DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7 DISCIPLINARE DISTRETTUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARI PER GLI ANZIANI (ADI E ADA)

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1 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7 Sciacca Menfi Sambuca di Sicilia Santa Margherita B. Caltabellotta Montevago A.S.P. AG. DISCIPLINARE DISTRETTUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARI PER GLI ANZIANI (ADI E ADA) Approvato dalla Giunta Municipale del Comune di Sciacca, capofila del Distretto D/7, con Delibera n del

2 INDICE: TITOLO I: OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I: Finalità Art. 1 Oggetto CAPO II: Definizione servizi ADI ed ADA Art. 2 Definizione servizi ADI Art. 3 Definizione servizio ADA CAPO III: Finalità servizi ADI ed ADA Art 4 Obiettivi socio-assistenziali CAPO IV: Destinatari del sistema dei servizi di cura domiciliare Art 5 Destinatari del Servizio ADI Art. 6 Destinatari del Servizio ADA CAPO V: Descrizione delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie Art. 7 Descrizione delle prestazioni a carattere socio-assistenziale Art. 8 Descrizione delle prestazioni sanitarie TITOLO II: ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ADI CAPO I: Gli organi e le risorse professionali istituzionali dell ADI Art. 9 Organi dell ADI Art. 10 Composizione Unità Operativa Sociale (U.O.S.) Art. 11 Composizione Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) CAPO II Competenze U.V.M. Art. 12 Competenze della U.V.M. TITOLO III: ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ADA CAPO I Art. 13 Art. 14 Gli organi e le risorse professionali istituzionali dell ADA Sportello Sociale Competenze del personale della U.O.S. TITOLO IV MODALITA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI (ADI E ADA) CAPO I PUA (Punto Unico di Accesso) Art. 15 Finalità del PUA Art. 16 Funzioni del PUA Art. 17 Assetto organizzativo del PUa Art PUA Front-office Art PUA Back-office CAPO II Raccordo operativo PUA e Sportelli Sociali Art. 18 Raccordo operativo tra gli Sportelli Sociali ed il PUA CAPO III Modalità di accesso al sistema dei servizi di cura Art. 19 Modalità di accesso ai servizi ADI o ADA TITOLO V: PECULIARITA SERVIZI ADI E ADA CAPO I Presa in carico soggetti in ADI Art. 20 La presa in carico Art. 21 Funzioni DEL Medico di Medicina Generale (MMG) Art. 22 Funzioni del Case Manager Art. 23 Gestione delle richieste di accesso all ADI CAPO II Offerta assistenziale in ADI Art. 24 Articolazione dell offerta assistenziale CAPO III Presa in carico soggetti in ADA 2

3 Art. 25 Piano di Assistenza Individuale CAPO IV Criteri di selezione delle richieste Art. 26 Tempi istruttori delle richieste Art. 27 Criteri per la selezione delle richieste Art. 28 Dimissioni anziani in ADA TITOLO VI: MODALITA DI GESTIONE DELL ADA CAPO I Modalità previste Art. 29 Modalità di gestione CAPO II Convenzione Art. 30 Convenzione Art. 31 Obblighi dell Ente contraente Art. 32 Adempimenti dei Comuni dell Ambito CAPO III Buoni di servizio Art. 33 Definizione e caratteristiche dei Buoni di servizio Art. 34 Requisiti degli Organismi di Servizio CAPO IV Gratuità e compartecipazione Art. 35 Indicatori per l accesso gratuito alle prestazioni socio-assistenziali Art. 36 Modalità di pagamento quota di compartecipazione TITOLO VII: DIRITTI E OBBLIGHI IN CARICO ALL ASSISTITO CAPO I Art. 37 Art. 38 Diritti dell assistito Diritti dell assistito Doveri dell assistito TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI CAPO I Entrata in vigore, Pubblicizzazione, Disposizione abrogativa Art. 39 Entrata in vigore Art. 40 Pubblicizzazione e Comunicazioni sui Servizi Art. 41 Disposizione abrogativa ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEGENDA ADI = Assistenza Domiciliare Integrata M.M.G. = Medico di Medicina Generale U.O.S. = Unità Operativa Sociale U.V.M. = Unità di Valutazione Multidisciplinare P.A.I. = Piano di Assistenza Individuale P.U.A. = Punto Unico di Accesso SVAMA = Scheda di valutazione multidimensionale anziani SVAMA D = Scheda di valutazione multidimensionale disabili 3

4 DISCIPLINARE DISTRETTUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI (ADI E ADA) ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Art. 1 Oggetto TITOLO I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Finalità 1. Il presente Disciplinare regolamenta il Sistema dei Servizi di Cura domiciliari per gli anziani, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 9 maggio 1986 di Riordino dei servizi socio-assistenziali, della Legge 328/2000 concernente la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e del DPRS 4 novembre 2002 inerente le Linee guida per l attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari. 2. Il Sistema dei Servizi di Cura per gli anziani comprende il Servizio di Assistenza Domiciliare di tipo Integrato Socio Sanitario (ADI) ed il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani non autosufficienti (ADA). ART. 2 Definizione servizio ADI CAPO II Definizione servizi ADI ed ADA 1. Per A.D.I. si intende un sistema integrato di interventi domiciliari socio - sanitari indirizzato a soggetti aventi necessità di un assistenza, continuativa o per periodi limitati, poiché parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti. 2. Il servizio assicura in relazione ai bisogni dell utente prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, riabilitative..) e socio-assistenziali (cura della persona, igiene dell abitazione.) in forma integrata e secondo piani di assistenza individuali (PAI), definiti dalla commissione U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare), con la partecipazione della famiglia. 3. Caratteristica peculiare del servizio è la unitarietà dell intervento inteso come progetto assistenziale personalizzato al quale concorrono i contributi professionali sanitari e di protezione sociale. 4. Il Servizio comprende tre diversi profili di cura e tre modalità di presa in carico, determinati dalla natura del bisogno, dalla complessità delle risposte e dalla loro durata media, evidenziati nella Tab. 2 di cui al seguente art. 24. Art. 3 Definizione servizio ADA Per A.D.A. si intende un sistema integrato di interventi domiciliari socio - assistenziali (cura della persona, igiene dell abitazione ) indirizzato a soggetti aventi necessità di un assistenza, continuativa o per periodi limitati, poiché non autosufficienti, secondo piani di assistenza individuali (PAI), definiti dalla U.O.S, operante all interno degli Sportelli Sociali dei Comuni, con la partecipazione dell interessato e/o della famiglia. 4

5 CAPO III FINALITA SERVIZI ADI ED ADA Art. 4 Obiettivi socio-assistenziali 1. Gli obiettivi, socio assistenziali, che si prefiggono entrambi le tipologie di Servizi di cura sono: - consentire alla persona di sviluppare e mantenere l autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell impossibilità di provvedere completamente a se stessa ed in mancanza di adeguato aiuto di familiari o parenti obbligati agli alimenti e all assistenza, ai sensi dell art. 433 del Codice Civile; - effettuare la valutazione multidimensionale del bisogno; - predisporre piani di cura che favoriscono la globalità e unitarietà degli interventi; - favorire la riduzione dell incidenza dei ricoveri e dell istituzionalizzazione impropria; - promuovere l autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo agli anziani ed ai disabili; - supportare e favorire la vita e la rete di relazioni, nonché gli interventi di tipo sociale, educativo e riabilitativo; - favorire il reinserimento sociale sul piano culturale, sollecitando i cittadini e la collettività ai temi della solidarietà, con funzione di prevenzione. CAPO IV DESTINATARI DEL SISTEMA DEI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE ART. 5 Destinatari del Servizio ADI 1. Possono essere ammessi al servizio i cittadini residenti nei Comuni del Distretto che siano: - anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti - anziani ultrasessantacinquenni, con temporanea inabilità - malati terminali. Art. 6 Destinatari del Servizio ADA 1. Possono essere ammessi al servizio ADA gli anziani residenti nei Comuni del Distretto ultrasessantacinquenni, non autosufficienti. CAPO V DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARIE Art. 7 Descrizione delle prestazioni a carattere socio-assistenziale 1. I Comuni assicurano le prestazioni socio-assistenziali previste nel piano di assistenza individuale (PAI) sia quando trattasi di ADI, e quindi ad 5

6 integrazione delle prestazioni sanitarie assicurate dall ASP, che quando trattasi di ADA. 2. In particolare gli interventi garantiti dai Comuni si articolano nelle seguenti aree: Aiuto e coinvolgimento nel governo della casa : - riordino del letto e della stanza; - pulizia dei servizi e dei vani dell alloggio ad uso dell utente e dallo stesso utilizzati, curando l areazione e l illuminazione dell ambiente; - cambio della biancheria; lavaggio della biancheria e del vestiario dell utente mediante lavatrice in dotazione dell utente stesso ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia; - spesa e rifornimenti; - preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie; - attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell alloggio. Aiuti atti a favorire e/o mantenere l autosufficienza nell attività giornaliera: - alzare l utente dal letto; - curare, sollecitare e controllare l igiene della persona (aiuto per il bagno e pulizie personali), - vestizione; - educazione alimentare, nutrizione e/o aiuto nell assunzione dei pasti; - aiuto per una corretta deambulazione; - aiuto nel movimento di arti invalidi e nell utilizzo di ausili sanitari; - accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo; - aiuto nell uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, - sostituzione temporanea in alcuni compiti delle figure parentali qualora siano assenti per gravi motivi o impossibilitate a gestire i loro ruoli (malattie, ospedalizzazioni, dipendenze, carcerazioni, ecc.); - mobilizzazione delle persone costrette a letto e simili. Art. 8 Descrizione delle prestazioni sanitarie 1. I Distretti Sanitari erogano le seguenti prestazioni: - Assistenza medico specialistica - Accesso a domicilio dei Medici della Medicina Generale (MMG) - Assistenza Infermieristica - Assistenza riabilitativa. - Assistenza psicologica TITOLO II ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ADI CAPO I GLI ORGANI E LE RISORSE PROFESSIONALI ISTITUZIONALI DELL ADI 6

7 Art. 9 Organi dell ADI 1. Gli Organi del Sistema dei servizi di Cura domiciliari sono l Unità Operativa Sociale e l Unità di Valutazione Multidisciplinare che si interconnettono. Art. 10 Composizione U.O.S. 1. L U.O.S (Unità Operativa Sociale) opera all interno dello Sportello Sociale istituito nell ambito di ogni Comune facente parte del Distretto D/7. Essa è composta da - almeno un assistente sociale - almeno una unità amministrativa - operatori addetti al Segretariato Sociale. Art. 11 Composizione dell Unità di Valutazione Multimediale (U.V.M.) 1. L U.V.M. ( Unità di valutazione Multidisciplinare) è composta da: - operatori dei servizi sociali comunali (un assistente sociale) - personale ASP (un assistente sociale, responsabile servizio ADI, geriatra o altri specialisti, infermiere professionale e terapista riabilitazione). CAPO II COMPETENZE U.V.M. Art. 12 Competenze della UVM 1. L Unità di Valutazione Multidisciplinare opera in ambito distrettuale. Ad essa compete, attraverso lo strumento della SVAMA (scheda di valutazione multidimensionale) o della SVAMA D nel caso di soggetti disabili, la valutazione del livello di autosufficienza degli anziani e dei disabili al fine di realizzare progetti integrati di tutela (eventuali ricoveri, interventi di assistenza domiciliare, attivazione di altri eventuali servizi e risorse sul territorio), TITOLO III ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ADA CAPO I GLI ORGANI E LE RISORSE PROFESSIONALI ISTITUZIONALI DELL ADA Art. 13 Sportello Sociale 1. Per facilitare l accesso al Sistema di Cure Domiciliari è istituito presso ogni Comune del Distretto D/7, lo Sportello Sociale che si interfaccia con il PUA (Punto Unico di Accesso) di cui al successivo Titolo IV Capo I art Detto Sportello si configura come unità periferica del PUA e assolve a una duplice configurazione: soggetto inviante e ricevente. 3. All interno dello Sportello opera l U.O.S. di cui al sup. art. 10., che per l aspetto concernente le Cure domiciliari a carattere socio assistenziale si fa carico delle seguenti funzioni: - analisi e decodificazione del bisogno; 7

8 - avvio del percorso assistenziale, monitoraggio e verifica delle azioni previste nel PAI. Art. 14 Competenze personale della U.O.S 1. Agli operatori facenti parte della U.O.S. spetta nello specifico: All Assistente Sociale: l analisi e la valutazione del bisogno dell assistito, l attivazione della cartella sociale con data-set minimo di informazioni che va ad integrare la cartella sanitaria, quando trattasi di ADI, la predisposizione del PAI e la verifica degli interventi attuati, allo scopo anche di proporre eventuali correttivi mirati alla risoluzione di problematiche che emergono e all ottimizzazione degli interventi. Agli operatori addetti al Segretariato Sociale le funzioni correlate al Front office ed al Back - office, consistenti in: Front - office - accoglienza, informazioni e consulenza in ordine alla richiesta di servizi e prestazioni sociali disponibili; - assistenza sulle procedure di accesso; - orientamento del cittadino nella ricerca della soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di una presa in carico. Back - office - Diagnosi sociale; - Osservatorio e monitoraggio dei bisogni; - Sostegno psico-sociale. Al Personale Amministrativo: - l esame dei documenti inerenti alla situazione economico reddituale, utili a determinare la tariffa oraria in base ai parametri previsti dal presente regolamento; - l iter burocratico connesso all applicazione delle tariffe ed ogni altro compito contabile ed amministrativo collegato al Servizio (predisposizione dei voucher, liquidazioni) - la predisposizione della scheda tecnica individuale degli utenti contenente tutte le annotazioni utili all iter amministrativo; - la predisposizione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, di un archivio informatizzato delle richieste. TITOLO IV MODALITA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI (ADI e ADA) CAPO I PUA (Punto Unico di Accesso) Art. 15 Finalità del PUA 8

9 1. Il PUA (Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie a gestione integrata), si configura come il momento iniziale di raccordo funzionale tra le diverse unità periferiche coinvolte nell ADI e nell ADA e consente di attuare un percorso assistenziale unitario ed integrato, a partire da qualsiasi punto di accesso alla rete dei servizi sociali e sanitari. 2. Il PUA non consiste soltanto in un luogo fisico centralizzato e ben identificato, ma anche nel raccordo operativo tra i soggetti della rete che, utilizzando una modulistica unica, adottano modalità di accesso uniformi al sistema delle cure domiciliari integrate. Art. 16 Funzioni del PUA 1. Il PUA svolge i seguenti compiti: orientamento della domanda e strumento della programmazione dell offerta; accoglimento all interno dell ambito distrettuale di tutte le richieste di assistenza domiciliare ADI ed ADA che presuppongono: - la gestione integrata e (eventualmente) compartecipata, provenienti dalla rete formale (MMG, Unità operative distrettuali, Presidi ospedalieri, Servizi sociali) del Distretto; - l attivazione di servizi a carattere socio-assistenziale; riscontro dei requisiti essenziali, lettura e decodifica del bisogno; l attivazione di servizi a carattere socio-assistenziale mediante l U.O.S. operativa all interno dello Sportello sociale; attivazione degli altri referenti competenti della rete formale dell utente per un approfondimento della richiesta. Art. 17 Assetto organizzativo del PUA 1. Il PUA é articolato in due livelli di operatività, ognuno con proprie funzioni e ruoli definiti ma fortemente integrati tra loro: - Front office - Back - office 17.1 PUA Front-office A tale livello operativo é attribuito il ruolo di promotore di nuove modalità di accoglienza e di risposta al cittadino attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni: - accesso/accoglienza; - raccolta di segnalazioni; - orientamento e gestione della domanda; - attivazione diretta di prestazioni in risposta ai bisogni semplici (solo di tipo sanitario o solo di tipo socio assistenziale); - avvio della presa in carico PUA Back-office 9

10 In questo livello di operatività il ruolo svolto dal PUA è quello di supportare la promozione e la qualificazione del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni del territorio, attraverso le seguenti funzioni: - elaborazione di procedure di registrazione dei bisogni espressi; - elaborazione di procedure di registrazione della risposta alla domanda sociale rilevata; - elaborazione di protocolli operativi integrati; - elaborazione della modulistica; - coordinamento della rete; - mappatura delle risorse del territorio; - elaborazione report quanti/qualitativi della domanda e dell'offerta. 2. Alle suddette funzioni sono correlate le seguenti attività: - analisi preliminare e di screening del bisogno; - apertura di una cartella elettronica con data-set minimo di informazioni; - avvio del percorso assistenziale ADI o ADA. CAPO II RACCORDO OPERATIVO PUA E SPORTELLI SOCIALI Art.18 Raccordo operativo tra gli Sportelli Sociali ed il PUA 1. Il raccordo operativo fra il PUA e gli Sportelli Sociali rappresenta un passo indispensabile per garantire agli anziani in stato di bisogno gli interventi più idonei in relazione, anche, a particolari condizioni di salute che rendono più complessa la sua situazione di vita. 2. Gli attori del PUA hanno il compito di analizzare il bisogno espresso attraverso la segnalazione, fornendo la risposta che, a seconda delle situazioni problematiche, sarà semplice (sanitaria o sociale) o complessa (socio-sanitaria). 3. Nel caso in cui il bisogno espresso dall utente necessita unicamente di una risposta socio-assistenziale il PUA, attraverso un flusso informativo informatico, segnala allo Sportello Sociale competente la problematica anticipandone ove possibile, la diretta presa di contatto dell interessato. Il PUA completa il proprio intervento verificando l avvenuta presa in carico da parte del servizio individuato, a garanzia della continuità del percorso di cura prima avviato. CAPO III MODALITA DI ACCESSO AL SISTEMA DEI SERVIZI DI CURA Art. 19 Modalità di accesso ai servizi ADI o ADA 1. L accesso avviene attraverso: 1.1. la segnalazione al Punto Unico di Accesso (PUA) da parte di uno dei seguenti soggetti: - medico curante dell'assistito; - medico del reparto ospedaliero in fase di pre-dimissione; - Sportello Sociale dei Comuni del Distretto; - associazioni di volontariato, cooperative sociali; o familiari dell'assistito; patronati, altri soggetti (vicinato, rete amicale, ecc..); 10

11 1.2. la richiesta di accesso al sistema delle Cure Domiciliari Integrate o all ADA, da presentare.presso il PUA, che si interfaccerà con lo Sportello Sociale del Comune Capofila, per l aspetto che concerne gli interventi socio-assistenziali. Tab. 1 Raffigurazione schematica del percorso di accesso delle cure domiciliari: Medico curante dell assistito Medico ospedaliero Associazione Volontariato Coop. Sociali Familiari assistito, altri soggetti PUA Punto Unico di Accesso Sportelli Sociali comunali Bisogno semplice sociale o sanitario Bisogno complesso Unità distrettuale competente socio Assistenziali ADA sanitarie UVD ( Unita di Valutazione Distrettuale) PAI CURE DOMICILIARI INTEGRATE sociosanitarie (Trattamento Ri/Valutazione, 11

12 TITOLO V PECULIARITA SERVIZI ADI E ADA CAPO I PRESA IN CARICO SOGGETTI IN ADI Art. 20 La presa in carico 1. Nel caso in cui il bisogno espresso dall'utente segnalato necessita di una risposta complessa, il PUA, entro le 72 ore successive alla segnalazione, contatta l Unità di Valutazione Multidisciplinare che procederà: - alla valutazione del livello di autosufficienza del soggetto da prendere in carico utilizzando la scheda SVAMA (scheda di valutazione multidimensionale anziani) o la SVAMA D (scheda di valutazione multidimensionale disabili) - alla individuazione del Case manager - alla redazione del PAI (Piano di Assistenza Individuale) comprendente interventi integrati di tutela (eventuali ricoveri, interventi di assistenza domiciliare, attivazione di altri eventuali servizi e risorse sul territorio) - alla gestione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del PAI - alla dimissione. Art. 21 Funzioni Medico Medicina Generale (MMG) 1. La responsabilità clinica del caso rimane al Medico curante, il naturale referente sanitario dell'assistito che coordina comunque gli interventi sanitari. Art. 22 Funzioni del Case Manager 1. La responsabilità del PAI é del Case Manager il cui ruolo può essere assunto da figure professionali diverse a seconda della tipologia e complessità del bisogno del paziente e può riguardare sia una figura sanitaria che sociale, in base al bisogno prevalente della persona e/o alle scelte organizzative emerse. Art. 23 Gestione delle richieste di accesso all ADI 1. Le segnalazioni vengono esaminate seguendo l ordine cronologico di arrivo con diritto di precedenza per i pazienti terminali e/o in fase critica, segnalati dai servizi territoriali sanitari e sociali. CAPO II OFFERTA ASSISTENZIALE IN ADI Art. 24 Articolazione dell offerta assistenziale 1. Sono previsti tre diversi profili di cura e tre modalità di presa in carico, determinati dalla natura del bisogno, dalla complessità delle risposte e dalla loro durata media, evidenziati schematicamente nella tabella sottostante. 12

13 Tab. 2 Profili di cura e standard organizzativi Profilo cura di CD (Cura domiciliare) integrate di 1 livello CD (Cura domiciliare) integrate di 2 livello CD (Cure domiciliari) integrate di 3 livello Natura del bisogno Clinico Funzionale Sociale Clinico Funzionale Sociale Clinico Funzionale Sociale Durata media Mesi socio ass. 1 anno sanitarie variano in rapporto al bisogno dell assistito soc. ass.: 3 mesi sanitarie: variano in rapporto al bisogno dell assistito Complessità ed articolazione temporale Figure professionali/impegno assistenziale Infermiere Prof. Riabilitazione Medico M.M.G. Medico specialista al bisogno Operatore socioassistenziale Infermiere Prof. Riabilitazione Medico M.M.G. Medico specialista al bisogno Operatore socioassistenziale 6 mesi Infermiere Prof. Riabilitazione Medico e/o medico specialista Operatore socioassistenziale Psicologo Operatività del servizio (fascia oraria) 5 giorni su sette 8 ore pro die 6 gg. su ore pro die da lun. a ven. 6 ore il sabato. Festivi pronta disponibilità media ore 8/20 7 gg. su ore pro die da lun. a venerdì 6 ore il sabato. Festivi. pronta disponibilità media 8/20 ore Durata oraria sett. socio ass.: 2 ore min. sanitarie variano in rapporto al bisogno dell assistito socio ass.: 14 ore max. sanitarie variano in rapporto al bisogno dell assistito socio ass.: 14 ore max. sanitarie variano in rapporto al bisogno dell assistito 2. Le prestazioni socio assistenziali saranno assicurate con intensità temporale superiore a quella prevista nella Tab. 2, e in giorni festivi, in casi eccezionali, su specifica indicazione della UVM competente. L intervento socio assistenziale non potrà avere comunque una durata superiore a quella erogabile dai Comuni tenuto conto del budget destinato al Servizio. 13

14 CAPO III PRESA IN CARICO SOGGETTI IN ADA Art. 25 Piano di Assistenza Individuale (PAI) 1. Gli Sportelli Sociali, dopo avere ricevuto la segnalazione da parte del PUA, hanno il compito di analizzare il bisogno espresso attraverso la segnalazione, modulando la risposta in termini prestazionali a seconda delle situazioni rilevate. 2. Il livello di non autosufficienza, anche temporanea, dei soggetti da prendere in carico sarà valutato dall UVM, oppure, dal Medico di Medicina Generale (MMG) che, con apposita certificazione, evidenzierà lo stato di bisogno dell Anziano che richiede l avvio di un percorso socio-assistenziale domiciliare, alternativo all ADI. Inoltre, la valutazione del livello di non autosufficienza potrà essere attestata dalla copia del Verbale redatto dalla Commissione Invalidi Civili. 3. La redazione del PAI (Piano di Assistenza Individuale) è in carico all Assistente Sociale comunale, che assolve il ruolo di Case Manager. 4. Il PAI in rapporto al bisogno evidenzia: - la tipologia di prestazioni e la loro articolazione temporale (ore/giorni/settimane/mesi); - altri eventuali servizi e risorse sul territorio da attivare; - gestione, realizzazione, monitoraggio e verifica del PAI - dimissione. 5. Nel caso in cui nel corso di realizzazione del PAI dovesse essere rilevato un bisogno di tipo sanitario, lo Sportello Sociale attiverà informaticamente il flusso informativo, segnalando al PUA la problematica allo scopo di favorire l accesso dell utente al servizio ADI secondo le modalità previste dal presente Regolamento. CAPO II CRITERI DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE Art. 26 Tempi istruttori delle richieste 1. L U.O.S. di ciascun Comune del Distretto, provvederà a verificare le condizioni economiche, socio - ambientali e di salute del richiedente e a redigere una graduatoria, entro 30 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle istanze, in presenza di un numero di richieste superiori alle previsioni. Art. 27 Criteri per la selezione delle richieste e graduatoria degli Aventi Diritto 1. La selezione delle richieste degli aventi diritto sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri : 1 criterio: Autosufficienza - anziano non autosufficiente senza invalidità certificata Punti 0 - anziano con invalidità certificata dal 67% al 74% Punti 2 - anziano con invalidità certificata dal >74% Punti 4 - anziano con invalidità certificata 100% Punti 6 2 criterio: Stato di solitudine 14

15 - anziano che convive con familiari in grado di aiutarli Punti 0 - anziano con figli residenti nel Comune Punti 2 - anziano con figli non residenti nel Comune Punti 4 - anziano che vive da solo, privo di supporto familiare Punti 6 - anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente Punti 8 3 criterio : Età - anziano da 65ai 70 anni Punti 1 - anziano da 71 anni a 76 anni Punti 2 - anziano da 77 anni a 80 anni Punti 3 - anziano da 81 anni a 86 anni Punti 4 - anziano oltre 86 anni Punti 5 4 criterio : Reddito del nucleo familiare I.S.E.: - da ,00 in su Punti 0 - da ,00 a ,00 Punti 1 - da 9.001,00 a ,00 Punti 2 - da 7.001,00 a 9.000,00 Punti 3 - da 0 a 7.000,00 Punti 4 2. La graduatoria ha validità annuale, la stessa è soggetta a scorrimento nel caso di rinuncia o morte degli utenti, cambio di residenza o ricovero definitivo in istituto, oppure potrà essere integrata su proposta dell Ufficio di Servizio Sociale comunale o del PUA, in presenza di situazioni che, per la loro gravità, necessitano di una risposta immediata. Art. 28 Dimissioni anziani in ADA 1. Il Servizio erogato ai sensi del presente regolamento può essere interrotto in qualsiasi momento per: - Richiesta dell assistito; - Richiesta dei familiari dell assistito, fatto salvo il consenso manifestato dallo stesso; - Decisione motivata dell Ufficio di servizio sociale comunale per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l intervento o per motivi che impediscono la continuazione dello stesso; - Mancato pagamento di almeno due mensilità della quota di compartecipazione se dovuta; - Decesso o ricovero definitivo in strutture di accoglienza; - Il venir meno dei requisiti di ammissione al servizio - Ripetuti atteggiamenti offensivi ed irrispettosi da parte degli aventi diritto nei confronti del personale addetto alle prestazioni (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc.) - Assenza, senza giustificato motivo (almeno tre volte) e senza preavviso, dell assistito nell orario previsto per la prestazione - Assenza prolungata dell assistito (un mese o più esclusi i periodi di ricovero ospedaliero). 2. La sospensione e la cessazione del servizio devono essere preventivamente comunicate all utente ed acquistano efficacia decorsi 10 giorni dalla loro notifica della comunicazione. 15

16 TITOLO VI MODALITA DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI CAPO I MODALITA PREVISTE Art. 29 Modalità di gestione 1. Le prestazioni socio-assistenziali previste nei Servizi ADA ed ADI saranno erogate, in forma indiretta, mediante convenzione o mediante l assegnazione agli Aventi Diritto di buoni di servizio (voucher) da utilizzare per l acquisto di specifiche prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit riconosciuti e accreditati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000 n 328. Art. 30 Convenzione CAPO II CONVENZIONE 1. La peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste. Lo strumento della convenzione trova, peraltro, previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4 comma, lett. c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i Comuni dell'ambito e l'ente contraente. 2. La convenzione definisce i rapporti tra i Comuni dell Ambito e l Ente No Profit che fornirà il servizio. Art. 31 Obblighi dell Ente contraente 1. L Ente deve essere in possesso dell iscrizione all Albo reg. istituito ai sensi dell art. 26 della Legge reg. n 22/1986, alla sez. Anziani e/o Disabili, a garanzia del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del servizio fornito. 2. L Ente deve impegnarsi a rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro; e rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 Marzo 1998, n. 168). E deve anche: - rispettare, in generale, le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori (D. Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni); - impiegare personale con idonea qualifica professionale come da normativa regionale. In particolare, per i Servizi finanziati con Fondi P.A.C., dal Ministero dell Interno, qualora trattasi di erogazione di prestazioni volte a soddisfare i bisogni primari della persona, gli operatori devono essere in possesso della qualifica O.S.S. od O.S.A., e devono essere impiegati rispettando la seguente proporzione: in caso di ADI la percentuale di O.S.S. 16

17 deve essere pari o superiore all 80%; in caso di ADA tale rapporto percentuale si riduce al 60%; - seguire un piano annuale per l aggiornamento professionale del personale; - impegnarsi a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni che comportino morte o invalidità permanente; - dichiarare di disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando i Comuni dell Ambito da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall espletamento del servizio; - impegnarsi a rispettare le norme in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003); - utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell utente; - assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori; impegnarsi a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa - gestionale dichiarati in fase di sottoscrizione della convenzione e quant altro previsto nella convenzione. Art. 32 Adempimenti dei Comuni dell Ambito 1. Ι Comuni possono effettuare controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio effettuato. E sulla base dell esito delle verifiche essi si riserveranno la facoltà di revocare la convenzione. 2. Il Comune capofila corrisponderà all organizzazione convenzionata l importo relativo alle prestazioni acquistate che verrà fatturato, a cadenza mensile, entro il limite massimo fissato nella Convenzione. CAPO III BUONI DI SERVIZIO Art. 33 Definizione e caratteristiche dei Buoni di servizio 1. In termini economici il Buono di Servizio é titolo valido per l'acquisto da parte degli Aventi Diritto di prestazioni socio-assistenziali, elencate al sup. art. 7, presso uno degli Enti No Profit sottoscrittori del Patto per l Accreditamento, in armonia con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000 n Nelle more della definizione da parte della Regione Siciliana delle linee guida per l accreditamento, secondo quanto previsto nel Decreto Presidenziale 07/07/2005 e del successivo Decreto Presidenziale del 07/10/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 14/10/2005, il Distretto socio sanitario D/7 ha fatto ricorso al patto di accreditamento per i voucher individuando gli Enti no profit per la fornitura di prestazioni domiciliari ad anziani e/o disabili aventi diritto ai servizi socio assistenziali. 3. L emissione dei voucher sarà successiva alla redazione del PAI, di cui artt. 7 e 25 del presente disciplinare; 4. Il voucher dovrà evidenziare: a) il parametro costo/ore delle singole prestazioni determinate con riferimento ai vigenti C.C.N.L. di comparto; b) l indicazione degli enti no profit di cui intende avvalersi il beneficiario, scelti fra quelli che hanno sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune capofila. 5. Sarà onere del Comune capofila emettere i voucher e contestualmente provvedere alla loro consegna ai beneficiari nonché al pagamento degli Enti, inseriti nel sopradetto elenco, che erogano le prestazioni. 17

18 6. Lo Sportello Sociale dei Comuni provvederà a curare ogni rapporto necessario di informazione, supporto e contatto fra i beneficiari e gli enti no profit. 7. Gli organismi o gli enti individuati liberamente dai beneficiari, fra quelli che hanno provveduto a sottoscrivere il patto per l accreditamento, dovranno, preliminarmente, accettare formalmente il PAI. 8. Gli Assistenti Sociali, che agiscono per conto dei Comuni del Distretto, vigileranno sull attuazione del piano individualizzato e potranno revocare il voucher qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato. 9. Agli aventi diritto viene riconosciuta, espressamente, la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione dell incarico, attribuito all Ente erogatore delle prestazioni selezionato, prima della scadenza della validità temporale del buono di servizio. Art. 34 Requisiti degli Organismi di Servizio 1. Gli Enti, presenti nel Distretto Socio Sanitario,che erogheranno il Servizio, ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., dovranno essere in possesso dei requisiti di qualità, appresso specificati, che costituiscono elementi minimali ed indefettibili nell'attuale fase di applicazione, nelle more di un successivo provvedimento presidenziale, da parte della Regione Siciliana, che disciplini in termini compiuti i requisiti per l'accreditamento: - Iscrizione all Albo Regionale, ai sensi dell art. 26 Legge 22/1986, alla sezione assistenza domiciliare agli anziani o disabili; - esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction", contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta. 2. L elenco dei sottoscrittori il Patto per l accreditamento sarà sottoposto a revisione ed integrazione con cadenza semestrale per consentire l inserimento di altri Enti che lo richiedano. CAPO IV GRATUITA E COMPARTECIPAZIONE Art. 35 Indicatori per l accesso gratuito alle prestazioni socio-assistenziali 1. Per gli anziani l accesso gratuito alle prestazioni in argomento è disciplinato dal Decreto n. 867/S7 del dell Assessorato Regionale Enti Locali, ora Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Esso statuisce in merito che: a) l accesso è gratuito per gli anziani la cui situazione economica complessiva determinata dall I.S.E., con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall art. 38 della Legge 448/2001 maggiorato: - del 50 % nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare; - del 100% nel caso di due o più componenti; - dell ulteriore 35 % per ogni componente minore od adulto oltre il secondo. b) gli anziani debbano compartecipare quanto le loro condizioni economiche superino i limiti di cui al superiore punto a). 2. La compartecipazione è pari al 5% del costo sostenuto dal Distretto per ogni 516,46 superiore al limite previsto per la gratuità. 18

19 Detta compartecipazione, versata al Comune capofila, impinguerà il fondo per il medesimo servizio. 3. E gratuito il costo delle prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.Lgs. N. 502/92 nel testo novellato dall atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza sociosanitaria di cui al D.P.C.M ( area materno - infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico - degenerative). Art. 36 Modalità di pagamento quota di compartecipazione 1. Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti dagli utenti verranno calcolati trimestralmente sulla base delle effettive prestazioni erogate. 2. Il pagamento avverrà mediante bollettini di conto corrente postale a favore del Comune Capofila che gestisce il servizio. Gli utenti i quali dovranno effettuare il versamento al massimo entro la fine del trimestre successivo. 3. Il mancato pagamento delle quote di compartecipazione entro 60 gg dalla scadenza del trimestre, comporterà la cessazione del servizio. 4. La compartecipazione dovrà essere versata sul c.c.p. N intestato alla Tesoreria del Comune di Sciacca, con la seguente causale: Piano Azione Coesione - Servizi di Cura agli Anziani Non Autosufficienti Compartecipazione al costo del servizio A D A Comune di (inserire il Comune di residenza) periodo dal al. TITOLO VI DIRITTI E OBBLIGHI IN CARICO ALL ASSISTITO CAPO I DIRITTI DELL ASSISTITO Art. 37 Diritti dell assistito 1. L utente beneficiario dell ADA e delle prestazioni socio assistenziali dell ADI ha il diritto: - Di prendere visione del presente Disciplinare; - Di scegliere liberamente l Ente no profit presso cui spendere il buono di servizio e di risolvere l accordo con esso sottoscritto, previo giustificato motivo; - Di essere informato, in sede di sottoscrizione del piano di assistenza individuale, sul funzionamento del sistema di contribuzione così come previsto al sup. art. 35; - Di essere informato sul funzionamento del servizio, gli obiettivi, gli operatori prima dell avvio; - Di avere indicazioni circa i referenti nell ambito dello Sportello Sociale ai quali eventualmente indirizzare osservazioni, contestazioni, proposte; - Di chiedere, motivandolo con gravi, evidenti e dimostrabili fatti, la sostituzione dell operatore domiciliare assegnatogli. Art. 38 Doveri dell assistito 1. L utente beneficiario delle prestazioni ha l obbligo di: 19

20 - Seguire le indicazioni contenute nel Piano di assistenza individuale; - Avvertire i referenti dello Sportello Sociale nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio; - Non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni diverse da quelle previste nel mansionario dell operatore; - Effettuare, se dovuto, il pagamento della quota contributiva stabilita in relazione all ISE. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 39 Entrata in vigore del Disciplinare 1.Il presente Disciplinare entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla relativa approvazione da parte della Giunta Municipale del Comune di Sciacca, capofila del Distretto D/7. Art. 40 Pubblicizzazione 1. Il Distretto socio-sanitario provvede a dare pubblicità ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell offerta delle Cure Domiciliari mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche attraverso gli organi di informazione, il coinvolgimento dei medici di base, i patronati, le associazioni di settore e gli enti operanti nel sociale. 2. Il presente Disciplinare, dopo la sua entrata in vigore, dovrà essere pubblicato all Albo pretorio, sul sito internet dei singoli Enti e sarà disponibile presso l Ufficio di Piano. Art. 41 Disposizione abrogativa 1. Il presente Disciplinare abroga il Regolamento, approvato dai Sindaci del Distretto con Accordo di programma sottoscritto in data 03/12/2014, inerente l Assistenza Domiciliare Integrata (socio-sanitaria). 20

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