L. 2 maggio 1974, n. 195 (1). Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2).

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1 Page 1 of 9 Leggi d'italia L n. 195 Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1974, n L. 2 maggio 1974, n. 195 (1). Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1974, n (2) I piani di ripartizione dei contributi annuali dello Stato ai partiti politici sono stati approvati: per il 1974 con due decreti 10 luglio 1974 (Gazz. Uff. 11 luglio 1974, n. 181); per il 1975 con due decreti 29 gennaio 1976 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1976, n. 27); per il 1976 con D.P.C.D. 14 luglio 1976 (Gazz. Uff. 16 luglio 1976, n. 186); per il 1977 con D.P.C.D. 25 gennaio 1977 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1977, n. 25) e con D.P.S.R. 2 febbraio 1977 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1977, n. 33); per il 1978 con due decreti 26 gennaio 1978 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1978, n. 27); per il 1979 con due decreti 24 gennaio 1979 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1979, n. 25); per il 1980 con due decreti 24 e 25 gennaio 1980 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1980, n. 24); per il 1981 con due decreti 22 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1981, n. 22); per il 1982 con due decreti 26 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1982, n. 25); per il 1983 con due decreti 20 gennaio 1983 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1983, n. 20); per il 1984 con due decreti 25 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1984, n. 24); per il 1985 con due decreti 24 gennaio 1985 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 20); per il 1986 con due decreti 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1986, n. 25); per il 1987 con due decreti 22 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1987, n. 18); per il 1988 con due decreti 21 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1988, n. 16); per il 1989 con tre decreti 18 gennaio 1989 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1989, n. 14); per il 1990 con due decreti 25 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1990, n. 20); per il 1991 con due decreti 24 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20); per il 1992 con due decreti in data 22 e 29 gennaio 1992 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1992, n. 24) e per il 1993 con D.P.S.R. 1 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26) e con D.P.C.D. 2 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26). I piani di ripartizione dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali per il rinnovo delle due Camere del Parlamento italiano sono stati approvati: con D.P.C.D. 11 agosto 1979 (Gazz. Uff. 14 agosto 1979, n. 223) per le spese sostenute nel 1979; con D.P.C.D. 11 agosto 1983 (Gazz.

2 Page 2 of 9 Uff. 12 agosto 1983, n. 221) per le spese sostenute nel 1983; con D.P.C.D. 23 luglio 1987 (Gazz. Uff. 24 luglio 1987, n. 171) per le spese sostenute nel 1987; con D.P.C.D. 26 maggio 1992 (Gazz. Uff. 27 maggio 1992, n. 123) per le spese sostenute nelle elezioni del 5 e 6 aprile 1992; con D.P.S.R. 28 luglio 1994 (Gazz. Uff. 1 agosto 1994, n. 178) e con D.P.C.D. 2 agosto 1994 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 180) per le spese sostenute nelle elezioni del 27 e 28 marzo 1994; con D.P.C.D. 19 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) e con D.P.S.R. 20 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) a titolo di anticipazione, per le spese sostenute nelle elezioni del 21 aprile 1996; con D.P.C.D. 26 giugno 1996 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149) e con D.P.S.R. 5 luglio 1996 (Gazz. Uff. 6 luglio 1996, n. 157) a titolo definitivo, per le spese sostenute nelle suddette elezioni; con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (Gazz. Uff. 30 luglio 2001, n. 175) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e con D.P.S.R. 31 luglio 2001 (Gazz. Uff. 31 luglio 2001, n. 176), modificato ed integrato dal D.P.S.R. 22 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2002, n. 251), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 13 maggio 2001; con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati; con D.P.S.R. 27 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174), con D.P.S.R. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288), con Decr. 28 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178, S.O.) - corretto con Comunicato 4 agosto 2008 (Gazz. Uff. 4 agosto 2008, n. 181) - e con Decr. 16 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2008, n. 296), modificato dal Decr. 29 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 9 e 10 aprile Con D.P.C.D. 19 luglio 2000 (Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172) sono stati approvati i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile Con D.P.C.D. 1 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio Con D.P.C.D. 26 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del aprile Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile Con Decr. 28 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178, S.O.), modificato dal Decr. 29 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione e dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile Con Decr. 8 giugno 2010 (Gazz.Uff. 18 giugno 2010, n. 140) sono stati erogati i rimborsi delle spese elettorali sostenute di movimenti e prestiti politici per le consultazioni elettorali svoltesi nel Con Decr. 27 luglio 2010 (Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei

3 Page 3 of 9 Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo Con Decr. 25 luglio 2013 (Gazz. Uff. 29 luglio 2013, n. 176) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del aprile 2013 e della Valle d'aosta del 26 maggio [A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni (3). L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera. Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi. Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche] (4). (3) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n (4) Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n [I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità: a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto, a termini del comma terzo del precedente

4 Page 4 of 9 articolo; b) la somma residua è ripartita fra i partiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati. I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali. I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura] (5). (5) Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n [A titolo di contributo per l'applicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire milioni (6). La predetta somma è iscritta per lire milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati. I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti: a) il 2 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3 e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; b) il 23 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o più membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro; a ciascun gruppo parlamentare, diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno è attribuito un decimo dei contributi spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1

5 Page 5 of 9 (7) ; c) la somma residua è erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformità dei predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di presidenza. I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo] (8) (9). (6) Vedi, anche, l'art. 3, L. 18 novembre 1981, n (7) Lettera così modificata dall'articolo unico, L. 16 gennaio 1978, n. 11 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1978, n. 23). (8) Vedi, anche, l'art. 3, L. 18 novembre 1981, n (9) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 3 della presente legge, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 173 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale. (commento di giurisprudenza) 4. In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

6 Page 6 of 9 5. I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi. 6. [Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute] (10). [Ogni patto in tal senso è nullo] (11). I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta. (10) Periodo soppresso dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (11) Periodo soppresso dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (commento di giurisprudenza) 7. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politicoorganizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (12).

7 Page 7 of 9 Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. (12) Comma così modificato dal comma 28 dell art. 9, L. 6 luglio 2012, n [I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge. Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate con l'indicazione nominativa delle persone fisiche, o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a L Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione aggiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono

8 Page 8 of 9 emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza. La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite nel primo comma del presente articolo. Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito] (13). (13) Articolo soppresso dall'art. 4, L. 18 novembre 1981, n [La erogazione ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente articolo 3 nella misura annua ivi stabilita decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge] (14). (14) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 9 della presente legge, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 173 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale. 10. All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministro del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. Allegato (15)

9 Page 9 of 9 (15) Si omette l'allegato. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Source: (page consulted on the 19 th of Jan 2010)

Source:  (page consulted on the 19 th of Jan 2010) Source: http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/10/72504.shtml (page consulted on the 19 th of Jan 2010) Legge 2 maggio 1974, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 135). Contributo dello Stato

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