GUIDA SINTETICA ALL INVALIDITA CIVILE

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1 GUIDA SINTETICA ALL INVALIDITA CIVILE A Il ricorso B L'invalidità civile 1. L'indennità di accompagnamento 2. La pensione di inabilità 3. L'assegno di assistenza 4. L'indennità di frequenza per i minori 5. La legge 104 del Schema riassuntivo dei benefici 7. Il collocamento al lavoro 8. Esenzione dal pagamento dei tikets 9. Agevolazioni I.C.I. per i disabili 10. T.a.R.i. (tassa sui rifiuti) C La cecità 1. L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 2. La pensione per i ciechi assoluti 3. La pensione per i ciechi parziali o ventesimisti 4. L'indennità speciale per i ciechi parziali. 5. Schema riassuntivo dei benefici per i ciechi civili D E Il sordomutismo Legge 210 e risarcimento danni da trasfusioni PRESENTAZIONE Questa guida ha lo scopo di fornire alcune importanti informazioni sui diritti riservati agli invalidi civili. Purtroppo in questo settore le informazioni sono spesso confuse, anche a causa delle numerose leggi, decreti e circolari che si susseguono rapidamente e che danno vita ad un insieme normativo in cui è molto difficile orientarsi. SOLO LA CONOSCENZA DEI PROPRI DIRITTI CONSENTE AL CITTADINO DI POTERLI ESERCITARE. A tal proposito è opportuno sottolineare che il Decreto Legge n 269 del 2003 ha definitivamente soppresso l'istituto del ricorso amministrativo, introducendo il termine di decadenza di sei mesi dalla comunicazione della percentuale di invalidità civile all'interessato. Ciò vuol dire che l'unico modo per far valere i propri diritti è il ricorso al giudice e che il tempo a disposizione è solamente di sei mesi dalla data di ricevimento del verbale ASL. Riteniamo pertanto utile LEGGERE E CONSERVARE questo opuscolo che riassume i diritti fondamentali. La LAUG settore H è a tua disposizione per ogni problema.

2 A IL RICORSO È MOLTO IMPORTANE SAPERE CHE l'art. 42, III comma del D. L. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 326 del 2003, HA ANNULLATO LO STRUMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO GERARCHICO alla Commissione Medica superiore di invalidità civile istituita presso il Ministero del Tesoro, come strumento di impugnazione del verbale di accertamento dell'invalidità civile. Pertanto, per i verbali emessi dopo il 1 gennaio del 2005, l'unico strumento o procedura rimasta di impugnazione È IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CHE DEVE ESSERE PROPOSTO, CON IL PATROCINIO DI UN AVVOCATO A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SEI MESI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL VERBALE ALL'INTERESSATO. Pertanto, poiché per proporre il ricorso occorre rivolgersi ad un Avvocato e produrre la documentazione medica e amministrativa, è necessario attivarsi IMMEDIATAMENTE. B L'INVALIDITÀ' CIVILE La legge definisce invalidi civili tutti coloro che sono affetti da minorazioni congenite o acquisite, la cui capacità lavorativa è ridotta di almeno un terzo che, se minori di 18 anni o maggiori di 65 anni, hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs n. 509 del 1988, le predette minorazioni congenite o acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente. Il parametro valutativo individuato dal legislatore è, quindi, quello della riduzione della capacità lavorativa secondo i criteri ed i parametri della tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con Decreto del Ministero della Sanità il Sono escluse dal calcolo le infermità derivanti da causa di guerra, lavoro o servizio, regolate diversamente da altre leggi. Il riconoscimento dell'invalidità civile dà diritto a determinate prestazioni, anche di carattere economico, solo nel caso in cui vengono riconosciute determinate percentuali di invalidità e allorquando sussistono gli altri presupposti socio-economici previsti dalla normativa. Per tutte le prestazioni economiche di invalidità civile occorre avere: - cittadinanza italiana, o di uno stato appartenente all'unione Europea, oppure la carta di soggiorno se trattasi di stato extra Unione Europea; - residenza nel territorio italiano; Veniamo adesso alle prestazioni più importanti. 1. L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (legge n 18 del 1980) E' prevista a favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, nei cui confronti sia stato accertato che il soggetto si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di assistenza continua. L'indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè è compatibile con qualsiasi reddito eventualmente posseduto dall'invalido e senza riferimento alla sua età. Sono esclusi coloro che sono ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscono analoghe indennità concesse per causa di lavoro, di guerra o di servizio. L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di eventuale attività lavorativa. L'importo mensile, per l'anno 2008, è pari ad euro 465 per 12 mensilità. Proprio sulla concessione dell'indennità di accompagnamento ci sono state numerose pronunce da parte della Corte di Cassazione; le più significative sono:

3 - sentenza n 1268 del 2005 con cui si ribadisca che l'indennità di accompagnamento può essere attribuita ad una persona anche con lieve handicap mentale ovvero che, pur essendo capace di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, sia affetta da gravi disturbi della sfera intellettiva necessità perciò di assistenza (per esempio, una persona che non è in grado di prendere all'ora giusta le medicine che servono per mantenere sotto controllo la salute); - sentenza n 8060 del 2004 in cui si ritiene sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento anche nel caso in cui il soggetto sia in condizione di compiere da solo gli elementari atti quotidiani della vita qualora non sia in grado di uscire dalle mura domestiche (al fine di provvedere al rifornimento necessario di viveri e medicinali) per provvedere alle proprie necessità; - sentenza n del 2004 in cui la Cassazione riconosce a coloro che effettuano trattamenti chemioterapici il diritto all'indennità di accompagnamento per tutto il periodo della cura. 2. LA PENSIONE DI INABILITÀ (art. 12 della legge del 30/03/1971 n 118) E' concessa ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra i 18 ed i 65 anni d'età ai quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente (100% ). Secondo una recente interpretazione ai fini del diritto alla pensione, si considera il reddito cumulato con quello dell'eventuale coniuge, che non deve superare, per l'anno 2008, euro L'importo mensile della pensione per l'anno 2008, è pari a euro 246 ed è corrisposta per 13 mensilità. 3. L' ASSEGNO DI ASSISTENZA (art. 13 della legge del n 118) E' concesso ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra i 18 ed i 65 anni d'età ai quali sia stata riconosciuta una invalidità lavorativa pari o superiore al 74% (invalidi parziali). L'invalido parziale deve dimostrare di essere disoccupato. L'invalido non deve avere un reddito personale superiore euro 4238 per l'anno L'importo mensile dell'assegno, per l'anno 2008, è pari a euro 246 ed è corrisposto per 13 mensilità. 4. L'INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I MINORI (legge n 289 del 1990) E' corrisposta ai minorenni invalidi civili a cui sia stata riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Il beneficio è corrisposto anche ai minori ipoacusici che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000,2000 hz. Oltre ai suddetti benefici la legge richiede anche che il minore frequenti centri di recupero delle persone handicappate oppure scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, compreso l'asilo, o centri di formazione o addestramento professionale. La concessione di questa prestazione è limitata alla reale durata del trattamento, del corso o dei mesi di frequenza dell'alunno (durata dell'anno scolastico, escluso il periodo estivo). La misura mensile dell'indennità di frequenza, per l'anno 2008, pari ad euro 246.

4 5. LA LEGGE 104 DEL 1992 (permessi lavorativi ed altre agevolazioni) La definizione di handicap è contenuta nella legge-quadro n 104 del 1992 sull'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. È persona handicappata colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale che a causa di una difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa, è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione e alla efficace delle terapie riabilitative. Il comma III aggiunge lo stato di handicap grave allorquando la minorazione singola o plurima ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le principali benefici lavorative in favore del soggetto che ha ottenuto il riconoscimento dell'handicap grave sono: - permessi: 2 ore al giorno oppure 3 giorni al mese (art. 33 VI comma); - priorità nella scelta della sede e limiti al trasferimento (art. 33, V comma); Sono, inoltre, previsti benefici direttamente a favore dei familiari lavoratori che gli prestino assistenza. Per quel che riguarda l'assistenza prestata dai genitori, l'art. 45 II comma del D. Lgs 151/2001, riconosce ulteriori diritti quali riposi, permessi e congedi di rilevanti durata. 6. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI BENEFICI PRESTAZIONE REQUISITI BENEFICI Invalidità 67% Pensione Inabilità (Art. 12 legge 118/71) Assegno mensile di assistenza (Art. 13 legge 118/71) Indennità di frequenza (L. 298/90 art. 1) Indennità di accompagnamento (L. 18/80, D.L. 508/88) Handicap (Art. 3 comma 1, Legge 104/92) - Riconoscimento di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 - Età compresa tra 18 e 65 anni - Invalidità al 100%; - Non possedere redditi personali superiori a euro (per l anno 2008) - Età compresa tra 18 e 65 anni; - Invalidità dal 74% al 99%; - Iscrizione nelle liste di collocamento disabili; - Non possedere redditi personali superiori a euro (per l anno 2008) - Età non superiore ai 18 anni; - Frequenza di scuole di ogni ordine e grado o centri di recupero o di formazione professionale; - Non possedere redditi personali superiori a euro (per l anno 2008) - Invalidità 100%; - Non deambulare o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - Non esistono limiti di età; - Non ci sono limiti di reddito - Riconoscimento da parte della ASL dell handicap ai sensi dell art. 3 comma 1 - Esenzione dal pagamento dei Tickets sanitari; - Tessera ATAC: - Esenzione tasse scolastiche ed universitarie - Importo mensile di 246 euro per 13 mensilità - Esenzione totale dei farmaci o analisi; - Detrazione ICI e esenzione tassa rifiuti (a particolari condizioni) - Importo mensile di 246 euro per le 13 mensilità; - Detrazione ICI ed esenzione tassa rifiuti (a particolari condizioni) - Importo mensile di 246 euro per tutto il periodo della frequenza in scuole, centri ecc - Indennità economica mensile di 465 euro per 12 mensilità - Esenzione del Bollo Auto; - Riduzione dell IVA al 4% per l acquisto dell auto; - Riduzione IVA AL 4% e detrazione

5 Handicap grave (Art. 3 comma 3, Legge 104/92) - Riconoscimento da parte della ASL dell handicap grave ai sensi dell art. 3 comma 3 IRPEF al 19% per l acquisto dei mezzi tecnici ed informatici - Per il lavoratore con handicap grave o parente entro il 3 grado, possibilità di usufruire di 3 giorni mensili di permesso retribuiti o riduzione dell orario; - Possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina; - Esenzione Bollo Auto 7. Il collocamento al lavoro (Legge 68 del 1999) I soggetti cui è riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, se disoccupati, possono richiedere l iscrizione nell apposito elenco dei lavoratori disabili tenuto presso i competenti uffici per il collocamento. Dall elenco dei lavoratori disabili, i datori di lavoro, pubblici e privati devono attingere per le richieste di avviamento numeriche o nominative, per la copertura dei posti riservati ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. La Direzione Provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione o rifiuti il posto di lavoro offerto. 8. Esenzione dal pagamento dei ticket L esenzione dal pagamento del ticket spetta agli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (ovvero con riduzione della capacità lavorativa pari al 67%); il tesserino per l esenzione del ticket, è rilasciato dalle ASL, dietro presentazione dell attestazione di riconoscimento dell invalidità. 9. Agevolazioni I.C.I. per i disabili Agli invalidi civili nonché ai nuclei familiari che convivono con un disabile, spetta una detrazione I.C.I. sulla prima casa, purché, in relazione al numero dei componenti della famiglia, rientrino in determinati limiti di reddito.ad esempio, una famiglia di tre persone il limite di reddito e di ,00 euro. Inoltre il soggetto non deve avere la proprietà di un altro immobile sul territorio nazionale per una valore catastale superiore a ,00 euro. La detrazione è di 154,94 euro. 10. Ta.Ri. (tassa sui rifiuti) Hanno diritto all'esenzione dalla Tariffa, per la casa in cui abitano, le famiglie che hanno nel loro nucleo familiare uno o più componenti con invalidità non inferiore al 75%, persone affette da gravi malattie che causano gravi disagi nel lavoro o nella vita sociale. L'esenzione si applica dall'anno di presentazione dell'apposito modulo di autocertificazione. Non serve altra documentazione, ad eccezione dei certificati sanitari rilasciati da strutture pubbliche per l'invalidità o per lo stato di disagio provocato da gravi malattie. C La Cecità La legge distingue due categorie di ciechi civili:ciechi assoluti: sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (mancanza assoluta della vista o mera percezione dell ombra o della luce);ciechi parziali: coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

6 1. L'indennità di Accompagnamento per i ciechi Assoluti E' prevista dall'art. 1 della legge 406/1968 ed i requisiti richiesti per il godimento del suddetto beneficio sono: - cecità assoluta Non è previsto nessun limite di età né di reddito ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. L'importo dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2008, è pari ad euro 733 per 12 mensilità ed è cumulabile con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra, di lavoro o servizio, restando salva per l'interessato, al facoltà di optare per il trattamento più favorevole. 2. La pensione per ciechi assoluti Il diritto dei ciechi civili assoluti alla c.d. pensione non reversibile è stato introdotto con l'art. 8 della legge 66 del I requisiti richiesti sono: - avere almeno 18 anni di età; - cecità assoluta è richiesto che gli interessati non superino un certo limite di reddito; per l'anno 2008 il tetto di reddito da non superare è pari ad euro A differenza degli invalidi civili si ricorda che questa pensione può essere percepita anche su domanda effettuata oltre il 65 anno di età. L'importo della pensione varia a seconda che il beneficiario sia o meno ricoverato in istituto. Se ricoverato in istituto l'importo mensile, per l'anno 2008, è pari ad euro 246 per 13 mensilità; se non ricoverato l'importo mensile, per l'anno 2008, è pari ad euro 266 per 13 mensilità. 3. Pensione per i ciechi parziali o ventesimisti Il diritto dei ciechi civili ventesimisti alla c.d. pensione non reversibile è stata introdotta dall'art. 8 della legge 66 del I requisiti previsti per il godimento di questo beneficio sono: - residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; - è richiesto che gli interessati non superino determinati limiti di reddito: per l'anno 2008 il tetto di reddito da non superare è di euro L'importo mensile previsto per la pensione per i ciechi parziali e ventesimisti è, per l'anno 2008, pari ad euro 246 per 13 mensilità.

7 4. Indennità speciale per i ciechi parziali Il diritto dei ciechi civili parziali all'indennità speciale è stato introdotto con la legge 508/1988 art. 3. I requisiti per il godimento di questo beneficio sono: - residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; - non sono previsti limiti di reddito. - non sono previsti limiti d'età. L'indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali. L'importo mensile, per l'anno 2008, è pari ad euro 172 per 12 mensilità. PRESTAZIONI ECONOMICHE REQUISITI BENEFICI Indennità di accompagnamento (L. 406/68 art. 1) Pensione ciechi assoluti (L. 66/1962 art. 8) Pensione per ciechi parziali (L. 66/1962 art. 8) Indennità speciale per ciechi parziali (L. 508/88 art. 3) - Essere cieco assoluto; - Residenza in Italia o in altro stato appartenente all'ue; - Non esistono limiti di reddito; - Nessun limite di età - Essere ciechi assoluti; - Età superiore a 18 anni; - Non possedere redditi personali non superiori a euro; - Residenza in Italia o altro stato membro dell'ue - Avere un residuo visivo di 1/20 in entrambi gli occhi; - Età superiore a 18 anni; - Non possedere redditi personali non superiori a euro; - Residenza in Italia o altro stato membro dell'ue - Avere un residuo visivo di 1/20 in entrambi gli occhi; - Non si cono limiti d'età; - Non ci sono limiti di reddito; - Residenza in Italia o altro stato membro dell'ue - Importo mensile di 733 euro per 12 mensilità - Importo mensile di 246 euro per 13 mensilità (se ricoverati in Istituto); - Importo mensile si 266 euro per 13 mensilità (se non ricoverati in Istituto) - Importo mensile di 246 euro per 13 mensilità - Importo mensile di 172 euro per 12 mensilità D Il sordomutismo Si intende il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché tale sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio. Le provvidenze economiche previste per i sordomuti sono: - la pensione non reversibile, - l'indennità di comunicazione La pensione non reversibile è stata istituita dall'art, 1 della legge 381 del 1970 con la denominazione assegno mensile di assistenza; tale denominazione è stata sostituita con quella attuale dalla legge 33 del La pensione è concessa ai sordomuti che: - hanno un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni; - l'importo mensile della pensione per i sordomuti, per l'anno 2008 è pari ad euro 246.

8 L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'art. 4 della legge 508 del 1988 ed è concessa, a differenza della pensione, al solo titolo della minorazione, quindi indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali del richiedente e spetta anche in caso di ricovero in istituto. E Risarcimento del danno e legge 210 per contagio di epatite e trasfusioni La domanda di indennizzo può essere presentata da: coloro che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni; - soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; - soggetti contagiati da infezione da HIV a seguito di trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati; - operatori sanitari che, durante il servizio, abbiano riportato infezioni da HIV a seguito di contagio con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV; - il coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati o il figlio contagiato durante la gestazione della madre appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate Per poter ottenere l indennizzo, occorre presentare domanda alla ASL di competenza. I termini di decadenza per inoltrare la domanda amministrativa sono di tre anni dall avvenuta conoscenza del contagio nell ipotesi di vaccinazione oppure di emotrasfusione, invece 10 anni dall avvenuta conoscenza nell ipotesi di contagio da HIV. Verso il giudizio della CMO, l interessato DEVE inoltrare prima ricorso gerarchico nei confronti del Ministero della Salute (entro 30 giorni dalla notifica del verbale) e, successivamente, entro l anno, ricorso giudiziario al giudice del lavoro per ottenere l indennizzo. Vi è, inoltre, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art del codice civile., mediante atto di citazione al giudice ordinario.

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