Prof. Bruno Pirozzi. Anno accademico Materiale ad uso esclusivamente didattico e con circolazione limitata agli studenti

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1 Prof. Bruno Pirozzi Anno accademico Materiale ad uso esclusivamente didattico e con circolazione limitata agli studenti

2 PROGRAMMA Ore 60 MODULO 1 1-l azienda e il suo insieme :struttura e risorse e le interazioni con il mercato pag le principali operazioni di gestione e la loro rilevazione contabile pag Elementi di contabilità per la comprensione del bilancio di esercizio pag Il bilancio di esercizio e la sua rappresentazione pag il fabbisogno finanziario dell impresa e i principi, la natura, la durata e le modalità di calcolo delle necessità finanziarie pag MODULO 2 6-Il mercato monetario e finanziario: I principali intermediari finanziari pag Il finanziamento delle imprese:le forme tecniche a breve e a lungo termine pag L internazionalizzazione delle imprese e le principali forme di regolamento e finanziamento nel commercio internazionale. pag I finanziamenti agevolati e la creazione di nuova imprenditorialità pag l rapporto banca impresa alla luce della nuova normativa di Basilea 2 pag

3 CAPITOLO 10

4 A-IL RUOLO DEL CAPITALE NELLE BANCHE E LA SUA REGOLAMENTAZIONE. Nelle politiche del sistema creditizio, nazionale e internazionale, il capitale assume un ruolo centrale. La disponibilità di capitale è fondamentale non solo per far fronte ad eventuali crisi ma anche perche fornisce alle banche un certo livello di flessibilita finanziaria che consente loro di sfruttare al meglio eventuali opportunita di crescita. Un sistema bancario adeguatamente capitalizzato è in grado di fornire credito alle imprese e finanziare opportunità d investimento che incoraggiano la crescita, l aumento dell occupazione e contribuiscono a rendere piu solida l economia. L importanza del capitale e il ruolo che esso svolge, viene recepito formalmente nel 1974 con la costituzione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un organismo internazionale che ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le banche centrali, ed altre agenzie equivalenti, per perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia e Svizzera). E un organismo che non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno forza legale; le raccomandazioni sono formulate nell aspettativa che le singole autorità nazionali redigano disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. Nel luglio del 1988, dopo un processo di consultazione che ha interessato anche le Autorita di Vigilanza dei paesi non appartenenti al G10, il Comitato di Basilea ha proposto l adozione di un sistema di requisiti minimi di capitale uniformi per le banche comunemente noto come Accordo di Basilea sul capitale.

5 B- L ACCORDO DI BASILEA SUL CAPITALE DELLE BANCHE - OBIETTIVI Prima della ratifica dell Accordo del 1988, effettuata da circa 150 paesi, ogni Stato regolava l adeguatezza del capitale del sistema bancario secondo criteri propri. Negli Stati Uniti alle banche veniva richiesto di finanziare almeno il 5% delle loro attivita (escluse le attivita fuori bilancio), tralasciando del tutto il rischio; in Francia e nel Regno Unito, dalla fine degli anni 70, venivano introdotti dei sistemi di requisiti patrimoniali con la previsione di esplicite ponderazioni di rischio per le attivita bancarie. Anche in Italia erano stati introdotti dal 1987 (delibera del CICR del 23 dicembre 1986) dei coefficienti patrimoniali correlati al rischio. I sistemi di regolamentazione adottati dai vari paesi presentavano comunque sostanziali differenze; queste creavano condizioni di disparita, in termini di concorrenza, tra i sistemi stessi soprattutto a causa del verificarsi, nel corso degli anni 80, di una crescente competizione internazionale fra le banche. L Accordo di Basilea del 1988, per la prima volta ha stabilito delle regole precise sui requisiti di capitale, che legano gli stessi ai rischi creditizi delle banche. Gli obiettivi perseguiti erano principalmente due: 1) rafforzare la solidità e solvibilità del sistema bancario internazionale attraverso l introduzione di requisiti minimi di capitale correlati al rischio; 2) ridurre le differenze competitive fra le banche attive a livello internazionale attraverso l introduzione di un approccio standard. Entrambi gli obiettivi perseguivano un'unica finalità: ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale all interno dell industria bancaria.

6 C- I REQUISITI DI CAPITALE. Il Comitato ha strutturato i requisiti di capitale attraverso la definizione di tre elementi: 1) Il Capitale di vigilanza: è costituito dalle poste destinate a coprire la banca nell eventualità di perdite. Il capitale di vigilanza viene diviso in due blocchi denominati TIER 1 (patrimonio di base) e TIER 2 (patrimonio supplementare). Il TIER 1 comprende il Capitale Sociale, Utili non distribuiti e Riserve palesi mentre il TIER 2, che non può superare il 50% del TIER 1 (percentuale portata al 100% nelle successive revisioni dell Accordo), è composto dalle Riserve occulte, dal Debito subordinato, dai Fondi Rischi e dagli strumenti ibridi di capitale e di debito. 2) Il Rischio di Credito: rischio di inadempienza della controparte agli obblighi contrattuali. Il rischio delle varie esposizioni creditizie, sia quelle in bilancio che quelle fuori bilancio, viene quantificato in base a determinate ponderazioni: 0% per le attività considerate a rischio nullo; 20% per le attività a rischio minimo; 50% per le attività a medio rischio e 100% per quelle a più alto rischio. Tabella 1 Le ponderazioni di rischio dell Accordo di Basilea del 1988 Ponderazioni rischio di Attivita in bilancio Attivita fuori bilancio 0 % 20 % 50 % 100 % Contante e valori assimilati, crediti vs.banche centrali paesi OCSE; titoli di Stato emessi da governi paesi OCSE Crediti vs.banche multilaterali di sviluppo o garantiti da tali istituzioni o da titoli emessi dalle medesime; titoli emessi da enti pubblici USA Mutui integralmente assistiti da garanzia ipotecaria su immobili residenziali occupati dal mutuatario o locati Crediti vs. imprese private; partecipazioni in imprese private, crediti vs. Banche e governi di paesi non OCSE Impegni analoghi all erogazione di credito con scadenza < 1 anno Impegni di firma legati ad operazioni commerciali (crediti documentari con garanzia reale) Facilitazioni in appoggio all emissione di titoli; altri impegni all erogazione di credito con scadenza > 1 anno Sostituti diretti del credito (fideiussioni e accettazioni); cessioni di attività pro solvendo con rischio di credito a carico della banca 3) Il rapporto minimo tra il capitale e il rischio: l accordo prevede che le Banche detengano capitale in misura pari almeno all 8% delle attività ponderate per il rischio. BANK S CAPITAL RATIO = TIER 1 + TIER 2 / A* = 8 % Esempio: su un prestito a PMI di 500 Euro si applicherà una ponderazione del 100% (vedi tabella 1) quindi il capitale che la Banca deve detenere dev essere pari almeno a 40 Euro (40/500 = 8 %); in caso di Mutuo dello stesso importo a soggetto privato garantito da ipoteca su immobile residenziale si applicherà un coefficiente di

7 ponderazione del 50% (vedi tabella 1) quindi A* sarà uguale a 250 (500 Euro x 50 %) e il capitale minimo da detenere sarà pari ad almeno 20 Euro (20/250 = 8%). D- OSSERVAZIONI E CRITICHE I requisiti di capitale previsti dall accordo di Basilea del 1988 sono stati oggetto di critiche in quanto sin dall origine e emerso che le indicazioni contenute non riflettono il rischio sottostante. In particolare e stato sostenuto che: 1) la diversità del merito di credito delle controparti, all interno delle varie categorie, non è considerata adeguatamente attribuendosi un eguale ponderazione a banche, imprese e stati sovrani con diversa rischiosità; 2) la scadenza dei crediti non viene considerata un fattore di rischio mettendo sullo stesso piano prestiti a breve, medio e lungo termine; 3) il principio di diversificazione del portafoglio e del tutto trascurato; 4) non e previsto un adeguato incentivo all utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio quali, ad esempio, garanzie reali, garanzie personali, credit derivaties e compensazioni di attività in bilancio ; 5) nella determinazione di A* vengono presi in considerazione esclusivamente i rischi di credito escludendo sia i rischi di mercato che i rischi operativi. L evoluzione delle gestioni bancarie negli ultimi anni e, in particolare, dei rischi di credito (si pensi ad esempio ai credit derivaties e alle complesse operazioni di securitisation) che le banche fronteggiano ha indotto il Comitato di Basilea a rivedere l accordo originario. Attraverso numerose consultazioni si e giunti, nel gennaio 2001, alla pubblicazione del Nuovo accordo di Basilea sul capitale comunemente definito BASILEA 2 ; il testo originario è stato, e sarà ancora, oggetto di ulteriori interventi sulla base dei suggerimenti e indicazioni delle autorità di vigilanza. L obiettivo è quello di giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza e una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l attuazione dell accordo è prevista per la fine del 2006.

8 E- LA STRUTTURA DI BASILEA 2 L accordo del 1988 offriva sostanzialmente una sola opzione per misurare l ammontare di capitale appropriato per le banche, basata su coefficienti fissi. La proposta di Nuovo Accordo presenta invece tre approcci differenti, con diversi livelli di complessità metodologica, sia per la misurazione dei rischi di credito, sia per la misurazione dei rischi operativi. L impianto è quindi più complesso, ma consente alle banche di utilizzare metodologie di misurazione più sensibili ai rischi effettivamente sostenuti. Gli approcci delineati nella proposta hanno in particolare due finalità specifiche. La prima e quella di saper cogliere nel modo più ampio possibile i rischi dell attività bancaria attivando un sistema di protezione più sensibile alla loro effettiva portata ed eliminando così uno dei principali inconvenienti dell Accordo del La seconda e quella di mantenere l attuale livello di capitale regolamentare a livello di Sistema e, andando a differenziare tra le banche, premiare quelle con i portafogli di migliore qualità e penalizzare le altre. Basilea 2 si articola in tre pilastri che congiuntamente dovrebbero contribuire alla sicurezza e alla stabilità dei sistemi finanziari: 1) Primo pilastro: requisiti minimi di capitale; 2) Secondo pilastro: processo di revisione e controllo prudenziale da parte del regolatore nazionale; 3) Terzo pilastro: disciplina di mercato. Il primo pilastro stabilisce i requisiti minimi di capitale, mantenendo sia la definizione dell accordo del 1988 di capitale (capitale di base e capitale accessorio Tier 1 e Tier 2) sia il requisito minimo dell 8% tra capitale ed attivo ponderato per il rischio. La novità sostanziale riguarda i miglioramenti nella misurazione dell attivo a rischio, ossia il denominatore del rapporto. I metodi per la misurazione del rischio di credito sono più elaborati e viene introdotta per la prima volta una misura dei rischi operativi (rischi di perdite dirette o indirette risultanti dall inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna). I rischi di mercato (rischio tasso di interesse e rischio azionario nei portafogli di negoziazione, rischio valutario e rischio sulle posizioni in merci della banca) invece erano già stati presi in esame in occasione delle modifiche apportate nel Il rischio di tasso di interesse sul banking book viene approfondito nel secondo pilastro. Il Comitato ha formulato le seguenti ipotesi sul peso percentuale dei rischi nel requisito patrimoniale previsto dal nuovo accordo: - Rischio di Credito 72% - Rischio Operativo 20%

9 - Rischio di Mercato 8%. Il secondo pilastro è teso a verificare che ogni banca abbia processi interni validi per valutare l adeguatezza del proprio capitale, basati su una valutazione comprensiva dei propri rischi. In questo pilastro e compresa la validazione, da parte del supervisore, dei sistemi interni di rating e la valutazione di strumenti, strutture organizzative e processi gestionali finalizzati all utilizzo dei sistemi di misurazione e gestione del rischio di credito. Il controllo prudenziale si fonda sull applicazione di quattro principi chiave: 1) le banche devono disporre di un procedimento per determinare l adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali; 2) le autorità di vigilanza devono verificare e valutare il procedimento interno di determinazione dell adeguatezza patrimoniale delle banche e la connessa strategia, nonché la loro capacità di monitorare e assicurare la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza devono adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo; 3) le autorità di vigilanza devono attendersi che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori e devono avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore al minimo regolamentare; 4) le autorità di vigilanza devono intervenire preventivamente per evitare che il patrimonio di una banca scenda al di sotto dei livelli compatibili con il suo profilo di rischio e devono esigere pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non è mantenuta o ripristinata. 5) Il terzo pilastro punta ad un accresciuta disciplina di mercato, attraverso una maggiore trasparenza e comunicazione da parte delle banche per quanto riguarda il proprio profilo di rischio e la relativa adeguatezza del capitale detenuto, nonché gli strumenti, le metodologie e i processi implementati. Un informativa esauriente è importante al fine di assicurare che gli operatori di mercato comprendano la relazione tra il profilo di rischio e la dotazione di capitale di una banca e, di conseguenza, la sua solidità finanziaria Da quanto sopra emerge una serie di problematiche che investiranno ampiamente le Banche, per gli obblighi che il sistema in vigore dal 2007, comporterà ma, soprattutto le conseguenze per le imprese dell applicazione delle metodologie di rating. Si riportano di seguito alcuni contributi tratti da convegni e siti trattanti appunti tale problematica.

10 1^ intervento Basilea 2: cos è e cosa cambia per le imprese. "Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating. In questa sezione del sito diamo una breve, ma, ci auguriamo, esaustiva informazione sulla storia dell'accordo, sui suoi autori e sui soggetti interessati, sugli scopi e sulle attese conseguenze dell'accordo stesso I soggetti Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci comuni e comuni standard Il Primo accordo di Basilea Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. E'il primo Accordo di Basilea. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi..basilea 2 il nuovoo accordo di Basilea Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"), un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine del I tre Pilastri di Basilea

11 Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri. 1.I Requisiti patrimoniali minimi.e'la parte del nuovo Accordo che più ci importa. E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate. 2. Il controllo delle Banche Centrali Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi. 3. Disciplina del Mercato e Trasparenza Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione. Gli aspetti critici di Basilea 2 Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre: 1.La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi); 2.La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni; 3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa). In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui a i punti 1 e 3, ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo. Basilea 2 e le Piccole Imprese. Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente le

12 piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.in pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.le pressioni di Banca d'italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese.queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI. Nuovi scenari per le piccole e medie imprese Il cambiamento, quindi, è deciso. Con questo, la prossima mossa tocca alle imprese. In un intervento Reiner Masera, Presidente dell'istituto Sanpaolo IMI.ha affermato: "La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa."... "Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente politica del capitale." "Le strategie con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d impresa assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica." Calendario di Basilea2 Quando comincerà tutto questo? E'già cominciato.il calendario dell'accordo è stato fissato lo scorso luglio (2002). 20/12/02 si è conclusa la terza ed ultima indagine sull'impatto del Nuovo Accordo; il 29 aprile 2003 il Comitato ha pubblicato il terzo documento consultivo (la terza bozza dell'accordo) e attenderà le osservazioni delle banche centrali fino al 31 luglio; il 5 maggio 2003 il Comitato ha pubblicato i risultati del terzo studio d'impatto; aprile 2004 il Comitato di Basilea ha rilasciato il testo definitivo di Basilea2; verranno testati i risultati e per fine anno il nuovo accordo verrà definitivamente attivato.(*)le imprese hanno dunque tre anni per adeguarsi? Assolutamente no!i gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato dell Accordo (cd. Advanced Approach, che dovrebbe consentire i più rilevanti vantaggi sul piano regolamentare ed operativo, nonché i maggiori benefici patrimoniali) dovranno adottare il conteggio parallelo del nuovo e del vecchio Accordo a partire da fine

13 2005; per fare ciò dovranno dimostrare di avere adottato l uso interno dei modelli da almeno tre anni, secondo le indicazioni previste dall Accordo stesso. Di fatto l Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono alle versioni più sofisticate, è già entrato in vigore nel corso del 2003, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati. La Banca d Italia ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari italiani con patrimonio tier 1 consolidato superiore a.3/mld. adottino gli approcci basati sui modelli interni. La prima considerazione che vogliamo fare, per banale che sia, è che la finanza aziendale dovrà occupare un posto di primo piano nell'attenzione degli imprenditori, sia che il tema sia affrontato internamente, sia che sia affidato a consulenza specialistica esterna all'azienda. In primo luogo ci preme segnalare le aree sensibili che dovranno essere prese in considerazione in fase di check-up aziendale, check-up finalizzato a preparare l'azienda a sostenere l'esame del rating bancario. Schematizzando, le principali aree d'attenzione potranno essere le seguenti: struttura patrimoniale dell'azienda; i bilanci di molte PMI presentano strutture patrimoniali assolutamente deficitarie, che in nessun modo evidenziano il reale valore dell'azienda; non intervenire in quest'area sarà un vero auto-goal; si tratterà piuttosto di valutare gli interventi meno onerosi; situazione finanziaria; dovrà essere analizzata la struttura dell'indebitamento (rapporto debiti a breve / debiti a scadenza medio-lunga); dovrà essere analizzato il rapporto indebitamento / mezzi propri; il rapporto affidamenti / utilizzi; la pluralità e la tipologia degli istituti di credito che affidano l'azienda; aspetti economici; la redditività dell'azienda espressa dal bilancio non può essere solo funzione di attenzione alle problematiche fiscali Il ruolo principe della pianificazione finanziaria appare in tutta la sua evidenza; pianificare i futuri impegni per reperire per tempo le adeguate coperture finanziarie dovrà essere un imperativo anche per le imprese più piccole, per evitare di incorrere in situazioni di tensione di tesoreria che saranno immediatamente rilevate dalle banche. Qualunque scelta in ambito finanziario dovrà essere valutata con riferimento ai diversi impatti che avrà sulla gestione aziendale nel suo complesso. Per esemplificare: decidere se acquisire un bene con un mutuo o con un leasing è una scelta che non potrà più essere più effettuata solo in considerazione di vantaggi fiscali, ma bisognerà considerare anche l'impatto di tale scelta sulla struttura patrimoniale dell'azienda e sulla struttura dell'indebitamento. Preparare e seguire un piano aziendale che integri la gestione industriale con quella amministrativa, commerciale, tributaria e finanziaria è un'esigenza non più eludibile. Si può rimandare, ma si ripresenterà. E si riaffaccerà con tanta più forza quanto più l'impresa avrà rinviato nel tempo l'adozione di corrette politiche di comportamento.le implicazioni operative che, sotto il profilo creditizio, l'applicazione dell'accordo di Basilea si riverseranno sulle imprese italiane non sono del tutto prevedibili. Tuttavia, è lecito pensare che, in assenza di correzioni, il comportamento degli istituti di credito sarà sempre più prociclico, e cioè potrebbe: ) razionare il credito nella seconda parte delle fasi cicliche recessive, ritardando la ripresa Non controllare adeguatamente il credito nella seconda parte delle fasi cicliche

14 espansive, aumentandone la rischiosità.la spiegazione di tutto ciò è nell'importanza che, nelle prassi di affidamento da parte delle banche, hanno i fattori storici: - l'aspetto contabile del bilancio - la storia del rapporto (cioè l'andamento del cliente, per la banca) - le segnalazioni della centrale dei rischi (cioè andamento del debitore per il sistema creditizio). l giudizio di affidabilità, dunque, si fonda in larga parte su dati storici. Se, attualmente, i dati storici sono resi più digeribili mediante l'offerta di garanzie collaterali, con un sistema di misurazione "oggettiva" del merito creditizio ciò sarà sempre meno agevole. Rimane aperta, poi, la questione della previsione di come si andrà di qui a qualche tempo: il budget previsionale, insomma, e la sua valutazione. Queste sono alcune delle ragioni in favore della necessità di preparare oggi (per, ovviamente, intraprenderle) tutte le azioni utili per presentarsi nel miglior modo possibile all'appuntamento con l'applicazione pratica dell'accordo di Basilea. 2^ Intervento Il rating bancario secondo Basilea 2 In questo contributo volto ad esaminare in concreto cosa significa "rating" nei documenti di Basilea 2, vogliamo dare una prima risposta alla legittima curiosità degli imprenditori. Non si tratta certo di un contributo esaustivo, visto che sull'argomento si possono spendere interi volumi, ma di un primo passo. Al termine "rating" associamo normalmente le agenzie internazionali come Moody s, Standard & Poor s o Fitch IBCA, quando danno il voto sull affidabilità finanziaria dell Italia, o sulle emissioni di bond dei paesi emergenti, oppure quando valutano banche o grandi imprese quotate. E'difficile pensare che nei prossimi mesi anche le nostre piccole e medie imprese dovranno confrontarsi con questa parola: rating... Prima di tutto. rating letteralmente vuol dire semplicemente "valutazione". Valutazione, quindi, della credibilità di uno Stato, di una sua emissione finanziaria, di un'impresa. Valutazione delle nostre imprese e della loro capacità di credito La normativa di Basilea 2 è estremamente complessa, su questo sono d'accordo tutti, e, d'altro canto, fissa solo le linee guida, lasciando ampio spazio alle banche ed alle autorità centrali di controllo del credito (Banca d'italia, da noi) quanto alle metodologie ed ai processi che porteranno alla definizione del rating. Prima di tutto.. Basilea non obbliga le banche ad utilizzare procedure di rating interno! In pratica, ogni banca potrà scegliere tra tre modalità di comportamento: il c.d. Standard Approach (livello minimo, obbligatorio); il metodo c.d. IRB (Internal Rating Based approach) di base (Foundation); il metodo IRB Avanzato. Il c.d. Standard Approach non si discosta molto dal sistema attuale, introdotto dal 1 accordo di Basilea del 1988, che prevede un accantonamento dell'8% a fronte di ogni impiego; tuttavia viene introdotto un correttivo per legare maggiormente i requisiti patrimoniali al rischio derivante dagli impieghi: in pratica alle varie attività dovranno essere assegnati dei coefficienti di ponderazione commisurati al rischio ed il Comitato propone di basare queste ponderazioni su valutazioni esterne della

15 qualità creditizia (rating esterni, da Moody's ecc.). Quindi le ponderazioni consentiranno di ridurre gli accantonamenti di capitale per gli impieghi verso le aziende con rating molto buoni (AAA, AA, A, ecc.) di maggiorare gli accantonamenti verso le imprese con i rating peggiori (CCC, D, ecc.) mentre per gli impieghi verso aziende con rating medi e verso aziende senza rating la ponderazione sarà neutrale (100%). E'evidente che, considerato il limitatissimo numero di aziende italiane che dispongono di un rating esterno, di fatto questo approccio non porterà particolari benefici alle banche, lasciandole praticamente nella situazione attuale. Quanto ai metodi IRB Internal Rating Based, senza entrare nel merito delle differenze tra metodi IRB di base ed avanzati, per evitare di infarcire queste riflessioni con tecnicismi che nulla hanno a che vedere con il nostro scopo (che è quello di fornire informazioni utili alle imprese) ci limitiamo ad osservare che l'adozione dell'approccio più avanzato (cd. Advanced Approach) dovrebbe consentire i più rilevanti vantaggi sul piano regolamentare ed operativo, nonché i maggiori benefici patrimoniali. In realtà, sulle scelte delle singole banche sarà determinante il ruolo di Banca d'italia. In un recente intervento Rainer Masera, attuale Presidente del Sanpaolo IMI, sottolineava che "la Banca d'italia ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari italiani con patrimonio tier 1 consolidato superiore a.3/mld. adottino gli approcci basati sui modelli interni", quindi possiamo attenderci che i maggiori istituti punteranno da subito al terzo livello e le altre banche dovranno via via allinearsi almeno al secondo livello. Ma per ora si tratta solo di ipotesi. Vediamo ora da vicino cosa sono i metodi IRB. Qui occorre osservare che il Comitato di Basilea 2 ha fornito soprattutto un quadro di riferimento, non regole dettagliate, quindi il metodo di calcolo del rating internamente alla Banca A potrà differire anche significativamente da quello adottato dalla Banca B. Ciò sia con riferimento agli elementi considerati che al peso attribuito a ciascuno di essi. I metodi IRB possono essere definiti (il corsivo è di G.Torriero dell'abi) un insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza. Quindi le imprese saranno valutate, con riferimento alla rischiosità, cioè alla probabilità di insolvenza, sulla base di una scala ordinale di merito e attraverso l'utilizzo di metodologie e di processi organizzativi adatti (e approvati da Banca d'italia, per inciso). Secondo le indicazioni previste dall'accordo, per poter utilizzare i metodi IRB le banche dovranno dimostrare di avere adottato l'uso interno dei modelli da almeno tre anni. Per questo già nel 2003 si avranno almeno i primi tentativi di definizione di metodologie e processi. Segnalata quindi l'ampia discrezionalità di cui godranno le banche per definire i propri metodi IRB, quali elementi di valutazione utilizzeranno in concreto le banche? Possiamo identificare diverse classi di elementi:

16 caratteristiche proprie dell'azienda cliente: capacità storica e futura di generare liquidità, struttura patrimoniale, flessibilità finanziaria, qualità dei ricavi, qualità e tempestività delle informazioni, management, posizione nel settore... caratteristiche e andamento del settore in cui opera l'azienda; si tratta di informazioni legate al settore, al mercato in generale e al mercato locale; andamento del rapporto banca / azienda; si tratta di tutti quegli elementi che la banca può desumere dal rapporto storico con il cliente (utilizzo degli affidamenti, sconfini, insoluti, ecc.); andamento del rapporto azienda / sistema bancario, tipicamente dati desumibili dalla Centrale dei Rischi e da strumenti analoghi. Come si vede le imprese hanno molti elementi su cui lavorare per evitare di giungere impreparate all'appuntamento con il rating. Non solo dovranno adoperarsi per migliorare la propria struttura finanziaria e patrimoniale, ma anche la quantità, la qualità e e la tempestività delle informazioni verso l'esterno.

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