L ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED IL DIRITTO DI DIFENDERSI PROVANDO
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- Monica Franca Mancini
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1 L ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED IL DIRITTO DI DIFENDERSI PROVANDO
2 Il termine POLIZIA deriva dal greco significando ordinamento della città cioè l attività che lo Stato ed altri Enti pubblici svolgono per garantire ed assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. PREVENIRE REPRIMERE
3 PREVENIRE Quando l attività si sostanzia nel prevenire le condotte illecite in grado di turbare l ordine o la sicurezza pubblica generando allarme sociale. Polizia Amministrativa POLIZIA DEMANIALE POLIZIA TRIBUTARIA POLIZIA DI SICUREZZA
4 REPRIMERE Quando l attività si sostanzia nel risolvere, evitando anche conseguenze eccessive, condotte penalmente perseguite (reati). Polizia Giudiziaria Nella gran parte dei casi quest ultima è una sorta di progressione dell attività di polizia amministrativa facendo così in modo che la funzione di polizia, in generale, è di fatto indivisibile ed UNITARIA.
5 ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
6 ATTIVITÀ DI P.G. ATTIVITÀ DI P.G. ATTIVITÀ DI P.G. Pubblico Ministero ATTIVITÀ DI P.G. ATTIVITÀ DI P.G. ATTIVITÀ DI P.G. Tutta l attività di P.G. ha, al pari di quella svolta dal P.M., il FINE di consentire a quest ultimo di assumere le sue determinazioni in ordine all esercizio o meno della azione penale. Nell ambito di tale finalità, le funzioni od i compiti della P.G. possono essere distinti in.
7 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CONSISTE NELL ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DELLA NOTIZA DI REATO ACQUISIZIONE TIPICA ATIPICA -Denuncie - Referti -Anonimi - Confidenti
8 ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE RICERCA DELLE FONTI DI PROVA E DEGLI AUTORI DEI REATI Art. 348 C.P.P. Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato Ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti Raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per l individuazione del colpevole
9 ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE CONSISTE NEL MANTENERE LA DISPONIBILITÀ DEI RISULTATI DELLE INVESTIGAZIONI ED EVITARE CHE VADANO DISPERSI Accertamenti urgenti Art. 55 C.P.P. Compie gli atti necessari per assicurare le fonti di prova Arresto in flagranza Fermo di indiziato di delitto
10 ATTIVITÀ DI NATURA PREVENTIVA CONSISTE NELL IMPEDIRE CHE I REATI VENGANO PORTATI AD UNTERIORI CONSEGUENZE NO generico ed indefinito potere di sequestro preventivo Tale potere spetta alla P.G. solo nei limiti e nelle forme (pena l illegittimità dell atto) espressi ex art 321co. 3-bis C.P.P..urgenza ed impossibilità di attendere il provvedimento del giudice
11 ATTIVITÀ ESECUTIVA E STRUMENTALE LA PRIMA CONSISTE NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI STRETTAMENTE ESECUTIVI FINALIZZATI ALL EFFETTIVA ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL A.G. LA SECONDA CONSISTE NEL COMPIMENTO DI ATTI FINALIZZATI A CONSENTIRE AI PROTAGONISTI DEL PROCESSO DI ESERCITARE DIRITTI E FACOLTÀ Art. 161 C.P.P. ELEZIONE DI DOMICILIO ART. 97 E 387 C.P.P. Avviso ai difensori e ai familiari dell arrestato o fermato
12 CARATTERISTICHE DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DOVEROSA Art. 55 c.p.p.: La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa. PRELIMINARE Art. 347 c.p.p. cioè attività volta a fornire al P.M. l input investigativo AUSILIARE Art. 56 c.p.p.: Le funzioni di P.G. sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell Autorità Giudiziaria.
13 LE FASI DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ATTIVITÀ DI INIZIATIVA ATTIVITÀ DELEGATA
14 LE FASI DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ATTIVITÀ DI INIZIATIVA CONSISTE NEL COMPIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITÀ, TIPICA OD ATIPICA, DI INFORMAZIONE, INVESTIGAZIONE ED ASSICURAZIONE DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEL COLPEVOLE Autonoma Guidata Successiva Parallela È quella compiuta subito dopo la notizia criminis e sino a quando non interviene il P.M. È quella compiuta Nel rispetto delle direttive del P.M. È quella compiuta sulla base di elementi emersi successivamente. È quella compiuta parallelamente alle direttive ed alle proprie idee investig.
15 LE FASI DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA LIMITI ALL ATTIVITÀ DI INIZIATIVA Atti espressamente vietati Atti implicitamente vietati L assunzione di sommarie inf. dall arrestato o dall indagato Il sequestro di plichi o corrispondenza L ispezione personale L interrogatorio in senso tecnico L intercettazioni di convers. e comunicazioni Le perquisizioni, le ispezioni ed i sequestri negli uffici dei difensori o dei consulenti tecnici Tutti gli atti che posso incidere in modo irreversibile sulle future scelte del Pubblico Ministero Atti non ripetibili Atti a limitata tenuta probatoria: sono cioè tutti quelli che il loro compimento può condizionare la rilevanza probatoria di un atto successivamente compiuto.
16 LE FASI DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ATTIVITÀ DELEGATA CONSISTE NEL COMPIMENTO, DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DI SPECIFICI ATTI AD ESSA DELEGATI DAL P.M. INTERVENUTO NELLA DIREZIONE DELLE INDAGINI.
17 LE FASI DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA LIMITI ALL ATTIVITÀ DELEGATA Non sono delegabili: - l interrogatorio della persona sottoposta ad indagini che non si trovi in stato di libertà; - l interrogatorio dell arrestato in flagranza o del fermato; - il confronto con la persona indagata che non si trovi in stato di libertà; - Le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri negli uffici dei difensori; - il sequestro dei plichi sigillati e l apertura degli oggetti di corrispondenza sequestrata; - la perquisizione presso banche se disposta dopo il loro rifiuto di consentire il preventivo esame degli atti e dei documenti; - le intercettazioni di conversazioni disposte su urgenza ovvero su autorizzazione del G.I.P.; - gli accertamenti tecnici non ripetibili.
18 ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA UFFICIALI DI P.G. AGENTI DI P.G.
19 UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A COMPETENZA LIMITATA A differenza dei precedenti, che sono legittimati a svolgere le funzioni di Ufficiali od Agenti di Polizia Giudiziaria con riferimento alla ricerca ed all accertamento di qualsiasi reato, quest ultimi godono di tale qualifica solo nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. Per esempio, hanno questa competenza settoriale : - I vigili del fuoco. - I funzionari doganali. - Le guardie particolari giurate ( solo nel momento in cui reprimono reati che cadono sui beni affidati alla loro sorveglianza).
20 UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A COMPETENZA LIMITATA - I verificatori di pesi e misure. - I comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate per i reati soggetti alla giurisdizione militare. - Gli ispettori del lavoro. - Il privato cittadino quando procede all arresto in flagranza.
21 AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA La Polizia Giudiziaria può avvalersi di ausiliari quando non intenda, o non sia in condizione, di procedere ai rilievi, alle operazioni ed agli atti che richiedono specifiche cognizioni tecniche (art. 348 co. 4 C.P.P.).( Anche se il codice usa l espressione di persone idonee, alle quali vieta di rifiutarsi di prestare la loro opera). L ausiliare deve: - essere persona idonea dal punto di visto tecnico e morale; - presentarsi ed espletare l incarico ricevuto ( è fatto salvo il giustificato motivo, ma in caso di rifiuto, omissione o ritardo dell atto è configurabile il reato di Rifiuto di atti d ufficio) (Art. 328 C.P.P.); - mantenere il segreto dell atto e dell operazione compiuta (Art. 329 C.P.P.)
22 AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Anche quando la Polizia Giudiziaria si avvale di un ausiliare, continua ad avere la paternità dell atto e della responsabilità che ne deriva. In fine, sempre l Art. 348 co. 4 C.P.P., autorizza la Polizia Giudiziaria ad avvalersi di ausiliari sia quando compie atti di iniziativa che su delega.
23 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE ANNOTAZIONE Gode di una particolare rigorosità e può essere redatto in forma: -Integrale -Riassuntiva semplice -Riassuntiva complessa Equivale ad una sorta di appunto scritto senza particolari formalità
24 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE Quando Al verbale deve ricorrersi quando l annotazione è inadeguata rispetto al contenuto ed alla rilevanza processuale ( grado di utilizzabilità) dell atto compiuto. Quindi il verbale serve a documentare gli atti di P.G. che incidono sulla libertà dell indagato o che possono avere piena utilizzabilità in giudizio ai fini delle decisioni del Giudice.
25 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE Contenuto Il verbale deve contenere: - La menzione del luogo, anno, mese, giorno ed ora di apertura e chiusura - Le generalità delle persone intervenute e le cause - La descrizione di quanto l autore del verbale ha fatto o constatato in sua presenza - Le dichiarazioni ricevute e l attestazione, prima della chiusura dell avvenuta lettura dell atto - La sottoscrizione delle persone menzionate nel verbale
26 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE Vizi Il verbale è nullo quando: - manca la designazione delle persone intervenute - Manca la sottoscrizione di chi ha redatto il verbale
27 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE Quali atti ATTI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Denuncie, querele, istanze presentate oralmente - Tutte le sommarie informazioni o spontanee dichiarazioni anche se rese dall indagato - Perquisizioni o sequestri - Identificazioni dell indagato o di altre persone, accertamenti urgenti, acquisizioni di plichi ATTI DELEGATI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Interrogatori e confronti con l indagato - Perquisizioni, ispezioni o sequestri delegati - Tutte le sommarie informazioni o spontanee dichiarazioni anche se rese dall indagato delegate
28 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. VERBALE Quali atti ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PARTICOLARE SPECIE DI VERBALE - Arresto e fermo - Delle operazioni relative all intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Delle operazioni in esecuzione di O.C.C.C. - Delle vane ricerche - Delle perquisizioni sul posto e di altri tipi di perquisizioni previste da leggi speciali - Dell identificazione dell indagato o dei testi
29 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. ANNOTAZIONE Quando È il modo ordinario di documentazione dell attività di iniziativa della P.G. diversa da quella consistente in atti utilizzabili o comunque garantiti. In particolare l annotazione serve a documentare gli atti atipici e l attività informale o comunque all individuazione delle fonti di prova. Le forme dell annotazione presentano margini di discrezionalità legati al principio dell adeguatezza. Per esempio la differenza che c è tra la relazione di servizio e l annotazione di P.G. sta nel fatto che con la prima l uff. o l ag. di P.G. riferisce ad altri, sempre però appartenenti al suo ufficio, un attività svolta, mentre con l annotazione, tale realtà viene formalizzata ad organi esterni al predetto ufficio, nella maggior parte dei casi all A.G.
30 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. ANNOTAZIONE Contenuto Tutti i tipi di annotazione devono necessariamente contenere: - l indicazione dell Uff. o dell Ag. di P.G. che ha compiuto l attività documentata - L indicazione del giorno, dell ora e del luogo in cui le attività di indagine sono state eseguite - Le generalità e le altre indicazioni personali utili per l identificazione del soggetto dal quale la Polizia Giudiziaria ha eventualmente assunto dichiarazioni - L enunciazione succinta del risultato dell attività di indagine
31 IDENTIFICAZIONE di Polizia Giudiziaria Garanzie difensive Non previste: la persona indagata è però invitata a dichiarare od a eleggere domicilio. Documentazione Di tutte le operazioni compiute ex art. 349 C.P.P. è redatto verbale Trasmissione Una copia al P.M., una agli atti dell Ufficio ed una all identificato
32 IDENTIFICAZIONE di Polizia Giudiziaria Chi si rifiuta di fornire le proprie generalità? Art. 651 C.P. Chi le fornisce false o con documenti falsi o contraffatti? Art. 477 C.P. Art. 495 C.P. o 496 C.P. Art. 482 C.P.
33 LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
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