Tribunale di Sondrio
|
|
- Gemma Lamberti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 168/2015 promossa da IMMOBILIARE CAMJACO S.R.L. (c.f./p.iva ), CIMA MARIA CAMILLA (c.f./p.iva CMIMCM66T52F205D), con il patrocinio dell avv. GUALTIERO MAURO, con elezione di domicilio presso lo studio dell avv. MADE GIANLUCA, VIA SARAGOZZA, 130 MODENA; ATTORI contro CREDITO VALTELLINESE SOC. COOP. (c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA e MARTINELLI ELENA, con elezione di domicilio presso lo studio di quest ultima in VIA CAIMI, 35 SONDRIO; CONVENUTO CONCLUSIONI: Come precisate all udienza del e di seguito riportate pagina 1 di 7
2 FOGLIO DI PRECISAZIONE DI CONCLUSIONI Le parti istanti rappresentati e difese in atti, insistono per l accoglimento delle seguenti conclusioni NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Con riferimento al contratto di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria n. 1997: - accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto sul conto corrente con apertura di credito in via chirografaria per cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e, conseguentemente, pronunciarsi: a) sulla gratuità della linea di credito, come concessa e sulla inidoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata; b) sulla illegittimità dell applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815, II comma, C.C.); c) sulla illegittimità dell applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto; d) sull illegittimità dell applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate; - accertare e dichiarare che la banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo conto ( dare avere tra le parti ) alla data di recesso ovvero di citazione e, per l effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art e seguenti c.c.; - accertare e dichiarare la liberazione del prestatore di garanzia fideiussoria sig.ra Maria Camilla Cima per un obbligazione futura ex art c.c.. Con riferimento ai contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria nn. rep /2004, /2006, /2007: - accertare e dichiarare che Credito Valtellinese soc. coop. (già Credito Artigiano s.p.a.) ha proceduto sui contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per cui è causa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c. e, per l effetto, dichiarare gratuiti i finanziamenti con conseguente obbligo per parte attrice di restituire il solo capitale finanziato; pagina 2 di 7
3 - condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quali corrispettivi dei prestiti, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art e seguenti c.c.; - accertata e dichiarata la gratuità dei contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria in parola per pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c., dichiarare per l effetto la nullità delle garanzie ipotecarie concesse in favore della banca convenuta corrispondenti al valore della quota interessi pattuita e dichiarata non dovuta e, pertanto, ordinarne la cancellazione presso la competente Agenzia del Territorio. Con riferimento al contratto di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria n e ai contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria nn. rep /2004, /2006, /2007: - condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dalle attrici per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi usurari di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, da quantificarsi in via equitativa ex art c.c.. CONCLUSIONI PER IL CREDITO VALTELLINESE S.P.A. * * * Voglia l Illustrissimo Tribunale così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da parte attrice, atteso che i rapporti di causa ad oggi sono ancora in essere; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande attoree; - per l effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sui rapporti oggetto di controversia, a titolo di interessi, commissioni, nonché delle valute applicate dall istituto di credito alle operazioni poste in essere dal correntista e dichiarare che il Credito Valtellinese S.p.A. nulla deve alla Immobiliare Camjaco Srl, nonché alla sig.ra Maria Camilla Cima, a nessun titolo; IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice; IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere l istanza di esibizione,; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte. pagina 3 di 7
4 RAGIONI DELLA DECISIONE Immobiliare Camjaco s.r.l., in qualità di correntista, e Cima Maria Camilla, in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio il Credito Valtellinese s.p.a. chiedendo il ricalcolo dei seguenti conti correnti: - conto corrente chirografario n. 1997, aperto in data ; - apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 3613, aperto in data ; - apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 3782, aperto in data ; - apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 2986, aperto in data In particolare, con riferimento al primo conto corrente, hanno dedotto l illegittima applicazione di tassi usurari, di interessi anatocistici, nonché di spese, commissioni, giorni di valuta e interessi non pattuiti, svolgendo domanda di ripetizione dell indebito e risarcimento del danno. Nelle conclusioni dell atto introduttivo Cima Maria Camilla ha inoltre svolto domanda di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell art c.c.. Con riferimento agli altri conti correnti hanno dedotto l illegittima applicazione di interessi usurari e la conseguente non debenza di alcun interesse ex art co. 2 c.c.. Si è costituto in giudizio il Credito Valtellinese s.p.a. contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo preliminarmente la prescrizione dell azione di ripetizione dell indebito, nel merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed in via subordinata la compensazione delle eventuali somme a debito della banca con il credito vantato da quest ultima. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di c.t.u.. La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. - Conto corrente chirografario n Si osserva innanzitutto che il conto corrente in oggetto è ancora aperto e pertanto non sussistono i presupposti per l esperimento dell azione di ripetizione dell indebito, che presuppone l esigibilità del saldo e quindi la chiusura del conto corrente. La domanda deve pertanto necessariamente essere riqualificata alla stregua di una domanda di accertamento. Ciò premesso, la c.t.u. disposta in relazione a tale conto corrente, con argomentazioni del tutto logiche che questo giudice condivide, ha escluso la sussistenza di addebiti illegittimi nel corso del rapporto, fatta eccezione per la somma di 69,76 a titolo di interessi anatocistici applicati successivamente alla data dell , in conformità a quanto previsto dall art. 120 tub, così come modificato ad opera della l. 147/2013. In particolare, il c.t.u. ha accertato come nel corso del rapporto non vi sono stati discostamenti rispetto a quanto effettivamente pattuito tra le parti, sia con riferimento alle spese, che ai giorni di valuta che pagina 4 di 7
5 alle commissioni di massimo scoperto. Sotto tale ultimo profilo, questo Giudice ritiene infondata l eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto per carenza di causa sollevata da parte attrice, aderendo all orientamento maggioritario sviluppatosi in materia, secondo cui la c.m.s. rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente (Cass. Civ n. 870). Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritiene questo Giudice che le contestazioni di parte opponente non possano trovare accoglimento atteso che il contratto di conto corrente, stipulato in data , espressamente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi alla clausola n. 8 che è stata oggetto di specifica sottoscrizione. La capitalizzazione così pattuita deve pertanto ritenersi legittima ai sensi dell art. 120 co. 2 TUB così come modificato ad opera del d.lgs. 342/99 e della delibera CICR , né si pone una questione di disciplina intertemporale, essendo stati i conti correnti aperti in epoca successiva alla predetta delibera, con conseguente irrilevanza della questione circa la natura sfavorevole o favorevole della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non venendo in rilievo nel caso di specie una modifica di un rapporto già in essere, bensì un rapporto nuovo e una specifica pattuizione sul punto intervenuta tra le parti. Non venendo in rilievo questioni di nullità della clausola e in assenza di contestazioni specifiche circa l errata applicazione della capitalizzazione così come pattuita, ritiene questo Giudice che la doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento. Sentenza n. 332/2017 pubbl. il 27/07/2017 Il c.t.u. ha inoltre escluso l applicazione di interessi usurari, calcolando il TEG sulla base delle Istruzioni della Banca d Italia pro tempore vigenti. Non può infatti condividersi quanto dedotto da parte attrice, che ha quantificato in , 24 l usura oggettiva applicata nel corso del rapporto, in quanto tale calcolo è stato effettuato sulla base di una formula diversa da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d Italia, così determinando una disomogeneità dei dati di riferimento rispetto al calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio, da cui si ricava il tasso soglia (cfr. Cass. Civ n ). Né può ritenersi sussistente nel caso di specie la dedotta usura soggettiva. Anche a voler astrattamente affermare la rilevanza in sede civile della fattispecie di cui all art. 644 co. 3 c.c., nel caso di specie non è stata fornita alcuna allegazione e prova circa i presupposti costitutivi di tale fattispecie, con particolare riferimento alla coscienza e volontà in capo alla banca convenuta dell illiceità degli interessi applicati, unitamente alla conoscenza e all approfittamento dell altrui stato di necessità. Quanto sopra esposto rende di per sé ultroneo l accertamento della sussistenza di rimesse solutorie in relazione all eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, sia perché l azione di pagina 5 di 7
6 ripetizione non può essere esperita perché il conto corrente è ancora aperto sia perché in ogni caso l unico addebito illegittimo accertato è pari ad 69,76 ed è relativo agli interessi anatocistici applicati successivamente alla data dell , e quindi senz altro non coperto da prescrizione. In relazione al conto corrente in esame viene quindi accertata la correttezza del saldo indicato dalla banca alla data del , ossia alla data dell ultimo estratto conto prodotto in giudizio, pari ad ,70, fatta eccezione per la somma di 69,76 sopra indicata, e pertanto il saldo, così ricalcolato, ammonta ad ,94. L eccezione di liberazione ex art c.c. formulata in relazione al rapporto di conto corrente in esame non può trovare accoglimento, in quanto formulata in via del tutto generica, soltanto in sede di conclusioni, senza alcuna allegazione e prova circa l ulteriore credito che la banca avrebbe concesso al correntista senza la speciale autorizzazione del fideiussore né circa le effettive condizioni economiche del debitore principale e la conoscenza di queste da parte della banca. Il rigetto della domanda principale implica il rigetto della domanda accessoria di risarcimento del danno. - Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 3613, 3782 e 2986 Ritiene questo Giudice che le contestazioni sollevate in relazione a tali conto correnti, anch essi tuttora operativi, siano infondate e non meritino accoglimento, neanche sotto il profilo dell ammissione della c.t.u. richiesta, in quanto basate sulla cd. sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi. Parte attrice ha infatti dedotto che al momento della pattuizione i relativi contratti prevedevano: quanto al c/c 3613, tasso corrispettivo 3,54% e tasso di mora 5,54% (tasso corrispettivo + 2%); quanto al c/c 3782, tasso corrispettivo 4,47% e tasso di mora 6,47 (tasso corrispettivo + 2%); quanto al c/c 2986, tasso corrispettivo 5,38% e tasso di mora 7,38% (tasso corrispettivo + 2%), a fronte di un tasso soglia, al momento della stipula, rispettivamente pari al 6,26%, 6,63% e 7,97%. È evidente infatti che il superamento del tasso soglia non deve essere valutato considerando la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ma valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, sicchè deve escludersi la previsione di interessi usurari, sia corrispettivi che moratori. Sentenza n. 332/2017 pubbl. il 27/07/2017 Occorre infatti considerare la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito di denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l ipotesi di ritardo nell adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria. In tal caso, gli interessi moratori si sostituiscono a quelli corrispettivi, per cui in alcun modo il superamento del tasso soglia pagina 6 di 7
7 potrebbe essere accertato con riferimento alla sommatoria delle due tipologie di interessi, poiché in tal modo si verrebbe a creare un tasso di interesse nuovo e diverso rispetto a quello pattuito. Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice. Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico di parte attrice. P.Q.M. Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accerta che il saldo del conto corrente n alla data del ammonta ad ,94; - rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice; - condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in 5.967, di cui per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria ed per la fase decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice. Sondrio, Sentenza n. 332/2017 pubbl. il 27/07/2017 Il Giudice Dr.ssa Marta Paganini pagina 7 di 7
Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliQUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO
QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO 1a) C.m.s. clausola in astratto valida con contestazione di difformità tra
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da CALZATURIFICIO MARZIA SPORT DI SERRAJOTTO ORLANDO (C.F. SRRRND54H06F443V)
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Sezione Terza Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016
N. R.G. 621/2014 Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliSentenza n. 267/2017 pubbl. il 23/03/2017 RG n. 3137/2013 Repert. n. 604/2017 del 23/03/2017
N. R.G. 3137/2013 Sentenza n. 267/2017 pubbl. il 23/03/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Raffaella
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliAccoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013
N. R.G. 781/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sommario Contenzioso CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2013 promossa da: BARTOLOMEI ROBERTO (C.F. RRT48T05G999U), nato a Prato il 5/12/1948
DettagliObbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali
Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale Con la sentenza n. 8980 depositata il 5 settembre 2017 la Seconda Sezione
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che
DettagliAccoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014
N. R.G. 23103/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23103/2014 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: COSTRUZIONI NAVALI SPA (c. f. 01092670189),
DettagliSentenza n. 1797/2015 pubbl. il 23/07/2015 RG n /2011
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole ant
N. R.G. 2010/2367 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2367/2010 promossa da: TOSCOCLOCKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04262730486), con il patrocinio
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliLA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO
LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO USURA TEG > TEGM +50% (fino al 30/06/2011) TEGM +1/4+4 pt (dal 01/07/2011) USURA TEG al momento della stipula del contatto o di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da EMMEPIEMME IMMOBILIARE S. VALENTINO
Dettaglicontro N. R.G. 2920/2011
N. R.G. 2920/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PRIMA CIVILE
www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PRIMA CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliBanca Popolare di Sondrio - soc. coop. per azioni - (C.F. e P. IVA ), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi proc
N. R.G. 84474/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - X SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, Il Giudice IL unico dott. Antonio CASO.it Perinelli ha
Dettagliconti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.
conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 22/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 48847/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
DettagliF O G L I O I N F O R M A T I V O FINANZIAMENTI A REVOCA A BREVE TERMINE PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI 1005
DettagliIl contenzioso bancario: la prospettiva del legale
Mondovì, 16 novembre 2012 SSUU 2/12/2010, n. 24418 Indice degli argomenti Premessa Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente
Dettaglitrattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI - p
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglicon sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 424/2006 R.G. promossa da: S.A.P.I.
DettagliCOSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA
COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO Novità normative e giurisprudenziali: attuazione dell art.117bis TUB e Corte Cost. 78/2012 Nuovi criteri di calcolo delle commissioni e degli
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:
Pegno - Ammissione tardiva al passivo (procedura di LCA) Crediti di quote latte costituite in pegno Invalidità del pegno Natura di bene mobile Spossessamento del debitore (pur nell utilizzo del bene) -
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliSentenza n. 723/2016 pubbl. il 14/03/2016 RG n. 4445/2009
N. R.G. 4445/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Abstract. Non integra il requisito della forma scritta, richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali e della condizione di massimo scoperto, il rinvio per relationem alle condizioni previste
Dettagliespropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop
_, *r ;. -.\,_ "'r-. - fl." "w'.' f\ - - '-'-fi.i_ z-' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO Sezione Prima Civile In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da TERMODESPORT SRL (01825250267) elettivamente
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliDecisione N del 05 maggio 2017
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) CERINI (MI) MINNECI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) FERRETTI Membro designato da
DettagliGiudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare
N. R.G. 72064/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SESTA SEZIONE CIVE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 72064/2014 Oggi 8 marzo 2016, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono comparsi: Per l avv. in sostituzione
DettagliMutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Gratuità del mutuo. Rimborso del solo capitale.
Tribunale di Udine Ordinanza 9.3.2015 RILEVANTE Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Nomina di CTU per verifica degli interessi pattuiti ed applicati; - Costo globale della erogazione del denaro
DettagliN. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6!
N. R.G. 4245/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
Dettagli- CONVENUTA. Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767
N. 30000019/2013 R.G.A.C. Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza Il giorno 16/03/2016, nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso, all udienza del Giudice dott.
Dettaglicontratto di conto corrente stipulato tra l attrice Zilco 2 S.r.l. e la convenuta Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. L attrice allega che, nell arco di 11 t
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 26.10.2016, ore 12.30, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 1634/2016 R.A.C.C., promossa da -
DettagliFallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliSentenza n. 3979/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 4362/2015
N. R.G. 4362/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MANO SEZIONE PRIMA CIVE nelle persone dei seguenti magistrati: Alberto Massimo Vigorelli Presidente Domenico Bonaretti
DettagliSi dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle. Le avv.sse conclude come da foglio inviato a mezzo PCT dichi
N. R.G. 9127/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVE Verbale telematico della causa n. R.G. 9127/2014 tra TECHNOLOGY DI & C. S.A.S. FIDENZIO FRANCESCO ATTORI contro ITALFONDIARIO QUALE
DettagliSOMMARIO. Parte I. Wolters Kluwer Italia V
SOMMARIO Parte I Capitolo 1 - Caratteri dell obbligazione degli interessi 1. Nozione di interessi... 5 2. Caratteri dell obbligazione degli interessi... 8 3. La distinzione tipologica degli interessi corrispettivi,
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica
DettagliSentenza n. 2890/2016 pubbl. il 06/09/2016 RG n /2011
N. R.G. 16988/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Primavera ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliCesynt Advanced Solutions s.r.l. CALCOLO TEG TRIMESTRALE E INTERESSI ANATOCISTICI - METODO SINTETICO
Software web-based sviluppato e distribuito da Cesynt Advanced Solutions s.r.l. CALCOLO TEG TRIMESTRALE E INTERESSI ANATOCISTICI - METODO SINTETICO Analisi preliminare eseguita sulla base dei soli estratti
DettagliTribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliComposta dai seguenti magistrati: dott. Amedeo Santosuosso - Presidente dott. Cesira D'Anella - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 19323/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
R.G. n. 4051/13 TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31 luglio 2014, ha pronunciato
DettagliSCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliLa difficile lettura della riforma (L. 27/12/13 n.147) e la disciplina attuale dell anatocismo tra norme, giurisprudenza e dottrina
Usura Il reato di usura e le componenti del vantaggio usuraio L applicazione di interessi usurai e le relative sanzioni; le clausole di salvaguardia la Riforma del T.U.B. e la delibera del CICR del 09/02/2000
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:
Sentenza n. 838/2005 Deciso il 22/04/05 Deposito il 04/05/05 Fallimento Ammissione al passivo Rivendicazione restituzione separazione - Restituzione di ramo di azienda Risoluzione per inadempimento Sentenza
Dettagli2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte I sezione civile Composta dai Magistrati Dott. Antonino Di Leo Presidente Dott. Maria Rosaria Sodano Consigliere rel. Dott. Alberto Vigorelli Ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da MARTIGNAGO ADRIANO (C.F. MRTDRN64C02F443X)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO III Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO III Sezione Civile Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dr. Deli LUCA, nella causa R.G. n. 30000439/2011 promossa da F.LLI BONALDO
DettagliLibretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse
Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari) Contratto
DettagliMARIO G. DI VITTORIO G. E C. S.A.S.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO SEZIONE PRIMA CIVILE In composizione monocratica e in persona del dottor Pasquale Russolillo ha emesso la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliSentenza n. 5405/2016 pubbl. il 02/05/2016 RG n /2013 Repert. n. 4356/2016 del 02/05/2016
N. R.G. 51293/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Cosentini ha pronunciato la seguente
DettagliIL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI
Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliN.RG 4271/2015 Tribunale Ordinario di Como SEZIONE PRIMA Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 161eab IL GIUDICE, dott. Ale
Non è lecita la segnalazione alla Centrale dei rischi di un credito contestato quando la contestazione non è manifestamente infondata Tribunale di Como 10.10.2016 Est. Petronzi Centrale dei rischi - Segnalazione
DettagliAl termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura
N. R.G. 3189/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3189/2014 tra ATTORI contro CASSA DI RISPARMIO S.P.A. CONVENUTA Oggi 12 gennaio 2016 ad ore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Forlì - Sezione Civile - Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
Dettaglicontro CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
N. R.G. 16041/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA. Sezione S2. Giudice: Rovatti Alberto. promossa da:
Fallimento Revocatoria fallimentare Pagamenti e rimesse - Rimesse in conto corrente bancario Versamenti successive alla revoca dell apertura di credito Natura solutoria del debito verso la banca Determinazione
DettagliTRIBUNALE DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA TRA. TRIBIINALE Dl MILANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE In persona del Giudice dr. Marcello Piscopo all'udienza del 21 ottobre 2014 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)
Foglio informativo relativo a ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli s.c.r.l. Piazzale Concordato n.5 93014 Mussomeli (CL)
DettagliTribunale di Brescia. Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Capri, Dott. A.Q., Sent. n. 106 del 5 novembre 2010.
Tribunale di Brescia. Dott. L.C. - Sent. n. 124/10 del 18 gennaio 2010. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - Sezione Seconda Civile -nella persona della dott.ssa L.C., in funzione di Giudice
DettagliAccoglimento totale del 30/01/2016 RG n. 1240/2014
TRIBUNALE DI BENEVENTO II Sezione civile Il Giudice dott.ssa Floriana Consolante sciogliendo la riserva assunta all udienza del 19.10.2015, con termine per note sino al 20.11.2015, nella causa civile n.
DettagliL ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.
L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino Tribunale di Torino, 29 gennaio 2016. Rel. Di Capua. Condominio negli edifici Diritto al recupero delle
DettagliSentenza n. 3575/2016 pubbl. il 06/12/2016 RG n /2014 Repert. n. 7762/2016 del 06/12/2016
R.G. n. 15357/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15357/2014 PAOLA MARIA SIVIERI Parte attrice BANCA DI
DettagliLa trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto. Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova
La trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova (( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Dettagli