incontro di aggiornamento professionale del 6 giugno 2014 Bergamo Centro Congressi Giovanni XXIII

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1 incontro di aggiornamento professionale del 6 giugno 2014 Bergamo Centro Congressi Giovanni XXIII I COMPENSI PROFESSIONALI ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME Inquadramento delle novità normative: brevi cenni La liquidazione da parte del Collegio: è ancora possibile? Le iniziative giudiziarie: si può ottenere un decreto ingiuntivo? Il disciplinare di incarico: modalità di redazione Le contestazioni dei committenti casi pratici La sempre più frequente eccezione di incompetenza professionale da parte di committenti e compagnie assicurative Relatori: avv. Mauro Fiorona consulente del Collegio geom. Fabrizio Canevisio Consiglio del Collegio e componente della commissione parcelle

2 DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.». (GU n. 186 del Suppl. Ordinario n. 183) Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall ordine; c) il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l oggetto sociale relativo all attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. 2-bis. All articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

3 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1. «Disposizioni urgenti per la concorrenza., lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito in legge con l. 27/2012 C.D. «DECRETO LIBERALIZZAZIONI» Art Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) è abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 195 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012, n Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012; ADOTTA il seguente regolamento: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali 1. L organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell opera effettivamente svolta. 6. L assenza di prova del preventivo di massima di cui all articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI Art. 2. Tipologia di attività 1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria. Art. 3. Attività stragiudiziale 1. L attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell affare, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono. Art. 4. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. L attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. 1

5 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 195 Art. 32. Parametro 1. Ai fini della liquidazione, l organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili. 3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell ammontare del credito garantito fino all importo di euro ,00; per importi superiori si applica il comma Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell eventuale urgenza della prestazione professionale, dell impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. 5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella. 6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D- Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti. 7. Per gli atti il cui valore supera euro ,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro ,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell eventuale urgenza della prestazione professionale, dell impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro ,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro per la tipologia della tabella B-Notai. 8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all Archivio notarile. Capo V DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI DELL AREA TECNICA Art. 33. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare. Art. 34. Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «P»; c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q». Art. 35. Costo economico dell opera 1. Il costo economico dell opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata. Art. 36. Complessità della prestazione 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. 8

6 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n In considerazione, altresì, della natura dell opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione, l organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Art. 37. Specifi cazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia. Art. 38. Consulenze, analisi ed accertamento 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell impegno del professionista e dell importanza della prestazione. Art. 39. Determinazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l espressione che segue: CP=V G Q P Capo VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ALTRE PROFESSIONI Art. 40. Altre professioni 1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione. Capo VII DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE Art. 41. Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art. 42. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2012 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2 Il Ministro: SEVERINO 9

7 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 195 Esemplificazione determinazione del compenso CP 1 categoria d'opera Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione di progettazione preliminare A B C C Edilizia Strutture Impianti meccanici a fluido Impianti elettrici 2 valore dell'opera V , , , , ,00 3 parametro su valore dell'opera P 10,58% 13,93% 14,53% 16,20% 4 grado di complessità. G 0,9 1 0,9 1,1 5 fase Progettazione preliminare 6 Prestazioni affidate Incidenze Q QbI.01 rel.,planim.,schemi grafici 0,09 0,09 0,09 0,09 QbI.02 calcolo somm. spesa 0,01 0,01 0,01 0,01 QbI.05 QbI.06 relazione indagine geotecnica relazione indagine idrologica 0,03 0,03 QbI.07 rel. indag. idraulica QbI.08 rel. indag. sismica 0,015 0,015 QbI.11 integrazione prest. 0,02 0,02 0,02 0,02 QbI.15 prime indicazioni stesura PSC 0,01 0,01 0,01 0,01 7 Totale incidenze Q i 0,175 0,175 0,13 0,13 Compenso al netto di 8 V*P*G* Q 3.332, , , , ,20 spese ed oneri CP Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estrapolata la scheda. Definito il valore dell opera suddiviso nelle categorie d opera che la compongono si procede come segue: righe (1 2) (art.35) : costo economico dell Opera V suddiviso per categorie : valore complessivo ; di cui: Opere edilizie , Opere strutturali ; impianti meccanici ; impianti elettrici riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro (art.35) riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità (art.36) righe (5 6) all interno della fase prestazionale considerata: vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze (art.37) il cui totale è riportato nella riga (7) riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata: CP= V*P*G* Q (art 39). Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista. P G Q Totale 21

8 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 195 TAVOLA Z-1 CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA grado di complessità CATEGORIA G DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE D'OPERA ridotto elevato da a EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITA' IDRAULICA TIC PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURA LIZZAZIONE AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE TERRITORIO E URBANISTICA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO DEPOSITI 0,7 1,0 INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA' 1,0 1,3 RESIDENZA 0,7 1,3 SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA 1,0 1,3 CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO 1,0 1,3 SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE 0,7 1,3 ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 1,0 1,3 INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 1,3 1,6 STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 0,8 1,0 STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 1,0 1,2 STRUTTURE SPECIALI 1,2 1,3 IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 0,8 1,1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA 1,1 1,3 IMPIANTI INDUSTRIALI IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE DISCARICHE INERTI 0,6 0,8 IMPIANTI INDUSTRIALI IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI 0,8 1,2 OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE 0,6 0,9 IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA LABORATORI COMPLESSI 0,9 1,1 MANUTENZIONE 0,4 0,5 VIABILITA' ORDINARIA 0,5 0,7 NAVIGAZIONE INTERNA 0,7 0,9 VIABILITA' SPECIALE 0,9 1,0 OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 0,4 0,6 ACQUEDOTTI E FOGNATURE 0,6 0,8 SISTEMI INFORMATIVI 0,9 1,1 SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE 0,7 0,9 SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE 1,1 1,3 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO VIGILANZA ALIMENTARE INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell Impianto. 2. Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G. 22

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16 Anno 2014 Parcella n COMMISSIONE PROVINCIALE PARERE OPINAMENTO / REVISIONE PARCELLE / COMPENSI PROFESSIONALI Approvata nella seduta del Consiglio del 20 dicembre 2013 Parcella presentata da: Professionista: Committente: Data:

17 RICHIESTA PARERE DI OPINAMENTO/REVISIONE PARCELLA PROFESSIONALE Egr. Sig. Presidente del Collegio della Provincia di Bergamo Il sottoscritto Geometra incaricato Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di: al n recapito via: nr. cap: comune: tel. fax cell. Committente recapito via: nr. cap: comune: tel. fax cell. all'art. 9, c. 4, D.L. 1/2012, coordinato con legge di conversione L. 24/2012) Sulle competenze professionali formulate con specifica in data data inizio prestazione: data fine prestazione: ubicazione prestazione: recapito via: nr. cap: comune: Modalità di affidamento incarico: Incarico verbale (allegare dichiarazione del professionista); a) PARERE DI OPINAMENTO (a conclusione dell'incarico) CHIEDE b) PARERE DI CONGRUITA' PREVENTIVO (proposta parcella antecedente la prestazione, preventivo di massima di cui Incarico e/o contratto e/o disciplinare del../../. (allegato obbligatorio); Descrizione sommaria dell'incarico ricevuto: Predisposizione di n.2 certificati energetici e redazione degli allegati da inviare all'enea per la detrazione fiscale per il risparmio energetico. Dichiarazione del Professionista richiedente (solo nel caso di domanda presentata dal Geometra) Il sottoscritto geometra richiedente dichiara, in merito all'incarico di cui alla presente domanda di opinamento, di aver operato nel rispetto della normativa posta a disciplina dell'esercizio delle professioni regolamentate e del Codice Deontologico vigenti al tempo dell'accettazione e svolgimento dell'incarico. Dichiara inoltre, sottoscrivendo la presente, di essere edotto ed accettare per espressa rinuncia, quanto stabilito dalla "Informativa sul servizio di liquidazione delle parcelle professionali", approvato dal Consiglio del Collegio di Bergamo con delibera n. 52 del 18/10/2013. Il richiedente dichiara di accettare senza riserva le determinazioni che il parere potrà esprimere, le disposizioni di cui alla L. 4 agosto 2006 n. 248, gli oneri ed i diritti di segreteria stabiliti nel caso e di esonerare il Collegio da qualsiasi responsabilità in relazione all eventuale mancata corrispondenza tra le prestazioni esposte e quelle effettivamente eseguite. Allegata documentazione probatoria. In Fede, Bergamo,

18 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo Letta l'istanza che precede, esaminata la specifica n del prot. n del Geom. iscrizione albo n con studio in Via n intestata a residente in Via n LA COMMISSIONE Visti: - La richiesta presentata dal per prestazioni professionali svolte per conto di Esaminate le attività professionali svolte; - Quanto disposto dalle normative vigenti in materia; - La documentazione predisposta e gli elaborati esibiti; - La parcella delle spese e prestazioni che precede la presente specifica, - Il contratto preliminare i rapporti tra il professionista e il suo committente; a) In relazione al contratto di incarico avuto riguardo all'oggetto, agli onorari pattuiti, alle modalità, alle procedure e agli adempimenti necessari per conseguire il risultato; b) In relazione all'importanza dell'opera, ai contenuti degli elaborati in termini di quantità e qualità (intesa non solo come metodo o procedura ma anche come capacità-idoneità di conseguimento del risultato) avuto riguardo agli usi locali in merito alla consistenza dei compensi correnti; - Il compenso oggetto di verifica, che in relazione alle prestazioni svolte: configura comportamento di sleale concorrenza ai sensi dell'art. 10, lett. a) del C.D.P.G.; non configura comportamento di sleale concorrenza ai sensi dell'art. 10, lett. a) del C.D.P.G.; ESPRIME PARERE DI OPINAMENTO (a conclusione dell'incarico) IDONEO NON IDONEO PARERE DI RAGIONEVOLEZZA PREVENTIVO (ante incarico) IDONEO NON IDONEO in riguardo alle Tariffe Professionali allora vigenti, per prestazioni ante 23/08/2012, in difetto di accordo fra le parti in riguardo ai parametri del decreto 140/2012, per prestazioni dopo 23/08/2012, in difetto di accordo fra le parti in riguardo all'accordo/contratto/disciplinare stipulato fra le Parti anche per ragionevolezza ed equità degli onorari e delle spese elencate, che ammontano, ( Euro ) c.i.p.a.g.l.p. 4% Iva 22% (di ) oltre rimborso spese: Contributo verifica congruità onorari 3% minimo 45,00 - massimo 900,00 Rimborso spese minimo 6,00 - massimo 52,00 1% Totale rispetto alla prestazione professionale adempiuta dal al, i cui contenuti sono desumibili dalla documentazione a corredo della richiesta. Il Relatore Il Presidente della Commissione Il Presidente del Collegio (Geom..) (Geom. Romeo Rota) (Geom. Renato Ferrari) Bergamo,

19 Bergamo, Egr. Sig. Geom. Oggetto: Informativa sul servizio di liquidazione delle parcelle professionali Caro Collega, come ti è noto con il d.l n. 1, convertito in legge conn L n. 27, sono state abrogate le tariffe, da sempree utilizzate per il calcolo del compenso spettante al professionista. Conseguentemente, è dubbiaa ad oggi la possibilità per il geometra di otteneree a opera del nostro Collegio la liquidazione della propria parcella, necessariaa per l emanazione di un decreto ingiuntivo da parte dell autorità giudiziaria. Al suddetto intervento legislativo è seguitaa la lettera prot del del Presidente del Consiglioo Nazionale dei Geometri, nella quale si afferma che non sussisterebbe più, in capo ai Collegi provinciali, la legittimazione a vidimare le parcelle dei propri iscritti. Ancora, a parere del CNG, in seguito all abolizione dellee tariffe (e degli d effetti caducanti riconducibili alla previsione dell art. 9, comma 5, della L. 27/2012, secondo il quale sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 ), debbono considerarsi tacitamente abrogate le disposizioni degli artt. 2233, 633, c. 1 nn. 2 e 3, 636, e 637 c.p.c.. La posizione di altri ordini professionali è invece differente, come ad esempio quella del Consiglio Nazionale Forense in quanto ha ribadito la permanenza, in capo allo stesso Consiglio, del potere di opinamento delle parcelle, fornendo un interpretazione estensiva dellaa nuova disciplina. Il Collegio con delibera n. 52 ha quindi fatto propria l interpretazione meno restrittiva, come quella adottata del Consiglio Nazionale Forense decidendo - solo temporaneamente, in attesa che del dettato normativo sia fornita chiara interpretazione, autentica o giurisprudenziale - di continuare a esercitare il potere di opinamento, venendoo così incontro alle ripetute istanze di liquidazione degli iscritti. Tuttavia, sussiste il concreto rischio che i Tribunali possano rigettare le domande di emissione di decreto ingiuntivo basate sulla semplice liquidazione della parcella operata dal nostro Collegio. Pertanto, con la sottoscrizione della presente informativa, l iscritto si dichiara edotto delle difficoltà interpretative circa la legittimità dell attività dii opinamentoo delle parcelle, rinunciando espressamente a qualsivoglia iniziativa risarcitoria nei confronti del Collegio (anche con riferimento ai diritti di liquidazione) nel caso di rigetto delle loro domande da parte dell autorità giudiziaria. Per accettazione ed espressa rinuncia Il Presidente Renato Ferrari

20 RIEPILOGO E MODALITA DI OPINAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI GEOMETRI NELLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIARIE NORMA ENTRATA IN VIGORE COMPENSO FORMA ACCORDO LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA art. 2, D.L. 223/2006 (conversione L. 248/2006) (c.d. decreto Bersani) 04/07/2006 eliminati minimi tariffari obbligo della forma scritta (in assenza tariffe) secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 (conversione L. 148/2011) 13/08/2011 libero parametrato dalle tariffe obbligo della forma scritta (in assenza tariffe) secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio art. 10, comma 12, L. 183/2011 (del 12/11/2011) 01/01/2012 libero obbligo della forma scritta (in assenza tariffe) secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio art. 9, D.L. 1/2012 (conversione L. 27/2012) L. 144/49 ABROGATA 24/01/2012 liberi minimi e massimi con prev. di max di cui art. 9, c. 4, obbligo della forma scritta a) in mancanza di regolare forma scritta, per attività professionali concluse prima del 23/08/2012 secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio b) in mancanza di regolare forma scritta, per attività professionali iniziate prima del 23/08/2012, ma ultimate o iniziate dopo secondo i parametri ministeriali (art ) Decreto 140/2012 (in vigore dal 23/08/2012) liquidazione in competenza dell organo giurisdizionale Nei i casi di prestazioni successive al 24/01/2012, pattuite da forma scritta contrattuale, nulla vieta al Collegio, esprimere opinamento con verifica del compenso dovuto al Professionista, sulla base di parametri espliciti, concordati ufficialmente tramite valida formalità col Committente, verificando il rispetto degli accordi stipulati, anche in osservanza a quanto stabilito dal Codice Deontologico Professionale dei Geometri (art. 10, lett. a) per assenza di configurazione di sleale concorrenza. Nei casi di esclusiva competenza dell organo giurisdizionale in difetto di accordo fra le Parti, su espressa richiesta dell iscritto, nulla osta all opinamento del compenso secondo i parametri ministeriali Decreto 140/2012. N.B.: In tutti i casi di opinamento sopra descritti, permane la necessità di sottoscrizione dell informativa approvata dal Consiglio ed allegata alla delibera n. 52 del 18/10/2013.

21 EVOLUZIONE NORME TARIFFE GEOMETRI (dalla L. 144/1949 al Decreto 143/2013) L. 02/03/1949, n. 144 s.m.i.: modificata ai sensi della L. 4 gennaio 1951, n. 32 e L. 7 ottobre 1957, n. 974; con gli aggiornamenti disposti con D.M. 25/03/1966; D.M. 01/10/1971; D.M. 16/04/1976; D.M. 04/03/1980; D.M. 16/09/1982; D.M. 07/09/19788, n. 407; D.M. 06/12/1993, n. 596; D.M. 03/09/1997, n. 4 Tariffa per le prestazioni Professionali dei Geometri Determinazione dei compensi a discrezione, a misura, a percentuale, a vacazione. COMMENTO: legge abrogata con art. 9, c. 1, D.L. 24/01/2012, n. 1, coordinato dalla L. 24/03/2012, n. 27 D.L. 04/07/2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani conversione in legge, con modificazioni, L. 04/08/2006, n. 248): Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, ecc. art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali: art. 2, c. 1 art. 2, c. 2 art. 2, c. 2-bis sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti; Il giudice provvede in caso di liquidazione giudiziale, sulla base della tariffa professionale; all art del c.c., il terzo comma è sostituito dal seguente: sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. COMMENTO: eliminati i minimi tariffari, obbligo della forma scritta per i compensi con clienti, liquidazione giudiziale secondo tariffe professionali D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni, L. 14/09/2011, n. 148): Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all accesso e all esercizio delle professioni e delle attività economiche (in vigore dal 13/08/2011) art. 3, c. 5, d) art. 3, c. 5, e) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all atto del conferimento dell incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alla tariffe. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell incarico.; a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale, e deve rendere noto al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale. COMMENTO: compenso libero parametrato dalle tariffe, obbligo della forma scritta per i compensi con clienti, liquidazione giudiziale secondo tariffe professionali, obbligo di assicurazione professionale con dati da comunicarsi al cliente L. 12/11/2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti art. 10, c. 12 l art. 3, c. 5, d) del D.L. 13/08/2011, n. 138, è modificato come segue: il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all atto del conferimento dell incarico professionale, cancellando le parole: prendendo come riferimento le tariffe professionali. E ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alla tariffe. COMMENTO: compenso libero, obbligo della forma scritta per i compensi con clienti, liquidazione giudiziale secondo tariffe professionali, obbligo di assicurazione professionale con dati da comunicarsi al cliente 1

22 D.L. 24/01/2012, n. 1 coordinato con legge di conversione L. 24/03/2012, n. 27): Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Tra l altro all art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate art. 9, c. 1 art. 9, c. 2 art. 9, c. 3 art. 9, c. 4 art. 9, c. 5 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; nel caso di liquidazione giurisdizionale, il compenso è determinato con parametri da stabilirsi con decreto dal Ministero vigilante, da adottare entro 120 gg successivi dalla data della L. di conversione del D.L. (vedi Decreto 20/07/2012, n. 140 in vigore dal 23/08/2012)); le tariffe vigenti, continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino e non oltre il termine previsto dal precedente c. 2; La misura del compenso è previamente resa nota al cliente con preventivo di massima che deve essere adeguato all importanza dell opera, indicando tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, si devono indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio della professione.; sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1; COMMENTO D.L. 1/2012: abrogazione della L. 144/49 (tariffe), con effetto di considerarsi tacitamente abrogate le disposizioni degli artt c.c., 633 comma 1-2-3, c.p.c., compenso libero con comunicazione del preventivo di massima in forma scritta, obbligo di assicurazione professionale con dati da comunicarsi al cliente; D.L. 22/06/2012, n. 83 coordinato con legge di conversione, L. 07/08/2012, n. 134): Aggiunta all art. 9, comma 2, D.L. 1/2012 converito con modificazioni dalla L. 27/2012. art. 5 Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all architettura e all ingegneria art. 5, c. 1, All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.» art. 5, c. 2, Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (introdotto dal comma 1 del presente articolo), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali. COMMENTO: per i corrispettivi - di affidamento servizi architettura e ingegneria a base di gara per procedure di contratti pubblici - si applicano i parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante, da adottare entro 120 gg alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012. L importo derivato dai predetti parametri non può essere superiore a quanto derivato dall applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell entrata in vigore del presente decreto 2

23 DECRETO 20/07/2012, n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2012. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Ambito di applicazione e regole generali art. 1, c. 1 art. 1, c. 2 L organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti, in difetto di accordo fra le parti (preventivo di massima di cui art. 9, c. 4, D.L. 1/2012 e legge di conversione L. 27/2012), applica le disposizioni del Decreto 140/2012; Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso art. 1, c. 6 L assenza di prova del preventivo di massima di cui all art. 9, c. 4, del D.L. 1/2012 e legge di conversione L. 27/2012, costituisce elemento di valutazione negativa dell organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. art. 1, c. 7 In nessun caso le soglie numeriche indicate, per la liquidazione del compenso, sono vincolanti per la liquidazione stessa. CAPO V DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI DELL AREA TECNICA art. 36 Complessità della prestazione art. 36, c. 2 In considerazione della natura dell opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione, l organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola sino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. art. 39 Determinazione del compenso art. 39, c. 1 Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP= (V G Q P); CAPO VII DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE art. 41 Disposizione temporale art. 41, c. 1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (dal 23/08/2012). COMMENTO DECRETO 140/2012: liquidazione giudiziale (in difetto di accordo fra le parti): a) secondo le previgenti tariffe, per attività professionali concluse prima del 23/08/2012 (data entrata in vigore D.M. 140/2012); b) secondo i parametri ministeriali (art D.M. 140/2012), per attività professionali iniziate prima del 23/08/2012 ma ultimate dopo; c) secondo i parametri ministeriali (art D.M. 140/2012), per attività professionali iniziate dopo del 23/08/2012; 3

24 DECRETO 31/10/2013, n. 143: Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all architettura e all ingegneria (c.d. Decreto Parametri bis). art. 1 Oggetto e finalità [ Gazzetta Ufficiale 20/12/2013, n. 298 Decreto vigente dal 21/12/2012] art. 1, c. 1 art. 1, c. 4 Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV;., il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012; art. 4 Determinazione del compenso art. 4, c. 1 Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: CP= (V G Q P); art. 5 Spese ed oneri accessori art. 5, c. 1 L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a ,00 e' determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a ,00 e' determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare; art. 6 Altre attività art. 6, c. 1 art. 6, c. 2 Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate; Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato /ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto /ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto /ora (da 30,00 a 37,00); COMMENTO: individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi ll'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV; 4

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