Capitolo quarto TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE (GLI INCOTERMS)

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1 apitolo quarto TERMINI DI ONSEGNA DELLA MERE (GLI INOTERMS)

2 4.1 Aspetti generali Una delle fasi più delicate in un rapporto di compravendita è il momento del trasferimento della merce dal venditore all'acquirente. Questo momento diviene ancor più centrale se si pensa che le due parti sono separate da distanze geografiche notevoli che non permettono, talvolta di seguire l'intero iter del trasporto. Per tentare di regolamentare il passaggio della merce, a cui sono connessi rischi gravanti sulla stessa determinati dalle difficoltà logistiche, si è deciso, a livello internazionale, di introdurre una serie di termini di resa merce che vengono soprannominati Incoterms. Gli Incoterms (International ommercial Terms) sono dei termini di resa merce che permettono di individuare e stabilire: chi sopporta i costi di trasporto, di assicurazione merce, di sdoganamento (in caso di paesi extra UE) e quando avviene il passaggio di rischi e responsabilità dal venditore al compratore. I termini di resa della merce, denominati quasi sempre con delle sigle molto brevi, si sono diffusi in tutti i Paesi del mondo per esprimere, chi deve sopportare i costi di trasporto, d'assicurazione merce, di sdoganamento e quando avviene il passaggio di rischi e di responsabilità dal venditore al compratore. Questo ha causato difformità d'interpretazioni da parte degli operatori al punto che, lo stesso termine, utilizzato in paesi diversi, può assumere significati diversi e, di conseguenza, determinare una diversa ripartizione dei costi, dei diritti e degli obblighi. osicché, a causa di usi e consuetudini diversi, accadeva che questi termini venivano bene o male riconosciuti da tutti, ma poi ciascuno li interpretava, diciamo così, a modo suo, il che generava dei problemi di discordanza delle voci. Ogni interpretazione poteva essere valida. Per questo motivo la amera di ommercio Internazionale di Parigi (I) ha elaborato per la prima volta nel 1936, una serie di regole conosciute con il termine "Incoterms" (International ommercial Terms) con lo scopo di permettere una interpretazione certa ed uniforme dei termini più in uso nei diversi paesi. Altrettanto fece, nel 1949, la amera di ommercio degli Stati Uniti con la pubblicazione dei Revised American Foreign Trade Definitions, il cui significato dato ai vari termini non sempre è uguale a quello attribuito con gli Incoterms. Basti pensare che il termine FOB, secondo le «Trade Definitions», può assumere sette significati diversi. In questo modo gli operatori di differenti Paesi e tradizioni giuridiche potevano finalmente fare affidamento su fonti interpretative uniformi, univoche e autentiche per la corretta ed equa ripartizione di costi e rischi nella consegna delle merci. 4.2 Incoterms È importante sottolineare che gli Incoterms non sono leggi, ma regole facoltative: esse sono state accettate dalla maggior parte dei Paesi, ma al fine della loro validità è opportuno che siano richiamate espressamente nel contratto, precisando la fonte di riferimento "Incoterms 2000".

3 In caso contrario in una situazione di controversia, fanno testo le leggi applicabili nazionali, e gli usi commerciali che di volta in volta e caso per caso verranno utilizzate. È necessario allora proporre, in fase contrattuale, che il significato che verrà dato al termine di resa della merce sia quello degli Incoterms: basterà aggiungere dopo la sigla del termine di resa scelto, la dicitura "Incoterms 2000", così da definire con precisione e chiarezza il significato che si intende dare al termine di resa della merce. Se, ad esempio, un esportatore vende dei mobili ad un distributore statunitense, impegnandosi a fargli pervenire la merce fino al porto di partenza (Genova), a provvedere al caricamento della stessa sulla nave e a sostenere le spese di sdoganamento i Italia, mentre tutti i costi successivi (nolo fino a destino, assicurazione della merce, operazioni di scarico della stessa e sdoganamento) sono a carico dell'acquirente, è opportuno utilizzare la sigla corrispondente alla ripartizione dei costi descritta, così come riportata nella tabella "Incoterms 2000", indicando il luogo di partenza e l'assoggettamento agli stessi. Quindi: Fob, port of Genova, as per Incoterms 2000 della I: INOTERMS 2000 GRUPPO E Partenza GRUPPO F Trasporto principale non pagato GRUPPO Trasporto principale pagato EXW FA FAS FOB FR IF PT IP Franco fabbrica (Ex works) Franco vettore (Free arrier) Franco lungo bordo (Free Alongside Ship) Franco a bordo (Free On Board) osto e nolo (ost and Freight) osto, assicurazione, nolo (ost, Insurance and Freight) Trasporto pagato fino a (arriage Paid To) Trasporto e assicurazione pagati fino a (arriage and Insurance Paid To) GRUPPO D Arrivo DAF DES DEQ DDU DDP Reso frontiera (Delivered At Frontier) Reso ex ship (Delivered Ex Ship) Reso banchina sdoganato (Delivered Ex Quay) Reso non sdoganato (Delivered Duty Unpaid) Reso sdoganato (Delivered Duty Paid) Fonte: Rielaborazione da "Incoterms 2000", pubblicazione I, n. 560, 1999 Tutto questo va definito nell'atto contrattuale (fattura proforma, conferma d'ordine o qualsiasi altro atto che evidenzi la conclusione ed il perfezionamento di un accordo commerciale tra le parti): non è sufficiente riportarlo solo sulla fattura commerciale, in quanto la stessa è un documento di natura commerciale e non contrattuale. Sarebbe, inoltre, opportuno utilizzare i termini disciplinati negli "Incoterms 2000" in modo appropriato, secondo quanto riportato nella tabella.

4 MODO DI TRASPORTO E INOTERMS 2000 ORRISPONDENTE Qualsiasi modo di trasporto, compreso quello multimodale EXW FA PT IP DAF DDU DDP Franco fabbrica ( luogo convenuto) Franco vettore ( luogo convenuto) Trasporto pagato fino a ( luogo di destinazione convenuto) Trasporto e assicurazione pagati fino a ( luogo di destinazione convenuto) Reso frontiera ( luogo convenuto) Reso no sdoganato ( luogo di destinazione convenuto) Reso sdoganato ( luogo di destinazione convenuto) Trasporto aereo FA Franco vettore ( luogo convenuto) Trasporto ferroviario FA Franco vettore ( luogo convenuto) Trasporto marittimo e per vie navigabili interne FAS FOB FR IF DES DEQ Franco lungo bordo ( porto di imbarco convenuto) Franco a bordo ( porto di imbarco convenuto) osto e nolo ( porto di destinazione convenuto) osto, assicurazione e nolo ( porto di destinazione convenuto) Reso ex ship ( porto di destinazione convenuto) Reso banchina ( porto di destinazione convenuto) Fonte: Rielaborazione da "Incoterms 2000", pubblicazione I, n. 560, 1999 Giova inoltre far presente che gli Incoterms non contemplano condizioni contrattuali relative, per esempio, alle modalità di pagamento, o al passaggio della proprietà o in genere a tutte le condizioni patrimoniali e finanziarie connesse all'esecuzione del negozio giuridico principale, così come è errata la diffusa convinzione che gli Incoterms siano termini che appartengano ai contratti internazionali di trasporto. Il loro campo di azione e le loro funzioni, vengono individuate dalle parti attraverso il riconoscimento di quattro punti o momenti fondamentali, trovando risposte alle seguenti domande: $ hi paga il trasporto del tratto principale? $ ome e dove avviene la consegna della merce? $ Dove e quando si verifica il passaggio dei rischi dal venditore al compratore?

5 $ hi si assume tutti gli altri oneri connessi con il trasporto delle merci (emissione documentazione, spese di carico e scarico, operazioni doganali, assicurazione delle merci, ecc...)? 4.3 Struttura degli Incoterms Solo in questo modo sarà possibile alle parti individuare con precisione il punto critico ossia la zona di demarcazione tra le obbligazioni del venditore e quelle del compratore, requisito fondamentale di un contratto, questo, che permette di pianificare con i costi anche i rischi. La revisione del 1990 (Incoterms 90) ha adottato tredici termini suddivisi in quattro diversi gruppi contraddistinti dalle lettere E-F- e D che corrispondono alle iniziali degli acronimi di tre lettere utilizzati per identificarli, che sono stati confermati con l'ultima revisione degli "Incoterms 2000", approvata nel 1999 ed in vigore dal 1 gennaio Le sigle adottate dalla I, ripartite nei quattro gruppi sopra citati stanno ad indicare quanto segue: 1. Gruppo E:(Ex works). Non è proprio un gruppo perché è unico. Termine di partenza. Sta ad indicare che tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore con la messa a disposizione, da parte del venditore, della merce per il caricamento. 2. Gruppo F: (Free che, in questo caso, sta per gratis). Secondo le clausole appartenenti a questo gruppo il compratore avrà diritto di far rimettere la merce, gratuitamente per lui (per i costi di trasporto, beninteso), al vettore o a bordo della nave in partenza, o comunque dove avviene il raggruppamento o consolidamento delle merci prima di partire per l itinerario principale del viaggio. Quindi il costo del trasporto principale è a carico del compratore che stipula e paga il contratto di trasporto. Il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza con la consegna della merce allo spedizioniere/vettore indicato dal compratore. 3. Gruppo : (ost, e/o arriage). I termini di questo gruppo ne comprendono due esclusivamente dedicati al trasporto via mare, ossia FR e IF, il cui significato di cost e dove previsto, di insurance, comprende il costo della merce ed il nolo marittimo. Nel caso di trasporto intermodali o con altri mezzi che non siano la nave: il PT e IP sta a significare carriage, ossia costo del trasporto principale. Il trasporto principale è quindi a carico del venditore che stipula e paga il contratto di trasporto. Il rischio passa, invece, dal venditore al compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere. 4. Gruppo D: (Delivered reso, o consegnato a destino). Termini d'arrivo. Rappresentano, sia in termini di costi che di rischio, le obbligazioni maggiori per il venditore. Tutti i costi ed i rischi sono infatti a carico del venditore. Il rischio passa dal venditore al compratore con l'arrivo della merce nel luogo di consegna convenuto a destino. Inoltre, in aggiunta dei 13 termini elaborati della I, così come negli Incoterms 1990, le obbligazioni del venditore e le obbligazioni del compratore sono state raggruppate in 10

6 punti (titoli) contraddistinti dalla lettera A (per il venditore) e B (per il compratore) in modo che ad ogni punto (titolo) riferito al venditore (sotto la lettera A ) corrisponde (sotto la lettera B ) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

7 STRUTTURA DEGLI INOTERMS 2000 OBBLIGHI DEL ENDITORE OBBLIGHI DEL OMPRATORE A1. Fornitura della merce in conformità del contratto A2. Licenza, autorizzazioni e formalità A3. ontratto di trasporto e di assicurazione A4. onsegna A5. Trasferimento dei rischi A6. Ripartizione delle spese A7. Avviso al compratore A8. Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente A9. ontrollo, imballaggio, marcatura A10. Altre obbligazioni B 1. Pagamento del prezzo B 2. Licenza, autorizzazioni e formalità B 3. ontratto di trasporto e di assicurazione B 4. Presa in consegna B 5. Trasferimento dei rischi B 6. Ripartizione delle spese B 7. Avviso al venditore B 8. Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente B 9. Ispezione della merce B 10. Altre obbligazioni

8 4.4 Singoli Incoterms L'analisi dei tredici termini (v. tabella), disposti in ordine di progressiva onerosità per il venditore, si soffermerà in particolare sulle principali obbligazioni per le parti e sugli aspetti di maggiore importanza soprattutto nell'individuazione dei punti critici. EXW - ex works/ex factory "named place" (Franco fabbrica "luogo convenuto") Il venditore adempie le sue obbligazioni consegnando la merce al compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica e/o magazzino) senza obbligo di curarne il carico sul veicolo predisposto dal compratore. Mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento senza caricarla sul mezzo di trasporto salvo eventuali deroghe che dovranno essere espressamente concordate. In tal caso avremo, a seconda dei casi: Ex works loaded: franco fabbrica con spese e rischi circa il caricamento di competenza del venditore; Ex works cleared for export: spese e rischio per sdoganare la merce all'esportazione a carico del venditore; Ex works loaded and cleared for export: spese e rischi per il caricamento e per le operazioni doganali all'esportazione da imputare al venditore. Prendere in consegna la merce sopportando tutti i costi e i rischi dal magazzino del venditore in poi. onsiderazioni Questo termine rappresenta il livello minimo di obblighi per il venditore e proprio per l'uso che viene fatto da chi vende: Si SUGGERISE di riflettere sul fatto che non sempre è vero che il termine EXW sia la migliore soluzione per chi vende perché, in tal caso, il trasporto della merce è gestito dal compratore ed il venditore, spossessandosi della merce alla partenza, ne perde il controllo. PUNTO RITIO è il luogo di consegna convenuto. Ritengo sconsigliabile l'utilizzo di tale termine nel caso di consegna vincolata al pagamento o al ritiro di documenti rappresentativi (D/P- AD) per le stesse ragioni sopra espresse.

9 FA - free carrier "named place" (Franco vettore "luogo convenuto") Il venditore deve consegnare la merce al vettore indicato dal compratore, nel luogo convenuto. onsegnare la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore o spedizioniere indicato dal compratore nel luogo convenuto, che può essere: presso i «locali del venditore», quando il luogo concordato per la consegna della merce è presso il venditore. In tal caso il venditore si fa carico di provvedere al caricamento sul mezzo messo a disposizione dal compratore; «altrove», quando il venditore si fa carico di far arrivare la merce al compratore, a bordo di un proprio mezzo, in un luogo concordato per l'arrivo del mezzo. Lo scaricamento resta a carico del compratore. omunicare al venditore il nome del vettore o spedizioniere designato, stipulando il contratto di trasporto e dando precise istruzioni circa il luogo di consegna della merce a seconda di quanto concordato con il venditore circa il luogo convenuto, sostenendo quindi da questo momento tutti i costi ed i rischi relativi. onsiderazioni PUNTO RITIO di questo termine è il mezzo su cui avviene la consegna della merce nel luogo convenuto, che può essere presso «i locali del venditore» o «altrove». Avverranno nei "locali del venditore" le spedizioni che riguardano carichi completi di container (full container loaded) o di un TIR, o di un vagone; saranno effettuati "altrove" nel caso di carichi parziali. FAS - free along side "named port of shipment" (Franco lungo bordo "porto di imbarco") Il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto.

10 onsegnare la merce, sdoganata all'esportazione, lungo la banchina del porto di imbarco convenuto, sotto bordo della nave. Prendere in consegna la merce nel porto di imbarco convenuto sottobordo della nave alla data stabilita, sopportando tutti i costi ed i rischi dal momento in cui la merce è stata consegnata lungo il bordo della nave nel porto di imbarco. onsiderazioni Si SUGGERISE di farsi assistere da uno spedizioniere per evitare disguidi nel caricamento o costi aggiuntivi PUNTO RITIO di questo termine è lungo la banchina sottobordo della nave al porto di imbarco (per es: è possibile che vi siano problemi di attracco per la nave, in questo caso per evitare di pagare controstallie il venditore può usufruire di chiatte per effettuare il caricamento in mare, assumendosi sempre il costo e il rischio fino a sottobordo della nave). FOB - free on board port of shipment (Franco a bordo porto di imbarco) Il venditore adempie le sue obbligazioni fino al caricamento delle merci sulla nave nel porto convenuto per l'imbarco. onsegnare la merce sdoganata all'export a bordo della nave indicata secondo gli usi del porto di imbarco, fino al momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Stipulare il contratto di trasporto sostenendo tutti i costi ed i rischi dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. onsiderazioni

11 Si SUGGERISE di utilizzare questo termine di resa merce esclusivamente in caso di trasporto marittimo e fluviale PUNTO RITIO è la murata della nave al porto di imbarco convenuto. Al superamento, da parte della merce, di tale punto, avviene il passaggio di oneri e rischi dal venditore al compratore. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto RO-RO o containerizzato, sarebbe più appropriato utilizzare il termine FA. FR - cost and freight "port of destination" (osto e nolo "porto di destinazione") Il venditore deve pagare tutte le spese fino al porto di destinazione mentre i rischi, ogni costo causato da eventi successivi al caricamento delle merci sulla nave nonché i costi relativi all'assicurazione delle merci dal caricamento in poi sono trasferiti al compratore, dal momento in cui le merci sono state caricate sulla nave nel porto di imbarco. onsegnare la merce a bordo della nave nel porto di partenza, sostenendo le spese di sdoganamento all'export e tutti i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, scegliendo il vettore cui affidare la spedizione e concludendo il contratto. Sopportare i rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Ritirare la merce nel porto di destinazione convenuto, sostenere le spese doganali all'import, sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. onsiderazioni SI SUGGERISE: con questo termine di resa della merce, il venditore non ha l'obbligo di assicurare la merce. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante (come a proposito del FOB) sarebbe più appropriato usare il termine PT. PUNTO RITIO: il rischio si ha come per il FOB, all'attraversamento della murata della nave. Per quanto riguarda invece il costo del trasporto (nolo) il punto critico è rappresentato dal momento fino al quale il venditore sostiene i costi relativi al trasporto.

12 IF - cost, insurance and freight "port of destination" (osto, assicurazione e nolo "porto di destinazione") Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa FR ed in più deve sopportare i costi relativi alla stipula di una polizza di assicurazione contro i rischi di perdita o avaria delle merci durante il trasporto. onsegnare la merce a bordo della nave nel porto di partenza sostenendo le spese di sdoganamento all'export e tutti i costi relativi sia al trasporto che all'assicurazione della merce fino al porto di destinazione convenuto. oncludere il contratto di trasporto con il vettore prescelto e stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa per la copertura del rischio di danno alla merce durante il trasporto. Sopportare, infine, i rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Ritirare la merce nel porto di destinazione sostenendo le spese doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. onsiderazioni Si SUGGERISE: con questo termine di resa della merce al venditore, contrariamente a quanto avviene per il FR, di provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione, di cui è tenuto a corrispondere soltanto il minimo dell'"institute argo lauses" (I) salvo diversi accordi fra le parti. Nel caso in cui la murata della nave non serva da linea discriminante, sarebbe più appropriato usare il termini IP PUNTO RITIO è come per la clausola FR. PT - carriage paid to "place of destination" (Trasporto pagato fino a "luogo di destinazione") Il venditore deve pagare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni onere relativo alle merci in viaggio

13 (costo assicurazione merce) è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono consegnate al vettore o spedizioniere. onsegnare la merce sopportando tutte le spese relative al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, sostenendo le spese per le formalità doganali in export. Scegliere il vettore o lo spedizioniere, concludere il contratto di trasporto e sopportare tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene consegnata al vettore per la spedizione. Ritirare la merce dal vettore o spedizioniere nel luogo convenuto, sopportando le spese per le formalità doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore. onsiderazioni ome per il termine FR, anche in questo caso il venditore non è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della merce. Si SUGGERISE: di valutare attentamente se scegliere il PT o il IP (che andiamo ad analizzare), in quanto quest'ultimo comprende anche l'assicurazione della merce. PUNTO RITIO: i rischi si trasferiscono al compratore con la consegna della merce al primo vettore, mentre il costo relativo al trasporto si ha fino al punto in cui il venditore consegna, a destinazione, la merce nel luogo convenuto. Nel caso di danni alla merce avvenuti durante il trasporto o in caso di disguidi accertati a destino, il compratore può rifiutarsi di pagare la merce o detrarsi una certa somma all'importo della fattura da pagare. IP - carriage and insurance paid to "place of destination" (Trasporto e assicurazione pagati fino a "luogo di destinazione") Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa PT; inoltre, deve sostenere i costi per la copertura assicurativa dei rischi relativi alla perdita e all'avaria delle merci. onsegnare la merce sopportando tutte le spese relative sia al trasporto che all'assicurazione della merce fino al luogo di destinazione convenuto oltre alle spese di sdoganamento all'export.

14 Scegliere il vettore/spedizioniere, concludere il contratto di trasporto con lo stesso e stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa, sopportando tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene consegnata al vettore per la spedizione. Ritirare la merce dal vettore/spedizioniere nel luogo convenuto sopportando le spese per le formalità doganali all'import e farsi carico di tutti i rischi dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore. onsiderazioni Si SUGGERISE: il termine IP perché si può dare alla propria clientela un servizio completo che comprende: il costo del trasporto della merce fino a destino e la copertura assicurativa, lasciando i rischi della spedizione al compratore, a partire dal momento in cui la merce viene consegnata al vettore alla partenza. PUNTO RITIO: come per la clausola PT con il termine IP il venditore deve farsi carico delle spese relative all'assicurazione della merce in cui, come per il termine IF, è tenuto a corrispondere soltanto il minimo dell'"institute argo lauses". DAF - delivered at frontier "named place" (Reso frontiera "luogo convenuto") Il venditore deve consegnare la merce al compratore dopo il compimento delle operazioni doganali, alla frontiera nel luogo convenuto. onsegnare la merce sostenendo tutte le spese di trasporto fino alla frontiera nel luogo convenuto dopo aver adempiuto alle formalità doganali all'export. Stipulare il contratto di trasporto sopportando tutti i rischi fino alla consegna della merce, nel Paese d'arrivo, in un luogo definito. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a disposizione alla frontiera nel punto convenuto, sostenendo tutte le spese relative da questo momento in poi. onsiderazioni Si SUGGERISE di tenere conto che il rischio relativo al trasporto della merce passa dal venditore al compratore nel momento in cui chi vende mette la merce a disposizione del

15 compratore nel luogo di frontiera convenuto. Né il venditore né il compratore sono obbligati a stipulare il contratto di assicurazione della merce. PUNTO RITIO è il luogo ed il momento in cui si verifica la consegna alla frontiera convenuta, a bordo del mezzo di trasporto che sarà comunque oltre la dogana (di confine) in cui avviene l'operazione doganale d'esportazione e prima di quella in cui andranno espletate le operazioni doganali all'import. Segnaliamo, inoltre, come questo termine indichi oggi solo un punto tariffario su come i costi del trasporto devono essere ripartiti tra i contraenti, ma non chiarisce se lo stesso punto deve intendersi come quello della consegna (non essendoci, a volte una vera e propria consegna fisica delle merci all'acquirente, perché dirottate nei centri di raccolta - terminal) e quindi della ripartizione dei rischi tra le parti. DES - delivered ex ship "port of destination" (reso ex nave "porto di destinazione") Il venditore adempie le sue obbligazioni con la consegna della merce al compratore a bordo della nave nel porto convenuto di destinazione, ma senza compimento delle operazioni doganali. onsegnare la merce sostenendo le spese di trasporto fino all'arrivo della merce nel porto di destinazione convenuto e adempiere alle formalità doganali all'export. Stipulare il contratto di trasporto sopportando tutti i rischi fino all'arrivo della nave nel porto di destinazione in un punto definito per il successivo scaricamento della merce. Ritirare la merce messa a disposizione a bordo della nave nel porto di destinazione. onsiderazioni Si SUGGERISE: come per il DAF, anche in questo caso non c'è l'obbligo, né per il venditore né per il compratore, di stipulare il contratto di assicurazione della merce. PUNTO RITIO è a brodo della nave nel porto di arrivo, poiché la merce si considera a disposizione del compratore per lo scaricamento a seconda degli usi del porto di destinazione (in alcuni porti la disponibilità allo scarico viene concessa dopo l'apertura della stiva, in altri quando la merce supera la murata della nave in fase di sbarco), di cui, comunque, gli Incoterms non fanno cenno.

16 DEQ - delivered ex quay (duty paid) "port of destination" (Reso banchina (sdoganato) "porto di destinazione") Il venditore ha l'obbligo della consegna delle merci al compratore sulla banchina del porto di destinazione. onsegnare la merce sostenendo le spese di trasporto fino a quando la merce viene scaricata dalla nave nel porto di destinazione sopportando gli adempimenti doganali all'export e stipulare il contratto di trasporto sopportando tutti i rischi fino all'arrivo della nave e allo scarico della merce sulla banchina nel porto di destino. Ritirare la merce messa a sua disposizione alla banchina del porto di destinazione, sostenendo gli adempimenti per lo sdoganamento della merce all'import. onsiderazioni Si SUGGERISE: di non utilizzare questo termine di resa quando non si conoscono perfettamente i costi complessivi dei diritti di importazione. PUNTO RITIO è in banchina al porto di destinazione convenuto con dogana all'import a carico del compratore, diversamente da quanto accadeva con i vecchi Incoterms. DDU - delivered duty unpaid "place of destination" (Reso non sdoganato "luogo di destinazione") Il venditore deve consegnare le merci al compratore nel luogo di destinazione convenuto nel Paese del compratore con l'esclusione delle spese di sdoganamento all'import. onsegnare la merce al compratore nel luogo di destinazione convenuto sostenendo le formalità doganali all'export e stipulare il contratto di trasporto sopportando tutti i rischi relativi fino alla consegna della merce nel luogo convenuto.

17 Prendere in consegna la merce messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto. onsiderazioni on il termine DDU il venditore, se si escludono le formalità doganali all'import che restano a carico del compratore, assume il massimo livello degli obblighi, contrariamente al termine EXW con il quale il livello degli obblighi è minimo. PUNTO RITIO è il luogo convenuto nel Paese di destinazione, prima della linea doganale, cioè prima delle operazioni doganali di importazione nel Paese di destinazione. DDP - delivered duty paid "place of destination" (Reso sdoganato "luogo di destinazione") Questa clausola ha la stessa portata del DDU, con la differenza che il venditore sopporta anche gli obblighi relativi allo sdoganamento della merce all'import. 4.5 onclusioni e suggerimenti Qui di seguito si SUGGERISONO alcuni elementi di riflessione per gli operatori economici circa l'utilizzo degli Incoterms: 1. Incorporare esplicitamente gli Incoterms nei contratti di vendita con una specifica menzione, quale, ad esempio, "FA Incoterms 2000". 2. Avere a disposizione il testo completo dei 13 Incoterms 2000 della I. Questa, nell'edizione italiano-inglese può essere ottenuta rivolgendosi alla Sezione Italiana della I - ia XX Settembre, Roma - Tel. 06/ Fax 06/ E- mail: icc@cciitalia.org 3. Operare la scelta fra i 13 Incoterms riconosciuti ed indicarli mediante le relative abbreviazioni costituite da 3 lettere, cui far seguire il luogo convenuto e/o di destinazione e poi.. "as Incoterms 2000". Prendere ben nota che i preesitenti termini "FOB AIRPORT" ("Fob Aeroporto") e "FOR/FOT" - Free on Rail/Free on Truch ("Franco vagone") sono stati sostituiti dal termine più generale "FA". Evitare le varianti non standardizzate come "Franco (luogo convenuto)", "Free (luogo convenuto)" o &F (sostituito dal FR). 4. Fare distinzione fra quegli Incoterms che dovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo tradizionale (per es. per merce alla rinfusa e materie prime il cui caricamento comporta il passaggio della murata della nave) e gli Incoterms più generali

18 che possono essere utilizzati per tutti i modi di trasporto, soprattutto per il trasporto containerizzato e multimodale. Utilizzare, quindi, FAS, FOB, FR, IF, DES e DEQ per il trasporto marittimo tradizionale (merci il cui caricamento comporta il passaggio della murata della nave). Utilizzare, invece, EXW, FA, IP, PT, DAF, DDU e DDP per tutti gli altri modi di trasporto. 5. onsiderare che gli Incoterms sono destinati ad essere utilizzati nei contratti di vendita e pertanto riguardano le relazioni fra venditore e compratore e non le relazioni fra caricatore (venditore) e vettore, di cui al contratto di trasporto. Gli operatori commerciali devono dare precise istruzioni ai loro trasportatori in base al tipo di Incoterm che hanno scelto per il contratto di vendita; ciò al fine di assicurare la coerenza fra il contratto di trasporto e il contratto di vendita. 6. onsiderare che gli Incoterms regolano soprattutto il trasferimento di rischi e la distribuzione dei costi fra venditore e acquirente, nonché alcune responsabilità in materia di dogana e assicurazione. Tuttavia può essere necessario specificare, oltre a quanto stabilito negli Incoterms, alcune importanti condizioni di un contratto di vendita. È quindi opportuno che gli operatori commerciali: a) specifichino come avverrà la consegna e in particolare a chi spetta l'obbligo di caricare e scaricare la merce; b) stabiliscano la copertura assicurativa desiderata, nonché la sua estensione dal punto di vista geografico e temporale (dove e quando la copertura inizia e termina); c) indichino le condizioni particolari di trasporto che ritengano appropriate per la merce oggetto del contratto di vendita: (es.: "In contenitori refrigerati", "da non trasportare sopra coperta", ecc.); d) si assicurino che il contratto contenga le clausole di forza maggiore, di esonero da responsabilità del corriere di consegna o di proroga, se essi sono responsabili dello sdoganamento o della consegna in un punto interno del Paese estero. 7. Ricordare che IF, FR, IP e PT non sono "contratti all'arrivo" ma sono "contratti alla partenza". iò significa che il punto di trasferimento del rischio con i predetti quattro termini denominati "-Terms" è, come per gli "F-Terms" (FA, FAS, FOB), nel Paese di spedizione. Per aiutare gli esportatori ad avere una visione chiara dei termini di resa merce e degli obblighi che gravano su venditore e compratore in riferimento ad ognuno di essi, vi invitiamo a servirvi della seguente tabella. LEGENDA ALLA TABELLA - con indichiamo il OMPRATORE - con indichiamo il ENDITORE - con / si indica la possibilità che l'onere in questione venga sostenuto o dal compratore o dal venditore in base al loro accordo - con Fabb.end si indica la Fabbrica del enditore - con ett. - vettore- si indica il luogo in cui la merce viene resa

19 - con Banc. Part. Si indica la Banchina di Partenza - con Mura Nave si indica la Murata della nave, i costi di issaggio lungo la murata - con Front. Si indica la frontiera - con Ex Ship si indica il trasporto vero e proprio - con Banc. Arr. Si indica la Banchina di arrivo - con luogo dest si indica il luogo di destinazione della merce - con Fabb.om. si indica la Fabbrica del compratore - con Ass. si indica chi deve pagare l'assicurazione - con Ex. indichiamo lo sdoganamento all'esportazione - con Im. indichiamo lo sdoganamento all'importazione - con Rischi si indica chi dovrà sostenere i rischi per il trasporto

20 RISHI Im. DOGANA Ex. ASS. / / Fabb om. Luogo dest. Banc Arr. Ex ship Front. Mura nave Banc. part. ett. TRASPORTO Fabb. end. EXW FA FAS FOB FR IF PT IP DAF DES DEQ DDU DDP INOTERMS 2000 ONERI GRUPPI E F D

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