Deliberazione n. 10 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

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1 Prot. n. CA/26689/2012 Municipio Roma Centro Storico Deliberazione n. 10 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO Anno 2012 VERBALE N. 26 Seduta del 12 aprile 2012 PRESIDENZA: Stefano Marin L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì 12 del mese di aprile alle ore 10:30 nella sede del Municipio Roma Centro Storico sito in via della Greca 5, si è adunato, in seconda convocazione, il Consiglio del Municipio in seduta pubblica così composto: Claudia ADDUCE, Gianluca CARAMANNA, Augusto CARATELLI, Letizia CICCONI, Orlando CORSETTI, Cristina Elena DE LUCA, Stefania DI SERIO, Livia DI STEFANO, Alessandra FERRETTI, Maurizio FORLITI, Keti GALATI, Filippo GESUALDI, Sergio GRAZIOLI, Carlo IMPERI, Luigi IPPOLITI, Valerio LIPARDI, Stefano MARIN, Federico MIGLIACCIO, Nathalie NAIM,,Antonino PALERMO, Alberto PARAVIA, Anna Lisa SECCHI, Fabrizio SEQUI, Stefano TOZZI,Marco VELOCCIA. Alle ore 10:31 il Presidente dispone che si provveda all appello per la verifica del numero degli intervenuti. Eseguito l appello, il Presidente dichiara che sono presenti. n: 15 consiglieri: il Presidente del Consiglio del Municipio Stefano MARIN ed i sottoelencati Consiglieri: Claudia ADDUCE, Gianluca CARAMANNA, Augusto CARATELLI, Letizia CICCONI, Livia DI STEFANO, Alessandra FERRETTI, Keti GALATI, Sergio GRAZIOLI, Luigi IPPOLITI, Federico MIGLIACCIO, Anna Lisa SECCHI, Fabrizio SEQUI, Stefano TOZZI, Marco VELOCCIA. Assiste il sottoscritto FA Stefano Alessandroni (OMISSIS) Alle ore 10,34 entrano in aula i conss. Imperi, Gesualdi e Lipardi (OMISSIS)

2 Municipio Roma Centro Storico Deliberazione che si sottopone all approvazione del Consiglio del Municipio Roma Centro Storico Oggetto: proposta di modifiche ed integrazioni alla Del. C.C. n. 163/1998 e s.m.i. AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO IL DIRIGENTE I CONSIGLIERI PROPONENTI IL PRESIDENTE VISTI DEGLI UFFICI IL DIRETTORE Premesso che l'unico strumento proprio attualmente a disposizione dei Municipi di Roma Capitale per affrontare le problematiche dell'emergenza abitativa è la Del. C.C. n. 163/1998 di approvazione del Nuovo Regolamento di intervento assistenziale Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa e s.m.i; che l'art. 4 della Del. C.C. n. 163/1998 indica le Circoscrizioni, oggi Municipi, quale Istituzioni competenti per la gestione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio erogabile nei casi previsti all'art. 2 della Del. stessa; che l'art. 1 della Del. C.C. n. 163/1998 indica quale finalità dell'intervento disciplinato dalla Del. stessa e dunque del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio quella del superamento dell'emergenza abitativa ; che l'art. 3 della Del. C.C. n. 163/1998 stabilisce un periodo massimo di fruizione del contributo stesso pari a quattro anni; che nella realtà si è riscontrato che sovente, al termine di tale periodo, l'emergenza abitativa è tutt'altro che superata, sia perché non sono cambiate le condizioni economiche del beneficiario sia perché lo stesso non ha avuto alcuna assegnazione di alloggio popolare, sicché l'interruzione dell'erogazione del contributo rischia di ricondurre rapidamente questi, PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

3 non riuscendo a pagare più l'affitto, verso una situazione di morosità e quindi una nuova procedura di sfratto; che prima l'ufficio Politiche Abitative del Comune di Roma e poi la Direzione Politiche Abitative di Roma Capitale hanno dato negli ultimi anni, senza soluzione di continuità, risposta negativa alle numerose richieste di assistenza alloggiativa temporanea in emergenza loro indirizzate adducendo quale motivazione, tra le altre, quella della scarsità di alloggi destinati; che prima l'ufficio Politiche Abitative del Comune di Roma e poi la Direzione Politiche Abitative di Roma Capitale negli ultimi anni hanno parimenti rifiutato di esaminare le richieste di revisione dei punteggi ai fini dell'assegnazione di alloggio popolare in attesa dell'uscita di un nuovo bando, procedendo invece alla cancellazione dalla graduatoria ERP di tutti coloro che avessero un punteggio inferiore a dieci alla data del 31/12/2009; che ad oggi un nuovo bando non è ancora stato predisposto né risulta essere in via di predisposizione; che i requisiti per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa temporanea in emergenza da ultimo individuati dalla Direzione Politiche Abitative coincidono con quelli necessari per avere la regolare assegnazione dell'alloggio popolare, essendo considerato in emergenza alloggiativa soltanto chi abbia un punteggio di almeno dieci punti nella graduatoria ERP chiusa il 31/12/2009 e da allora non più aggiornata; che tali circostanze hanno ad oggi determinato una situazione nella quale al cittadino in perdurante emergenza abitativa cui sia interrotta l'erogazione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio non è possibile accedere ad alcun servizio appropriato; che a fronte di tale situazione la Direzione Politiche Abitative di Roma Capitale, come gia l'ufficio Politiche Abitative del Comune di Roma, è solita reindirizzare ai Servizi Sociali dei Municipi di Roma Capitale le richieste di soddifazione del bisogno abitativo anche emergenziale della cittadinanza, nonostante sia noto come questi ultimi non abbiano strumenti, al di fuori della Del. C.C. n. 163/1998, per rispondere alle problematiche dell'emergenza abitativa; che a questo proposito la stessa Direzione Politiche Abitative suggerisce ai Servizi Sociali Municipali la possibilità, in caso di emergenza, di ricorrere ai servizi della Sala Operativa Sociale, inducendo in tal modo a rispondere ai problemi dell'emergenza abitativa con gli impropri strumenti dell'emergenza sociale; che in particolare il modello di intervento proprio dell'emergenza sociale prevede, al contrario di quello proprio dell'emergenza abitativa, lo smembramento dei nuclei familiari destinatari dell'intervento stesso, sicché l'adozione del primo in luogo del secondo non solo risulta essere

4 incompatibile con la finalità dell'intervento di cui alla Del. C.C. n. 163/1998, come espressa all'art. 1, di offrire sostegno al nucleo familiare per il superamento dell'emergenza alloggiativa ma determina un effetto fortemente penalizzante a carico di quei cittadini che vi si trovino coinvolti, aggravandone le condizioni di disagio dal punto di vista psicologico oltre che economico-sociale; che la confusione degli strumenti dell'emergenza sociale ed abitativa così ammessa dalla Direzione Politiche Abitative nella pratica induce inoltre il cittadino a formulare richieste improprie agli stessi Servizi Sociali Municipali riguardo alla possibilità di accedere a residences, alberghi, alloggi di emergenza e piu in generale a servizi relativamente ai quali questi non hanno competenza; che in sintesi ed in definitiva, alla luce del quadro descritto, l intervento di sostegno economico per il superamento dell emergenza abitativa disciplinato dalla Del. C.C. n. 163/1998 appare ad oggi come lo strumento di gran lunga più appropriato a rispondere anche alla problematica della perduante emergenza abitativa; che la Del. CC n. 163/1998 non disciplina il caso in cui, al termine dei quattro anni di fruizione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio ivi disciplinato, la situazione di emergenza abitativa non sia superata ; che si ritiene in particolare imprescindibile garantire l effettivo superamento dell emergenza abitativa almeno nei casi più gravi, come quelli che vedano coinvolti anziani ultrasessantacinquenni, portatori di handicap e persone che abbiano contratto malattie gravi; che la Del. CC n. 163/1998 non disciplina infine l'eventualitità della riproposizione di nuova domanda da parte del medesimo nucleo familiare che abbia beneficiato del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio il periodo massimo di fruizione previsto dall'art. 3 della Del. Stessa, qualora tale nucleo familiare venga successivamente coinvolto in una nuova vicenda di sfratto; che la VII Commissione Consiliare Permanente insieme alla VI Commissione Consiliare Permanente, sentiti i Dirigenti nella seduta congiunta del ed acquisite le loro osservazioni hanno predisposto apposita Proposta di Deliberazione recante proposte di modifica ed integrazione alla Del. C.C. n. 163/1998 funzionali ad un reale sostegno della persona o del nucleo familiare coinvolto nell'emergenza abitativa; che in data 2 aprile 2012 il Direttore del Municipio Roma Centro Storico ha espresso il parere di seguito integralmente riportato: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto ; IL DIRETTORE f.to: Italo Walter Politano

5 atteso che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell art. 49 del T.U. delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del e s.m.i.; visto il parere positivo espresso dalle suddette Commissioni Consiliari VII e IV in data ; visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con Del. C.C. n.122 del e s.m.i; visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Del. C.C. n.10 del e s.m.i.; IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO per i motivi di cui in narrativa, D E L I B E R A di approvare la seguente proposta di Deliberazione da sottoporre all'assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 34 del Regolmento del Decentramento Amministrativo approvato con Del. C.C. n.10 del e s.m.i.: OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Del. C.C. n. 163/1998 e s.m.i. Premesso che l'unico strumento proprio attualmente a disposizione dei Municipi di Roma Capitale per affrontare le problematiche dell'emergenza abitativa è la Del. C.C. n. 163/1998 di approvazione del Nuovo Regolamento di intervento assistenziale Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa e s.m.i; che l'art. 4 della Del. C.C. n. 163/1998 indica le Circoscrizioni, oggi Municipi, quale Istituzioni competenti per la gestione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio erogabile nei casi previsti all'art. 2 della Del. stessa; che l'art. 1 della Del. C.C. n. 163/1998 indica quale finalità dell'intervento disciplinato dalla Del. stessa e dunque del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio quella del superamento dell'emergenza abitativa ; che l'art. 3 della Del. C.C. n. 163/1998 stabilisce un periodo massimo di fruizione del contributo stesso pari a quattro anni;

6 che nella realtà si è riscontrato che sovente, al termine di tale periodo, l'emergenza abitativa è tutt'altro che superata, sia perché non sono cambiate le condizioni economiche del beneficiario sia perché lo stesso non ha avuto alcuna assegnazione di alloggio popolare, sicché l'interruzione dell'erogazione del contributo rischia di ricondurre rapidamente questi, non riuscendo a pagare più l'affitto, verso una situazione di morosità e quindi una nuova procedura di sfratto; che prima l'ufficio Politiche Abitative, e poi la Direzione Politiche Abitative, di Roma Capitale hanno dato negli ultimi anni, senza soluzione di continuità, risposta negativa alle numerose richieste di assistenza alloggiativa temporanea in emergenza loro indirizzate adducendo quale motivazione, tra le altre, quella della scarsità di alloggi destinati; che prima l'ufficio Politiche Abitative, e poi la Direzione Politiche Abitative, di Roma Capitale negli ultimi anni hanno parimenti rifiutato di esaminare le richieste di revisione dei punteggi ai fini dell'assegnazione di alloggio popolare in attesa dell'uscita di un nuovo bando, procedendo invece alla cancellazione dalla graduatoria ERP di tutti coloro che avessero un punteggio inferiore a dieci alla data del 31/12/2009; che ad oggi un nuovo bando non è ancora stato predisposto né risulta essere in via di predisposizione; che i requisiti per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa temporanea in emergenza da ultimo individuati dalla Direzione Politiche Abitative coincidono con quelli necessari per avere la regolare assegnazione dell'alloggio popolare, essendo considerato in emergenza alloggiativa soltanto chi abbia un punteggio di almeno dieci punti nella graduatoria ERP chiusa il 31/12/2009 e da allora non più aggiornata; che tali circostanze hanno ad oggi determinato una situazione nella quale al cittadino in perdurante emergenza abitativa cui sia interrotta l'erogazione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio non è possibile accedere ad alcun servizio appropriato; che a fronte di tale situazione la Direzione Politiche Abitative di Roma Capitale, come gia l'ufficio Politiche Abitative, è solita reindirizzare ai Servizi Sociali dei Municipi di Roma Capitale le richieste di soddifazione del bisogno abitativo anche emergenziale della cittadinanza, nonostante sia noto come questi ultimi non abbiano strumenti, al di fuori della Del. C.C. n. 163/1998, per rispondere alle problematiche dell'emergenza abitativa; che a questo proposito la stessa Direzione Politiche Abitative suggerisce ai Servizi Sociali Municipali la possibilità, in caso di emergenza, di ricorrere ai servizi della Sala Operativa Sociale, inducendo in tal modo a rispondere ai problemi dell'emergenza abitativa con gli impropri strumenti dell'emergenza sociale; che in particolare il modello di intervento proprio dell'emergenza sociale prevede, al contrario di quello proprio dell'emergenza abitativa, lo smembramento dei nuclei familiari destinatari dell'intervento stesso, sicché l'adozione del primo in luogo del secondo non solo risulta essere

7 incompatibile con la finalità dell'intervento di cui alla Del. C.C. n. 163/1998, come espressa all'art. 1, di offrire sostegno al nucleo familiare per il superamento dell'emergenza alloggiativa ma determina un effetto fortemente penalizzante a carico di quei cittadini che vi si trovino coinvolti, aggravandone le condizioni di disagio dal punto di vista psicologico oltre che economico-sociale; che la confusione degli strumenti dell'emergenza sociale ed abitativa così ammessa dalla Direzione Politiche Abitative nella pratica induce inoltre il cittadino a formulare richieste improprie agli stessi Servizi Sociali Municipali riguardo alla possibilità di accedere a residences, alberghi, alloggi di emergenza e piu in generale a servizi relativamente ai quali questi non hanno competenza; che in sintesi ed in definitiva, alla luce del quadro descritto, l intervento di sostegno economico per il superamento dell emergenza abitativa disciplinato dalla Del. 163/1998 appare ad oggi come lo strumento di gran lunga più appropriato a rispondere anche alla problematica della perduante emergenza abitativa; che la Del. CC n. 163/1998 non disciplina il caso in cui, al termine dei quattro anni di fruizione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio ivi disciplinato, la situazione di emergenza abitativa non sia superata ; che si ritiene in particolare imprescindibile garantire l effettivo superamento dell emergenza abitativa almeno nei casi più gravi, come quelli che vedano coinvolti anziani ultrasessantacinquenni, portatori di handicap e persone che abbiano contratto malattie gravi; che la Del. CC n. 163/1998 non disciplina infine l'eventualitità della riproposizione di nuova domanda da parte del medesimo nucleo familiare che abbia beneficiato del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio il periodo massimo di fruizione previsto dall'art. 3 della Del. Stessa, qualora tale nucleo familiare venga successivamente coinvolto in una nuova vicenda di sfratto; L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA All'art. 3 della Del. CC n. 163/1998 e s.m.i., dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: Qualora alla scadenza del periodo massimo di erogazione indicato al comma 1 l emergenza abitativa non sia superata e la persona che abbia fruito del contributo economico abbia più di 65 anni, ovvero sia portatore di handicap, ovvero ancora abbia contratto malattia grave, è possibile il rinnovo per un ulteriore periodo di quattro anni, fatta salva la prova dei mezzi ed in particolare la sussistenza dei requisiti di cui all art. 2 comma 2 relativamente al reddito complessivo del nucleo familiare; La persona che abbia già beneficiato del contributo per la durata massima di cui al comma 1, qualora venga nuovamente a trovarsi nella condizione di cui all'art. 2, può fruire di un nuovo periodo di erogazione di quattro anni.

8 Procedutosi alla votazione, il Presidente ne proclama l'esito assistito dagli scrutatori: Galati, Ferretti e Tozzi PRESENTI: 18 VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 18 CONTRARI: nessuno ASTENUTI: nessuno La suestesa proposta risulta, pertanto, approvata ALL UNANIMITA. (OMISSIS) La presente deliberazione assume il n. 10 Il Presidente F.to Stefano Marin Il Segretario F.to Stefano Alessandroni La delibera è stata pubblicata all'albo del Municipio Roma Centro Storico ed all'albo Pretorio dal al e non sono state prodotte opposizioni. Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 27, comma 18 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/07/2000 n.122. La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio Roma Centro Storico nella seduta del 12 aprile Il Direttore del Municipio Roma Centro Storico F.to Dott. Italo Walter Politano Municipio Roma Centro Storico, li

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