TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione Fallimentare

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1 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione Fallimentare ********* Reggio Emilia, 24 aprile 2001 Ai Sigg. curatori, loro sedi BREVI DIRETTIVE IN TEMA DI VERIFICA DEI CREDITI A) DOMANDA DI AMMISSIONE - PROVA DEL CREDITO 1. La domanda di ammissione al passivo deve essere proposta in forma scritta, sottoscritta dal creditore o dal legale e munita di bollo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; deve essere depositata presso la cancelleria del giudice delegato o, direttamente, all udienza di verifica (prassi, peraltro, da scoraggiare per evidenti motivi di opportunità); non devono essere accettate domande presentate al curatore o inviate presso il suo studio (se non per mero scopo informativo). Si rinvia all apposito paragrafo per quanto concerne la disciplina delle spese. 2. La domanda deve indicare in modo puntuale ed esauriente la misura e le ragioni (il titolo) sia del credito che degli interessi, nonché, se il credito è privilegiato, la natura della prelazione. Non deve essere indicato espressamente il tipo di privilegio richiesto ma è sufficiente e al tempo stesso necessario che siano indicati i fatti costitutivi della prelazione e che sia manifestata la volontà di conseguire l ammissione del credito in via privilegiata. Compete al giudice delegato la qualificazione e la stessa individuazione della prelazione spettante al credito. La domanda non deve necessariamente contenere, in ipotesi in cui faccia valere un privilegio speciale, anche l indicazione del bene o dei beni oggetto del privilegio; resta fermo però che, ove tali beni non sussistano o siano irreperibili o non possano individuarsi con certezza, ad es. per la loro natura fungibile, il privilegio dovrà essere escluso già in sede di verifica dei crediti. La domanda di ammissione deve altresì contenere la richiesta degli interessi in forma esplicita o implicita; diversamente

2 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 2 il credito accessorio per interessi non potrà essere ammesso al passivo. Fanno eccezione i crediti di lavoro per i quali gli interessi e ora anche la rivalutazione monetaria sono dovuti per legge (art. 429 c.p.c.) a far tempo dalla maturazione del diritto, a prescindere, perciò, da apposita domanda del creditore. Per ragioni di opportunità la domanda deve quantificare il credito per interessi e deve indicare le date di decorrenza iniziale e finale del calcolo degli interessi. Gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto: il creditore, di conseguenza, dovrà indicare, nella domanda, in caso di tasso superiore a quello legale, l ammontare dello stesso e la fonte pattizia di determinazione. 3. La domanda deve contenere l elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il tribunale; in mancanza il creditore è domiciliato per legge presso la cancelleria del tribunale. Ogni ulteriore notificazione o avviso dovrà essere fatto presso tale domicilio; una notificazione o un avviso eseguiti presso un diverso domicilio in particolare presso la sede del creditore, ove la stessa sia posta fuori dal comune predetto saranno privi di alcuna efficacia legale e, dunque, non saranno idonei a far decorrere i termini per impugnazioni, reclami, opposizioni ecc.. 4. Alla domanda devono essere allegati i documenti costituenti la prova del credito fatto valere. La sola prova ammessa è quella documentale: i documenti giustificativi del credito, se non sono allegati alla domanda di ammissione, devono essere presentati prima dell udienza di verifica o, secondo prassi consolidata, ma da evitare, all udienza medesima, e rimangono allegati alla domanda. Il deposito di scritture, atti o documenti, prodotti in allegato alla domanda di ammissione, non configura un caso d uso ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 131/86 (T.U. dell imposta di registro) né ai sensi del d.p.r. n. 955/82 (imposta di bollo), per cui possono essere esaminate anche la scritture non registrate e i documenti non in regola con l imposta di bollo. Tuttavia per i documenti soggetti a bollo fin dall origine e per le scritture da registrare in termine, il cancelliere è tenuto a trasmettere all Ufficio del Registro il provvedimento emesso in base a tali atti. E consigliabile, in tali casi, che il curatore richieda preventivamente agli interessati la regolarizzazione o, in caso di rifiuto, segnali al cancelliere i documenti da regolarizzare. I documenti giustificativi del credito sono opponibili alla massa soltanto se forniti di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell art c.c.. Tra le numerose fattispecie idonee a conferire data certa a un documento si rammentano:?? l apposizione del bollo postale sulla carta contenente le pattuizioni dei contraenti, in guisa che la

3 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 3 scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale il bollo è impresso;?? l annotazione della garanzia nel libro delle fideiussioni o in genere di una scrittura in un libro contabile, purché vi sia una vidimazione o una certificazione notarile anteriore alla dichiarazione di fallimento e successiva alla annotazione della scrittura. 5. I documenti allegati alla domanda di ammissione devono essere prodotti in originale o in copia autentica. La copia c.d. informe del documento deve ritenersi radicalmente priva di efficacia probatoria ed il curatore è legittimato a disconoscerne la rilevanza. 6. Sono considerati documenti giustificativi del credito (nelle fattispecie più ricorrenti e salva ogni valutazione caso per caso): a) i titoli esecutivi formati prima della dichiarazione di fallimento, quali sentenze passate in giudicato o decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancanza di opposizione; per le sentenze già pronunciate prima della dichiarazione di fallimento, non ancora passate in giudicate, vale il principio di cui all art comma L. F.; non costituisce titolo idoneo, invece, all ammissione del credito il solo decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà, ma non ancora definitivo alla data del fallimento; tanto il decreto ingiuntivo quanto il precetto devono essere muniti della relata di notifica al fallito sempre in data anteriore alla dichiarazione di fallimento; b) per i crediti relativi alla somministrazione di merci o di denaro e alla prestazione di servizi, nei rapporti commerciali ordinari: le fatture, purché accompagnate da documenti di trasporto sottoscritti dal vettore o dal destinatario e da un estratto autentico delle scritture contabili, bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, o delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, regolarmente tenute; in ogni caso, poiché detti documenti non costituiscono prova piena del credito fatto valere, il curatore è legittimato a contestarne la rilevanza probatoria tutte le volte che le risultanze contabili del fallito non corrispondano alla pretesa del creditore; si rammenta che per l ammissione del credito di rivalsa IVA è necessario che le fatture siano state debitamente registrate dal creditore sull apposito registro; c) per i crediti relativi a prestazioni professionali: il documento attestante il conferimento dell incarico e i documenti comprovanti l effettuazione delle prestazioni oggetto del compenso richiesto; anche in questo caso, possono soccorrere le risultanze contabili del fallito o notizie acquisite aliunde dal curatore. E opportuno, ma non obbligatorio, che la parcella delle spese e

4 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 4 prestazioni sia corredata dal parere della competente associazione professionale; d) per i rapporti con gli istituti di credito (apertura di credito, anticipazioni bancarie, castelletto di sconto, mutuo): il contratto, risultante da atto avente data certa, e, laddove trattasi di rapporti regolati in conto corrente, gli estratti conto relativi ai singoli rapporti di conto corrente, con la certificazione di conformità alle scritture contabili di uno dei dirigenti della banca interessata, secondo quanto previsto dall art. 50 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; l estratto conto deve riferirsi al conto corrente oggetto della originaria convenzione tra il fallito e l istituto di credito e non soltanto al diverso conto nel quale il saldo passivo del fallito è stato girato per ragioni contabili (c.d. conto sofferenza); deve inoltre comprendere, in tesi, l intero periodo di decorrenza del rapporto onde dar modo al curatore di verificarne la esattezza del saldo, senza che, in proposito, possa assumere rilevanza la mancanza di contestazioni, nel corso del rapporto, del debitore fallito. In caso di mutuo, alla domanda deve essere unito il conteggio specifico degli interessi corrispettivi e, separatamente, degli interessi moratori (v. paragrafo relativo a interessi usurari e anatocismo); e) per i crediti di lavoro subordinato: le buste paga riferentisi al credito fatto valere con la domanda di ammissione; poiché il credito del lav. subordinato va riconosciuto al netto dei contributi previdenziali e al lordo fiscale, è comunque opportuno che alle buste paga sia accompagnato apposito conteggio che tenga conto di tale principio; f) per cambiali, assegni e titoli di credito in genere: il titolo in originale, tutte volte che il creditore intenda avvalersi dell azione cambiaria, a prescindere dal sottostante rapporto causale; g) per i crediti di imprese artigiane che abbiano fatto richiesta del relativo privilegio: oltre ai documenti comprovanti la natura della prestazione come richiesto sub b) gli altri documenti attestanti la natura artigiana dell impresa, ossia la certificazione camerale, il libro matricola, le dichiarazioni fiscali (ai fini della imposta sul v.a. e della imposta sui redditi) relative al periodo di insorgenza del credito, il bilancio o uno stato patrimoniale inerente al medesimo esercizio; h) per i crediti tributari: oltre all estratto del ruolo, la cartella esattoriale, munita della relata di notifica al fallito o al curatore (e sempre naturalmente per crediti i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento) - Cass. 17 giugno 1998 n al fine di consentire l ammissione del credito con o senza riserva secondo la disciplina di cui agli artt. 45 d.p.r. 602/73 e 88 D. Lgs. n. 46/99 e di valutare la spettanza degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

5 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 5 i) per i crediti degli enti previdenziali e di assistenza: le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti dal fallito, non seguiti dal pagamento e limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute, e non pagate, e agli accessori di legge, nonché le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti relative al mancato pagamento delle quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge ferma la facoltà del curatore di sollevare contestazioni sulla sussistenza del credito oltre alle ordinanze-ingiunzione di cui alla legge 689/81 e ai decreti ingiuntivi, purché entrambi questi ultimi atti divenuti definitivi (e quindi incontestabili) prima della dichiarazione di fallimento; j) per i crediti delle società cooperative di produzione e lavoro: l iscrizione nell apposita sezione del registro prefettizio di cui al R.D. 12 febbraio 1911 n. 278, lo statuto, il bilancio relativo all esercizio cui si riferisce il credito, e il libro matricola o altro documento equipollente da cui risulti la prevalenza dei soci lavoratori e la effettività e la pertinenza di tale lavoro rispetto all oggetto sociale; k) per i crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi: l iscrizione nel registro prefettizio sopra indicato, lo statuto e, quando si tratti di cooperativa volta alla trasformazione dei prodotti agricoli, il bilancio o altro documento attestante la prevalenza dei prodotti conferiti dai soci rispetto ad acquisti presso terzi; l) per i crediti inerenti a rapporti di agenzia: il contratto di agenzia, l iscrizione del creditore nell apposito ruolo, gli estratti conto provenienti dal preponente (fallito) o, in alternativa, le fatture del preponente medesimo costituenti l imponibile provvigionale. 7. Per agevolare le attività di verifica delle domande di ammissione, ogni curatore dovrà procurarsi, su supporto elettronico (dischetto), copia dello stato passivo predisposto dalla cancelleria; avvalendosi di tale file, dovrà elaborare un proprio stato passivo, sulla copia così acquisita, inserendovi le relative proposte da presentare al giudice delegato; il file, da conservarsi su supporto elettronico e da consegnare al giudice delegato in sede di adunanza dei creditori, servirà come base per la formazione dello stato passivo definitivo. E altresì opportuno, quando le domande dei creditori siano numerose, che il curatore predisponga un elenco delle domande in ordine alfabetico, con l indicazione, accanto a ciascun nominativo, della posizione assegnata alla domanda stessa nel progetto di stato passivo, secondo l ordine di presentazione.

6 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 6 B) LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI 8) sui crediti di lavoro subordinato e sui crediti delle società cooperative di produzione e lavoro, gli interessi prefallimentari e postfallimentari sono collocati nel medesimo grado di privilegio spettante al credito principale (Corte Cost. nn. 300/1986, 204/1989, 567/1989, per i crediti di lav. sub., e 408/1989, per i crediti delle coop. di p. e l.); sui crediti di lavoro subordinato è dovuta anche la rivalutazione monetaria (gli interessi devono essere calcolati, secondo recente arresto della S.C., sulle somme via via rivalutate anno per anno); per entrambe le categorie di crediti, il privilegio deve essere riconosciuto soltanto agli interessi prefallimentari maturati nell anno in corso alla data di dich. di fallimento e nell anno precedente (art c.c.); 9) su tutti gli altri crediti privilegiati, compresi i crediti previdenziali, entrambe le categorie di interessi pre e post fallimentari devono essere collocati in chirografo; non opera la sospensione del corso degli interessi, ma il relativo credito ha natura chirografaria; 10) il dies ad quem degli interessi postfallimentari coincide con la vendita del bene che ne costituisce l oggetto o, se si tratta di privilegio generale mobiliare, con la vendita dell ultimo bene mobile; nell ipotesi di liquidazione dell attivo non simultanea, ma protratta nel tempo, si avrà una riduzione graduale e proporzionale della misura degli interessi; 11) sui crediti ipotecari, vanno ammessi al passivo con la medesima prelazione: gli interessi corrispettivi iscritti, al tasso convenzionale eventualmente pattuito e provato per iscritto, maturati nell annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento e nei due anni antecedenti; per annata in corso non si intende l annata solare, ma quella contrattuale decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento; gli interessi iscritti, al tasso legale del periodo in considerazione, sul capitale successivi all annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento e fino al decreto di trasferimento del bene oggetto della garanzia o, nel caso di più beni gravati da ipoteca, fino alla pronuncia dell ultimo decreto di trasferimento o alla soddisfazione del credito garantito; Trovano invece collocazione chirografaria:

7 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 7 gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati prima delle due annualità anteriori a quella in corso al momento della dichiarazione di fallimento; gli interessi moratori, anche se iscritti, maturati fino alla dichiarazione di fallimento; Non trova alcuna collocazione la quota di interessi, corrispettivi o moratori, relativa alla differenza tra il tasso convenzionale e quello legale riconosciuto, maturati dopo l annata in corso alla dichiarazione di fallimento. 12) sui crediti pignoratizi, trovano la medesima collocazione: gli interessi corrispettivi maturati nell annata contrattuale in corso al momento della dichiarazione di fallimento; gli interessi al tasso legale sul capitale maturati successivamente alla predetta annata e fino al momento della vendita del bene gravato da garanzia reale o, in caso di più beni assoggettati alla garanzia, alla vendita dell ultimo bene o alla soddisfazione del credito garantito; Trovano collocazione chirografaria: gli interessi corrispettivi maturati prima dell annata in corso al momento del fallimento; gli interessi moratori maturati fino alla dichiarazione di fallimento; 13) sui crediti chirografari, sono dovuti sempre in chirografo: gli interessi corrispettivi sul capitale dalla scadenza del credito alla data di dichiarazione del fallimento al tasso legale o al tasso convenzionale, se pattuito per iscritto; gli interessi moratori sul capitale dalla messa in mora alla dichiarazione di fallimento Non vanno riconosciuti sui crediti chirografari interessi postfallimentari.

8 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 8 C) I PRIVILEGI Si riportano di seguito sintetiche considerazioni, con finalità meramente operative, sui casi più frequenti nel corso della verifica dei crediti. 14) AGENTI DI COMMERCIO Agli agenti di commercio compete il privilegio di cui all art bis n. 3) c.c. In termini soggettivi il privilegio va riconosciuto a chi rivesta la qualifica di agente di commercio, sia esso persona fisica oppure società di persone o di capitali; alla luce delle recente normativa comunitaria e della giurisprudenza del S.C. non è più condizione necessaria per il riconoscimento della qualità di agente l iscrizione nell apposito ruolo previsto dalla legge n. 204/85. In termini oggettivi, sono assistiti da privilegio i crediti inerenti a: provvigioni maturate nell ultimo anno di durata del rapporto (anche se anteriore all anno antecedente la dichiarazione di fallimento), da calcolarsi, nella percentuale pattuita, soltanto sugli affari andati a buon fine oppure non eseguiti per causa imputabile al preponente, ed eventualmente decurtate dallo star del credere, se pattuito; non sussiste causa imputabile se l affare non viene eseguito a causa del fallimento del preponente; il momento di maturazione delle provvigioni coincide con la regolare esecuzione dell affare procacciato dall agente e non con il momento della raccolta dell ordine; il credito per provvigioni anteriori all ultimo anno di durata del rapporto trova collocazione chirografaria; indennità di scioglimento del rapporto, sempre dovuta qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, purché il fallito non abbia già provveduto ad assolvere l onere contributivo presso il FIRR gestito dall ENASARCO; resta ferma la legittimazione di quest ultimo Ente di provvedere alla liquidazione della indennità direttamente all agente e di richiedere al preponente la riscossione coatta dei contributi non versati; indennità suppletiva di clientela, nella misura prevista dagli accordi economici collettivi eventualmente applicabili al rapporto contrattuale (talché l agente dovrà fornire la prova dell applicabilità dell A.E.C. al rapporto medesimo) e sempre che il rapporto si sia sciolto ad iniziativa del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, e per fatto non imputabile all agente; va esclusa l indennità in questione quando il

9 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 9 rapporto contrattuale viene a cessare a seguito della dichiarazione di fallimento del preponente; indennità sostitutiva del preavviso, non è più dovuta per i rapporti pendenti alla data del 1 gennaio 1990 e a far tempo dal 1 gennaio 1994, per i quali il preavviso deve sempre essere lavorato; nel caso in cui il fallito sia receduto senza preavviso o comunque anticipatamente nel corso del preavviso è dovuto all agente il risarcimento del danno (la cui quantificazione può avvenire secondo i criteri previsti per la quantificazione della indennità); nulla compete, a tale titolo, all agente qualora il rapporto di agenzia si sciolga per effetto del fallimento del preponente. 15) ARTIGIANI Al credito delle imprese artigiane compete il privilegio di cui all art bis n. 5 c.c. in presenza dei seguenti presupposti: il credito oggetto della domanda deve riguardare il corrispettivo della vendita dei manufatti o della prestazione di un servizio reso dal creditore (in particolare, non fruiscono del privilegio i crediti relativi a prestazioni meramente commerciali e quelli derivanti da un contratto d appalto d opera) l impresa gestita dal creditore deve rispondere ai requisiti soggettivi di cui alla legge 443/85 e così: 1) deve rivestire una delle forme previste dall art. 3 come modificato dalla recente legge; 2) il lavoro svolto dall artigiano nell impresa deve essere rivolto in misura prevalente al processo produttivo e solo in misura marginale ad attività amministrative e dirigenziali; in caso di società devono sussistere gli ulteriori requisiti previsti dalla legge; 3) il lavoro del titolare o della maggioranza dei soci deve essere anche manuale in modo da dare l impronta al bene prodotto o al servizio reso; 4) il fattore lavoro globalmente considerato deve essere preminente sul capitale investito (il dato di riferimento, peraltro, è al capitale calcolato non in valore assoluto, ma in riferimento a quello imputabile all esercizio o agli esercizi presi in considerazione: quindi, non tutto il capitale fisso per immobilizzazioni e macchinari, ma soltanto gli incrementi dell esercizio, le quote di ammortamento dei cespiti di durata pluriennale, i corrispettivi per l uso di opifici o di attrezzature in locazione o utilizzati con riserva di proprietà, i corrispettivi per servizi, nonché il capitale di

10 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 10 esercizio, costituito dal totale degli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, maggiorati delle rimanenze iniziali e depurati delle rimanenze finali, in modo da prendere in considerazione l intero investimento fatto nell esercizio; il termine di raffronto, di contro, è rappresentato dalle retribuzioni del personale dipendente, dagli oneri sociali e dalla remunerazione figurativa dell imprenditore o dei soci che prestano la loro opera, determinati sempre su base annua); 5) l impresa, poi, non deve superare i limiti dimensionali previsti dalla legge e sempre che sia possibile all imprenditore, tenuto conto dell organizzazione dell attività produttiva, dirigere personalmente i dipendenti. Resta, perciò, meramente indicativo il parametro del volume di affari annuo. 16) COOPERATIVE E CONSORZI Il privilegio spettante agli artigiani compete altresì ai crediti delle cooperative purché: si tratti di società cooperative di produzione e lavoro; tale carattere non deriva dalla semplice iscrizione della società nel registro prefettizio, ma occorre in concreto la dimostrazione della prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci e della pertinenza di tale lavoro rispetto all oggetto sociale (a prescindere da ogni altra considerazione sulle dimensioni dell impresa); il credito riguardi il corrispettivo dei servizi prestati o della vendita di manufatti (prodotti) della cooperativa (valgono, perciò, le esclusioni menzionate per i creditori artigiani). Il privilegio non spetta ai crediti dei consorzi di cooperative (salvo quelle agricole) e di artigiani e alle società consortili Compete, invece, alle cooperative agricole e ai loro consorzi il privilegio dell art bis n. 5 bis c.c.; deve però essere comprovata, oltre alla natura cooperativa, anche quella agricola della società e, così, in particolare, quando si tratta di società destinate alla trasformazione dei prodotti derivanti dall attività agricola, la prevalenza dei conferimenti dei soci rispetto agli acquisti sul mercato, presso terzi, dei prodotti necessari per la lavorazione. 17) LAVORATORI DIPENDENTI Spetta il privilegio di cui all art bis n. 1 c.c. a tutti i lavoratori subordinati compresi:

11 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 11 i lavoratori a domicilio i lavoratori domestici i lavoratori a termine, compresi quelli assunti con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori in prova gli apprendisti tutti coloro che offrano la prova dell esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il fallito Ne restano esclusi invece: i soci di società a responsabilità illimitata, i soci di società di persone, i soci lavoratori delle cooperative, i partecipi dell impresa familiare e gli associati in partecipazione (e sempre che il creditore non offra la prova della coesistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il fallito). Dal punto di vista oggettivo il privilegio si estende ai crediti per: retribuzioni e ogni altro credito connesso, anche se dovuto in via non continuativa; t.f.r. e indennità sostitutiva del preavviso; i danni per mancata corresponsione dei contributi (laddove compete e cioè quando si sia verificata un ipotesi di perdita definitiva da parte del lavoratore della prestazione previdenziale) i danni conseguenti a licenziamento illegittimo (esclusa ovviamente la possibilità di reintegrazione) rivalutazione e interessi; la rivalutazione monetaria, secondo i dati ISTAT, compete dalla maturazione dei singoli crediti fino alla data di esecutività dello stato passivo; per gli interessi valgono le precedenti considerazioni sugli interessi per i crediti privilegiati; per comodità di calcolo è opportuno individuare quando il credito del lavoratore comprende diverse mensilità una data di decorrenza media di tali crediti accessori. 18) CREDITI PREVIDENZIALI L art c.c. stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro collocato al grado primo ex art i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi dovuti ad enti, istituti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di

12 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 12 assicurazione obbligatoria per l invalidità, vecchiaia e superstiti. L art c.c. attribuisce un privilegio generale sui mobili collocato al grado ottavo ai crediti per i contributi dovuti ad enti od istituti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diversa dall assicurazione I.V.S., nonché agli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti e a quelli indicati dall art c.c. Soggetti passivi di tali privilegi sono tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto, con la conseguenza che i privilegi devono intendersi riferiti anche ai crediti degli istituti previdenziali per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti ed in genere ai crediti contributivi afferenti la posizione assicurativa di lavoratori autonomi, quali soci lavoratori, soci di cooperative, agenti di commercio. In linea generale i crediti che godono del privilegio di primo grado sono quelli derivanti dall omesso versamento dei contributi dovuti per l assicurazione I.V.S. gestita nella maggior parte dei casi dall INPS e per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gestita prevalentemente dall INAIL (cfr. art. 4 n. 3 della legge 7 dicembre 1989 n. 389); ha valore residuale l art che si riferisce alle altre forme di assicurazione sociale, quali, principalmente, quelle relative alle malattie, alla tubercolosi, alla maternità, alla cassa integrazione guadagni, alla cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, alla cassa unica per gli assegni familiari e altre, gestite dall INPS o affidate ad altri istituti, quali INADEL, ENAOLI, ENASARCO, ENPALS ecc. Gli accessori (art. 2754) comprendono essenzialmente le sanzioni civili, nelle misure di legge; ne restano esclusi (e vanno collocati interamente in chirografo): le sanzioni amministrative gli interessi (per i quali valgono le precdenti considerazioni) le spese che seguono la disciplina propria dei crediti per spese giudiziali (v. infra) 19) CASSE EDILI Fruiscono del privilegio di cui all art bis n. 1 c.c. le somme accantonate per il trattamento economico degli operai relativo a riposi annui, ferie, gratifica natalizia e altro, nonché le quote trattenute sulle retribuzione dei lavoratori a titolo di contribuzione per il funzionamento della cassa. Sono collocate in chirografo, invece, le quote di competenza dei datori di lavoro per la medesima finalità. 20) I PROFESSIONISTI

13 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 13 Il privilegio previsto dall art bis n. 2 c.c. compete a tutti i prestatori d opera, intellettuale e non, diversi dai lavoratori subordinati; ai fini del riconoscimento della prelazione dunque non è più necessario accertare se l attività espletata rientra in una prestazione di carattere intellettuale, ma soltanto:?? se sia riconducibile a una forma di lavoro autonomo:?? se sia riconducibile alla persona del prestatore (con esclusione dei casi in cui l attività è resa in forma societaria) A titolo meramente esemplificativo sono assistiti dal privilegio in esame i crediti di : sindaci di società arbitri e CTU artisti, purché non siano lavoratori subordinati prestatori d opera sulla base di figure contrattuali atipiche, quali disc jokey, creatori di software, letturisti di contatori, animatori teatrali e di spettacoli ecc. Non va riconosciuto il privilegio: agli amministratori di società di capitali (non compete nessun privilegio) ai liquidatori di società (compete il privilegio dell art previsto per i mandatari) ai mediatori Il privilegio spetta ai crediti relativi a compensi per gli ultimi due anni di prestazioni, dovendosi intendere, con tale locuzione, l ultimo biennio del rapporto e non anche i due anni antecedenti alla data del fallimento. Il privilegio non si estende al credito per rivalsa IVA, ai contributi previdenziali eventualmente dovuti, fatta eccezione per i contributi dei dottori commercialisti, alle spese non imponibili sostenute nell espletamento della prestazione e neppure al credito per rimborso di imposte anticipate dal professionista (il quale si surroga nel privilegio eventualmente spettante all Amministrazione Finanziaria). 21) I CREDITI TRIBUTARI Tutti i crediti tributari, per partecipare al concorso sostanziale, devono essere insinuati al passivo fallimentare,

14 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 14 anche se il Concessionario abbia iniziato l espropriazione in pendenza di fallimento. Al giudice delegato non è dato di sindacare il merito della pretesa tributaria; in sede di verifica, il controllo deve essere limitato ad accertare la concorsualità del credito e la sussistenza dei privilegi richiesti. Per tale ragione, se l insinuazione è proposta in pendenza del giudizio tributario o se è ancora pendente il termine per l instaurazione di tale giudizio, il credito deve essere ammesso con riserva ex artt. 45 d.p.r. n. 602/73 e 88 D. Lgs. n. 46/99. In particolare: la riserva è sciolta con decreto dal giudice delegato, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine per la proposizione della controversia o quando il giudizio è stato definito con sentenza irrevocabile o è altrimenti estinto; il curatore deve comunicare al concessionario lo scioglimento della riserva con lettera raccomandata e il concessionario può proporre reclamo al tribunale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione; se la riserva non è ancora sciolta, al momento del riparto parziale o finale, si applicano rispettivamente l art. 113 n. 3 e l art. 117 co. 2 L. F.. I crediti tributari sono assistiti dai privilegi indicati dagli artt. 2752, 2771 e 2759 c.c., norme che non sollevano peculiari problemi, talché se ne omette la elencazione; si deve peraltro considerare attentamente il requisito temporale di spettanza del privilegio, valido anche per i crediti degli enti locali. Occorre invece prestare attenzione agli accessori dei tributi diretti: soprattasse, pene pecuniarie, interessi e indennità di mora. La recente riforma del settore ha abolito le soprattasse e le pene pecuniarie e a far tempo dall è prevista soltanto la sanzione amministrativa, non compresa nel privilegio spettante al credito tributario. Per quanto attiene al passato: il privilegio non si estende alle pene pecuniarie, agli interessi, alle soprattasse, ad eccezione, per quest ultime, di IVA e di INVIM per la indennità di mora, oggi interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le Finanze: se il ruolo è formato dopo la dichiarazione di fallimento, per crediti maturati anteriormente, non sono dovuti gli interessi di mora in nessuna misura (non vi è ritardo imputabile al debitore); se il ruolo risulta formato prima della dichiarazione di fallimento, sono dovuti gli interessi di mora, ma in chirografo (seguono la medesima

15 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 15 disciplina generale degli interessi sui crediti privilegiati) 22) LE SPESE Vanno ammesse in chirografo: le (sole) spese borsuali per la domanda di ammissione al passivo; restano esclusi gli onorari e le competenze per eventuale assistenza legale; le spese, compresi gli onorari e le competenze, della domanda di fallimento; le spese, compresi gli onorari e le competenze, dei giudizi cognitori anteriori alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle per la procedura monitoria, purché il titolo giudiziale sia divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento; restano escluse di conseguenza le spese relative a giudizi ancora in corso alla data di fallimento e a decreti ingiuntivi, comprese quelle per l eventuale iscrizione ipotecaria, non divenuti definitivi (anche se provvisoriamente esecutivi) prima di tale data; le spese di precetto, purché ritualmente notificato; le spese del pignoramento negativo o che abbia perduto efficacia prima della dichiarazione di fallimento o effettuato su beni già pignorati (tali ultime spese potranno essere collocate con il medesimo privilegio, se esistente, del credito cui ineriscono ex art c.c. se il pignoramento successivo viene considerato come una forma di intervento nell esecuzione); Trovano collocazione in privilegio: le spese per l espropriazione che vanno dal pignoramento (positivo) in poi; le spese per l autorizzazione ed esecuzione del sequestro conservativo (non quelle per il sequestro giudiziario); le spese erogate dall aggiudicatario per la cancellazione delle ipoteche sull immobile sottoposto ad espropriazione forzata, ordinata dal giudice dell esecuzione; le spese sostenute dall acquirente (diverso dall aggiudicatario) di un immobile per la liberazione dell immobile stesso dalle ipoteche;

16 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 16 le spese sostenute dal commissionario, incaricato dal giudice dell esecuzione, per la vendita dei beni pignorati, sempre che il ricavato sia stato acquisito all attivo fallimentare.

17 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 17 D) INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI Si coglie da ultimo l occasione per rammentare quanto segue: a) a seguito della recente decisione della Corte Costituzionale n. 45 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità dell art. 25 co. 3 D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, e tenuto conto delle ben note pronunce del S.C., le clausole (dei contratti in essere al luglio del 2000) che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle; non è dovuta dal correntista la differenza tra quanto preteso dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale e quanto dovuto sulla base della capitalizzazione annua dei medesimi interessi; i curatori devono, di conseguenza, esigere dagli istituti di credito la rappresentazione di specifici conteggi degli interessi elaborati sulla scorta di tali criteri; b) per tutti i rapporti di conto corrente, è illegittima la capitalizzazione periodica compresa quella su base annua degli interessi su conto chiuso: ciò vale sia per i rapporti in essere al luglio del 2000 (per effetto della delibera del CICR 9 febbraio 2000: art. 120 comma 2 D. Lgs. n. 385/93) sia per i rapporti chiusi in data antecedente (Cass. n. 3845/99); c) la commissione di massimo scoperto c.m.s. è legittima e dovuta purché sia specificamente indicata (determinata nel suo ammontare, anche solo per relationem) e pattuita dalle parti o, in mancanza, adeguatamente pubblicizzata ne rispetto di quanto previsto dall art. 116 D. Lgs. n. 385 cit. (talché è onere dell istituto di credito fornire la prova della esistenza di tali presupposti); d) la c.m.s. deve cessare con la chiusura del conto e non può continuare a decorrere, a differenza degli interessi, anche dopo tale momento; e) ai sensi dell art. 1 della recente legge 28 febbraio 2001 n. 24, si intendono usurari (per quanto qui interessa ai fini dell applicazione dell art cpv. c.c.) gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; dunque, salve ulteriori e diverse considerazioni che verranno comunicate (trattasi di materia tuttora in fase di assestamento giurisprudenziale), per i contratti stipulati sotto la vigenza della legge 108 del 1996 e per i contratti nuovi deve farsi riferimento al c.d. TEGM, TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO, aumentato della metà (cfr. art. 2 legge 108/96), del tempo della

18 Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare 18 conclusione del contratto; per i contratti anteriori alla nozione di interesse usurario dell epoca (ipotesi, peraltro, di rara ricorrenza, tenuto conto che il concetto di usura, di genesi penalistica, era agganciato alla presenza di elementi di carattere soggettivo come l approfittamento dello stato di bisogno); il TEGM viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano Cambi, avuto riguardo agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura; dunque, alla luce del disposto normativo, non hanno influenza sul tasso convenzionale degli interessi originariamente pattuito i mutamenti del TEGM eventualmente intervenuti durante l attuazione del rapporto; f) per i finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, ed anteriori alla data di entrata in vigore della legge 24/2001, rientranti nella categoria prevista dal secondo comma dell art. 1 della stessa legge, deve farsi riferimento al tasso legalmente stabilito previsto dal medesimo articolo.

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