Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

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1 Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Asso Infortuni Fascicolo informativo Modello: FI Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente comprensiva del Glossario; 2) ; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Servizio Clienti Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni Retro di copertina - Pag. 2 di 21

3 Fascicolo Informativo Polizza Asso Infortuni Nota Informativa al Contraente NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione contro i Danni Asso Infortuni LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni Generali Denominazione sociale e forma giuridica dell Impresa Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo info@allianz.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n ed iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione n e all'albo Gruppi Assicurativi n Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell impresa è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all Articolo 36 Durata e Proroga dell assicurazione di cui alle Norme Generali di assicurazione Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Nota Informativa al Contraente Pag. 3 di 21

4 Fascicolo Informativo Polizza Asso Infortuni Nota Informativa al Contraente 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Infortuni che l assicurato subisca durante le attività indicate in polizza Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle di seguito indicati - Articolo 1 Oggetto dell assicurazione di COSA ASSICURA Limitazioni ed Esclusioni AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. - NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE: - Articolo 30 Limiti di età - Articolo 31 Persone non assicurabili - COSA ASSICURA - Articolo 2 Esclusioni e delimitazioni - Articolo 3 Limitazioni per i rischi sportivi AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano. COSA ASSICURA Articolo 5 Invalidità permanente, Articolo 6 Determinazione dell indennizzo dell Invalidità permanente Articolo 7 Inabilità Temporanea, Articolo 8 Indennita giornaliera per ricovero ospedaliero Articolo 9 Indennita giornaliera per convalescenza e ingessatura Articolo 10 Rimborso Spese Mediche GARANZIE AGGIUNTIVE (se espressamente richiamate) Articolo 20 Franchigia sull invalidita permanente Articolo 21 Diaria Ospedaliera- Condizioni particolari Articolo 22 Convalescenza ed ingessatura- Condizioni particolari Articolo 23 Rimborso Spese Mediche -Condizioni Particolari Esemplificazione dell applicazione di scoperto e/o franchigia: Art 20 Franchigia sull invalidita permanente Per i rischi sportivi sono applicate tre differenti franchigie che variano in funzione del tipo di sport praticato- A titolo esemplificativo indichiamo il 10% Franchigia per Invalidità Permanente del 10 % assoluta Capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente Grado di Invalidità Permanente accertato 40 % (40%-10% franchigia) quindi 30% Calcolo: x 30% = importo da indennizzare Franchigia di cui all art 6 Determinazione dell indennizzo dell invalidita permanente Capitale assicurato per Invalidità permanente Grado di Invalidità Permanente accertato 20 % Fino a franchigia 3%, (quindi 20%- 3 % ) 17% x = da a franchigia 5 %, (quindi 20-5%) 15% x = sulla parte di capitale eccedente franchigia 10 % (quindi 20%-10%) 10%x = totale importo da indennizzare Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Nota Informativa al Contraente Pag. 4 di 21

5 Fascicolo Informativo Polizza Asso Infortuni Nota Informativa al Contraente 4.Premi Pagamento del Premio Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l applicazione di un addizionale nella misura del: Il prodotto non prevede applicazione di addizionale in caso di frazionamento trimestrale, quadrimestrale, semestrale. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'impresa. 5. Diritto di Recesso Diritto di recesso alla scadenza contrattuale AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato. CONTRATTO DI DURATA ANNUALE Entrambe le parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all Articolo 37 Diritto di recesso di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia. Diritto di recesso per sinistro AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all Articolo 37 Diritto di recesso di cui alle Norme Generali di assicurazione. 6.Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 7. Legge applicabile al contratto Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. L Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 8.Regime Fiscale Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: L aliquota fiscale applicata è pari a 2,50%, calcolata sull ammontare del premio imponibile. Nel caso in cui sia inserita nel contratto la condizione particolare Indennita integrativa per infortuni dei quali sia responsabile il Contraente, tale imposta è elevata a 4,38%. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Nota Informativa al Contraente Pag. 5 di 21

6 Fascicolo Informativo Polizza Asso Infortuni Nota Informativa al Contraente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9.Sinistri liquidazione dell indennizzo Modalità e termini della denuncia AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli previsti alla sezione In caso di Sinistro : Art. 24 Denuncia di sinistro- diritti e doveri delle parti -Art. 25 Criteri di indennizzabilita AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza, qualora presente in polizza, la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all Articolo Obblighi delle norme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio. 10.Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo all Impresa la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dell Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all Isvap che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 11.Arbitrato Ricorso all Arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l Autorità Giudiziaria. Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Generalità e Firma Autografa Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Nota Informativa al Contraente Pag. 6 di 21

7 Fascicolo Informativo Polizza Asso Infortuni Nota Informativa al Contraente Glossario Assicurazione: insieme di garanzie prestate all Assicurato tramite la polizza Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Beneficiario: Persona cui è devoluta la somma prevista per il caso di decesso Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Impresa: Allianz S.p.A. Indennita : somma riconosciuta dall Impresa in caso di sinistro Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili Invalidità permanente: Perdita o diminuzione definitiva della capacità dell Assicurato a svolgere ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica Inabilità Temporanea: perdita temporanea, parziale o totale, conseguente ad infortunio, della capacità dell Assicurato di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate Ricovero: Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Ingessatura: mezzo fisso e rigido di contenzione costituito da fasce gessate o altro apparecchio immobilizzante esterno applicato da personale medico o paramedico per il trattamento di frattura e/o di lussazione radiologicamente accertata Atleti Professionisti: Atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo e in via prevalente rispetto ad altre attività, una disciplina sportiva tra quelle riconosciute e regolamentate dal CONI Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Nota Informativa al Contraente Pag. 7 di 21

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: Si precisa che le di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l intermediario di riferimento. AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le contengano il rinvio a quanto indicato in polizza" ovvero negli spazi di polizza in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. INDICE METODOLOGICO 1 Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente) 2 Cosa assicura 3 Garanzie aggiuntive 4 L assicurazione per gli atleti 5 In caso di sinistro 6 Norme Generali Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 8 di 21

9 1 Definizioni Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente. 2 Cosa assicura Articolo 1 Oggetto dell assicurazione L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante le attività indicate in polizza. Sono compresi in garanzia anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l'annegamento; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d'insetti o aracnidi; - i colpi di sole o di calore; - l'assideramento o il congelamento; - la folgorazione; - gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni avvenuti in occasione di tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini; - le ernie addominali da sforzo determinate da infortunio. In questo ultimo caso, l'indennità è stabilita come segue: se l'ernia è operabile ed il contratto prevede la garanzia di inabilità temporanea, l'impresa corrisponde la somma giornaliera indicata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di 30 giorni; se l'ernia non è operabile, l'impresa corrisponde l'indennità fino al 10 % della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. I massimi indicati valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora vi sia contestazione sull'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al collegio arbitrale così come indicato all articolo 26. L assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti dall Assicurato durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante i voli turistici o di trasferimento con esclusione di quelli effettuati da aeroclub o da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri. Articolo 2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: dalla guida di veicoli a motore senza la relativa abilitazione; dall utilizzo in qualità di pilota o di altro membro dell'equipaggio di aeromobili in genere; da ubriachezza, da alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica determinata da qualsiasi altra causa; dalla partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; da imprese inusuali e temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti per solidarietà umana; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, siano essi naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 9 di 21

10 da guerra e insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Articolo 3 Limitazioni per i rischi sportivi L assicurazione non vale inoltre, per gli infortuni causati dalla pratica dei seguenti sport, fatti salvi i casi in cui la pratica sportiva sia l attività unica ed esclusiva per cui viene richiesta la copertura assicurativa e si rientri nelle condizioni previste dall articolo 18: equitazione, hockey, atletica pesante, arti marziali e lotta nelle sue varie forme, rugby e football americano, scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi, salto dal trampolino con gli sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, bob, skeleton, pugilato, speleologia, rafting e canyoning; paracadutismo e bangee jumping; deltaplano, ultraleggeri e parapendio; immersioni con autorespiratore; partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, compresa la pratica del motocross svolta anche al di fuori di gare e/o allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura; sport praticati a livello agonistico, nonché quelli a carattere professionistico. Articolo 4 Decesso Qualora per conseguenza diretta ed esclusiva dell infortunio, avvenga il decesso dell Assicurato e tale evento si verifichi entro due anni dal giorno dell infortunio, l Impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di decesso. In difetto di designazione, l Impresa liquida detta somma agli eredi. L indennizzo per decesso non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento della indennità per invalidità permanente, ma comunque entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nello stesso, l Assicurato decede, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari avranno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per decesso, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. In caso di decesso dell Assicurato all estero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma, entro il limite di 1.500,00 euro per assicurato. Articolo 5 Invalidità permanente Qualora l infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell infortunio, l Impresa liquida a tale titolo una indennità calcolata in proporzione e in percentuale sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale, secondo la tabella delle percentuali di invalidità permanente indicata nell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni intervenute entro il 22 febbraio 2000, con rinuncia da parte dell'impresa all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa. Articolo 6 Determinazione dell indennizzo dell invalidità permanente La liquidazione delle indennità per l'invalidità permanente, sempre che non sia indicato diversamente in polizza, viene effettuata nel modo seguente: sulla parte di somma assicurata fino a ,00 euro l indennizzo viene effettuato solo quando l invalidità permanente è di grado superiore al 3% della totale; in tale caso l indennità viene liquidata solo per la parte eccedente. Non vi è alcun indennizzo per gradi di invalidità minori o uguali al 3%; sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 euro e fino a ,00 euro l indennizzo viene effettuato solo quando l invalidità permanente è di grado superiore al 5%; in tale caso l indennità viene liquidata solo per la parte eccedente. Non vi è alcun indennizzo per gradi di invalidità minori o uguali al 5%; Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 10 di 21

11 sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 euro l indennizzo viene effettuato solo quando l invalidità permanente è di grado superiore al 10%; in tale caso l indennità viene liquidata solo per la parte eccedente. Non vi è alcun indennizzo per gradi di invalidità minori o uguali al 10%. Articolo 7 Inabilita temporanea Clausola di cui l Impresa valutera discrezionalmente l applicazione L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio Se l'infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, l'impresa corrisponde la somma assicurata: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le attività professionali principali dichiarate; b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgere solo in parte le attività professionali principali dichiarate. L'indennità per inabilità temporanea decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Per gli infortuni che si verificano in un paese extraeuropeo, l'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero accertato fino alle ore del giorno di rientro in Europa. L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello dovuto per decesso o per invalidità permanente. Articolo 8 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio In caso di ricovero, a seguito di infortunio, in Istituto di Cura Pubblico o Privato, l Assicurato ha diritto all'indennità prescelta per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 300 giorni per anno assicurativo. Tale indennità è cumulabile con quella prevista per l'inabilità temporanea. Articolo 9 Indennità giornaliera per convalescenza e ingessatura L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio Qualora sia operante l'indennità giornaliera per ricovero, e il ricovero stesso sia superiore a tre giorni, l'impresa corrisponde la diaria prescelta, per la successiva convalescenza, per un numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Qualora l'infortunio renda necessaria l'applicazione di un'ingessatura o di altri presidi terapeutici non rimovibili autonomamente, l'assicurato ha diritto a percepire la diaria pattuita per tutta la durata dell'ingessatura stessa, con un massimo di 120 giorni per anno assicurativo. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell'assicurato, la relativa diaria non è cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed assorbirà la diaria per convalescenza finchè coesistenti, salvo il diritto dell'assicurato a percepire quella di durata maggiore. Le indennità di cui sopra sono cumulabili con quella prevista per l'inabilità temporanea. Articolo 10 Rimborso spese mediche L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio L'Impresa rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell'infortunio e fino a concorrenza del massimale prescelto, le spese mediche sostenute dall'assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio: - per accertamenti diagnostici; - per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di qualsiasi Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 11 di 21

12 genere); - per trattamenti fisioterapici e rieducativi. Qualora l infortunio comporti il ricovero in Istituto di Cura Pubblico e/o Privato, sia esso con o senza intervento chirurgico, l Impresa rimborsa inoltre le spese: - per le rette di degenza; - per gli onorari dei medici curanti; - per i medicinali; - per i diritti di sala operatoria; - per i materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento, con esclusione della sostituzione delle protesi posizionate anteriormente al sinistro). Articolo 11 Danni estetici Nel caso in cui l infortunio, rientrante nelle garanzie prestate a termini di polizza, provochi lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti di carattere estetico, l Impresa rimborsa le spese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, sostenute dall Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva. Tali spese, purchè sostenute entro due anni dall infortunio, vengono riconosciute entro il limite di 5.000,00 euro. Articolo 12 Rientro sanitario a seguito di infortunio In caso di infortunio indennizzabile avvenuto all'estero o in Italia, l Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'assicurato: - per il rimpatrio, effettuato con qualsiasi mezzo pubblico di linea; - per il trasporto nell'ambito del territorio italiano esclusivamente eseguito con mezzi sanitariamente attrezzati; entro il limite di 1.000,00 euro per assicurato. Articolo 13 Anticipo d indennizzo Qualora l infortunio abbia determinato una invalidità stimata dall Impresa prevedibilmente di grado maggiore o uguale al 25%, l Assicurato può richiedere che gli venga pagato un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. Il grado di invalidità stimata non costituisce comunque impegno da parte dell Impresa circa il grado percentuale definitivo di invalidità permanente che dovrà essere liquidato. L obbligo dell Impresa al pagamento dell anticipo sorge, in ogni caso, non prima che siano trascorsi 120 giorni dal giorno di avvenimento dell infortunio. 3 Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza) Articolo 14 Super valutazione dell invalidità permanente Clausola di cui l Impresa valutera discrezionalmente l applicazione In caso di invalidità permanente parziale, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, valutata di grado pari o superiore al 65% all Assicurato viene liquidato l indennizzo con una somma pari al 100% del capitale assicurato per la garanzia di invalidità permanente, fermo restando ad ogni modo il disposto dall'articolo 25 (Criteri di indennizzabilità) Articolo 15 Rischio in itinere L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio nel caso in cui sia assicurato il solo rischio professionale Si conviene tra le parti di estendere la copertura assicurativa agli infortuni che dovessero Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 12 di 21

13 verificarsi durante l intervallo di tempo necessario per compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'assicurato al luogo di lavoro/attività e viceversa. Articolo 16 Malattie tropicali Clausola di cui l Impresa valutera discrezionalmente l applicazione L inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio La clausola è opzionabile solo se è prevista la garanzia Invalidità Permanente L'assicurazione è estesa, limitatamente alla garanzia dell'invalidità permanente, alle malattie tropicali contratte dall Assicurato durante la permanenza in uno dei paesi della fascia tropicale del globo. Ai fini della presente estensione si intendono "malattie tropicali" esclusivamente le seguenti: amebiasi, bilharziosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre itteroemoglobinurica, febbre ricorrente africana, infezione malarica perniciosa, meningite cerebro-spinale epidemica e vaiolo. La validità della garanzia è subordinata alla circostanza che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Si precisa che l indennizzo per invalidità permanente non è previsto quando questa sia di grado inferiore o uguale al 20% della totale; se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale viene corrisposto il risarcimento integrale, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuato. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia Articolo 17 R.C. del Contraente Poiché l assicurazione viene stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che, qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità per essere imputato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene pagato agli stessi deducendo, a favore del Contraente, le spese di causa da lui sostenute. Le disposizioni contenute nel presente articolo possono non essere applicate su richiesta scritta del Contraente all'impresa. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 13 di 21

14 4 L assicurazione per gli atleti (purchè espressamente richiamata in polizza) Articolo 18 L assicurazione del solo rischio sportivo L assicurazione, se espressamente richiamata in polizza, vale per gli infortuni che l atleta assicurato subisca nella pratica di uno dei seguenti sport, purchè essa sia l attività unica ed esclusiva per cui viene prestata la copertura assicurativa: arti marziali atletica leggera baseball biliardo bocce calcio e calcetto canoa (fino al 3 grado) canottaggio ciclismo danza football americano freccette ginnastica artistica ginnastica (tutte le varie forme golf esclusa quella artistica) hockey su ghiaccio, su pista, su prato nuoto pallacanestro pallamano pallanuoto pallavolo pattinaggio pesca sportiva ping pong (senza immersione) rugby scherma sci di discesa e di fondo tennis tiro a segno, vela con l arco e al volo L assicurazione vale durante le partite, le gare e gli allenamenti svolti dall'assicurato sotto l'egida della competente federazione, nonchè durante i trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo esclusi i ciclomotori e i motocicli, dal luogo comune di ritrovo sino a quello dell'incontro/gara e ritorno. Resta in ogni caso esclusa la pratica di tali sport a livello professionistico Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 14 di 21

15 Articolo 19 Tabella per la determinazione dell indennità per l invalidità permanente Per gli sport indicati all articolo precedente, a parziale deroga dell art. 5, per la determinazione dell indennizzo per l invalidità permanente si fa riferimento alle percentuali indicate nella tabella seguente: Perdita anatomica o funzionale arto superiore destro sinistro tutto l arto % 60% avambraccio % 50% mano % 50% pollice % 16% indice % 12% medio % 6% anulare % 6% mignolo % 10% una falange ungueale del pollice % 8% per ciascuna falange di altro dito della mano /3 del dito Perdita anatomica o funzionale arto inferiore: tutto l arto o comunque al di sopra della metà coscia % al di sotto della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio % al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba % un piede % ambedue i piedi % un alluce % un altro dito del piede % una falange ungueale dell alluce ,5% Anchilosi arto superiore: della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola % 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera % 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera % 8% Anchilosi arto inferiore: dell anca in posizione favorevole % del ginocchio in estensione % della tibio-tarsica ad angolo retto % della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica % Paralisi completa: del nervo radiale % 30% del nervo ulnare % 17% del nervo sciatico popliteo esterno % Postumi di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale % una vertebra dorsale % 12a dorsale % una vertebra lombare % Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 15 di 21

16 Perdita anatomica o funzionale di: un occhio % entrambi gli occhi % Sordità completa: un orecchio % entrambi gli orecchi % Stenosi nasale assoluta: monolaterale % bilaterale % Perdita anatomica o funzionale di un rene % Perdita anatomica della milza senza compromissioni Significative della crasi ematica % Postumi di frattura scomposta di una costa % Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura Muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo. 2% Postumi di frattura del sacro % Postumi di frattura del coccige con callo deforme % Per invalidità permanenti sopra non specificate, l indennità viene stabilita con riferimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella o tenendo conto della diminuzione della capacità dell Assicurato di svolgere ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione. Articolo 20 Franchigia sull invalidità permanente A parziale deroga di quanto previsto all art. 6, per le attività sportive indicate all art. 18 viene applicata una franchigia assoluta sull intera somma assicurata per la garanzia invalidità permanente, secondo i seguenti termini: - per la pratica di biliardo, bocce, danza, freccette, ginnastica (diversa da quella artistica), golf, nuoto, pesca sportiva, ping pong, tiro a segno, con l arco e al volo, sci di fondo e vela non è previsto alcun indennizzo quando l invalidità permanente è di grado minore o uguale al 3% della totale; - per la pratica di arti marziali, atletica leggera, baseball, calcio e calcetto, canoa (3 grado), canottaggio, ginnastica artistica, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, scherma, sci di discesa e tennis non è previsto alcun indennizzo quando l invalidità permanente è di grado minore o uguale al 5% della totale; - per la pratica di ciclismo, rugby e football americano non è previsto alcun indennizzo quando l invalidità permanente è di grado minore o uguale al 10% della totale. L indennità per invalidità permanente viene, quindi, liquidata solo per la parte eccedente le percentuali sopra indicate. Articolo 21 Diaria ospedaliera - Condizioni particolari Per gli sport indicati all art.18, il limite massimo di indennità, in deroga a quanto previsto all art.8, viene fissato in 180 giorni per anno assicurativo. Articolo 22 Convalescenza ed ingessatura- Condizioni particolari Per gli sport indicati all art.18, a parziale deroga dell art.9, vale quanto segue: - il limite massimo di indennità per convalescenza e ingessatura è fissato in 30 giorni per anno assicurativo; - la diaria in caso di applicazione di ingessatura o di altro presidio non rimovibile autonomamente viene corrisposta a partire dal sesto giorno di immobilizzazione. Tale limitazione non vale per i seguenti sport: biliardo, bocce, freccette, ginnastica (esclusa quella artistica), golf, nuoto, pesca sportiva, ping pong, tiro a segno, con l arco e al volo, sci di fondo e vela. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 16 di 21

17 Articolo 23 Rimborso spese mediche - Condizioni particolari A parziale deroga dell art.10, per le attività sportive indicate all art.18, si prevedono le seguenti condizioni particolari: 1. i trattamenti fisioterapici e rieducativi, anche se praticati da medici specialisti, vengono rimborsati soltanto a seguito di accertata frattura, lussazione o rottura dei legamenti; 2. per la pratica di arti marziali, calcio, calcetto, ciclismo, ginnastica artistica, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, rugby, football americano e sci di discesa è previsto il rimborso delle spese mediche sostenute, entro il limite del massimale prescelto, con uno scoperto del 20% minimo di 100,00 euro per prestazione che rimane a carico dell Assicurato; 3. per tutti gli altri sport previsti all art.18, lo scoperto sulle spese mediche rimborsabili è del 10% con un minimo di 50,00 euro per prestazione. 5 In caso di sinistro Articolo 24 Denuncia di sinistro - diritti e doveri delle parti 1. L Assicurato deve presentare denuncia di sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all Impresa entro 30 giorni, ridotti a 10 in caso di denuncia per inabilità temporanea, dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità; 2. la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché la precisa descrizione delle circostanze e delle modalità di avvenimento del sinistro ed essere corredata da un referto medico dettagliato attestante il tipo di lesione; 3. l Assicurato deve inoltre fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria relative a degenze conseguenti all infortunio; 4. compiuti gli adeguati accertamenti, l Impresa liquida le indennità dovute a termini di polizza, entro 15 giorni dall'accettazione degli aventi diritto. Articolo 25 Criteri di indennizzabilità L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di invalidità, determinate secondo i criteri previsti agli articoli 5 e 19, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 17 di 21

18 Articolo 26 Procedimento arbitrale Qualora sorgano controversie di natura medico legale sulla somma offerta a titolo di indennizzo o sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici. Ogni Parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo viene nominato di comune accordo tra questi o dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. II Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio medico designato e contribuisce per metà alle spese e alle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale. In tale evenienza il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso. 6 Norme generali Articolo 27 Identificazione degli assicurati E' fatto obbligo al Contraente di comunicare le generalità degli assicurati; qualora sia esonerato da tale obbligo, per l'identificazione delle persone assicurate, si farà riferimento a registri, atti e registrazioni ufficiali tenuti dal Contraente, il quale si impegna a esibirne copia su semplice richiesta da parte dell Impresa. Articolo 28 Esonero dall obbligo di denuncia di infermità e di altre assicurazioni stipulate dai singoli assicurati Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopraggiungere (salvo che si tratti di persone individuate come non assicurabili secondo quanto previsto al successivo articolo 31), fermo restando il disposto del precedente articolo 25 (Criteri di indennizzabilità). L eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati con altre Compagnie e per la copertura dei medesimi rischi garantiti, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia all'impresa, non pregiudica la garanzia prestata con il presente contratto e pertanto il pagamento delle relative indennità viene effettuato in ogni caso nella misura dovuta, fermo l'obbligo di comunicare l'esistenza di altre polizze stipulate personalmente da singoli assicurati con l'impresa, per la copertura degli stessi rischi garantiti con il presente contratto; in questa ipotesi, in caso di mancata comunicazione, l'indennizzo totale non può superare la somma di ,00 euro. Articolo 29 Altre assicurazioni stipulate dal Contraente Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto all'impresa la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio. Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 18 di 21

19 Articolo 30 Limiti di età Non è ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in garanzia per le persone che abbiano compiuto 80 anni di eta. Articolo 31 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vascolari, da manifestazioni croniche di tossico alcolismo, nonché da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniaco-depressive, da stati paranoidi, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Articolo 32 Servizio militare L assicurazione non comprende gli infortuni subiti dall Assicurato durante il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, né quelli subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dalla Repubblica Italiana, fermo il diritto per il Contraente di richiedere il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Articolo 33 Infortunio catastrofale In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la medesima polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico dell'impresa non può eccedere l'importo di ,00 euro. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza superassero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente ai rispettivi capitali assicurati. Articolo 34 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'impresa. Si concorda, comunque, che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell obbligazione presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 19 di 21

20 Articolo 35 Regolazione del premio Qualora il premio venga convenuto, in tutto o in parte, in base agli elementi di rischio variabili, e venga anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, esso viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. La regolazione del premio di polizza avviene secondo quanto previsto dalla normativa seguente: entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto all'impresa i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza; le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte dell'impresa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente, l'assicurazione resta sospesa fino alla ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto dell'impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare esibire i libri paga e i registri degli iscritti. Articolo 36 Durata e proroga dell assicurazione Salvo diversa indicazione in polizza, l assicurazione ha durata annuale e qualora non venga richiesta disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Articolo 37 Diritto di recesso Dopo ogni sinistro, indennizzabile a termini di polizza, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l Impresa, viene rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. Articolo 38 Rinuncia al diritto di surrogazione L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettante e in base all'art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio. Articolo 39 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Articolo 40 Estensione territoriale L'assicurazione vale in tutto il mondo. Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Asso Infortuni - Pag. 20 di 21

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