VERBALE DI ACCORDO. Premesso che

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1 Il giorno 2 agosto 2013, in Taranto si sono incontrate: la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito, Banca) e le Delegazioni Sindacali (di seguito, OO.SS.) Dircredito FD Fabi Fiba/Cisl Fisac/Cgil Premesso che con lettera del 29 maggio 2013, qui integralmente richiamata, la Banca ha avviato le procedure di cui agli artt. 17 e 20 del vigente CCNL, dando conto di una situazione che rende necessario intraprendere azioni finalizzate a migliorare i livelli di efficienza e produttività, ad adeguare gli organici e, quindi, a conseguire condizioni di operatività/produttività in grado di generare indicatori di natura economico-finanziaria in linea con gli obiettivi di medio periodo e con i dati di sistema. La Banca ha, in particolare, comunicato la necessità di interventi incisivi e non più procrastinabili sulle spese amministrative, in linea con i ripetuti e specifici richiami ufficiali di Banca d Italia e con l esigenza di riduzione del rapporto cost/income, fortemente disallineato rispetto a quello del sistema bancario italiano. In ragione di ciò, la Banca ha segnalato che, per consentire la continuità aziendale ed un adeguata competitività sul mercato, è necessaria una tempestiva riorganizzazione volta a: favorire il recupero della redditività aziendale attraverso il contenimento dei costi operativi (spese amministrative e costo del personale) e l incremento del margine di intermediazione; rinforzare il monitoraggio sul credito; ricercare adeguate soluzioni per contenere il più possibile l impatto sui livelli occupazionali. All avvio della procedura sono seguiti una pluralità di incontri tra la Banca e le OO.SS., svoltisi nei giorni 3, 19, 25 giugno e 2, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 31 luglio, 1 agosto 2013, nel corso dei quali, attraverso il confronto contrattualmente previsto, le Parti hanno ricercato ed individuato soluzioni condivise per: migliorare i livelli di efficienza e produttività aziendali; adeguare gli organici con il ricorso ad esodi incentivati ed agli ammortizzatori di settore; adottare ulteriori misure, anche di durata transitoria, sui costi del personale e sulla contrattazione di secondo livello, al fine di evitare tensioni occupazionali; conseguire condizioni di operatività/produttività in grado di generare indicatori di natura economico-finanziaria in linea con gli obiettivi di medio periodo e con i dati di sistema del segmento di riferimento. In particolare, le Parti hanno condiviso: Pagina 1 di 10

2 per ciò che attiene la revisione di processi operativi e la ristrutturazione del modello distributivo (art. 17 CCNL), di dare attuazione in modo graduale al disegno aziendale con l obiettivo di una completa attuazione entro il 30 novembre 2013; nel mentre, di individuare idonee misure per: o effettuare una simulazione d impatto; o definire la declaratoria delle nuove figure professionali (in particolare, quella del Gestore), monitorando e garantendo un adeguata formazione ai lavoratori interessati, avendo anche riguardo alle previsioni di cui agli artt. 82 comma 6, e 90, comma 9, del vigente CCNL; o contenere gli impatti derivanti dalla mobilità sul territorio. per ciò che attiene le riduzioni di organico (art. 20 CCNL), di limitare le stesse a complessive 50 unità così individuabili: o 20 unità tra il personale già in possesso dei requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico AGO, da incentivare alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; o 30 unità tra il personale dotato dei requisiti per l accesso volontario e incentivato al Fondo di Solidarietà di settore nel periodo 01 dicembre dicembre Tutto quanto premesso, le Parti convengono quanto segue: PARTE I Riduzione degli organici Art. 1 Norme comuni a. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo il quale, unitario e inscindibile in ogni sua parte, si applica a tutto il personale dipendente dalla Banca, inclusi i dirigenti (per i quali restano ferme le misure di Legge e di contratto loro applicabili) e definisce il Piano condiviso tra la Banca e le OO.SS. per accedere agli incentivi all esodo ed alle ulteriori misure da riconoscere ai lavoratori in uscita. b. Il Piano di riduzione degli organici ha durata dal 01 novembre 2013 al 31 dicembre In tale periodo, la Banca, salvo quanto previsto all art. 2, lett. f, che segue, non adotterà iniziative unilaterali volte alla risoluzione dei rapporti di lavoro per motivi economici. c. Ai lavoratori che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro saranno riconosciuti gli incentivi all esodo nei termini di seguito specificati, oltre alle normali competenze di fine rapporto, a condizione che si proceda alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuale (allegato n. 1), nelle forme di cui agli artt. 2113, comma 4, c.c. e 410 e 412 ter, c.p.c., che prevedano espressamente la rinuncia all impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Pagina 2 di 10

3 d. Le Parti concordano che la mensilità utile ai fini della determinazione dell importo degli incentivi all esodo di cui ai successivi artt. 2 e 3, è pari ad 1/12 (un dodicesimo) della retribuzione annua lorda, comprensiva di tredicesima. Per retribuzione annua lorda si intendono i seguenti elementi retributivi: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; assegno ex intesa 1/12/2000; assegno ex intesa 8/12/2007; ad personam ex intesa 11/7/1999; assegno ex intesa 11/7/1999; assegno di anzianità; elemento distinto della retribuzione (edr); assegno ad personam per 12 mensilità; assegno ad personam per 13 mensilità; indennità di funzione; automatismo economico; assegno di mantenimento (personale proveniente da acquisizione di sportelli di altre banche); indennità di ruolo chiave (oltre i 12 mesi). Art. 2 Lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento a. In via prioritaria, si procederà alla risoluzione su base volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro del personale che sia in possesso dei requisiti per l accesso al trattamento pensionistico AGO alla data del 31 ottobre 2013, così come da rilevazione ed integrazione dei modelli ECOCERT acquisiti dall azienda ai sensi degli accordi 2-5 luglio b. Entro il giorno 13 settembre 2013, i lavoratori interessati a tale misura dovranno presentare alla Banca apposita delega (allegato n. 2) per consentire alla stessa di acquisire il certificato attestante il diritto alla pensione per il tramite del Patronato. c. Sulla base delle risultanze di cui al punto precedente, che saranno comunicate formalmente dalla Banca entro il 23 settembre 2013, i lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda di adesione al piano di incentivazione all esodo (allegato n. 3) entro il successivo 11 ottobre d. Ai lavoratori che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2013, fermo restando la sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui all art. 1, lett. c, sarà riconosciuto un incentivo all esodo al lordo delle ritenute di legge di importo pari a: Pagina 3 di 10

4 9 mensilità, per i lavoratori che, alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, non avranno superato i 62 anni; 8 mensilità, per i lavoratori che, alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, avranno superato i 62 anni. e. Le somme di cui alla lett. d del presente articolo saranno erogate quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo al TFR, soggetto alle medesime aliquote secondo le disposizioni di legge vigenti, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e/o relativa indennità sostitutiva. f. Qualora, alla data del 31 ottobre 2013, le risoluzioni volontarie risultino in numero inferiore rispetto agli aventi diritto, la Banca potrà adottare tutte le iniziative, anche unilaterali, coerenti con le finalità del presente Piano, senza obbligo di riconoscere alcuno degli incentivi e/o delle misure quivi previste. In particolare, la Banca, nel novembre 2013 potrà attivare in modo diretto ed immediato la procedura di cui agli artt. 4 e 24, Legge 23 luglio 1991, n In tal caso, le Parti convengono sin da ora che il criterio di individuazione dei lavoratori cui si applicherà la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sarà il possesso dei requisiti per l accesso al trattamento pensionistico AGO. Art. 3 Adesione al Fondo di Solidarietà a. Fermo restando quanto precede, per concorrere agli obiettivi di cui alla premessa, le Parti concordano sulla necessità di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale del credito (per brevità, di seguito: Fondo di Solidarietà) di cui all art. 5, lett. b, D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni. b. L accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, che avverrà su base volontaria, riguarderà il personale, di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, che tra il 30 novembre 2013 ed il 30 giugno 2020 maturerà i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. c. Entro il giorno 15 ottobre 2013, i lavoratori interessati a tale misura dovranno presentare alla Banca apposita delega (allegato n. 2) per consentire alla stessa di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione straordinaria erogata dal Fondo di Solidarietà. d. Sulla base delle risultanze di cui al punto precedente, che saranno comunicate formalmente dalla Banca entro il 31 ottobre 2013, i lavoratori interessati dovranno presentare Pagina 4 di 10

5 domanda di adesione al Fondo di Solidarietà (allegato n. 4) entro il successivo 15 novembre e. Le conseguenti risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro avverranno a far data dal 01 dicembre 2013, quale prima data utile di accesso al Fondo di Solidarietà. Resta inteso che, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 8 del D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà della Banca posticipare per un massimo di 3 (tre) mesi la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro secondo un programma che formerà oggetto di comunicazione alle OO.SS. ed ai lavoratori interessati. f. Ai lavoratori che accederanno al Fondo di Solidarietà sarà corrisposto un incentivo all esodo, al lordo delle ritenute di legge, di importo pari a 2,4 (due virgola quattro) mensilità per ogni anno di permanenza nel Fondo di Solidarietà (in caso di frazione di anno sarà corrisposto un dodicesimo dell anzidetto importo per ogni mese di permanenza al Fondo), a condizione che: il lavoratore interessato aderisca al Fondo di Solidarietà entro il 15 novembre 2013 (come sopra specificato per l accesso con decorrenza 01 dicembre 2013); ovvero aderisca al Fondo di Solidarietà entro la prima data utile, se successiva, con adesione da comunicare alla Banca con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto all ingresso effettivo nel Fondo di Solidarietà. g. Le somme di cui alla lett. f del presente articolo saranno erogate quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo al TFR, soggetto alle medesime aliquote secondo le disposizioni di legge vigenti, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e/o relativa indennità sostitutiva. L erogazione dell incentivo sarà subordinata alla sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione di cui all allegato n. 1. h. Ai lavoratori che accederanno al Fondo di Solidarietà sarà garantita la copertura della polizza sanitaria integrativa fino al 31 dicembre dell anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro. Per l ulteriore periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà ai predetti lavoratori saranno applicate le misure in tema di polizza sanitaria e tutte le agevolazioni previste per il personale in quiescenza, a condizione che durante tale periodo non svolgano altra attività di lavoro autonomo o subordinato in qualsiasi settore. A tal fine, i lavoratori si impegnano a comunicare alla Banca l inizio di altra attività di lavoro. i. Ove il numero dei lavoratori che richiedono di aderire al Fondo di Solidarietà risultasse superiore a 30 unità, l individuazione dei lavoratori avverrà adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, successivamente, si terrà conto dei carichi di famiglia e della tempistica nella presentazione delle domande, ai sensi dell art. 8, comma 2, D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Pagina 5 di 10

6 Art. 4 Incontri di verifica sulla riduzione degli organici a. Le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno in apposito incontro da tenersi entro il 15 dicembre 2013 e verificheranno se le uscite intervenute ai sensi dell art. 3 del presente Accordo siano state sufficienti a garantire la riduzione degli organici nei termini indicati (30 unità); l obiettivo si riterrà raggiunto anche in caso di scostamento in positivo o in negativo entro il 10%. b. Eventuali scostamenti negativi superiori al 10% saranno oggetto di valutazione congiunta, all esito della quale le Parti adotteranno le misure correttive che si riterranno opportune ed efficaci, con decorrenza 01 gennaio 2014; a tal proposito, sarà data priorità ad interventi che prevedano la riduzione dell orario di lavoro e/o la sospensione temporanea dell attività lavorativa (e proporzionalmente dei diritti retributivi) per tutto il personale in servizio, compresi i dirigenti, con accesso, sino a capienza, alla prestazione ordinaria garantita dal Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni. c. Qualora le richieste di adesione pervenute siano state superiori di oltre il 10% al numero preventivato, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà anche per un numero ulteriore di dipendenti, fermi restando i criteri sopra stabiliti (art. 3, lett. i). Art. 5 Clausole di salvaguardia a. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, dovessero intervenire modifiche normative al regime pensionistico vigente tali da pregiudicare la maturazione del diritto a pensione e/o da posticiparne la decorrenza per i lavoratori aderenti alle forme di incentivazione all'esodo di cui agli articoli che precedono, le Parti si incontreranno per verificare gli effetti derivanti dalle suddette modifiche. La Banca, a garanzia dei lavoratori che si trovassero privi sia del trattamento pensionistico che dell assegno straordinario, si impegna a corrispondere un importo equivalente all assegno straordinario sino alla maturazione del diritto a pensione ovvero sino alla decorrenza del trattamento, maggiorato dell ammontare della contribuzione volontaria ove necessaria al conseguimento del diritto a pensione. Tale importo sarà corrisposto a titolo di integrazione all incentivo all esodo erogato a norma del precedente art. 3 e sarà subordinato alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione. b. Le Parti si danno atto del processo di revisione normativa della disciplina del Fondo di Solidarietà disposto dall art. 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92 e concordano sulla necessità di incontrarsi entro il 15 novembre 2013 per contrattare misure idonee a garantire le finalità dell Accordo, laddove, in esito all anzidetta revisione, dovessero intervenire modifiche regolamentari o legislative peggiorative della disciplina dell assegno straordinario. Pagina 6 di 10

7 PARTE II Riduzione dei costi Art. 6 Contrattazione di secondo livello a. Fatte salve le disposizioni che seguono, per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 resterà sospesa l applicazione del contratto integrativo aziendale stipulato il 10 giugno 2010, con le intese a latere del 10 giugno 2010, nei confronti di tutto il personale della Banca, inclusi i dirigenti. b. Durante il periodo di sospensione sarà congelato il decorso dell anzianità di servizio utile alla maturazione dei premi di fedeltà. c. Le misure che seguono continueranno a trovare regolare applicazione con le modalità e nei termini attualmente vigenti: buono pasto; polizza sanitaria integrativa; polizza kasko a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio per spostamenti connessi all espletamento di trasferte e/o missioni; condizioni agevolate di cui alla circolare ST Personale n. 5 del 07 maggio 2009; agevolazioni in tema di anticipazioni del TFR; borse di studio; provvidenze per i figli disabili; permessi vari. d. Durante il periodo di sospensione resteranno comunque in vigore le disposizioni in tema di previdenza complementare, ma la contribuzione a carico della Banca verrà ridotta alla sola quota a copertura della premorienza, e comunque utile a garantire la deducibilità fiscale dei contributi. e. Con riferimento al premio aziendale, le Parti concordano che non vi sarà alcuna erogazione per gli anni di competenza 2013 e Per quanto riguarda l erogazione per l anno di competenza 2015 le Parti concordano sin d ora di tenere un apposito incontro di verifica nel secondo semestre del f. Le Parti si danno atto che nel 2014 non saranno introdotti sistemi incentivanti a carico aziendale. Dichiarazione a verbale. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 2013 per un esame congiunto delle condizioni riservate al personale dipendente. Art. 7 Ulteriori interventi di riduzione dei costi Pagina 7 di 10

8 a. Le Parti ribadiscono che le ferie e le festività soppresse devono essere fruite nell anno di competenza, secondo le regole previste dal CCNL. b. Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano altresì le seguenti misure di riduzione dei costi: festività soppresse: per gli anni 2013, 2014 e 2015 le giornate di festività soppresse, ove non fruite nell anno di competenza, non saranno monetizzate; ferie: le Parti concordano sulla necessità di smaltimento dei periodi di ferie arretrate e di introduzione di prassi organizzative volte a prevenire in modo rigoroso l accumulo di ulteriori residui; a tal fine, si conferma la necessità di fruizione delle ferie entro l'anno di maturazione, con la precisazione che, in difetto, la Banca unilateralmente potrà collocare in ferie il lavoratore interessato, entro il trimestre successivo all anno di competenza. Per i lavoratori che alla data della firma del presente Accordo abbiano un residuo di ferie superiore a 26 giorni, si conferma la facoltà della Banca di collocare unilateralmente gli stessi in ferie; lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive: per il periodo dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2015, le Parti confermano che non saranno autorizzati lavoro straordinario, lavoro supplementare e prestazioni aggiuntive di lavoro, se non in casi eccezionali. Dichiarazione a verbale. Per l anno 2013, la Banca si impegna ad agevolare e garantire ai richiedenti la fruizione delle festività soppresse. c. Fermo restando che l uso dell auto propria per il personale inviato per ragioni di servizio fuori dalla sede di lavoro, compresi i dirigenti, è consentito solo in assenza di mezzi pubblici, le Parti concordano che per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 la relativa indennità chilometrica a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio viene determinata in base al 20% del costo della benzina rilevato il primo giorno del mese. Art. 8 Norme finali e verifiche congiunte a. Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 può costituire uno strumento utile alla flessibilità ed all articolazione della prestazione lavorativa, nonché alla riduzione dei costi, in coerenza con le premesse del presente Accordo; per tale ragione, la Banca valuterà favorevolmente eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000. b. La Banca si dichiara disponibile a sospendere i contratti di mutuo ipotecario/prestito personale in essere con i propri dipendenti con invarianza delle condizioni applicate. In particolare, previa richiesta, sarà consentita la sospensione del pagamento dell intera rata Pagina 8 di 10

9 (capitale ed interessi) dei mutui e dei prestiti ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo per una durata sino a 24 mesi. c. La Banca dichiara la disponibilità a trasformare a tempo indeterminato, alla naturale scadenza, i contratti di apprendistato in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo avuto riguardo alla normativa vigente ed alla consolidata prassi aziendale in argomento. d. Ferma restando la necessità di iniziative organizzative finalizzate a migliorare i livelli di efficienza e produttività aziendali, la Banca conferma il proprio impegno al contenimento degli incarichi di consulenza esterni. e. Le Parti concordano di incontrarsi con periodicità quadrimestrale nel biennio 2014/2015 al fine di condurre una verifica congiunta sullo stato di attuazione delle misure individuate nel presente Accordo; il terzo incontro dell anno 2014 verrà anticipato al mese di novembre, e sarà focalizzato sulla valutazione degli effetti di tutti gli interventi a regime, su proiezione 2014; se da tale verifica dovesse emergere un disallineamento rispetto alle premesse, le Parti concorderanno le azioni correttive che saranno ritenute efficaci ed opportune, con decorrenza gennaio A tal proposito, sarà data priorità ad interventi che prevedano la riduzione dell orario di lavoro e/o la sospensione temporanea dell attività lavorativa (e proporzionalmente dei diritti retributivi) per tutto il personale in servizio, compresi i dirigenti, con accesso, sino a capienza, alla prestazione ordinaria garantita dal Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni. f. Le Parti, nel concordare e sottoscrivere quanto sopra, si danno reciprocamente atto che ad ogni effetto di Legge e di contratto sono state esperite le procedure di cui agli artt. 17 e 20 del vigente CCNL. g. Le Parti convengono di effettuare entro il 30 settembre 2013 un incontro sulle iniziative formative pianificate ai sensi dell art. 17 del vigente CCNL. Altresì, convengono di effettuare due ulteriori incontri entro il successivo 30 novembre sull implementazione del modello distributivo con specifico riferimento alla simulazione d impatto ed alle conseguenze derivanti dalla mobilità sul territorio, così come previsto nelle premesse del presente Accordo. h. Si allegano al presente verbale di Accordo, come parte integrante dello stesso, i seguenti documenti: Allegato 1: verbale di conciliazione individuale; Allegato 2: modulo di delega al Patronato per l acquisizione della certificazione del diritto a pensione; Allegato 3: modulo di domanda vincolante di adesione al piano di incentivazione al pensionamento; Pagina 9 di 10

10 Allegato 4: modulo di domanda di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Taranto, 2 agosto 2013 Banca Popolare di Puglia e Basilicata Dircredito FD Fabi Fiba/Cisl Fisac/Cgil Pagina 10 di 10

11 [ ALLEGATO 1 ] VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex artt comma 4, c.c. e 410 e 412 ter c.p.c.) Adesione volontaria al piano di esodo incentivato di cui agli artt. 2 e 3 del Verbale di Accordo del 02 agosto 2013, che qui si intende integralmente richiamato. Il giorno / /. in.., sono comparsi: la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (in seguito la Banca), rappresentata dal Signor......, nato a.. il / /. giusta procura speciale per atto Notaio.; numero. del / /.; e il /la Sig./Sig.ra...., nato/a a (.. ) il / /. (in seguito il Lavoratore / la Lavoratrice) assistito/a dal / dalla Sig./Sig.ra...., in rappresentanza della sigla sindacale... Premesso che il Lavoratore / la Lavoratrice intrattiene un rapporto di lavoro con la Banca ed è attualmente inquadrato/a come..; o il Lavoratore / la Lavoratrice ha aderito (in base a quanto previsto dall art. 2 del Verbale di Accordo tra la Banca e le OO.SS. sottoscritto il 02 agosto 2013, al quale, per quanto occorrer possa, aderisce espressamente ed integralmente) alla risoluzione su base volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro poiché in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici AGO alla data del 31 ottobre 2013, presentando le dimissioni irrevocabili formalizzate con sottoscrizione del modulo di domanda vincolante di adesione al piano di incentivazione al pensionamento alla data del / /.; oppure o il Lavoratore / la Lavoratrice ha aderito volontariamente (in base a quanto previsto dall art. 3 del Verbale di Accordo tra la Banca e le OO.SS. sottoscritto il 02 agosto 2013 al quale, per quanto occorrer possa, aderisce espressamente ed integralmente) alla risoluzione volontaria ed incentivata del suo rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del Credito, presentando le dimissioni irrevocabili formalizzate con sottoscrizione del modulo di domanda di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà datato / / oppure o il Lavoratore / la Lavoratrice ha aderito volontariamente (in base a quanto previsto dall art. 3 del Verbale di Accordo tra la Banca e le OO.SS. sottoscritto il 02 agosto 2013 al quale, per Pagina 1 di 5

12 [ ALLEGATO 1 ] VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex artt comma 4, c.c. e 410 e 412 ter c.p.c.) quanto occorrer possa, aderisce espressamente ed integralmente) alla risoluzione volontaria e non incentivata del suo rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del Credito, presentando le dimissioni irrevocabili formalizzate con sottoscrizione del modulo di domanda di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà datato / / Quanto sopra premesso, le parti hanno convenuto quanto segue: 1. le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale di transazione generale e novativa di ogni reciproco rapporto le cui clausole sono da ritenersi tutte inscindibilmente connesse. 2. il Lavoratore / la Lavoratrice presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del / /., da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, con accesso ai trattamenti pensionistici AGO secondo quanto previsto dall art. 2 del Verbale di Accordo del 02 agosto 2013, con rinunzia da entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenza di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d ora il Lavoratore / la Lavoratrice ai diritti riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi; oppure 2. il Lavoratore / la Lavoratrice presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro alla data del / /., da intendersi quale ultimo giorno lavorativo, con accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà del settore del Credito secondo quanto previsto dall art. 3 del Verbale di Accordo del 02 agosto 2013, con rinunzia di entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenza di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d ora il Lavoratore / la Lavoratrice ai diritti riconosciuti dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi; 3. la Banca, a fronte della risoluzione del rapporto così definita e precisata e della sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione nonché, comunque, alla condizione essenziale che il rapporto di lavoro abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente Verbale, si impegna a corrispondere al Lavoratore / alla Lavoratrice a titolo di incentivo all esodo volontario, un importo lordo pari ad., ; quanto sopra verrà riconosciuto in aggiunta alle spettanze di fine rapporto ed esclusi gli eventuali effetti del ricalcolo dell imposta (IRPEF) da parte dell Amministrazione Pagina 2 di 5

13 [ ALLEGATO 1 ] VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex artt comma 4, c.c. e 410 e 412 ter c.p.c.) Finanziaria. Resta inteso che l importo in parola non sarà soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell art. 17 comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). Il corrispondente importo netto verrà versato entro il mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale a mezzo bonifico bancario sul c/c del Lavoratore/della Lavoratrice noto alla Banca. oppure 3. la Banca, a fronte della risoluzione così intervenuta e della sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e, comunque, alla condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente Verbale, si impegna a corrispondere al Lavoratore / alla Lavoratrice a titolo di incentivo all esodo volontario, un importo lordo pari ad..; quanto sopra verrà riconosciuto in aggiunta alle spettanze di fine rapporto ed esclusi gli eventuali effetti del ricalcolo dell imposta (IRPEF) da parte dell Amministrazione Finanziaria. Resta inteso che l importo in parola non sarà soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell art. 17 comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). Il corrispondente importo netto verrà versato entro il mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale a mezzo bonifico bancario sul c/c del Lavoratore/della Lavoratrice noto alla Banca. 4. Il Lavoratore / La Lavoratrice, in occasione della transazione che precede dichiara: 4.a di aver sempre, regolarmente ed integralmente percepito nel corso di tutto il rapporto di lavoro il trattamento economico e previdenziale (sia obbligatorio che integrativo) dovuto a termini di legge oltre che di contratto collettivo ed individuale; 4.b di non avere nulla a pretendere e comunque di rinunciare nei confronti della Banca (dei suoi successori e danti causa nonché dei relativi amministratori, dirigenti, procuratori, rappresentanti e dipendenti nonché di ogni altra Banca controllante, controllata o partecipata e dei relativi amministratori, dirigenti, rappresentanti e dipendenti) a qualsiasi diritto e/o pretesa, presente o futura, da cui possano conseguire azioni giudiziali o da cui possano derivare costi o danni o richieste di rimborso o pagamento, anche in relazione ad altri titoli che possano essere connessi o relativi all intercorso rapporto di lavoro con la Banca e sua cessazione ed a qualunque altro rapporto che, a qualsivoglia titolo, sia intercorso con la Banca inclusi qualsiasi diritto e/o pretesa che possa trovare origine e/o fondamento in titoli legali e/o contrattuali e/o di risarcimento danni. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinuncia nei confronti dei soggetti anzidetti ad ogni domanda e/o diritto e/o pretesa relativamente all'inquadramento ricevuto ed Pagina 3 di 5

14 [ ALLEGATO 1 ] VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex artt comma 4, c.c. e 410 e 412 ter c.p.c.) alle conseguenze economiche e risarcitorie derivanti dalla eventuale difformità dallo stesso delle mansioni svolte; a distacchi verificatisi presso Banche terze; alle differenze retributive eventualmente dovute in relazione a: lavoro straordinario, lavoro festivo, premi di rendimento, premio aziendale, premi di produttività, premi comunque denominati a qualsiasi titolo dovuti dalla Banca, scatti di anzianità, tfr, indennità di contingenza, indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute, indennità di mancato preavviso, indennità di vacanza contrattuale, indennità di malattia, edr, permessi retribuiti, mensilità aggiuntive, superminimo, trattamento di trasferta e di trasferimento, rimborsi spese, fringe benefits o corrispondente valore economico, indennità corrisposte in qualunque forma e con qualunque denominazione in relazione al lavoro prestato all estero, contribuzione previdenziale integrativa, interessi e rivalutazione sulle somme relative alle voci anzidette, ricalcolo delle voci anzidette sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di previdenza anche complementare e su tutti gli istituti indiretti e differiti, risarcimento del danno professionale, all immagine, patrimoniale, biologico, morale, da perdita di chances, da mobbing e, comunque, ogni risarcimento ex artt. 2043, 2087, 2103 e 2116 c.c.; 4.c di impegnarsi a non divulgare i termini della presente intesa, nonché notizie o informazioni riservate, anche qualificate, di cui sia venuto/a a conoscenza nel corso o in occasione del rapporto di lavoro. 5. la Banca prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del Lavoratore / della Lavoratrice di cui al punto che precede, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che (fatti salvi, beninteso, gli eventuali crediti della Banca per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal Lavoratore / dalla Lavoratrice e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti) non ha nulla a pretendere dal Lavoratore / dalla Lavoratrice in relazione all attività dallo/dalla stesso/a svolta nell ambito del rapporto di lavoro intercorso, ma con l espressa esclusione di quei comportamenti oggi non noti, ascrivibili al Lavoratore / alla Lavoratrice a titolo di dolo. 6. Il presente accordo costituisce, pertanto, accordo transattivo fra le parti, le quali null altro hanno reciprocamente a pretendere in relazione all intercorso rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla sua risoluzione. 7. Le Parti danno atto che con la sottoscrizione della presente scrittura, si è inteso ottemperare, altresì, alle prescrizioni di cui all art. 4, commi 17 e seguenti di cui alla Legge n. 92/2012. Letto, confermato e sottoscritto..., / /. Pagina 4 di 5

15 [ ALLEGATO 1 ] VERBALE DI CONCILIAZIONE (ex artt comma 4, c.c. e 410 e 412 ter c.p.c.) LA BANCA IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE IL/LA RAPPRESENTANTE SINDACALE Pagina 5 di 5

16 Dati Assistito Io sottoscritto/a cognome Ufficio MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA nome [ ALLEGATO 2 compilare solo le parti evidenziate] nato/a il a prov. sesso codice fiscale cittadinanza residente a prov. cap indirizzo con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e del DM , n. 193, al Patronato 50&PIÙ ENASCO, sede di presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell art. 47 c.c., nei confronti (Istituto erogatore della prestazione e Paese, nel caso di estero) per lo svolgimento della pratica relativa a Consulenza previdenziale e pensionistica per il rilascio di attestazione di data di pensione. e importo del relativo trattamento Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. Dati Collaboratore Volontario Cognome e nome Firma Assistito Data Luogo Firma Collaboratore Volontario Dati Operatore Cognome e nome Data Sede Firma Operatore tel. Timbro INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (d ora in avanti Legge ), l informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: (Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) il Patronato 50&PIÙ ENASCO effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all espletamento del presente mandato di assistenza; (Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell incarico conferito. I dati personali con esclusione di quelli sensibili potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti a Confcommercio-Imprese per l Italia Organizzazione Promotrice del Patronato 50&PIÙ ENASCO per finalità proprie dell Organizzazione stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini; (Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli art. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; (Necessità del conferimento dei dati) il conferimento dei dati personali è essenziale per l adempimento del mandato conferito. L eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno l impossibilità di svolgere l attività di assistenza richiesta; (Diritti riconosciuti all interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003; (Titolare e incaricati del trattamento) titolare del trattamento dei dati nei cui confronti possono essere esercitati i summenzionati diritti è il Patronato 50ePIÙ ENASCO con sede in Roma, via del Melangolo, tel. 06/ fax 06/ enasco@enasco.it incaricati del trattamento sono gli operatori della Sede 50ePIÙ ENASCO di: BARI tel fax enasco.ba@enasco.it Punto 1 Fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando anche il Patronato 50&PIÙ ENASCO ad accedere, ai sensi dell art. 116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l acquisizione dei dati necessari all assolvimento dell incarico. Firma Assistito Punto 2 (Facoltativo) Consente, altresì, al Patronato 50&PIÙ ENASCO di utilizzare i predetti dati con esclusione di quelli sensibili per le ulteriori attività statutarie del medesimo, nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti all Organizzazione Confcommercio-Imprese per l Italia perché li utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi propri o degli organismi ad essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato 50ePIÙ ENASCO ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell attività istituzionale. N.B. il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell operatore del Patronato Firma Assistito Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciali Costituito da Confcommercio-Imprese per l Italia / Riconosciuto con D.M. 26 aprile 1967 in Gazz. Uff. n. 115 del 9 maggio 1967

17 [ ALLEGATO 3 ] MODULO DI DOMANDA VINCOLANTE DI ADESIONE AL PIANO DI INCENTIVAZIONE AL PENSIONAMENTO (da trasmettere al Servizio Amministrazione Risorse Umane entro l 11 ottobre 2013) Spett.le BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. A L T A M U R A Il/La sottoscritto/a nato/a a.. il / /. matricola n., in servizio presso con la presente in adesione al Piano di incentivazione al pensionamento di cui al Verbale di Accordo del 02 agosto 2013 ed avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per aver diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici a carico dell Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) alla data del 31 ottobre 2013 chiede irrevocabilmente a codesta Banca di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro secondo termini, modalità e condizioni dell art. 2 del suddetto Verbale di Accordo ed indica quale ultimo giorno di lavoro quello del 31 ottobre Il/La sottoscritto/a dichiara di aver presentato all INPS domanda di pensione in data / /., per fruire del relativo trattamento dal 1 novembre Il/La sottoscritto/a dichiara di confermare l esclusione di ogni possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la predetta data del 31 ottobre 2013 e di tener ferma l anzidetta data di cessazione dal servizio anche se dovessero sopraggiungere cause di sospensione del rapporto di lavoro, sin d ora dichiarando di rinunciare ad ogni prerogativa eventualmente connessa a tali eventi. Luogo., data / /. Firma Pagina 1 di 1

18 MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA [ ALLEGATO 4 ] (da trasmettere al Servizio Amministrazione Risorse Umane entro il 15 novembre 2013 per il primo accesso al Fondo dal 01 dicembre 2013) Spett.le BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. A L T A M U R A Il/La sottoscritto/a... nato/a a.. il. matricola n., in servizio presso constatato che con il Verbale di Accordo del 02 agosto 2013 la Banca e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso la procedura prevista per l accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 e successive modifiche e integrazioni dichiara in adesione volontaria al citato Accordo anche e con particolare riferimento alla parte dedicata a coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l Azienda, fruiscano dell assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di Solidarietà: - la volontà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro entro e non oltre la data che verrà comunicata dalla Banca e determinata in base alle previsioni dell art. 3 del citato Accordo, rinunciando espressamente a qualsiasi obbligo di preavviso e/o relativa indennità sostitutiva; - di accettare le condizioni e i termini previsti dall art. 3 del citato Accordo e dal Regolamento di cui al D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni Pagina 1 di 2

19 MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA [ ALLEGATO 4 ] (da trasmettere al Servizio Amministrazione Risorse Umane entro il 15 novembre 2013 per il primo accesso al Fondo dal 01 dicembre 2013) Resta inteso che, qualora entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell assegno straordinario che comportino una riduzione nell importo dell'assegno medesimo, ovvero una diminuzione del periodo di permanenza al Fondo, la presente domanda si intende tacitamente revocata. Il/La sottoscritto/a chiede in relazione alla liquidazione dell assegno straordinario di sostegno del reddito: che l erogazione medesima avvenga in rate mensili, che l erogazione medesima avvenga in un unica soluzione chiede inoltre ai sensi del Verbale di Accordo del 02 agosto 2013 di mantenere l iscrizione alla forma di assistenza sanitaria integrativa di non mantenere l iscrizione alla forma di assistenza sanitaria integrativa. Il/La sottoscritto/a, infine, - prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita del ; - si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ed al Fondo di Solidarietà l eventuale e successiva instaurazione nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del datore di lavoro e settore di attività; - si impegna fin d ora, in prossimità della scadenza del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a formalizzare in tempo utile la domanda di pensione presso l INPS. Luogo.., data / /. Firma Pagina 2 di 2

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