DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Area: PROGRAMMI E PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 19/04/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Area: PROGRAMMI E PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione delle "Linee guida" e dello "Standard formativo" per l'effettuazione dei corsi di formazione per "Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio dell'attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (COMBI MARIA) (COMBI MARIA) (L. COLOSIMO) (M. LASAGNA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI (Refrigeri Fabio) L'ASSESSORE DI CONCERTO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO (Smeriglio Massimiliano) () IL VICE-PRESIDENTE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 10/05/2016 prot. 262 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 12 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Approvazione delle Linee guida e dello Standard formativo per l'effettuazione dei corsi di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, preposti al rilascio dell Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali, di concerto con l Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la L.R. 18/02/2002, n.6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.; VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 Ordinamento della formazione professionale ; VISTA la legge regionale 14 agosto 1999, n.14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; VISTA la legge 9 Gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale ; VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE, VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 avente ad oggetto Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 ; VISTA la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che all art. 1 dell allegato apporta modificazioni al D.P.R n. 75/2013; Pagina 2 / 12

3 VISTO il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192; VISTA la D.G.R. n. 968 del 29 novembre 2007 recante Revoca D.G.R. 21/11/2002, n.1510 e D.G.R. 20/12/2002, n Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio, e s.m.i.; CONSIDERATO che al fine di procedere alla formazione dei soggetti certificatori, occorre approvare le Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonchè lo Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici preposti al rilascio dell Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE) di cui all Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; RITENUTO necessario includere il profilo formativo nel repertorio regionale conformandolo tanto al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, così come modificato ed integrato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 recante: Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, quanto al Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante: Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ; RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; DELIBERA Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare: 1. l Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento ; 2. l Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo allo Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, preposti al rilascio dell Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE) come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e dal Decreto Interministeriale del 26 giugno La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio Pagina 3 / 12

4 Allegato A Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento Art. 1 Requisiti dei corsi di formazione 1. La Regione Lazio approva i contenuti dei percorsi per la formazione del Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, della durata complessiva di 80 ore con frequenza obbligatoria e prova d esame finale. Tali corsi sono diretti a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell attestato di prestazione energetica, è articolati in moduli, secondo lo schema riportato nell allegato B, in conformità ai requisiti di cui al comma 5 dell art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come integrato e modificato dall art. 1 dell allegato alla Legge 9/2014. Ai sensi del succitato D.P.R. e s.m.i, possono essere abilitati alla qualifica di Soggetti certificatori in materia di certificazione energetica degli edifici unicamente i tecnici abilitati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 4, lettere da a) a d) del decreto soprarichiamato, a seguito di partecipazione al suddetto corso con superamento dell'esame finale. 2. Le attività didattiche, che prevedono l illustrazione delle procedure software per la gestione e compilazione dei certificati e le relative esercitazioni pratiche, saranno svolte in un aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà avvalersi di una postazione. I software utilizzati per le esercitazioni pratiche devono essere quelli approvati da CTI e UNI, ai sensi del DM 26 giugno 2009, e s.m.i 3. Al fine di ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi da parte dei soggetti interessati e massimizzarne la partecipazione, le attività didattiche possono essere erogate anche in modalità FAD (formazione a distanza) per un percentuale pari al 50% delle ore previste. La restante parte del corso deve essere erogata rigorosamente in presenza. 4. I corsi erogati in modalità FAD sono realizzati attraverso l ausilio di attrezzature e materiali di natura informatica a supporto della didattica e possono essere svolti con un alto grado di indipendenza dell allievo da vincoli di presenza fisica. 5. Le attività didattiche erogate in modalità FAD devono rispettare i seguenti requisiti minimi: disponibilità di strumenti ed attrezzature adeguate alle caratteristiche dei corsi; adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad esempio: tutoraggio on-line, assistenza informatica, disponibilità di un docente/esperto dei contenuti previsti dall intervento formativo); sistema di auto valutazione in itinere che preveda prove di fine modulo per ognuno dei moduli di cui è composto il corso; durata dell attività di FAD pari all impegno temporale previsto dal corso in presenza; presenza di meccanismi informatici di tracciamento delle ore effettuate e delle attività svolte, per l eventuale messa a disposizione dei riepiloghi degli accessi da parte di tutti i soggetti coinvolti (ad esempio: allievi, tutor FAD, docenti online). Pagina 4 / 12

5 Art. 2 Esame finale 1. L accesso all esame finale è possibile solo previa dimostrazione, da parte degli esaminandi, del possesso dei requisiti di cui all art. 2 D.P.R 16 aprile 2013, n.75 come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9. Potranno essere ammessi esclusivamente gli allievi che hanno partecipato ai corsi erogati in presenza e in modalità FAD (formazione e distanza), art. 1 paragrafo 3, subordinato alla verifica della frequenza minima obbligatoria delle lezioni previste per almeno il 90% delle ore complessive. 2.. La prova finale, con esecuzione unicamente frontale, deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure e consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso, di una prova orale e nella discussione di un attestato di prestazione energetica (APE), redatto dall esaminando durante il corso mediante l impiego di un software conforme alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n Ai partecipanti ai corsi che superano la verifica finale è rilasciato da parte dei soggetti formatori un attestato di frequenza con i seguenti contenuti: a) indicazione nella dicitura attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013, s.m.i ; b) la data di rilascio; c) il nominativo del tecnico abilitato; d) Logo, denominazione ed indirizzo dell ente autorizzato ad erogare il corso; e) Riferimenti relativi all autorizzazione del corso nonché ai contenuti del programma del corso, secondo quanto definito all Allegato B.; f) Dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta con superamento della verifica; g) Sottoscrizione del legale rappresentante dell ente erogatore. 4. La Commissione d esame è costituita da tre membri. La presiede il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di Energia, o suo delegato. La Commissione e integrata da due esperti incaricati dalla Regione Lazio e/o dall ente/agenzia erogatrice. I commissari devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui all art. 1 paragrafo 1, attestate dall ente di appartenenza o dall ordine o collegio professionale competente. Art. 3 Requisiti dei corsi di aggiornamento 1. Al fine di garantire un applicazione univoca sul territorio regionale della normativa vigente, tutti i professionisti abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici dovranno frequentare annualmente un corso di aggiornamento della durata di 10 ore, sulle tematiche afferenti i contenuti di cui all Allegato B e riguardanti le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo, dall entrata in vigore del presente provvedimento. 2. La verifica finale svolta mediante test a scelta multipla e al termine dello svolgimento del corso di aggiornamento, deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Pagina 5 / 12

6 3. Ai partecipanti del corso di aggiornamento che superano la verifica finale, è rilasciato da parte dei soggetti formatori un attestato di frequenza con indicazione nella dicitura Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, contenente il nominativo del tecnico abilitato, i riferimenti del soggetto erogatore del corso, la data ed il luogo di svolgimento dell esame finale e la sottoscrizione del legale rappresentante dell ente erogatore. 4. I corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità FAD (formazione a distanza), in conformità alle specifiche indicate nel precedente art.1, paragrafo 3. Art. 4 Disposizioni transitorie e decorrenza 1. I tecnici che hanno già partecipato a corsi formativi non conformi a quanto indicato nelle presenti linee guida, possono iscriversi nuovamente ai corsi di formazione e richiedere la valutazione dei crediti formativi relativi ai moduli frequentati con profitto, da dimostrare con il possesso di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, al fine di garantire la conformità ai contenuti definiti e previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come integrato e modificato dall art. 1 dell allegato alla Legge 9/2014 art. 8ter, paragrafo e a-bis). 2. Ai fini del riconoscimento dei crediti, alla richiesta di iscrizione al corso sono allegati il curriculum professionale e le suddette attestazioni che documentino il possesso delle predette conoscenze. 3. La verifica finale sarà espletata unicamente sui moduli che il docente verificherà mancanti dalle attestazioni prodotte ai fini della conformità prevista nel DPR citato al paragrafo 1 e con le modalità previste dall articolo Le qualificazioni dei Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici rilasciate con la precedente normativa, possono essere rese conformi come indicato nel precedente paragrafo 1, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio Art. 5 Soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi 1. I corsi di formazione di cui alle presenti linee guida, possono essere erogati da soggetti accreditati, ai sensi della D.G.R. del , n. 968 e s.m.i, per la macrotipologia formazione continua o formazione superiore, codici ORFEO relativi ai settori Edilizia, Ecologia e Ambiente, secondo le modalità previste dalla stessa D.G.R. n. 968/2007, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della L.R. del , n. 23, ovvero dai soggetti indicati all art. 2 paragrafo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75. Pagina 6 / 12

7 Allegato B Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici Pagina 7 / 12

8 Standard formativo del corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici art. 2, comma 5 del DPR 16 Aprile 2013, n.75 e s.m.i Premessa Figura professionale Il DPR 75/2013 integrato e modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 art. 1 dell allegato, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, oggi Attestato di Prestazione Energetica (in seguito APE), di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, oggi Attestato di Prestazione Energetica (in seguito APE), ai sensi dell articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ha la finalità di favorire l applicazione omogenea e coordinata dell APE degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il certificatore energetico degli edifici è un professionista esperto, qualificato ed indipendente abilitato a produrre e rilasciare la certificazione energetica relativa ad edifici dei settori civile, terziario, industriale e agricolo. Principali compiti del certificatore energetico sono: raccogliere i dati relativi all edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e sull uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili; elaborare i dati secondo le procedure e determinare il fabbisogno energetico dell edificio, calcolando le emissioni di CO2 e fornendo le indicazioni per il miglioramento dell efficienza energetica; produrre l Attestato di Prestazione Energetica (APE) con l indicazione della classe energetica di appartenenza dell edificio. Obiettivi del corso Il corso ha l obiettivo di fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti per il rilascio della certificazione energetica degli edifici. Il corso, inoltre, consente ai soggetti frequentanti che abbiano superato l esame finale l iscrizione nel costituendo elenco regionale dei Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici Durata del corso Corso di formazione abilitante: 80 ore Corso di aggiornamento: 10 ore Pagina 8 / 12

9 Requisiti di accesso al corso Per accedere al corso di formazione abilitante è necessario il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio previsti dall art.2 comma 4, lettere da a) a d) del DPR 75/2013 come integrato e modificato dall art. 1 dell allegato alla Legge 9/2014. Lauree Magistrali (di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree Specialistiche di cui al DM 28/11/2000) ingegneria architettura pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale scienza e ingegneria dei materiali scienze e tecnologie agrarie scienze e tecnologie forestali ed ambientali scienze e gestione delle risorse rurali e forestali fisica matematica modellistica matematico-fisica per l ingegneria scienze chimiche scienze della natura scienze e tecnologie geologiche scienze e tecnologie per l ambiente e il territorio scienze geofisiche Lauree triennali (di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree di cui al DM 04/08/2000) ingegneria civile e ambientale ingegneria industriale ingegneria dell informazione scienze dell architettura e dell ingegneria edile scienze dell architettura scienze e tecniche dell edilizia scienze e tecnologie agrarie e forestali scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali scienze e tecnologie fisiche scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale scienze e tecnologie chimiche scienze e tecnologie per l ambiente e la natura scienze geologiche scienze matematiche scienze della terra Diplomi di istruzione tecnica (di cui al Dpr 88/2010 e al Dpr 1222/1961) meccanica, meccatronica ed energia elettronica ed elettrotecnica agraria, agroalimentare e agroindustria - ingegneria edile architettura (o perito agrario) costruzioni, ambiente e territorio (geometra) perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica Pagina 9 / 12

10 Soggetti formatori Frequenza Numero max allievi per corso Verifica finale di apprendimento Certificazione finale Metodologie trasporti e logistica elettronica ed elettrotecnica informatica e telecomunicazioni grafica e comunicazione chimica, materiali e biotecnologie sistema moda Per accedere al corso di aggiornamento è necessario il possesso del seguente requisito: Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, ai sensi dell art. 3, comma 1 e 3 dell allegato A alla presente deliberazione. I corsi di formazione possono essere erogati dai soggetti indicati all art. 2 par. 5 del DPR 2013/75 o, a livello regionale, da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia formazione continua o formazione superiore - codici ORFEO relativi ai settori Edilizia, Ecologia e Ambiente. I soggetti accreditati devono dimostrare di disporre di docenti in possesso di titoli e comprovata esperienza, almeno biennale, formativa e/o professionale, nelle aree disciplinari del corso. Corso di formazione abilitante: sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezioni previste dal corso. Corso di aggiornamento: sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato il 100% delle ore di lezioni previste dal corso. Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento, di cui alla D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i. ovvero dalle disposizioni a livello statale che autorizzano gli enti a svolgere corsi di formazione. L esame è finalizzato a verificare l acquisizione di tutte le competenze tecnico-professionali dello standard professionale per acquisire la qualifica di Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure, nel rispetto della normativa vigente in materia, e deve prevedere una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Tale attestato è valido su tutto il territorio nazionale. Al candidato che supera la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, che deve contenere nella dicitura Attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici ai sensi del DPR 75/2013 s.m.i, con riportati i seguenti dati: Data di rilascio; Logo, denominazione ed indirizzo dell ente autorizzato ad erogare il corso; Durata del corso e periodo di svolgimento Dati anagrafici del corsista Sottoscrizione del legale rappresentante dell ente erogatore Le metodologie didattiche utilizzate devono essere coerenti con gli obiettivi formativi previsti e adeguate agli stili di apprendimento degli utenti. L erogazione di contenuti didattici in modalità FAD è prevista con riferimento sia al corso di formazione abilitante che a quello di aggiornamento. Pagina 10 / 12

11 CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Contenuti minimi - durata 80 ore) mod. I II III IV V Argomenti Richiami di fisica tecnica Grandezze fisiche e unità di misura; primo e secondo principio della termodinamica, vettori energetici, energia primaria. Trasmissione del calore: resistenza termica e trasmittanza termica. La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici Progettazione del sistema edificio impianto; legge 10/91, D.P.R. n.412/93 e s.m.i.; D.lgs 192/05 e s.m.i.; Decreti Interministeriali 26/06/2015 su "requisiti minimi" e "nuove relazioni tecniche", D.P.R. n.74/2013; procedure di certificazione: Decreto Interministeriale 26/06/2015 relativo all adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica; normativa tecnica: panoramica sulle UNI TS ; -2; -3; e norme connesse; obblighi e responsabilità del certificatore: requisiti del certificatore, obblighi e sanzioni (D.P.R. n.75/2013); ruolo della Regione, catasto degli attestati di prestazione energetica. Involucro edilizio Caratteristiche termiche dei materiali e delle strutture edilizie. Calcolo della trasmittanza delle strutture opache. Influenza dei ponti termici: tipologie, calcolo e loro correzione. Verifica termoigrometrica. Trasmittanza termica periodica. Ombreggiamenti e guadagni solari. Sistemi passivi ed edilizia bioclimatica. Soluzioni progettuali e costruttive dell'involucro per i nuovi edifici ed il miglioramento degli edifici esistenti. Esercitazioni. Impianti termici e sottosistemi di generazione del calore Generatori di calore a fiamma alimentati con combustibile fossile (caldaie standard, a temperatura scorrevole e a condensazione), pompe di calore a compressione di vapore e ad assorbimento, macchine frigorifere, generatori a biomassa, teleriscaldamento, cogenerazione. Impianti termici - tipologie e schemi di impianto: impianti autonomi e impianti centralizzati. Dimensionamento di un impianto termico UNI Soluzioni progettuali e costruttive per i nuovi impianti e la ristrutturazione degli impianti esistenti. Esercitazione: visita impianto termico Fonti rinnovabili L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili. Fotovoltaico, solare termico, sonde geotermiche, impianti a biomassa, mineolico. D.lgs 28/2011: prescrizioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici. Edificio a energia quasi zero, Calcolo dell'energia primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili. Esercitazioni. ore F:frontale E:esercitazione modalità P:presenza E:e-learning F E tot P EL x x x x x Pagina 11 / 12

12 VI VII VIII IX X Il bilancio energetico del sistema edificio impianto Dati climatici: norma UNI Il bilancio energetico dell'involucro edilizio (UNI TS , UNI EN 13790). Scambio verso esterno, vani freddi e volta celeste. Scambio termico verso il terreno (UNI 13370). Ricambi d'aria. Apporti gratuiti (apporti solari, apporti interni) e fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti. Calcolo del fabbisogno energetico utile invernale ed estivo dell'involucro edilizio. Calcolo del fabbisogno di energia primaria Calcolo dei rendimenti e delle perdite degli impianti termici (rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione, produzione e globale medio stagionale) - UNI TS Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria cogeneratori di calore a fiamma alimentati con combustibile fossile - UNI TS Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva - UNI- TS Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria con pompe di calore e utilizzo delle fonti rinnovabili - UNI TS e Raccomandazione CTI N.14: UNI TS Comfort abitativo La ventilazione naturale e meccanica controllata. Il controllo dell'umidità dell'aria e le condizioni di benessere. L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti (regolazione, contabilizzazione e telecontrollo). Illuminazione e trasporto Richiami di illuminotecnica. Sistemi di illuminazione ad alta efficienza, lampade a vapore di sodio, vapori di mercurio e a LED. Efficienza dei corpi illuminanti. Sistemi di controllo del flusso luminoso. Illuminazione di grandi spazi e di esterni. Illuminazione pubblica. Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di illuminazione secondo la UNI TS , UNI EN Trasporti - fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - progetto di norma UNI TS Analisi tecnico economica degli investimenti Indicatori economici: tempo di ritorno, VAN, TIR, TRA. Diagnosi energetica La diagnosi energetica degli edifici: acquisizione dei dati del sistema edificio/impianto. Individuazione degli interventi di efficienza energetica economicamente convenienti. Esercitazioni con programmi di progettazione e certificazione energetica certificati dal CTI, lettura critica dei tabulati di calcolo, stesura dell'attestato di prestazione energetica per edifici residenziali e non residenziali x x x x x Pagina 12 / 12

13 REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT POLITICHE GIOVANILI E CREATIVITA' DETERMINAZIONE N. G06202 del 01/06/2016 Proposta n del 27/05/2016 Oggetto: DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii. Annualità Approvazione dell'avviso pubblico per accedere ai finanziamenti riferiti all'esercizio finanziario Proponente: Estensore BIANCHI ANTONIO Responsabile del procedimento LONGO RAFFAELE Responsabile dell' Area R. LONGO Direttore Regionale M. CIPRIANI Protocollo Invio Firma di Concerto Pagina 1 / 46 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

14 OGGETTO: DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: Disposizioni in materia di comunità giovanili, e ss.mm.ii. Annualità Approvazione dell Avviso pubblico per accedere ai finanziamenti riferiti all esercizio finanziario IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI E SPORT Su proposta del Dirigente dell Area Politiche Giovanili e Creatività; VISTA VISTO VISTA VISTA VISTA VISTO VISTO VISTA VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n 6 recante: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.; la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, che detta norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che detta, tra l altro, norme in materia di procedimento amministrativo; la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l altro, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, e l istituzione Fondo per le politiche giovanili ; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ; il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 avente per oggetto: Legge di stabilità regionale 2014 ; la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione ; VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio Adozione del bilancio redatto per capitoli di entrata all interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all interno di ciascun macro aggregato. Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all assegnazione dei capitoli di spesa delle Direzioni regionali competenti ; VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: Legge di stabilità regionale 2016 ; Pagina 2 / 46

15 VISTA VISTA VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18 concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio ; la D.G.R. del 31 dicembre 2015, n. 775 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ; la D.G.R. del 31 dicembre 2015, n. 776 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ; VISTO l articolo 1, comma 16, della legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, concernente le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle annualità , per il contenimento ed il controllo della spesa regionale; VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA la D.G.R. del 2 febbraio 2016, n. 29, recante: Applicazione delle disposizioni di cui all articolo 10, comma 2, e dell articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio ; la DGR del 23/02/2016, n. 55 concernente Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio 1999 e successive modifiche ed in particolare l art. 82 concernente Disposizioni in materia di Comunità Giovanili ; la Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 10: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2001 che all articolo 45 apporta modifiche all articolo 82 della L.R. n. 6/99; la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani; la Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4: Legge finanziaria regionale per l esercizio 2006 in particolare l articolo n. 103: Modifica all articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili che approva il seguente testo: 1. il comma 7 bis dell art. 82 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente: 7 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, provvede ogni anno all individuazione delle comunità giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta determina, nell ambito Pagina 3 / 46

16 dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento della disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma nei termini e con le procedure in esso previste per l adozione ; VISTA VISTA VISTA la D.G.R. n del 12 ottobre 1999 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all art. 82 della legge regionale 07 giugno 1999, n. 6; la D.G.R. n del 30 novembre 2001 con la quale è stata adeguata la deliberazione di Giunta Regionale del 12 ottobre 1999, n al sopra citato art. 45 della legge regionale n. 10/2001; la D.G.R. del 04 ottobre 2005 n. 842 che allinea sotto il profilo delle competenze amministrative il testo approvato in allegato alla DGR n del 30 novembre 2001; VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei giovani per l anno Approvazione dei criteri e delle modalità per l erogazione dei benefici di cui all art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: Disposizioni in materia di comunità giovanili. Criteri e modalità contenuti, tra gli altri, negli approvati allegati B1 ; B2 ; VISTA la DGR n. 472 del 14 ottobre 2011: Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Approvazione Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani.; VISTA la DGR n. 511 del 28 ottobre 2011: Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Approvazione del Piano annuale Interventi a favore dei giovani. Approvazione schema di Accordo. E.F ; VISTO l Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e la Regione Lazio avente ad oggetto la realizzazione del Piano annuale Interventi a favore dei Giovani per un valore complessivo di ,55; VISTO il vigente quadro normativo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la riduzione degli oneri amministrativi di cui all Accordo Stato Regioni Autonomie Locali del 29 marzo 2007 in materia di Semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione ed all art. 3 bis del D. L. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); Pagina 4 / 46

17 VISTA VISTA VISTO VISTA la D.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la definizione dei principi a cui attenersi per la stesura di linee guida nell ambito delle Azioni rivolte ai giovani procedure, modalità ed elementi indicativi, etc. al fine di semplificare l attività gestionale delle iniziative approvate e finanziate; la DGR n. 319 del 03/06/2014 con la quale sono state, tra l altro - nel rispetto degli impegni-obblighi assunti con la sottoscrizione degli Accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Gioventù e la Regione Lazio destinate le economie generate pari a ,94 (relative ai benefici previsti a favore delle Comunità giovanili di cui all art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, annualità 2008) a nuovo bando, da emanare nelle more della naturale scadenza di cui all art. 93 della l.r. 7 giugno 1999, n. 6, nell ambito delle attività di cui all art.82 della legge regionale in parola; che con DGR n. 655 del 25/11/2015 è stato approvato, tra l altro, l articolato Progetto Comunità Giovanili 2015 pari ad un costo complessivo pari ad ,00 di cui ,42 - quali risorse statali a carico del FNPG ,18 quale cofinanziamento a carico del bilancio regionale e ,40 di cofinanziamento privato; la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i., in particolare il disposto di cui al comma 1 dell art. 93 : Le domande per l ammissione ai benefici e alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l esercizio finanziario successivo, CONSIDERATO che al fine di razionalizzare - sul piano tecnico amministrativo - gli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 1 dell art. 93, della L.R. n. 6/99 e s.m.i., e garantire adeguate forme di informazione, è stato redatto specifico Avviso pubblico denominato Allegato A contenente, tra gli altri, i termini e le modalità estratti di cui ai richiamati allegati B1, e B2 approvati con DGR n. 611/2006; PRESO ATTO RITENUTO RITENUTO inoltre, di quanto disposto al comma 2 dell art. 3 dell Avviso pubblico in parola, denominato Allegato A : La Regione Lazio si riserva la facoltà di non procedere all assegnazione del contributo nel caso di insufficienti risorse derivanti da economie di annualità precedenti, e/o di mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all anno art.93, L.R. 6/99 e s.m.i. - quale Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.) ; pertanto, necessario non procedere nel caso di insufficienti risorse derivanti da economie di annualità precedenti, e/o di mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all anno art.93, L.R. 6/99 e s.m.i. - quale Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.), sulla base del comma 2 dell art. 3 dell Avviso pubblico in parola denominato Allegato A, all assegnazione del contributo alle domande/progetti presentati e approvati, ovvero non potrà essere dato corso ad alcuna attività e né riconosciuta alcuna iniziativa; altresì, necessario approvare il sopra citato Avviso pubblico denominato Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Pagina 5 / 46

18 determinazione - contenente, tra gli altri, i termini e le modalità estratti di cui ai richiamati allegati B1, e B2 approvati con DGR n. 611/ per l accesso ai finanziamenti riferiti all esercizio finanziario 2017, previsti dall art. 82 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.; RITENUTO RITENUTO inoltre, di rinviare a successivo atto del Direttore regionale Cultura, Politiche Giovanili e Sport l istituzione di una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti, demandando all Area Politiche giovanili e Creatività il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito; infine, di pubblicare la presente determinazione comprensiva dell allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale della Regione Lazio DETERMINA che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; approvare il sopra citato Avviso pubblico denominato Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione - contenente, tra gli altri, i termini e le modalità estratti di cui ai richiamati allegati B1, e B2 approvati con DGR n. 611/ per l accesso ai finanziamenti riferiti all esercizio finanziario 2017, previsti dall art. 82 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.; di rinviare a successivo atto del Direttore regionale Cultura, Politiche Giovanili e Sport l istituzione di una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti, demandando all Area Politiche giovanili e creatività il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito; di non procedere nel caso di mancato stanziamento di insufficienti risorse derivanti da economie di annualità precedenti, e/o di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all anno art.93, L.R. 6/99 e s.m.i. - quale Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.), sulla base del comma 2 dell art. 3 dell Avviso pubblico in parola denominato Allegato A, all assegnazione del contributo alle domande/progetti presentati e approvati, ovvero non potrà essere dato corso ad alcuna attività e né riconosciuta alcuna iniziativa; di pubblicare la presente determinazione comprensiva del denominato Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale della Regione Lazio IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT (Miriam Cipriani) Pagina 6 / 46

19 ALLEGATO A REGIONE LAZIO ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI Area Politiche Giovanili e Creatività AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI RIFERITI ALL ART. 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6 s.m.i., SECONDO I CRITERI E LE MODALITA ESTRATTI DI CUI AI SUB ALLEGATI B1 e B2 APPROVATI 26 SETTEMBRE 2006, N Pagina 7 / 46

20 Art. 1 Premessa 1. Le richieste di finanziamento per l esercizio finanziario 2017 previste dall articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e s.m.i. dovranno essere presentate all Amministrazione regionale a far data dal 1 giugno e con scadenza entro e non oltre 30 giugno ore secondo i termini e le modalità estratte da quanto riportate nei sub allegati B1 e B2 - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 di cui rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente Avviso pubblico. 2. Le domande e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all indirizzo: Regione Lazio - Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport - Area Politiche Giovanili e Creatività - Via Rosa Raimondi Garibaldi, Roma, entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno Ogni busta dovrà contenere una sola domanda, con riportate una delle diciture indicate rispettivamente all art. 5 comma IV ovvero all art.6 comma IV e specificate: a) all art. 5, sub allegato B1 al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda; b) all art. 6, sub allegato B2 al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda; Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le domande presentate verranno automaticamente escluse. Art. 2 Oggetto 1. Con il presente avviso pubblico si intende introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 2. A tal fine la Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport provvede a selezionare, tramite un apposita Commissione di valutazione, sulla base dei criteri e delle modalità estratte da quanto riportate nei sub allegati B1 e B2 - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 di cui rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico e di seguito riportate, i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Art. 3 Risorse programmate Pagina 8 / 46

21 1. L ammontare delle risorse destinate alle domande di cui al presente Avviso pubblico saranno definite sulla base delle risorse derivanti da economie di annualità precedenti e/o dalla programmazione della Regione Lazio - Legge di Bilancio per l anno a valere su giusto capitolo e riferito a: Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.) ; 2. La Regione Lazio si riserva la facoltà di non procedere all assegnazione del contributo nel caso di insufficienti risorse derivanti da economie di annualità precedenti e/o mancato stanziamento di specifiche risorse sul bilancio regionale relativo all anno art.93, L.R. 6/99 e ss.mm.ii. - quale Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.) ( riferimento D.Lgs 118/20111 DGR 24/2015); 3. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di ,00 (comprensivo del 20 % a carico del soggetto promotore). Il progetto che presenti un costo complessivo superiore a tale cifra è finanziabile esclusivamente se il soggetto proponente dimostri, con idonea documentazione, l esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo eccedente. 4. Per ciascuna Comunità giovanile (comma 7 bis art.82) i benefici sono definiti sulla base di quanto disposto dai successivi punti III e VIII dell art.6 del presente Avviso. Art. 4 Durata, soggetti proponenti e destinatari dei progetti 1. Ai fini del presente avviso pubblico sono ammessi alla valutazione le domande con progetti della durata non superiore ad un anno; 2. Possono presentare proposte progettuali enti pubblici singoli o associati; 3. Possono presentare proposte progettuali organismi privati senza fini di lucro i soggetti di cui al comma II, lettera b) e c) artt. 5 e 6 - quali le associazioni, ATS o consorzio di associazioni comunque denominati: a. con organi statutari regionali autonomi, sede legale, sede operativa e attività realizzata nel territorio regionale - composti nella maggioranza da soggetti fino ai 35 anni di età, ovvero nei ruoli del consiglio direttivo o nell organo amministrativo (minimo tre componenti), del Rappresentante legale o del Presidente e/o Vice-presidente e/o gruppi o comitati o organismi previsti dallo statuto, esclusa l assemblea dei soci; b. costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata; c. nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità e attività di promozione e sostegno rivolte specificatamente ai giovani o alla fascia di popolazione giovanile o al mondo giovanile; d. nei cui statuti o regolamenti (per i soggetti di cui al punto II, lettera c) sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale; 4. Nel caso di proposte progettuali presentate da ATS o consorzi (tra associazioni), è richiesta l indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo per tutti i componenti dell ATS o del consorzio; 5. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l accesso ai benefici dell art.82 della l.r. 6/99 s.m.i. art. 5 o art.6 del presente Avviso - anche nel caso di proposte progettuali presentate in Pagina 9 / 46

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