AUTONOMIA STATUTARIA E RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

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1 RESEARCH REPORT N AUTONOMIA STATUTARIA E RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Antonio Fici, Università del Molise / Euricse

2 AUTONOMIA STATUTARIA E RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA COOPERATIVE Antonio Fici Abstract Il recesso nelle società cooperative costituisce un tema di straordinaria attualità per ragioni ben comprensibili, poiché esso rappresenta terreno di confronto tra esigenza di stabilità e sviluppo dell impresa cooperativa e interesse dei soci alla riacquisizione della libertà contrattuale e al disinvestimento del capitale. Tali interessi possono entrare in conflitto soprattutto nei periodi di difficoltà dell impresa e di crisi economica. Questo rapporto presenta il quadro giuridico sul recesso del socio cooperatore, con particolare riferimento alle cause che consentono di recedere e al ruolo che l autonomia statutaria può assumere in questo ambito. La conoscenza del sistema normativo applicabile al recesso è condizione necessaria per l adozione di qualsiasi strategia sistematica in materia di recesso. In particolare, l analisi conferma che l ordinamento giuridico italiano guarda con un certo sfavore al recesso del socio cooperatore. È pertanto da questo punto di partenza che occorre muovere per valutare criteri e modalità di disciplina statutaria del recesso del socio, anche nella prospettiva di politiche sul recesso che riguardino il sistema cooperativo nel suo complesso. Euricse, 2011 L autore di questo rapporto di ricerca è Professore associato di Diritto privato presso l Università del Molise, di Diritto dell impresa cooperativa e sociale presso l Università di Trento e collaboratore di Euricse. Questo scritto rappresenta la sintesi e contiene le conclusioni dell omonima ricerca svolta per Euricse nel corso dell anno Alcuni fatti successivi al momento in cui questa ricerca era già quasi completata, fatti interni al movimento cooperativo trentino (cfr. infra nel testo), hanno reso in un certo senso inevitabile un commento dell autore sulle modalità con cui il recesso era lì trattato: ciononostante, la ricerca si propone obiettivi più ampi che superano le limitate vicende interne alla cooperazione trentina, poiché analizza il tema del recesso in prospettiva più generale. Si ringrazia la dott.ssa Donatella Palumbo, dottoranda di ricerca presso l Università del Molise, per la preziosa collaborazione. 2

3 Indice 1 INTRODUZIONE IL PROBLEMA DEL RECESSO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE LE FONTI DI DISCIPLINA DEL RECESSO LA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO PRESUPPONE L ESISTENZA DI UNA SPECIFICA CAUSA, LEGALE O STATUTARIA, CHE SIA FONTE DEL RELATIVO DIRITTO. INAPPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE DELL ART. 24, 2 CO., C.C LE CAUSE LEGALI DI RECESSO CAUSE LEGALI DI RECESSO TIPICHE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE CAUSE LEGALI DI RECESSO NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L. APPLICABILI ALLE COOPERATIVE INAPPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE DELL ART. 2285, 2 CO., C.C AUTONOMIA STATUTARIA E RECESSO DEL SOCIO. CONTENUTO E LIMITI DELL AUTONOMIA STATUTARIA NELLA DISCIPLINA DEL RECESSO ASSENZA DI DISPOSIZIONI STATUTARIE IN TEMA DI RECESSO CLAUSOLE CHE LIMITANO IL RECESSO CLAUSOLE CHE AMPLIANO LA FATTISPECIE DEL RECESSO PROFILI DI NATURA PROCEDIMENTALE CONCLUSIONI TABELLE RIASSUNTIVE BIBLIOGRAFIA

4 1 Introduzione In generale, il recesso consiste in una dichiarazione di volontà mediante la quale il suo autore si svincola unilateralmente da un rapporto giuridico, valido ed efficace, di cui è parte nel momento in cui la emette 1. Nel particolare ambito del diritto delle società, il recesso è pertanto, più precisamente, quella dichiarazione unilaterale di volontà con cui il socio interrompe il rapporto che lo lega alla propria società, cioè il rapporto sociale o societario, in tal modo cessando di farne parte, cioè uscendo da essa (si parla anche di exit soprattutto negli studi di analisi economica del diritto) 2. Allorché, poi, la società in questione sia una società cooperativa, nell analizzare il tema del recesso occorre tenere conto del duplice rapporto che lega la società al socio cooperatore, il quale non solo è parte del rapporto sociale, ma anche del rapporto mutualistico, ciò che costituisce fenomeno essenziale di una società cooperativa, l elemento che la connota e più la distingue da tutti gli altri tipi societari 3. Diviene necessario pertanto 1 Se, da un lato, questa definizione coglie gli elementi strutturali comuni a tutte le diverse fattispecie di recesso, essa però non è in grado di coglierne altresì gli aspetti funzionali, anche perché, quando è riconosciuto dal legislatore, il recesso, come spiegato dalla migliore dottrina, persegue una pluralità di funzioni (Gabrielli e Padovini, 1988, p. 27 s.). D altro canto, ci sono fattispecie diversamente denominate dal legislatore (disdetta, revoca, ecc.) che in realtà sono riconducibili al recesso (Gabrielli e Padovini, 1988, p. 28); e al contrario casi (come il recesso di cui all art. 64 c. cons.) in cui, nonostante il legislatore parli di recesso, può in realtà dubitarsi che la fattispecie sia tale in senso stretto (per mancanza di un contratto perfezionatosi, ciò che fa sì che il recesso possa in realtà considerarsi elemento impeditivo del perfezionamento del contratto piuttosto che strumento di exit da un contratto già concluso). 2 In dottrina si discute altresì talvolta di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, al fine di distinguere questa fattispecie da quella dello scioglimento della società. L art. 2532, 2 co., c.c. non toglie validità alla qualificazione del recesso come dichiarazione unilaterale, poiché, come diremo, il controllo degli amministratori ivi previsto non costituisce accettazione in senso stretto. Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo all improvvido (o generico) impiego del termine domanda (e del conseguente suo accoglimento ) nell art. 2532, 3 co., c.c. Si può invece discutere della possibilità di configurare il recesso come proposta da accettarsi da parte degli amministratori con limitato riferimento ai casi di recesso convenzionale (v. oltre 6.3). In giurisprudenza, al fine di sottolineare la unilateralità del recesso, lo si qualifica talvolta come diritto potestativo (cfr. Cass., , n , in Foro it., 2007, I, 546). Ovviamente, la natura di diritto (potestativo) non comporta che la legge o lo statuto non possano fissare presupposti e condizioni per la sua insorgenza o per il suo esercizio. 3 Sullo specifico punto cfr. Fici, 2010, 2484 ss., e la bibliografia e la giurisprudenza ivi 4

5 interrogarsi anche (e in particolar modo) sulle conseguenze del recesso sul rapporto mutualistico. Il tema del recesso nelle società cooperative si colora pertanto di sfumature particolari proprio in ragione dello scopo mutualistico che contraddistingue questo tipo societario e della conseguente duplicità di rapporti, sociale e mutualistico, che legano cooperativa e socio cooperatore, e che fanno sì che quest ultimo sia non soltanto colui che conferisce le risorse finanziarie (mediante sottoscrizione e versamento del capitale sociale), ma anche e soprattutto colui dal quale dipende il funzionamento e la sopravvivenza della cooperativa (anche sotto il più limitato profilo della conservazione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ) in ragione degli apporti mutualistici (in termini di prestazioni lavorative, pagamento di corrispettivi, fornitura di beni o servizi) che si obbliga a fornire a quest ultima. A ciò va aggiunto il fatto che le cooperative non costituiscono una realtà unitaria, sussistendo (come già si evince sul piano legislativo dalla lettura dell art c.c.) diverse tipologie di cooperative a seconda del tipo di scambio mutualistico e dunque della natura dei soci: lavoratori, consumatori o fornitori di beni o servizi, e in quest ultimo caso (potenziali) imprenditori ai sensi dell art c.c. Probabilmente, la fattispecie più diffusa di cooperative i cui soci sono imprenditori che conferiscono beni alla cooperativa è quella delle cooperative agricole (cioè di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli). Parimenti, cooperative tra imprenditori sono per definizione i consorzi di cooperative, cioè le cooperative di secondo grado formate da cooperative ai fini dello svolgimento in comune di una fase d attività d impresa o di un impresa strumentale 4. Per le ragioni che meglio si comprenderanno tra breve, le riflessioni contenute in questo scritto interessano prevalentemente le cooperative tra imprenditori e i consorzi di cooperative, poiché il recesso costituisce una circostanza rischiosa e un profilo molto delicato soprattutto con riferimento a queste ultime tipologie di cooperative. Né va trascurato che, a prescindere da quale sia la tipologia cooperativa sul piano dello scambio mutualistico, il problema del recesso può presentarsi diversamente a seconda delle caratteristiche concrete della cooperativa. Infatti, per motivi che in seguito diverranno più chiari, c è da attendersi che una cooperativa (o un consorzio) con un numero limitato di soci non omogenei tra loro (ed in cui qualcuno di essi assuma una citate. 4 Il medesimo discorso vale con riguardo ai consorzi di secondo grado, ovverosia ai consorzi formati da consorzi di cooperative. 5

6 posizione di preminenza in ragione della quantità di capitale sottoscritto o della quantità e/o qualità di scambi mutualistici) sia più sensibile al tema del recesso rispetto ad una cooperativa formata da un numero ampio di soci omogenei tra loro. Sempre al fine di delimitare l ambito dell indagine, si deve altresì precisare che l analisi avrà ad oggetto la posizione del socio cooperatore e dunque non terrà conto di quegli aspetti specifici che possano riguardare il recesso di quel socio di cooperativa la cui causa di partecipazione non consista (quanto meno prevalentemente) nello scambio mutualistico con la società, ma sia diversamente individuabile (unicamente) nella remunerazione del capitale conferito (soci finanziatori) o in altro (ad esempio, soci volontari nelle cooperative sociali). Parimenti, non si approfondirà qui il tema del recesso della cooperativa dal gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art septies, 2 co., c.c Il problema del recesso nelle società cooperative Nel discutere gli aspetti problematici del recesso del socio nelle società cooperative occorre porre in primo piano il particolare scopo mutualistico che (soprattutto con riferimento alle cooperative a mutualità prevalente) contraddistingue questo tipo societario. Lo scopo mutualistico, infatti, si attua mediante rapporti mutualistici fra cooperativa e soci cooperatori che possono, a seconda dei casi, consistere in rapporti di lavoro o di scambio. Tanto la cooperativa quanto i soci sono, nei più precisi termini in cui la legge e lo statuto lo richiedano, obbligati a porre in essere contratti tra di loro, di lavoro o di scambio, così realizzando lo scopo mutualistico. Ciò crea una dipendenza reciproca tra soci e cooperativa (nonché tra i soci), soprattutto allorché gli statuti della cooperativa siano chiari nel porre un obbligo dei soci di operare esclusivamente con la propria 5 La disposizione citata stabilisce che la cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Può notarsi come la norma in questione favorisca il recesso, ancorandolo a pure ragioni di utilità, ovvero sopravvenuta onerosità, della partecipazione, seppur in un contesto diverso, che è prevalentemente contrattuale (il contratto di gruppo) e non già organizzativo. Naturalmente, la possibilità di recedere adducendo questa motivazione può rendere il gruppo cooperativo paritetico alternativa da tenere in considerazione in luogo di strumenti di aggregazione più tradizionali, come il consorzio, in cui la possibilità di recedere non è (come vedremo) riconosciuta dalla legge con così tale ampiezza. 6

7 cooperativa (ovvero di non intrattenere rapporti di analogo contenuto o concorrenziali con altri soggetti) e della cooperativa di assorbire tutto l apporto che il socio può offrire (ovvero di non operare con terzi non soci o di operare con terzi non soci solo nel caso in cui gli apporti mutualistici dei soci non siano sufficienti) 6. L interesse dei soci, infatti, si realizza esclusivamente scambiando con la propria cooperativa, mentre l interesse sociale della cooperativa può realizzarsi solo se i soci forniscano gli apporti necessari all esercizio dell impresa. Sono queste le ragioni alla base della costituzione di una cooperativa, ma anche e allo stesso tempo le ragioni che rendono la stessa un soggetto economico sui generis, il quale per sua stessa natura e vocazione dispone di un mercato di utenti o di fattori della produzione più ristretto di quanto non accada alle imprese non mutualistiche 7. In conseguenza dello scopo mutualistico e delle sue modalità attuative, il socio di una cooperativa riveste dunque una doppia qualità: quella di parte del rapporto societario, che deriva e dipende dalla sottoscrizione del capitale sociale, e quella di controparte della cooperativa nei rapporti mutualistici. Non soltanto egli è il sottoscrittore del capitale sociale della cooperativa, ma anche colui che ponendo in essere con la cooperativa scambi mutualistici contribuisce all attuazione della causa mutualistica e al perseguimento dell interesse sociale della propria società. Il problema del recesso del socio va dunque esaminato in questa duplice dimensione, che è estranea alle società non mutualistiche e di 6 Ciò si verifica (almeno senz altro con riguardo al primo aspetto) nelle cooperative agricole, come risulta dall analisi di alcuni statuti esaminati ai fini di questo studio (cfr. art. 7, S. Orsola; art. 7, Cantina sociale di Trento; art. 7, Melinda; art. 7, Caseificio Val di Fiemme Cavalese), anche per effetto in taluni casi della loro natura di organizzazione di produttori e della relativa disciplina applicabile. Meno categorica, perché più indeterminata, è a tal riguardo la formula che si trova ad esempio nell art. 7, 1 co., lett. a), dello statuto di Sait, secondo cui i soci *hanno l obbligo+ di usufruire dell attività, delle prestazioni e dei servizi in genere forniti dalla società. In tal senso anche l art. 7, Cavit, che rinvia ad un regolamento da approvarsi da parte dell assemblea dei soci (a sua volta, tale regolamento del affida la determinazione dell obbligo di conferimento dei soci al direttore generale della società mediante un piano conferimenti annuale). 7 Deve naturalmente tenersi conto del fatto che, se previsto nel proprio statuto, la cooperativa potrebbe altresì operare con terzi non soci (art. 2521, 2 co., c.c.), ciò che ridimensiona, anche se soltanto parzialmente, il problema evidenziato nel testo. Infatti, un soggetto abituato ad operare con i propri soci ci si può attendere che faccia maggior fatica a reperire terzi non soci che sostituiscano i primi, soprattutto allorché il difetto dell apporto dei soci, sia dovuto ad un improvvisa restrizione della base sociale. Peraltro, l attività con i terzi non soci, almeno nelle cooperative a mutualità non prevalente, non può essere prevalente rispetto all attività con i soci. Da questo punto di vista, potrebbe dunque significativamente tracciarsi una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, perché il problema evidenziato nel testo si pone soprattutto (se non esclusivamente) con riguardo alle prime. 7

8 capitali, e che rende pertanto il tema del recesso dotato di tratti di peculiarità se affrontato nell ambito delle società cooperative. A tal fine è necessario innanzitutto verificare quali siano gli interessi coinvolti nella vicenda del recesso. Il recesso del socio può pregiudicare l interesse della cooperativa, e conseguentemente degli altri soci, sia sotto il profilo più strettamente finanziario, perché è destinato a privare la cooperativa delle quote di capitale da liquidarsi al socio receduto, sia sotto il profilo gestionale, nella misura in cui è altresì destinato a privare la cooperativa dell apporto mutualistico del socio, a seconda dei casi in termini di prestazione lavorativa o di cessione/acquisto di beni o servizi 8. La cooperativa il cui socio receda potrebbe dunque andare incontro ad una situazione di crisi, per il fatto di vedersi costretta a fronteggiare una più o meno rilevante restrizione tanto delle risorse finanziarie quanto dell offerta di fattori della produzione (nelle cooperative di lavoro e di produzione) o della domanda di beni o servizi (nelle cooperative di consumo). V è da credere che il secondo elemento di rischio sia normalmente (anche se non già sempre ed esclusivamente) quello più rilevante, e ciò per 8 Che il recesso del socio produca effetti tanto sul rapporto sociale quanto sul rapporto mutualistico risulta pacificamente dalla lettura della norma generale di cui all art. 2532, 3 co., c.c., ma anche dalla lettura di norme particolari come l art. 5, 2 co., l. 142/2001, in tema di cooperative di lavoro, dove si prevede che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. D altronde, i due rapporti, sociale e mutualistico, sono tra loro distinti ma anche collegati talché le loro sorti si influenzano a vicenda, come appunto nelle ipotesi di collegamento negoziale, cioè di atti giuridici formalmente distinti ma tutti preordinati al perseguimento di un unica e sola funzione economica. Anche le vicende che riguardano il rapporto mutualistico possono avere effetti sul rapporto sociale, determinandone l estinzione (cfr. la disciplina dell esclusione del socio ai sensi dell art c.c.). Naturalmente, non è da escludere che, venuto meno il rapporto sociale per qualsivoglia ragione, lo scambio tra cooperativa e socio prosegua, anche se tale scambio non potrà più definirsi mutualistico in senso stretto, perché l ex socio è ormai rispetto alla cooperativa (e ai suoi soci) un terzo che non può essere ammesso ai benefici della mutualità (e che come terzo rileva ai fini, ad esempio, del calcolo della mutualità prevalente). Probabilmente, invece, non dovrebbe considerarsi (ancora) terzo il socio receduto il quale, ai sensi dell art. 2532, 3 co., c.c., continui a scambiare con la cooperativa, non avendo il recesso prodotto ancora effetti sui rapporti mutualistici. Va da sé che quanto affermato nel testo presuppone l esistenza di un obbligo del socio di intrattenere rapporti mutualistici con la società (derivante dalla causa mutualistica in sé, anche alla luce di quanto disposto dall art. 2527, 2 co., c.c.; dallo statuto o dai regolamenti mutualistici, che fissano chiaramente questo obbligo e ne stabiliscono anche le esatte dimensioni; da altre leggi, quali quelle in tema di organizzazioni di produttori: cfr. art. 3, 2 co., d.lg. 102/2005, nonché art. 125 bis, Reg. CE 1234/2007) e di non poter recedere ad nutum da questi rapporti mutualistici, perché altrimenti il rischio di perdere gli apporti mutualistici sussisterebbe a prescindere dal recesso societario, e questo tema perderebbe molta della sua attuale importanza. 8

9 diverse ragioni. Innanzitutto perché in una cooperativa, com è noto, il capitale sociale (sottoscritto dai soci cooperatori, poiché diverso discorso potrebbe farsi con riferimento ai soci finanziatori) assume un rilievo limitato nell ambito delle diverse forme di finanziamento dell impresa, laddove, tra i mezzi propri, è il patrimonio la principale risorsa finanziaria di tale tipo societario. In secondo luogo perché la relazione mutualistica è connotata da quella specificità e personalità che non contraddistingue invece l aspetto finanziario della partecipazione del socio. Per la cooperativa non è indifferente la persona del socio, poiché la prestazione mutualistica da questi resa non è normalmente fungibile 9. Il rischio di perdere l apporto mutualistico del socio a seguito di recesso è direttamente proporzionale alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici del socio, nonché alla natura personale e specifica della relazione, che rende più complesso per la cooperativa il reperimento di un alternativa sul mercato. Ecco perché, come già si anticipava, il problema del recesso dovrebbe essere più avvertito nelle cooperative (e nei consorzi) la cui base sociale non sia ampia e in cui non vi sia piena omogeneità della base sociale, talché uno o più soci risultino in concreto più importanti di altri (se non indispensabili) ai fini dell attuazione della causa societaria 10. Sulla misura di tale rischio incide anche il momento in cui il recesso (rectius, i suoi effetti) si verifica, perché la conseguente restrizione di finanza e di domanda/offerta di beni o servizi può produrre effetti negativi maggiori allorché la cooperativa abbia deliberato un progetto di espansione dell attività d impresa (con riferimento ad esempio a nuovi prodotti o nuovi mercati) ed abbia a tal fine posto in essere investimenti la cui redditività dipenda dalla possibilità di poter usufruire del contributo mutualistico nella dimensione attesa e prospettata nel momento in cui il progetto era stato programmato o l investimento effettuato. 9 Come dimostra, a tacer d altro, la disciplina dei requisiti dei soci, dell esclusione del socio e della circolazione della partecipazione. 10 D altronde, quello della disomogeneità della base sociale di una cooperativa (o di un consorzio) è problema di governance che investe non soltanto il tema del recesso, ma anche altri temi quali la distribuzione del potere di voto e la scelta della struttura di amministrazione e controllo. Un tema che richiederebbe più ampia indagine (anche perché è costantemente causa di criticità all interno di un movimento cooperativo) è quello dei limiti e delle dimensioni, e dunque della composizione, di una società cooperativa, ovverosia in che misura sia preferibile avere una cooperativa che inglobi e mantenga soci con diverse caratteristiche piuttosto che più cooperative con base sociale omogenea. Questo profilo assume importanza anche per lo specifico tema del recesso, poiché un apertura verso il recesso dei soci può essere funzionale alla moltiplicazione delle cooperative e all aggregazione (o ri-aggregazione) tra cooperatori omogenei, laddove invece limiti al potere di recedere si muovono in direzione contraria. 9

10 Altri elementi incidono sulla misura del rischio, quali il settore di mercato in cui la cooperativa opera, le condizioni del mercato, la misura e la specificità degli investimenti effettuati, ma anche la tipologia di cooperativa, perché il problema coinvolge meno le cooperative di consumo e di lavoro e più le cooperative di produzione tra imprenditori (ad esempio, nell agricoltura) e i consorzi di cooperative, dal momento che per le prime deve ritenersi in teoria più agevole il reperimento di nuovi soci o di terzi disponibili ad offrire le prestazioni del socio receduto, compensando così il deficit momentaneo avvertito dalla cooperativa. In definitiva, il recesso del socio può influenzare negativamente la stabilità e la crescita dell impresa cooperativa, sia per la perdita di capitale che causa (elemento che è comune agli altri tipi societari) sia soprattutto per la perdita di fattori della produzione o per la riduzione della domanda dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa (elemento tipico del recesso nelle società cooperative). Vedremo in seguito in che modo la legge tuteli l interesse della cooperativa rispetto alle criticità che il recesso del socio può determinare, anche se può essere subito significativo rilevare come in subiecta materia anche per il legislatore il profilo del rapporto mutualistico acquisti predominanza rispetto a quello del rapporto sociale e della conservazione del capitale sociale. Infatti, l art. 2532, 3 co., c.c., mentre sancisce l efficacia immediata del recesso rispetto al rapporto sociale, posticipa l efficacia del recesso rispetto ai rapporti mutualistici alla chiusura dell esercizio in corso (se il recesso è comunicato almeno tre mesi prima di questo momento) o alla chiusura dell esercizio successivo (se è comunicato successivamente), sul presupposto evidente che per l impresa cooperativa sia più semplice far fronte all improvvisa riduzione del capitale sociale piuttosto che all improvvisa riduzione degli apporti mutualistici dei soci 11. L art. 2532, 3 co., manifesta non solo la consapevolezza da parte del legislatore dei potenziali effetti negativi del recesso sulla stabilità dell impresa cooperativa, ma anche la sua volontà di tutelarla contro questo rischio. È dunque una norma importante perché fornisce all interprete una imprescindibile chiave di lettura per interpretare la disciplina nel suo complesso. 11 Non è chiaro, quanto alle cooperative di lavoro (che non sono al centro di questa indagine), se il recesso produca effetti immediati sul rapporto di lavoro oppure se debba applicarsi l art. 2532, 3 co., c.c. L esistenza di una norma speciale (l art. 5, 2 co., l. 142/2001) che non parla di differimento degli effetti fa propendere verso la prima soluzione (anche alla luce di quanto previsto dall art. 2520, 1 co., c.c.), anche in considerazione della rilevanza personale del rapporto di lavoro, e dunque per ragioni di tutela della personalità del lavoratore. 10

11 Anche il movimento cooperativo, attraverso i suoi organismi di rappresentanza, è apparso di recente interessato al tema. Infatti, sul presupposto dell esistenza di una relazione tra il tema del recesso, la stabilità dell impresa cooperativa e il suo sviluppo in termini di possibilità di effettuare nuovi investimenti, la Federazione Trentina delle Cooperative, nella bozza del del documento Per un nuovo patto associativo della cooperazione trentina, puntando sul compito che il proprio statuto sociale le riconosce di favorire il miglioramento ed il potenziamento della struttura imprenditoriale delle associate (art. 4), propone alle cooperative associate di adottare la seguente misura: C) Consentire all assemblea della società, su proposta del consiglio di amministrazione, di escludere il diritto di recesso dei soci dalle cooperative agricole e delle cooperative di primo grado dai consorzi e dalle società di supporto cui le stesse aderiscono per un certo numero di anni dall esecuzione di deliberazioni assunte con il parere favorevole dell assemblea stessa nei casi di cui al punto B), fermo restando in tali casi il diritto dei singoli soci di trasferire a terzi la rispettiva quota di partecipazione alla società, a condizione che il terzo acquirente sia in possesso dei requisiti previsti dallo statuto per essere socio, e che garantisca alla cooperativa lo stesso livello di partecipazione allo scambio mutualistico del socio receduto. Ai soci assenti o dissenzienti in occasione della delibera assembleare dovrà essere comunque concesso un congruo termine per recedere dalla cooperativa, prima che sia stata data concreta esecuzione alla delibera dell assemblea 12. Sembra di poter dire che questa posizione della Federazione che sarà oggetto di ulteriore valutazione e commento nel prosieguo (dopo aver esaminato la complessiva disciplina del fenomeno sotto osservazione) 13 non solo sia ragionevole, ma anche rispettosa dei diritti e degli interessi dei 12 Corsivo aggiunto. I casi di cui al punto B) riguardano delibere dell assemblea (che la Federazione, in questo documento, auspica siano previste statutariamente) di determinazione annuale dell importo massimo degli impegni passivi di carattere finanziario che la società può assumere, essendo gli amministratori obbligati a chiedere l autorizzazione per quelle operazioni che nel corso dell anno superino detto limite. Nelle linee guida del la misura di cui nel testo era così giustificata: si ritiene che in presenza di investimenti impegnativi delle cooperative e dei consorzi, decisi con il pieno e consapevole coinvolgimento della base sociale, sia giustificata una temporanea limitazione del diritto di recesso dei singoli soci, allo scopo di garantire alla società la stabilità necessaria ad affrontare serenamente la delicata fase di realizzazione dei nuovi progetti. 13 Naturalmente il documento è stato oggetto di analisi e dibattito non solo giuridici: cfr. ad es., di recente, Gaddo, Nuove regole per le coop sotto esame, in L Adige del

12 singoli soci, mirando a realizzare un equo contemperamento degli interessi dei soci e della cooperativa coinvolti nel fenomeno del recesso 14. Sia nell affrontare concretamente sia nell approfondire teoricamente il tema del recesso, non bisogna infatti trascurare che, così come esso costituisce una possibile fonte di pregiudizio per la cooperativa, costituisce allo stesso tempo uno strumento a tutela dell interesse dei soci 15, e che, pertanto, la sua regolamentazione (anche a livello statutario) deve tenere in considerazione non soltanto la posizione della società ma anche dei soci che intendano recedere 16. Diversi sono i motivi che possono spingere un socio a voler uscire dalla società cooperativa e che incidono dunque sull individuazione della funzione concreta del recesso a seconda delle circostanze: - l interesse ad ottenere la restituzione del capitale investito (recesso come strumento di disinvestimento); - l interesse ad interrompere i rapporti mutualistici con la società (recesso come strumento di riacquisizione della libertà contrattuale); - l interesse a negoziare con gli amministratori e/o con i soci di maggioranza (recesso come strumento di negoziazione endosocietaria e dunque indirettamente di voice). È interessante innanzitutto osservare in che modo il riconoscimento e la disciplina del recesso possano influenzare l adesione in una cooperativa. Si potrebbe pensare che più ampio sia il diritto di recesso, maggiori siano gli incentivi che si trasmettono all adesione ad una cooperativa, dal momento che il socio insoddisfatto può sempre uscire da essa riacquisendo 14 Sembra anzi di poter dire, come meglio si osserverà in seguito, che la posizione della Federazione presupponga che viga un sistema di default di libero recesso del socio, quando la legge in realtà tale libertà non riconosce al socio di una cooperativa (cfr. infra 4). 15 Non ci sembra che invece sia coinvolto qui direttamente anche l interesse dei creditori, perché la variabilità del capitale esclude l aspettativa di questi ultimi sulla conservazione del capitale; tuttavia, anche i creditori sono indirettamente interessati dalla vicenda del recesso, nella misura in cui esso ha incidenza sulla stabilità dell impresa cooperativa, sicché la disciplina statutaria del recesso potrebbe essere oggetto di valutazione da parte dei creditori della cooperativa in termini di sua affidabilità. 16 La nostra opinione è del resto che lo sviluppo del movimento cooperativo presupponga attenzione non soltanto verso l interesse delle cooperative (e dei consorzi) ma anche verso l interesse dei soci che, in fin dei conti, sono coloro che alimentano il movimento cooperativo sia finanziariamente sia mediante gli apporti mutualistici. Ecco perché, anche in tema di recesso, il giusto contemperamento degli interessi in gioco può rivelarsi strategia efficiente in una prospettiva di sistema di lungo periodo. 12

13 così la sua libertà sia patrimoniale sia con riferimento agli apporti mutualistici 17. Qualcuno potrebbe al limite ritenere che nessuno farebbe ingresso in una cooperativa il cui statuto (nei limiti in cui ovviamente ciò sia possibile, come si avrà modo di specificare) impedisca del tutto il recesso del socio, sicché un eccessiva rigidità rispetto al recesso potrebbe avere per la cooperativa effetti negativi pari a quelli che si avrebbero qualora il recesso fosse eccessivamente libero. D altro canto, però, per le ragioni sopra esposte, la libertà di recesso rende la cooperativa più fragile e ne può limitare la capacità di sviluppo, sicché l adesione in una cooperativa in cui il recesso sia ampiamente riconosciuto in favore dei soci potrebbe anche essere disincentivata da quest ultima circostanza 18. In ogni caso, deve ritenersi più probabile che in una società cooperativa, stanti i noti limiti di rilevanza del capitale (sia sotto il profilo dei diritti amministrativi sia di quelli patrimoniali, specie in una cooperativa a mutualità prevalente), la possibilità di recedere sia considerata dal socio (o aspirante tale) più nell eventuale prospettiva della riacquisizione della libertà contrattuale che del disinvestimento del capitale. In fondo, se il motivo predominante di adesione in cooperativa è lo svolgimento di scambi mutualistici, è del tutto naturale attendersi che questo sia il profilo oggetto di maggiore considerazione allorché si valuti se recedere da una cooperativa. In merito al recesso quale strumento di negoziazione endosocietaria e dunque di governance interna, deve osservarsi che le ragioni della negoziazione intrapresa dal socio minacciando il recesso possono essere più o meno legittime; potrebbero essere collegate ad un comportamento illegittimo o abusivo della maggioranza o degli amministratori, a loro scelte meramente sgradite, oppure al contrario ad un comportamento abusivo del socio che miri con ciò ad ottenere vantaggi cui (per legge o per statuto) non abbia diritto. Pertanto, se da un lato disciplinare il recesso in modo tale da escluderlo o limitarlo potrebbe ridurre il potere di (controllo e di) reazione dei soci nei confronti della maggioranza e del management aumentando il rischio di comportamenti abusivi da parte di questi ultimi; dall altro, estendere il diritto di recesso significherebbe attribuire al socio un arma da 17 Cfr. Galletti, sub art. 2532, 2005, p. 2748, secondo cui l ampiezza delle cause di recesso svolge una residuale funzione incentivante dell adesione, poiché gli aspiranti cooperatori sono rassicurati dalla possibilità di poter smobilizzare le risorse allorché le condizioni dell iniziativa dovessero rivelarsi non più sostenibili. 18 Come già si osservava (retro nt. 15), la fragilità dovuta alla libertà di recedere potrebbe essere altresì oggetto di valutazione (negativa) da parte dei potenziali creditori della cooperativa. 13

14 utilizzare contro la società e il suo management per perseguire egoisticamente i propri interessi (in certi casi anche abusivamente) con pregiudizio dell interesse collettivo del gruppo dei cooperatori, ovvero dell interesse sociale della cooperativa 19. Sulla superiore questione incidono naturalmente le condizioni del mercato, perché è evidente che il recesso costituisce una minaccia credibile (ovvero più efficace) là dove la cooperativa non abbia alternative possibili per il caso di perdita del socio, perché incontri difficoltà a trovare nuovi soci o a ottenere maggiori prestazioni mutualistiche da parte dei soci esistenti e/o perché abbia effettuato investimenti che richiedono che il contributo del socio alla causa mutualistica non si interrompa. D altra parte, il recesso non costituisce minaccia credibile (ovvero è meno efficace) allorché il socio non abbia alternative di mercato, come nel caso in cui la sua produzione non possa (o possa solo con minor vantaggio) essere dirottata verso altre cooperative o altri acquirenti (ciò che può dipendere da varie circostanze, quali la quantità o qualità che produce, il luogo di produzione, ecc.). Un ultima notazione prima di cominciare ad esaminare i profili giuridici del recesso riguarda i temi che in qualche modo sono collegati a quello del recesso. I problemi del recesso del socio di cooperativa non possono infatti essere adeguatamente intesi ed affrontati senza tenere quanto meno in considerazione alcuni profili connessi quali quello dell ammissione di nuovi soci; della circolazione e della cessione delle quote; della concorrenza; nonché degli usi specifici della forma cooperativa in determinati mercati, settori di mercato o fasi della produzione o commercializzazione di beni o servizi. 19 A tal proposito, ancorché nella sua particolare visione della cooperativa quale società sostanzialmente non dissimile da una società lucrativa (visione certo favorita dalla mancata considerazione della legislazione applicabile alle società cooperative, che fortemente contribuisce a marcare sotto vari profili la loro differenza dalle società lucrative), un illustre economista osservava ormai più di cento anni fa: Ciascun individuo che fa parte della cooperativa, fa il calcolo del proprio tornaconto e non eleva lo sguardo al di là o al di sopra di questo. Finché egli ha convenienza di restare nella società, ci sta; se il conto non gli torna, ne esce; e siccome tutti quanti ragionano così, la società esiste finché c è convenienza individuale per tutti quanti di tenerla in vita e cessa se quella viene meno : così Pantaleoni, 1897, p

15 3 Le fonti di disciplina del recesso Nella disciplina generale delle cooperative, la principale disposizione in tema di recesso è l art c.c., che a questa specifica fattispecie è interamente dedicato 20. Il 1 co. dell art c.c. stabilisce che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall atto costitutivo 21. Legge e atto costitutivo sono dunque le due fonti di disciplina del recesso del socio di cooperativa. Le principali questioni che si pongono e che saranno successivamente analizzate sono: 1. quali siano, oltre all art c.c., le norme di legge cui l art fa riferimento; 2. quale sia la relazione tra legge e atto costitutivo (o statuto) 22 nella disciplina del recesso, e segnatamente quali spazi di autonomia la legge riservi allo statuto nella regolamentazione di questa materia. Il punto sub 2) rappresenta il cuore e l obiettivo di questa indagine: esso sarà pertanto oggetto di successivo approfondimento, per il quale tuttavia è necessario svolgere preliminarmente il punto sub 1). Là dove non esista una disciplina speciale ai sensi dell art. 2520, 1 co., c.c. 23, il recesso del socio di cooperativa è innanzitutto disciplinato dalle norme di cui agli artt ss. c.c., che compongono la disciplina generale delle società cooperative. Nell ambito di questa disciplina generale, oltre all art c.c., che, come detto, costituisce la norma principale in materia, ci sono altre disposizioni che si occupano di recesso, e segnatamente: l art. 2521, 3 co., n. 7, che, nel fissare il contenuto obbligatorio dell atto costitutivo, fa riferimento alle condizioni per l eventuale recesso dei soci; l art. 2526, 3 20 Ciò naturalmente vale con riguardo al recesso del socio cooperatore, perché con riferimento al recesso dei soci finanziatori la disposizione principale è l art. 2526, 3 co., c.c., che rinvia integralmente agli artt e ss., c.c. 21 Sempre nel 1 co. dell art c.c. si trova il divieto di recesso parziale, che è comprensibile alla luce della natura non capitalistica della società cooperativa e dunque dell interesse non speculativo dei soci; per questa ragione, è invece naturalmente ammissibile il recesso parziale da parte del socio finanziatore (anche perché, con riguardo al socio finanziatore, l art. 2526, 3 co., esclude l applicazione dell art. 2532, dovendosi dunque applicare l art. 2437, 1 co., che espressamente attribuisce al socio il diritto di recedere per tutte o parte delle azioni). 22 Nonostante l art. 2532, 1 co., c.c. parli di atto costitutivo (in sintonia, peraltro, con quanto disposto dall art. 2521, 3 co., n. 7) è più probabile che la disciplina convenzionale del recesso si trovi nello statuto, ovverosia in quell atto contenente le norme relative al funzionamento della società, il quale, ancorché separato dall atto costitutivo, si considera parte integrante dello stesso (art. 2521, 4 co., c.c.). 23 Cfr., ad esempio, l art. 5, 2 co., l. 142/

16 co., sulla disciplina del recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto (cioè dei soci finanziatori); l art. 2530, 6 co., che prevede una causa legale di recesso collegata all eventuale previsione statutaria della incedibilità delle quote o delle azioni; l art. 2535, che individua i criteri di liquidazione della quota del socio che abbia cessato di far parte della società, anche per effetto di recesso (oltre che di esclusione e morte); l art sulla responsabilità del socio uscente (anche a seguito di recesso); l art. 2544, 1 co., che esclude la possibilità da parte degli amministratori, indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa, di delegare ad un comitato esecutivo o ad un singolo amministratore (tra gli altri anche) i poteri in materia di recesso; l art septies, 2 co., dedicato alla diversa e particolare fattispecie del recesso di una cooperativa dal gruppo cooperativo paritetico. La normativa generale sulle cooperative potrebbe però non costituire l unica fonte legale di disciplina del recesso: ciò perché, com è noto, la disciplina delle cooperative non costituisce un sistema chiuso in virtù del rinvio operato dagli artt e 2522, 2 co., c.c. alle disposizioni sulle società per azioni o alternativamente (in taluni casi con la mediazione dello statuto che operi una scelta in tal senso) a quelle sulle società a responsabilità limitata, le quali disposizioni si applicano alle cooperative per quanto non previsto dal presente titolo e in quanto compatibili. È pertanto opinione pacifica in dottrina che il recesso del socio di cooperativa, oltre che dalle norme specifiche sulle cooperative sopra richiamate, sia disciplinato anche dalle norme che si applicano al recesso del socio di s.p.a. e al recesso del socio di s.r.l., naturalmente in quanto non derogate dalle prime e compatibili con la struttura e la funzione delle società cooperative, cioè con la loro particolare natura giuridica 24. Non ha invece trovato sostenitori la tesi, pure prospettabile, secondo cui, essendo il recesso oggetto di disciplina specifica, anche mediante rinvio all atto costitutivo della cooperativa (art. 2532, 1 co., c.c.), non sussiste quella lacuna di previsione che, stando alla lettera dell art. 2519, 1 co., c.c., giustifica il ricorso suppletivo alle norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l Di orientamento pacifico al riguardo parla ad es. Bonfante, 2008, p. 1098; e cfr. infatti tra i tanti Stella Richter, 2004, I, p. 414; Giorgi, sub art. 2532, 2006, p. 276; Ibba, 2007, p Alla medesima conclusione si giungeva prima della riforma del diritto societario del 2003 con riferimento all art c.c. (nonostante, peraltro, l art c.c., nel testo anteriore alla riforma, non richiamasse espressamente il recesso come materia di rinvio alla disciplina delle s.p.a.): cfr., per tutti, Bonfante, 1999, p Tale tesi potrebbe anche sostenersi sulla base della previsione di cui all art. 2526, 3 co., interpretata a contrario: se infatti il legislatore ha fatto riferimento alla disciplina della s.p.a. con riguardo al recesso del socio finanziatore, potrebbe sostenersi che, a 16

17 Ne consegue che l analisi del tema del recesso del socio di cooperativa dovrà tenere conto anche delle norme riferibili a s.p.a. e s.r.l., e ciò soprattutto con riguardo alle cause che legittimano il recesso, che è forse l aspetto più importante del tema e da cui muoverà l approfondimento giuridico che ci si propone di svolgere in questa sede. 4 La legittimità del recesso presuppone l esistenza di una specifica causa, legale o statutaria, che sia fonte del relativo diritto. Inapplicabilità alle società cooperative dell art. 24, 2 co., c.c. È opportuno cominciare con lo smentire una falsa convinzione, ovvero forse un presupposto erroneo che talvolta sembra agitarsi nei discorsi che riguardano il recesso nelle cooperative, ma che non trova (come vedremo) corrispondenza alcuna né nella legislazione applicabile né nei suoi principi ispiratori, e cioè che la cooperativa sia una società caratterizzata dalla porta aperta, tanto in entrata quanto in uscita, e che pertanto il recesso del socio di cooperativa sia libero, non soggetto né assoggettabile a vincoli. In realtà, la già richiamata disposizione principale in materia, cioè l art. 2532, 1 co., c.c., è chiara nello stabilire che il socio di cooperativa può recedere soltanto nei casi previsti dalla legge e dall atto costitutivo. Ciò significa che il diritto di recedere sorge soltanto in presenza di una specifica causa identificata dalla legge o dallo statuto; comporta che il socio di una cooperativa non può recedere liberamente e incondizionatamente (cioè ad nutum), bensì soltanto in presenza di fatti, circostanze, condizioni previsti dalla legge (c.d. cause legali di recesso) o dallo statuto (c.d. cause statutarie di recesso), come anche i giudici hanno avuto modo correttamente di sottolineare 26. contrario, egli non abbia voluto fare riferimento a questa disciplina con riguardo al recesso del socio cooperatore, che sarebbe dunque sottoposto unicamente alle norme particolari sulle cooperative (oltre che alle disposizioni statutarie, così come previsto dall art. 2532, 1 co., c.c.). Ma per un interpretazione completamente diversa dell art. 2526, 3 co., nel senso che esso confermi la sottoposizione del recesso del socio di cooperativa alle regole sulle s.p.a., cfr. Giorgi, sub art. 2532, 2006, p Il fatto che le pronunce della Cassazione si riferiscano all art. 2526, c.c., ante riforma non muta i termini della questione, perché l art. 2526, nel testo anteriore alla riforma, aveva un contenuto sostanzialmente analogo all attuale art. 2532, 1 co., facendo rinvio ai casi in cui *il recesso+ è ammesso dalla legge o dall atto costitutivo : cfr. Cass., , n. 8802, Rep. Foro it., 1992, Cooperativa, n. 60: l art c.c., che disciplina il recesso dalla società cooperativa regolandone modalità di esercizio ed 17

18 Né, come diremo, le norme di legge applicabili in virtù del rinvio di cui all art. 2532, 1 co., c.c. statuiscono che il socio di cooperativa sia libero di recedere 27. Quanto invece alle possibili disposizioni statutarie, da un lato si discute se lo statuto di una cooperativa possa contemplare il recesso ad nutum 28 ; dall altro, qualora concretamente non lo preveda, di sicuro il socio della cooperativa non potrebbe recedere liberamente, ciò che implica che il recesso libero richiede comunque una previsione statutaria in tal senso (la cui legittimità, come detto, è peraltro dibattuta). Nella cooperativa, non v è dunque simmetria tra porta aperta in entrata e porta aperta in uscita, poiché se è libera l ammissione di nuovi soci, non è invece libera l uscita dei soci 29. Né la variabilità del capitale deve essere intesa come regola tecnica che agevola la fuoriuscita di soci dalla società, perché semmai è regola tecnica congegnata per agevolare l ampliamento della base sociale. D altro canto, tale asimmetria tra porta aperta in entrata ed in uscita ben si spiega anche nella prospettiva della funzione sociale della cooperativa, poiché l ammissione di nuovi soci è un modo mediante il quale la cooperativa diffonde i benefici che è in grado di produrre, laddove il libero recesso può costituire un modo mediante il quale il socio, in una prospettiva individualistica, si sottrae alla condivisione dei benefici, delle effetti, non configura il recesso come un diritto accordato in via generale ad ogni socio, ma rinviando a fonti ad esso esterne, riconosce tale diritto solo in presenza di una specifica norma di legge o dell atto costitutivo ; Cass., , n. 4274, ibidem, 1988, n. 44: nelle società cooperative, il recesso del socio, che l art. 2526, c.c. si limita a disciplinare con riguardo a modalità di esercizio ed effetti, non configura un diritto accordato in via generale, né può considerarsi spettante in tutte le ipotesi previste dall art. 2285, c.c., per le società di persone, ma va riconosciuto solo in presenza di una specifica norma di legge (come quella contenuta nell art. 2523, 2º comma, quando vi sia divieto di cessione delle quote od azioni) o dell atto costitutivo ; nella giurisprudenza di merito: T. Napoli, , in Rep. Foro it., 2008, Merito extra, n. 128; T. Milano, , in Società, 1995, 1331: non esiste nella società cooperativa un diritto assoluto del socio di incondizionatamente recedere dalla società: il recesso è consentito nei soli casi tassativi in cui questo è ammesso dalla legge o dall atto costitutivo ; T. Prato, , ibidem, 1987, Cfr. Galletti, sub art. 2532, 2005, p. 2751: la legge non impone mai il recesso ad nutum, a meno che ci sia un divieto statutario di cessione (sul divieto statutario di cessione come causa legittimante il recesso cfr. oltre nel testo). 28 Cfr. infra Cfr. Galletti, sub art. 2532, 2005, p. 2750: [v]i è poi asimmetria, nonostante quel che spesso si pensa, fra porta aperta all ingresso ed all uscita: la libertà di entrare non comporta infatti necessariamente la stessa libertà per uscire ; alla cui prospettiva aderisce Ibba, 2007, p

19 perdite e dei rischi che derivano dallo svolgimento di un impresa comune in forma cooperativa 30. Non a caso, non v è traccia del recesso, né tanto meno della libera recidibilità dei soci, nella definizione, nei valori e nei principi legislativi dell International Co-operative Alliance ( ICA ), dove piuttosto l accento è posto sulla formazione volontaria della cooperativa, il suo carattere solidaristico (rispetto al quale, come rilevato, la libertà di recesso può anzi porsi in conflitto) e la sua apertura a tutte le persone capaci di utilizzare i servizi offerti dalla cooperativa e di accettare le responsabilità connesse all adesione (e non, evidentemente, di sottrarsi ad esse esercitando il recesso) 31. Parimenti, volgendo lo sguardo alla legislazione straniera, ancorché non possa dirsi che in generale il recesso sia oggetto della medesima cautela (quasi sfavore 32 ) cui invece è fatto oggetto nella legislazione italiana 33, in nessuna legge si afferma sic et simpliciter che il socio di 30 Da questo punto di vista è interessante porre in luce le osservazioni cui giunge Cass., , n. 2524, in Banca dati De Jure, ancorché con specifico riguardo ad una clausola di recesso in una cooperativa edilizia che consentiva al socio cui già fosse stato assegnato l alloggio di recedere e trattenere l immobile. La Suprema Corte osserva infatti che questa clausola è nulla anche perché mutualità vuol dire reciprocità e consentire al socio di recedere prima che lo scopo mutualistico sia interamente realizzato significherebbe legittimare ogni socio a perseguire il proprio personale interesse, senza alcun riguardo per quello degli altri. Naturalmente, questa decisione (che peraltro anche con riguardo al caso di specie dà adito a diverse questioni e molti dubbi) non si presta ad essere estesa al recesso in altre tipologie cooperative in cui lo scopo mutualistico non si attua in un unico e solo momento bensì continuativamente, ma le parole della Corte sono utili per capire il problema del recesso, quale soluzione individuale rispetto a quella condivisa, quale sottrazione rispetto allo scopo comune, che, però, come si dice nel testo, può essere un utile strumento di governance dell impresa cooperativa, sicché non deve essere in sé demonizzato, bensì regolato secondo una prospettiva attenta agli interessi coinvolti e al loro adeguato bilanciamento. Cfr. anche T. Sassari, , in Rep. Foro it., 2010, Cooperativa, n. 56: Il recesso parziale, ossia attuato solo da coloro cui sono stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa è ancora impegnata nella costruzione e/o assegnazione di altri alloggi, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la società cooperativa, in quanto il nesso d interdipendenza funzionale che collega lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente e non individualmente considerate impedisce che il singolo socio possa perseguire esclusivamente il proprio personale interesse, senza alcun riguardo per quello degli altri. 31 Cfr. Statement on the Co-operative Identity del 1995, spec. il 1 principio in tema di Voluntary and Open Membership. I principi dell ICA sono stati recepiti nella Raccomandazione dell ILO n. 193 del 2002 sulla promozione delle cooperative, la quale si concentra molto sul rafforzamento e lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative, rispetto a cui, come rilevato nel testo, la libertà di recesso ci sembra porsi in potenziale contrasto. 32 In tal senso cfr. Bonfante, 1999, p. 490, secondo cui il recesso non è mai stato considerato con particolare favore dal nostro legislatore. 33 Anche se questo sfavore si è in parte attenuato con la riforma del 2003, dove ci sono state aperture verso il recesso del socio di società di capitali, e dunque anche del socio di cooperativa, in virtù del rinvio di cui all art. 2519, c.c., 19

20 cooperativa abbia il diritto incondizionato ed incondizionabile di recedere. Infatti, anche nelle leggi straniere più liberali sul punto (dove il principio è quello della libera recedibilità del socio) si consente allo statuto di limitare in qualche modo, direttamente o indirettamente, anche se talvolta soltanto entro certi limiti, la libertà del socio di recedere, con modalità simili a quelle che più avanti saranno messe in risalto allorché si presenteranno i possibili limiti statutari al recesso del socio 34. L unica eccezione è rappresentata dalla legge austriaca, ma riguarda il caso (che nel nostro, come in molti altri ordinamenti, non sarebbe configurabile) di cooperativa con responsabilità illimitata dei soci (in questo caso, secondo la legge austriaca, il socio ha sempre diritto di recedere dalla cooperativa anche se essa è costituita a tempo determinato) 35. Molte leggi straniere affidano allo statuto la competenza a regolare il recesso, prevedendo altresì alcune cause specifiche di recesso legale. Anche nel regolamento europeo sulla Società cooperativa europea ( SCE ) del 2003 non si assegna al socio di cooperativa il diritto generale di recedere, ma si prevedono alcuni casi specifici in cui egli ha diritto di recedere (artt. 7, 5 co.; 15, 2 co.) e, per il resto, si affida allo statuto il potere di disciplinare la fattispecie (art. 16, 3 co.). Nel nostro ordinamento giuridico, l unica forma organizzativa in cui il recesso è di regola libero è l associazione (riconosciuta o non riconosciuta). L art. 24, 2 co., c.c., infatti, stabilisce che l associato può sempre recedere dall associazione se non ha assunto l obbligo di farne parte per un tempo determinato. Le ragioni che spiegano questa previsione legislativa non possono tuttavia estendersi ad organizzazioni, come le cooperative, che hanno forma societaria e sono dirette allo svolgimento di attività d impresa e al perseguimento di finalità prevalentemente economiche (lo si sottolinea perché l idea che nelle cooperative il recesso debba essere libero costituisce forse un eredità dell accostamento delle cooperative alle associazioni, che in Italia si deve principalmente alla nota tesi ascarelliana, ma che è presente anche in altri paesi: se è senz altro vero che nelle cooperative, a differenza che nelle società di capitali, l elemento personale assume particolare rilevanza poiché la persona del socio conta in sé a prescindere dal capitale 34 Tra le non poche leggi straniere che espressamente riconoscono il diritto di recesso del socio (ancorché, come riferito nel testo, consentono allo statuto di limitarlo) figurano la legge dell Estonia del 2001 (cfr. art. 17 e 18), la legge finlandese del 2001 (cap. 3, sez. 24), la legge tedesca del 1889 (art. 65), la legge ungherese del 2006 (sez. 62), la legge norvegese del 2007 (sez. 22), la legge spagnola del 1999 (art. 17), la legge svedese del 1987 (cap. 3, sez. 4). 35 Cfr. art. 54, 1 co., della legge austriaca del

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