Comune di. COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di. COMANDO DI POLIZIA LOCALE"

Transcript

1 Comune di. COMANDO DI POLIZIA LOCALE Tel. A tutto il personale Polizia Locale S E D E OGGETTO: disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida; D.M. 9 agosto 2013; D.M. 15 novembre 2013; A tutto il personale Polizia Locale S E D E PREMESSA La presente disposizione di servizio ha un duplice scopo, quello di fornire informazioni di carattere generale sulla nuova disciplina in materia di rinnovo della validità della patente di guida (al fine di avere un quadro completo sulle nuove disposizioni) e nel contempo approfondire le procedure operative di interesse per gli operatori di polizia locale impegnati nell'attività di controllo su strada. A partire dal 9 gennaio 2014, salvo alcuni problemi tecnici legati alle procedure informatiche in fase di risoluzione, sono entrate in vigore le nuove procedure in sede di rinnovo della patente di guida. La nuova disciplina prevede la progressiva sostituzione delle patenti modello cartaceo e/o vecchie patenti card per giungere ad un unico modello uniforme formato card, eliminando l'apposizione di tagliandi adesivi di rinnovo sulla patente, rilasciando di volta in volta un nuovo documento di guida. Va precisato che ci sono voluti più di tre anni per giungere alla piena attuazione delle procedure di rinnovo della patente mediante il rilascio di un duplicato aggiornato. La nuova disciplina in materia di rinnovo della patente di guida era stata prevista dalla Legge 120/2010 che aveva modificato il testo dell'articolo 126, comma 5 del CdS. La stessa Legge 120/2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010, aveva previsto l'emanazione entro 6 mesi di un apposito decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti con il quale dovevano essere disciplinate le procedure di rinnovo della validità della patente di guida. Nel frattempo con il Dlgs 59/2011 entrato in vigore dal 19 gennaio 2013, l'art. 126 del CdS veniva totalmente modificato ed in particolare la parte relativa al rinnovo della validità della patente di guida veniva inserita al comma 8. L'eliminazione progressiva dei tagliandi adesivi ha avuto inizio a partire dal 19 gennaio 2013, con l'entrata in vigore del D.lgs 18 aprile 2011, n. 59 e succ. mod. che ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida. Da tale data, per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, non è più prevista l'apposizione del tagliando di aggiornamento della residenza sulla patente. Nel contempo sulla Sede legale: via Belenzani, 19 I Trento I C.F e P. IVA: tel. 0461/ I fax 0461/ I Orario di apertura al pubblico: Solo su appuntamento

2 nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare con la conseguente cancellazione del campo 8 sulle nuove patenti formato card. Articolo 116 CdS Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore in vigore dal 19 gennaio L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica Eliminazione o su del supporto campo 8 magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. RINNOVO PATENTE DI GUIDA - nuove procedure Al fine di ottemperare alle variazioni normative introdotte dalle Legge 120/2010 (art. 21, c. 2) in modifica all'articolo 126, comma 5 del CdS e in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie che vietano l'apposizione di tagliandi adesivi sulla patente di guida, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato due decreti attuativi: Decreto 9 agosto 2013 (disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente); Decreto 15 novembre 2013 (disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2, 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente) oltre ad alcune circolari esplicative e di dettaglio, con i quali ha disciplinato le procedure per il rinnovo di validità della patente di guida. Il vantaggio della nuova disciplina è duplice: evitare l'emissione di tagliandi da applicare sul documento e sostituire gradualmente, uniformandole al nuovo modello, tutte le patenti (modelli cartacei, modelli card vecchio tipo ecc..) rilasciate in data antecedente il 9 gennaio 2014, patenti di guida che spesso si presentano in cattivo stato di conservazione, con dati anagrafici di difficile visura e/o tagliandi adesivi scarsamente leggibili se non del tutto cancellati (vedere le condizioni di alcune pecette adesive di conferma di validità o cambio di residenza), fotografie nelle quali i titolari sono irriconoscibili ecc... Il primo decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato il Decreto 9 agosto 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 231 del ) il quale ha disciplinato i contenuti e le procedure delle comunicazioni di rinnovo di validità della patente di guida. Per l'entrata in vigore delle nuove procedure bisognava attendere l'emanazione di un altro decreto attuativo e di dettaglio sempre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto 15 novembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 289 del ) ed alcune

3 circolari esplicative. In particolare il nuovo procedimento di rinnovo della patente, con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa, prevede quanto segue: 1) i soggetti certificatori indicati all'art. 119 commi 2 e 4 (medici monocratici e collegiali), contestualmente alla conclusione della visita per la conferma della validità della patente di guida, trasmettono telematicamente all'uco (Ufficio centrale operativo) del CED della Direzione Generale del MIT, una comunicazione dei contenuti del certificato medico; 2) unitamente alla comunicazione trasmettono, con la stessa modalità telematica, la foto e la firma del titolare della patente; 3) qualora l'acquisizione di quanto indicato ai punti 1) e 2) sia andata a buon fine, il sistema informatico del CED elabora una RICEVUTA (allegato 1), sulla quale sono riportate le eventuali prescrizioni relative al conducente o le modifiche e adattamenti al veicolo, indicati con gli appositi codici armonizzati unionali o nazionali (allegato 4) e la nuova data di scadenza della patente posseduta; 4) il sanitario stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all'interessato. Essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovata nella validità e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio; 5) il sistema informatico del CED una volta ottenuta la comunicazione dei contenuti del certificato medico, procede alla stampa del duplicato della patente, rinnovato nella validità ed alla successiva spedizione postale dello stesso, presso l'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito. Qualora le patenti, a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: - rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, - verranno restituite all'uco e successivamente annullate. 6) Il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di guida. DISPOSIZIONI OPERATIVE Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, per un certo periodo di tempo e fino all'entrata a regime delle nuove procedure, potranno essere esibite agli organi di polizia stradale due distinte certificazioni mediche con le quali viene attestato che il titolare di patente si è sottoposto con esito positivo alla visita medica di rinnovo dell'abilitazione di guida. Articolo 331 Regolamento di attuazione del CdS - Certificato Medico I titolari di patente di guida che si sono sottoposti a visita medica prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero fino all'8 gennaio 2014*, a seguito di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale, presenteranno assieme alla patente di guida scaduta di validità, il certificato medico mod. IV 5 e IV 6 art. 331 del Regolamento di attuazione del CdS (allegato 3 e allegato 4). * per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività e soltanto in caso di effettivi impedimenti, sarà possibile operare con le vecchie procedure fino e non oltre il 7 febbraio 2014 (vedasi circolare MIT n d.d punto 7.9). Va precisato che il certificato medico non ha una data di scadenza, ma attesta che il

4 titolare della patente di guida si è sottoposto con esito positivo alla visita periodica di rinnovo della validità; tale documento va presentato assieme alla patente di guida scaduta di validità. In seguito, l'ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici spedisce all'indirizzo del titolare, solo per i casi particolari predetti, la pecetta adesiva da apporre sulla patente di guida; in sintesi rimane in vigore la vecchia procedura sul rinnovo della patente di guida. Va evidenziato che nel corso degli anni si sono presentati numerosi problemi legati all'applicazione, da parte del titolare della patente, del tagliando di rinnovo sul documento di guida, in parte dovuti al mancato invio-recapito da parte dell'uco di Roma, in alcuni casi per disservizi del servizio postale ed in molti casi per l'inerzia dell'utente titolare dell'abilitazione alla guida. Può capitare che il titolare della patente non abbia provveduto ad applicare sulla patente la prescritta pecetta di rinnovo di validità, perchè mai ricevuta o per dimenticanza, ed in fase di controllo venga presentata la patente di guida scaduta ed relativo certificato medico che attesti l'esito positivo di rinnovo di validità. In questo caso non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui che circola con patente scaduta di validità e con certificato medico di rinnovo validità al seguito o in possesso di tagliando adesivo di rinnovo non ancora incollato sulla patente. Qualora il tagliando di rinnovo sia in possesso dell'utente, lo si invita ad incollarlo sul documento di guida, mentre nel caso di mancato ricevimento della pecetta o per smarrimento, distruzione ecc.. della stessa, lo si inviterà a contattare un Ufficio provinciale della MCTC o a telefonare al numero verde per avere informazioni in merito. Può accadere che il titolare di patente, in fase di controllo, porti con se la patente di guida scaduta di validità, ma non il certificato medico, pur dichiarando di aver superato con esito positivo la visita di controllo. In questo caso, prima di applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS per guida con patente scaduta di validità (pmr 155,00 - riduzione del 30 % per pagamento entro i 5 giorni 108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite dall'utente, si procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero anagrafe degli abilitati alla guida, al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde al vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se la stessa sia oggetto di provvedimenti ostativi alla guida. In alternativa, qualora l'accesso alla banca dati del MIT non fosse disponibile, può essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS (allegato 6), con il quale si invita l'utente a fornire informazioni sulla validità della patente di guida, in relazione alla mancanza del certificato medico o di altro documento. Anche se può apparire ridondante, se la patente è scaduta e il titolare non si è sottoposto alla prescritta visita medica con esito positivo si applicano le sanzioni per circolazione con patente di guida scaduta di validità. Si tenga presente che ai fini della circolazione non valgono le prenotazioni alla visita medica oltre la data di scadenza di validità della patente, nemmeno se rilasciate prima della scadenza stessa, salvo i casi espressamente previsti da alcune norme ministeriali, i cui casi però prevedono il rilascio di apposita autorizzazione da parte della MCTC. L'art. 59 della Legge 120/2013 contempla la possibilità di rilasciare permessi provvisori di guida ai titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla visita medica, validi sino al termine delle procedure di rinnovo avviate davanti alla Commissione Medica Locale (vedasi circolare prot /08.03 d.d relativa al rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della

5 patente presso CML). Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità art. 3 Decreto MIT 9 agosto 2013 I titolari che rinnoveranno la patente di guida a partire dal 9 gennaio 2014, nelle more della consegna della nuova patente, in fase di controllo su strada, dovranno esibire assieme alla patente scaduta di validità: 1) la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente (allegato 1); 2) eccezionalmente (come si spiegherà in seguito) un estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente (allegato 2). VALIDITÀ DELLA RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'emanazione dei decreti attuativi in materia di rinnovo della validità della patente di guida ha previsto che la ricevuta dell'avvenuta conferma della patente di guida ha validità ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio (art. 3 comma 3 decreto 9 agosto 2013). Detta ricevuta dovrà riportare i dati anagrafici del titolare della patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. La ricevuta va consegnata, al termine della visita, immediatamente all'interessato e riporta il timbro e la firma del medico accertatore. In merito alla validità della ricevuta, il Ministero ha comunicato che il giorno successivo all'acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente che sarà inviata al titolare della stessa (per posta assicurata con spese a carico del destinatario all'indirizzo indicato in fase di rinnovo, sia esso corrispondente alla residenza oppure al domicilio). Nel caso di mancato ricevimento entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde , il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione (orario 24 ore 7 giorni su 7 con risponditore automatico e con orario e dal lun-ven con operatore). In merito alla validità di 60 giorni della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, si forniscono le seguenti indicazioni operative da adottare in fase di controllo: qualora un conducente dovesse presentare la patente di guida scaduta di validità e la ricevuta, anch'essa scaduta di validità, a suo carico attualmente non sono previste sanzioni amministrative o accessorie. L'operatore di polizia dovrà invitare l'utente a chiedere informazioni direttamente al numero verde sopra indicato o presso un ufficio provinciale della MTCT. Qualora sorgano dubbi sulla regolarità del documento di guida si procederà ad una verifica tramite la banca dati del Ministero al fine di verificare; non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui che circola con patente scaduta di validità senza avere al seguito la ricevuta che attesti l'esito positivo della visita di rinnovo, pur dichiarando di averla superata. Anche in questo caso prima di applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS per guida con patente

6 scaduta di validità (pmr 155,00 - riduzione del 30 % per pagamento entro i 5 giorni 108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite dall'utente, si procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero anagrafe degli abilitati alla guida al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde al vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se siano pendenti provvedimenti ostativi alla guida; in alternativa può essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS con il quale si invita l'utente a fornire informazioni in merito alla mancanza della ricevuta o di altro documento equipollente; il fatto di non avere con se la ricevuta di avvenuta conferma di validità attualmente non comporta l'applicazione di alcuna violazione, salvo ricorrere ad interpretazioni analogiche difficilmente sostenibili. si ribadisce che i titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla visita medica presso la Commissione Medica Locale, prima della scadenza della patente, possono ottenere, da parte della MCTC, un permesso provvisorio di guida con validità oltre la data di scadenza e valido sino al termine delle procedure di rinnovo avviate davanti alla CML. DISTRUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA Come indicato al comma 8 dell'art. 126 del CdS il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di guida. Va precisato che attualmente non sono previste sanzioni amministrative a carico di chi non ottempera a tale operazione di distruzione, come non è previsto il ritiro del documento da parte degli organi di Polizia stradale, qualora il conducente dimostri di essere in possesso della patente rinnovata o della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida. La distruzione deve essere sempre attuata da parte del titolare. COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE La nuova procedura costerà: 25 euro (di cui 16 euro per la marca da bollo e 9 euro per i diritti della Motorizzazione), ai quali va aggiunto il costo della visita medica. Per la spedizione a domicilio della patente però (e questa è una novità) sono richiesti 6,80 euro da saldare al momento del ritiro del nuovo documento. CASI PARTICOLARI Con i vari decreti ministeriali sono stati individuati e definiti i casi in cui le nuove procedure telematiche diano esito negativo. In primo luogo viene espressamente ribadito che non rientrano nel campo di applicazione delle nuove procedure di conferma di validità della patente di guida alcuni casi particolari: 1) le domande presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della

7 validità della patente stessa; 2) i rinnovi contestuali di patente e di formazione di CQC; 3) i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida; 4) i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità; Nei casi sopra indicati il titolare si deve rivolgere agli Uffici della Motorizzazione Civile. Poiché le operazione di rinnovo della patente di guida avvengono per via telematica, il soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) prima di effettuare la visita medica, può effettuare preliminarmente una verifica di rinnovabilità ed eventualmente riscontrare per tempo eventuali impedimenti che non consentono di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida. I casi individuati sono i seguenti: 1) se dal sistema informativo risultano ostatività; 2) se vi sono discordanze tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare; 3) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra la necessità della visita collegiale, o se dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una Commissione medica locale; 4) se nell'anagrafe degli abilitati alla guida sono presenti motivi ostativi che impediscono il rinnovo della patente. In riferimento al punto 2) il titolare può richiedere al medico certificatore (monocratico o CML) di procedere alla visita medica di controllo, con il rilascio all'utente, in caso di esito positivo, al posto della ricevuta (allegato 1), la comunicazione dell' estratto dei contenuti della relazione medica (allegato 2) sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Per poter ottenere il rinnovo della patente, tale certificazione medica va esibita presso l'ufficio della Motorizzazione territorialmente competente dove va anche inoltrata richiesta di duplicato a titolo di conferma di validità. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Si evidenzia che non è consentita la circolazione con la sola comunicazione dell' estratto dei contenuti della relazione medica. In merito il Ministero dell'interno con la circolare 300/A/262/14/109/4 d.d. 13 gennaio 2014 ha precisato che nell'ipotesi che il conducente esibisca l'originale di detto estratto, ma non la richiesta di duplicato all'ufficio provinciale della MTCT, sarà contestata la violazione dell'art. 180 commi 1 e 7 del CdS, con l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta del duplicato ovvero fornire informazioni in merito. In riferimento agli altri punti, qualora il medico monocratico o la commissione medica locale non procedano alla visita medica per la conferma di validità per motivi ostativi di varia natura, invitano il conducente a recarsi presso un Ufficio della MCTC, al fine di regolarizzare la propria posizione. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella banca dati del Ministero comporta, in ogni caso, la non rinnovabilità della patente. Come già detto le nuove procedure sono applicabili a partire dal 9 gennaio 2014, ma per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività è consentito fino al 7 febbraio 2014, il rilascio di certificato medico in modalità

8 cartacea con le modalità in vigore fino all'8 gennaio, con successiva spedizione del tagliando autoadesivo. Dall'8 di febbraio 2014 non saranno più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle descritte. RECAPITO ALL'UTENZA DELLA PATENTE DI GUIDA Il servizio di recapito dell invio in assicurazione contenente la patente di guida, è svolto con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l indirizzo indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare n d.d. 18 dicembre 2013 ha fornito precise direttive e chiarimenti agli Uffici periferici provinciali della MCTC relative alle procedure di recapito della patente di guida emesse a seguito di duplicato, comprese anche quelle emesse per smarrimento/furto/distruzione. 1) Inesitate per impossibile recapito: le patenti, che a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, verranno restituite all'uco e successivamente annullate e distrutte; 2) Inesitate per mancato ritiro presso l'ufficio Postale: le patenti che, al 60 giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, verranno restituite all'uco e successivamente annullate e distrutte. Nel caso in cui, a seguito di denuncia di smarrimento/furto/distruzione o per conferma della validità, il duplicato della patente ricevuto dall'utente risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico. Le modalità di recapito della patente di guida all'indirizzo del suo titolare sono dettagliatamente riportate nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n /RU del ULTERIORI PRECISAZIONI VALIDITA' COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA L'art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua i documenti di identità e di riconoscimento, stabilendo che quando viene richiesto un documento di identità, esso può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione ecc..., purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Anche la nuova patente europea, benché priva dell'indicazione della residenza, viene ricompresa tra i documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare) non avendo come primaria funzione quella di identificare il titolare,come conviene per i documenti di identità (la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e

9 rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare). SCADENZA DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEDE DI RILASCIO O RINNOVO A partire dal 17 settembre 2012, dopo uno scontro istituzionale fra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si è giunti alla conclusione che in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE che hanno scadenza ordinaria, la scadenza della validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, come disposto dall'art. 7, commi 1 e 2 del DL 5/2012 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012che ha modificato l'art.1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000. Restano escluse nell'ambito di applicazione della citata norma: 1) le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC; 2) le patenti per le quali, ancorchè ricomprese nelle categorie da AM a BE. L'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del CdS. Tabella sinottica della validità delle patenti di guida ex art. 126 CdS CATEGORIA ETÀ DEL TITOLARE DURATA AM, A1, A2, A, B1, B e BE Fino a 50 anni 10 anni superati 50 anni 5 anni superati 70 anni 3 anni superati 80 anni 2 anni AM, A1, A2, A, B1, B e BE - SPECIALI Fino a 70 anni 5 anni superati 70 anni 3 anni C1, C1E, C e CE (anche speciali) Fino a 65 anni 5 anni Superati 65 anni 2 anni (rinnovo in CML)** ** al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., salva la possibilità di elevare tale limite di età sino a sessantotto anni mediante il rilascio di un attestato annuale della CML. CATEGORIA ETÀ DEL TITOLARE DURATA D1, D1E, D e DE (anche speciali) Fino a 7 anni 5 anni* superati 70 anni 3 anni* superati 80 anni 2 anni* * Fatto salvo quanto previsto dall articolo 115, comma 2, lettera b), cioè la possibilità di ottenere annualmente un attestato della CML, sino al compimento del sessantottesimo anno di età e così continuare a mantenere la titolarità effettiva delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la

10 possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. Articolo 126 Durata e conferma della validità della patente di guida come modificato dalla Legge 120/2010, in vigore dal 13 agosto 2010 Articolo 126 Durata e conferma della validità della patente di guida come modificato dal D.lgs 59/2011, in vigore dal 19 gennaio Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità. 5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. 5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. 7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida. 8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. 9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si

11 Allegato 1 applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

12

13 Allegato 2

14

15 Allegato 3 certificato medico monocratico Modello card patente di guida europea

16 Allegato 4 - certificato Commissione Medica Locale Allegato 5 DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA Allegato I al DLG n Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO

17 Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorità che rilascia la patente; 5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: - Свидетелство за управление на МПС - Permiso de Conduccion - Øidièský prùkaz - Kørekort - Führerschein - Juhiluba - äåéá ÏäÞãçóçò - Driving Licence - Permis de conduire - Ceaduas Tiomana - Patente di guida - Vadîtâja apliecîba - Vairuotojo paþymëjimas - Vezetõi engedely - Licenzja tas-sewqan - Rijbewijs - Prawo Jazdy - Carta de Condução - Permis de conducere - Vodièský preukaz - Vozniško dovoljenje

18 - Ajokortti - Körkort; f) colori di riferimento: - blu: Pantone Reflex Blue, - giallo: Pantone Yellow. La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi Occhiali Lenti a contatto Occhiali protettivi Lente opaca Occlusore oculare Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione Apparecchi acustici monoauricolari Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti Protesi/ortosi per gli arti superiori Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) Guida in orario diurno (ad esempio: da un ora prima dell alba ad un ora dopo il tramonto) Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell ambito della città/regione Guida senza passeggeri Velocità di guida limitata a... km/h Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente Guida senza rimorchio Guida non autorizzata in autostrada Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocità modificato Cambio manuale Cambio automatico Cambio elettronico Leva del cambio adattata Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata Pedale della frizione adattato Frizione manuale Frizione automatica Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati Pedale del freno modificato Pedale del freno allargato Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro Pedale del freno ad asola Pedale del freno basculante Freno di servizio manuale (adattato) Pressione massima sul freno di servizio rinforzato Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza Freno di stazionamento modificato Freno di stazionamento a comando elettrico Freno di stazionamento a pedale (adattato) Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile Freno a ginocchio Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati Pedale dell'acceleratore modificato Acceleratore ad asola Pedale dell'acceleratore basculante Acceleratore manuale Acceleratore a ginocchio Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione Pedali paralleli Pedali sullo stesso livello (o quasi)

19 30.03 Acceleratore e freno a slitta Acceleratore e freno a slitta per otrosi Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili Fondo rialzato Elemento di protezione a fianco del pedale del freno Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore Sostegno per calcagno/gamba Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato Servosterzo standard Servosterzo rinforzato Sterzo con sistema di sicurezza Piantone del volante prolungato Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) Volante inclinabile Volante verticale Volante orizzontale Sterzo controllato tramite piede Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) Volante con impugnatura a manovella Volante dotato di ortosi della mano Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico Specchietto retrovisore interno panoramico Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali Sedile conducente adattato alla forma del corpo Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto Sedile conducente dotato di braccioli Sedile del conducente con scorrimento prolungato Cinture di sicurezza modificate Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) Impianto frenante su una sola leva Freno manuale (adattato), ruota anteriore Freno a pedale (adattato), ruota posteriore Leva dell'acceleratore (adattata) Cambio e frizione manuale (adattati) Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kw (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01:: a sinistra 90.02:: a destra 90.03:: sinistra 90.04:: destra 90.05:: mano 90.06:: piede 90.07:: utilizzabile.

20 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: ] 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V. - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. - Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente. b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12. c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente. Allegato 6

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 126. Durata e conferma della

Dettagli

PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P

PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P Modello di patente di guida utilizzato dal 19 gennaio 2013 (Mod. 720 P) PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui sono state recepite, le direttive

Dettagli

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO

Dettagli

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL 19.01.2013 Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle di Franco MEDRI * Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel

Dettagli

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida Leggi d'italia Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 9-8-2013 Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente. Pubblicato nella Gazz.

Dettagli

DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013)

DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Dettagli

Sommario: - QUADRO GENERALE

Sommario: - QUADRO GENERALE Sommario: - QUADRO GENERALE - DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE - Riduzione del periodo di validità - Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti - CONFERMA DELLA VALIDITÀ

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE CELLE LIGURE (SV) 2 OTTOBRE 2014 SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) CONTROLLO DEI DOCUMENTI E INVITO A PRESENTARLI

Dettagli

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie. ENTRA IN VIGORE LA PATENTE UNICA EUROPEA (parte generale) 19 gennaio 2013: entra in vigore la patente dell Unione Europea, unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale

Dettagli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo PROTOCOLLO PER OTTENERE SENZA ESAME OVVERO PER CONVERSIONE LA PATENTE C.R.I. MODELLO 138/2005 CHI PUÒ RICHIEDERE LA PATENTE C.R.I. SENZA ESAME: Chiunque

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci, 36-00157 ROMA Prot.

Dettagli

Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 gennaio 2013 (Modificato da DM 06/11/2013) Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti

Dettagli

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione. GUIDA ACCOMPAGNATA La guida accompagnata risponde all'esigenza di far acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida prima di condurre veicoli da soli. È stata introdotta dalla legge

Dettagli

Come è cambiata la norma

Come è cambiata la norma Come è cambiata la norma Articolo 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 1. Non si possono

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >> Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01

Dettagli

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà ` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n.10959 del 19 aprile

Dettagli

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l'art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione,

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare? Dove posso eseguire la revisione? la revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure (ma solo per veicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 tonnellate)

Dettagli

Conseguimento della prima patente di guida (A e B)

Conseguimento della prima patente di guida (A e B) Conseguimento della prima patente di guida (A e B) Requisiti per l accesso all esame teorico-pratico: Età minima: 16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1 18 anni compiuti per il

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE MODULARIO TRASPORTI 29OTT010046 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 Art. 23. (Modifiche agli articoli

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

Dettagli

Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286

Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286 Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286 Tags : patente europea patente di guida cqc DL59 comunitaria unionale Ecco l'atteso decreto legislativo

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3 Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3 Oggetto: Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente. Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24) IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida COMUNE DI POVEGLIANO Provincia di Treviso Borgo San Daniele n. 26 cap 31050 C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263 E-MAIL: vigilanza@comune.povegliano.tv.it TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA

Dettagli

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 4010 del 20/11/2006

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida LA COMMISSIONE EUROPEA, (Testo

Dettagli

18-1-2013. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15

18-1-2013. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15 4 -quater. con delibera della commissione di vigilanza di cui all articolo 16, assunta previo parere dell autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 gennaio 2012 Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 20.01.2015 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 luglio 2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (GU

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

REVISIONE AUTO. Che cos è. Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi)

REVISIONE AUTO. Che cos è. Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi) REVISIONE AUTO Che cos è Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi) durante la circolazione siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire

Dettagli

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi

Dettagli

1. Cosa fare per aggiornare i documenti di guida e di circolazione in caso di cambio di residenza?

1. Cosa fare per aggiornare i documenti di guida e di circolazione in caso di cambio di residenza? Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa. Visitando il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti si trovano le informazioni che riportiamo. http://www.mit.gov.it/mit/site.php

Dettagli

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Gentile cliente con la presente

Dettagli

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture. I CERTIFICATI KA E KB Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture. Più precisamente: il KA è richiesto per la

Dettagli

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale REGIONE PIEMONTE SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA e_mail: alessandria@sulpm.net SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia

Dettagli

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) N.B. LA PATENTE AM E RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011. Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori

Dettagli

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3)

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3) mod. TR071 ver. 01-10.12 TRASPORTI DOMANDA DI RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER VEICOLI CON PORTATA UTILE sotto i 30 QUINTALI marca da bollo da 16,00 anche assolta in modo virtuale

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti CE/bs Cuneo, 24 giugno 2015 Circolare n. 5/Imprese-Cdl/2015 Alle IMPRESE EDILI Ai CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti Loro Sedi Oggetto:

Dettagli

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale,

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa (ultimo aggiornamento 29/05/2012)

Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa (ultimo aggiornamento 29/05/2012) Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa (ultimo aggiornamento 29/05/2012) 1. Cosa fare per aggiornare i documenti di guida e di circolazione in caso di cambio di residenza? La

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A Roma, 26 Agosto 2013 Prot. n. 119/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA Fita Ai Resp.li Regionali e Prov.li CNA Fita OGGETTO: Circolare CNA Fita 16/2013.

Dettagli

Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante

Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante Chi ha compiuto 17 anni potrà esercitarsi alla guida con a fianco un istruttore. I paletti posti dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tra

Dettagli

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione Prot. n. 2580M368 Allegati n. 4 Roma, 23.05.2005 OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori

Dettagli

Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi

Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Redatto dall Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali (aggiornato al 29/02/2012) (art.27

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

Le novità in tema di impronte degli archivi

Le novità in tema di impronte degli archivi Convegno organizzato da Associazione ICT Dott.Com Le novità in tema di impronte degli archivi Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 23 novembre 2012

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Patente AM CIGC patentino

Patente AM CIGC patentino Patente AM CIGC patentino MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione

Dettagli

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore ART. 174 COMMA 4 SUPERAMENTO Violazione protratta entro il 10 % del limite consentito ART. 174 COMMA 5 SUPERAMENTO Violazione protratta oltre il 10 % ma entro il 20 % del limite consentito ART. 174 COMMA

Dettagli

COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER LA PATENTE DI GUIDA

COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER LA PATENTE DI GUIDA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER LA PATENTE DI GUIDA Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via 4 Novembre 46 Vicenza tel. 0444752226 fax 0444752215 VISITA DI IDONEITA SANITARIA Chi deve fare la visita in Commissione

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo

Dettagli

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto.

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto. AUTOTRASPORTO Suggerimento n. 278/62 del 30 maggio 2013 RC/AZA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC): NUOVO DECRETO È stato pubblicato il decreto 17 aprile 2013 che ridefinisce la disciplina sulla

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06

OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06 Informativa per la clientela di studio N. 75 DEL 29.05.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06 Gentile cliente, è nostra cura metterla al corrente, con il

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 30-12-2014. Messaggio n. 9963

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 30-12-2014. Messaggio n. 9963 Direzione Centrale Pensioni Roma, 30-12-2014 Messaggio n. 9963 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2015 per

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (in Gazz. Uff.,

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (DOCUMENTI INFORMATICI) CLASSIFICAZIONE DT IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA 20.020.021 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1 CO. 209-214 L. 24.12.2007 N. 244 (LEGGE

Dettagli

A relazione dell'assessore Cavallera:

A relazione dell'assessore Cavallera: REGIONE PIEMONTE BU43 24/10/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 21-6423 Applicazione D.P.R. 16.4.2013 n. 68 concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del D.P.R.

Dettagli

Terza Direttiva Patenti di Guida

Terza Direttiva Patenti di Guida Terza Direttiva Patenti di Guida RECEPIMENTO NAZIONALE DL 59/2011 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE Nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale relative alle patenti di guida dal 19

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. Come è cambiata la norma Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari

Dettagli

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n.

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n. TITOLO DOCUMENTO Sicurezza sul lavoro: proroga al 31 dicembre 2015 per l ottenimento dell abilitazione all uso delle attrezzature. AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Ambiente e Territorio ARGOMENTO

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 15 aprile 2014 47/ER/om Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Circolare congiunta del Dipartimento dell Economia e delle Finanze e del

Dettagli

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento. Revisori legali, nuove regole dal 13 settembre IPSOA. IT Entrano in vigore il prossimo 13 settembre i tre decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

Comune di Castel di Lucio Provincia di Messina

Comune di Castel di Lucio Provincia di Messina Comune di Castel di Lucio Provincia di Messina CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA La carta di identità è rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio ed

Dettagli