Osservatorio sulla Normativa

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1 )HEEUDLR Osservatorio sulla Normativa Area Research, Intelligence & Investor Relations

2 $JHQGD 7DYROH GL VLQWHVL /H PLVXUH GHO *RYHUQR Interventi a sostegno delle banche Manovra economica Federalismo fiscale &RUSRUDWH *RYHUQDQFH H 9LJLODQ]D Basilea II e la Riforma della vigilanza Corporate Governance Nuovo mercato interbancario Società di Rating Nuova disciplina Opa Fair Value Transparency Nuova disciplina Hedge Funds Sistema Duale Controlli Interni Parti Correlate Società di Revisione 7XWHOD GHL ULVSDUPLDWRUL Antiricilcaggio CMS Credito al Consumo Delibere CICR Conti dormienti Intermediari - Clientela Mutui Derivati Enti Locali Ombudsman bancario Soggetti collegati Banca-Industria Class Action Gestione Collettiva del Risparmio QUARTERLY FINANCIAL REGULATION MONITORY pag. 2

3 7DYROHGLVLQWHVL± /HPLVXUHGHO*RYHUQR 0DQRYUD(FRQRPLFD 5LI Decreto legge n.112/08. Entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito in legge (n.133/2008) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto. %DQFKH H $VVLFXUD]LRQL (art.82, c.1-16): indeducibilità interessi passivi del 3% ai fini Ires e Irap per il 2008, del 4% a partire dal 2009; deducibilità svalutazioni crediti e accantonamenti al fondo rischi su crediti dello 0,30% e deducibilità variazione riserva sinistri del 30%, con le eccedenze deducibili in quote costanti per 18 esercizi (dagli attuali 9); acconto sull'imposta di bollo per banche e società finanziarie del 75% per il 2008, 85% per il 2009 e 95% per gli anni successivi; per le assicurazioni è del 14% per il 2008, 30% per il 2009 e 40% per gli anni successivi; prelievo sulle riserve matematiche dei rami vita dello 0,35% (0,39% nel 2008); soppressione esenzione Iva per le prestazioni infragruppo dall' )RQGL GL LQYHVWLPHQWR LPPRELOLDUH (art.82, c.17-22): per i fondi c.d. "familiari", imposta patrimoniale dell'1% sull'ammontare del valore netto; per tutti i fondi immobiliari, la ritenuta sui proventi sale al 20% dall'attuale 12,5%. &RRSHUDWLYH (art.82, c.25-27): ritenuta di imposta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche del 20% dall'attuale 12,5%. 6WRFN RSWLRQ (art.82, c.23-24): tassazione progressiva dei proventi. &ODVV DFWLRQ (art.36): proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina al 1 gennaio 2009 ed estensione alla P.A. %DQFD GHO 0H]]RJLRUQR (art.6-ter): costituzione della Banca del Mezzogiorno per la promozione dello sviluppo economico e la crescita delle regioni meridionali.,qwhuqd]lrqdol]]d]lrqh LPSUHVH (art.6): agevolazioni finanziarie per le imprese, promozionale e svincolate dall'effettiva realizzazione di flussi esportativi. Delega al Governo per la stesura di un T.U. sul commercio con l'estero. 6WUXPHQWL GL SDJDPHQWR (art.32): ritorno alla soglia di euro per trasferimenti in contante e assegni non trasferibili; abrogazione dell'obbligo di tracciabilità dei compensi ai professionisti. 'HULYDWL (QWL ORFDOL (art.62): divieto per un anno per gli enti locali di far ricorso a contratti derivati, in attesa di un regolamento del Ministro dell'economia che ne regoli contenuti e condizioni. 6WUXPHQWL LQQRYDWLYL GL LQYHVWLPHQWR (art. 4): costituzione di appositi fondi di investimernto tramite la partecipazione di investitori pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative ad elevato contenuto innovativo. 6WDUW XS (art.3): esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se reinvestite, entro due anni dal conseguimento, nel capitale sociale di società che svolgono la medesima attività e costituite da non più di tre anni. 'LVWUHWWL SURGXWWLYL (art.6-bis): atteso decreto dello Sviluppo economico che definirà le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti di impresa e delle catene di fornitura, a cui applicare le disposizioni sui distretti (Finanziaria 2005). TAVOLE DI SINTESI pag. 3

4 7DYROHGLVLQWHVL± /HPLVXUHGHO*RYHUQR )HGHUDOLVPR)LVFDOH 5LI Disegno di Legge del 28 novembre 2008 Delega sul Federalismo Fiscale; art. 119 della Costituzione. E aumentata l autonomia impositiva di Enti e Regioni, con la predisposizione di finanziamenti straordinari. Si avvia la sostituzione del criterio della spesa storica con i parametri della spesa standard. L obiettivo della delega contenuta nel provvedimento è la responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. E inoltre istituita una Commissione paritetica per coordinare gli interventi nella fase attuativa. /HJJHQ 5LI. Decreto legge 185/2008 convertito in legge il 27 gennaio Fra gli interventi a sostegno dell economia reale, si segnala: potenziamento finanziario dei Confidi; ampliamento delle operazioni della CDP; riduzione dell acconto Ires e Irpef per le società di capitale; revisione congiunturale degli studi di settore. TAVOLE DI SINTESI pag. 4

5 7DYROHGLVLQWHVL± &RUSRUDWH*RYHUQDQFHH9LJLODQ]D %DVLOHD,,HODULIRUPDGHOOD9LJLODQ]D 5LI Accordo Basilea 2 entrato in vigore il 1 gennaio 2008; n. due documenti di consultazione del Comitato di Basilea (luglio 2008 e gennaio 2009), recanti proposte di revisione per la gestione dei rischi di mercato e per la gestione della liquidità Ridefinizione dell'attività di vigilanza attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità dei diversi paesi, processi di assegnazione dei rating che tengano conto dei conflitti di interesse, maggiore trasparenza, aumento dei requisiti di capitale, sana gestione e supervisione della liquidità, rafforzamento del secondo Pilastro dell'accordo in tema di gestione dei rischi e valutazione delle esposizioni. )DLU9DOXH 5LI Legge comunitaria 34/2008 per l'attuazione della direttiva fair value (2001/65/CE) e modernizzazione (2003/51/CE). Il recepimento deve avvenire entro settembre Il 31 luglio 2008, si è conclusa la fase di consultazione, avviata dal Dipartimento del Tesoro, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria In particolare, l'abi sostiene l'oic (Organismo Italiano di Contabilità) che punta ad estendere l'impiego del fair value all'intero panorama delle imprese non quotate, piccole e medie, finora esonerate dalla normativa nazionale. 1XRYRPHUFDWRLQWHUEDQFDULR 5LI Iniziativa della Banca d Italia in collaborazione con Abi ed e-mid. Bankitalia ha lanciato il nuovo Mercato interbancario collateralizzato (Mic) per favorire la ripresa delle contrattazioni sui circuiti interbancari, consentendo agli operatori di scambiarsi fondi minimizzando i rischi di liquidità e di controparte. 6LVWHPD GL DPPLQLVWUD]LRQH GXDOH H FRQWUROOL LQWHUQL: Bankitalia impone alle banche una chiara distinzione di compiti e responsabilità tra gli organi aziendali, dettando regole per la loro composizione; accresce i poteri dell'organo di controllo; chiede flussi informativi interni più efficienti e promuove sistemi di incentivazione e remunerazione; propone il riassetto delle istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni. 2SHUD]LRQL FRQ SDUWL FRUUHODWH: sono individuati i requisiti di trasparenza e correttezza delle operazioni in cui l'azionista di controllo è presente da entrambi i lati della transazione (obbligo di informazione immediata periodica per le operazioni con almeno uno degli indici individuati superiore al 5% o ad una percentuale inferiore stabilita a livello societario; principi generali da adottare nella definizione delle procedure interne). 6RFLHWj GL UHYLVLRQH: ai revisori viene chiesta la verifica della coerenza con il bilancio delle informazioni contenute nelle relazioni degli amministratori; analoga verifica deve essere effettuata per le informazioni relative agli azionisti; è previsto l'obbligo di redazione di una relazione sugli assetti di corporate governance. 5LI Istruzioni di vigilanza della Banca d'italia del 5 marzo 2008 sul sistema "duale"; bozza di regolamento della Consob per le operazioni con parti correlate; dlgs. del Ministero dell'economia (in consultazione) per il recepimento della direttiva comunitaria n. 2006/46/CE sui conti annuali delle imprese. TAVOLE DI SINTESI pag. 5

6 7DYROHGLVLQWHVL± &RUSRUDWH*RYHUQDQFHH9LJLODQ]D 5LI Proposta di Regolamento della Commissione europea. 6RFLHWjGL5DWLQJ E prevista una procedura di registrazione obbligatoria per le agenzie di rating in Europa, previa autorizzazione delle Autorità nazionali, specie in riferimento all apertura di filiali o succursali. Le stesse sono sorroposte al controllo delle Autorità del Paese ospitante. E loro vietato, infine, di prestare servizi di consulenza e sono obbligate a pubblicare un rapporto annuale sulla trasparenza dei criteri utilizzati nel calcolo dei rating. 1XRYDGLVFLSOLQD2SD 5LI Legge di conversione 2/2009 del dl 185/2008 (che modifica i relativi articoli del TUF). Viene cancellata la regola della passivity rule e modificata la regola di neutralizzazione. 1XRYDGLVFLSOLQD+HGJH )XQGV 5LI Documento di Best Practice dello Iosco; Regolamento Bankitalia in attuazione del dl 185/2008 (convertito nella l. 2/2009). Il fondo hedge deve valutare attentamente il rischio di liquidità del sottostante considerando se è appropriato e sufficiente per assorbire i riscatti ed i pagamenti obbligatori ai sottoscrittori ; deve garantire trasparenza nella gestione e diffusione di adeguate informazioni; i documenti contabili devono essere redatti secondo principi accettati a livello internazionale e verificati da auditor indipendenti; la due diligence deve coinvolgere la qualità dei manager, il loro livello di esperienza, l adeguatezza dei controlli interni, l esistenza di conflitti di interesse e anche gli investimenti personali effettuati dal gestore nel suo fondo. 7UDQVSDUHQF\ 5LI Documento di consultazione Consob per la modifica del Regolamento emittenti (luglio 2008); D.lgs.n.195/2007 di recepimento della direttiva 2004/109/Ce. Nuova disciplina sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono apportate modifiche alla sezione del Tuf relativa alla redazione dei documenti contabili societari. Tra le novità proposte: modifica delle soglie di rilevanza ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni detenute; semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie quando gli azionisti di una società quotata oltrepassano determinate soglie; modalità di calcolo della partecipazione più dettagliate; separazione delle comunicazioni relative al possesso reale di azioni da quelle relative a partecipazioni potenziali. TAVOLE DI SINTESI pag. 6

7 7DYROHGLVLQWHVL± /DWXWHODGHL5LVSDUPLDWRUL $QWLULFLFODJJLR 5LI. Decreto lgs. 21 novembre 2007 n.231 (in vigore dal 29 dicembre 2007), di recepimento della direttiva CE n.60 del 26 ottobre 2005, modificato dal D.L. 112/2008. Non trasferibilità degli assegni di importo superiore a euro; rilascio di assegni "liberi" previa richiesta scritta del cliente e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni modulo; soglia massima di euro per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali; estinzione o riduzione del saldo, entro il 30 giugno 2009, dei libretti di deposito con saldo pari o superiore a euro; limite di 2mila euro per i trasferimenti di denaro tramite money transfer; abrogazione delle norme sulla tracciabilità dei trasferimenti ai priofessionisti. %DQFD,QGXVWULD: partecipazioni delle banche e gruppi bancari: ampliamento dei limiti di detenibilità delle partecipazioni in imprese non finanziarie in base alle soglie comunitarie: limite di concentrazione del 15% (per una singola partecipazione) e complessivo del 60% del patrimonio di vigilanza. 2PEXGVPDQ EDQFDULR: introduzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie nei rapporti con la clientela, per la definizioni dei quali è previsto il contributo di Bankitalia. 6RJJHWWL FROOHJDWL: sono previsti limiti quantitativi all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati, regole procedurali volte a garantire la correttezza sostanziale delle deliberazioni, nonchè controlli sulle posizioni in essere. 5LI. Delibere Cicr del 29 luglio 2008 &RQWL'RUPLHQWL 5LI Dpr 116/2007; Circolare MEF 8 agosto 2008 n E' scaduto il 16 agosto il termine entro il quale "risvegliare" i conti. Ci sono stati poi 4 mesi di tempo (fino al 16 dicembre) in cui i clienti hanno potuto ancora rivolgersi alla propria banca. Non interrompono la dormienza le operazioni in automatico o quelle disposte dalla banca. Le banche possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale l'avviso dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del Ministero dell'economia. &UHGLWRDOFRQVXPR 5LI Direttiva 2008/48/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio Gli Stati membri dovranno adottare le relative disposizioni entro due anni. La direttiva si applica ai contratti di credito da 200 a euro; sancisce obblighi per gli intermediari relativi alle informazioni da fornire ai consumatori; prevede il diritto di recesso entro due settimane dalla conclusione del contratto e di rimborso anticipato degli importi dovuti; contiene la definizione del Taeg oltre alla disciplina degli "intermediari del credito". TAVOLE DI SINTESI pag. 7

8 7DYROHGLVLQWHVL± /DWXWHODGHL5LVSDUPLDWRUL *HVWLRQH&ROOHWWLYDGHOULVSDUPLR 5LI. Rapporto "Fondi Comuni Italiani: situazione attuale e possibili linee di intervento", a cura di Bankitalia, MEF, Consob, Assogestioni e rappresentanti del settore (18 luglio 2008). Le asimmetrie nella regolamentazione in materia di trasparenza, elementi di criticità delle reti di vendita, la limitata autonomia delle SGR e alcuni svantaggi fiscali sono tra le principali cause della crisi dei fondi comuni italiani. Gli interventi correttivi identificati dovrebbero essere realizzati entro la primavera del 'HULYDWL(QWL/RFDOL 5LI Finanziaria 2008 (legge 244/07); D.L.112/2008. Sono attesi due regolamenti del Ministro dell'economia, sentite Bankitalia e Consob, che individuino la tipologia di contratti, condizioni e criteri di tali operazioni. Per un anno dall'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, gli enti non potranno concludere nuovi contratti sui derivati. &06 5LI Legge di conversione 2/09 del dl n. 185 (c.d. decreto anti-crisi) È prevista la nullità della CMS se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo inferiore a trenta giorni; nulle anche le clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall effettivo prelevamento o dall effettiva durata dell utilizzazione delle somme. &ODVV $FWLRQ 5LI Legge Finanziaria 2008 (244/2007); Codice del Consumo (dlgs. del 6/9/2005 n.206. L entrata in vigore della nuova disciplina dell azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori è stata prorogata al 1 giugno Il Governo ha inoltre presentato un emendamento al collegato sviluppo, con cui sono ridefiniti alcuni aspetti della class action, fra cui la non retroattività su illeciti commessi prima del 1 luglio XWXL 5LI Legge Bersani 40/2007; Convenzione Abi-Ministero dell'economia (maggio 2008); legge 126/2008 che introduce alcune misure a difesa del portafoglio delle famiglie; legge 2/2009 (di conversione del dl 185/2008) E' prevista la possibilità di rinegoziare un mutuo per la prima casa a tasso variabile, stipulato prima del 28 maggio 2008, ottenendo una rata fissa di importo uguale a quello pagato in media nel La proposta di rinegoziazione è inviata dalle banche ai clienti entro il 29 agosto 2008 e, successivamente, entro tre mesi dal ricevimento, ciascun mutuatario potrà optare o meno per l'adesione. E' possibile introdurre eventuali condizioni migliorative, in base alla l. 126/2008. Per i mutui prima casa a tasso variabile, sottoscritti o rinegoziati da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008, la l. 2/2009 prevede che il tasso di interesse non superi il tetto massimo del 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) con accollo da parte dello Stato dell eventuale eccedenza. La disposizione è limitata al I mutui sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009 saranno indicizzati al tasso di rifinanziamento principale della BCE. TAVOLE DI SINTESI pag. 8

9 $JHQGD 7DYROH GL VLQWHVL /H PLVXUH GHO *RYHUQR Interventi a sostegno delle banche Manovra economica Federalismo fiscale &RUSRUDWH *RYHUQDQFH H 9LJLODQ]D Basilea II e la Riforma della vigilanza Corporate Governance Nuovo mercato interbancario Società di Rating Nuova disciplina Opa Fair Value Transparency Nuova disciplina Hedge Funds Sistema Duale Controlli Interni Parti Correlate Società di Revisione 7XWHOD GHL ULVSDUPLDWRUL Antiricilcaggio CMS Credito al Consumo Delibere CICR Conti dormienti Intermediari - Clientela Mutui Derivati Enti Locali Ombudsman bancario Soggetti collegati Banca-Industria Class Action Gestione Collettiva del Risparmio QUARTERLY FINANCIAL REGULATION MONITORY pag. 9

10 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH,O IHEEUDLR LO 0LQLVWUR GHOO (FRQRPLD KD ILUPDWR LO GHFUHWR FKH LQWURGXFH L FG 7UHPRQWL ERQG DWWXDWLYR GHOO DUW GHO GHFUHWR OHJJH Q GHO QRYHPEUH *8 Q GHO QRYHPEUH UHFDQWH ³0LVXUH XUJHQWL SHU LO VRVWHJQR D IDPLJOLH ODYRUR RFFXSD]LRQH H LPSUHVD H SHU ULGLVHJQDUH LQ IXQ]LRQH DQWLFULVL LO TXDGUR VWUDWHJLFR QD]LRQDOH FRQYHUWLWR LQ OHJJH LO JHQQDLR O,O GO Q KD IDWWR VHJXLWR DL GXH GHFUHWL GL LQL]LR RWWREUH SHU OD ULFDSLWDOL]]D]LRQH GHOOH SULQFLSDOL EDQFKH H JUXSSL EDQFDUL GO Q ± ³VDOYDULVSDUPLR H GO Q ± ³VDOYDOLTXLGLWj RUD DFFRUSDWL FRQYHUWLWL LO GLFHPEUH QHOOD OHJJH Q UHFDQWH ³0LVXUH XUJHQWL SHU JDUDQWLUH OD VWDELOLWj GHO VLVWHPD FUHGLWL]LR H OD FRQWLQXLWj QHOO HURJD]LRQH GHO FUHGLWR DOOH LPSUHVH HG DL FRQVXPDWRUL QHOO DWWXDOH VLWXD]LRQH GL FULVL GHL PHUFDWL ILQDQ]LDUL LQWHUQD]LRQDOL ¾ 'HFUHWR PLQLVWHULDOH GHO IHEEUDLR DWWXDWLYR GHOO DUW GHO '/ FKH LVWLWXLVFH L FG 7UHPRQWL ERQG Il citato decreto, che segue all DSSURYD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD VXO UHJLPH LWDOLDQR GL ULFDSLWDOL]]D]LRQH GHOOH EDQFKH, dà il via libera alla sottoscrizione, da parte del Tesoro, ILQR DO GLFHPEUH GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL VHQ]D GLULWWR GL YRWR, emessi da banche italiane o società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati (sono esclusi, pertanto, gli istituti non quotati), FRQYHUWLELOL LQ D]LRQL RUGLQDULH H ULFKLDPDELOL LQ TXDOXQTXH PRPHQWR GDOOD EDQFD HPLWWHQWH SUHYLR YLD OLEHUD GL %DQNLWDOLD. 7DOL VWUXPHQWL GHWWL 7UHPRQWL ERQG SRVVRQR HVVHUH FRPSXWDWL QHO SDWULPRQLR GL YLJLODQ]D GL EDVH &RUH 7LHU FRQ LO GXSOLFH RELHWWLYR GL LPPHWWHUH OLTXLGLWj QHO VLVWHPD ILQDQ]LDULR SHU JDUDQWLUH XQ DGHJXDWR IOXVVR GL ILQDQ]LDPHQWL DOO HFRQRPLD 30, H IDPLJOLH GL UDIIRU]DUH DO FRQWHPSR L UDWLRV SDWULPRQLDOL GHOOH EDQFKH LE MISURE DEL GOVERNO pag. 10

11 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH Sono previste WUH YHUVLRQL del Tremonti bond, accomunate dal fatto che OD VRWWRVFUL]LRQH dei titoli q ULVHUYDWD DOOH EDQFKH giudicate VROLGH sulla base del loro livello di spread sui CDS, del rating loro attribuito e dell ulteriore valutazione effettuata dalla Banca d Italia; inoltre, OD GRWD]LRQH GL FDSLWDOH q OLPLWDWD DO GHO YDORUH GHOOH 5:$ H FRPXQTXH HQWUR XQ OLYHOOR GHOO GHO 7LHU infine, è previsto un rendimento massimo del 15% con una cedola pari al maggiore tra il coupon step-up, un valore rapportato ai dividendi e il rendimento del BTp a 30 anni aumentato del 3% (del 3,5% a partire dal 2013). Invece, per quanto concerne i tratti distintivi delle tre versioni, va fatto notare che: per quella riservata alle banche che terranno i titoli più a lungo, è prevista una FHGROD LQL]LDOH SDUL DO destinata ad aumentare dello 0,25% per ognuno dei 4 anni successivi ed in seguito di 50 punti base ogni due esercizi, ed un premio sul prezzo di riscatto che aumenta con il passare del tempo; per quella destinata agli istituti di credito che intendono usufruire del prestito per il minor tempo possibile, si SUHYHGH XQ FRXSRQ LQL]LDOH SL HOHYDWR con un livello annuo dello stesso più alto fino al 2014, SDUL DOO per i primi 4 anni, aumentato i 50 punti base per i 4 esercizi successivi ed in seguito dello 0,5% ogni 2 anni, LQ FDPELR GL XQ SUH]]R GL ULVFDWWR SDUL DO YDORUH QRPLQDOH ILQR D JLXJQR (dopo tale data cedola e prezzo di riscatto delle due versioni si allineano); per quella che FRQVHQWH GL VRWWRVFULYHUH L ERQG WDQWR DO 0HI TXDQWR DJOL LQYHVWLWRUL SULYDWL (essenzialmente investitori istituzionali), nell ipotesi in cui questi ultimi acquistino almeno il 30% dell emissione e venga rispettato il vincolo della concorrenza, si SUHYHGH XQ WDVVR GL LQWHUHVVH DJJDQFLDWR DO UHQGLPHQWR GHO %7S D DQQL PDJJLRUDWR GL SXQWL EDVH H QRQ GL FRPH DYYLHQH QHO FDVR GL VRWWRVFUL]LRQH VROR GD SDUWH GHO 7HVRUR Inoltre, almeno LO GHO FDSLWDOH GHYH HVVHUH VRWWRVFULWWR GD VRJJHWWL GLYHUVL GDJOL D]LRQLVWL FKH SRVVLHGRQR SL GHO GHO FDSLWDOH della banca, mentre JOL HQWL WHUULWRULDOL QRQ YHQJRQR FRQVLGHUDWL LQYHVWLWRUL SULYDWL LE MISURE DEL GOVERNO pag. 11

12 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH Inoltre, O HPLWWHQWH GHYH DVVXPHUH GHJOL LPSHJQL, definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell Economia e delle Finanze, basato sull accordo-quadro tra il Mef e l Abi, VX OLYHOOR H FRQGL]LRQL GHO FUHGLWR GD DVVLFXUDUH DOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH HG DOOH IDPLJOLH VX SROLWLFKH GHL GLYLGHQGL FRHUHQWL FRQ O HVLJHQ]D GL PDQWHQHUH DGHJXDWL OLYHOOL GL SDWULPRQLDOL]]D]LRQH e, in aggiunta, deve DGRWWDUH XQ FRGLFH HWLFR che impronti la UHPXQHUD]LRQH GHL YHUWLFL D]LHQGDOL al criterio della trasparenza, nonché ai principi di sana e prudente gestione. In particolare, l impegno nei confronti delle PMI deve essere teso a JDUDQWLUH OD SLHQD GLVSRQLELOLWj GL FUHGLWR PDQWHQHQGR, almeno per il triennio successivo, XQ OLYHOOR GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH QRQ LQIHULRUH D TXHOOR GHO ELHQQLR Infine, il decreto prevede anche O LVWLWX]LRQH GL XQ DSSRVLWR RVVHUYDWRULR nelle Prefetture, con il compito di PRQLWRUDUH O XVR che le banche fanno GHL IRQGL loro erogati al fine di sostenere il credito. ¾ /HJJHGLFHPEUHQ Il ventaglio di LQWHUYHQWL VWUDRUGLQDUL previsti dalla legge di conversione dei decreti c.d. salva-risparmio e salva-liquidità, con VFDGHQ]D GLFHPEUH, conferma il UXROR FHQWUDOH GHO 0LQLVWHUR GHOO (FRQRPLD che è autorizzato a: VRWWRVFULYHUH R JDUDQWLUH DXPHQWL GL FDSLWDOH GL EDQFKH LWDOLDQH R VRFLHWj FDSRJUXSSR GL JUXSSL EDQFDUL LWDOLDQL (tenendo conto delle condizioni di mercato) FKH SUHVHQWDQR XQD VLWXD]LRQH GL LQDGHJXDWH]]D SDWULPRQLDOH QRQ ULVROYLELOH FRO ULFRUVR DO PHUFDWR DFFHUWDWD GD %DQNLWDOLD La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 155 (9 ottobre 2008), ed in presenza di un SURJUDPPD GL VWDELOL]]D]LRQH H UDIIRU]DPHQWR GHOOD EDQFD LQWHUHVVDWD GHOOD GXUDWD PLQLPD GL PHVL H GL FRUUHODWD SROLWLFD GHL GLYLGHQGL. È stabilito, inoltre, che le D]LRQL detenute dal Ministero siano SULYLOHJLDWH nella distribuzione dei dividendi, VHQ]D GLULWWR GL YRWR e ULVFDWWDELOL GD SDUWH GHOO HPLWWHQWH, a condizione che la Banca d Italia attesti che l operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza; LE MISURE DEL GOVERNO pag. 12

13 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH FRQFHGHUH OD JDUDQ]LD GHOOR 6WDWR a condizioni di mercato, VXOOH SDVVLYLWj GHOOH EDQFKH LWDOLDQH FRQ GXUDWD UHVLGXD FRPSUHVD WUD PHVL H DQQL GL HPLVVLRQH VXFFHVVLYD DOOD GDWD GHO RWWREUH ; HIIHWWXDUH RSHUD]LRQL WHPSRUDQHH GL VFDPELR VZDS WUD WLWROL GL 6WDWR H VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL detenuti dalle banche, aventi scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008: anche in questo caso l onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenendo conto delle condizioni di mercato. Una IDFLOLW\ SHU DQDORJKH RSHUD]LRQL GL VFDPELR WLWROL q RSHUDWLYD DQFKH SUHVVR OD %DQFD G,WDOLD (plafond di 40mld in titoli di Stato di alta qualità); FRQFHGHUH OD JDUDQ]LD GHOOR 6WDWR, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la WHPSRUDQHD GLVSRQLELOLWj GL WLWROL XWLOL]]DELOL SHU RSHUD]LRQL GL ULILQDQ]LDPHQWR SUHVVR O (XURVLVWHPD. Le operazioni di cui ai suddetti punti 2, 3, e 4 sono effettuate sulla base della YDOXWD]LRQH GHOOD %DQFD G,WDOLD circa l adeguatezza patrimoniale della banca richiedente e la sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.,qrowuh q SUHYLVWD XQD JDUDQ]LD VWDWDOH VXL GHSRVLWL EDQFDUL siano essi effettuati da persone fisiche o da società, SHU XQD GXUDWD GL PHVL FKH DIILDQFD SHU LO PHGHVLPR LPSRUWR LO )RQGR LQWHUEDQFDULR GL WXWHOD GHL GHSRVLWL il quale, alimentato dalle banche, copre fino a HXUR SHU ULVSDUPLDWRUH. La garanzia è estesa anche ai depositi postali. LE MISURE DEL GOVERNO pag. 13

14 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH E consentito, altresì, al Ministero dell Economia e delle Finanze di rilasciare JDUDQ]LD VWDWDOH VX ILQDQ]LDPHQWL HURJDWL GDOOD %DQFD G,WDOLD a banche italiane e succursali in Italia di banche estere per fronteggiare gravi crisi di liquidità (operazioni cd. di (/$ ² (PHUJHQF\ /LTXLGLW\ $VVLVWDQFH). In materia di controlli, è stato introdotto l onere per il Tesoro di trasmettere RJQL WUH PHVL DO 3DUODPHQWR XQD UHOD]LRQH VXOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH GL WXWWH OH QXRYH QRUPH. ¾ 'HFUHWR PLQLVWHULDOH GHO QRYHPEUH LQ DSSOLFD]LRQH GHOOD OHJJH GLFHPEUH Q I FULWHUL, le PRGDOLWj e le FRQGL]LRQL delle operazioni di concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e delle operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche stesse, previsti dalla citata legge di conversione n. 190, sono stati individuati con il decreto ministeriale (27 novembre 2008) ³8OWHULRUL PLVXUH XUJHQWL SHU JDUDQWLUH OD VWDELOLWj GHO VLVWHPD FUHGLWL]LR, pubblicato nella *8 Q GHO GLFHPEUH. In generale, O HQWLWj GHOOH RSHUD]LRQL di durata massima di 6 mesi e rinnovabili fino al 31 dicembre 2009, ³q OLPLWDWD D TXDQWR VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR SHU SRUUH ULPHGLR DOO DWWXDOH JUDYH WXUEDWLYD GHOO HFRQRPLD SHU XQ DPPRQWDUH FKH QRQ SXz HFFHGHUH LO SDWULPRQLR GL YLJLODQ]D GHOOD VLQJROD EDQFD LQFOXVR TXHOOR GL WHU]R OLYHOOR. Le banche dovranno dimostrare alla Banca d Italia l adeguatezza patrimoniale e la capacità di far fronte alle obbligazioni assunte. L espansione delle attività di bilancio, inoltre, non dovrà superare il più elevato dei tre indicatori: crescita annuale del Pil dell Italia, media annua di crescita delle attività di bilancio delle banche e tasso medio di crescita delle attività delle banche nell Ue nei 6 mesi precedenti. LE MISURE DEL GOVERNO pag. 14

15 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH Sono stabiliti anche JOL RQHUL HFRQRPLFL D FDULFR GHOOH EDQFKH EHQHILFLDULH: la garanzia per strumenti con durata non superiore ad un anno ha una commissione dello 0,50%; per le passività oltre un anno, l onere per la banca viene calcolato con la media dei credit default swap tra il 1 gennaio 2007 e ed il 31 agosto 2008 maggiorata dello 0,50%; le garanzie di durata superiore a due anni hanno una commissione maggiorata dello 0,50%; per le operazioni di scambio titoli con il Tesoro la commissione è invece pari all 1%. /D JDUDQ]LD q LQFRQGL]LRQDWD LUUHYRFDELOH H D SULPD ULFKLHVWD Più in particolare: OD JDUDQ]LD GHOOR 6WDWR non può eccedere il GHO YDORUH QRPLQDOH WRWDOH GHL GHELWL HPHVVL GDOOD EDQFD. Gli strumenti oggetto di garanzia, a tasso fisso, devono prevedere il rimborso del capitale in un unica soluzione a scadenza, rappresentare un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi, non essere titoli strutturati. Non possono essere assistite da garanzia, invece, le passività computabili nel patrimonio di vigilanza; QHOOH RSHUD]LRQL GL VFDPELR, i titoli di stato sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso il conto accentrato della banca richiedente, la quale ne acquista la proprietà ed emette a favore del Dipartimento del Tesoro strumenti finanziari per un importo non inferiore a euro. I titoli possono essere utilizzati in via esclusiva per operazioni di rifinanziamento con l Eurosistema, per operazioni di finanziamento con altre controparti bancarie o per la costituzione in pegno; OD JDUDQ]LD GHOOR 6WDWR SHU WLWROL XWLOL]]DWL QHOOH RSHUD]LRQL GL ULILQDQ]LDPHQWR FRQ O (XURVLVWHPD è accordata per un importo pari al valore complessivo in euro alla data di richiesta della garanzia. Il valore dei titoli è determinato da Bankitalia. La garanzia può essere concessa su operazioni di prestito di durata non superiore a 3 anni ed aventi ad oggetto titoli con un valore complessivo non inferiore a euro. LE MISURE DEL GOVERNO pag. 15

16 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH ¾ /HJJH JHQQDLR Q La legge di conversione del d.l. 185/2008 prevede inoltre: l anticipazione dell attuazione della direttiva comunitaria 2007/44/CE relativa ai vincoli da rispettare per l DFTXLVWR GL SDUWHFLSD]LRQL QHO FDSLWDOH GHOOH EDQFKH GD SDUWH GL LPSUHVH FKH VYROJRQR DWWLYLWj LQ VHWWRUL QRQ EDQFDUL Qp ILQDQ]LDUL: viene, in pratica, VRSSUHVVR LO WHWWR GHO SUHYLVWR GDOO DUW 78%, anche se è dettata una GLVFLSOLQD SL VHYHUD SHU L VRJJHWWL LQWHUHVVDWL, essendo richieste competenze professionali generali di gestione di partecipazioni e specifiche in campo finanziario, accertate da Bankitalia; per le banche e le imprese più in generale, disposizioni in materia di ULDOOLQHDPHQWR GHOOH GLYHUJHQ]H ULVXOWDQWL GD RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH GL IXVLRQH VFLVVLRQH H FRQIHULPHQWR QRQFKp LQ PDWHULD GL DYYLDPHQWL PDUFKL GL LPSUHVD H DOWUH DWWLYLWj LPPDWHULDOL. Per l affrancamento dei maggiori valori risultanti da tali operazioni, con particolare riferimento all DYYLDPHQWR, è previsto il loro riconoscimento ai fini fiscali a partire dal periodo nel quale è stata versata un LPSRVWD VRVWLWXWLYD GHO ; LO SHULRGR GL DPPRUWDPHQWR YLHQH ULGRWWR GD D DQQL, con il conseguente aumento della quota deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP; LE MISURE DEL GOVERNO pag. 16

17 ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOOHEDQFKH per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la facoltà di optare per il ULDOOLQHDPHQWR GHL YDORUL FRQWDELOL, con riferimento alle divergenze determinate dall applicazione di diversi criteri fiscali. Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, invece, è concessa la facoltà di YDOXWDUH L WLWROL LVFULWWL LQ ELODQFLR FKH QRQ FRVWLWXLVFRQR LQYHVWLPHQWL GXUHYROL LQ EDVH DO ORUR YDORUH GL LVFUL]LRQH FRPH ULVXOWDQWH GDOO XOWLPR ELODQFLR R UHOD]LRQH VHPHVWUDOH, anziché al valore di realizzazione, desumibile dall andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le stesse disposizioni per le imprese del settore assicurativo, saranno stabilite dall ISVAP; LO SRWHQ]LDPHQWR ILQDQ]LDULR &RQILGL con il rifinanziamento del Fondo di garanzia fino al limite massimo di 450 mln di euro. Il 30% della somma è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi, assistiti inoltre dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del ministro dell Economia. La garanzia è estesa alle imprese artigiane; OD ULGHWHUPLQD]LRQH GHOOH FRPSHWHQ]H GHOOD &DVVD GHSRVLWL H 3UHVWLWL con l ampliamento delle operazioni di interesse pubblico previste dallo Statuto. E stabilito che anche i fondi provenienti dalla raccolta del ULVSDUPLR SRVWDOH possono essere utilizzati per operazioni di interesse pubblico previste dallo Statuto. Le operazioni saranno individuate con decreti di natura non regolamentare del Ministero dell Economia. LE MISURE DEL GOVERNO pag. 17

18 0DQRYUD(FRQRPLFD E stata varata dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 OD QXRYD PDQRYUD HFRQRPLFD, costituita da un ddl ed un dl collegato (n. 112/2008), entrato in vigore il 25 giugno e poi convertito in legge con pubblicazione sulla G.U. del 21 agosto. Si tratta di disposizioni volte a SURPXRYHUH OR VYLOXSSR (anche mediante misure di semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti la libertà di iniziativa economica), a UD]LRQDOL]]DUH O HIILFLHQ]D H O HFRQRPLFLWj GHOO RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD, a SHUVHJXLUH RELHWWLYL GL SHUHTXD]LRQH WULEXWDULD ed a VHPSOLILFDUH procedimenti che incidono su questi aspetti. Inoltre, è stato approvato il DPEF per gli anni Tutti i provvedimenti citati anticipano la Finanziaria 'HFUHWROHJJHQ Questi i principali punti che più direttamente interessano i mercati bancari e finanziari: %DQFKHHDVVLFXUD]LRQLDUWF La percentuale di GHGXFLELOLWj GHJOL LQWHUHVVL SDVVLYL, limitatamente al 2008, viene fissata al 97% (dal 100%): si introduce, pertanto, una percentuale di indeducibilità pari al 3% sia ai fini Ires che Irap. Dal 2009, tuttavia, la quota di indeducibilità sale al 4%; La percentuale di GHGXFLELOLWj GHOOH VYDOXWD]LRQL GHO YDORUH GHL FUHGLWL H GHJOL DFFDQWRQDPHQWL DO IRQGR ULVFKL VX FUHGLWL scende dall attuale 0,40 allo 0,30%; inoltre, l ammontare eccedente questa quota viene considerato deducibile in quote costanti per 18 esercizi (dagli attuali 9). Viene abbassata anche la percentuale di deducibilità nell esercizio della variazione della ULVHUYD VLQLVWUL (dal 60 al 30%) da parte delle assicurazioni, relativamente ai contratti di assicurazione del ramo danni per la quota considerata di lungo periodo (il 75% della riserva sinistri rispetto al previgente 50%); le eccedenze, inoltre, non sono più riportabili nei 9 esercizi successivi ma nei 18 successivi; LE MISURE DEL GOVERNO pag. 18

19 0DQRYUD(FRQRPLFD La percentuale per banche e società finanziarie GHOO DFFRQWR VXOO LPSRVWD GL EROOR passa dall attuale 70 al 75% per il 2008, all 85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi. Per le assicurazioni, si passa dal 12,4 al 14% per l anno 2008, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi; Aumenta il prelievo sulle ULVHUYH PDWHPDWLFKH GHL UDPL YLWD dallo 0,30 allo 0,35% (0,39% nel 2008); La VRSSUHVVLRQH GHOO HVHQ]LRQH GHOO,YD delle prestazioni ausiliare nei gruppi bancari e assicurativi decorrerà dal 1ƒ gennaio )RQGLGLLQYHVWLPHQWRLPPRELOLDUHDUWF Per i IRQGL FRPXQL GL LQYHVWLPHQWR LPPRELOLDUH FKLXVL, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, si stabilisce, da un lato, XQ LPSRVWD SDWULPRQLDOH SDUL DOO sull ammontare del valore netto dei fondi e, dall altro, la HOHYD]LRQH GHOO DOLTXRWD GHOOD ULWHQXWD SHUFHSLWD D WLWROR GL LPSRVWD R GL DFFRQWR GDO DO / LPSRVWD SDWULPRQLDOH è dovuta dai fondi, cd. familiari, per i quali non sia stata prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un SDWULPRQLR LQIHULRUH D POQ GL HXUR, qualora sussista uno dei seguenti requisiti: 1. Le quote siano detenute da PHQR GL GLHFL SDUWHFLSDQWL, salvo che almeno il 50% di tali quote sia detenuto da uno o più soggetti appartenenti a forme di previdenza complementare, Oicr istituiti in Italia e disciplinati dal Tuf, soggetti residenti in stati o territori della ZKLWH OLVW, investitori istituzionali esteri, imprenditori individuali, società ed enti; LE MISURE DEL GOVERNO pag. 19

20 0DQRYUD(FRQRPLFD 2. Il fondo sia istituito come fondo riservato o speculativo e più di 2/3 delle quote siano detenute da una o più persone fisiche legate da rapporti di parentela ovvero da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengono il controllo, ovvero da trust di cui sono disponenti o beneficiari. L introduzione dell imposta patrimoniale ha un carattere essenzialmente antielusivo: si evita che le persone fisiche possano promuovere la costituzione di fondi immobiliari al solo fine di beneficiare di un regime fiscale più favorevole in luogo di quello più oneroso nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai partecipanti al fondo. Inoltre, per tutti i fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta sui proventi salirà dall attuale 12.5 al 20%. La ritenuta si applica sull ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici del fondo distribuiti in costanza di partecipazione, nonché sulla differenza sul valore di riscatto o liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato dal partecipante. L aumento dell aliquota non si applica ai proventi di fondi maturati fino all ultimo rendiconto precedente al D.l &RRSHUDWLYHDUWF Aumenta dal 12.5 al 20% la ritenuta di imposta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e microimprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio Il trattamento resta comunque di favore rispetto ai depositi bancari e postali colpiti da una ritenuta alla fonte del 27%. LE MISURE DEL GOVERNO pag. 20

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