essendo intestataria del mutuo per il solo 50%, può detrarre i soli interessi passivi maturati su tale quota, nel limite del 50% di ) il marito: con riferimento: - al primo immobile: non detrae più gli interessi dal momento in cui cessa di avere la titolarità su di esso (nell anno della donazione potrà detrarre per l ultima volta gli interessi passivi maturati fino a giorno della donazione, sempre nel limite del 50% di ) - al nuovo immobile: può detrarre i relativi interessi passivi (in presenza delle altre condizioni) nel rispetto del limite complessivo di (interessi passivi sul 1 e sul 2 mutuo). Prassi precedente: l Agenzia aveva in precedenza trattato casi analoghi: CM 21/ abitazione cointestata e rinegoziazione di mutuo esclusivo di un coniuge: la detrazione spetta (nel limite complessivo di ) anche se il mutuo è rinegoziato con la contestazione all altro coniuge (che viene pertanto ad avere i requisiti per detrarre gli interessi ad esso imputabili) RM 57/2008: - abitazione cointestata e rinegoziazione mutuo cointestato ai coniugi: nel caso opposto, la detrazione spetta (sempre nel limite complessivo di ) anche se il mutuo è rinegoziato con la intestazione ad un solo coniuge. Note: Residenza effettiva: dal momento che il matrimonio non comporta più l obbligo di convivenza tra coniugi, un coniuge può trasferire la residenza anagrafica in altro immobile rispetto all altro coniuge e usufruire delle agevolazioni fiscali conseguenti in termini: di interessi passivi per l abitazione principale di Iva/registro agevolata per l acquisto prima casa (se non già fruita sul primo acquisto) I Comuni sono, tuttavia, sempre più severi nei controlli della destinazione dell immobile ad effettiva dimora abituale dell immobile.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 114/2010 Pag. 4 / 6 Acquisto esclusivo o in comunione del 2 immobile: non rileva tanto la eventuale comunione dei beni (art. 177 lett. a) Cod. Civ.), ma la eventuale cointestazione del mutuo; infatti l acquisto del 2 immobile: se si attiva la procedura dell art. 179 lett. f) Cod. Civ.: non cade in comunione e la detrazione degli interessi spetta nelle misure viste in precedenza in caso contrario: rientra nella comunione legale: la moglie: rimane residente nel primo immobile e detrae gli interessi maturati sul proprio 50% di mutuo il marito: cambia residenza e se: - si intesta il 100% del mutuo: si trova nella condizione di detrarre gli interi interessi su di esso maturati (nel limite complessivo di ) in quanto ha una quota di proprietà sull immobile - cointesta anche il secondo mutuo con la moglie: potrà detrarre solo nel limite complessivo di (sono persi di detrazione a livello familiare) mentre la moglie non detrae nulla su di esso, in quanto per ella non si tratta di abitazione principale. B) IMMOBILE DA RISTRUTTURARE MANCATA DESTINAZIONE A RESIDENZA PRIMA DELLA FINE LAVORI Situazione: contribuente che: acquista una unità da adibire ad abitazione principale stipulando un mutuo ipotecario per l acquisto prima di variare la residenza anagrafica trasmette una DIA in Comune per effettuare lavori di ristrutturazione in tal caso la detrazione degli interessi passivi spetta: a partire dalla data in cui l immobile è adibito a dimora abituale a condizione che ciò avvenga entro 2 anni dall acquisto. In sostanza si applica la specifica detrazione per acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione (art. 15 c. 1 lett. b) Tuir). Note Distinzione tra mutuo per l acquisto di immobile finito e da ristrutturare : premesso che in entrambi i casi l atto di mutuo parlerà di finanziamento per l acquisto dell immobile in quest ultimo caso è necessario che: prima del trasferimento anagrafico nella unità immobiliare: sia aperta una licenza/concessione edilizia a nome dell acquirente (N.B.: non ancora all impresa che abbia iniziato i lavori di ristrutturazione) si tratti di ristrutturazione edilizia e non di altro tipo di lavori (manutenzione straordinaria, ecc.) In tal caso: il mutuo attribuisce interessi detraibili anche per la quota riferita al costo dei lavori (con l eventuale conguaglio finale sulla scorta del costo effettivo, se il mutuo è stipulato per un importo eccedente) la detrazione non spetta (è persa ) fino a quando non si terminano i lavori e si trasferisce pertanto la residenza anagrafica (se quest ultima avviene oltre 2 anni dal rogito di acquisto, non spetta più alcuna detrazione).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 114/2010 Pag. 5 / 6 SPESE MEDICHE SOGGETTI ABILITATI ALLE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE (PRESTAZIONI CD. PARAMEDICHE ) La detrazione del 19% per spese sanitarie ex art. 15 c. 1 lett. c) Tuir si applica anche: per le prestazioni fornite nell esercizio della libera professione dagli operatori abilitati all esercizio delle professioni sanitarie elencate nel DM a condizione che sia presente la prescrizione medica (in senso conforme la CM 17/2006). Professioni sanitarie riabilitative (art. 3 DM 29/03/2001): fisioterapista podologo logopedista ortottista e assistente di oftalmologia terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica terapista occupazionale ed educatore professionale Chiropratici - CM 21/2010: l Agenzia aveva chiarito che, in assenza di regolamento attuativo del corso di laurea dei dottori in chiropratica : - gli stessi sono sostanzialmente assimilati ai soggetti di cui sopra (se non già laureati in medicina) - e pertanto le prestazioni sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA - CERTIFICAZIONE INTESTATA AL DISABILE Le spese mediche e di assistenza specifica (v. Info Fisco 080/2009): sostenute a favore di soggetti affetti da invalidità e/o menomazione grave sono oneri deducibili ex art. 10 c. 1 lett. b) Tuir. sono deducibili anche se sostenute nell interesse del familiare disabile non fiscalmente a carico in caso di ricovero presso un istituto di cura, vanno certificate separatamente le spese: - mediche e paramediche di assistenza specifica: deducibili - da altre spese (es.: vitto, alloggio, ecc.): non deducibili Intestazione della spesa: se l istituto di cura certifica le spese con documento intestata solo al paziente: - il familiare che ha sostenuto la spesa deve integrare la fattura, annotando sulla stessa l importo da lui versato - dovendo comunque poter provare l effettivo sostenimento dell onere, ove richiesto dall Ufficio ASSISTENZA "SPECIFICA" quella prestata dalle professioni paramediche riconosciute (infermieri diplomati, ecc.) ASSISTENZA "PERSONALE" quella svolta da colf, badanti e simili (anche per i disabili, si rientra nelle ordinarie modalità di detrazione)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 114/2010 Pag. 6 / 6 ALTRI ONERI SPESE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE ANTECEDENTI IL PRELIMINARE La detrazione di cui all art. 15 c. 1 lett. b-bis) Tuir (max per l intermediazione all acquisto della abitazione principale) è riconosciuta anche nel caso in cui la spesa: sia sostenuta in data antecedente alla stipula del preliminare (es.: al momento dell accettazione della proposta irrevocabile di acquisto) alla condizione che successivamente il contratto di acquisto definitivo si perfezioni. CM 39/2010: D: Si chiede di sapere se la spesa per l intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. Si precisa che lo stesso contribuente ha sostenuto la spesa in data , ha stipulato e registrato il preliminare di vendita il e il rogito è stato redatto il R: L art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro per ciascuna annualità. Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l agevolazione è subordinata alla condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l acquisto non sia stato concluso. La scrivente ritiene che nella fattispecie rappresentata al contribuente competa la detrazione d imposta prevista dal citato art. 15, risultando evidente che le spese sono sostenute in occasione dell acquisto dell abitazione principale. Infatti, successivamente all accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito). Dubbio: non è chiaro se sia necessario - che il preliminare definitivo (o il rogito) sia stipulato nel medesimo anno - se sia eventualmente necessario che il preliminare sia registrato. analogamente a quanto previsto per la detrazione del 55% in occasione dell acquisto di una unità in un fabbricato interamente ristrutturato da impresa. SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO Non sono detraibili quali spese di istruzione (art. 15 c. 1 lett. e) Tuir): i contributi versati all Università pubblica (italiana) per il riconoscimento di un titolo di studio (es.: laurea) conseguito all estero. CM 39/2010: D: Si chiede di sapere se sono detraibili i contributi pagati all università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all estero. R: No, in quanto si ritiene che la spesa indicata non rientri nel concetto di spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria contemplato nell articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR.

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