5) Aspetti economici, previdenziali e fiscali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "5) Aspetti economici, previdenziali e fiscali"

Transcript

1 5) Aspetti economici, previdenziali e fiscali Quesito 1 (n. 78/2010) I risparmi derivanti dalla trattenuta malattia ai sensi art.71 L.133/2008 hanno riflessi sul fondo risorse decentrate? Quale è il comportamento corretto da adottare dal punto di vista contabile, in sede di emissione dei relativi mandati di pagamento? L art.71 della L.133/2008 prevede che per i periodi di assenza per malattia, nei primi 10 giorni di assenza (di ogni evento di malattia) è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Per effetto di tale norma, alcune voci, anche se fisse e continuative, subiscono una decurtazione nei primi 10 giorni di malattia. In riferimento a quelle voci che sono interessate dalla decurtazione, l art.71 della L.133/2008 specifica chiaramente che i risparmi derivanti dalle trattenute per malattia non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, ma tali somme concorrono solamente al miglioramento dei saldi di bilancio. Pertanto, la trattenuta per malattia non deve incidere sugli importi imputati al fondo risorse decentrate, nel senso che gli importi devono sempre essere imputati per intero, come se la trattenuta in oggetto non fosse mai stata applicata. Dal punto di vista contabile, sui capitoli delle risorse decentrate, il mandato sarà sempre emesso per intero, senza tenere conto della decurtazione per effetto della malattia e, nel contempo, la trattenuta per malattia verrà contabilizzata con una reversale su un apposito capitolo in entrata. In tale modo, la trattenuta per malattia non andrà a costituire risparmio nel fondo delle risorse decentrate, ma essendo contabilizzata in entrata, inciderà positivamente sui saldi di bilancio, come previsto la norma in esame. Quesito 2 (n. 79/2010) Quesito in merito alle modalità di liquidazione dei servizi di pubblica sicurezza svolti dalla polizia locale a seguito di convenzioni fra enti. I compensi per servizi di pubblica sicurezza svolti dalla polizia locale a seguito di convenzioni fra enti possono essere liquidati con differenti modalità. La prima alternativa prevede il pagamento diretto all agente di polizia da parte dell ente a favore del quale è stata svolta l attività di pubblica sicurezza; dal punto di vista fiscale, questa situazione configura una fattispecie che si colloca nella categoria del reddito assimilato a lavoro dipendente (ai sensi art.50 del TUIR), con assoggettamento del compenso alle ritenute irpef per scaglioni e all irap. In tal caso, quindi, i compensi erogati agli operatori di polizia non saranno utili dal punto di vista previdenziale, in quanto non esiste alcun contratto di lavoro subordinato che lega l ente fruitore con il soggetto che presta l attività. La seconda alternativa prevede invece che l ente fruitore del servizio di pubblica sicurezza provveda a trasferire le risorse finanziarie necessarie all ente che ha impiegato il proprio personale dipendente; in questo caso, sarà quest ultimo ente a provvedere al pagamento dei propri dipendenti, utilizzando i fondi trasferiti dall ente utilizzatore. Dal punto di vista fiscale, questa situazione si colloca nella fattispecie del reddito da lavoro dipendente (ai sensi dell art.49 del TUIR) con assoggettamento del compenso alle ritenute irpef per scaglioni e all irap. Dal punto di vista previdenziale, essendo il pagamento dei compensi effettuato direttamente dall ente datore di lavoro, comporta che i compensi in oggetto siano utili e quindi assoggettati a contribuzione ai fini previdenziali. Le due possibilità di liquidazione comportano differenze anche sotto l aspetto finanziario: nel primo caso

2 (reddito assimilato a lavoro dipendente) l ente beneficiario dell attività di pubblica sicurezza dovrà porre a carico del proprio bilancio la spesa del compenso e dell irap, mentre, nel secondo caso (reddito da lavoro dipendente), i fondi da trasferire all altro ente da parte dell ente fruitore del servizio dovranno tenere conto non solo del compenso e dell irap, ma anche della quota di contributi previdenziali a carico ente. Come risulta ovvio, quindi, la prima alternativa comporta un minore esborso rispetto alla seconda, ma, d altro canto, la seconda possibilità risulta più favorevole agli operatori di polizia impiegati nell attività, i quali si vedranno riconoscere i compensi per pubblica sicurezza fra le voci utili ai fini pensionistici e pertanto saranno maggiormente incentivati a dare la propria disponibilità a fronte delle iniziative di questo tipo. Quesito 3 (n. 3/2010) Ai fini della distribuzione del fondo produttività le assenze 2009 di un dipendente per mandato elettivo (il ns. dipendente è sindaco) sono equiparate alle assenze per malattia previste dall art.17 comma 23 lett.d del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009? Il D.L n. 78 (convertito nella legge 102/09), relativamente all art. 71 del D.L. 112/08 (convertito nella legge133/08), ha previsto con l art.17 comma 23 lett. d. l abrogazione del 5 comma del predetto art. 71 che prevedeva che Le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Il legislatore inoltre prevede che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1/07/2009). Atteso che nessuna norma specifica quali siano le assenze che incidono sull erogazione del salario accessorio, tale individuazione è rimessa ad ogni singola amministrazione, in sede di contrattazione. Nel merito, la scrivente amministrazione provinciale, ai fini della distribuzione del fondo produttività non considera assenza i permessi usufruiti da un dipendente per l esercizio di carica pubblica. Tali assenze sono state invece considerate rilevanti ai fini del calcolo della produttività nel periodo di vigenza del sopra citato 5 comma dell art.71 ( e quindi da l 25/06/2008 al 30/06/2009). Quesito 4 (n. 13/2010) Spesso il nostro Comune stipula contratti con liberi professionisti relativamente ad incarichi di progettazione, direzione lavori, consulenza, sicurezza, ecc... Chiediamo se la stipula di tali contratti comporta, per il libero professionista, il pagamento dei diritti di segreteria, oltre alla presentazione delle marche da bollo. In via preliminare si premette che tutti i contratti interessanti le pa richiedono sempre la forma scritta, che rappresenta un elemento essenziale del negozio. Indicativa in proposito la sentenza del Consiglio di Stato, sez v, n.5444 del , che riprende un orientamento ormai consolidato della suprema corte ( tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione ed in genere dagli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria Cass n. 3662; v., tra le tante, anche Cass n. 7149; 1994 n. 6182; 1992 n. 9682; 1987 n. 4742). Con riferimento specifico al quesito posto, va osservato che l art. 17 del R.D. n del 1923, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 16 ( i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale ), dispone che i contratti a trattativa privata oltre che in forma pubblica amministrativa possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dalle parti. Il c.d. Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, nel confermare quanto già previsto dal R.D. citato, stabilisce all art. 11, co. 13 che Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Da quanto sopra, perciò, risulta in via generale che si può procedere con scrittura privata qualora i contratti non facciano seguito a procedura concorsuale, aperta e ristretta, e, inoltre, che è lasciato spazio alla discrezionalità dell ente, che può disciplinare con proprio regolamento le modalità di stipulazione dei contratti pubblici.

3 A tale proposito, si ritiene di segnalare che il Regolamento dei contratti della Provincia di Cremona prevede che i contratti d importo superiore a euro (IVA esclusa) devono essere stipulati in forma pubblica e che non sono soggetti a stipula in forma pubblica i contratti di locazione, gli incarichi professionali, gli incarichi conferiti a notai e a legali. Nel caso in cui il vs. ente non abbia uno specifico regolamento che disciplini tale materia, si ritiene di suggerire la possibilità di adottare una deliberazione (di Giunta) che dia indicazioni in merito, qualora i tempi stretti non consentano l adozione, da parte del Consiglio Comunale, del relativo regolamento. Sebbene non univoca, sembra prevalente la tesi secondo la quale i diritti di rogito siano dovuti a seguito della fruizione di un servizio da parte dell'utente a fronte di una attività di assistenza. Condizione imprescindibile per l'esazione del tributo (la natura tributaria è affermata anche dalla Corte costituzionale n. 156/1990), quindi, è l'attività da parte del segretario. In questo senso la Corte dei conti Emilia con delibera n. 42/07 e Corte dei conti Lombardia con il parere n. 9 del Quanto sopra si verifica solo nel caso atti rogati o autenticati dal segretario, che interviene direttamente nella stipulazione dell atto, mentre nel caso di scrittura privata non sembrano, pertanto, esigibili i diritti di rogito. (In relazione al riconoscimento dei diritti di segreteria, si veda anche l art. 21 del DPR 465/1997 che richiama la L. 8 giugno 1962 n. 604). Devono essere applicate le marche da bollo, ai sensi del DPR n. 642 del (allegato 1), che stabilisce che per scritture private con cui si creano, modificano, estinguono o documentano rapporti giuridici di qualunque specie è necessaria la marca da bollo di. 14,62 per ogni foglio di 4 facciate. Quesito 5 (n. 7/2010) Sanzione disciplinare con sospensione dello stipendio e sospensione dal servizio: aspetti economici/prev.li/assist.li/ ass.vi e problematica detrazioni d'imposta. Modalità di predisposizione DMA Recuperare la retribuzione corrispondente a 1/26 per ogni gg.di sanzione; la trattenuta riduce imponibili cpdel, tfs-tfr, f.credito, irap, irpef in quanto e' interruttiva del servizio; non matura la detrazione lavoro dipendente per il periodo della sanzione; su dma non si forma nessuna sottosezione in quanto la sanzione disciplinare interrompe il servizio. Quesito 6 (n. 23/2010) Qual'è l'indennità da erogare al sindaco neo eletto se lavoratore in pensione? L'indennità di funzione spettante al sindaco e' in misura intera, senza riduzione del 10% e senza decurtazione al 50% in quanto pensionato. Quesito 7 (n. 42/2010) Fruizione da parte di un dipendente del congedo retribuito per assistenza a personale con handicap:1) come devo assoggettare l'indennità? solo cpdel e fondo credito oppure anche inadel tfs? 2) rispetto le percentuali a carico dipendente e a carico ente oppure la quota a carico dipendente viene integrata dall'ente? 3) per la denuncia dma nei codici del tipo servizio quale utilizzo? L'indennità suddetta corrispondente all'ultima retribuzione percepita e' assoggettata alla normale contribuzione inpdap (ex cpdel e fondo credito) in quanto il periodo di congedo (o i periodi se fruito in frazioni) e' utile ai fini del trattamento di quiescenza; non e' invece valutabile ne' ai fini del trattamento di fine servizio ne' del t.f.r. inpdap e quindi esclusa dalla base imponibile. a tal riguardo vedasi la circolare inpdap n. 2, le informative n. 30 del e n. 22 del e la circolare n. 31 del in ordine alle % dei contributi ex cpdel e fondo credito valgono le normali ripartizioni riferite agli stipendi. in ordine, infine, alla d.m.a. si fa presente che i codici da utilizzare sono per il codice impiego e 4 per il codice servizio Quesito 8 (n. 59/2010) Per un nuovo assunto è necessario acquisire il foglio matricolare (come indicato su stampato di una ditta) o basta il foglio di congedo?

4 Tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi dell art. 46 del D.P.R n. 445; l Amministrazione può ovviamente verificare la veridicità, come previsto dal suddetto D.P.R. 445/2000, tenendo conto anche delle norme che regolano l acquisizione diretta di documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni (art. 43 comma 1 DPR 445/2000). Si ricorda che in base all articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 10 gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli ne richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; Quesito 9 (n. 65/2010) Un dipendente ha richiesto un anticipo di euro 4,500,00 dell'i.f.s. per spese connesse alla salute. Tale richiesta è da inoltrare al datore di lavoro o all'inpdap? Esiste una normativa in materia? In risposta al quesito si fa presente quanto segue: Il rapporto previdenziale del dipendente pubblico è rappresentato dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) in capo all I.N.P.D.A.P. Gli aspetti principali di tale trattamento, riguardante una parte dei dipendenti in servizio, (cioè quei dipendenti degli EE.LL. assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data del ), sono regolati dalle Leggi n. 152/ 68 e n. 440/ 87.- La corresponsione del T.F.S. in forma diretta spetta agli iscritti all INPDAP che, avendo maturato almeno un anno di iscrizione al predetto istituto, abbiano risolto per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro con l ente locale di appartenenza e quello previdenziale; non ha pertanto diritto al T.F.S. il dipendente che cessi dal servizio presso un ente iscritto all INPDAP e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro ente sempre iscritto al medesimo istituto previdenziale. Per i dipendenti assunti in ruolo a decorrere dall e per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato trova invece applicazione la nuova disciplina sul trattamento di fine rapporto. L introduzione del T.F.R. negli EE.LL. venne previsto in prima battuta dalla L. n. 335/ 95 integrata poi dalle Leggi n. 449/ 97 e n. 448/ 99 e dai D.P.C.M e La circolare INPDAP n. 11 del ha illustrato, comunque, gli aspetti relativi al trattamento di fine rapporto da applicare alle nuove assunzioni di personale effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con la successiva circolare n. 30 dell e l informativa n. 7 del l INPDAP ha fornito, in merito alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali, ulteriori chiarimenti e precisazioni, integrando le disposizioni contenute nella precedente circolare n,. 11 del 12 marzo Tutto ciò premesso si precisa che la normativa suddetta non prevede a tutt oggi per i dipendenti degli EE.LL. anticipi in ordine al T.F.S. o al T.F.R. per qualsiasi motivo (salute, casa ecc ). Eventuali richieste in tal senso possono trovare corso nella gestione del credito sempre in capo all INPDAP. In particolare si segnala la possibilità da parte del dipendente (per il tramite del datore di lavoro) di richiedere la concessione di un piccolo prestito o della cessione del quinto dello stipendio attraverso apposita istanza il cui modello è scaricabile dal sito INPDAP. Quesito 10 (n. 66/2010) Un dipendente comunale è stato chiamato a prestare servizio nella giornata del 26 dicembre u.s. per lo svolgimento di un funerale. Non rientra nei casi di "reperibilità" ufficialmente riconosciuti ed il modesto fondo per il lavoro straordinario è già stato esaurito. E' possibile remunerare la prestazione svolta con la maggiorazione del 30% o è necessario procedere al recupero delle ore lavorate in giorno festivo? In riferimento al quesito sopra riportato si fa presente che il caso in questione rientra nella disciplina dell'art. 24 comma 2 CCNL 14/09/2000 che stabilisce che "l attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". Anche l'art. 38 CCNL del 14/09/2000 che disciplina il Lavoro straordinario al comma 7 stabilisce che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a

5 riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La risoluzione n E1 dell'aran precisa inoltre che "in caso di riposo compensativo dato in sostituzione di ore di lavoro straordinario, non bisogna corrispondere, per ogni ora di straordinario effettuata alcuna maggiorazione. La "compensazione" opera senza tener conto del fatto che le ore straordinarie sono remunerate con la maggiorazione". Quesito 11 (n. 67/2010) Con la presente si chiede cortesemente di conoscere le modalità di trasmissione all'inpdap dei dati riguardanti le ritenute ed i versamenti per piccoli prestiti. Tali dati confluiscono nella DMA che mensilmente invio per il mio ente o è necessario compilare un'apposita denuncia a parte specificando il nominativo del dipendente, la somma e la relativa scadenza (come per anni precedenti l'introduzione della DMA)? I dati riguardanti le ritenute ed i versamenti per i piccoli prestiti non confluiscono nella DMA ma già da qualche anno è necessario utilizzare la procedura INPDAP denominata CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (vedi circolare INPDAP n. 30 del 26/11/2003). Dal 15 dicembre 2008 è entrato in vigore un nuovo sistema di Riscossione dei Presti Inpdap al quale si accede entrando nel sito INPDAP, GESTIONE CREDITI - ACCESSO AREA RISERVATA e digitando il codice fiscale e la password (che sono gli stessi della passweb). Poi si entra in Applicazioni, Riscossione crediti agli iscritti, Dichiarazioni e Acquisizione dichiarazioni. In questo modo si acquisiscono tutti i dati dei dipendenti per i quali è necessario effettuare il versamento dei crediti. Una volta acquisiti i dati si devono effettuare una serie di passaggi che portano ad ottenere una CHIAVE DI VERSAMENTO ed un CONTO CORRENTE sul quale dovranno essere versati i crediti. (vedi nota INPDAP del 13/11/2008 Prot. n OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI PRESTITI DIRETTI INPDAP) E' necessario comunque contattare direttamente la sede INPDAP per iniziare questa procedura da Voi mai utilizzata e per avere tutte le informazioni sul caso. Una volta che avrete definito il tutto con l'inpdap siamo a completa disposizione per eventuali spiegazioni sul funzionamento della procedura della CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI. Quesito 12 (n. 70/2011) Con decorrenza 2/01/2010 il Comune di X ha provveduto ad assumere un nuovo dipendente in qualità di aiuto cuoco, esecutore, inserviente, cat. B1, part-time. Chiedo cortesemente conferma circa la corretta impostazione delle voci stipendiali: oltre allo stipendio base ed all'indennità di comparto, compete anche la voce "indennità specifica" (pari a lire annue per 12 mensilità)? In riferimento al quesito sopra riportato si conferma l'attribuzione dell'indennità art. 4 c.3 del CCNL 16/07/1995 rapportata alla percentuale part-time di lavoro. Quesito 13 (n. 81/2010) Quali sono le modalità di liquidazione dello straordinario elettorale? Le prestazioni di lavoro rese in una giornata di riposo settimanale ( di regola la domenica) dal personale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie sono attualmente disciplinate dall art. 39, comma 3 del CCNL del , che è stato aggiunto dall art. 16, comma 1, del CCNL del Il personale interessato, secondo le regole richiamate, ha diritto: a) a percepire, per tutte le ore di straordinario prestate, il compenso orario previsto per lo straordinario festivo; b) al riposo compensativo per le ore prestate. Qualora le ore di straordinario siano quantitativamente superiori a quelle corrispondenti ad una giornata lavorativa convenzionale, il lavoratore avrà diritto ad una sola giornata di riposo compensativo, secondo l articolazione dell orario vigente nell ente. E quindi al pagamento delle 7 ore come straordinario festivo e al riposo di un intera giornata lavorativa (nel vostro caso di 6 ore). Nel caso in cui, il dipendente lavorasse per solo 3 ore, gli andrebbe pagato lo straordinario festivo e

6 godrebbe di 3 ore di riposo. Si consiglia di effettuare una verifica sulla possibilità di richiedere il rimborso al Ministero dell Interno per tutti gli oneri derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario elettorale. Quesito 14 (n. 89/2010) 1) L'ente ha assunto, in occasione delle consultazioni elettorali del 28 marzo 2010, personale a tempo determinato per il periodo Dal la stessa persona sarà assunta, per sostituzione di maternità anticipata, sempre a tempo determinato, fino al Chiedo se, in chiusura dell'incarico per il servizio elettorale, siano dovuti il compenso per 13^ mensilità e il TFR. 2) Inoltre, il TFR deve essere erogato dal Comune o dall'inpdap? 3) Chiedo se il compenso percepito in qualità di responsabile di procedimento, compenso accessorio facente parte del fondo di produttività, erogato in ragione mensile ad una dipendente comunale, debba essere decurtato in occasione del congedo matrimoniale. In riferimento al punto 1) si ritiene che, all atto della scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato per consultazioni elettorali, il comune debba procedere all erogazione dei ratei di 13^ mensilità maturati. Infatti, anche se, di fatto, non si verifica alcun tipo di interruzione fra i due diversi contratti di lavoro a tempo determinato, si ritiene che, sia opportuno, sia ai fini contabili sia di successiva rendicontazione delle spese, tenere separate le competenze riferite ai due diversi contratti. In merito al punto 2), si osserva che l assunzione suddetta ha comportato l obbligo di iscrizione all INPDAP gestione TFR. Trattandosi di un periodo superiore ai 15 giorni, la dipendente avrà diritto a percepire dall INPDAP il TFR, attraverso la compilazione del Mod.TFR1 che, a cura del Comune, dovrà essere trasmesso, dopo la cessazione, alla competente Sede Provinciale INPDAP (vedasi circolare INPDAP n 30 del 1/8/2002). Per quanto riguardo il quesito posto al punto 3) si ritiene che, in occasione del congedo matrimoniale, l indennità mensile per specifiche responsabilità non debba subire alcuna decurtazione. Si ricorda che il quinto comma dell art. 19 del CCNL nel disciplinare i permessi retribuiti, tra cui quello in occasione del matrimonio, specifica che durante tali periodi di assenza al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Quesito 15 (n. 91/2010) Questa amministrazione in data 29/3/2010 ha irrogato ad un dipendente la sanzione disciplinare di cui all art. 55-quater del D.Lgs 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009: licenziamento senza preavviso. Essendo a conoscenza del fatto che il dipendente interessato ha inoltrato ricorso al Giudice del lavoro, vorremmo sapere se nell elaborazione del cedolino paga per erogazione tredicesima mensilità spettante, conguaglio fiscale irpef e addizionali dobbiamo anche monetizzare le ferie non usufruite dal dipendente licenziato o se invece è più corretto aspettare l evolversi della causa. In relazione al quesito posto, va richiamato l orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sorge in tutti i casi in cui il mancato godimento delle ferie non sia determinato dalla volontà del lavoratore (CdS, sez. IV, n. 4332/02; TAR Liguria, sez. II, n. 496/02; TAR Milano, sez. III, n. 526/05). La monetizzazione delle ferie non godute può essere fatta solo quando il dipendente non ha potuto usufruire delle stesse per cause indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio per esigenze di servizio (TAR Napoli, sez. V, n. 1110/02) e comunque a seguito di un motivato diniego espresso da parte dell Amministrazione (C. Cost. n. 543/90). Nel caso specifico al dipendente è stata inflitta la più grave delle sanzioni disciplinari, rappresentata dal licenziamento senza preavviso, ai sensi dell art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001. Si può a questo proposito citare la sentenza piuttosto recente del TAR Milano, sez. II, 7 ottobre 2005, n. 3765, che ha appunto negato la corresponsione del compenso per ferie non godute in un caso di licenziamento senza preavviso, ritenendo che questo sia un caso in cui la mancata fruizione delle ferie non

7 sia imputabile alla volontà dell Amministrazione, bensì a quella del dipendente. Poiché, quindi, il rapporto di lavoro è stato interrotto per causa non imputabile al datore di lavoro, l Amministrazione Comunale potrebbe valutare la possibilità di seguire l orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, tenendo conto d altra parte che il lavoratore avrà eventualmente la facoltà di agire nelle opportune sedi giurisdizionali contro l Amministrazione per il pagamento delle ferie non godute. A mero coronamento di quanto sopra descritto si osserva che la ratio della disposizione regolante la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso è quella di reprimere tutti i comportamenti che arrechino pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate e che possano far temere che queste non vengano espletate correttamente; fra i comportamenti censurabili vanno ricompresi non solo quelli tenuti nello svolgimento del servizio, ma anche quelli che, pur se estranei al servizio, siano in qualche modo lesivi del prestigio e del decoro dell'amministrazione (CdS n. 2182/08). Il forte contenuto afflittivo e anche di tutela dell Amministrazione giustifica l interruzione del rapporto nel momento e nello stato in cui tale rapporto si trovi, essendo tale sanzione prevista per i più gravi comportamenti che minano il rapporto di fiducia tra Amministrazione e impiegato pubblico. Quesito 16 (n. 54/2011) Compensi per incarichi dal Comune per gli adempimenti connessi al censimento della popolazione In riferimento al suo quesito, si premette che la decisione sul tipo di contratto da stipulare dipende essenzialmente dalle caratteristiche concrete della natura del rapporto che si intende instaurare, per cui si forniscono i seguenti elementi di valutazione: la nozione di prestazione occasionale è presente in diverse norme, non coordinate tra loro e quindi fonte di possibile ambiguità. a) nel decreto attuativo della legge Biagi (d.lgs. 276/2003) per prestazione occasionale si intende (art. 61 comma 2) una prestazione di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, con un compenso complessivamente percepito nel periodo d imposta non superiore a 5000 euro. b) la seconda nozione è quella del normale contratto d'opera (art del codice civile), che si ha quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; la prestazione può essere resa quale attività abituale (libero professionista) oppure con carattere di occasionalità. Al di là del dato formale della durata e importo, per i quali si ricorda la circolare INPS n. 9 del , secondo la quale:..sono soggette a contribuzione previdenziale le prestazioni occasionali, di durata inferiore a trenta giorni e per un compenso non superiore a 5000 euro, in riferimento al medesimo committente, sempre che sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all art.50, c. 1, lettera c bis del T.U.I.R. e non ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all articolo 2222 del codice civile., e tenuto conto che l'attività di cui al vostro quesito supera comunque i 30 giorni di durata, l'elemento fondamentale che consente di distinguere tra prestazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa è quello del coordinamento, o meno, dell'attività da parte del committente: qualora l'attività svolta dall'incaricato abbia un carattere di continuità, qualora egli necessiti di rapportarsi costantemente con l'ente e compiere attività che presuppongono forme di presenza ed interazione con lo stesse ente che conferisce l'incarico, si è in presenza di una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di contribuzione previdenziale ed assistenziale, e regime fiscale specifico. Una prestazione invece che presupponga un'attività da parte di un soggetto che non svolga abitualmente libera professione, senza necessità di coordinamento funzionale stretto con il committente, che può essere esplicata senza rapporto continuo con l'ente, e che si concretizza nella consegna di un prodotto o di un risultato, sarà da considerarsi occasionale ai sensi dell articolo 2222 del c.c. e dell articolo 67, c.1 lettera l) del T.U.I.R. con il conseguente assoggettamento al regime fiscale e previdenziale relativo (ritenuta di acconto del 20% sul lordo e non assoggettamento a contribuzione previdenziale se quel livello di compenso percepito non si cumula con altri redditi occasionali nel superamento della soglia dei 5000 euro). Quesito 17 (n. 55/2011) Chiedo indicazioni in ordine alla corretta applicazione aliquote addizionale comunale irpef A decorrere dal 2007 (art.1, commi 142 e 143, L.296/2006 e successive modificazioni), l addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno a cui si riferisce l addizionale.

8 Essa è dovuta in due momenti: un acconto nell anno di riferimento ed il saldo nell anno successivo. L acconto è stabilito nella misura del 30% dell addizionale ed è calcolato dal sostituto d imposta applicando l aliquota deliberata dal comune interessato al reddito imponibile dell anno precedente. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota e l eventuale soglia di esenzione sono assunte nelle misure vigenti nell anno precedente, salvo che non sia intervenuta entro il 31 dicembre la pubblicazione da parte del comune di riferimento di una nuova delibera di variazione sul sito (D.L.159/2007, art.40, comma 7 L. 222/2007). Il sostituto d imposta dovrà trattenere il relativo importo in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale è invece determinato nel mese di dicembre, applicando l aliquota pubblicata sul sito suddetto, al reddito calcolato ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, scomputando gli acconti mensili trattenuti. L importo risultante dai calcoli suddetti è trattenuto in un numero massimo di undici rate da gennaio a novembre dell anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il saldo dell addizionale non può essere rateizzato ed è prelevato invece in unica soluzione. Alla luce della normativa suddetta, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, si ritiene che l acconto già calcolato non vada ricalcolato sulla base della nuova aliquota. Quest ultima dovrà invece essere utilizzata nel calcolo del saldo dell addizionale comunale in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione sopravvenuta. Quesito 18 (n. 57/2011) Questa amministrazione intende affidare un incarico occasionale (nello specifico per attività relativa al censimento) ad un proprio dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato part time. E' ammissibile l'erogazione del compenso come incarico occasionale e quindi "al di fuori" delle mensilità erogate con busta paga?. In riferimento al suo quesito, si ricorda innanzitutto che l art. 14, comma 5, del CCNL così afferma: E consentita la corresponsione da parte dell ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto,di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell orario ordinario di lavoro. Pertanto nel caso in esame viene in rilievo la necessità di verificare se tali compensi rientrino nel principio dell omnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente sancito dall art. 2 comma 3 del D.Lgs. 165/200.. A tale proposito la Corte dei Conti della Lombardia con delibera n. 14/2009 così afferma:.. l esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell ente locale. L esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D.Lg. 267/2000 nonché dagli artt. 2 e 6 del D.Lgs. 322/1989: Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica. Ne consegue che per l ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell an, discrezionale nel quomodo. L ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell ISTAT nel ambiti della propria competenza territoriale : Sembra evidente che lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientri quindi nei compiti istituzionali del personale degli uffici comunali, e quindi sotto la protezione del principio dell omnicomprensività della retribuzione. il CCNL , nel prevedere i compensi dell ISTAT, va inteso a nostro parere nel senso di considerare tali prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di lavoro ma sempre riconducibili al rapporto di lavoro dipendente, che il personale interno può/deve svolgere. Pertanto al dipendente comunale può essere riconosciuto per le attività del censimento solo un compenso specifico per attività svolte al di fuori dell orario di lavoro, ma non affidare un incarico occasionale; quindi per i rilevatori e gli eventuali coordinatori verranno pagate le ore svolte oltre il normale orario di lavoro Per quanto concerne i compensi del personale incaricato di posizione organizzativa coinvolto nel censimento il CCNL del (art. 39 c.2) ha espressamente previsto che possano essere corrisposti i compensi Istat, si tratta pertanto di compensi ulteriori rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato e quindi aggiuntivi rispetto a queste ultime. L esclusione dell incarico professionale deriva anche dall analisi dell art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001: la norma prevede che, prima di affidare un incarico esterno è necessario verificare l esistenza di professionalità interne e ciò sarebbe difficile da dimostrare se si affida un incarico allo stesso dipendente interno. Si ricorda che l art. 1, comma 192 della Finanziaria 2006 ha previsto che a decorrere dall le

9 somme trasferite dall ISTAT sono comprensive anche di qualsiasi onere (Cpdel, Inal, Irap ecc.) a carico dell amministrazione che andrà quindi scorporato prima dell inserimento in busta paga Quesito 19 (n. 64/2011) Dovendo procedere al rinnovo della convenzione per la fornitura del servizio mensa per i dipendenti, si chiede di conoscere l importo massimo erogabile per ogni buono pasto. In riferimento al suo quesito, si specifica che la contrattazione collettiva non fissa alcun limite all'importo erogabile il servizio sostitutivo di mensa, se non quello delle risorse disponibili per ciascun ente (art. 45 ccnl , comma 1). L'art. 46 del ccnl come modificato dall'art. 13 ccnl specifica inoltre che "il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto." Il dipendente è poi tenuto a corrispondere un terzo del costo unitario di ciascun pasto come determinato in sede di convenzione. L'ente dovrà quindi valutare con cura l'ammontare di risorse disponibili in bilancio, al fine di stipulare convenzioni nelle quali si definisca il valore di un pasto con attenzione alla sua sostenibilità per le finanze dell'ente, in riferimento ovviamente al numero di lavoratori interessati. A mero titolo esemplificativo, si ricorda che sia la Provincia di Cremona, sia il Comune di Cremona hanno stabilito quale tetto massimo per il buono pasto il valore di 10,50 (di cui un terzo a carico del dipendente). Si ricorda però che alcune recenti pronunce della Corte dei Conti hanno affrontato il problema dell eventuale aumento del valore del buono pasto con riferimento alla previsione dell art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010, che vieta di aumentare il trattamento economico ordinariamente spettante al singolo dipendente nell anno La Corte dei Conti Toscana (par. 187/2011) richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2008, n secondo la quale: Il valore dei pasti, dei quali il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa e il lavoro prestato, sostituendosi a esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. La Cassazione pertanto sottolinea la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto che, in quanto tale, non può essere sostituito con un erogazione in denaro. La Corte dei Conti Toscana così prosegue: Si ricorda, però, che in base all art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nella sua attuale versione, il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all importo complessivo giornaliero di 5,29; per la quota eccedente tale valore, esso è assoggettato a tassazione e a ritenute previdenziali, pur essendo non monetizzabile (si veda a proposito la circolare R.G.S. n.24/2006). Se è pur vero che la norma di cui all art. 9 della legge 122 citata ha una finalità diversa dalla norma di cui all art. 51 TUIR, trattandosi nel primo caso di riduzione del trattamento retributivo spettante e nel secondo caso di imposizione fiscale ai redditi di lavoro dipendente, la risoluzione al quesito deve tener conto della natura giuridica del buono pasto che può considerarsi sottoposto alla limitazione di cui all art. 9 solo nell ipotesi (nella misura) in cui presenti una natura retributiva-corrispettiva. Come chiarito, la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata entro l importo predetto (euro 5,29), oltre il quale concorre alla formazione del reddito (e quindi del trattamento economico complessivo). Pertanto deve ritenersi che un incremento del valore del buono pasto oltre tale soglia concorre alla formazione del reddito del dipendente ed entra a far parte, per disposizione di legge, nella componente retributiva del compenso del dipendente, perdendo la sua natura puramente assistenziale. Si conclude pertanto ritenendo che il divieto di aumentare il trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010 di cui all articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010, convertit o, con modificazioni, dalla legge 122/2010, sia violato in caso di incremento del valore del buono pasto oltre la quota di euro 5,29 (del medesimo avviso è la Sezione Controllo Emilia Romagna con deliberazione n. 25 del 17 giugno 2011). Peraltro, si ricorda che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 dell articolo unico della L. 296/06 inerenti i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come indicato, da anni, nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

10 Anche la Corte dei Conti Sez. Puglia, con deliberazione n. 63 del , si pronuncia sulla possibilità di incremento del valore dei buoni pasto, in relazione al disposto dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010. Secondo la Corte ( in senso conforme alla precedente pronuncia della Corte Conti Toscana e alla circolare RGS n. 12/2011) la disciplina dell'art. 9 del D.L. 78/2010 prevede misure di contenimento finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento; tale invarianza deve riguardare anche il valore dei buoni pasto la cui misura non può essere incrementata nel medesimo triennio in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lett. c) del T.U.I.R., i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a euro 5,29. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 non costituisce reddito da lavoro dipendente e pertanto non soggiace ai vincoli imposti dall'art. 9 del citato D.L. 78/2010. Quesito 20 (n.67/2011) Si chiede di sapere se, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, debba essere compresa la somma figurativa trattenuta ai dipendenti in regime di T.F.R., cioè della quota di retribuzione lorda pari al 2% ex inadel a carico dipendenti. In merito al suo quesito posto, si evidenzia che l'imponibile irap, essendo calcolato in base all'art.4 c.2 del D.lgs.446/1997 sulle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, è dedotto della somma figurativa trattenuta ai dipendenti in regime t.f.r. (pari al 2% ex inadel) in quanto trattasi di somma figurativa e non di retribuzione. In particolare la circolare 4 giugno 1998 n.141/e afferma nel Cap.IV che l'ammontare delle retribuzioni da considerare ai fini della ripartizione territoriale è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del citato D.Lgs. n. 314 del In merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale si rinvia alla circolare INPS-Direzione Centrale Contributi- n. 236 del 24 dicembre Pertanto, restano escluse dalla nozione di retribuzione le quote di accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, le indennità, anche in forma assicurativa, conseguite a titolo di risarcimento danni nonché i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate sotto qualsiasi titolo alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124 del Quesito 21 (n.69/2011) Chiedo cortesemente un vostro supporto per l esatto conteggio della trattenuta per sciopero e per il computo della base imponibile dei vari contributi/ritenute pensionistiche (Cpdel, Inadel, Fondo Credito, Irap, Inail, Irpef). La trattenuta sulla retribuzione in caso di sciopero deve avvenire, di norma, sulla busta paga del mese successivo a quello di effettuazione dello stesso, in termini direttamente proporzionali alla sua durata. Nel caso di durata inferiore alla giornata, la trattenuta deve sempre essere effettuata su base oraria (nei casi di sciopero inferiori all ora deve sempre operarsi una trattenuta pari ad un ora). Per quanto riguarda l esatto conteggio della trattenuta per sciopero occorre distinguere innanzitutto se trattasi di sciopero breve, vale a dire indetto per un numero determinato di ore di durata inferiore alla giornata lavorativa, o se trattasi di sciopero proclamato per l intera giornata. Nel primo caso si applica la disciplina prevista dall art. 44 del CCNL 14/9/2000, che così recita Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c). Pertanto nel caso dello sciopero breve l importo della relativa trattenuta si ottiene dividendo per 156 (equivalente a 6 ore di lavoro giornaliere per 26 giorni lavorativi mensili) la retribuzione di cui all art. 52 comma 2 lett. c) ccnl 14/9/2000. La retribuzione di cui all art. 52 comma 2 lett. c) si determina sommando le seguenti voci retributive: 1. retribuzione mensile prevista per la posizione economica iniziale di ogni categoria (per posizioni infracategoriale B3 e D3 all interno cat. B e D dovrà assumersi a riferimento rispettivamente, la posizione B3

11 e D3); 2. il valore delle posizione economica di categoria acquisita dal dipendente per effetto di progressione orizzontale; 3. la retribuzione individuale di anzianità eventualmente maturata; 4. il valore della retribuzione di posizione eventualmente in godimento; 5. il valore degli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile in godimento. Una volta ottenuto l importo della retribuzione mensile, per determinare la trattenuta per sciopero breve, occorre dividere il risultato ottenuto per 156 e moltiplicarlo per il n di ore di sciopero. Nel caso dello sciopero proclamato per l intera giornata, invece la trattenuta sulla retribuzione non dovrà essere calcolata ad ore, ma l ente dovrà trattenere sulla busta paga dei dipendenti interessati una giornata di retribuzione, prendendo come base di riferimento sempre la retribuzione art.52 comma 2 lett.c) ccnl 14/9/2000, come sopra descritto, dividendola però per 26, come specificato nello stesso art.52 al comma 4. L indennità di comparto non rientra nella base di calcolo per la trattenuta (sia oraria che giornaliera) in quanto, secondo quanto disposto dall art. 44 ccnl 14/9/2000, la base di calcolo è la nozione di retribuzione di cui all art.52 comma 2 lett.c, mentre l indennità di comparto rientra nella nozione di retribuzione di cui alla lett.d) del medesimo articolo 52. Per quanto concerne il problema della decurtazione degli imponibili previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, si ritiene quanto segue: I contributi cpdel, tfs e fondo credito sono calcolati sull'intero importo, al lordo della trattenuta per sciopero, e sono a carico, pro quota, dell'ente e del dipendente. Si ritiene che gli imponibili sopra indicati non vadano decurtati dalla trattenuta in oggetto in quanto l'astensione dal lavoro per sciopero non costituisce interruzione del rapporto di impiego ed il giorno di sciopero è valido, quindi, ai fini previdenziali e assistenziali I contributi tfr, invece, sono dovuti su un imponibile al netto della trattenuta per sciopero, per espressa indicazione dell inpdap. Gli imponibili irap, inail e irpef si riducono per effetto della trattenuta per sciopero. Si ricorda che le detrazioni di imposta per lavoro dipendente e la tredicesima mensilità non maturano nel caso di adesione a sciopero per l intera giornata. Quesito 22 (n.109/2012) Si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni vigenti relative al pensionamento delle donne e definite: "Opzione Donna". : La possibilità di accesso alla pensione di anzianità con diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo riservata alle lavoratrici dipendenti sia pubbliche che private venne prevista, in via sperimentale dalla legge 243/2004. Questa forma di anzianità sopravvive per effetto della nuova riforma delle pensioni Monti-Fornero (art. 24, comma 14, della legge 214/2011) rientrando nelle deroghe al nuovo regime in vigore dall Alle lavoratrici, rientranti in questa fattispecie, continuano ad applicarsi, ai fini del regime di accesso e di decorrenza della pensione, le precedenti disposizioni sino al vale a dire: requisiti dei 57 anni di eta (dal 2013 con l aggiunta di mesi 3) e dei 35 anni di contribuzione. L accesso alla pensione avverrà dopo l applicazione della relativa finestra di mesi 12 dal momento del diritto e la pensione sarà liquidata con il calcolo interamente contributivo secondo il metodo dell opzione. Va precisato che tale percorso di accesso e sperimentale sino al e che questa data e l ultima utile entro cui far decorrere la pensione, con la conseguenza che il diritto deve essere perfezionato entro il La possibilità di accedere alla pensione suddetta sarà verificata sulla base degli elementi soggettivi della dipendente interessata, vale a dire anzianità contributiva (servizi e/o periodi utili, ricongiunzioni, ecc..) ed età anagrafica. Quesito 23 (n.125/2012) Il 13 settembre 2012 il Comune ha ricevuto una richiesta di recupero crediti ciclo 29,relativo a un contribuente cessato.

12 I dati inseriti sono corretti e si chiede come procedere per il versamento - 30 giorni dal 05/09 ed in particolare: si deve utilizzare il modello F24EP con il codice P216 e con quale indicazione di periodo nelle caselle relative? Devono essere compilati i quadri della DMA? : Il recupero crediti di cui al riferimento riguarda sistemazioni contributive Inpdap concernenti ex dipendenti cessati dal servizio. Poiche' i dati inseriti nel modello S.M. 5003/SC risultano corretti entro 30gg dal ricevimento si dovrà provvedere al relativo versamento tramite il mod. F24EP inserendo il cod. causale P216 (trattandosi di personale di Ente Locale) e come periodo di riferimento dal al (se al versamento si provvederà in ottobre con scad. 5/10) o dal al (se al versamento si provvederà entro settembre). Il recupero crediti di cui ai cicli per sistemazioni contributive non dovra' essere inserito nella procedura DMA. Quesito 24 (n.140/2012) Si chiede la collaborazione per disciplinare il servizio dei buoni pasto al personale dipendente. Nel nostro Comune il predetto servizio non risulta regolamentato, fatta eccezione per una vecchia delibera che stabilisce il costo a carico dei dipendenti che utilizzano il servizio (costo pari ad Euro 2,00 a pasto). Non essendovi una mensa aziendale, i dipendenti sono ammessi alla mensa della scuola verso il pagamento di un corrispettivo di Euro 2,00 a pasto (che versano in tesoreria). Nessuna trattenuta o voce viene inserita nel cedolino paga. Alla luce della vigente normativa in materia, si chiede gentilmente un fac simile di semplice regolamento o di delibera da adottare al riguardo, per disciplinare correttamente la fruizione del pasto e per indicare correttamente la spesa nelle spese di personale. : Prima di entrare nel dettaglio delle norme relative al servizio mensa, si fa presente che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Toscana, con la deliberazione n.187 del 21 luglio 2011, si è espressa in merito all aumento del valore del buono pasto e ai limiti imposti dall art.9 della legge n.122/2010 (sui limiti al trattamento economico ordinariamente spettante ai dipendenti che fino al 2013, non può superare quello del 2010). Un Comune chiedeva se l importo del buono pasto rientrasse nell aggregato del trattamento economico ordinariamente spettante per l anno 2010 e, perciò, se l aumento del valore del buono pasto da euro 5,29 ad euro 7,50 incidesse sul rispetto dell art. 9 della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, o possa invece ritenersi svincolato dallo stesso in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza prevalente, il buono pasto non ha carattere di corrispettività e non ha natura retributiva. La Corte sostiene che, in base all art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all importo complessivo giornaliero di 5,29; per la quota eccedente tale valore, esso è assoggettato a tassazione e a ritenute previdenziali, pur essendo non monetizzabile (si veda a proposito la circolare R.G.S. n.24/2006). La natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata entro l importo predetto (euro 5,29), oltre il quale concorre alla formazione del reddito (e quindi del trattamento economico complessivo). Pertanto deve ritenersi che un incremento del valore del buono pasto oltre tale soglia concorra alla formazione del reddito del dipendente ed entri a far parte, per disposizione di legge, nella componente retributiva del compenso del dipendente, perdendo la sua natura puramente assistenziale. Ne consegue che l'aumento del valore del buono pasto oltre tale soglia debba considerarsi parte del trattamento economico ai fini del rispetto del disposto ex art. 9, comma 1 della legge n.122/2010, di conversione del d.l. n.78/2010, secondo il quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio...non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". Peraltro, la Corte ricorda che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 dell articolo unico della L. 296/06 inerenti i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come indicato, da anni, nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

13 Il servizio mensa è disciplinato dall articolo 45 del CCNL 14 settembre 2000 che, come precisato dall ARAN (Parere ARAN RAL023), non pone a carico degli enti alcun obbligo circa l istituzione del servizio o la corresponsione del buono pasto sostitutivo. Il dipendente non è quindi titolare di un diritto soggettivo in questa materia, sarà il comune a valutare autonomamente le risorse disponibili e l organizzazione dei propri servizi al fine di assumere eventualmente la decisione di istituire il servizio. Il servizio potrà essere organizzato attraverso una mensa aziendale, attraverso la stipula di convenzioni con pubblici esercizi, o ancora attraverso l attribuzione di buoni pasto. La materia non è oggetto di contrattazione decentrata, ma di solo confronto con le organizzazioni sindacali. Il mancato confronto potrebbe condurre alla condanna per condotta antisindacale. Una volta assunta la decisione sull organizzazione del servizio, l ente provvederà a regolamentare le condizioni necessarie per l attribuzione dei buoni pasto o l utilizzo del servizio mensa, come ad esempio l'entità minima delle prestazioni antimeridiane e pomeridiane da stabilirsi in misura congrua, tale da giustificare l'onere sostenuto con l utilità derivante dalla prestazione su orario spezzato. Si ricorda che la condizione minima richiesta dall articolo 45, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000 per l assegnazione del buono pasto (uno solo al giorno) consiste nella presenza lavorativa al mattino con prosecuzione pomeridiana, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore, ritenendo utili anche le prestazioni rese come lavoro straordinario o svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese per fruizione di un permesso breve o per utilizzo della flessibilità. Il contratto non consente l attribuzione di un buono pasto nel caso di prestazioni rese in orario solo antimeridiano o solo pomeridiano né di un secondo buono in caso di prestazione iniziata in orario antimeridiano, proseguita in orario pomeridiano e successivamente in orario serale. Qualora si opti per il buono pasto sostitutivo, secondo l ARAN, è sufficiente che l'ente provveda all'erogazione per ogni ticket, di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa [ ]. Per la determinazione del valore del buono pasto si può fare riferimento, attraverso un indagine di mercato nell area territoriale interessata, a preventivi forniti da esercizi pubblici che operano per l erogazione dei pasti o con verifiche presso le mense aziendali oppure avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio. L ente potrà quindi stabilire il valore del pasto ed erogare un ticket per i 2/3 di detto valore; si segnala la prassi diffusa di erogare un buono per il valore totale e trattenere in busta paga 1/3 di quanto speso. In ogni caso la spesa a carico dell ente per singolo buono non può superare i 7 euro. Si rammenta infatti che l articolo 5, comma 7, del d.l. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, ha stabilito che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale dal 1 ottobre 2012, anche di qualific a dirigenziale, in tutte le pubbliche amministrazioni, non possa superare il valore nominale di 7,00 euro. Tale valore è riferibile al solo costo che l ente deve sostenere, cioè i due terzi del costo convenzionale del pasto e non anche al terzo dovuto dai dipendenti. La disciplina fiscale della somministrazione dei pasti ai dipendenti è regolata dall art.51, co.2, lett.c) del DPR n.917/1986 (Tuir), che individua, tra le somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente - le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro; - le forniture in mense direttamente predisposte dal datore di lavoro o affidate alla gestione di terzi tramite appalti; - le prestazioni e le indennità sostitutive del servizio mensa corrisposte ai lavoratori addetti ai cantieri edili, a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, entro il limite giornaliero di.5,29 (c.d. soglia di esenzione): L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.118/e/2006, ha precisato che possono beneficiare della suddetta agevolazione anche i dipendenti a tempo parziale che fruiscano dei ticket, pur in presenza di un orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa per la consumazione del pasto. La soglia di esenzione opera anche nei confronti della generalità dei collaboratori d impresa, con o senza progetto (Circolare n.207/e/2000). La scelta di una modalità operativa piuttosto che un altra, differenzia il trattamento fiscale e contributivo da applicare da parte del datore di lavoro. Somministrazione diretta del pasto e mense aziendali Nell ipotesi di fornitura del pasto o, comunque, di gestione diretta del servizio mensa da parte del datore di lavoro, i costi sostenuti dall ente costituiscono un onere interamente deducibile ai fini delle imposte dirette ed

14 ai fini Irap. Inoltre, secondo il principio dell'inerenza all'attività, trattandosi di acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande, sulle prestazioni in argomento è prevista la detraibilità dell'iva. Convenzioni con i pubblici esercizi Il Ministero delle Finanze, con circolare n.326/97, ha chiarito che rientrano tra le prestazioni di vitto e mense aziendali, le convenzioni con i pubblici esercizi e la somministrazione di cestini preconfezionati da distribuire ai lavoratori dipendenti. Tale modalità di organizzazione della pausa pranzo viene pertanto equiparata alla fattispecie della mensa aziendale, per cui trova applicazione il trattamento fiscale sopra indicato. Buoni pasto / Ticket restaurant Un ulteriore modalità di gestione della pausa pranzo, può essere istituita attraverso il rilascio dei buoni pasto o ticket restaurant, in sostituzione del servizio di mensa aziendale. In pratica, tale strumento consente all utilizzatore di fruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all esercizio convenzionato, di attestare l adempimento della prestazione nei confronti dell azienda somministratrice. La prestazione sostitutiva in parola è soggetta ad alcune limitazioni fiscali. L art.51, co.2, lett.c), DPR n.917/86 introduce, infatti, una franchigia giornaliera di 5,29, per cui, i buoni pasto di valore pari o inferiore alla soglia anzidetta non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre la parte eccedente la franchigia sarà assoggettata a ritenuta fiscale e previdenziale. L eccedenza del valore facciale del ticket rispetto a 5,29 concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto trattasi di vera e propria erogazione di denaro e, pertanto, non può essere assorbita dalla franchigia di 258,23, prevista unicamente per i compensi in natura (Risoluzione n. 26/E/2010). A decorrere dal primo settembre 2008, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.112/08 alla disciplina in esame, l Iva addebitata dall emittente al datore di lavoro per l acquisto dei buoni pasto (aliquota del 4%) è interamente detraibile. Esempio di trattamento contributivo e fiscale in caso di buoni pasto o ticket restaurant. Si supponga che l ente somministri annualmente pasti a favore dei propri lavoratori e che il costo del singolo pasto sia pari ad 7,50, interamente a carico dell ente. Determinazione dell importo annuo soggetto a oneri riflessi a carico dell ente 7,50-5,29 ( soglia di esenzione) = 2,21 2,21 x = ,00 ( valore annuale soggetto a contributi previdenziali e irap) ,00 x 23.80% = 7.889,70 (contributi cpdel a carico ente) ,00 x 8,50% = 2.817,75 (irap a carico ente) Determinazione dell ammontare mensile soggetto a contribuzione a carico del lavoratore 7,50-5,29 (soglia di esenzione) = 2,21 (valore giornaliero soggetto irpef e contributi cpdel e fondo credito) 2,21 x 23 gg (effettiva presenza in servizio) = 50,83 (valore mensile soggetto irpef e contributi cpdel e fondo credito) Calcolo contributi cpdel-fondo credito e Irpef a carico del lavoratore 50,83 x 8,85% = 4,50 (contributo cpdel) 50,83 x 0,35% = 0,18 (contributo fondo creditol) 50,83-4,50 -.0,18 = 46,15 (imponibile fiscale)

15 46,15 x 23% = 10,61(ritenute Irpef) Totale oneri mensili medi a carico del lavoratore: 4,50+.0, ,61 = 15,29 Totale oneri contributivi e fiscali annuali medi a carico del lavoratore: 15,29 x 12 (mesi di lavoro) = 183,48 Carta magnetica o restaurant card Le c.d. restaurant card (tessere magnetiche) vengono incluse nell ambito delle prestazioni sostitutive del servizio mensa. Questo tipo di soluzione, avvalendosi di un circuito elettronico, consente: - da una parte, di individuare in tempo reale il momento di utilizzo della prestazione; - e dall altra, di impedire impieghi distorti e fraudolenti dello strumento quali l utilizzo in un giorno in cui il lavoratore risulti ammalato o in orario diverso da quello previsto contrattualmente per la consumazione del pasto. Il lavoratore ha diritto, previa esibizione della carta, ad una sola prestazione giornaliera, secondo le modalità previste dalla legge o dai contratti collettivi e non potrà ricevere, in sostituzione, somme in denaro, beni o prestazioni diverse da quelle registrate sul badge. L utilizzo della carta non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e il dipendente che, pur avendo maturato il diritto, non si avvale della consumazione del pasto, non potrà usufruirne a recupero nei giorni successivi. La società che emette le tessere è tenuta: a codificare i badge prima di consegnarli all azienda datrice di lavoro che provvederà alla distribuzione degli stessi ai lavoratori dipendenti; ad effettuare l installazione, presso gli esercizi convenzionati, di terminali idonei a garantire il collegamento immediato tra il fruitore della carta magnetica e il servizio di somministrazione. Ai fini fiscali ed Irap, l ente potrà detrarre interamente l IVA (aliquota del 4%) assolta per l acquisto del servizio a mezzo carte magnetiche e l onere sostenuto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap. Il servizio in questione non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualunque sia il valore del pasto. Conseguentemente, il dipendente non avrà alcun aggravio contributivo e fiscale. Tipologia di gestione della pausa pranzo Somministrazione pasto da parte dell'azienda Mensa aziendale o interaziendale Buoni pasto / Ticket restaurant Sintesi del trattamento tributario e contributivo Trattamento fiscale Irpef (art.51,c.2,lett.c,tuir) e Irap Non concorre alla formazione del reddito Non concorre alla formazione del reddito Non concorre alla formazione del reddito sino alla soglia esenzione di 5,29 Contributi Inpdap Non concorre alla formazione dell'imponibile contributivo Non concorre alla formazione dell'imponibile contributivo Non concorre alla formazione dell'imponibile contributivo sino alla soglia di esenzione di 5,29 Detraibilità Iva Piena detraibilità 100% Piena detraibilità 100% Piena detraibilità 100% Si ricorda infine che il costo relativo al buono pasto rientra fra le spese di personale, indipendentemente dalla circostanza che il suo ammontare sia inferiore o superiore ad euro 5,29 giornaliere (in proposito: Corte conti, sez. contr. Toscana, 21 luglio 2011, n. 187; sez. contr. Puglia, 14 settembre 2011, n. 63; sez. contr. Lombardia, 12 dicembre 2011, n. 651), poichè si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto in favore dei dipendenti dell'ente locale. (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera 23 febbraio 2012, n. 14/2012/SRCPIE/PAR). La pronuncia così prosegue: D'altro canto, è opportuno evidenziare che si tratta di una nozione ormai acquisita nell'ambito della gestione finanziaria degli Enti locali, considerato che nella "Relazione alla Sezione

16 regionale di controllo (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, della legge finanziaria per il 2006) dell'organo di revisione contabile" all'interno dell'elenco delle voci che rientrano fra le spese di personale che debbono essere conteggiate ai fini della verifica del limite previsto dal citato co. 562 è compresa la voce "Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo" (punto 6.1, della parte II del documento, approvato dalla Sez. Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 2, in data 9 giugno 2011). In conclusione, se anche il buono pasto del valore inferiore a 5,29 euro ha natura assistenziale per il dipendente, per l'amministrazione rientra fra le spese di personale che devono essere considerate al fine di verificare il rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 1, co. 562 della legge 27 dicembre 2006, n Per coerenza, si ritiene che anche il costo relativo ai pasti erogati tramite mensa aziendale debba essere computato tra le spese di personale, in quanto assimilabile a benefit per il dipendente. Quesito 25 (n.157/2013) Un cantoniere di questo comune durante il servizio neve ha effettuato lavoro straordinario sia ore in notturna sia ore durante la festività dell'immacolata e chiede il recupero delle ore, non vuole il pagamento. Preciso che non si tratta di ore domenicali (riposo settimanale) per le quali si applica la maggiorazione del 50% e il riposo compensativo di pari ore. Se il dipendente recupera, è giusto non pagare a parte la maggiorazione del 30% (ad esempio per lavoro notturno) quale indennizzo? Cioè il dipendente può scegliere fra recupero e pagamento, ma se sceglie di recuperare non ha diritto ad alcun indennizzo monetario (la differenza fra il costo orario ordinario e il costo orario straordinario). E' corretto? E' corretto quanto da voi affermato, cioè che il lavoratore, in base all'art. 38 comma 7 del CCNL , può scegliere tra remunerazione maggiorata delle ore prestate quale straordinario o equivalente riposo compensativo, senza alcun indennizzo monetario. A questo proposito, si allega un parere dell'aran che riassume in maniera chiara e completa la questione nel senso appena affermato. RAL_1402_Orientamenti Applicativi Un dipendente che abbia svolto lavoro straordinario, ove opti per tale soluzione in luogo del pagamento del trattamento economico, può fruire anche ad ore dei riposi compensativi corrispondenti alla durata delle prestazioni straordinarie effettivamente rese? Ove tale soluzione sia possibile, le ore di riposo compensativo fruite devono essere conteggiate nelle 36 ore di permesso breve, di cui all art.20 del CCNL del oppure non esistono limiti in materia? Il dipendente può certamente richiedere la fruizione di riposi compensativi, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico (art. 38 comma 7, del CCNL del 14 settembre 2000). In materia devono essere, comunque, rispettate le seguenti regole: a) le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente; b) il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate; c) le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore; d) la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio; a tal fine sono necessarie una tempestiva richiesta al competente dirigente (o al responsabile del servizio) e il consenso preventivo di quest'ultimo sul periodo prescelto dal lavoratore o su altro eventualmente indicato, in via alternativa, dal dirigente; e) mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro straordinario) entro il quale deve essere comunque operato il recupero; f) il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un'ora, senza che al lavoratore debba essere riconosciuta la maggiorazione prevista del 15%; neppure è possibile riconoscere, in relazione alla stessa ora di lavoro straordinario diurno, al lavoratore un riposo compensativo di 69 minuti, corrispondenti al valore economico dell'ora di lavoro straordinario comprensiva anche della maggiorazione del 15%;

17 g) la utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore (art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000); h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto d autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Alla luce di tali considerazioni, che trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art.38 CCNL 14 settembre 2000), si devono esprimere dubbi sulla correttezza della prassi seguita da molti enti del comparto di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art.14 del CCNL 1 aprile 1999), imponendo sostanzia lmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo. Da tale ricostruzione, quindi, non emergono ostacoli alla fruizione ad ore del riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente e da questi richiesti in alternativa al pagamento del relativo compenso, purché come sopra detto siano garantite le esigenze organizzative. Giova, infine, evidenziare che non esiste alcun collegamento, diretto o indiretto, tra la fruizione dei riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario effettuate e la disciplina dei permessi brevi dell art.20 del CCNL del , trattandosi di istituti del tutto diversi nei presupposti e nella regolamentazione." Quesito 26 (n.167/2013) Si chiedono delucidazioni per la corretta liquidazione di somme trattenute in seguito ad un atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato dal Tribunale: lo scrivente Ente, ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi di cui sopra, ha sospeso l'erogazione mensile dell'indennità di funzione ad un Amministratore. Di fatto non ha elaborato il cedolino dell'amministratore pignorato nei mesi di Febbraio e Marzo In occasione della presentazione dei documenti al Giudice incaricato in sede di udienza, questi ha tenuto conto, ai fini del pagamento del debito del nostro Amministratore a favore del creditore, della somma netta che mensilmente il Comune eroga a titolo di indennità di funzione. Ora il legale mi chiede di effettuare il pagamento delle somme trattenute e relative alle due mensilità bonificando direttamente il conto corrente del creditore. Pertanto chiedo: devo emettere i due cedolini sospesi a nome dell'amministratore ed effettuare il bonifico del netto a favore del creditore? Se la prassi è questa significa che l'amministratore avrà poi un Cud che comprenderà somme soggette all'irpef di fatto non percepite. Nel caso prospettato, si ritiene che si debba procedere nel seguente modo. Non essendo stato precisato altrimenti nella vostra richiesta, si ritiene di partire dal presupposto, più probabile, che il pignoramento in esame NON sia collegato ad un attività di lavoro autonomo svolta dall amministratore, ma che il pignoramento sia connesso ad altre e diverse fattispecie. In questo caso si ritiene che la procedura corretta da utilizzare sia la seguente: - determinare il netto dei cedolini di febbraio e marzo 2013, applicando sull indennità di funzione le ritenute obbligatorie per irpef a scaglioni - il netto dei cedolini così calcolato dovrà essere poi integralmente recuperato all amministratore tramite una reversale e quindi andrà riversato in partita di giro direttamente sul conto corrente del creditore. Dal punto di vista fiscale si ritiene corretto contabilizzare nel cedolino prima e nel cud poi le competenze lorde per indennità di funzione spettanti all amministratore, ancorché non percepite, in quanto al sostituto d imposta non è consentito sottrarsi all obbligo dell applicazione della ritenute fiscali ai sensi di legge. Tramite il pignoramento presso terzi, il creditore può soddisfare i propri crediti sulle somme nette che sarebbero spettate all amministratore, una volta applicate le ritenute di legge e certamente non sull importo dell indennità lorda, che costituisce invece la base imponibile fiscale. Si richiama comunque l attenzione sulle disposizioni previste dalla circolare dell agenzia delle entrate n 8/E del 2/3/2011, che specifica dettagliatamente la disciplina fiscale da applicare in caso di pignoramenti presso terzi. Quesito 27 (n.168/2013) La Giunta Comunale di questo Comune, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari, ha fissato in una DOMENICA la data per un Referendum consultivo Comunale. Considerato che come previsto dal regolamento comunale i seggi referendari devono essere composti da personale comunale si chiede ai fini dell'autorizzazione e del pagamento degli straordinari "elettorali" che verranno effettuati dai dipendenti comunali: 1) se è legittimo istituire un fondo speciale al di fuori del fondo straordinari storico di soli 1.400,00

18 con il quale non si riesce a far fronte neppure all'ordinarie necessità; 2) se ai titolari di posizione organizzativa, che devono esercitare le funzioni di Presidenti dei Seggi, possono essere corrisposti gli straordinari effettuati per il referendum comunale; 3) se tale spesa di personale "straordinaria " può essere esclusa al fine del rispetto del limite della spesa personale Si ritiene che nel vostro caso siano applicabili le previsioni contenute nell art. 39 del CCNL come integrato dall art. 16 del CCNL Tale norma prevede che: 1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all art. 14 del CCNL dell (è la norma che regola il fondo per il lavoro straordinario in termini finanziari, oltre che la sua quantità massima in 180 h annuali) 2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell area delle posizioni organizzative di cui all art. 8 e ss. del CCNL del Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all art. 14, comma 5 del CCNL dell Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative. In riferimento al vostro primo quesito, si ritiene quindi possibile incrementare il fondo per gli straordinari in base al primo comma dell articolo sopra riportato. Tra l altro, è necessario ricordare che recentemente alcune sezioni della Corte dei Conti, tra le quali quella lombarda, hanno affermato che il blocco dei fondi per il trattamento accessorio (art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010), che non possono superare l analogo livello del 2010, si estende anche al fondo per il lavoro straordinario (si veda deliberazione n. 423/2012 della Corte dei conti della Lombardia). La stessa deliberazione però riconosce che gli straordinari per calamità naturali, per motivi elettorali o referendari, o per compensi ISTAT è escluso dal blocco proprio in virtù dell art. 39, comma 1, del CCNL nella parte in cui prevede che il lavoro straordinario prestato in occasione dl consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all art. 14 del CCNL dell Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi ai titolari di posizione organizzativa (a cui comunque spetta il riposo compensativo) il comma 2 dell art. 39 del CCNL sembrerebbe autorizzarla, in deroga al principio di omnicomprensività della loro retribuzione; è necessario però specificare che, a questo proposito, l ARAN ha espresso una posizione particolare, in quanto pare condizionare l erogazione del compenso alle p.o. all acquisizione delle relative risorse da enti esterni, mentre parrebbe vietarlo nel caso di risorse che verrebbero prelevate dal bilancio comunale; Infatti, in un primo parere, relativo a straordinari per calamità naturali (anche questi pagabili alle p.o) afferma che l art. 40 del CCNL ipotizzi il caso in cui un ente riceva risorse finanziarie da un ente diverso (Stato o Regione) per il finanziamento di prestazioni straordinarie al fine di far fronte a emergenze derivanti da calamità naturali. In tal caso la risposta è positiva. E evidente che sono escluse le situazioni nelle quali è l ente interessato a disporre gli interventi con oneri a carico del proprio bilancio. in un secondo parere, relativo a consultazioni elettorali, afferma che: Il compenso sarà corrisposto, senza valutazione, in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante al personale interessato, nell anno in cui si sono svolte le consultazioni. Per il finanziamento, il contratto prevede che gli enti debbano procedere all acquisizione delle relative risorse dall esterno (dal Ministero dell Interno) come avveniva già nella precedente esperienza applicativa, sulla base delle regole contenute nei regolamenti recepiti in D.P.R.; riteniamo che, a tal fine, debbano essere calcolate e acquisite anche le quote relative agli oneri riflessi. In altri termini non è consentito agli enti di porre a carico dei rispettivi bilanci i relativi costi. Infatti, diversamente ritenendo, si dovrebbe rilevare che il CCNL avrebbe introdotto in tal modo un onere aggiuntivo a carico degli enti, non certificato, e quindi privo della necessaria copertura finanziaria. E necessario riconoscere però che in questo caso l ARAN si sta chiaramente occupando di

19 elezioni/referendum non di iniziativa comunale. A fronte di questi pareri, si ritiene che la soluzione del quesito debba essere rimessa alla prudente e autonoma valutazione del vostro ente. Per quanto attiene infine all esclusione dalle spese di personale per il 2013, si fa presente che tra le voci di esclusione dal calcolo della spesa di personale ai fini dell art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006, che impone le riduzione anno per anno delle spese di personale, vanno inserite le spese per straordinari e altri oneri direttamente connessi ad attività elettorali per i quali è previsto il rimborso dal Ministero dell Interno. Non pare perciò che tale esclusione sia applicabile anche a spese elettorali/referendarie sostenute direttamente dal Comune senza rimborso dal Ministero dell interno. Quesito 28 (n.171/2013) Con riferimento all'agente di polizia locale, c'è una norma contrattuale che consenta al Comune di sostenere la spesa per il lavaggio, la stiratura e la risuolatura del relativo vestiario In riferimento al vostro quesito, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che imponga o consenta all'amministrazione di sostenere la spesa per lavaggio, stiratura, risuolatura vestiario per la polizia locale. La divisa della polizia locale non è infatti considerata D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) ai sensi dell'art. 74, comma 2 lettera a) e c) del D.Lsg. 81/2008 e s.m.i. Per quanto riguarda i D.P.I. (ad esempio, vestiario dei cantonieri) la cura e manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e quanto appreso nei corsi di formazione è a carico del lavoratore; l'amministrazione deve verificare che gli stessi mantengano le caratteristiche di protezione richiesta dalla legge e quindi sostituirli nel caso tali caratteristiche non siano più presenti. Quesito 29 (n.187/2013) E' obbligatorio procedere all assicurazione del Sindaco dagli infortuni ovvero è necessario comunicare il suo nominativo all INAIL? Non è prevista l'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il sindaco del comune in quanto la sua attività non è riconducibile all'attività di lavoro dipendente. Infatti l'art.4 del Testo Unico 30/06/1965, n.1124 pone come requisito essenziale ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo il concetto di subordinazione, che caratterizza l'attività di lavoro dipendente, ma non quella del sindaco. Quesito 30 (n.188/2013) E' possibile procedere all erogazione dell Assegno Nucleo Familiare ad un dipendente comunale che per il periodo 01/07/ /06/2013 ha presentato domanda nel mese di giugno 2013? Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In generale, secondo l'art del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. Nel caso in esame, ai sensi dell'art.23 del Testo Unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e alle successive modificazioni e integrazioni, il diritto all'assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni per cui, qualora la domanda per l'erogazione dell'assegno nucleo familiare venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale). Poichè Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce, le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. Quindi nel caso specifico è possibile procedere all'erogazione dell'assegno Nucleo Familiare. Quesito 31 (n.212/2013) In ordine alla liquidazione al tecnico comunale, dipendente del nostro Ente, dell incentivo relativo alla progettazione interna (2%), la quota relativa all IRAP è a carico dell ente o del dipendente? In riferimento al vostro quesito, si ricorda che la Corte dei Conti sez. riunite si è espressa con deliberazione

20 n. 33 del 2010, specificando che le disponibilità dei fondi per la progettazione ripartibili nei confronti dei dipendenti sono da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell onere Irap gravante sull amministrazione. Quindi, affermano le sezioni riunite, se sul piano dell obbligazione giuridica, rimane chiarito che l Irap grava sull amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di tutti gli oneri, l amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell onere Irap gravante sull amministrazione. L'importo accantonato dall'ente comprende quindi anche l'irap, che verrà versata dall'ente, riducendo così le risorse disponibili per le competenze a favore dei dipendenti. Nello stesso senso sono successive pronunce della Corte dei Conti (Toscana 210/2010, Emilia Romagna 543/2010). Quesito 32 (n.231/2014) Il nostro Comune ha un amministratore che svolge lavoro autonomo e per il quale vengono versati i contribuiti alla gestione separata INPS nel minimale. Si chiede come intervenire sulla materia dell'obbligo o meno del versamento dei contributi degli amministratori del Comune che svolgono lavoro autonomo, viste le recenti pronunce della corte dei Conti. Come da voi già ricordato, si sta affermando un orientamento della Magistratura contabile in merito alla interpretazione dell'art.86, comma 2 TUEL (Corte dei conti Basilicata con il parere 16/2014 e Corte dei Conti Lombardia con il parere 95/2014), secondo il quale gli enti locali debbono provvedere al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per gli amministratori che siano lavoratori autonomi solo qualora si astengano completamente dall esercizio della professione A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale. A parere delle sezioni regionali il versamento dei predetti oneri, da parte degli enti locali, va effettuato per il lavoratore autonomo purché sussista la medesima condizione prevista per il lavoratore dipendente, cioè, l'assenza della consueta attività lavorativa. Tale ragione è da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore, opzione che non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente. Concludono le Corti che l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma, si astenga del tutto dall'attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale. In netta contrapposizione è l avviso espresso, in più occasioni, dal Ministero dell Interno; a partire dal risalente parere del 17 febbraio 2004 che, diversamente, esponeva: Detto beneficio si basa sul presupposto che l assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva. A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l attività professionale. Il versamento dei predetti oneri, da parte degli enti locali, costituisce pertanto un beneficio che va accordato a prescindere dall incidenza dell espletamento della carica elettiva sull effettivo esercizio dell attività professionale. Ribadito in successivo del 9 ottobre 2007: In via preliminare, si rappresenta che con l espressione amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, recata dal comma 2 art. 86, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi. Con la predetta norma il legislatore, analogamente con quanto previsto al comma 1 per gli amministratori dipendenti, ha inteso imputare a carico dei bilanci degli enti locali una quota parte degli oneri contributivi dei lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive, normalmente a carico dei diretti interessati. In merito alle richieste di indicazioni circa il comportamento da adottare, questo ente non ritiene, allo stato, di esprimersi sottolineando come il Ministero tenda a valorizzare la funzione pubblica e il "sacrificio" professionale cui sono chiamati gli eletti mentre le Corte dei Conti, secondo una strada da tempo imboccata a causa della pressione della presente crisi, si preoccupi di evitare aggravi economici per le finanze

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. IL DIRETTORE Visto e richiamato il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA 1 COS È LA BUSTA PAGA è un documento obbligatorio (Legge 5 gennaio 1953, n. 4) che indica la retribuzione, le ritenute fiscali e previdenziali che il lavoratore

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IRAP.- Determinazione della base imponibile

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 *

L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 * L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 * La legge di stabilità per il 2015 interviene pesantemente sulla tassazione del TFR, secondo tre modalità differenti: 1. TFR

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

6. CONTABILITA GENERALE

6. CONTABILITA GENERALE 6. CONTABILITA GENERALE SCRITTURE DI GESTIONE SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 1 E. Scritture relative al lavoro dipendente Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione che contabilmente

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche

Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche Mobilità volontaria: implicazioni sul rapporto di lavoro e problematiche tipiche Rosario Soloperto e Pierluigi Mastrogiuseppe Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Mobilità

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse)

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse) ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ART. 1 (Risorse) 1) Al finanziamento del Fondo costituito ai sensi dell'art. 14 del DPR 16

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 6 II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 14 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 E. Scritture relative

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Dettagli

DECRETO DEL DIRETTORE

DECRETO DEL DIRETTORE DECRETO DEL DIRETTORE N. 46 DEL 11.02.2015 OGGETTO: Liquidazione indennità di fine rapporto ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 alla sig.ra M. P. matricola 49. RICHIAMATO l art. 14 comma

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 ) Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI A cura di Alessandra Gerbaldi 1 LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 LEZIONE ANALISI DELLA RETRIBUZIONE DOTT. GIUSEPPE IULIANO Indice 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 1 Definizione di cedolino paga

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 In data 1 agosto 2006 alle ore 12.15. ha avuto luogo l incontro per la definizione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 64/2015 Maggio/4/2015 (*) Napoli 8 Maggio 2015 Con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, l'inps fornisce le istruzioni operative per

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

Documento Sul Regime Fiscale

Documento Sul Regime Fiscale 2015 Documento Sul Regime Fiscale Il presente documento illustra sinteticamente il regime fiscale in vigore a decorrere dall 1 gennaio 2007, alla luce delle disposizioni dell Agenzia delle Entrate (Circolare

Dettagli

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

Guide operative. Le collaborazioni occasionali Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Le collaborazioni occasionali Requisiti principali Differenze con le mini co.co.co. Caratteristiche lavoro autonomo occasionale

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli