Comune di Mesagne. Art. 13 (in giallo barrato l abrogazione avvenuta il 24 settembre 2013) Composizione e costituzione delle Commissioni permanenti

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1 Estratto di articoli del regolamento sul funzionamento di vari consigli comunali riguardanti le Commissioni Consiliari in particolari i diritti di surroga e partecipazione dei consiglieri comunali. tali diritti sono differenti come si dimostra dai casi di seguito richiamati. Abbiamo evidenziato in giallo quello relativo alla surroga in celeste quello relativo alla partecipazione Comune di Mesagne Art. 13 (in giallo barrato l abrogazione avvenuta il 24 settembre 2013) Composizione e costituzione delle Commissioni permanenti 1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo dovranno essere stabiliti: a. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresenti di tutti i gruppi consiliari. b. Il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo. 2. Ogni Consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo. 3. Tutte le Commissioni consiliari dovranno essere composte di soli Consiglieri comunali in carica ed in numero dispari. 4. Ciascun Gruppo consiliare, entro 5 giorni dalla adozione della deliberazione con la quale viene fissato il numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni. 5. Analogamente si procede in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa del Consigliere comunale nel corso del mandato amministrativo. 6. I Gruppi possono sempre procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. 7. Le Commissioni consiliari sono costituite con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale che ne darà formale comunicazione al Consiglio. 8. Entro 5 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale fissa la data della prima riunione per l elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti. Art. 14 Partecipazione alle altre Commissioni 1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto. Comune di Spoleto Costituzione e composizione Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi

2 consiliari ed ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nel proprio seno, commissioni permanenti, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione numerica. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun capogruppo. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, né dell'eventuale gettone di presenza, il sindaco ed i membri della giunta comunale competenti per materia, nonché i consiglieri comunali non delegati; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche. Presidenza e convocazione delle commissioni Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un presidente espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. Nella stessa riunione la commissione elegge, oltre al presidente, anche due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Il vicepresidente eletto con il maggior numero di voti esercita le funzioni vicarie. Il presidente e i due Vicepresidenti compongono l'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Un terzo dei membri della commissione può richiedere la convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata entro i dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, anche attraverso fax, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di appartenenza, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta comunicata prima della seduta al presidente della commissione che l'allega al verbale. ART.3 Comune di Giulianova Marche Ogni Commissione Consiliare si compone n. 7 (sette) Consiglieri, di cui 4 (quattro) appartenenti alla maggioranza e 3 (tre) alla minoranza. Ciascuna Commissione è composta da un Consigliere Comunale di ciascun gruppo Consiliare.

3 L elezione dei predetti Consiglieri avviene con votazione separata. Ogni Consigliere può esprimere nelle votazioni separate un solo voto. In caso di parità di voti verrà eletto in Consigliere più anziano. Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni Consiliari. Ogni consigliere comunale tranne il Sindaco deve essere membro di almeno 1 (una) Commissione. Le designazioni devono essere fatte in proporzione della consistenza dei gruppi consiliari e la loro rappresentatività' e' garantita dal voto plurimo. Il Presidente del Consiglio, su conforme designazione dei Capi Gruppo Consiliari, con decreto costituisce le Commissioni Consiliari che restano in carica fino allo scioglimento del Consiglio. I gruppi che non dispongono di un sufficiente numero di Consiglieri possono designare uno stesso Consigliere a far parte di più' di una Commissione. Ciascun Commissario può' farsi sostituire, in caso di necessità, da un altro Consigliere del medesimo gruppo, previa comunicazione al Presidente della Commissione di volta in volta interessata. Qualunque Consigliere può' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione di cui non faccia parte. Comune di ROMA art. 89 Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti. 1. Ciascun Consigliere municipale fa parte di almeno una e di non più di due Commissioni Consiliari Permanenti. 2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente é composta da almeno cinque Consiglieri nominati dal Consiglio rispettando le proporzioni tra i Gruppi e tenendo conto delle loro indicazioni e designazioni. 3. Ogni Consigliere può partecipare alle sedute di Commissioni Consiliari Permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo, nel qual caso partecipa con pienezza di diritto anche alle votazioni. Ove siano presenti più Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo consiliare del membro effettivo assente, assume le sue veci il Consigliere di maggiore età, salvo che non vi sia delega scritta del commissario assente ad altro componente del Gruppo o diverso accordo tra i Consiglieri presenti. 4. Il Membro della Giunta municipale incaricato al settore di competenza della Commissione partecipa ai lavori della stessa, senza diritto di voto. 5. Il Consigliere municipale Aggiunto partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di tutte le Commissioni, senza che la sua partecipazione venga conteggiata al fine del rispetto delle proporzioni di cui al precedente punto 2. Comune di Grosseto

4 Art. 15: Costituzione e composizione 1. Il Consiglio, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno cinque Commissioni Permanenti, di cui una di controllo e garanzia, nel modo seguente: 1^ Commissione: Affari generali e istituzionali, Statuti e Regolamenti di Istituzioni, Aziende speciali, Consorzi, Società ed altri organismi ed enti ai quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo, criteri di nomina di rappresentanti all'interno di tali enti, personale, decentramento, polizia municipale, traffico, rapporti internazionali, servizi informatici, regolamenti di settore, mozioni. 2^ Commissione: Sviluppo economico, bilancio, finanze, patrimonio, trasporti, provveditorato, regolamenti di settore, Bilanci e rendiconti di Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi, Società ed altri Organismi ed Enti ai quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo. 3^ Commissione: Politiche sociali e della salute, Servizi Sociali e sanità, problematiche della Casa, Cultura, istruzione e sport, regolamenti di settore. 4^ Commissione: Urbanistica, Assetto del territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza, regolamenti di settore. 5^ Commissione di controllo e di garanzia Analisi dell'efficienza, della programmazione, del controllo e dell'organizzazione comunale e della rispondenza qualitativa dei servizi e delle attività svolte. Rispetto ed attuazione dello Statuto, dichiarazione di decadenza dei Consiglieri, istituti di partecipazione e di accesso agli atti, garanzia del concreto esercizio da parte dei consiglieri di competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in ordine ad attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa a qualsiasi titolo il Comune stesso. 2. Ogni Commissione è composta da 10 consiglieri comunali, rispettando, per quanto possibile, le proporzioni tra maggioranza e minoranza presenti in Consiglio. Ciascun Capogruppo procede, dandone comunicazione al Presidente entro 10 giorni dalla richiesta, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni. 3. Il Presidente cura che la designazione da parte dei gruppi ne rispetti la complessiva rappresentatività e proporzionalità ed assicuri, di norma, la presenza di ogni Consigliere in almeno una Commissione. 4. Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di composizione delle Commissioni mediante votazione palese. 5. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio entro trenta giorni dalla prima adunanza dopo le elezioni o dopo la decadenza delle stesse comunque determinata.

5 6. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Capogruppo del Gruppo Consiliare interessato designa un altro rappresentante ed il Consiglio procede con deliberazione alla sostituzione. In caso di assenza un Consigliere componente di una Commissione può farsi sostituire da altro Consigliere del Gruppo di appartenenza, previo accordo con il Capogruppo. 7. Nel caso in cui si formi un nuovo gruppo consiliare o il gruppo misto oppure due o più Gruppi Consiliari si fondano tra di loro, il Consiglio nella prima seduta utile modifica conseguentemente la composizione delle Commissioni. 8. Alle Commissioni Permanenti ed alle Commissioni speciali e di Inchiesta possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, il Presidente del Consiglio nonchè gli altri consiglieri. 9. Il Sindaco e i membri della Giunta, competenti per materia, possono partecipare alle sedute. Possono partecipare altresì, se invitati, il Segretario Generale, il Direttore Generale, se istituito, i Dirigenti e i Funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria del procedimento nonché Amministratori, Dirigenti o componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale di Consorzi, Aziende e Società controllate o partecipate. 10. In caso di impossibilità reiterata di riunire una Commissione Consiliare Permanente o Speciale, su disposizione del Presidente, le relative competenze sono assunte temporaneamente dalla Conferenza dei Capigruppo. Se la Commissione impossibilitata a riunirsi, è una Commissione di Controllo e Garanzia, le competenze sono assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal componente appartenente ad un Gruppo di minoranza che alle elezioni del Consiglio abbia conseguito la cifra individuale più alta, escluso il candidato a sindaco. Comune di Firenze Art. 15 (Composizione delle Commissioni permanenti) 1. Ogni Consigliere è designato, di norma, a far parte di due Commissioni, permanenti e statutarie, e comunque non più di tre. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia. 2. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo. 3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dall Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio. Il numero dei componenti non può essere, in ogni caso, inferiore a cinque (5).

6 Art. 16 (Costituzione delle Commissioni) 1. Ciascun Gruppo, entro tre (3) giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. 2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l intero mandato amministrativo. 3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. 4. Le Commissioni sono costituite con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale. Nella seduta successiva il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Comunale. Art. 17 (Partecipazione alle altre Commissioni) 1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto e la corresponsione del gettone di presenza. Comune di Torino Articolo 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie. 1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di due commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. Comunque nessun consigliere appartenente a un gruppo con due componenti può far parte di più di quattro commissioni, e nessun consigliere appartenente ad un gruppo con tre o più componenti può far parte di più di tre commissioni. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al doppio dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione, e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all'articolazione "di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti all'articolazione "di minoranza". 2. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione. 3. Ogni consigliere comunale può rinunciare a far parte delle commissioni consiliari permanenti ordinarie o può far parte di una sola commissione, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, purché il suo gruppo consiliare garantisca la presenza di almeno un consigliere in ogni commissione. In presenza di tali rinunce, il gruppo consiliare interessato può richiedere l'inserimento di altri consiglieri sino al tetto

7 massimo complessivo di rappresentanti di cui al precedente comma 1, ed entro i limiti stabiliti per ciascun consigliere dallo stesso comma. 4. L'indicazione della distribuzione dei consiglieri di ogni gruppo nelle commissioni consiliari permanenti è comunicata in forma scritta dal capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale. Per il Gruppo Misto essa deve essere sottoscritta da entrambe i vice capogruppo e, in caso di disaccordo la scelta viene effettuata dal vice capogruppo anziano ai sensi di legge. Qualora un gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente. 5. I consiglieri assenti dalla riunione della commissione consiliare permanente ordinaria della quale fanno parte, possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capogruppo, o da un altro consigliere da questi delegato per iscritto. Tale delega deve essere consegnata alla segreteria della commissione entro la conclusione della seduta della stessa. 6. I consiglieri comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie delle quali non fanno parte, con le modalità di cui al successivo articolo 137. Articolo 137 Partecipazione ai lavori delle commissioni dei consiglieri non componenti e degli assessori. 1. I consiglieri che non ne siano componenti, e non sostituiscano un componente, possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche. Essi hanno diritto di parola quando la commissione tratti proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno ad essa assegnate dal Consiglio, o interpellanze da essi sottoscritte. Essi possono inoltre partecipare, senza diritto di parola, alle sedute della Commissione Consiliare permanente sul controllo della gestione, e delle commissioni speciali, con l'eccezione di cui al successivo comma Agli effetti di legge, si considerano partecipanti alle riunioni delle commissioni i soli consiglieri componenti le medesime, ovvero i loro sostituti, delegati con le modalità previste dal comma 5 del precedente articolo La partecipazione ai lavori delle commissioni d'indagine è limitata ai consiglieri che la compongono. Gli altri consiglieri, il Sindaco e gli assessori sono tenuti a intervenire, se convocati. 4. Almeno un assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale. In caso di assenza di rappresentanti della Giunta competenti per materia, ogni consigliere componente la commissione può ottenere il rinvio dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, che si potrà svolgere non prima di 72 ore. 5. Salvo motivata impossibilità, comunicata per iscritto al presidente della commissione, gli assessori sono tenuti a intervenire, con diritto di parola, a tutte le riunioni delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali, quando sono convocati.

8 6. Gli assessori possono comunque intervenire alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti. Essi possono esercitare il diritto di parola quando la commissione tratti argomenti attinenti le competenze ad essi delegate dal Sindaco.

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