ALLEANZA CONTRO IL CANCRO. Regolamento dei progetti di ricerca condivisi dagli associati

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1 ALLEANZA CONTRO IL CANCRO Regolamento dei progetti di ricerca condivisi dagli associati Art. 1 PROPOSTA DEI PROGETTI Ogni istituto associato può proporre uno o più progetti di ricerca nell ambito dei quali verrà denominato proponente. Art. 2 PIANO DI PROGETTO Il proponente di ogni progetto ha l obbligo di predisporre un piano di progetto che ne individui le diverse fasi, la tempistica, nonché la previsione di spesa e la periodicità di rendicontazione. La spesa andrà innanzitutto distinta tra conto esercizio e conto capitale e poi nell ambito di ognuna delle due categorie ulteriormente dettagliata per natura. Art. 3 APPROVAZIONE DEI PROGETTI Il consiglio direttivo dell associazione approva i progetti di ricerca proposti che ritiene utili ed idonei al perseguimento dello scopo associativo di cui all art. 2 dello statuto. La regolamentazione generale dello svolgimento dei progetti di ricerca approvati è contenuta negli articoli che seguono. Art. 4 PARTECIPAZIONE AI PROGETTI Ogni associato deve partecipare ad uno o più dei progetti di ricerca proposti ed approvati, nei limiti della concorrenza delle risorse disponibili nell anno di riferimento. Art. 5 ATTO DI CONDIVISIONE Al momento dell adesione di ogni partecipante viene stabilita la misura percentuale di partecipazione al progetto e, prima dell avvio del medesimo, viene obbligatoriamente redatto atto di condivisione dal quale si evince la misura di partecipazione di ognuno al progetto stesso. Nell ambito della condivisione dei progetti sono finanziabili contratti di ricercatori e borsisti individuati dall Ente proponente. Art. 6 SEDE DEL PROGETTO L attività di ricerca sarà materialmente svolta presso le sedi individuate dall ente proponente che ne curerà, per conto di tutti i partecipanti e nell interesse dell associazione, le fasi organizzative ed attuative e ne assumerà la responsabilità ed il coordinamento.

2 Art. 7 RENDICONTAZIONE PERIODICA L istituto proponente provvederà a rendicontare l attività di ricerca con una periodicità che, a seconda del tipo di progetto, verrà di volta in volta stabilita al momento della stesura dell atto di condivisione, nel rispetto della sua tempistica. Indipendentemente dalla periodicità di rendicontazione fissata per i singoli progetti, i proponenti dovranno sempre rendicontare lo stato del progetto al di ogni anno entro il termine del successivo. Scopo fondamentale della rendicontazione nei confronti dell associazione è l attuazione del controllo di gestione dell attività complessiva nell ottica di realizzazione degli scopi istituzionali. Per la rendicontazione periodica e finale dovranno essere utilizzati degli schemi di monitoraggio standardizzati che saranno appositamente approvati. Art. 8 FINANZIAMENTO DEI PROGETTI I progetti, limitatamente alla spesa corrente, possono essere appositamente finanziati dal Ministero che, riconosciuto un finanziamento ai singoli Istituti che partecipano all associazione per l attuazione di progetti di ricerca condivisi, erogherà direttamente agli associati quote di finanziamento secondo percentuali che sono state fissate dal Ministero stesso. Art. 9 COPERTURA DELLE SPESE La copertura delle spese di ogni progetto sarà realizzata pro-quota, secondo percentuali che dovranno essere stabilite nell atto di condivisione del progetto di cui al precedente art. 5. I partecipanti impiegheranno, per la spesa corrente, le disponibilità derivanti dalla quota di finanziamento loro liquidata dal Ministero allo scopo specifico; per le spese in conto capitale gli Istituti partecipanti dovranno invece attingere ai propri fondi disponibili. Art. 10 SPESE CORRENTI PER MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI Le procedure per l acquisto di materiali di consumo e servizi, nel rispetto della normativa vigente per gli istituti pubblici, saranno eseguite direttamente dall istituto proponente o, laddove se ne ravvisi l opportunità e la necessità condivisa, dagli istituti partecipanti, coordinati dall istituto proponente. Il proponente, per le procedure di acquisto direttamente gestite, avrà facoltà di concordare con il fornitore, richiamando il presente atto unitamente all accordo di condivisione, che il pagamento verrà eseguito pro quota dai singoli partecipanti secondo le quote di partecipazione fissate nell accordo. In alternativa, l istituto proponente si incaricherà di effettuare il pagamento dell intera fornitura recuperando poi dagli altri partecipanti le quote di loro competenza.

3 In quest ultimo caso il proponente emetterà apposito documento recante indicazione della causale della spesa sostenuta, dell ammontare complessivo nonché dell importo dovuto pro quota dal partecipante destinatario e del termine per il pagamento. Nell ipotesi di acquisti effettuati dagli istituti partecipanti, questi, che sono tenuti ad incaricarsi di effettuare il pagamento dell intera fornitura, dovranno darne comunicazione scritta al proponente allegando copia del documento giustificativo di spesa; in tal caso il proponente, nelle sue funzioni di coordinatore, dovrà richiedere agli altri partecipanti la corresponsione delle quote di loro competenza al partecipante che ha direttamente sostenuto la spesa. Quest ultimo, all atto della riscossione delle singole quote, provvederà ad emettere idoneo documento con indicazione della causale della spesa sostenuta, dell ammontare complessivo nonché dell importo dovuto pro quota dal partecipante destinatario. Le fatture di acquisto dovranno in ogni caso indicare, su richiesta esplicita al fornitore, del proponente, o del partecipante che ha effettuato l acquisto, il riferimento al progetto di ricerca di cui trattasi. Art. 11 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI L istituto proponente provvederà altresì, nel rispetto della normativa vigente per gli approvvigionamenti degli enti pubblici, ad eseguire direttamente le procedure per l acquisto di eventuali beni in conto capitale previsti dal progetto. In virtù del presente regolamento, l Istituto proponente ha il potere di agire per sé ed in nome e per conto degli altri partecipanti. L acquisto comporterà dunque l acquisizione dei beni in comproprietà, secondo le percentuali stabilite nell atto di condivisione del progetto di ricerca. Nella procedura di acquisto il proponente dovrà sempre fare esplicito riferimento al presente regolamento richiamando l accordo di condivisione siglato con gli altri partecipanti. Gli accordi con i fornitori dovranno prevedere: - ove possibile, che la fatturazione venga effettuata pro quota nei confronti di ognuno dei partecipanti; - in alternativa si dovrà richiedere al fornitore presa d atto che il pagamento della fornitura dovrà essere eseguito pro quota dai singoli partecipanti specificamente individuati. In entrambi i suddetti casi il fornitore potrà pretendere il pagamento da ognuno degli IRCCS partecipanti della quota dovuta e non si renderà necessario alcun trasferimento di fondi da un istituto all altro. Qualora non fosse possibile far valere nei confronti del fornitore la ripartizione pro quota delle obbligazioni degli acquirenti, tra i partecipanti al progetto varrà comunque il presente documento a giustificare e garantire le obbligazioni reciproche. In tale ultimo caso al pagamento dell intera fornitura dovrà provvedere il proponente che, per il recupero delle quote dovute dai singoli

4 partecipanti, emetterà apposito documento corredato della copia della fattura di acquisto e recante indicazione della causale della spesa sostenuta, dell ammontare complessivo nonché dell importo dovuto pro quota dal partecipante destinatario e del termine per il pagamento. Le fatture di acquisto dovranno in ogni caso indicare, su richiesta esplicita del proponente al fornitore, il riferimento al progetto di ricerca di cui trattasi. Art. 12 INVENTARIAZIONE DEI BENI L annotazione contabile e l inventariazione dei beni in conto capitale, acquisiti in comproprietà dai partecipanti al progetto, potranno essere eseguite, alternativamente, sulla base di fatture frazionate pro quota emesse dal fornitore o dell apposito documento, di cui all articolo che precede in caso di mancato frazionamento della fatturazione da parte del fornitore. Art. 13 CUSTODIA DEI BENI Il proponente è custode dei beni acquisiti per la ricerca con facoltà di utilizzarli solo ed esclusivamente per scopi connessi all attività di ricerca di cui allo specifico progetto. Art. 14 DESTINAZIONE FINALE DEI BENI IN CONTO CAPITALE Al termine dell attività di ricerca prevista dal singolo progetto, per i beni acquisiti in conto capitale il proponente detentore avrà facoltà di trattenerli, acquisendone la piena proprietà, mediante liquidazione delle singole quote possedute dai partecipanti, corrispondenti al valore corrente del bene stesso, come sarà determinato, con apposita perizia, da tecnico nominato con l accordo della maggioranza dei partecipanti. La volontà di avvalersi di tale facoltà dovrà essere comunicata in forma scritta al consiglio direttivo dell associazione. Qualora entro 30 giorni dalla rendicontazione finale della ricerca il proponente non abbia manifestato di volersi avvalere di tale facoltà, alle stesse condizioni, potrà esercitarla ognuno degli altri partecipanti mediante comunicazione scritta da farsi pervenire al consiglio direttivo dell associazione negli ulteriori 15 giorni successivi. Il bene sarà aggiudicato a chi eserciterà per primo tale facoltà. Qualora né il detentore né i partecipanti manifestino, nei termini previsti, di voler esercitare tale facoltà si intenderà la volontà di dismetterlo. Della dismissione dovrà occuparsi il proponente ed il ricavato netto sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le rispettive quote di partecipazione alle spese in conto capitale fissate nell atto di condivisione. ART. 15 TRATTAMENTO CONTABILE DELLE SOMME DESTINATE ALLE ATTIVITA DELL ASSOCIAZIONE

5 La quota di finanziamento per la ricerca corrente, che ogni IRCCS aderente ad Alleanza contro il Cancro dovrà destinare all attività dell associazione, per la parte non impiegata entro la fine dell esercizio, può essere trattata alla stregua delle somme destinate a ricerche finalizzate, con l obiettivo di non far contribuire il corrispondente elemento positivo di reddito all esercizio in cui il contributo è stato assegnato, ed eventualmente incassato, ma all esercizio in cui, in contrapposizione, sono effettivamente contabilizzati e sostenuti i relativi costi. Contabilmente un tale obiettivo è perseguibile dai singoli Istituti mediante rilevazione, al termine dell esercizio, di un risconto passivo di ammontare corrispondente alla parte di contributo di cui trattasi non ancora impiegato.

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