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1 Repertorio numero Raccolta numero ATTO DI FUSIONE REPUBBLICA ITALIANA Bergamo, 30 (trenta) settembre 2015 (duemilaquindici). Nel mio studio in via Divisione Julia n.7. Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor Andreoli Valter, nato a Bergamo il 9 marzo 1965, codice fiscale NDR VTR 65C09 A794I, residente a Bagnatica (BG), via Locatelli n.29, che interviene quale - presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante dell'ente "SCUOLA EDILE DI BERGAMO" con sede in Seriate (BG), Via Antonio Locatelli n.15, codice fiscale (P.Iva ), a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare 9 giugno 2015 n.50858/23196 di mio Rep., meglio oltre detta; - presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante dell'ente "COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA" con sede in Seriate (BG), via Locatelli n.15, codice fiscale (P.Iva ), a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare 9 giugno 2015 n.50859/23197 di mio Rep., meglio oltre detta. Comparente della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo. PREMESSO - che l'ente SCUOLA EDILE DI BERGAMO, con sede legale in Seriate, con delibera assembleare 9 giugno 2015 n.50858/23196 di mio Rep., registrata all'agenzia delle Entrate di Bergamo 1 il 10 giugno 2015 al n Serie 1T, depositata presso la sede dell'ente in data 10 giugno 2015, pubblicata sul sito internet dell'ente in data 10 giugno 2015, deposito e pubblicazione comunicati a tutti i creditori sociali a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'ultima delle quali spedita in data 15 giugno 2015, nonchè a mezzo raccomandate a mano, di cui le ultime riconsegnate per conferma di ricezione in data 15 giugno 2015, ha deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione mediante incorporazione nello stesso dell'ente COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA, con efficacia, ai fini giuridici, contabili e fiscali dalla data di sottoscrizione

2 dell'atto di fusione, e ciò anche ai fini della imputazione delle operazioni dell'ente incorporando al bilancio dell'ente incorporante; - che l'ente COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA, con sede legale in Seriate, con delibera assembleare 9 giugno 2015 n.50859/23197 di mio Rep., registrata all'agenzia delle Entrate di Bergamo 1 il 10 giugno 2015 al n Serie 1T, depositata presso la sede dell'ente in data 10 giugno 2015, pubblicata sul sito internet dell'ente in data 10 giugno 2015, deposito e pubblicazione comunicati a tutti i creditori sociali a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'ultima delle quali spedita in data 18 giugno 2015, nonchè a mezzo raccomandate a mano, di cui l'ultima riconsegnata per conferma di ricezione in data 18 giugno 2015, ha deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione mediante incorporazione dello stesso Ente nell'ente SCUOLA EDILE DI BERGAMO, con efficacia, ai fini giuridici, contabili e fiscali dalla data di sottoscrizione dell'atto di fusione, e ciò anche ai fini della imputazione delle operazioni dell'ente incorporando al bilancio dell'ente incorporante; - che la fusione ha quale obiettivo il riequilibrio economico e finanziario dell "Ente unico" derivante dalla fusione, il tutto inquadrato e armonizzato con le indicazioni delle Parti sociali nazionali dell edilizia che - con protocollo sugli organismi bilaterali del luglio del 2014, dando atto della grave crisi che ha investito il Paese con rilevanti ripercussioni sul settore edile, crisi che ha contribuito a creare situazioni di squilibrio economico nella gestione degli enti bilaterali, con conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza - hanno ritenuto fondamentale porre in essere una serie di azioni volte, tra le altre cose, alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione degli enti paritetici, anche al fine di realizzare le necessarie economie di scala nonchè, in accordo con quanto indicato nel CCNL di riferimento relativamente all accorpamento delle scuole edili e dei comitati paritetici territoriali, condividere un percorso di "efficientamento" dei comitati paritetici; - che i due Enti interessati alla fusione sono partecipati dai medesimi associati e nelle medesime proporzioni, pertanto, non determinando la fusione alcuna conseguenza giuridica e patrimoniale di ordine negativo sulla sfera patrimoniale di ciascuno degli associati, la progettata fusione verrà attuata in forma semplificata in analogia con l'art.2505 Cod.Civ., con

3 omissione della relazione degli esperti e della relazione dell'organo amministrativo, senza rapporto di cambio e senza alcun conguaglio in denaro; - che non ricorre il caso di fusione tra Enti uno dei quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altro; - che tutti gli associati hanno manifestato il consenso a rinunciare alla situazione patrimoniale di fusione redatta ai sensi del primo comma dell'art.2501 quater Cod.Civ., come consentito dall'ultimo comma del novellato art.2501 quater del Cod.Civ., modificato con D.Lgs. n.123 del 22 giugno 2012 (attuativo della Direttiva comunitaria 2009/109/E); - che gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione decorreranno dalla data di sottoscrizione dell'atto di fusione, e ciò anche ai fini della imputazione delle operazioni dell'ente incorporando al bilancio dell'ente incorporante; - che per il trasferimento in carico all'ente incorporante dei dipendenti già in carico all'ente incorporato, si avrà uguale decorrenza, fermo restando che non potrà esserci soluzione di continuità; - che non ricorrono estremi perchè a particolari categorie di associati possa esser riservato alcun trattamento particolare; - che non sono previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione; - che il rappresentante dei due Enti partecipanti alla fusione, qui intervenuto, è stato investito, come dai più volte richiamati verbali assembleari, di ogni necessario potere, escluso espressamente qualsiasi conflitto di interessi, per espletare gli adempimenti indicati dalla norma di cui all'art.2502 bis Cod.Civ. per il deposito e la pubblicazione della decisione di fusione, nonchè dei poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione mediante incorporazione, e in particolare, dei poteri di sottoscrivere atti e documenti, con riguardo speciale all'atto di fusione, alle condizioni sopra precisate, con il potere espresso di addivenire alla stipula dell'atto di fusione anche in veste di legale rappresentante dell'ente incorporando, di autorizzare a favore dell'ente incorporante volture e trascrizioni di qualsiasi genere, di eventuali immobili e mobili registrati, di contratti, di concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e registrazioni, marchi e brevetti, di depositi, cauzioni, conti correnti bancari e postali, di altri beni di qualsiasi genere, con esonero da responsabilità per i competenti Uffici

4 Catastali, Conservatori presso l'ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare, Conservatori del P.R.A. e in genere per Uffici Pubblici e Privati, Banche ed Enti richiesti degli adempimenti, facendo insomma tutto quanto richiesto, anche introducendo nell'atto di fusione quelle modifiche, aggiunte e integrazioni che risultassero dovute e che venissero eventualmente richieste da chi risultasse averne diritto; - che per l'ente risultante dalla fusione rimane adottato lo statuto sociale come riformulato e approvato con verbale 9 giugno 2015 n.50858/23196 di mio Rep., anzi citato, con efficacia dalla data del perfezionamento della fusione medesima e che per maggior completezza anche del presente atto di fusione verrà qui riallegato; - che l'intervenuto signor Andreoli Valter, in nome e per conto di ciascuno degli Enti rappresentati, dà atto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultima notifica ai creditori sociali, si può dar luogo all'attuazione della fusione come deliberata in quanto risulta ad oggi che nessuna opposizione è stata presentata, come l'intervenuto precisa, sotto la sua personale responsabilità; - si ribadisce, che trattasi di fusione mediante incorporazione di Ente partecipato dai medesimi associati e nelle medesime proporzioni; pertanto l'attuazione della fusione mediante incorporazione avviene in forma semplificata, con omissione della relazione degli esperti e della relazione dell'organo amministrativo, senza rapporto di cambio e senza alcun conguaglio in denaro, in analogia all'art.2505 Cod.Civ.; ciò premesso confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, gli Enti precisati, come rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: 1 - L'Ente COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA, con sede legale in Seriate, e l'ente SCUOLA EDILE DI BERGAMO, con sede legale in Seriate, ciascuno come rappresentato, si dichiarano fuse mediante incorporazione del primo nel secondo in esecuzione delle rispettive delibere assembleari citate in premesse. 2 - Come da progetto, gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto di fusione, e ciò anche ai fini dell'imputazione delle operazioni dell'ente incorporando al bilancio dell'ente incorporante. 3 - In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i

5 diritti e attività, obblighi, oneri e passività dell'ente incorporato COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA si trasferiscono nell'ente incorporante SCUOLA EDILE DI BERGAMO, che subentra pertanto di pieno diritto in tutti i beni, crediti e diritti di qualunque valore costituenti le attività dell'ente incorporato medesimo, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporato, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura dello stesso. 4 - Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore dell'ente incorporante tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, rapporti con il personale dipendente, senza soluzione di continuità, ogni altro diritto, eventuali beni immobili e mobili registrati, denominazioni e quanto altro già al nome dell'ente incorporato. 5 - A seguito del presente atto di fusione hanno piena attuazione le deliberazioni in premesse citate. L'Ente incorporante SCUOLA EDILE DI BERGAMO è autorizzato a compiere qualsiasi atto, pratica, formalità, a presentare istanze, chiedere volture e trascrizioni, con particolare riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati, a marchi e brevetti, a licenze e concessioni U.T.I.F. e governative e di Enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespite e attività patrimoniale e dei beni immateriali in genere dell'incorporato, così come in ogni rapporto contrattuale dell'ente incorporato nei confronti di privati, di Enti Previdenziali, di Enti in genere, di Uffici Pubblici e Privati, di Banche, con ogni più ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, a compiere ogni adempimento per l assunzione a proprio carico, senza soluzione di continuità, del personale già dipendente del'ente incorporato, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi aziendali, esonerati da responsabilità Enti, Uffici Pubblici e Privati, Banche, Istituti di Credito in genere, in particolare, occorrendo, i competenti Uffici Catastali, i Conservatori presso l'ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i Conservatori del P.R.A. 6 - Chi rappresenta l'ente incorporante è investito e

6 impegnato ad addivenire a qualsiasi operazione che occorresse, specie per eventuali variazioni e integrazioni, addivenendosi, se necessario, a qualsiasi atto integrativo o esplicativo, già fin d'ora autorizzato tuttavia, anche senza nessun altro atto formale, a richiedere a favore dell'ente incorporante operazioni di volture, trascrizioni e in genere qualsiasi formalità in modo che l'ente incorporante possa far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dalle deliberazioni di cui alle premesse e conseguenti al presente atto. 7 - Ribadito che non è stato riservato, non ricorrendone neppure i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di associati; neppure sono stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione. 8 - Come già precedentemente indicato, il rappresentante dei due Enti già richiamati, dispone che, per maggior completezza, venga qui allegato sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale, lo statuto dell'ente incorporante, già allegato al più volte richiamato deliberato 9 giugno 2015 n.50858/2396 di mio Rep., quale adottato per effetto della presente fusione. In particolare, lo statuto come adottato il 9 giugno 2015 è statuto in generale riformulato e, in particolare, è stato integrato l'oggetto sociale per indicare che la Scuola Edile fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil Nazionale e dalle sue articolazioni regionali, e del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l igiene e l ambiente di lavoro e che la Scuola Edile costituisce per l edilizia l organismo paritetico di cui all art.2 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Modifiche tutte che, come da deliberato del 9 giugno 2015, divengono produttive di effetti con l'efficacia della presente fusione. Dello statuto, in quanto ampiamente noto, l'intervenuto chiede che venga omessa la lettura. 9 - Rimangono confermate le cariche sociali vigenti dell'ente incorporante ed i poteri e gli incarichi già conferiti Ai soli fini delle volture e trascrizioni ai competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l Ufficio del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare nonchè Conservatori del P.R.A. e, occorrendo, all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si precisa che l'ente incorporato COMITATO PARITETICO

7 TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA:.non risulta titolare di beni immobili,.non risulta titolare di beni mobili registrati,.non risulta titolare di marchi e brevetti,.non detiene partecipazioni nel capitale sociale di società per azioni e a responsabilità limitata di diritto italiano, mentre.sussistono rapporti di lavoro dipendente, che con l attuazione del presente atto vengono tutti trasferiti in capo all'ente incorporante, come concordato nel verbale di accordo tra le parti sociali sottoscritto in data 9 marzo Ai soli fini degli annotamenti repertoriali si nota che l'ente incorporato COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA IN EDILIZIA DI BERGAMO E PROVINCIA ha un patrimonio netto negativo di Euro ,90 (cinquecentoventiseimilacentocinquantatré/90). Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su dodici pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio al signor Andreoli Valter, qui intervenuto, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore nove e venticinque minuti. F.to Andreoli Valter F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

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