ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

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1 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ISCHIA Ordinanza n 40/2010 in data 28 Maggio 2010 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 1

2 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA Ordinanza di sicurezza balneare n 40/2010 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia Visti gli articoli del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima; la Legge 3 aprile 1989, n 147 Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione ; i D.P.R. 28 settembre 1994, n 662 Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n 147 concernente l adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato ; la propria Ordinanza n 26/95 in data 07/08/1995 relativa alla disciplina dell esercizio della navigazione degli scooters acuatici il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle regioni ai sensi dell art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n 616; l art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 112, così come modificato dall art.9 della Legge 16 marzo 2001, n 88; il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n 507, recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell art.1 della Legge 25 giugno 1999, n 205 ; la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; il Dispaccio n 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; la propria Ordinanza balneare n 31/2002 recante data 25/05/2002 la Legge 08 luglio 2003, n 172 recante Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ; l Ordinanza n 77/03 in data 01 Agosto 2003 della Capitaneria di Porto di Napoli, disciplinante ai sensi dell art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell ambito del Compartimento Marittimo di Napoli; 2

3 il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n 172; il Dispaccio n in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento; la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n 30/2007 emanata in data 26 Giugno 2007; l Ordinanza n 110/2007 in data 26 Luglio 2007 della Capitaneria di Porto di Napoli inerente integrazioni ai limiti di navigazione dalla costa nell ambito del Compartimento Marittimo di Napoli; il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 27 Dicembre 2007 recante Istituzione dell area marina protetta denominata Regno di Nettuno pubblicato su G.U. n 85 del 10/04/2008 il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n 88 in data 10 Aprile 2008 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell area marina protetta Regno di Nettuno pubblicato su G.U. n 118 del 21/05/2008 Ravvisata Ritenuto il Decreto Ministeriale n 146/2008 del 29/07/2008 Regolamento di attuazione dell art. 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005 n 171 recante il Codice della Nautica da diporto ; il Decreto del Ministero dell Ambiente datato 30/07/02009 pubblicato sulla G.U. n 198 del 27/08/2009 Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell A.M.P. Regno di Nettuno ex art. 25 comma 5 Legge n 979 del 31/12/1982. a necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a uesta Autorità marittima in uanto direttamente connessi all utilizzo del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Ischia; necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di ualificare ulteriormente i relativi standard ualitativi; Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza; Viste le riunioni effettuate con i rappresentanti di categoria SIB, FIBA e Consorzio Maronti tenuta in data 12/05/2010 e uella con i vari concessionari dell Isola di Ischia tenuta in data 19/05/2010; O R D I N A Articolo 1 Disposizioni Generali 1. Durante la stagione balneare di ogni anno l uso delle spiagge, dei litorali e delle acue ove si esercitano le attività balneari e la nautica da diporto è disciplinato dalla presente Ordinanza, fatte salve le disposizioni dettate Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per uanto concerne le aree dell Area marina Protetta regno di Nettuno. Le prescrizioni di seguito 3

4 riportate sono finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e delle attività di balneazione nelle acue e sulle spiagge del litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Ischia 2. Presso gli stabilimenti balneari, durante la stagione balneare, devono essere attivati i servizi di salvataggio negli orari e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Se una struttura balneare o uno stabilimento balneare intende esercitare l attività prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, senza attivare in tale periodo il prescritto servizio di salvataggio, lo stabilimento sarà inteso come operante soltanto per elioterapia. In tale caso il concessionario deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti redatto anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, tedesco e francese) con la seguente dicitura: ATTENZIONE STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO 3. I Comuni, ualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, devono darne comunicazione all Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia prima dell inizio della stagione balneare e provvedere contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti redatto anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, tedesco e francese) con la seguente dicitura: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO Articolo 2 Zone di mare riservate alla balneazione 1. Fatte salve le disposizioni relative all A.M.P. Regno di Nettuno, la fascia di mare estesa per una distanza sino a 300 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 200 metri dalle coste a picco sul mare è riservata alla balneazione. Il bagnante che intenda praticare il nuoto al di fuori di tale area ha l obbligo di segnalare la propria presenza assicurando a sé l apposito segnale galleggiante (costituito da pallone rosso con bandiera rossa e bandiera bianca) attraverso l utilizzo di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 5. Eccezione a ciò è data a chi pratica il nuoto senza distanziarsi dall unità alla fonda dalla uale proviene, entro un raggio di 10 metri dalla stessa Il limite della zona di balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari ovvero nelle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 50 l uno dall altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunue nel numero minimo di due I Comuni ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare inoltre il limite entro il uale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acue sicure (batimetrica metri 1,30) deve essere segnalato mediante l apposizione di galleggianti di colore bianco ad intervalli tra loro non superiori a mt. 5, le cui estremità sono ancorate al fondo In mancanza di tali segnalazioni i soggetti obbligati alla segnalazione devono apporre sulle spiagge freuentate dai bagnanti un adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti redatto anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, tedesco e francese), con la seguente dicitura: 4

5 ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO ovvero LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO 2. Nelle predette zone di mare, trenta minuti prima dell apertura degli stabilimenti balneari, durante tutto l orario di apertura e trenta minuti dopo la chiusura degli stessi E VIETATO: 2.1 il transito di ualsiasi unità navale, wind-surf compresi; eccezione a ciò è data dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunue dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d Istituto o da uelli diversi, impiegati d ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra, i mezzi che effettuano i campionamenti delle acue ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza del Decreto del Presidente della Repubblica , n 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile SERVIZIO CAMPIONAMENTO, ualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento; 2.2 l ormeggio o l ancoraggio di ualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati; 2.3 tali zone di mare possono essere attraversate da unità in navigazione ai soli fini dell atterraggio per il tempo strettamente necessario all imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra) all interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza degli stessi è permesso l avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con gli stessi limiti e prescrizioni, in assenza di bagnanti nel raggio di 50 metri dall unità; 2.4 occupare la fascia di metri 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea; 3. è altresì vietato l atterraggio di surf (tavole spinte dal moto ondoso) windsurf e di Kite- Surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, a ciò appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da uelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l atterraggio è consentito ualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio per un raggio di almeno 100 metri. La condotta degli stessi è altresì vietata ad una distanza inferiore a 100 metri dai bagnanti. Articolo 3 Servizio di salvataggio 1. I concessionari sono tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni di sicurezza: I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere, devono comunicare all Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia i nominativi del personale preposto al servizio di salvataggio mediante compilazione ed invio anche in maniera telematica della scheda in allegato 1 alla presente Ordinanza. a) Durante l orario di apertura i concessionari, singoli od associati, devono organizzare e garantire un servizio di soccorso e di assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, etc.) che impediscono la visibilità di tutto lo specchio acueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acueo. b) l assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta SALVATAGGIO ben visibile, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o destinato ad altro 5

6 servizio, salvo previa sostituzione con altro operatore abilitato. L assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma, oppure in mare su una unità di servizio. E suo compito vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare tempestivamente, direttamente o tramite concessionario/gestore a uesta Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acua mediante l invio anche in maniera telematica della scheda n 2 alla presente Ordinanza secondo le modalità in essa indicate; c) Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma e/o torretta di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno 2 metri, devono essere permanentemente disponibili : - un binocolo; - un salvagente anulare o del tipo bay-watch, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare; - un paio di pinne; - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta SALVATAGGIO ed il nome dello stabilimento balneare, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. - asta di almeno 4 metri dove poter issare la bandiera rossa (avviso di bagno pericoloso) ovvero la bandiera bianca (condimeteo buone) d) In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati n 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto collegati a sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. e) Quando le condizioni meteorologiche possano comportare pericolo per la balneazione ovvero sussistono altre situazioni di rischio, in ogni stabilimento deve essere issata su un pennone installato in posizione ben visibile, a cura dei concessionari, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. f) Ogni concessionario deve dotarsi, come minimo, di materiale di primo soccorso costituito da: tre bombolette individuali di ossigeno da un litro, con riduttore di pressione e mascherina di cui almeno una pronta all uso; una cannula di respirazione bocca a bocca ed un tiralingua; un pallone Ambu o altra apparecchiatura riconosciuta euipollente dalle competenti Autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente (Tabella D del D.M. n 289 del 25/05/1988); g) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato: di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia; di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere destinato al primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente punto f). h) gli ombrelloni posizionati nell ambito della concessione devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo; i) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza; j) i concessionari ed i Comuni, devono segnalare la presenza, anche sospetta, di ostacoli subacuei, e di uanto possa costituire pericolo per le persone in mare e sulle spiagge apponendo appositi cartelli/segnali galleggianti e informando tempestivamente uesta Autorità Marittima. k) Al verificarsi di ualsiasi altra circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina 6

7 Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile immediato provvedimento a salvaguardia delle persone. Articolo 4 Zone di mare vietate alla balneazione Fatte salve le disposizioni relative all A.M.P. Regno di Nettuno è vietata la balneazione: a) nei porti, porticcioli, specchi acuei antistanti i pontili d ormeggio e campi boe destinati alla sosta di unità; b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali; c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano in corso lavori ed in prossimità di navi commerciali alla fonda a ciò non appositamente attrezzate; d) all interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati; e) nelle vicinanze di impianti, attrezzi od unità da pesca in attività di pesca; f) nelle zone di mare dichiarate pericolose ed interdette con apposito provvedimento dalle competenti Autorità. In tal caso è fatto obbligo ai Comuni rivieraschi di apporvi idonea cartellonistica monitoria e darne tempestiva comunicazione all Autorità Marittima competente; f) nelle zone di mare di volta in volta indicate da apposite Ordinanze. Articolo 5 Disciplina della pesca Fatti salvi i divieti imposti dalle disposizioni relative all A.M.P. Regno di Nettuno l esercizio di ualsiasi tipo di pesca è vietato dalle ore alle 19:30, nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 200 metri dalle coste a picco sul mare. E sempre vietata la pesca subacuea nelle acue antistanti le spiagge del Circondario in presenza dei bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In prossimità di coste a picco la pesca subacuea è consentita a distanze superiori a metri 200 dalle medesime ma solo in assenza di bagnanti nel raggio di 400 metri dal pescatore. È vietato attraversare le zone freuentate da bagnanti con arma subacuea carica. Chiunue esercita attività subacuee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacueo uando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione. Articolo 6 Disciplina dello sci nautico e paracadutismo ascensionale Fatti salvi i divieti imposti dalle disposizioni relative all A.M.P. Regno di Nettuno, la disciplina dello sci nautico è contenuta dal Decreto del come modificato dal Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per uanto assimilabile, al paracadutismo ascensionale nonché al rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari. Articolo 7 Corridoi di atterraggio Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. I titolari di attività nautiche e locazione di natanti in prossimità delle spiagge devono richiedere alla competente Autorità l autorizzazione al posizionamento di appositi corridoi di atterraggio. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche : a. Larghezza non inferiore a mt. 10; b. Profondità euivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ; c. Delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e, successivamente, a 50 metri; 7

8 d. Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. e. Nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello monitorio ben visibile agli utenti e redatta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute riportante la seguente dicitura: CORRIDOIO DI LANCIO ATTRAVERSAMENTO E BALNEAZIONE VIETATA Ai fini della sicurezza della balneazione all interno dei corridoi di atterraggio bisogna adottare in linea di massima le seguenti norme comportamentali: 1. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela ( wind-surf ) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile. 2. le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e comunue, a velocità non superiore a 3 nodi; 3. è fatto comunue divieto di ormeggiare od ancorarsi all interno dei corridoi di lancio. Articolo 8 disciplina della navigazione di jet-sky (scooter d acua) e natanti similari Fatti salvi i divieti imposti dalle disposizioni relative all A.M.P. Regno di Nettuno, e uanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n 171 e dal D.P.R. 9 ottobre 1997 n 431 in materia di reuisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter d'acua e natanti similari), la navigazione di tali unità è disciplinata dall art. 9 punti 1 e 2, dell ordinanza n 31/2002 citata in premessa. Articolo 09 Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d acua e natanti similari In relazione alla particolare intensità del volume di traffico commerciale e da diporto che si registra nelle acue circostanti l Isola di Ischia, nonché alla notevole affluenza dei bagnanti sul litorale di giurisdizione durante la stagione balneare, nell ambito del Circondario Marittimo di Ischia fermo restando i divieti imposti dalle norma dell A.M.P. Regno di nettuno, dal 1 Luglio al 15 Settembre sono vietati l utilizzo e la circolazione di scooter acuatici e mezzi similari. Nei periodi diversi da uelli di cui al comma precedente la circolazione degli scooter acuatici deve avvenire in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli nella fascia di mare compresa tra i 400 metri dalla costa ed 1 miglio nautico dalla stessa con divieto di navigare: all interno dei porti del Circondario Marittimo di Ischia; nelle zone di mare destinate all ancoraggio di navi; sulle rotte di accesso ed entro il raggio di un miglio nautico dall imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ischia; negli specchi acuei generalmente vietati alla navigazione; a distanza inferiore ai 300 metri dalle navi militari, mercantili ed unità in operazioni di pesca; a meno di 200 metri da unità che segnalano la presenza di pescatori/operatori subacuei. 1) La condotta degli scooter acuatici è consentita solo previo possesso di idonea Patente Nautica; 2) Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato una cintura di salvataggio individuale ed inoltre il mezzo deve essere dotato di apposito congegno di spegnimento a strappo. 3) E vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione. 4) I noleggiatori di scooter acuatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di appositi congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi. 8

9 Articolo 10 - Locazione e noleggio dei natanti da diporto Fermo restando uanto previsto in materia dal D.lgs 18 luglio 2005 n 171 la disciplina della locazione e il noleggio di natanti da diporto è demandata all Ordinanza n 10/98 in data 20/03/1998. Art Disposizioni finali. 1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. 2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n 31/2002 e la n 30/2007 emanata da uesto Ufficio Circondariale Marittimo rispettivamente in data 25/05/2010 e 26/06/ Chiunue non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisce violazione alle norme sulle A.M.P., ovvero diverso e/o più grave reato è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell art. 673 del Codice Penale e dell articolo 53 del D. lgs. 18 luglio 2005 n La presente ordinanza sarà pubblicata all albo di uesto Comando e degli Uffici Locali dipendenti, nonché agli albi dei Comuni e consultabile alla pagina web Ischia, 28 Maggio 2010 F/to IL COMANDANTE T.V. (CP) Francesco SCALA 9

10 Scheda allegato n 1 all Ordinanza di sicurezza balneare n 40/2010 datata 28 Maggio 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia Guardia Costiera La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all Ufficio in intestazione (anche via fax al numero o all indirizzo ischia@guardiacostiera.it) cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, comunue, da chiunue sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a uanto stabilito dall Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare. Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera: QUADRO A Stabilimento balneare denominato sito in località del Comune di alla Via n Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera: QUADRO B Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. nato a il e residente a ( ) in via n Denominazione dello stabilimento balneare Colorazione degli ombrelloni Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore Parte da compilare a cura degl/ll addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera : 1. Sig. nato a il e residente a in via n Brevetto rilasciato da in data Recapito telefonico di rete fissa dell assistente ai bagnanti Recapito telefonico di rete mobile dell assistente ai bagnanti QUADRO C Parte da compilare ualora operino più addetti alla sorveglianza: 2. Sig. nato a il e residente a in via n Brevetto rilasciato da in data Recapito telefonico di rete fissa dell assistente ai bagnanti Recapito telefonico di rete mobile dell assistente ai bagnanti 3. Sig. nato a il e residente a in via n Bevetto rilasciato da in data Recapito telefonico di rete fissa dell assistente ai bagnanti Recapito telefonico di rete mobile dell assistente ai bagnanti Firme del titolare/gestore/legale rappresentante Firma dell /gli addetto/i alla sorveglianza (nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l assistenza ai bagnanti) 10

11 Scheda allegato n 2 all Ordinanza di sicurezza balneare n 40/2010 datata 28 Maggio 2010 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA Guardia Costiera SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI ANNO 2010 DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNEARE LOCALITA COMUNE DATA LUOGO INTERVENTO STATO DEL TEMPO STATO DEL MARE RESIDENZA ASSISTITO Comune ORA Spiaggia Mare distanza battigia metri BUONO CATTIVO VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO CALMO POCO MOSSO MOSSO AGITATO INIZIALI COGNOME E NOME NOME Stato se straniero SESSO M CAUSA INCIDENTE TRAUMA ( PARTE DEL CORPO...) ANNEGAMENTO SVENIMENTO CONGESTIONE FERITA DA TAGLIO DOLORE AL TORACE MAL DI TESTA ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA ANNOTAZIONI Nome leggibile e firma dell assistente bagnante compilatore F Cognome ETA ANNI Nome DOLORE ALL ADDOME MEDUSA PUNTURA DI PESCE PUNTURA DI INSETTO VOMITO CRISI DI PANICO EMORRAGIA CONVULSIONI ALTRO GUARDIA COSTIERA 118 ALTRO ( specificare...) La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax:n o ischia@guardiacostiera.it ) entro 24 ore dall evento all Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. 11

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