COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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1 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 151 del Esaminato dal Co.Re.Co. in data delibera 206 del Revisioni: NOTE:

2 ART. 1 - FINALITA DEL SERVIZIO Il servizio di assistenza domiciliare si propone le seguenti finalità: a) favorire la permanenza dell utente nel proprio nucleo familiare, o comunque nel proprio ambiente di vita: b) stimolare la massima attivazione delle risorse residue dell utente, sia fisiche che psichiche, evitando che gli interventi si sostituiscano ad attività che l utente sia ancora in grado di svolgere direttamente; c) promuovere la partecipazione dei familiari nell assistenza al soggetto, nella convinzione che alla famiglia spetti il compito primario di tutela dei propri membri; d) intervenire per rompere l eventuale isolamento sociale dell utente favorendone la partecipazione ad iniziative di aggregazione; e) evitare il ricovero in Istituto, fuorchè nei casi in cui le condizioni di non autosufficienza lo rendano strettamente indispensabile. ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO Il Servizio si rivolge agli ultrasessantenni che siano residenti e/o domiciliati nel nostro Comune e si trovino nelle seguenti condizioni: a) impossibilità di accudire se stessi e di rispondere adeguatamente alle esigenze del vivere quotidiano, a causa di uno stato di malattia o di invalidità specifico dell età senile e che comporti una riduzione dell autosufficienza temporanea o continuativa; b) siano soli o comunque vivano in una situazione di isolamento; c) non dispongano di sufficiente assistenza da parte dei familiari con particolare riferimento ai figli conviventi e non, causa comprovato impedimento da parte di questi ultimi (assenza per attività, stato di malattia, conclamata conflittualità nei rapporti interpersonali). La situazione economica del richiedente e dei figli, conviventi e non, viene valutata ai fini della presa in carico da parte del servizio solo nel caso in cui, verificandosi un eccesso di domande rispetto alle risorse del servizio, si presenti l esigenza di definire, in sede di Commissione Assistenza, una graduatoria di priorità per l accesso al servizio. Anche in tal caso comunque la valutazione economica della situazione dovrà integrarsi a quella sociale e sanitaria tendenzialmente verrà data precedenza all utente che rischi l istituzionalizzazione. Casi particolari di richiedenti non anziani che pure si trovino nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, verranno esaminati singolarmente. ART. 3 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO Il Servizio eroga le seguenti prestazioni; a. attività di consulenza e sostegno in favore dei cittadini non autosufficienti o che debbano fornire adeguata assistenza a propri parenti non autosufficienti; b. aiuti volti a favorire l autosufficienza nell attività giornaliera: nelle attività della persona su se stessa (alzarsi e coricarsi, igiene personale; vestirsi; assunzione dei pasti); nel governo dell alloggio e nelle attività domestiche (igiene dell alloggio, cambio di biancheria e lavanderia; riordino della stanza e del letto; spesa; preparazione o consegna pasti a domicilio);

3 nella adozione di norme igienico-sanitario corrette dietro prescrizione del medico di base od altre figure professionali sanitarie specialistiche (diete; assunzione di farmaci; prevenzione piaghe da decubito; piccole medicazioni; corretta deambulazione; mobilizzazione degli arti invalidi; accorgimenti per una corretta posizione; uso di ausili e protesi); c. aiuti volti a favorire i rapporti con l esterno e relazionali (accompagnamento per visite mediche ed altre necessità di carattere sanitario; rapporti con i medici di base ed altre figure sanitarie; interventi di socializzazione e sostegno psicologico diretti al singolo o a gruppi) ART. 4 - PERSONALE DEL SERVIZIO Il personale del servizio è costituito da una assistente sociale dell Ufficio Sicurezza Sociale e dagli operatori di base di ruolo o in convenzione esterna. L assistente sociale e gli operatori di base collaborano, ciascuno nel proprio specifico ambito professionale, al corretto funzionamento ed alla progressiva qualificazione del servizio in rapporto all evoluzione dei bisogni espressi dalla popolazione anziana. In particolare all assistente sociale spettano le mansioni di cui al punto a) del precedente articolo 3, oltre alle attività inerenti l assunzione dei casi in carico al servizio, la programmazione, il coordinamento e l organizzazione tecnica del servizio come specificato ai successivi artt. 5,6,7. L assistente sociale ha inoltre il compito di promuovere e favorire il collegamento tra il servizio di assistenza domiciliare ed i servizi sanitari dell U.S.L. n. 22, quali: il servizio di medicina di base, il servizio di igiene mentale, il servizio sociale ecc... nonché con le strutture sanitarie pubbliche e private. Gli operatori di base, oltre ad espletare le prestazioni di cui ai punti b) e c) del precedente art. 3, partecipano e contribuiscono secondo le proprie competenze professionali alle altre attività del servizio come descritto ai successivi artt. 5, 6, 7. Nell ambito del servizio di assistenza domiciliare, possono essere inseriti obiettori di coscienza in servizio civile e personale volontario che svolgeranno funzioni nell ambito di singoli progetti finalizzati, proposti ed elaborati dall assistente sociale al fine di perseguire la massima corrispondenza del servizio alle esigenze del territorio. I rapporti tra Amministrazione Comunale, Servizio di Assistenza Domiciliare e tali collaboratori, viene regolato da apposite deliberazioni adottate dall Amministrazione Comunale. ART. 5 - PROCEDURE PER L ASSUNZIONE IN CARICO AL SERVIZIO, PIANO DI LAVORO E VERIFICHE. Le segnalazioni e le richieste di consulenza e/o di assunzione in carico al servizio devono pervenire all Assistente sociale che è a disposizione dei cittadini in giorni ed orari prestabiliti. Al momento della domanda di assunzione in carico al servizio, il richiedente è tenuto ad esibire la documentazione ed a fornire le informazioni necessarie alla valutazione sociale, sanitaria ed economica della situazione. Tale documentazione verrà conservata in copia in un apposito fascicolo nominativo intestato all anziano, sul quale viene inoltre via via registrato dall assistente sociale tutto quanto sia di rilievo per l intervento sul caso. In seguito alla domanda di intervento, l assistente sociale, insieme ad un operatore del servizio, effettua una visita domiciliare per procedere ad un analisi del livello di autosufficienza dell anziano, delle risorse individuali e del nucleo dei bisogni scoperti e prioritari ai quali sia possibile dare una risposta tramite il servizio.

4 Successivamente l assistente sociale, dopo aver sentito nella prima riunione di collettivo successiva alla visita domiciliare gli operatori di base, per quanto attiene la loro specifica professionalità, elabora il piano di lavoro individualizzato definendo: l opportunità di attivare o meno un intervento; gli obiettivi dell intervento; la tipologia, la frequenza e le modalità di espletamento dell intervento stesso; la scadenza entro la quale compiere la prima verifica; la durata dell intervento, qualora quest ultimo sia da considerarsi temporaneo. La proposta di presa in carico, unitamente al piano di lavoro di cui sopra, vengono quindi sottoposti alla Commissione Assistenza per l approvazione o, nei casi di urgenza, direttamente all Assessore competente e successivamente ratificati in Commissione. La Commissione Assistenza, o l Assessore (in via d urgenza), si pronunciano inoltre sulla graduatoria di priorità per la presa in carico da parte del servizio, aggiornandola in considerazione delle nuove richieste inoltrate e tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 2. Al momento della presa in carico viene puntualmente comunicato e motivato all utente ed ai suoi familiari il piano di lavoro predisposto dal servizio. Periodicamente, alle scadenze previste dal piano di lavoro, si procede alla verifica delle situazioni in carico al servizio alla luce della migliore conoscenza della stessa acquisita nel tempo e con la valutazione della corrispondenza tra interventi programmati e interventi realizzati e tra questi ultimi, gli obiettivi definiti ed i risultati ottenuti. Gli strumenti di tale verifica, che viene svolta dall assistente sociale in collaborazione con gli operatori di base, sono: visita domiciliare, colloqui con familiari, parenti, medici di base od altre figure sanitarie di riferimento, scambio di informazioni, analisi delle registrazioni degli interventi, discussione del caso in collettivo. L eventuale modifica del piano di lavoro, predisposta dall assistente sociale con la collaborazione degli operatori di base, a seguito della verifica, viene motivata e concordata con l assistito ed i suoi familiari. Nel caso in cui dalla verifica emergesse l opportunità di sospendere o limitare drasticamente l intervento, la relativa proposta viene sottoposta alla Commissione Assistenza per l approvazione, o nei casi urgenti, all Assessore competente successivamente ratificata dalla Commissione medesima. ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO Le mansioni di programmazione, coordinamento e organizzazione tecnica del servizio sono affidate all assistente sociale. In particolare l assistente sociale organizza il complesso degli interventi di assistenza domiciliare in riferimento alle reali esigenze espresse dagli utenti ed ai piani di lavoro elaborati sui singoli casi e coordina il gruppo degli operatori definendo: il prospetto settimanale degli interventi sui singoli utenti e di quelli inerenti i servizi collaterali di recapito pasto e di lavanderia, specificando il carico di lavoro quotidiano di ciascun operatore di base ed il turno di servizio (mattina 8-14 o pomeriggio 12-18) a ciascun spettante; i turni di rotazione degli operatori sui singoli casi in carico al servizio; l elaborazione del prospetto generale di rotazione degli operatori sui due turni di servizio da verificarsi almeno annualmente in considerazione delle esigenze dell utenza; la frequenza e le cadenze delle visite domiciliari agli utenti (prime visite, visite di verifica), nonché quelle inerenti tutte le altre attività di supporto ai singoli interventi (colloqui con l utente, con i familiari, con i medici, con i vicini, etc..) i programmi e l organizzazione delle attività di socializzazione dirette a gruppi di utenti.

5 Tutta l attività di cui sopra deve essere espletata tendendo al massimo coinvolgimento degli operatori di base, stimolando e valorizzando il loro specifico contributo professionale, in quanto fondamentale per la buona riuscita degli interventi. L assistente sociale presenta inoltre, periodicamente e con frequenza almeno annuale, agli organi competenti dell amministrazione Comunale, una relazione di verifica inerente l andamento globale del servizio, le eventuali problematiche emergenti nella fascia di popolazione ultrasessantenne e non copribili dalle prestazioni fornite dal servizio, le conseguenti proposte e/o progetti di ampliamento, modifica del servizio o di istituzione di nuovi servizi, nonché le esigenze di aggiornamento del personale del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 9. ART. 7 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO L orario del funzionamento del servizio si articola su sei giorni settimanali dal Lunedì al Sabato, festivi esclusi, dalle 8.00 alle Tale orario è garantito attraverso la rotazione degli operatori di base su due turni di lavoro: al mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, al pomeriggio dalle ore alle ore Il numero di operatori in servizio quotidianamente su ciascuno dei due turni, viene deliberato annualmente su proposta formulata dall assistente sociale in occasione della presentazione della relazione annuale di verifica del servizio, di cui al precedente art. 6. Gli operatori, previsti ai sensi dell art. 4 della Legge Regionale nr. 30, si succedono sui due turni di servizio con ritmo regolare, secondo il prospetto di rotazione definito annualmente. Gli eventuali cambi di turno, richiesti dagli operatori in tempo utile per la programmazione del prospetto settimanale (di cui al precedente art. 6) possono essere autorizzati per iscritto dall assistente sociale qualora non contrastino con le esigenze dei singoli utenti che ne vengano interessati direttamente o indirettamente. Gli operatori sono altresì tenuti a coprire gli eventuali turni che rimangano scoperti per malattia, ferie o permessi, ove non siano possibili sostituzioni, al fine di garantire il regolare espletamento degli impegni assunti dal servizio. Il collettivo degli operatori del servizio, costituito dagli operatori di base, dall assistente sociale e da altri eventuali collaboratori del servizio secondo quanto previsto all art. 4, si riunisce settimanalmente per almeno tre ore che possono essere ripartite anche in giornate diverse. Le riunioni di collettivo hanno lo scopo di consentire e favorire: lo scambio di informazioni e conoscenze fra gli operatori del servizio, sia sul singolo caso che sull insieme delle attività del servizio; la definizione ed il confronto sulla metodologia degli interventi, al fine di garantirne la necessaria efficacia ed omogeneità; la definizione delle modalità di integrazione degli interventi espletati tra di loro e tra questi e quelli erogati da servizi sanitari dall U.S.L. n. 22; la verifica del lavoro svolto attraverso l utilizzo del sistema informativo a ciò finalizzato, di cui al successivo art. 8; l esame comune del prospetto settimanale degli interventi ed il coordinamento tra gli operatori atto a garantire la necessaria interazione. Ad ogni seduta di collettivo viene redatto il relativo verbale degli argomenti discussi e degli impegni assunti, che viene conservato quale strumento di verifica del lavoro svolto. ART. 8 SISTEMA INFORMATIVO Il sistema di documentazione, relativo al servizio di assistenza domiciliare, è parte integrante del sistema informativo riguardante l insieme dei servizi socio - assistenziali erogati dal Comune di San Lazzaro di Savena. Gli strumenti informativi utilizzati dal servizio sono pertanto i seguenti:

6 Cartella individuale, nella quale si raccolgono e si mantengono aggiornati i dati oggettivi (anagrafici, economici, sanitari) e soggettivi (relazionali, ambientali, di personalità), nonché vengono registrati i momenti del rapporto utente-servizio (colloqui, visite domiciliari, contatti con altri Enti, piani di lavoro e verifiche). Ogni cartella è catalogata, con attribuzione di un numero progressivo e tenuta in un apposito registro; schede nominative, da inserire nei relativi schedari previsti dal sistema informativo e cioè: schedario generale dell utenza, schedario delle segnalazioni e schedario per problemi. Inoltre, quotidianamente, gli operatori di base registrano gli interventi, espletati secondo quanto previsto dal relativo prospetto settimanale, su apposite schede nominative dell utenza specificando il tipo di intervento effettuato, la sua durata reale, nonché le eventuali variazioni rispetto a quanto programmato. Tali schede vengono utilizzate come strumenti di verifica degli interventi stessi. La relazione di verifica del servizio, di cui al precedente art. 6, viene redatta dall assistente sociale del servizio, partendo dalla elaborazione dei dati e delle informazioni ricavati dagli strumenti informativi di cui sopra. ART. 9 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE L Amministrazione Comunale attivi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro, momenti di aggiornamento per il personale del servizio, in riferimento alle proposte contenute nella relazione di verifica di cui al precedente art. 6. Per il personale in convenzione, l amministrazione concorda di volta in volta con le rispettive Cooperative, il monte ore da considerarsi come normale orario di lavoro.

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