INDICE. Legge 29/07/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale da pag. 3 a pag. 70 Riforma del nuovo Codice della Strada

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INDICE. Legge 29/07/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale da pag. 3 a pag. 70 Riforma del nuovo Codice della Strada"

Transcript

1 INDICE Legge 29/07/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale da pag. 3 a pag. 70 Riforma del nuovo Codice della Strada Modifiche ad opera della Legge n. 120/2010 da pag. 71 a pag. 86 Modello unico fermi e sequestri da pag. 87 a pag. 90 Schema articoli bis 187 da pag. 91 a pag. 92

2

3 Legge 29/07/2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Riforma del Nuovo Codice della Strada Premessa Dopo un primo commento alle novità della legge 29 luglio 2010, n. 120 già applicabili fin dal 30 luglio 2010 è adesso a necessario procedere, a poche ore dalla definitiva entrata in vigore dell intera riforma 1, ad una illustrazione completa della legge, privilegiando l aspetto pratico operativo ed ogni possibile proiezione comportamentale. Nel commento terremo conto dei primissimi orientamenti del Ministero dell Interno (circolari 30 luglio 2010 n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9) che, come noto, essendo emessi nell ambito dei poteri attribuiti dall articolo 11, comma 3, del codice della strada di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati, acquistano efficacia sostanzialmente vincolante. Per semplificare il percorso di progressivo apprendimento degli operatori alla conoscenza e alla successiva completa acquisizione dei singoli contenuti della riforma, il comando, in aggiunta al normale e ordinario percorso formativo ed informativo, ha deciso nell immediatezza di fornire a tutti gli operatori (ed anche al personale amministrativo) un fascicolo unico contenente: - la presente circolare, comprensiva anche dei contenuti di quella emessa in data 30 luglio 2010 che qui, quindi, si intendono, integralmente riprodotti, con qualche piccola correzione. In questo senso si attira l attenzione degli operatori sulla circostanza di considerare la circolare del 30 luglio 2010 completamente abrogata e superata dalla presente. La presente circolare sostituisce anche quella pubblicata in data 12 agosto 2010 dalla quale differisce unicamente per alcuni marginali aspetti conseguenti alla pubblicazione della circolare del Ministero dell interno del 12 agosto 2010; - prontuario, pressoché completo, di tutte le nuove violazioni con le indicazioni operative e comportamentali necessarie per le verbalizzazioni, oltre alla precisa codifica, indispensabile per la gestione informatica delle violazioni; - testo coordinato di tutti gli articoli del codice della strada aggiornati alle modifiche. In calce ad ogni articolo riportiamo la sintesi delle modifiche tratta dalle circolari del ministero dell Interno n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30/07/2010 e n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 ; - commento degli altri articoli di legge, esterni al codice della strada, oggetto di correttivi da parte della legge 120/2010; - schemi di comportamento e tabelle. A chiarimento ed ulteriore precisazione di quanto già comunicato con la circolare del 30 luglio si conferma l iter di progressiva formazione ed informazione sulla riforma del Nuovo Codice della Strada pensato dal comando, rappresentato da: - circolare illustrativa di cui sopra consegnata in copia a ciascun operatore; - inserimento nel portale della polizia municipale del testo aggiornato completo e riveduto di tutto il Nuovo Codice della Strada consultabile da qualsiasi postazione pc, con circolare e prontuarizzazione; - un primo momento di confronto con coordinatori, funzionari ed ispettori da tenersi in data 19 agosto 2010, con illustrazione verbale della riforma ed obbligo per i quadri di riportare i contenuti della riforma direttamente nei singoli reparti di appartenenza; - dopo un primo periodo di aggiustamento ed assestamento, nel corso del quale sarà (davvero) gradito il contributo di tutti espresso in forma precisa e corretta 1 In realtà non tutta la legge 120/2010 entra in vigore il 13 agosto Circa un 20% delle disposizioni presentano un entrata in vigore differita e condizionata dalla preventiva emanazione di decreti ministeriali di attuazione. Sarà cura del comando, a commento di ciascun articolo, indicare l eventuale differita entrata in vigore. P.le di Porta al Prato, Firenze Tel. 055 / / 68 Fax 055 /

4 direttamente all ufficio studi sottoforma di quesiti e di eventuale critica a nostre impostazioni, se del caso non condivise il comando organizzerà una prima serie di incontri con tutto il personale da svolgersi nel mese di settembre nel corso dei quali procedere insieme ad una rilettura del pacchetto di riforma anche alla luce di un primo periodo di applicazione. A breve verranno comunicate le date di svolgimento di questi appuntamenti; - a partire dal prossimo autunno inoltrato, verranno poi organizzati specifici e separati incontri con tutto il Corpo, ovviamente suddiviso in piccole aliquote, per nuovi e finalmente più consapevoli approfondimenti; - per il personale dell Area Procedimenti Sanzionatori, dell ufficio contenzioso e, se del caso, per il personale destinato alla rilevazione e trattazione successiva degli incidenti stradali, verranno svolti incontri separati di approfondimento. Entro pochi giorni verranno comunicate le date degli incontri. 4

5 Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale Dopo un travagliatissimo e lunghissimo iter parlamentare è stato finalmente approvata la legge in epigrafe, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010 recante una consistente serie di modifiche al Nuovo Codice della Strada e, più in generale, al tema della circolazione stradale. Si tratta di un testo di legge complesso, piuttosto articolato, con indubbi e rilevanti riflessi sul piano pratico operativo e comportamentale per gli organi di polizia stradale. Oltre ad interventi su alcune disposizioni complementari esterne al Nuovo Codice della Strada, connesse comunque alla sicurezza della circolazione, sono stati modificati ben 70 articoli del codice della strada 2, ne sono stati aggiunti 6 3 e abrogati 2 4. Di tutte le modifiche procederemo ad una dettagliata, ma completa illustrazione privilegiando come sempre il taglio pratico-operativo e sanzionatorio con predisposizione di prontuari e, ove occorra e necessario, di schemi comportamentali e modulistica. Per quanto saremo ben lieti di evitarlo, sarà inevitabile tornare in futuro su argomenti specifici, sia per correggere eventuali impostazioni proposte in un primo momento, sia per dar conto delle immancabili future circolari ministeriali. Per ulteriore chiarezza espositiva si precisa che, anche in ossequio ad una preannunciata, già in parte espressa, nuova tecnica di comunicazione e trasmissione del messaggio formativo, questa (ed altre) circolare a contenuto didattico operativo si caratterizza per essere strutturata, per così dire, a più livelli. E così accanto ad una mera esplicazione operativa della norma, caratterizzata, in particolare, dalla prontuarizzazione che rappresenta l indispensabile messaggio diretto da seguire sul piano comportamentale e pratico, ove ritenuto opportuno è associato un commento di esplicazione e illustrazione delle novità, in vista non tanto di un apprendimento meramente materiale delle modifiche, quanto di una loro consapevolizzazione, nella convinzione che solo quando le cose si capiscono non si dimenticano più. A parte, peraltro, gli aspetti della riforma di cui non c è altro da fare che prendere atto. A livello comportamentale si ribadisce e conferma la necessità di una applicazione attenta e rigorosa della riforma, attirando i colleghi sull esigenza di seguire con scrupolo le indicazioni operative fornite, ma avendo cura di segnalare, con altrettanto scrupolo, incongruenze, incertezze descrittive od altro. Con la certezza e la rassicurazione che l ufficio studi e la dirigenza sono a disposizione, nei limiti del possibile, per ogni confronto. Con queste premesse procediamo con ordine Titolo I, articoli 6, 7, 9, 10 Titolo II, articoli 15, 23, 24, 38, 41 Titolo III, articoli 46, 59, 62, 77, 79, 80, 85, 92, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 114 Titolo IV, articoli 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 126-bis, 128, 136 Titolo V, articoli 142, 152, 157, 158, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 186, 187, 189, 190, 191 Titolo VI, articoli 196, 200, 201, 202, 204-bis, 205, 207, 208, 218, 219-bis, 222, 223, 230 Articoli 94-bis, 186-bis, 202-bis, 214-ter, 218-bis, 224-ter Articoli 34-bis e 130-bis 5

6 Titolo I Disposizioni generali Articolo 6-Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati La particolarità della modifica, legata all obbligo di utilizzo e presenza a bordo di pneumatici invernali, pare davvero ai margini delle nostre opportunità operative. Solo per conoscenza si ricorda che è stato riformulato l articolo 6, comma 4, lettera e), applicabile anche al centro abitato per effetto del richiamo contenuto nell articolo 7, comma 1, lettera a), precisando l obbligo non solo dell utilizzo (come in passato), ma anche della presenza a bordo di mezzi antisdrucciolevoli (solo catene da neve) o di pneumatici da neve o da ghiaccio, ridefiniti ora come invernali ; si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse, grazie alla particolare mescola a base di silice. E altresì prevista la modifica dell articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, da attuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 120/2010, precisando che l obbligo imposto dalla figura II.87 CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE sia riferita anche ai pneumatici da neve e valga ad imporne l uso o la presenza a bordo fin dal punto di impianto e per tutta la chilometrica se del caso indicata nel pannello integrativo. L inosservanza dell obbligo è riconducibile ad una normale violazione dell articolo 6, se commessa fuori del centro abitato (. 78) e 7, se all interno del centro abitato (. 38). Si ricorda che ai sensi dell articolo 192, comma 3, i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. Infine, sempre nello stesso termine di 60 giorni dall entrata in vigore della legge di riforma, dovrà essere disposta la marcatura conforme alle direttive comunitarie, mediante l emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che preveda l obbligo di controlli periodici sull efficienza degli pneumatici e il mantenimento della pressione adeguata. Sul punto si precisa che l'efficienza dei pneumatici è disciplinata dall'appendice VII del regolamento, in relazione all'articolo 237 in base al quale, gli pneumatici, devono essere mantenuti in perfetta efficienza, senza lesioni tali da compromettere la sicurezza; il battistrada deve avere disegno e rilievo ben visibili su tutta la circonferenza; gli intagli PRINCIPALI devono essere profondi non meno di mm 1,60 per autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, almeno mm 1,00 per i motoveicoli e almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Gli intagli principali sono quelli larghi della zona centrale del battistrada che copre all'incirca 3/4 della superficie dello stesso. Per la misurazione della profondità del battistrada, tranne casi evidenti (assenza o quasi di battistrada), stante il valore minimo da rilevare, sarà necessario munirsi di uno strumento di precisione (ad esempio la parte posteriore di un calibro di precisione o lo spessimetro ), essendo altrimenti impossibile accertare la violazione. La circolazione con pneumatici usurati, ovvero lesionati, o comunque non efficienti anche in relazione alla pressione, è sanzionata dall articolo 79 del codice della strada. Articolo 7- Regolamentazione della circolazione nei centri abitati Il sindaco, nei centri abitati, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dai Ministeri competenti. Con l aggiunta del comma 13 bis sono previste sanzioni più pesanti per chi circola nei centri abitati durante il periodo di sospensione della circolazione, perlopiù disposto per motivi legati alla tutela dell ambiente dall inquinamento, utilizzando veicoli oggetto del divieto, perché ritenuti più inquinanti. Viene quindi aggiunta una specifica sanzione per chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, dell articolo 7 del codice della strada, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte; in tali casi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, anche la 6

7 sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Si rinvia alla consultazione del prontuario allegato. Articolo 9- Competizioni sportive Viene inserito un nuovo comma 4bis con cui, fatta eccezione per l obbligo di assicurazione obbligatoria, si legittima la circolazione, limitatamente agli spostamenti all interno del percorso di gara e per il tempo strettamente necessario, dei veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche senza che sia applicabile l articolo 78 del codice della strada. Due i problemi: da un lato sembra abbastanza difficile, soprattutto nelle competizioni sportive organizzate per prove speciali, il reale ambito del percorso della competizione e dall altro il richiamo al solo articolo 78 autorizza a ritenere applicabile l articolo 80 relativo ad una eventuale omessa revisione. In ogni caso i veicoli di gara che si trovano nella situazione sopra accennata, devono essere assicurati per la responsabilità civile automobilistica, pena l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 193 del codice della strada. Per la contestazione delle eventuali violazioni si farà riferimento alla norma violata (articolo 78 del codice della strada), specificando che non ricorrevano nella circostanza le condizioni per applicare la nuova deroga (es. circolazione al di fuori del percorso della competizione, ovvero non per il tempo strettamente necessario allo spostamento o per motivi diversi da questo). Articolo 10- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità Le modifiche riprodotte nei commi 9, 17 e 18 riguardano tutte l eliminazione della scorta della polizia stradale al seguito dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità. In sostituzione della scorta della polizia stradale è ora disposto che, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada, con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica (di cui al D.M ) dovrà richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Pertanto, ove sia prevista la scorta, questa sarà eseguita esclusivamente dai soggetti abilitati di cui all articolo 12, comma 3-bis del codice della strada, salvo sussista la condizione particolare sopra indicata, e pertanto appare superato il disposto dell articolo 16, comma 5 del regolamento. La Circolare Ministeriale ha precisato che la disposizione si applica anche ai provvedimenti di autorizzazione al transito con veicoli eccezionali o ai trasporti in condizioni di eccezionalità rilasciate prima dell entrata in vigore della modifica, ancorché prevedano al loro interno l obbligo della scorta della polizia stradale. 7

8 Titolo II Della costruzione e tutela delle strade Articolo 15- atti vietati La modifica si coordina con l abrogazione dell articolo 34-bis del codice della strada, di recente introdotto dal pacchetto sicurezza del Il legislatore, così, ha integrato le previsioni dell articolo 15, abrogato l articolo 34bis e ridisegnato l intero impianto sanzionatorio della tutela del suolo. Per semplificare l individuazione delle diverse ipotesi sanzionatorie si allega in calce al presente commento un breve schema di riepilogo che deve poi essere integrato, a ricerca delle giuste codifiche, con quello allegato alla circolare stessa. Vediamo le modifiche: - la lettera f) non contiene più il riferimento all azione del gettare ora rinvenibile solo nella lettera i) come gesto non finalizzato all insudiciamento e nella lettera f-bis se associato all insozzamento e si limita a punire chi deposita rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudicia o imbratta strada e sue pertinenze; - la nuova lettera f-bis), che di fatto assorbe la incerta previsione dell abrogato 34-bis, prevede ora l insozzamento delle strade e pertinenze gettando oggetti dai veicoli in sosta o movimento, lasciando così al di fuori da ogni previsione il getto con insozzamento dai veicoli in fermata o arresto che verrà verosimilmente ricondotto alla previsione precedente; - la lettera i) si limita a ricevere la residuale ipotesi di getto da veicoli in movimento senza insudiciamento od insozzamento, essendo di fatto sovrapponibile ad entrambe le precedenti previsioni in quanto i destinatari sono comunque gli occupanti a qualsiasi titolo di un veicolo ed il divieto è lo stesso, seppure posto in termini più generali, anche se limitato alla sola fase del movimento del veicolo. In questi casi la questione viene risolta individuando la disposizione di maggior dettaglio. Le ipotesi di insozzamento non comprese nella lettera f-bis) (veicoli in arresto o fermata o fatto materiale meno grave dell insozzamento) sono quindi sanzionabili nella forma meno grave della lettera f), mentre il getto di cose da veicolo in movimento senza che vi sia insozzamento è da ricondursi alla lettera i. Se non vi è insozzamento ricorre ugualmente l ipotesi della lettera f. Altro problema, da risolversi in termini positivi, è quello della eventuale presenza di concorso con altre disposizioni contenute in normative ambientali. Trattandosi di disposizioni dettate alla tutela di interessi diversi il concorso è reale e non apparente e, quindi, ricorrendo l ipotesi, si procederà con verbalizzazioni, se entrambe punite con sanzioni amministrative o con CNR nel caso la normativa ambientale preveda l ipotesi di un reato. Ad analoga conclusione si deve poi giungere con identiche indicazioni operative - ove il concorso si ponga con la disposizione dell articolo 674 c.p. dato che anche in questi casi le due disposizioni (15 n.c.d.s. e 674 c.p.), per quanto rappresentanti fatti molto simili, si dirigono alla tutela di interessi di diversi contenuto ed estensione. La circolare del Ministero dell interno del 12 agosto 2010 ha precisato che per insozzamento si intende l'azione del conducente che imbratta la strada in modo sia permanente che temporaneo, alterando le caratteristiche del fondo stradale e richiedendo, perciò, interventi di pulizia che non sono limitati al semplice spostamento dell'oggetto o del rifiuto gettato dal veicolo. A questo punto, sulla base di tali ragionamenti, se ritenuti corretti, proviamo a tradurre in pratica questi concetti, attraverso un prontuario sinottico delle possibili violazioni contenute nel Codice della Strada. 8

9 Prontuario sinottico Comportamento Violazione Sanzioni Note Pedone o conducente di Articolo 15, animale che deposita un c. 1 lett. f). rifiuto o materiale di qualsiasi genere sulla strada e le sue pertinenze, ovvero le insudicia, imbratta, insozza Conducente o passeggero di un veicolo che deposita rifiuti o oggetti da un veicolo in fermata o in arresto, anche insudiciando, imbrattando, insozzando la strada e le sue pertinenze Conducente o passeggero di un veicolo che getta rifiuti o oggetti da un veicolo in movimento o in sosta, insozzando la strada e le sue pertinenze Articolo 15, c. 1 lett. f). Articolo 15, c. 1 lett. f- bis). Sanzione amministrativa da 23,00 ad 92,00. 23,00 Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Sanzione amministrativa da 23,00 ad 92,00. 23,00 Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Sanzione amministrativa da 100 a Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Ove trattasi di rifiuti si possono ritenere applicabili le disposizioni del codice dell ambiente e quelle degli eventuali regolamenti locali. Ove trattasi di rifiuti si possono ritenere applicabili le disposizioni del codice dell ambiente e quelle degli eventuali regolamenti locali. Ove trattasi di rifiuti si possono ritenere applicabili le disposizioni del codice dell ambiente e quelle degli eventuali regolamenti locali. Conducente o passeggero di un veicolo che getta qualsiasi cosa da un veicolo in movimento, senza insozzare la strada Articolo 15, c. 1 lett. i). Sanzione amministrativa da 23,00 ad 92,00. 23,00 Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Ove trattasi di rifiuti si possono ritenere applicabili le disposizioni del codice dell ambiente e quelle degli eventuali regolamenti locali. 9

10 Conducente di un veicolo che apporta o sparge fango, ovvero detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni Articolo 15, c. 1 lett. g). Sanzione amministrativa da 38,00 a 155,00. 38,00 Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Conducente di un veicolo, perde il carico mal sistemato, anche con insudiciamento, imbrattamento, insozzamento, etc. Articolo 164, comma 1 Sanzione amministrativa da 78,00 a 311,00. 78,00 Si applica l articolo 161 del codice della strada Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. 10

11 Articolo 23- Pubblicità sulle strade e sui veicoli Le modifiche apportate al tema della pubblicità sono di rilevante importanza comportamentale, anche per gli organi di polizia stradale. Vediamole in sintesi: 1) Il comma 6, prevedeva in origine la possibilità per i comuni, nei centri abitati di concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento autorizzato di cartelli e mezzi pubblicitari, limitatamente alle strade urbane di quartiere e alle strade locali e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. La modifica estende ora ai comuni tale facoltà su tutto il territorio comunale posto all interno del centro abitato, senza alcun riferimento a strade particolari, nel solo rispetto delle prescrizioni generali imposte dal comma 1 e valevoli per ogni tipo di installazione pubblicitarie. La modifica non è di poco conto 2) il comma 7, di intuibile minore rilevanza pratica prevede che in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi sono consentiti segnali (e non più cartelli) indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade; 3) il comma 13-bis è integrato di una precisazione idonea a risolvere una serie di problemi operativi di non trascurabile entità. E noto che in caso di apposizione su suolo privato di cartelli od altri mezzi pubblicitari senza titolo, oltre alla sanzione prevista, l ente proprietario della strada (nel nostro caso la Direzione sviluppo economico) diffida l autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell atto. Decorso tale termine l ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione. In passato sussistevano difficoltà ad individuare il corretto percorso giuridico per accedere legittimamente nella proprietà privata, arrivando anche a consigliare di munirsi di un decreto di ispezione. Il legislatore della Riforma precisa ora che a questo fine tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. La disposizione per come è formulata comprende sia proprietà non delimitate sia quelle opportunamente e chiuse e recintate. Pertanto, anche in questo secondo caso è la legge che autorizza direttamente l ingresso in proprietà privata per la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo. A livello operativo si dispone comunque di verificare che l intervento in proprietà privata sia stato preventivamente e formalmente preannunciato all interessato e che, all atto dell intervento, si realizzi una opposizione seria e concreta. La norma non precisa se l autorizzazione riguardi anche un ingresso coattivo, ma se così non fosse, la sua presenza non avrebbe alcun senso. Accertati tali presupposti l ingresso, anche con l uso della forza, è consequenziale. Il Ministero, con la circolare del 12 agosto 2010, ha affermato a tal proposito che la facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale è limitata alle sole operazioni di rimozione effettuate dall ente proprietario della strada (nel nostro caso da personale della Direzione Mobilità o Lavori Pubblici) ma si conferma che l accesso, da documentarsi adeguatamente con separata verbalizzazione, non impone particolari garanzie difensive e consente, senza altro indugio, di effettuare le operazioni necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli che si oppongono all ingresso in proprietà privata, con spese interamente a carico del responsabile della violazione. Viene poi aggiunto un comma 13-quinquies che consente all'ente proprietario della strada di disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione effettuata nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater, senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. La serie di modifiche all articolo 23 si chiude con una sorta di mini-delega contenuta nell articolo 5, comma 4, della legge 120/2010 con cui il Governo è incaricato di emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, una modifica all articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita anche sui veicoli appartenenti ad alcune organizzazioni sportive o di volontariato. Infine e questa per quanto programmatica rappresenta una novità non trascurabile il Legislatore si interessa per la prima volta delle c.d. vele pubblicitarie, ossia della pubblicità realizzata a mezzo di veicoli appositamente destinati a tale uso, incaricando il Governo ad 11

12 emanare un decreto con cui limitare tale forma di pubblicità alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche nell'assolvimento dei prescritti oneri tributari. Per quanto ci riguarda si conferma la piena operatività delle disposizioni già impartite in relazione alla gestione sanzionatoria e comportamentale delle c.d. vele pubblicitarie. Articolo 24- Pertinenze sulle strade Come noto secondo l articolo 24, comma 1, le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono definite come pertinenze di servizio, le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. La modifica alla cui lettura si rimanda è del tutto priva di rilievo pratico-operativo Articolo 34-bis- decoro delle strade L articolo è stato abrogato. Si rinvia al commento dell articolo 15. Articolo 38- segnaletica stradale La nuova versione del comma 3 consente ora la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni, non più solo in caso di urgenza e necessità, ma anche in caso di emergenza, comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale, in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del codice. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. Viene poi quintuplicata la sanzione per i soggetti diversi dagli enti proprietari della strada che non provvedono a mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che non provvedono alla sua sostituzione, reintegro o rimozione quando questa sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. Lo stesso aumento di sanzione vale per chi appone su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento, ovvero a chi non rispetta le prescrizioni regolamentari nell installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali. Inoltre, la sanzione si applica anche a chi, nelle aree private non aperte all'uso pubblico installa segnaletica non conforme alle prescrizioni del regolamento. Si segua, per le verbalizzazioni, il prontuario allegato. Articolo 41- segnali luminosi La modifica, priva al momento, di rilievi operativi riguarda l inserimento tra la segnaletica luminosa dei display che indicano la velocità dei veicoli in tempo reale, quale strumento deterrente già sperimentato da molte amministrazioni con risultati positivi. 12

13 Titolo III DEI VEICOLI Articolo 46 Definizione di veicolo. La modifica ha la finalità di garantire che non siano considerate veicoli le macchine al servizio delle persone invalide, anche se superano i requisiti indicati dal Regolamento del Codice della Strada. Come è noto, l articolo 46 detta la definizione di veicolo (macchina di qualsiasi specie che circola sulla strada guidata dall uomo). Nella sua precedente formulazione, escludeva che ne facessero parte le macchine per uso di bambini e di invalidi, anche se asservite da motore, a condizione che rispettassero i limiti indicati dall articolo 196 del regolamento. Tale previsione è rimasta invariata per le macchine per uso di bambini, ma sono state invece escluse dalla definizione, senza rinvio al Regolamento, le macchine per uso di invalidi, anche asservite da motore, purché rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie. Il presente articolo si coordina con l articolo 190 CdS rendendo possibile a queste macchine circolare nelle aree riservate ai pedoni. Articolo 59- Veicoli con caratteristiche atipiche. Per consentire l adeguamento alla normativa europea, il legislatore ha mantenuto la definizione generale di veicoli atipici, eliminando il riferimento specifico ai veicoli elettrici leggeri da città, ibridi o multimediali, microveicoli elettrici, ecc. Pertanto, sono veicoli atipici tutti quelli che per specifiche caratteristiche non rientrano tra quelli definiti dal Capo I del Titolo III. Articolo 62- Massa limite. Il nuovo comma 7 bis consentirà, dopo l adozione del decreto ministeriale di attuazione che dovrà avvenire entro 3 mesi, una riduzione della massa a vuoto dei veicoli con alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida. Si tratta di una riduzione pari alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori (per veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL) o alla massa degli accumulatori e dei loro accessori (per i veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida). Il legislatore precisa che tale riduzione deve essere compresa tra il valore minimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata ed è subordinata alla dotazione di dispositivi per il controllo elettronico della stabilità. Articolo 77- Controlli di conformità al tipo omologato. Sono introdotte nuove specifiche sanzioni per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo, senza omologazione o approvazione. La sanzione è più alta se la violazione riguarda i sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I suddetti componenti sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Si procede al sequestro, con la materiale sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e le modalità del servizio. In ogni altro caso, viceversa, si effettua il sequestro amministrativo dell intero veicolo, secondo le disposizioni dell art. 213 C.d.S, evidenziando nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessità di procedere alla confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. L interessato potrà poi chiedere il dissequestro del mezzo, procedendo, a sue spese, alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso, dovrà essere redatto un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi. L art. 1 della Legge 120/2010 dispone l emanazione di decreti ministeriali entro 60 gg. per prevedere, in relazione ai pneumatici, l obbligo di marcature laterali conformi alla normativa 13

14 europea, pressione adeguata e verifiche periodiche della persistenza delle condizioni di efficienza. Articolo 79- Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. La sanzione di cui all articolo 79 è estesa all inefficienza di tutti i dispositivi soggetti a controllo in sede di revisione ( elencati nell appendice IX al Titolo III). Articolo 80 - Revisioni. E ribadito innanzitutto ciò che già sapevamo: al veicolo che circola in autostrada senza aver effettuato la revisione si applica l articolo 176 e non l articolo 80. Rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa revisione (articolo 80, comma 14, 1 e 2 periodo: euro 155,00 o, per più omissioni, euro 310,00) ma scompare la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. All accertamento della violazione l agente accertatore dovrà scrivere sul retro del documento (quindi anche su CIT e certificato di circolazione dei ciclomotori) la seguente dicitura : Polizia Municipale Firenze Veicolo sospeso dalla circolazione fino all esito favorevole della visita di revisione Verbale n. del Il periodo di sospensione decorre dal Firma dell agente operante Utilizzando una normale penna e senza danneggiare il documento, l annotazione sarà apposta nello spazio dedicato alle revisioni, in modo da non poter essere completamente coperta dal tagliando adesivo: ove infatti la scritta potesse essere interamente occultata, il conducente potrebbe evitare la sanzione per circolazione con veicolo sospeso dichiarando di non avere con sé il documento e procedendo alla revisione prima di adempiere all invito di cui all articolo 180. Difficoltà si potranno incontrare ove si tratti di ciclomotore ancora dotato di certificato di idoneità tecnica. In tal caso si potrà utilizzare la seguente più breve dicitura: P.M. Firenze. Veicolo sospeso circolazione dal fino a visita revisione favorevole. V. n. del Firma Ove possibile la dicitura potrà essere riportata sul retro del certificato, ove non recante altre iscrizioni. Pertanto, accertata la circolazione di un veicolo non in regola con la revisione, viene redatto il verbale di contestazione e si procede alla trascrizione della suddetta annotazione sul documento di circolazione. Quest ultimo viene poi restituito al conducente. Il veicolo non potrà circolare se non per recarsi alla revisione, consentita anche presso le imprese autorizzate. Nell immediatezza della contestazione si ritiene poter continuare a redigere permesso provvisorio di circolazione per il tempo strettamente necessario a raggiungere l abitazione. Ai sensi dell articolo 80, comma 14, 5 e 6 periodo, se il veicolo sospeso dalla circolazione circola al di fuori del giorno fissato per la revisione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1842,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 90 giorni (la confisca in caso di reiterazione). La stessa sanzione (articolo 80, comma 14, 5 e 6 periodo) è applicata in caso di circolazione in giorno diverso da quello della revisione avvenuta con esito: REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DELLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO FAVOREVOLE. Ai fini del controllo della liceità della circolazione del veicolo sospeso per omessa revisione, il conducente deve esibire all organo di polizia su strada o la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giornata presso l ufficio territoriale del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare visita di revisione. In mancanza si applica la sanzione di cui sopra. 14

15 Articolo 85- Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Sono aumentati i veicoli con i quali è possibile svolgere il servizio NCC, comprendendo tra questi anche i tricicli ed i quadricicli. Articolo 92-Estratto dei documenti di circolazione o di guida. Il legislatore precisa che la ricevuta, rilasciata dalle società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può sostituire non solo l estratto del documento di circolazione e guida ma lo stesso documento originale consegnato. L estratto ha validità 30 giorni non rinnovabili né prorogabili. Un decreto ministeriale, da adottare entro 60gg. dall entrata in vigore della legge, fisserà le caratteristiche della ricevuta e le regole tecniche per il suo rilascio. Articolo 94.- Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. Il comma 2 prevede che,in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto o stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, dovrà essere rilasciata una nuova carta di circolazione e non più solo un tagliando adesivo. Quest ultimo continuerà ad essere utilizzato per i cambi di residenza e di sede. Tali disposizioni entreranno in vigore decorsi 6 mesi dall adozione del regolamento che dovrà avvenire entro 12 mesi dal 13/08/2010. Il rilascio della nuova carta di circolazione avverrà comunque su richiesta dell acquirente da avanzare entro 60 gg. Pertanto, in caso di omissione, niente cambierà dal punto di vista sanzionatorio: articolo 94, comma 3, all acquirente e comma 4 a colui che circola; entrambe le sanzioni in concorso se conducente e acquirente sono la stessa persona. Viene introdotto il nuovo comma 4 bis, in vigore dal 13/08/2010, ai sensi del quale l avente causa deve dichiarare al DTT, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni atto giuridico da cui derivi una variazione dell intestazione della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per più di 30 gg. La dichiarazione ha la finalità di consentire l annotazione sulla carta di circolazione e l aggiornamento dell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. Le sanzioni in caso di omissione sono le stesse di cui sopra: articolo 94, comma 3 all avente causa. La combinazione delle norme di modifica porta a concludere che mentre il comma 4 bis e le relative sanzioni sono applicabili fin da subito, le disposizioni di modifica del comma 2 si applicheranno solo dopo l emanazione della normativa di attuazione. Fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni previgenti, con relative sanzioni e codifiche. Articolo 94-bis-Divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Con l introduzione di questo nuovo articolo si intende combattere il fenomeno delle intestazioni fittizie dei veicoli. L articolo sanziona: chi chiede o ha già ottenuto l intestazione fittizia, dissimulata o in presenza di situazioni che pregiudicano l individuazione del responsabile della circolazione di qualsiasi veicolo a motore (compresi i ciclomotori); chi circola con il veicolo per il quale è stata chiesta tale intestazione; il proprietario dissimulato. Tali violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria. Quando l accertamento è divenuto definitivo, l organo di polizia deve inoltrare una segnalazione al PRA per la cancellazione d ufficio del veicolo. Ove quest ultimo sia trovato nuovamente in circolazione dopo la suddetta cancellazione, si applicherà l articolo 93, comma 7. Il c. 4 dispone che con decreti attuativi, per i quali non è fissato un termine ultimo, siano dettate le disposizioni applicative di tale disciplina. 15

16 Articolo 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione. Con la modifica del comma 1 bis viene demandata ad un decreto dirigenziale del Ministero Infrastrutture e Trasporti l individuazione della disciplina per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell originale. Articolo 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica. Con l introduzione del comma 2 bis è precisato che la circolazione di veicolo cancellato d ufficio dal PRA per omesso pagamento delle tasse automobilistiche è sanzionata dall articolo 93 comma 7. Articolo 97.- Circolazione dei ciclomotori. Come già comunicato in precedenza, dal 30/07/2010 sono aumentate le sanzioni per le violazioni dei commi 5, 6 e 7 (fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori che superano per costruzione 45 km/h.; effettuare modifiche per aumentare la velocità ; circolare con ciclomotori non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell' articolo 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52; circolare con i dati della targa del ciclomotore non chiaramente visibili). Inoltre, con disposizione rimasta fuori dal n.c.d.s., è fissato al 13 febbraio 2012 il termine ultimo per l adeguamento dei ciclomotori in circolazione alla nuova normativa su targhe e certificati di circolazione: da tale data i ciclomotori che continueranno a circolare con CIC e CIT saranno sanzionati con verbale L ai sensi dell articolo 14 comma 3 della Legge del 29/07/2010 n. 120, utilizzando la nuova codifica riportata nel prontuario. Articolo 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. E previsto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi per le violazioni sanzionate dal comma 11: dal 13/08/2010 è quindi possibile operare il fermo del veicolo in transito od in sosta senza targa o con targa posizionata in modo difforme da quanto previsto nel regolamento (ad esempio posta sul cruscotto o sul lunotto posteriore, installata con inclinazione diversa da quella prevista dall art. 259 Reg. C.d.S ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta le disposizioni dell art. 258 Reg.). Il fermo del veicolo sarà realizzato con le procedure dell art. 214 C.d.S. Altra novità riguarda i rimorchi. Dopo l adozione di decreti attuativi, da emanarsi entro 60 gg. dal 13/08/2010, i rimorchi di nuova immatricolazione (o reimmatricolati dopo tale data) non dovranno più avere la targa ripetitrice della motrice. Niente cambia per i carrelli appendice che, privi di propria targa, continueranno a dover essere muniti della targa ripetitrice. L ultima fondamentale novità, ad entrata in vigore notevolmente differita, riguarda la personalizzazione delle targhe: decorsi 6 mesi dall adozione del regolamento attuativo, che dovrà avvenire entro 12 mesi dal 13/08/2010, le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi saranno personali, non potranno essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e saranno trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. Articolo 103- Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. Viene modificato il primo comma dell articolo 103 per adeguarlo alle modifiche apportate all articolo 100: quando entreranno in vigore le disposizioni sulle targhe personalizzate, in caso di definitiva esportazione all estero dovranno essere restituiti solo certificato di proprietà e carta di circolazione e non le targhe che potranno essere utilizzate su altro veicolo. 16

17 Articolo Sagome e masse limite delle macchine agricole. E estesa da uno a due anni la validità delle autorizzazioni rilasciate dal 13/08/2010 alle macchine agricole eccezionali. E inoltre dato mandato al Governo di modificare il regolamento del n.c.d.s. entro 60 gg per consentire l impiego delle attrezzature delle macchine agricole per attività di manutenzione e di tutela del territorio. Articolo 114-Circolazione su strada delle macchine operatrici. E aggiunto un periodo al comma 3 per specificare che resta di un anno la validità delle autorizzazioni delle macchine operatrici eccezionali. 17

18 TITOLO IV Articolo 115-Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione degli animali Guida assistita per il momento è sufficiente sapere che a particolari condizioni, ai minori di anni diciotto che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di patente A1, potrà essere rilasciata una autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria B, con a fianco un accompagnatore. La disciplina specifica non trova al momento attuazione per la mancanza delle disposizioni attuative, per cui, vista anche la complessità della materia si ritiene opportuno rinviare l approfondimento, fornendo per il momento solo le seguenti indicazioni. Aumento dell età per guidare autobus, ovvero complessi di veicoli con mcpc superiore a 20 t. Viene elevata a 68 anni l età massima per guidare i suddetti veicoli; nel primo caso, dopo i 60 anni di età il titolare di patente D è soggetto al rinnovo annuale della patente previo rilascio di attestazione del possesso dei requisiti psicofisici con certificazione annuale. Nel secondo caso, dopo il sessantacinquesimo anno di età, il titolare di patente C CE, deve ottenere il medesimo attestato. In attesa dell emanando decreto attuativo, si ritiene applicabile il divieto di guidare senza l attestato, avendo superato il limite di 60 anni, nel caso dei conducenti di autobus, ovvero avendo superato 65 anni di età, senza l attestato, nel caso di conducenti di complessi di veicoli con mcpc superiore a 20 t. Nuove disposizioni per gli ultraottantenni rinnovo della patente ogni due anni previo riscontro dei requisiti in commissione medica locale. Sino all emanazione delle norme di attuazione, la modifica non pare trovare applicazione, per cui si farà riferimento alla scadenza della patente di guida. Articolo 116-Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori Sarà inserita nei programmi un ora di lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e la prova pratica per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida, dopo il superamento dell esame o della prova di verifica relativa alla teoria. La prova pratica di guida del ciclomotore sarà obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio Anche in questo caso sarà necessaria l emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione. Articolo 117-Limitazioni alla guida Il comma 2-bis dell articolo 117 del codice della strada dispone ora che Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. (prima tale limite era di 50 kw/t.). Un secondo periodo, aggiunto con la riforma in esame, dispone poi che Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw. Si rinvia la modifica al prontuario al momento dell effettiva applicabilità delle prescrizioni in parola. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per le patenti di categoria B rilasciate a decorrere dal 180 giorno successivo al 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della Riforma. Sarà cura del comando tornare in argomento poco prima della completa attuazione della modifica. Articolo 119-Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Al di là delle precisazioni relative ai medici competenti per l accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento ed il rinnovo della patente e del CIGC, si segnala che per il rilascio della patente e dei certificati di abilitazione professionale KA e KB l interessato dovrà esibire un certificato che attesti l assenza di abuso di alcolici e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione dovrà essere altresì esibita all atto del rinnovo o della revisione 18

19 delle abilitazioni sopra indicate, da parte dei conducenti professionali elencati nell articolo 186- bis, comma 1, lett. b), c) o d) e dai titolari del certificato di formazione professionale o dell abilitazione per la guida dei filobus. In ogni caso, l accertamento deve risultare da una certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda e deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente, dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. Articolo 120-Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all articolo 116 Si tratta dell estensione del divieto di conseguire la patente a carico dei soggetti colpiti dal divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, disposto dal prefetto, quando, in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e l'interessato risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del d.p.r. 309/90 o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del d.p.r. 309/90 o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza. Inoltre, viene disposta la revoca definitiva della patente a danno di colui al quale sia stata applicata per la seconda volta la revoca della patente ai sensi dell articolo 222, 3 periodo, del comma 2 (quando la revoca è disposta con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo). Articolo 121-Esame di idoneità Mentre la prova teorica potrà essere sostenuta immediatamente, rimane l obbligo di lasciare trascorrere almeno un mese dal rilascio dell autorizzazione ad esercitarsi prima di poter effettuare la prova pratica per il conseguimento della patente, che potrà essere ripetuta solo una volta nel limite di validità dell autorizzazione. Articolo122-Esercitazione di guida Le esercitazioni alla guida saranno ammesse solo dopo il superamento dell esame di teoria, rendendo così più sicura la circolazione dei veicoli utilizzati per questa attività straordinaria. Pertanto, l autorizzazione ad esercitarsi sarà rilasciata solo dopo che il candidato avrà superato la prova teorica, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove. La nuova disposizione si applicherà alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica. In linea con le indicazioni della direttiva 2006/126/CE, le esercitazioni per il conseguimento della sola patente di categoria B, dovranno essere effettuate anche in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, con un istruttore abilitato ed autorizzato. Anche per questa novità sarà necessario attendere un decreto ministeriale che disciplini la materia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. Articolo 123-Autoscuole E stato specificato che la competenza all irrogazione delle sanzioni del comma 11 bis spetta alle province. La modifica non pare coinvolgere aspetti operativi di immediato riflesso per gli organi di polizia stradale. Per disciplinare l attività sanzionatoria della provincia sarà comunque necessario attendere un apposito decreto. 19

20 Articolo 126-Durata e conferma della validità della patente di guida Altra novità riguarderà il rinnovo della patente che, secondo la modifica, non avverrà più con l invio del talloncino autoadesivo da apporre sulla patente, ma con il rilascio di un duplicato dell abilitazione, mentre quella scaduta dovrà essere distrutta a cura del titolare, senza prevedere nemmeno una sanzione in caso di inottemperanza all obbligo in parola. Articolo 126-bis- Patente a punti. Limitazioni alla guida tabella punteggi L articolo 126-bis viene rivisto per quanto riguarda i casi in cui deve essere disposta la revisione della patente (o del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore) che, pertanto, non saranno più limitati alla perdita totale del punteggio, ma anche alla commissione di più violazioni di una certa gravità, che comportano la decurtazione di almeno 5 punti, entro un determinato periodo. Quindi, se dopo la notifica di un primo verbale per una violazione che comporta la decurtazione di almeno 5 punti, il titolare della patente (o del CIGC) commette altre due violazioni non contestuali, anche esse comportanti la decurtazione di almeno 5 punti, dovrà effettuare la revisione dell abilitazione. Si è inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l attribuzione di un punto all anno fino ad un massimo di tre. Le disposizioni riguardanti tali due modifiche richiedono l aggiornamento del complesso meccanismo delle comunicazioni dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà cura del comando impartire separate istruzioni agli uffici incaricati. Infine, viene imposto alle cancellerie penali, nei casi in cui la definizione del procedimento ai fini della decurtazione del punteggio per violazioni costituenti reato è legata alla inoppugnabilità di una sentenza o decreto di condanna, di trasmettere all organo accertatore copia autentica del provvedimento, entro 15 giorni da quando questo è divenuto irrevocabile, ai fini della comunicazione all ANAG. In tali casi il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell A.G. Questa nuova disposizione, da tempo auspicata, eviterà agli organi di polizia stradale il monitoraggio dei procedimenti penali connessi a violazioni del codice della strada che prevedono la decurtazione dei punti. Tuttavia, la novità più importante è relativa alla modalità con la quale saranno acquisiti i punti a seguito dei corsi di recupero. Oggi avviene semplicemente attestando la frequenza al corso, mentre con la modifica proposta dovrà essere superato un esame, anche se non è chiaro se questo esame sia richiesto per i corsi in genere, o solo per quelli che consentono il recupero di 9 punti, nonostante la poco convincente conclusione dell Ufficio Studi del Senato che, addirittura, interpreta la novella in senso contrario. Patenti straniere e punti La patente a punti verrà applicata a tutti i titolari di patente rilasciata all estero e non solo a quelli la cui patente è stata rilasciata da un Paese ove non vige tale disciplina, come previsto prima della modifica. Sul tema sono state emanate nel tempo alcune disposizioni da parte dei Ministeri dell interno e dei trasporti, per tentare di risolvere la questione legata all applicazione della disciplina relativa alla patente a punti ai titolari di una abilitazione rilasciata all estero. Il provvedimento di inibizione, secondo la modifica, sarà applicato alla perdita totale del punteggio, forse dimenticando che alle patenti estere il punteggio non si decurta, ma si cumula. Comunque, il provvedimento di inibizione applicato dal prefetto del luogo ove è stata commessa l ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio, deve essere notificato nelle forme dell articolo 201 e la circolazione nel periodo di interdizione sarà punita con le sanzioni dell articolo 218, comma 6 (come per la circolazione durante il periodo di sospensione della patente), salvo applicare una ulteriore inibizione per altri 4 anni in luogo della revoca prevista dall articolo 218, non potendosi revocare una autorizzazione rilasciata da un altro Stato. A tal fine, il prefetto competente dovrà ricevere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la comunicazione di perdita totale del punteggio, in quanto solo così potrà conoscere la situazione che rende necessaria l emanazione del provvedimento di interdizione alla guida e la misura della durata per la quale deve essere disposto. 20

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DELL 08.04.2008 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina la gestione e l uso

Dettagli

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE CELLE LIGURE (SV) 2 OTTOBRE 2014 SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) CONTROLLO DEI DOCUMENTI E INVITO A PRESENTARLI

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo PROTOCOLLO PER OTTENERE SENZA ESAME OVVERO PER CONVERSIONE LA PATENTE C.R.I. MODELLO 138/2005 CHI PUÒ RICHIEDERE LA PATENTE C.R.I. SENZA ESAME: Chiunque

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie. ENTRA IN VIGORE LA PATENTE UNICA EUROPEA (parte generale) 19 gennaio 2013: entra in vigore la patente dell Unione Europea, unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >> Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

www.pneumaticisottocontrollo.it

www.pneumaticisottocontrollo.it Settore Lavori Pubblici e Territorio ORDINANZA n. 68 PG. N. 72846 del 04/11/2015 Class. N 2015.011.015.004.5 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale La sottoscritta Barbara

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO.

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. Con questo argomento, di grande attualità, iniziamo un percorso informativo mirato alla categoria degli autoriparatori gommisti. Questo primo appuntamento

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Dettagli

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale,

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare? Dove posso eseguire la revisione? la revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure (ma solo per veicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 tonnellate)

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri

Dettagli

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 164/39 in data 21/12/2009 Indice Art. 1 - Oggetto

Dettagli

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI (Approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 28 Gennaio 2005) Art. 1 (Oggetto) -

Dettagli

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* Premessa: le parti evidenziate in rosso non sono ancora entrate in vigore se non dopo la pubblicazione

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Come è cambiata la norma

Come è cambiata la norma Come è cambiata la norma Articolo 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 1. Non si possono

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

Sanzione 38 ( 50,67 notturna ) Rispetto della normativa CEE in materia di orari di lavoro, tempi di, interruzioni e riposi. Norme precettive ed ipotesi di violazioni ai sensi dell art. 174 c.d.s. modificato con Legge 29 luglio 2010,

Dettagli

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale REGIONE PIEMONTE SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA e_mail: alessandria@sulpm.net SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia

Dettagli

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida COMUNE DI POVEGLIANO Provincia di Treviso Borgo San Daniele n. 26 cap 31050 C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263 E-MAIL: vigilanza@comune.povegliano.tv.it TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti

Dettagli

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione Prot. n. 2580M368 Allegati n. 4 Roma, 23.05.2005 OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109

Dettagli

Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato

Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato A TUTTI I R.S.P.P. LORO SEDI Casale Monf.to, 6 novembre 2000 Ns/rif. Doc. n. 04/00/02/01/082 Oggetto: Circolare informativa. Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato Responsabilità

Dettagli

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO

Dettagli

GENNAIO Articoli e Comma Tipo N. Violaz. Tot.. 7 Circolava in c.a. in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica verticale Verbali 1 41,00

GENNAIO Articoli e Comma Tipo N. Violaz. Tot.. 7 Circolava in c.a. in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica verticale Verbali 1 41,00 GENNAIO 7 Alla guida del veicolo non rispettava le prescrizioni imposte dalla segnaletica verticale indicante il senso rotatorio. Verbali 2 82,00 7 In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto

Dettagli

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

Network sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere

Network sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere Network sviluppo sostenibile Il ritorno del Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà ` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n.10959 del 19 aprile

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE C I T T À D I L E N D I N A R A P r o v i n c i a d i R o v i g o Area Amministrativa 1 Settore / 1 Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ATTI DELIBERATIVI, PROTOCOLLO, SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI,

Dettagli