ARTIGIANATO, SOMMINISTRAZIONE
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- Dino Mancini
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1 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI E PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L ATTIVITÀ DI ARTIGIANATO, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESERCITATE IN CHIOSCO - Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del di 7
2 INDICE CAPO I - CONTENUTI GENERALI pag. 3 Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 Definizioni pag. 3 CAPO II CHIOSCHI pag. 3 Art. 3 - Localizzazione dei chioschi pag. 3 Art. 4 - Caratteristiche dei chioschi pag. 4 Art. 5 - Procedure per il rilascio della concessione pag. 4 Art. 6 - Modifiche o trasferimento del chiosco pag. 5 CAPO III - STRUTTURE PRECARIE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI pag. 5 Art. 7 - Localizzazione delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi pag. 5 Art. 8 - Caratteristiche delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi pag. 5 Art. 9 - Procedure per il rilascio della concessione pag. 6 CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE CONCESSIONI pag. 6 Art Durata e rinnovo delle concessioni pag. 6 Art Canone di concessione pag. 6 Art Obblighi del concessionario pag. 6 Art Revoca della concessione pag. 7 CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI pag. 7 Art Norme transitorie pag. 7 Art Norme di rinvio e abrogazioni pag. 7 2 di 7
3 CAPO I - CONTENUTI GENERALI Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si propone di migliorare l offerta di servizi ai cittadini, di incrementare il presidio delle aree verdi, di valorizzare il territorio. 2. Il presente regolamento disciplina: a. l occupazione del suolo pubblico e del suolo privato asservito o di fatto adibito ad uso pubblico mediante l installazione di chioschi o di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi. b. le concessioni di suolo pubblico per le attività di artigianato, somministrazione di alimenti e bevande e rivendita di quotidiani e periodici di cui alla D.G.R. 13 giugno 2016 n successivo D.d.u.o. n del Regione Lombardia, esercitate in chiosco; 3. Il regolamento definisce le procedure per il rilascio e la revoca delle concessioni di occupazione del suolo di cui ai punti a) e b). 4. L installazione di chioschi su suolo pubblico è consentita esclusivamente per l esercizio delle seguenti attività: a. vendita esclusiva di giornali e riviste; b. vendita di alimenti e bevande con o senza somministrazione; c. somministrazione di alimenti e bevande; d. attività artigianali di tipo alimentare; e. vendita di fiori e piante. 5. E inoltre consentita l installazione di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi. 6. L installazione di chioschi è subordinata al rilascio di una concessione per l occupazione di suolo pubblico, previa indizione di selezione pubblica. 7. In nessun caso le concessioni previste dal presente regolamento possono sostituire le autorizzazioni/scia richieste dalla normativa di settore per l esercizio delle singole attività. 8. Il regolamento individua caratteristiche e limiti di ubicazione delle installazioni di strutture su suolo pubblico. Art. 2 - Definizioni 1. Si definisce chiosco, un manufatto isolato, di dimensioni contenute, in genere prefabbricato, comunque amovibile, strutturalmente durevole e conformato per la specifica tipologia di prodotto commercializzato. 2. Si definisce struttura precaria esterna ai pubblici esercizi, un manufatto tipo gazebo o pergolato consistente in una copertura supportata da intelaiatura con carattere di precarietà, anche se fissata al suolo e/o alle pareti esterne dei pubblici esercizi stessi. 3. Si definiscono aree pubbliche gli spazi quali ad esempio strade, piazze, aree di sosta, a verde demaniali o anche di proprietà privata delle quali il Comune abbia la disponibilità, in quanto gravate da servitù di pubblico passaggio o destinate di fatto ad uso pubblico o messe a disposizione dal proprietario; 4. Si definisce superficie occupata quella data dal profilo esterno delle strutture comprendendo i vani tecnici, eventuali servizi igienici, la proiezione esterna di tettoie o altre strutture fisse (es. tende). CAPO II - CHIOSCHI Art. 3 - Localizzazione dei chioschi 1. I chioschi possono essere installati su tutte le aree pubbliche, nei limiti previsti dai successivi commi. 3 di 7
4 2. Non è consentita l installazione di chioschi sui marciapiedi lungo via Sempione dal civico 13 al civico 173, sulle piste ciclopedonali, nelle piazze antistanti il palazzo municipale e i luoghi di culto, sulle rotatorie, nelle fasce di rispetto stradali e autostradali. 3. I chioschi per la vendita di fiori e piante possono essere installati solo nell area antistante il cimitero comunale, ad una distanza non superiore a metri 50 dall ingresso. 4. I chioschi nei giardini e nei parchi possono essere installati a condizione che non ci siano evidenti rischi di compromissione del patrimonio verde, arboreo e floreale. Non può essere rilasciata concessione qualora la superficie occupata del manufatto corrisponda a più di 1/20 dell intera superficie dell area verde. 5. I chioschi non devono provocare limitazioni alla circolazione pedonale o creare ostacolo al movimento di portatori di handicap, carrozzine, passeggini, mezzi per la pulizia delle aree pubbliche, né impedire o limitare la manutenzione del suolo e del sottosuolo. 6. In ogni caso la collocazione del chiosco deve essere compatibile con i limiti previsti da norme di legge o da regolamenti. 7. In attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti la localizzazione e le tipologie di attività esercitabili all interno dei chioschi, nei limiti di quanto previsto all art.1 comma 4. Art. 4 - Caratteristiche dei chioschi 1. I chioschi possono avere una superficie occupata massima di 25 mq. 2. Le strutture, devono comprendere in modo organico, impianti ed eventuali locali tecnici, servizi igienici, qualora necessari, tettoie e insegne pubblicitarie. 3. L installazione di insegne pubblicitarie è subordinata all ottenimento di specifica autorizzazione comunale. 4. Le tende solari sporgenti dalla struttura e le attrezzature poste all esterno del chiosco costituiscono occupazione di suolo pubblico e ne seguono la relativa disciplina. 5. I chioschi, anche ancorati al suolo, devono consentire, comunque, la facile rimozione e ripristino dell area allo stato antecedente l occupazione. 6. Le strutture devono essere realizzate con caratteristiche tali da consentire la piena fruibilità da parte delle persone diversamente abili. Art. 5 - Procedure per il rilascio della concessione 1. La Giunta comunale, sulla base delle esigenze del territorio, individua le aree di suolo pubblico oggetto di concessione per l installazione dei chioschi e la tipologia merceologica insediabile. 2. La concessione per l installazione del chiosco è rilasciata a seguito di selezione pubblica. 3. I criteri e le modalità della procedura di selezione sono stabiliti dalla Regione con apposito atto. Alla data di approvazione del presente regolamento si applica la normativa regionale in vigore, costituita dalla D.G.R. 13 giugno 2016 n. 5296, recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l assegnazione di aree pubbliche ai fini dell esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, e dal successivo D.d.u.o. n del Regione Lombardia di approvazione dello schema di bando e del facsimile di domanda. 4. Per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico in chiosco per attività di vendita di alimenti e bevande con o senza somministrazione e vendita di fiori e piante, si applica il Regolamento per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche. 4 di 7
5 5. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da: a. progetto della struttura sottoscritto da un tecnico abilitato; b. impegno a presentare domanda per il rilascio del permesso di costruire entro 30 giorni dalla concessione; c. eventuale domanda di rilascio dell autorizzazione all installazione di un insegna pubblicitaria. 6. I progetti devono essere redatti tenendo conto delle normative vigenti in materia di: edilizia, codice della strada, commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, e in ogni altra materia comunque riconducibile all intervento. 7. I progetti potranno essere sottoposti al parere della commissione comunale per il paesaggio e degli uffici comunali competenti. 8. Il rilascio di concessioni per l installazione di chioschi destinati alla vendita esclusiva di giornali e riviste dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento per la disciplina delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica vigente. 9. Il servizio competente al rilascio delle concessioni oggetto del presente Regolamento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Art. 6 - Modifiche o trasferimento del chiosco 1. La modifica della struttura del chiosco è soggetta a richiesta di autorizzazione al Comune. L istanza deve essere corredata dalla stessa documentazione prevista per il rilascio di nuove concessioni. 2. Non costituiscono modifiche soggette a richiesta quelle che non alterano la superficie occupata, il volume, la forma, la copertura, la pavimentazione. 3. Il trasferimento delle strutture può essere richiesto dal Comune per esigenze di interesse pubblico o su istanza di parte. Il trasferimento su istanza di parte può essere richiesto solo per gravi e comprovati motivi di sicurezza e igiene o per modifiche di destinazione delle aree o cantierizzazioni che alterino in modo significativo la fruizione del chiosco da parte della clientela. CAPO III - STRUTTURE PRECARIE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI Art. 7 - Localizzazione delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi 1. Le strutture disciplinate dal presente capo possono essere installate su tutto il territorio comunale, con esclusione di piste ciclopedonali, piazze antistanti il palazzo municipale e luoghi di culto, rotatorie, fasce di rispetto stradali e autostradali. 2. Le strutture precarie esterne al pubblico esercizio non possono occupare una larghezza superiore alla luce della vetrina rivolta verso il suolo pubblico. Art. 8 - Caratteristiche delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi 1. I gazebo o i pergolati non possono superare la superficie di 50 mq ottenuti con strutture modulari di 25 mq. 2. La struttura, infissa o appoggiata al terreno, deve poter consentire il transito agevole dei pedoni per almeno 2 metri di larghezza. 3. La struttura deve consentire la visibilità su tutti i lati. 4. Eventuali pedane sono consentite se non provocano alterazione del suolo e se sono rese necessarie per pareggiare il livello del suolo. 5. La rimozione delle strutture deve essere garantita in tempi rapidi assicurando il ripristino dell area allo stato antecedente l occupazione. 6. Le strutture devono essere realizzate con caratteristiche tali da consentire la piena fruibilità da parte delle persone diversamente abili. 5 di 7
6 7. Possono essere installati impianti di riscaldamento/condizionamento per esterni in conformità alle specifiche disposizioni normative in materia. 8. Lo spazio esterno non occupato dalle strutture precarie non deve essere interessato da tavoli, sedie, tabelloni o altro accessorio o insegna. Art. 9 - Procedure per il rilascio della concessione 1. La richiesta di concessione deve essere presentata all ufficio SUAP del Comune, esclusivamente tramite lo Sportello Telematico del Comune di Pero, corredata da: a. progetto sottoscritto da un tecnico abilitato; b. impegno a presentare domanda per il rilascio del permesso di costruire entro 30 giorni dalla concessione. 2. I progetti devono essere redatti tenendo conto delle normative vigenti in materia di: edilizia, codice della strada, commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, e in ogni altra materia comunque riconducibile all intervento. 3. L approvazione del progetto è subordinata all acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, dei pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi comunali coinvolti. 4. I progetti potranno essere sottoposti al parere della commissione comunale per il paesaggio. 5. Il parere sfavorevole espresso da uno o più degli uffici interessati comporterà il diniego della domanda. 6. Modifiche e integrazioni potranno essere richieste una sola volta nel corso del procedimento di valutazione del progetto. 7. Il procedimento dovrà chiudersi entro 90 giorni dalla richiesta e potrà essere interrotto una sola volta. CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE CONCESSIONI Art Durata e rinnovo delle concessioni 1. Le concessioni oggetto del presente regolamento possono avere durata di dodici anni. 2. Per quanto attiene alle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione, con istanza scritta da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro tre mesi dalla scadenza. Art Canone di concessione. 1. Quale corrispettivo delle concessioni oggetto del presente regolamento è dovuto un canone, in aggiunta alla Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico. 2. L importo del canone è determinato dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri: a. in proporzione diretta alla superficie occupata; b. in relazione alla potenzialità commerciale della localizzazione. 3. Il valore del canone non potrà in ogni caso essere inferiore a 100 mq/anno. 4. Il titolare di una concessione è tenuto al rilascio di una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore complessivo della concessione; il valore della concessione corrisponde al canone annuale moltiplicato per gli anni di durata della concessione. Art Obblighi del concessionario 1. E vietata la cessione della concessione. 2. Alla scadenza o alla revoca della concessione il titolare deve rimuovere la struttura e ripristinare il suolo pubblico nello stato precedente entro 30 giorni, trascorsi i quali il 6 di 7
7 Comune procederà direttamente, escutendo la cauzione di cui all art.11, fatti salvi i maggiori danni. 3. Il titolare della concessione deve provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura e degli altri impianti e attrezzature, nonché alla pulizia giornaliera dell area adiacente. 4. L area circostante deve essere lasciata libera da ingombri, fatta salva l autorizzazione all occupazione del suolo. 5. Il conferimento dei rifiuti deve essere garantito nel rispetto della legge e delle modalità adottate dal Comune. Art Revoca della concessione 1. La concessione è revocata in caso di: a. mancata realizzazione della struttura e avvio dell attività nei termini previsti dalla concessione; b. mancato pagamento, anche di una sola rata, del canone di concessione, ove dovuto, o delle tasse comunali dovute per importo pari ad almeno un intera annualità; c. inosservanza delle norme igienico-sanitarie rilevate dalla competente Autorità; d. modifica non autorizzata della struttura, occupazione non autorizzata del suolo circostante, uso improprio della struttura; e. degrado della struttura tale da pregiudicare il decoro dell area pubblica; f. mancato rispetto degli obblighi previsti dalla concessione, anche in relazione agli orari e periodi di funzionamento. 2. La revoca è preceduta da una contestazione scritta con eventuale invito a porre rimedio al comportamento o alla situazione rilevata. 3. Il titolare della concessione può opporre le proprie ragioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, decorsi inutilmente i quali la concessione si intende revocata. 4. Nel caso in cui il titolare della concessione riconosca o concordi i rimedi da adottare, gli interventi devono essere conclusi entro 30 giorni dalla contestazione. CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI Art Norme transitorie 1. I chioschi e le strutture precarie esterne ai pubblici esercizi già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi alla nuova disciplina. 2. In caso di opposizione del titolare della struttura già installata a sottoscrivere il nuovo atto di concessione, il manufatto verrà considerato occupazione senza titolo. Art Norme di rinvio e abrogazioni 1. E abrogato l art. 7, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche normative di settore, allo statuto e ai regolamenti comunali. 7 di 7
CAPO I CONTENUTI GENERALI. Art. 1 Finalità e oggetto
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