Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro. Laura Zaratin
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1 Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro Laura Zaratin
2 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Di cosa stiamo parlando?
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4 Infortuni sul lavoro Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all'anno (anni( cinquanta) ) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (anni( sessanta e settanta) ) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale. Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.
5 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Cosa è stato fatto fino ad ora? evoluzione normativa
6 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa Evoluzione storica della legislazione di riferimento sviluppo della normativa con i mutamenti del mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro paese nell ultimo secolo
7 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa Alla fine del XIX secolo, in piena Rivoluzione Industriale italiana, la concezione del lavoro era profondamente differente da quella attuale.
8 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa Le risorse ambientali e la forza-lavoro umana: risorse illimitate, beni inesauribili a disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli a proprio piacere, senza alcun interesse ad una loro salvaguardia.
9 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa Artigiano Operaio Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo.
10 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa nascita e organizzazione dei primi sindacati specifiche normative a tutela dei lavoratori Alla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggi il lavoro nelle miniere e nelle cave.
11 La sicurezza dei lavoratori: l evoluzione normativa Il sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categorie di lavoratori. In epoca fascista la mutualità di malattia passò dal regime volontario a quello obbligatorio prima per singole categorie (gente di mare e dell'aria, 1929) o per singole malattie (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935), più tardi in forma generalizzata con la creazione dell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori (1943), che diventerà INAM nel 1947 assimilando al suo interno differenti enti assicurativi.
12 L evoluzione normativa: anni 40 Sempre nel medesimo periodo, con l emanazione l del Codice Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad affermarsi il concetto di responsabilità d impresa sul piano civile e penale, riconoscendo che l imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei prestatori di lavoro (C.C:: art. 2087).
13 L evoluzione normativa: anni 50 Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione post-bellica vengono emanati provvedimenti tesi a : identificare le gerarchie responsabili della sicurezza a prevedere specifiche sanzioni a garantire la vigilanza sulla loro applicazione. Decreti del Presidente della Repubblica: 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro
14 L evoluzione normativa: anni 50 La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora numerosi limiti al suo interno: Non era infatti prevista alcuna attività di informazione/formazione dei lavoratori, come intervento qualificante in termini preventivi; mancava l identificazione l di specifici valori-limite limite di esposizione; gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente coinvolti nella prevenzione.
15 L evoluzione normativa: : anni 60 Necessità della partecipazione diretta dei lavoratori nel processo di tutela della propria salute solo l esperienza l diretta di chi lavorava quotidianamente in ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del lavoratore stesso.
16 L evoluzione normativa: anni 70 Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70) introdusse, perciò, il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri rappresentanti sindacali, l applicazione l delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 9). A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali, legati alle fabbriche.
17 L evoluzione normativa: anni 70 Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78), vennero istituiti specifici servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro organizzati all interno delle singole Unità Socio-Sanitarie Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente trasferite le competenze dell Ispettorato del lavoro in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21).
18 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale" (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione ne integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale
19 L evoluzione normativa: anni 70 art. 24 della 833 entro il , di un Testo Unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro si è dovuto però attendere l aprile l del 2008.
20 L evoluzione normativa: anni 90 D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nello specifico piombo, amianto e rumore
21 L evoluzione normativa: anni 90 Nascita dell Unione Europea (Trattato di Maastricht, 1992) l Italia incominciò a recepire e le direttive CEE in tema di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro
22 L evoluzione normativa: anni 90 Il D.lgs 626/94, nell applicarsi a a tutti i settori di attività pubblici o privati (art. 1), recepì sette direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici).
23 D.Lgs 626/94 Questa normativa introdusse nuove disposizioni in materia di valutazione del rischio, informazione/formazione completa e periodica dei lavoratori e loro controllo sanitario.
24 D.Lgs 626/94 Vennero istituiti i Servizi di Prevenzione e Protezione e definiti ruolo e funzioni della figura del Medico Competente.
25 Dal Ulteriori integrazioni al D.Lgs. 626/94 (come sui videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.) In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti mortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui l incidente l alla Thyssen-Krupp di Torino) hanno determinato l accelerazione del governo nelle fasi di stesura e approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.( 81/08)
26 Decreto Legislativo 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza del lavoro Anzi Unico testo normativo come recita l articolo l 1 del d.lgs. n. 81/2008, poiché per motivi formali e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia al titolo di testo unico.
27 Decreto Legislativo 81/2008 A tale Decreto sono state apportate disposizioni integrative e correttive emanate principalmente con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
28 Decreto Legislativo 81/08 Il nuovo decreto legislativo è composto da: 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) 51 allegati tecnici. Entrata in vigore: 15 maggio 2008
29 NORME ABROGATE Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta f eccezione per l articolo l 64; Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
30 Il Decreto si compone dei seguenti titoli: (I) Titolo I - (art. 1-61) 1 - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni d penali) Titolo II (art ) 68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni) Titolo III (art ) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV (art ) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) Titolo V (art ) 166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VI (art ) 171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VII (art ) 179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, posti, sanzioni)
31 Il Decreto si compone dei seguenti titoli: (II) Titolo VIII (art ) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, l protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei i lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori ri dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni) Titolo IX (art ) 265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all esposizione all amianto, amianto, sanzioni) Titolo X (art ) 286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) Titolo XI (art ) 297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) Titolo XII (art ) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale Titolo XIII (art ) - Disposizioni finali
32 Decreto Legislativo 81/08 Individuazione dei soggetti responsabili descrizione delle misure gestionali descrizione degli adeguamenti tecnici per ridurre i rischi dei lavoratori 32
33 Decreto Legislativo 81/08 Una parte consistente del testo del decreto (dall articolo 74 all articolo 79) è dedicato all uso dei dispositivi di protezione individuale. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo 33
34 Dispositivi di Protezione Individuale GUANTI IN LATTICE OCCHIALI PROTETTIVI MASCHERINA MONOUSO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI GUANTONI PROTEZIONE TERMICA
35 Figure di riferimento Datore di Lavoro - Dirigenti e Preposti Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Medico Competente
36 Ma prima di tutto... Lavoratore Persona che svolge un attivit attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione 36
37 Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto l dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unit unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 37
38 Obblighi del datore di lavoro (I) - Nominare il medico competente per l effettuazione l della sorveglianza sanitaria ove previsto; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; emergenza; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 38
39 Obblighi del datore di lavoro (II) - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; - richiedere l osservanza l da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 39
40 Obblighi del datore di lavoro (non delegabili) Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non delegabili quali perni di responsabilità diretta del datore di lavoro: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto ; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 40
41 Delega di funzioni La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia l di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 41
42 Servizio di prevenzione e protezione Il datore di lavoro ha l obbligo l di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne all azienda, azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce l obbligo della presenza all interno dell azienda medesima. Ruolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole e a basso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischi, dell elaborazione elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di formazione dei lavoratori. 42
43 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza nell ambito dello stesso servizio. La designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere con il datore di lavoro, è uno dei compiti non delegabili cui è soggetto il datore di lavoro. 43
44 Capacità e requisiti professionali del RSPP La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme specifiche. Per ricoprire tali ruoli è necessario il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore re e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 44
45 Corso per RSPP Modulo A Modulo B Modulo C circa 25h circa 70h circa 25h inquadramento generale specialistico aggiornamento ogni 5 anni! qualifica di Responsabile 45
46 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Svolge il ruolo di tramite tra il datore di lavoro e i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in i azienda Avverte il responsabile dell azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integritl integrità fisica dei lavoratori Può fare ricorso alle autorità competenti quando le misure adottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezza e salute durante il lavoro
47 Il medico competente Effettua le visite mediche preventive e periodiche,, gli esami clinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esami ritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratori Collabora all attuazione attuazione delle misure a tutela della salute Partecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischi
48 Obblighi dei lavoratori Al lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato rispetto comporta l applicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro Obblighi: Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti Utilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, p nonché dispositivi di sicurezza Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali anomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sicurezza e di protezione Sottoporsi ai controlli sanitari previsti Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro
49 I rischi in azienda Rischio biologico Rischio chimico Rischio da movimentazione dei carichi Rischio da videoterminali Rischio da agenti fisici
50 Il rischio biologico La capacità di qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano di poter provocare infezioni, allergie, intossicazioni
51 Il rischio biologico R inf. = P x F x E P = probabilità di contatto con fonte infetta F = frequenza di esposizione E = efficacia esposizione
52 Prevalenza infezioni da HBV, HCV e HIV in Italia Infezione Popolazione generale Soggetti ospedalizzati HBV 1-2% 2% HCV 3-16% 4% HIV 0.1% 1%
53 Frequenza dell esposizione esposizione Numero attività sanitaria su paziente fonte Numero medio pazienti assistiti Numero delle ore in cui l o.s. l è attivamente a contatto con il paziente Tipo specifico di attività sanitaria
54 Efficacia della trasmissione Differenti modalità di trasmissione degli agenti infettanti Tipo e dinamica dell esposizione esposizione
55 Frequenza di sieroconversione Esposizione percutanea Esposizione mucocutanea Esposizione cute intatta HIV+ 0.31% 0.1% - HCV+ 0.43% 0.36% -
56 Relazione tra tipo di esposizione e rischio di infezione Ferita profonda (sang( sang. spont.) per puntura con ago cavo Contaminazione con virus concentrato (laboratorio) Ferita (sang( sang. spont.) con ago o altro tagliente Contaminazione ferita aperta / congiuntiva Ferita superficiale ( no sang. spont.) Contaminazione ferita rimarginata/altre mucose Contaminaz.. vasta area cutanea e/o contatto prolungato Cute integra Tipo di esposizione Rischio infezione alto medio basso non dimostrato
57 Misure generali di prevenzione per il rischio biologico Protezione del personale, applicazione di idonee procedure, uso attrezzature appropriate Protezione dell ambiente mediante idonee misure costruttive e procedurali
58 MISURE DI COMPORTAMENTO ED INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE O LIQUIDI BIOLOGICI 1. PROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSO 2. INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE 3. DENUNCIA E DOCUMENTAZIONE 4. VALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIO
59 Rischio chimico Eventualità di subire un danno per l utilizzo l e/o il contatto con sostanze chimiche e preparati pericolosi
60 Sostanze chimiche e preparati pericolosi Detergenti Disinfettanti Reagenti di laboratorio Rifiuti chimici pericolosi Prodotti usati per attività di manutenzione
61 Indicazione dei pericoli: Esplosivo Comburente Estremamente infiammabile Facilmente infiammabile Tossico Nocivo Corrosivo Irritante Cancerogeno Mutageno Tossico per il ciclo riproduttivo
62 Vie di penetrazione nell organismo dei prodotti chimici pericolosi Ingestione Inalazione Contatto
63 Prima di manipolare qualsiasi sostanza è necessario: Conoscere la simbologia delle sostanze pericolose Leggere l etichetta l applicata sui contenitori Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza Identificare il prodotto Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio, manipolazione e conservazione Conoscere gli interventi di primo soccorso Scegliere i D.P.I. più idonei
64 Scheda di sicurezza 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Composizione/informazione dei componenti 3. Identificazione dei pericoli 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Protezione personale/controllo dell esposizione esposizione 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla normativa 16. Altre informazioni
65 Rischio da movimentazione dei carichi Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l altro l rischi di lesioni dorso-lombari.
66 Rischio da videoterminali Vengono valutati: I rischi per la vista e gli occhi I problemi legati alla postura e all affaticamento affaticamento fisico o mentale Le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
67 Rischio da agenti fisici Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) -> isolamento, diversa collocazione ed adozione di adeguati DPI Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all organismo umano durante il tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola tenendo conto di temperatura, umidità e ventilazione.
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