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1 Padova, 3 febbraio 2015 Circolare n 6/2015 Alla Spett.le Clientela IMPORTANTE!!! Oggetto: Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Gentili Clienti, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, al fine di promuovere una stabile occupazione, un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2015 (vedi nostra circolare n 1/2015). L INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, fornisce le prime indicazioni per la gestione di tale esonero contributivo triennale. DATORI DI LAVORO INTERESSATI Possono beneficiare dell esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza, e, con misure e condizioni diverse, i datori di lavoro del settore agricolo. Possono quindi beneficiare nel nuovo esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (studi professionali, associazioni di volontariato, etc.). L esonero contributivo triennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione (di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001). Gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali) rientrano, invece, tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell esonero contributivo, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale. Datori di lavoro agricoli Come già evidenziato, i datori di lavoro del settore agricolo possono beneficiare dell esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro. A riguardo l INPS, nella circolare in oggetto, precisa che per beneficiare dell esonero contributivo le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) devono riguardare lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni: - Che non risultino occupati nel corso dell anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo; In particolare l INPS precisa che l esonero contributivo non spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto un rapporto di lavoro agricolo regolato sulla base di: - Contratto di apprendistato; - Contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; Spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto: - un rapporto di lavoro intermittente. - che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Relativamente alla nozione di rapporto di lavoro agricolo, l INPS ribadisce che vi rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo. Pertanto per le assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigente, quadro e impiegato, ancorché del settore agricolo, si applica la disciplina prevista per la generalità dei datori di lavoro (comma 118 della Legge di stabilità 2015). L INPS, infine, ricorda che essendo l esonero contributivo riconosciuto, con specifico riferimento al settore

2 agricolo, nel limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di Stabilità (ad esempio, 2 milioni di euro per l anno 2015), la fruizione dello stesso risulta subordinata, come previsto dallo stesso comma, all ordine cronologico di presentazione delle relative istanze: in caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell incentivo, l Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI L esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, con decorrenza nel corso del 2015 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015). Non spetta in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione in quanto si tratta di un contratto di natura formativa) e di lavoro domestico. Contratto intermittente a tempo indeterminato L esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente, in quanto tale forma contrattuale, concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, non soddisfa la finalità della norma di promuovere forme di occupazione stabile. Lavoro ripartito (o job sharing) a tempo indeterminato Il nuovo esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito (job sharing). In tal caso, poiché due lavoratori assumono in solido l adempimento di un unica e identica obbligazione lavorativa, le condizioni per l applicazione dell esonero devono essere possedute da entrambi i lavoratori coobbligati. Dirigenti Nella circolare in esame l INPS precisa che non si ravvisano motivi ostativi all applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del nuovo esonero contributivo alle assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Cooperativa di lavoro e somministrazione Da ultimo, l Istituto previdenziale chiarisce che l esonero contributivo spetta in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001 e anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l utilizzatore nella forma a tempo determinato. In riferimento a quest ultimo punto, l INPS precisa che l assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua attività presso il datore di lavoro in qualità di lavoratore somministrato, godendo dell esonero contributivo in esame, fruisce dell esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro (incluso il somministratore) per il periodo residuo di utilizzo dell esonero. Esempio Si consideri la seguente situazione: - il somministratore A assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1 febbraio 2015, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l azienda B, fruendo dell esonero contributivo; - il rapporto di lavoro tra A e il lavoratore si risolve il 31 marzo 2015 (durata dell esonero contributivo pari a 2 mesi). Qualora l azienda B assuma a tempo indeterminato lo stesso lavoratore potrà godere dell esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, in quanto 2 mesi sono

3 già stati fruiti), a condizione che l assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. NATURA DELL ESONERO L INPS chiarisce che il nuovo esonero contributivo assume la natura tipica di incentivo all occupazione e si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Ne consegue, pertanto, che l esonero contributivo non è da considerarsi aiuto di Stato secondo la disciplina comunitaria (art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea), in quanto è una misura generalizzata che non determina un vantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Ciò comporta che non trova applicazione il regime de minimis. MODALITÀ DI UTILIZZO Come sopra anticipato, le modalità operative per usufruire dell esonero contributivo e le modalità di compilazione della denuncia mensile Uniemens saranno definite dall INPS, con apposita circolare. Preme evidenziare tuttavia che, per accedere al beneficio, non è necessario effettuare alcuna richiesta preventiva all INPS. MISURA DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione in esame consiste nell esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad eccezione delle seguenti forme di contribuzione: 1) premi e contributi dovuti all INAIL; 2) contributo, se dovuto, al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del c.c., ossia il Fondo di Tesoreria INPS istituto dal 1 gennaio 2007 per le aziende con almeno 50 dipendenti; 3) contributo, se dovuto, ai Fondi di cui all art. 3, commi 3, 14 e 19, della Legge n. 92/2012, ossia i Fondi di solidarietà bilaterali/fondo di solidarietà residuale. L agevolazione si applica nel limite massimo di euro annui e spetta per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve essere compresa tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre LAVORATORI PART-TIME E JOB SHARING Per i rapporti di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto), l importo di euro annui deve essere proporzionalmente ridotto in base alla percentuale part-time. Analogamente, per i contratti di lavoro ripartito l importo di euro annui deve essere proporzionalmente ridotto in base alla durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati. IMPORTO MENSILE DELL ESONERO E ASSUNZIONI/CESSAZIONI IN CORSO MESE L importo massimo mensile dell esonero contributivo è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12 mesi). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a riferimento la misura di euro 22,08 ( 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell esonero contributivo. Il nuovo esonero contributivo si applica, pertanto, ai contributi a carico del datore di lavoro

4 (fatte salve le suddette contribuzioni), fino al limite di 671,66 euro mensili, opportunamente adeguato in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente il predetto limite potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto del limite massimo di euro 8.060,00 annui. Se, invece, i contributi a carico del datore di lavoro sono inferiori, nel mese, al limite di 671,66 euro, l importo dell esonero non fruito viene accantonato e può essere goduto nei mesi successivi in cui viene superato il predetto limite. CUMULABILITÀ DELL ESONERO CONTRIBUTIVO L INPS precisa che l esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015: - non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ad esempio, il nuovo esonero contributivo non è cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell assunzione di over 50 e donne ; - è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali rientrano: Il contributo concesso dalle Regioni/Province autonome per l assunzione di soggetti disabili, calcolato sul costo salariale del lavoratore, disciplinato dall art. 13 della Legge n. 68/1999; L incentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione di giovani genitori, fruibile dal datore di lavoro per un massimo di cinque lavoratori, di cui al DM 19 novembre 2010; L incentivo per l assunzione di lavoratori che beneficiano dell indennità Aspi, pari al 50% dell indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore, disciplinato dall art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012; L incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani, di cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014 come modificato dal Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti); L incentivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all art. 5 del DL 91/2014, limitatamente agli operai agricoli. ASSUNZIONE UNDER 30 La cumulabilità del nuovo esonero contributivo triennale, con l incentivo per l assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all art. 1 del DL n. 76/2013, pari a 1/3 dell imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di 650,00 euro mensili per lavoratore finora poco utilizzata visto che l apprendistato godeva di maggiori sgravi), è ammessa in misura limitata. Più precisamente, l INPS chiarisce che l incentivo per l assunzione di giovani under 30 di cui al DL n. 76/2013, poiché non può superare l importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, qualora venga goduto, per il medesimo lavoratore, unitamente al nuovo esonero contributivo triennale, opera solo con riferimento all eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (ottenuta dividendo per 12 mensilità l importo massimo annuale dell esonero contributivo = euro 8.060,00/12). Esempio Si ipotizzi che, per la medesima assunzione, sia possibile fruire di entrambi i predetti incentivi (esonero contributivo triennale e incentivo under 30 ). Si ipotizzi inoltre che, in relazione a tale assunzione, i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro siano pari, nel mese, a euro 800,00. In tal caso, il datore di lavoro beneficia: - Dell esonero contributivo per un importo pari a euro 671,66 e - Dell incentivo under 30 per un importo pari a euro 128,34 (800,00-671,66).

5 ASSUNZIONE DALLE LISTE DI MOBILITÀ Come noto, l art. 8, comma 4 della Legge n. 223/1991 prevede un contributo mensile a favore delle aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, trasformano a tempo pieno e indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato con detti lavoratori; che tale contributo è pari al 50% dell indennità di mobilità di cui avrebbe beneficiato il lavoratore qualora non fosse stato assunto. Nella circolare in esame l INPS precisa che tale contributo, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva e, pertanto, risulta l unico incentivo cumulabile con il nuovo esonero contributivo triennale. Di conseguenza, i datori di lavoro che, dal 1 gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, sia dell esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015, che dell incentivo di natura economica di cui all art. 8, comma 4, della Legge n. 223/1991, pari al 50% dell indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla medesima indennità (fino ad un massimo di 12/24/36 mesi). Il cumulo tra incentivi è ammesso anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. SOPPRESSIONE DELL ART. 8, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 407/1990 L INPS ricorda che, dal 1 gennaio 2015, le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24, non potranno più fruire degli incentivi previsti dall abrogato art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990. Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dal citato art. 8, comma 9, fino alla naturale scadenza. CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL ESONERO CONTRIBUTIVO L Istituto, nella Circolare n. 17, fornisce importanti chiarimenti anche in relazione alle condizioni richieste perché sussista il diritto alla fruizione dell esonero contributivo. In particolare, tale diritto è subordinato al rispetto di alcuni >>> PRINCIPI GENERALI (ART. 4, CO. 12, LETT. B), C) E D) E CO. 15, LEGGE N. 92/2012) Pertanto, l esonero contributivo triennale non spetta nelle seguenti ipotesi: VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (ART. 4, COMMA 12, LETT. B) Quando l assunzione a tempo indeterminato è effettuata in violazione del diritto di precedenza (fissato dalla legge o dal contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Con riferimento al diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato, si ricorda che: - i lavoratori in mobilità e quelli licenziati per riduzione del personale hanno diritto di precedenza in caso di riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 15, Legge n. 264/1949 e art. 8, Legge n. 223/1991). Tale diritto spetta anche ai licenziati per cessazione di attività; - nell ambito dei trasferimenti d azienda, i lavoratori che non passano alle dipendenze dell acquirente, dell affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che

6 questi ultimi effettuino entro 1 anno dalla data del trasferimento ovvero entro il maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi. In tali ipotesi, il diritto di precedenza è automatico nel senso che, ai fini dell esplicazione dei suoi effetti (la riassunzione a tempo indeterminato), non è richiesta alcuna manifestazione di volontà di esercizio da parte del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente licenziato nell ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non potrà beneficiare, in relazione alla predetta assunzione, dell esonero contributivo triennale. Con riferimento al diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore cessato da un rapporto a termine, si ricorda che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, comma 4- quater, D.Lgs n. 368/2001). In tali ipotesi, affinché il diritto di precedenza possa esplicare i suoi effetti (la riassunzione a tempo indeterminato), è necessario che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di volersene avvalere entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto, si ricorda, si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore violando il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente cessato da un rapporto a termine, non potrà beneficiare, in relazione alla predetta assunzione, dell esonero contributivo triennale. L Istituto puntualizza, infine, che, poiché la fruizione all esonero contributivo è ammessa anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, la violazione del diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. ASSUNZIONE DA PARTE DI DATORE DI LAVORO CHE ABBIA IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO CONNESSE AD UNA CRISI O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ART. 4, COMMA 12, LETT. C) Quando l assunzione a tempo indeterminato è effettuata da un datore di lavoro interessato (ovvero l utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato) da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, l esonero contributivo triennale non spetta. Ai predetti fini, sono fatti salvi i casi in cui l assunzione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, l INPS ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all unità produttiva coinvolta dai sopra citati interventi di integrazione salariale. ASSUNZIONE DA PARTE DI DATORE DI LAVORO CHE ABBIA IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO CONNESSE AD UNA CRISI O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ART. 4, COMMA 12, LETT. D) Quando l assunzione a tempo indeterminato riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, l esonero contributivo triennale non spetta. Ciò vale anche nei confronti dell utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l utilizzatore.

7 INVIO TARDIVO DELL UNILAV (ART. 4, COMMA 15) Quando l inoltro dell Unilav inerente l assunzione a tempo indeterminato risulta effettuato decorsi i termini di legge, l esonero contributivo triennale, per il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria, non spetta. Tale penalizzazione è espressamente prevista all art. 4, comma 15 della Legge n. 92/2012. ECCEZIONE!!!: NON APPLICAZIONE, AI FINI DELLA FRUIZIONE DELL ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE, DEL PRINCIPIO PREVISTO DALL ART. 4, COMMA 12, LETT. A), LEGGE N. 92/2012 Fra i principi individuati dalla Riforma Fornero, il cui mancato rispetto comporta, in generale, il non riconoscimento degli incentivi alle assunzioni, vi è anche quello contemplato all art. 4, comma 12, lettera a), in base al quale l incentivo all assunzione non spetta laddove l assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Ciò si verifica, ad esempio, quando l assunzione agevolata riguarda un lavoratore che gode di un diritto di precedenza alla riassunzione. In sostanza, il datore di lavoro, poiché assume il lavoratore che in ogni caso avrebbe dovuto assumere, non può godere delle agevolazioni connesse alla predetta assunzione. Tuttavia, con specifico riferimento al predetto principio, l INPS, nella Circolare n. 17/2015, afferma che non trova applicazione ai fini del riconoscimento dell esonero contributivo triennale. In estrema sintesi, a parere dell Istituto, l esonero contributivo triennale e la relativa disciplina introdotti con la Legge di Stabilità 2015 costituiscono disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012 con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma. Ne consegue che, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato danno diritto all esonero contributivo triennale a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Ciò implica che può fruire dell esonero contributivo triennale il datore di lavoro privato che - in attuazione dell obbligo previsto dall art. 5, comma 4-quater, D.Lgs n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi (maturando, dunque, il diritto di precedenza alla riassunzione a tempo indeterminato). Analogamente, l esonero contributivo spetta anche per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato; - nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell obbligo previsto dall art. 47, comma 6, Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze. L Istituto ricorda, infine, che il principio contenuto nell art. 4, comma 12, lett. a), Legge n. 92/2012, non si applica alle norme speciali che regolano l assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell art. 3, Legge n. 68/1999. Ne consegue che, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l esonero contributivo triennale può ritenersi valido anche in queste fattispecie. NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI (ART. 1, CO E 1176, LEGGE N. 296/2006) La fruizione dell esonero contributivo triennale è subordinata anche al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed in particolare: a) Al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006. Si tratta nello specifico della regolarità degli obblighi di contribuzione

8 previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. A tale riguardo, l INPS ricorda che si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC; b) Del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. VINCOLI INTRODOTTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ (ART. 1 comma 118, LEGGE N. 190/2014) Il diritto all esonero contributivo triennale è subordinato, infine, al rispetto di taluni presupposti introdotti ad hoc dall art. 1, comma 118, della Legge di Stabilità In particolare, la fruizione di tale diritto è subordinata alla sussistenza, alla data dell assunzione, in capo al lavoratore, delle condizioni di seguito indicate: a) Il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tale riguardo, l Istituto ricorda che il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell esonero contributivo triennale. Ad analoga conclusione, si giunge nell ipotesi in cui l assunzione riguardi un lavoratore che, nei 6 mesi precedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Diversamente, l Istituto afferma che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell arco dei 6 mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all esonero contributivo triennale. b) Il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (pertanto nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell art c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. c) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, con fruizione dell esonero contributivo triennale, con lo stesso datore di lavoro che assume. A conferma di tale condizione ostativa, il secondo periodo del comma 118, dispone che L esonero ( ) non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio ( ) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirvi il supporto che riterrete necessario e porgiamo. Cordiali Saluti Il Cdl Alessio Bertagnin

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