POLIZZA MOTO CONDIZIONI CONTRATTUALI

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1 POLIZZA MOTO CONDIZIONI CONTRATTUALI

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3 POLIZZA MOTO INDICE Pag. Nota informativa al Contraente Definizioni Norme comuni a tutte le garanzie Garanzia: Responsabilità Civile Garanzia: Incendio e Furto Garanzia: Infortuni del Conducente Garanzia: Tutela Legale Garanzia: Assistenza Stradale Denuncia e pagamento dei sinistri Privacy

4 POLIZZA MOTO

5 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (Ai sensi art.123 del decreto legislativo 17/3/95 n. 175 e delle disposizioni ISVAP) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, Torino ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell 8/10/96 e N del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 5 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Alla polizza si applica la legge italiana; il foro competente è quello di residenza o il domicilio elettivo del contraente. STIPULAZIONE E DURATA DELLA POLIZZA Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la documentazione di polizza. La copertura assicurativa decorre dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore del giorno del pagamento. Il Contraente, oltre a dover pagare il premio è tenuto a consegnare alla Società tutti i documenti richiesti (art. 1.2) con particolare riferimento all originale dell attestazione di rischio. La polizza non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterrà operanti le garanzie fino alle ore del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza venga rinnovata e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio. Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una delle Banche della Rete Sanpaolo con l utilizzo del Servizio di Internet Banking o di Phone Banking. DIRITTO DI RIPENSAMENTO E prevista la possibilità di recedere dalla polizza entro giorni dalla conclusione del contratto con restituzione del premio al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (art.1.3). RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a EurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, Roma, fax , posta elettronica: relazioniclienti@eurizontutela.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Le seguenti informazioni non costituiscono contenuto contrattuale, per il quale si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in vigore il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; inoltre non garantisce i danni alle cose di proprietà dei seguenti soggetti: a) proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario; b) coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi 3

6 POLIZZA MOTO o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ASSICURATO In determinati casi (art. 2.3) la garanzia non è operante e, qualora la Società abbia risarcito il terzo danneggiato ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprio Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra questi casi segnaliamo in particolare i seguenti: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato; danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; quando il veicolo risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. FACOLTÀ DI RIMBORSARE IL COSTO DEL SINISTRO NELL AMBITO DEL BONUS/MALUS In occasione della scadenza il Contraente ha facoltà di evitare l evoluzione del Malus per uno o più sinistri rimborsando gli importi liquidati dalla Società, che ricostruirà la situazione riportata sull attestazione. ATTESTAZIONE DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza, il Contraente o il Proprietario del veicolo hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l attestazione di rischio che verrà inviata al Contraente senza alcuna spesa a sua carico. CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL ASSICURATO In caso di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, è possibile richiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. In caso di furto totale l Assicurato ha diritto al mantenimento della classe anche in caso di stipula del contratto presso altro assicuratore purché ciò avvenga entro un anno dalla data del furto. In tale circostanza l Assicurato è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore l attestazione, copia di denuncia di furto ed esibire il precedente contratto assicurativo. Il diritto al mantenimento della classe di merito nei casi suindicati può essere esercitato anche dal coniuge se in regime di comunione dei beni. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro da parte del Conducente o del Proprietario deve essere prontamente inviata alla Compagnia la denuncia utilizzando il modulo che è stato fornito in occasione della stipulazione della polizza (modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Denuncia di Sinistro ) nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l articolo 1915 del codice civile per l omesso avviso di sinistro. Per la denuncia è possibile utilizzare i numeri verdi comunicati al momento della stipulazione della polizza e riportati anche nella sezione Denuncia e pagamento dei sinistri ; tramite numero verde saranno fornite le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, su quali attività compiere e quale documentazione fornire. Inoltre sul sito internet della Società è disponibile l indicazione della struttura deputata alla gestione dei sinistri. INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni. Si richiama l attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE Gli studi più recenti dimostrano che per chi viaggia su veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo: infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi raddoppiato. IL CASCO NON E DUNQUE UN ACCESSORIO FASTIDIOSO E INGOMBRANTE BENSI PROTEZIONE INDISPENSABILE E OBBLIGATORIA PER LEGGE: INDOSSATELO SEMPRE! 4

7 DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. BENEFICIARI Le persone designate dall Assicurato a riscuotere l indennizzo in caso di decesso; in assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. CAPITALE ASSICURATO E il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo. CLASSE CU La classe CU (Classe Universale) è stata introdotta dalla circolare Isvap 555D del 17/05/2005. CODICE DELLE ASSICURAZIONI E il decreto legislativo N 209 del 07/09/2005, in vigore dal primo gennaio 2006, relativo al riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato) e che paga il premio. FRANCHIGIA La parte del danno in cifra fissa e, per la garanzia Infortuni del conducente, in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. MODULO BLU (CID) O MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE DENUNCIA DI SINISTRO E la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente. PREMIO E il costo dell assicurazione, che deve essere versato alla Società. POLIZZA Documento che riporta i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza), che deve essere sottoscritto e restituito alla Società. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 5

8 SCOPERTO POLIZZA MOTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. SOCIETA La Società EurizonTutela S.p.A., ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, Torino ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell 8/10/96 e N del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 5 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. VEICOLO Il veicolo indicato in polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere. VEICOLO NUOVO Il veicolo che è stato immatricolato, per la prima volta, da non più di 0 giorni. 6

9 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1.1 DECORRENZA DELLA POLIZZA La copertura assicurativa decorre dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore del giorno del pagamento. In caso di pagamento rateale, se il premio non è stato pagato alla scadenza convenuta, l assicurazione è sospesa dalle ore del 15 giorno successivo alla scadenza di rata e riprenderà alle ore del giorno di pagamento della rata. Il premio della polizza è dovuto per intero anche se è previsto un pagamento rateale. La ricevuta di versamento o l estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. 1.2 MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE Il Contraente, prima di pagare il premio deve: controllare l esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo del premio inviare alla Società i documenti richiesti per la stipulazione delle garanzie previste dal contratto A tale riguardo la Società verificherà la correttezza dei dati risultanti dall attestato di rischio (in quanto previsto dalle norme in vigore) nonché l identità del Contraente e del Proprietario del veicolo se persona diversa. Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una banca delle Banche della Rete Sanpaolo con l utilizzo del Servizio di Internet Banking o di Phone Banking. La Società, dopo aver verificato il pagamento, provvederà a inviare al Contraente la polizza e, se sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Auto, il certificato, il contrassegno e la carta verde; la Società potrà anche inviare al Contraente la quietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore. Una copia della polizza, firmata dal Contraente, dovrà essere restituita entro 15 giorni dalla data di decorrenza, alla Società unitamente all originale dell attestazione di rischio (se non inviato in precedenza e se previsto dalle condizioni contrattuali art.2.7) o ad altra documentazione eventualmente richiesta. Dalla data in cui il Contraente ha ricevuto la citata documentazione il contratto si intende concluso. 1.3 DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente, entro giorni dalla data di conclusione del contratto, potrà esercitare il diritto al ripensamento purchè: invii alla Società una comunicazione scritta dichiarando di voler recedere dal contratto restituisca gli originali di tutti i documenti ricevuti in particolar modo gli originali del certificato, contrassegno e carta verde durante i giorni non sia avvenuto alcun sinistro e a tal fine nella citata comunicazione dichiari la mancanza di sinistri la polizza non abbia un vincolo a favore di terzi; in caso contrario è necessario allegare la dichiarazione del terzo che autorizza il recesso. Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei giorni farà fede la data del timbro postale di invio), la Società provvederà a restituire al Contraente il premio di polizza al netto delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale. 1.4 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterrà operanti le garanzie fino alle ore del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza venga rinnovata entro tale termine e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio. Il Contraente non è tenuto a inviare alcuna disdetta. La compagnia invierà al Contraente (30 giorni prima della scadenza) un preventivo con il nuovo premio, che sarà calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova polizza, e le indicazioni su come pagare; insieme al preventivo verrà inviata, se prevista dalle condizioni contrattuali, l attestazione di rischio. Qualora il Contraente decida di rinnovare il contratto, la Società, verificato il pagamento, provvederà a spedire al Contraente la polizza e, se sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Auto, il certificato, contrassegno e carta verde; la Società potrà anche inviare al Contraente la quietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore. 1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o, se diverso, l Assicurato sono tenuti a controllare l esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo del premio; eventuali inesattezze devono essere prontamente comunicate alla Società che provvederà ad apportare le opportune modifiche alle polizza. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, che influiscono sull assunzione del rischio e la sua corretta valutazione, possono comportare, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del Codice Civile, la perdita totale o parziale all indennizzo; pertanto: per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale; per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita dell indennizzo, come previsto dai citati articoli. Inoltre, ai sensi dell art. 98 del Codice Civile, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del veicolo sono tenuti a comunicare 7

10 POLIZZA MOTO qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti in occasione della stipulazione della polizza. Anche in tal caso la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale all indennizzo; pertanto: per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale; per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita totale dell indennizzo. 1.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO In caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di vendita, conto vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all estero, è possibile richiedere: a) che il contratto in essere venga sostituito, ferme le scadenze, da un altra polizza a favore del nuovo veicolo; b) che il contratto venga ceduto al nuovo Proprietario del veicolo, assicurato con la polizza in essere; c) che il contratto venga annullato. Nel primo caso il Contraente è tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione in cui affermi che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all estero e a versare l eventuale conguaglio (in caso di conguaglio a suo favore la Società provvederà ad accreditare il conto corrente). A tal fine verrà ricalcolato il premio in base alla tariffa in vigore al momento della sostituzione e alle garanzie inserite nel nuovo contratto, tenendo ferma la scadenza originaria; a pagamento avvenuto la Società invierà la nuova polizza con certificato, contrassegno e carta verde. Nel secondo caso il Contraente deve comunicare i dati del nuovo Proprietario; verrà quindi emessa una nuova polizza con i dati del nuovo Proprietario, inserendo il contratto in classe e mantenendo ferma la scadenza. Il nuovo Contraente dovrà provvedere a pagare l eventuale conguaglio e le eventuali rate di premio successive; nulla sarà dovuto dal precedente Contraente. Nel terzo caso al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e di altri oneri parafiscali, il premio pagato e non goduto a partire dalla data di perfezionamento del trasferimento del veicolo. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di Assicurazione. In tutti e tre i casi il Contraente è tenuto a inviare alla Società il certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere (oggetto della sostituzione) e altri documenti eventualmente richiesti dalla Società comprovanti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all estero. 1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA POLIZZA Il Contraente può richiedere la sospensione della polizza inviando una dichiarazione e restituendo gli originali del certificato, contrassegno e carta verde. La sospensione sarà ammessa gratuitamente due volte all anno; le restanti richieste, fino comunque a un massimo complessivo di cinque, saranno consentite dietro pagamento di un rimborso spese di 5 euro. La sospensione decorrerà dalla data del timbro postale di invio dei documenti; la Società invierà al Contraente la conferma della sospensione. Il Contraente potrà, entro 12 mesi dalla data di sospensione, richiedere la riattivazione della polizza sullo stesso veicolo o, fermo il Proprietario, su altro veicolo; a tal fine la scadenza di rata verrà prorogata del periodo della sospensione e il premio verrà ricalcolato in base alla tariffa in vigore al momento della riattivazione, applicando la classe di merito in essere sul contratto sospeso. Dietro pagamento dell eventuale conguaglio (in caso di conguaglio a favore del Contraente la Società provvederà ad accreditare il conguaglio sul conto corrente dello stesso) verrà inviata al Contraente la nuova polizza con relativo certificato, contrassegno e carta verde. Qualora siano trascorsi dodici mesi dalla data di sospensione, non sarà possibile procedere con la riattivazione del contratto, ma verrà restituito al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. La sospensione non è ammessa nei seguenti casi: furto del veicolo polizze con vincolo a favore di un terzo, salvo autorizzazione da parte di quest ultimo polizze di durata inferiore all anno 1.8 ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA In caso di veicolo venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all estero, senza che venga acquistato un altro veicolo o ceduta la polizza, il Contraente potrà richiedere l annullamento del contratto, inviando: una dichiarazione in cui chieda di annullare la polizza in essere gli originali del certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere e altri documenti eventualmente richiesti dalla Società comprovanti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all estero in caso di vincolo a favore di un terzo, per l annullamento della polizza sarà necessario avere l autorizzazione della Società Vincolataria. La polizza sarà annullata dalla data del timbro postale di invio dei suddetti documenti e al Contraente verrà restituito il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. 1.9 RISOLUZIONE DELLA POLIZZA PER FURTO DEL VEICOLO In caso di furto del veicolo la polizza è risolta dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza. Al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale, il premio di responsabilità civile 8

11 pagato e non goduto a partire dalla citata data di risoluzione il premio residuo è comunque dovuto per intero indipendentemente dall eventuale rateizzazione del premio stesso. Il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità con richiesta di annullare la polizza. La classe di merito della polizza potrà essere utilizzata sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario secondo quanto definito all art GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO Durante la validità della polizza non sarà possibile aggiungere o togliere delle garanzie, a meno che non sia avvenuto un cambio del veicolo, di residenza o di proprietario CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE A seguito di estinzione del conto corrente utilizzato per pagare i premi e nel caso in cui non sia possibile utilizzare, sempre tramite l utilizzo del Servizio di Internet Banking o di Phone Banking, un altro conto corrente in essere presso una delle Banche della Rete Sanpaolo, la polizza non potrà essere rinnovata e quindi al Contraente verrà inviata, 30 giorni prima della scadenza, l attestazione di rischio (nei casi in cui è previsto il rilascio). In tal caso le garanzie cesseranno alla scadenza della polizza senza alcuna proroga ONERI FISCALI Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE La polizza è regolata dalla legislazione italiana. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del Contraente. GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE 2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assicura, in conformità alle disposizioni in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione. La Società, fino ai massimali indicati in polizza, si impegna a corrispondere a titolo di risarcimento le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute per i danni involontariamente causati al terzo a seguito della circolazione del veicolo indicato in polizza. Non sono invece assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo: durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. in aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili 2.2 ESTENSIONI GRATUITE La Società assicura, gratuitamente e in automatico, anche i danni involontariamente causati: Circolazione in aree private: dalla circolazione del veicolo indicato in polizza in aree private con l eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili Terzi trasportati: dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso Per i citati rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di polizza, i quali sono anzitutto destinati ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. Inoltre la Società, sempre gratuitamente, assicura il Proprietario, entro un importo massimo per sinistro di 500,00 euro, per i danni causati al veicolo indicato in polizza a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSE L assicurazione non è operante: quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 9

12 POLIZZA MOTO Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando i terzi trasportati al momento del sinistro subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; quando il veicolo, con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti; quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente. quando il veicolo, al momento del sinistro, risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. In tutti i casi elencati e in tutti quelli ove siano applicabili le disposizioni in vigore (art. 1.5), la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 2.4 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. Per la circolazione all estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, corrispondente al periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, salvo, in quanto applicabile, l applicazione del periodo di mora di 15 giorni. In caso di annullamento della polizza il Contraente è tenuto a consegnare la Carta Verde; in caso di mancata consegna la Società eserciterà la rivalsa per somme che abbia dovuto pagare a terzi per sinistri avvenuti in data successiva all annullamento della polizza. 2.5 DOCUMENTI RICHIESTI Per sottoscrivere la polizza il Contraente deve fornire i seguenti documenti: originale dell attestazione di rischio nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) copia del libretto di circolazione nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) eventuali altri documenti riportati nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7) In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riportato sui suddetti documenti, la Società effettuerà le opportune variazioni e provvederà a richiedere al Contraente l eventuale differenza di premio (in caso di conguaglio a suo favore, la Società provvederà ad accreditare il conto corrente del Contraente). In caso di mancata consegna, entro 15 giorni dalla stipulazione della polizza (vedere art. 1.2), dell originale dell attestazione di rischio, la Società provvederà ad assegnare alla polizza la classe, a richiedere al Contraente l eventuale differenza di premio e a rilasciare alla scadenza di polizza l attestazione di rischio aggiornata con la suddetta variazione. In caso di impossibilità di procedere alla verifica della correttezza dei dati dell attestazione di rischio, la Società potrà procedere all annullamento della polizza con conseguente restituzione del premio (dopo aver ricevuto la documentazione originale inviata al Contraente). 2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS La polizza viene stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione dell art La tariffa Bonus/Malus della Società prevede 33 classi, riportate nella tabella sottostante, ciascuna corrispondente a livelli di premio crescenti, dalla classe SuperBonus 7 fino alla classe Malus 8; le classi dalla 1 alla corrispondono alle classi CU. CLASSI DI BONUS MALUS SuperBonus 7 SuperBonus 6 SuperBonus 5 SuperBonus 4 SuperBonus 3 SuperBonus 2 SuperBonus Malus 1 Malus 2 Malus 3 Malus 4 Malus 5 Malus 6 Malus 7 Malus 8 10

13 All atto della prima sottoscrizione con la Società, alla polizza verrà assegnata una classe Bonus/Malus EurizonTutela determinata in base alle regole delle tabelle seguenti che riportano: la Situazione Assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza, con specifici Casi la Classe CU di Assegnazione riportata nell attestazione di rischio della precedente polizza, se prevista la Classe EurizonTutela di Assegnazione, ricavata in base alle precedenti informazioni e alla Tabella di Conversione o alla Tabella di Assegnazione tra la classe CU e la classe EurizonTutela i documenti richiesti a seconda dei Casi Con polizza scaduta da meno di 3 mesi (Polizza in scadenza) VEICOLO ASSICURATO CON BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA CASI CLASSE CU CLASSE DOCUMENTI RICHIESTI EURIZONTUTELA CU di Assegnazione Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 3 mesi, ma meno di (*) CU in corso sulla polizza Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di mesi, Attestazione di rischio, Libretto circolazione (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. VEICOLO ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA CASI CLASSE CU CLASSE DOCUMENTI RICHIESTI EURIZONTUTELA Con polizza scaduta da meno di 3 mesi (Polizza in scadenza) Vedere Tabella Assegnazione Vedere Tabella Assegnazione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di 3 mesi, ma meno di (*) CU in corso sulla polizza Vedere Tabella Assegnazione Attestazione di rischio, Libretto circolazione Con polizza scaduta da più di mesi, Attestazione di rischio, Libretto circolazione (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. VEICOLO (NUOVO O USATO) ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI Non sostituisce altro veicolo già assicurato Libretto circolazione Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di un anno (Entrambi i veicoli hanno lo stesso proprietario) CU di Assegnazione Vedere Tabella Conversione Attestazione di rischio Libretto di circolazione Documenti comprovanti la vendita o demolizione o furto, Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di un anno (I veicoli hanno proprietari differenti) Libretto di circolazione, Documenti comprovanti la vendita o demolizione o il furto, Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è stato rubato da più di un anno Libretto di circolazione Denuncia furto 11

14 POLIZZA MOTO ALTRI CASI CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI Veicolo assicurato all estero con polizza scaduta da meno di mesi (*) Vedere Tabella Assegnazione Vedere Tabella Assegnazione Libretto circolazione Dichiarazione precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri Veicolo assicurato all estero con polizza scaduta da più di mesi Libretto circolazione Dichiarazione precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all anno, scaduta da meno di un anno (*) CU in corso sulla polizza CU in corso sulla polizza Ultima polizza, Libretto di circolazione Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all anno, scaduta da più di un anno Ultima polizza, Libretto di circolazione Mancata consegna dell attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell appendice di cessione del contratto Attestazione di rischio, Libretto di circolazione Veicolo assicurato con altra Compagnia posta in liquidazione CU in corso sulla polizza CU in corso sulla polizza Copia dell ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l ultimo attestato di rischio (*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice Civile) che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato. TABELLA DI CONVERSIONE La tabella di Conversione riporta per ogni classe CU di assegnazione presente sull attestazione di rischio consegnata alla Compagnia, la relativa classe EurizonTutela di assegnazione; l applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole sopra riportate che disciplinano le diverse situazioni assicurative. Classe CU di Assegnazione Classe EURIZONTUTELA di Assegnazione 1 o SuperBonus (*) Malus1 (*) L assegnazione della classe SuperBonus 1 è funzione del numero di anni in cui ci si trova nella prima classe (almeno 2). Le classi successive sono applicabili alle polizze della Società in sede di rinnovo (a tale riguardo si rimanda alla tabella evolutiva). 12

15 TABELLA DI ASSEGNAZIONE La tabella di Assegnazione della classe di merito CU serve a ricavare la classe CU di assegnazione in base all accadimento o meno di sinistri negli ultimi cinque anni in cui vi è stata una regolare copertura assicurativa per la responsabilità Civile Auto. A tale fine si considerano: gli anni senza sinistri nell ultimo quinquennio (per anni senza sinistri occorre considerare le annualità assicurative complete, quindi escludendo quella in corso, senza sinistri) i sinistri pagati, o riservati con danni a persone, sempre nell ultimo quinquennio In base al numero di anni senza sinistri e al numero di sinistri corrisponde una classe CU, come riportato nella seguente tabella, avendo cura però di aggiungere per ogni sinistro una maggiorazione di due classi. La tabella riporta le diverse casistiche. ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE (*) NUMERO DI SINISTRI 0 16 (*) Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile) o più di 5-13

16 POLIZZA MOTO 2.8 RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE Classe Bonus Malus EurizonTutela In occasione del rinnovo, la classe EurizonTutela in essere sul contratto in scadenza (classe di provenienza) sarà aggiornata (classe di assegnazione) secondo le seguenti regole evolutive che tengono conto, nel periodo di osservazione (definito nell articolo successivo), del verificarsi o meno: di sinistri pagati di sinistri riservati in cui vi siano stati dei danni a persone. Il Contraente o il Proprietario del veicolo, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di provenienza possono rimborsare, all atto del rinnovo, gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri pagati nell ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà è consentita anche in caso di contratto disdettato; in tal caso verrà aggiornata l attestazione di rischio. Se un sinistro posto a riserva che abbia dato luogo all applicazione del Malus venisse definito come senza seguito, la Società provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempre ché il contratto sia in essere. Classe di assegnazione Classe di provenienza 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Sinistri 3 Sinistri 4 o più Sinistri SuperBonus 7 SuperBonus7 SuperBonus5 SuperBonus4 SuperBonus2 1 SuperBonus 6 SuperBonus7 SuperBonus4 SuperBonus3 SuperBonus1 2 SuperBonus 5 SuperBonus6 SuperBonus3 SuperBonus2 1 3 SuperBonus 4 SuperBonus5 SuperBonus2 SuperBonus1 2 4 SuperBonus 3 SuperBonus4 SuperBonus SuperBonus 2 SuperBonus SuperBonus 1 SuperBonus SuperBonus Malus1 Malus Malus2 Malus Malus1 Malus3 Malus6 15 Malus1 Malus3 Malus Malus2 Malus4 Malus Malus3 Malus5 17 Malus4 Malus6 Malus 1 Malus5 Malus7 Malus 2 Malus1 Malus6 Malus 3 Malus2 Malus7 Malus 4 Malus3 Malus 5 Malus4 Malus 6 Malus5 Malus 7 Malus6 Malus 8 Malus7

17 Classe CU Per quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell attestazione di rischio, le regole evolutive previste sono le seguenti: in assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe in presenza di un sinistro: peggioramento di due classi, fino al limite della classe in presenza di due o più sinistri: peggioramento di altre tre classi per ogni sinistro dopo il primo 2.9 PERIODO DI OSSERVAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLASSE Il periodo di osservazione è così definito: periodo iniziale (prima sottoscrizione): parte dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell annualità assicurativa; qualora la durata fosse inferiore a nove mesi saranno presi in considerazione i mesi mancanti dell annualità successiva periodi successivi: partono dalla fine del precedente periodo di osservazione e durano dodici mesi La sostituzione del contratto a seguito di veicolo venduto, dato in conto vendita (il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all estero, non interrompe il periodo di osservazione purchè: il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio due motocicli, due ciclomotori, un motociclo o un ciclomotore e così via) In caso di sospensione, viene interrotto il periodo di osservazione che riprenderà a seguito della riattivazione della polizza sullo stesso veicolo. In caso di furto del veicolo, alla polizza relativa al nuovo veicolo acquistato entro un anno dal furto, verrà assegnata la stessa classe di merito della EurizonTutela in corso sulla precedente polizza; il Contraente dovrà fornire copia della denuncia presentata all Autorità. Qualora il veicolo rubato venisse successivamente ritrovato, alla polizza relativa al veicolo ritrovato sarà assegnata la classe di merito o il bonus agevolato. La Società non terrà conto, al fine dell evoluzione della classe di merito, dei sinistri eventualmente accaduti durante la circolazione successiva al furto ATTESTAZIONE DI RISCHIO Alla scadenza annuale della polizza della Società, insieme alla proposta di rinnovo, invierà al Contraente (oppure, dietro richiesta, al Proprietario o all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria) la nuova attestazione di rischio. L attestazione di rischio non verrà rilasciata nei seguenti casi: sospensione della polizza; polizze che abbiano avuto una durata inferiore a un anno; polizze che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato; Su richiesta della Società rilascerà un duplicato dell attestazione dello stato di rischio relativo all ultima annualità effettivamente conclusa. 15

18 POLIZZA MOTO GARANZIA INCENDIO E FURTO 3.5 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di: incendio, azione del fulmine, esplosione dell impianto di alimentazione furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva del veicolo dopo l avvenuto furto La Società, inoltre, gratuitamente e in automatico: tiene indenne il Proprietario per le somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e fino alla concorrenza di euro ,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione (ai sensi della Legge 990): a cose di terzi; al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato rimborsa, a causa di incendio del veicolo con conseguente danno totale, il premio di Responsabilità Civile, al netto delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto. rimborsa, fino a un massimo di 500,00 euro, le spese sostenute per l immatricolazione o voltura di un altro veicolo in caso di cancellazione del veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione 3.6 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante nei seguenti casi: dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi debbano rispondere ai sensi di legge atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo 3.7 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. 3.8 CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO Il capitale assicurato deve essere determinato in base all ultimo valore disponibile al momento della stipulazione della polizza. In occasione del rinnovo della polizza, l Assicurato potrà adeguare il capitale assicurato in base al valore del veicolo al momento del rinnovo. 16

19 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 8.5 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assicura il Conducente, di età non superiore a 75 anni, del veicolo indicato in polizza per infortunio (inteso come evento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili), occorso durante la guida del veicolo, includendo anche le fasi di salita e discesa dallo stesso. La Società riconosce: in caso di morte del Conducente: il capitale indicato in polizza ai beneficiari in caso di invalidità permanente del Conducente: un indennizzo al Conducente commisurato al grado di invalidità residuato in conseguenza dell infortunio secondo i criteri previsti al successivo art. 8.4 (Riconoscimento dell indennizzo). 8.6 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante nei seguenti casi: durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; in occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente; in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo 8.7 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli altri stati dell Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata. 8.8 RICONOSCIMENTO DELL INDENNIZZO La Società riconosce l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Morte Se il Conducente muore entro due anni dal giorno dell infortunio e in conseguenza di questo la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari del Conducente. L indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la Società corrisponderà la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore. Invalidità Permanente La Società riconosce l indennizzo per invalidità permanente se l invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo è calcolato applicando, al capitale assicurato per invalidità permanente indicato in polizza, la percentuale di invalidità accertata diminuita di 4 punti (franchigia); inoltre se: l invalidità permanente accertata è superiore al 25% della totale, l indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla relativa somma assicurata, senza alcuna franchigia l invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 50% della totale, l indennizzo liquidato è il 100% della somma assicurata, senza alcuna franchigia l invalidità permanente è stimata in misura superiore al 25% in base alla documentazione acquisita, a seguito di una richiesta del Conducente la Società riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Il grado o percentuale di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria riportate nell allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n (le tabelle sono riportate su internet alla sezione Prodotti ). Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Qualora l infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà 17

20 POLIZZA MOTO alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, al massimo, il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione. Persone assicurate a condizioni speciali Nel caso di invalidità permanente che abbia colpito una persona affetta da AIDS o sindromi correlate, da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, epilessia, apoplessia o colpita da infarto, verrà applicata una franchigia assoluta di 10 punti. GARANZIA TUTELA LEGALE 9.6 PREMESSA A norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Società da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Via delle Nazioni 9, Verona, in base alle norme indicate di seguito. L Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all ARAG (vedere art. 11.5). 9.7 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, le seguenti spese: per l intervento di un legale peritali di giustizia nel processo penale eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23.Dicembre.1999, n. 488 art. 9 D.L. 11.Marzo.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima) dovute esclusivamente ai sinistri concernenti il veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie: controversie relative a danni a persone o cose subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della circolazione difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale (fattispecie coperta solo nel pacchetto Esteso ) istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale (fattispecie coperta solo nel pacchetto Esteso ) La garanzia è estesa a favore dell Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Proprietario del veicolo assicurato. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, La Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. 9.8 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante nei seguenti casi: per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell art. 9.2) per le controversie di natura contrattuale in materia fiscale ed amministrativa per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili

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