Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

Transcript

1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 40 Presentato dalla Giunta regionale Presentato il 6 novembre 2003

2 Signor Presidente, signori Consiglieri Le modifiche al Titolo V della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 3/2001 hanno innovato profondamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione che in sintesi è ora così delineato: - Materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2) che possono essere disciplinate esclusivamente con legge statale; - Materie di legislazione concorrente (articolo 117, comma 3): allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali, alle Regioni l adozione della legislazione di dettaglio; - Materie non rientranti nei commi precedenti e attribuite alla potestà legislativa generale residuale delle Regioni (articolo 117, comma 4). Le modifiche apportate all articolo 117, pur riguardando le Regioni a statuto ordinario, influiscono anche sul sistema delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 stabilisce che, fino all adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Tra le materie di cui all articolo 117, comma 3 (competenza concorrente), rientra anche quella delle professioni non prevista dal nostro Statuto, ma ora quindi rientrante tra le competenze legislative regionali, per le considerazioni sopra svolte. Nulla osta perciò che la Regione Friuli Venezia Giulia prenda in considerazione tale materia. Ciò si ritiene possibile pur se lo Stato non ne ha ancora emanato la legislazione di principio, in quanto, anche secondo la posizione espressa nell ambito della Conferenza dei Presidenti, le Regioni possono esercitare immediatamente la potestà legislativa concorrente, desumendo i principi fondamentali dalla legislazione vigente. Vi è già un primo caso in tal senso, ed è quello della L.R. 27/2001 della Calabria, mentre norme sull argomento risultano in fase di predisposizione anche da parte del Lazio, della Lombardia e del Piemonte. Il settore delle professioni è un settore economico dal peso rilevante con un indotto significativo ed un volume di lavoro importante, alla stregua di altre categorie economiche da sempre considerate, in qualità di parti sociali, in sede di concertazione delle politiche regionali e oggetto di una vasta legislazione di sostegno e di incentivazione. Dai dati CENSIS risulta che in Friuli Venezia Giulia esistono circa 100 tra ordini e collegi tra le sole realtà che aderiscono al CUP regionale con circa iscritti. I

3 A questi, nell ambito della categoria professioni vanno aggiunti tutti i soggetti esercitanti nuovi mestieri e attività professionali, basate sui requisiti della conoscenza intellettuale del rapporto fiduciario con il cliente, in continua crescita e non riconducibili a quelli tradizionalmente riconosciuti nell ordinamento degli ordini e collegi professionali. Si tratta quindi di un settore economico rilevante non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo in ragione dell apporto intellettuale che lo contraddistingue, ad oggi escluso da ogni forma di rapporto organico con l Amministrazione regionale. Il presente provvedimento legislativo tende quindi a porre fine a tale carenza, prevedendo opportuni strumenti di raccordo con le forze professionali della Regione e appositi mirati strumenti di sostegno. Va sottolineato che, pur in assenza di una legislazione nazionale che fissi i principi fondamentali della materia, la Regione non ritiene di propria competenza e quindi non legifera in merito all assetto e alla disciplina delle professioni e degli ordini e dei relativi istituti, né interviene in tema di deontologia o di tariffario, di società professionali o di creazione di nuove professioni protette, ritenendo tali argomenti di esclusiva competenza statale. La Regione ritiene invece importante per il proprio sviluppo economico disciplinare strumenti di raccordo con il sistema delle professioni ed introdurre misure di incentivazione, alla stregua di quanto avviene per altre categorie economiche. La legge è strutturata in 4 Capi e 12 articoli. legge. Il Capo I (Finalità) e l articolo 1 contengono l enunciazione delle finalità della Il Capo II (Consulta regionale delle professioni) prevede all articolo 2 l istituzione della Consulta regionale delle professioni con il compito di costituire strumento di raccordo e di collaborazione tra l Amministrazione regionale nell esercizio della propria funzione di programmazione, e il settore delle professioni. Tra i compiti della Consulta da segnalare, in particolare, oltre a quello di esprimere pareri, anche quello propositivo in materia di interesse delle professioni quali quella dell aggiornamento professionale e della difesa degli interessi dei professionisti e degli utenti. L articolo 3 disciplina la composizione ed il funzionamento della Consulta, prevedendo che la stessa sia composta, oltre che dall Assessore e dal Direttore regionale competente, da un rappresentante per ciascuna delle professioni regolamentate che ne faccia richiesta con le modalità previste da apposito regolamento regionale. Il Capo III (Associazioni per attività professionali non regolamentate) all articolo 4 prevede per l Amministrazione regionale la possibilità di riconoscere associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non regolamentate II

4 e successivamente iscriverle in un apposito registro. Va sottolineato che tale riconoscimento non riveste alcun valore costitutivo né intende creare alcuna forma di esclusività riconducibile al sistema degli ordini e collegi professionali. Il riconoscimento, che avviene sulla base di criteri fissati con regolamento regionale, costituisce condizione per poter far parte della Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate di cui all articolo 5 e per poter usufruire degli incentivi di cui al Capo IV. Ulteriore conseguenza del riconoscimento è quella di poter rilasciare attestati concernenti i propri associati, riguardanti la qualificazione professionale degli stessi; non si tratta di certificazioni aventi rilevanza giuridica ma del mero accertamento del possesso, da parte degli associati, di determinati requisiti e caratteristiche. Il Capo IV (Interventi a favore dei professionisti) introduce una serie di misure di incentivazione e sostegno a favore del settore, in analogia con quanto già avviene per altre categorie economiche. In particolare l articolo 6 tratta uno dei temi più sentiti all interno delle categorie professionali, quello dell aggiornamento professionale. In attesa che l aggiornamento costituisca un obbligo la cui verifica sarà affidata agli ordini professionali, l Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell ambito della programmazione regionale delle attività formative, progetti di aggiornamento professionale, in collaborazione con gli ordini stessi e con le Università ed altri istituti scientifici, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna professione. L articolo 7 prevede la costituzione e la messa a disposizione dei professionisti di cooperative di garanzia, strutture che si sono rivelate uno strumento prezioso a supporto della crescita dei settori dell industria, dell artigianato e del commercio. Tali organismi, cui possono aderire anche le Camere di commercio, le banche e le società finanziarie, hanno lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati, per iniziative connesse alle loro attività. L Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, alle condizioni fissate dalla legge, i fondi rischi costituiti dalle cooperative per le suddette finalità. L articolo 8 interviene per sostenere l inizio dell attività da parte dei giovani professionisti, anche tramite il sostegno per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. L articolo 9 prevede interventi di sostegno per i professionisti, al fine di favorire la conciliazione tra gli impegni del lavoro e quelli della maternità, e di consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l attività professionale. Gli interventi potranno essere attuati anche tramite gli enti previdenziali delle relative professioni. III

5 L articolo 10 prevede che l Amministrazione regionale promuova l avvio di forme collettive di esercizio dell attività tra professionisti che esercitano la stessa professione o diverse professioni. Tutti gli interventi previsti nel presente Capo necessitano di regolamenti di esecuzione, previsti dall articolo 11, con cui saranno disciplinati criteri e modalità per la concessione degli incentivi. L articolo 12 contiene le norme finanziarie. Considerata l importanza del settore cui si rivolge ed il carattere innovativo delle norme si confida nell unanime approvazione da parte del Consiglio regionale. IV

6 - 1 - Capo I Finalità Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. 2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni. 3. Il riconoscimento previsto dall articolo 4 è concesso esclusivamente ai fini della presente legge. 4. Ai fini della presente legge, per utente di un attività professionale si intende qualunque soggetto che sia destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale anche parziale. Capo II Consulta regionale delle professioni Art. 2 (Istituzione della Consulta regionale delle professioni) 1. E istituita presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e professioni, la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all orientamento, all aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. Art. 3 (Composizione e funzionamento)

7 La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta. 2. Essa è composta: a) dall Assessore competente che la presiede; b) dal Direttore regionale della struttura competente in materia di lavoro e professioni; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni regolamentate e disciplinate dalla legge e organizzate in ordini e collegi; 3. I rappresentanti delle singole professioni sono designati dall ordine o dal collegio. 4. Sono ammessi alla Consulta regionale gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge. 5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni. Capo III Associazioni per attività professionali non regolamentate Art. 4 (Riconoscimento) 1. Ai fini della presente legge, per attività professionali non regolamentate si intendono le attività professionali per le quali la legislazione dello Stato non richieda l iscrizione ad albi o elenchi tenuti da ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni, possono essere riconosciute associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non regolamentate.

8 Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, lo statuto dell associazione deve escludere ogni forma di discriminazione nei confronti degli esercenti l attività professionale considerata e deve includere tra le proprie finalità: a) la tutela degli interessi degli utenti; b) la vigilanza sull obbligo degli associati di attenersi scrupolosamente alle regole deontologiche che lo stesso statuto predispone o richiama analiticamente; c) l irrogazione a carico degli associati di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione delle regole deontologiche. 4. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non regolamentate, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma Le associazioni iscritte nel Registro di cui al comma 4 possono rilasciare, previa verifica, attestati riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica dei professionisti associati. 6. L attestato di cui al comma 5 non costituisce requisito necessario per l esercizio dell attività professionale. 7. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio degli attestati di cui al comma 5. Articolo 5 (Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate) 1. E istituito presso la struttura competente in materia di lavoro e di professioni il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all orientamento, all aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. 3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

9 Il Comitato è composto: a) dall Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato; b) dal Direttore regionale competente in materia di lavoro e professioni, o da un suo delegato; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge. 5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni. Capo IV Interventi a favore dei professionisti Art. 6 (Aggiornamento professionale) 1. L Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. 2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, collegi e associazioni professionali riconosciute e con le Università e altri istituti scientifici. Art. 7 (Cooperative di garanzia) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria. 2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma L Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

10 - 5 - a) siano costituite da almeno 100 professionisti; b) lo statuto della cooperativa preveda l obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita; c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall esercizio della professione; d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi ovvero siano titolari dell attestato di cui all articolo 4, comma 5. Art. 8 (Interventi a favore dell avvio delle attività professionali) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. Art. 9 (Interventi a favore delle persone) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità. 2. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l attività professionale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione. Articolo 10 (Interventi per favorire l associazionismo) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l avvio di forme collettive di esercizio delle attività tra professionisti che esercitino la medesima o diverse professioni.

11 - 6 - Art. 11 (Regolamenti d esecuzione) 1. Con regolamenti d esecuzione, da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10. Art. 12 (Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 6 fanno carico all unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Per le finalità previste dall articolo 7 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n programma Rubrica n Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - spese correnti con la denominazione Interventi in materia di professioni, con riferimento al capitolo 8001 ( ) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.>> e con lo stanziamento di euro per l anno Per le finalità previste dall articolo 8 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8003 ( ) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale e con lo stanziamento di euro per l anno Per le finalità previste dall articolo 9 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8004 ( ) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai

12 - 7 - professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e con lo stanziamento di euro per l anno Per le finalità previste dall articolo 10 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8005 ( ) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Interventi per la promozione dell avvio di forme collettive di esercizio delle attività tra professionisti che esercitino la medesima o diverse professioni e con lo stanziamento di euro per l anno All onere complessivo di euro per l anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 4, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l anno 2004 della unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2003 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l anno 2004.

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 107 Presentato dalla Giunta regionale

Dettagli

Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell industria, del commercio e dell artigianato.

Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell industria, del commercio e dell artigianato. Legge Regionale 01 marzo 2012, n. 12 Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell industria, del commercio e dell artigianato. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico

Dettagli

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73 Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73 Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana 04/01/2006 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 1 Art. 1 (Principi

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 1/2017 (Atti del Consiglio) Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA

Dettagli

TOSCANA Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

TOSCANA Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. TOSCANA Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali. Art. 1 Finalità e oggetto della legge 1. La presente legge, nel

Dettagli

#$ "!%& ' "() *$& + '#,,&-$). / /( 3

#$ !%& ' () *$& + '#,,&-$). / /( 3 ! " #$ "!%& ' "() *$& + '#,,&-$). / +0*,-&.1&,,,2 /( 3! " 2& #$ ## " $ 3 $ )4. 1. La presente legge definisce, in armonia con i principi fondamentali dello Stato in materia di professioni ed in coerenza

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

Dettagli

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 1 (Principi e finalità) L.R. 21 Ottobre 2008, n. 16 Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio (1) Art. 1 (Principi e finalità)

Dettagli

REGOLAMENTO per il funzionamento della CONSULTA SPORTIVA

REGOLAMENTO per il funzionamento della CONSULTA SPORTIVA Allegato n. 1 alla delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2007 CITTA DI ORZINUOVI Provincia di BRESCIA A R E A S E R V I Z I G E N E R A L I REGOLAMENTO per il funzionamento della CONSULTA SPORTIVA

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE n. 265/9^ di iniziativa del consigliere regionale Gianpaolo chiappetta, recante:

PROPOSTA DI LEGGE n. 265/9^ di iniziativa del consigliere regionale Gianpaolo chiappetta, recante: PROPOSTA DI LEGGE n. 265/9^ di iniziativa del consigliere regionale Gianpaolo chiappetta, recante: interventi in materia di sostegno e innovazione delle attivita professionali Il Dirigente F.to antonio

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE - 1 - TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Attribuzioni Art. 3 - Programmazione dell attività Art. 4 - Ordinamento Art. 5 - Direttore Art. 6 - Risorse umane Art. 7

Dettagli

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, N. 13 Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate (BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Dettagli

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

Dettagli

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI Articolo 1 Denominazione e sede E costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

Dettagli

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell

Dettagli

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 30 (B.u.r. 20 agosto 1998, n. 71) Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali Interventi a favore

Dettagli

"Politiche regionali per il coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città".

Politiche regionali per il coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città. LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, 28 "Politiche regionali per il coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città". (BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Dettagli

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità. Leggi Regionali d'italia Calabria L.R. 18-7-2011 n. 23 Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità. Pubblicata

Dettagli

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA ALLEGAO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 22/04/2011 Art. 1 FINALITÀ Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25-06-1999 REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica". (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 30) ARTICOLO 1 (Finalità ) Il Consiglio Regionale

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

Dettagli

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1 COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15 Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1 Art. 1 (Finalità della legge) 1. La Regione, in osservanza dell'articolo

Dettagli

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) L.R. 10 Agosto 2006, n. 9 Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato (1) SOMMARIO Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Definizione dei profili formativi Art. 3 Piano Formativo

Dettagli

proposta di legge n. 83

proposta di legge n. 83 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 83 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 26 agosto 2016 ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE

Dettagli

15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio

15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio Regione Lazio DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 8 novembre 2016, n. G13107 Integrazione della determinazione n. G04684/2016 "Approvazione dello

Dettagli

Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21

Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21 Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" Art

Dettagli

Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO

Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE PSICOFISICO GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE Bolzano - via Perathoner, 10 Tel. 0471/94.62.57 Merano via Roma, 27 Tel. 0473/21.22.33 XIII legislatura Disegno di legge Disegno di legge provinciale ISTITUZIONE DELLA FIGURA

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37)

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37) Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 37) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 10 aprile 2001

Dettagli

Si aggiunga come primo riconoscimento:

Si aggiunga come primo riconoscimento: PROPOSTA DI EMENDAMENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO TRATTE DAL DOCUMENTO "RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010 Nuove disposizioni in materia di parità e di

Dettagli

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante

Dettagli

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144/1999 E ART. 145, COMMA 10, LEGGE N. 388/2000) I L C I P E VISTA la

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16-02-1990 REGIONE LAZIO Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 14 del 19 maggio 1990 Il Consiglio regionale

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Dettagli

Pdl 73 Proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile)

Pdl 73 Proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile) Pdl 73 Proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile) SOMMARIO Preambolo Art. 1 Sostituzione del titolo della legge regionale

Dettagli

Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità Disegno di legge concernente Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell area sanitaria. Testo ddl Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità 1. Ai sensi

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-04-2011 REGIONE LOMBARDIA Istituzione del Consiglio per le pari opportunità ARTICOLO 1 (Oggetto) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 18 SUPPLEMENTO del 3

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI Art. 1 (Finalità e

Dettagli

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20 Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21 B.U.R. 20/4/1996 n.20 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE [1] Articolo

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV. REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 525 13/09/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 12953 DEL 08/09/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: PROGR.,

Dettagli

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34 L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0198/Pres. Regolamento di cui all articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006,

Dettagli

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1) Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1) Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Il Consiglio regionale

Dettagli

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità Disegno di legge concernente Norme sulla partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna ai processi decisionali dell Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. CAPO

Dettagli

1. Per i fini indicati all articolo 1, comma 1, lettera a), l Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:

1. Per i fini indicati all articolo 1, comma 1, lettera a), l Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità: Atti consiliari - 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Art. 1 (Finalità) 1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, in materia trasportistica, la Regione

Dettagli

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL Norme in materia di Polizia Locale.

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL Norme in materia di Polizia Locale. REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 29-10-1988 Norme in materia di Polizia Locale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario di Governo ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dettagli

Legge Regionale 2/2002

Legge Regionale 2/2002 Estratto Legge Regionale 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni (e art. 49 della L.R. 18/2003) Disciplina organica del turismo Art. 2 (Carta dei diritti del turista) L Amministrazione regionale

Dettagli

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 X LEGISLATURA ATTI: 12022 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell Italia all

Dettagli

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato, Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione. 1. È istituito,

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO Art. 1 Finalità 1 - La Regione Lombardia riconosce lo Spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, componente fondamentale,

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 73/2016 (Atti del Consiglio) Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell identità

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 124 Presentata dai Consiglieri Gottardo, Valenti, Asquini,

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni) Criteri e modalità per l organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale. Istituzione Albo dei beneficiari

Dettagli

REGIONE PIEMONTE L:R.

REGIONE PIEMONTE L:R. REGIONE PIEMONTE L:R. 29 ottobre 1992, n.43 Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna B.U. Regione Piemonte 4 novembre 1992, n.45

Dettagli

Compilativo e non innovativo

Compilativo e non innovativo Tiziano Tessaro Compilativo e non innovativo Il D. Lgs. n. 267/00, con il quale è stato approvato il T.U. enti locali non ha capacità novativa, dal momento che l art. 31 della L. 3 agosto 1999 n. 265

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 13-04-1996 REGIONE BASILICATA INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE Fonte: BOLLETTINO

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Disposizioni generali. Capo II Le organizzazioni di volontariato

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Disposizioni generali. Capo II Le organizzazioni di volontariato - 1 - INDICE Art. 1 - (Oggetto della legge) Capo I Disposizioni generali Capo II Le organizzazioni di volontariato Art. 2 - (Principi) Art. 3 - (Valore del volontariato) Art. 4 - (Attività di volontariato)

Dettagli

Art. 1 (Modifiche all art. 1)

Art. 1 (Modifiche all art. 1) Legge regionale 8 novembre 2016, n. 33 Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria). (BURC n. 112 del 9 novembre 2016) Art. 1 (Modifiche

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2810 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI) di concerto con il Ministro dell istruzione, dell

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. La seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. La seguente legge: Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 43 Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità. IL CONSIGLIO

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 74/2016 (Atti del Consiglio) Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella

Dettagli

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE Servizio giuridico istituzionale Area assistenza tecnico legislativa PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE L.R. 7 MARZO 2016, N. 1 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL REGIONE UMBRIA Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL REGIONE UMBRIA Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici. LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-08-1995 REGIONE UMBRIA Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici. (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 45 del 6 settembre 1995) Il Consiglio Regionale

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 - (Finalità della legge) INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE

Dettagli

DISCIPLINARE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N.

DISCIPLINARE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. ALLEGATO A DISCIPLINARE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 5 (NORME PER LA TRASPARENZA DELL ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA) Art. 1 (Finalità)

Dettagli

Proposta di legge regionale Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l autonomia personale delle persone con disabilità

Proposta di legge regionale Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l autonomia personale delle persone con disabilità Proposta di legge regionale Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l autonomia personale delle persone con disabilità Indice Preambolo Art. 1- Oggetto Art. 2- Finalità Art. 3- Interventi

Dettagli

R E G I O N E L A Z I O

R E G I O N E L A Z I O X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO

Dettagli

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Gruppo consiliare Democratici di Sinistra l Ulivo Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 191 Prot. n. 7820/2.6 del 14.06.2007 Firenze, 14 giugno 2007

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri

Dettagli

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15/11/2006 e modificato con deliberazione C.C. n.

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 36628 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 26-6-2017 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 902 L.R. n. 33/2006 e s.m.i. Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutte e

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia 1

Consiglio Regionale della Puglia 1 1 LEGGE REGIONALE Norme in materia di formazione per il lavoro 2 LEGGE REGIONALE Norme in materia di formazione per il lavoro Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Principi generali

Dettagli

L. 30-12-2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. ----------------------

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 10-02-2011 REGIONE UMBRIA «Norme per il sostegno dei gruppi d acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera

Dettagli

Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 21/11/2016

Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 21/11/2016 Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1348 SEDUTA DEL 21/11/2016 OGGETTO: Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per

Dettagli

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche. 7.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMAZIONE ARTICOLO 1 (Ambito

Dettagli

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione 07/09/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione 07/09/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72 Regione Lazio DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 4 settembre 2017, n. G12035 Attuazione dell'art. 16 L.R. 24 dicembre 2008 n.31 come modificato dall'art. 13 L.R. 10 agosto 2016

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93 Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 93 Disposizioni per il sostegno dei genitori separati

Dettagli

Le Autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati

Le Autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati F O C U S R I F O R M A C O S T I T U Z I O N A L E 24 F E B B R A I O 2016 Le Autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati di Alberto Lucarelli Professore ordinario di Diritto costituzionale

Dettagli

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, N. 77 Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi" (BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 27 Dicembre 1989

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE CAMPANIA << Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >>

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE CAMPANIA << Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >> LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 02-07-1996 REGIONE CAMPANIA > Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 43

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 30/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 30/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 28 luglio 2015, n. 395 POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'azione 3.3.1

Dettagli

Apprendistato di alta formazione e di ricerca SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA

Apprendistato di alta formazione e di ricerca SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 467 DEL 25 MARZO 2016 Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 - D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA la Regione Friuli Venezia Giulia,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE SICILIA Legge 1994043 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 3-11-1994 REGIONE SICILIA Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti

Dettagli

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009

Dettagli

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1) L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1) SOMMARIO Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Requisiti per l individuazione

Dettagli

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004 5(*,21(80%5,$ /(**(5(*,21$/(1'(/ 1RUPHLQPDWHULDGLVSHWWDFRORª Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004,/&216,*/,25(*,21$/( KDDSSURYDWR /$35(6,'(17('(//$*,817$5(*,21$/( 35208/*$

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 adottata nella seduta del 27 Ottobre 2009. ART. 1 NORMA GENERALE

Dettagli

A relazione dell'assessore Ferrari:

A relazione dell'assessore Ferrari: REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 19-4310 Sostegno ad integrazione dell'anno 2015 e per l'anno 2016 al progetto "Call Center ed accoglienza in emergenza

Dettagli

A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio

A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare. LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 03-10-2007 REGIONE UMBRIA Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30-08-1991 REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 7 settembre

Dettagli

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 46 DEL REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 46 DEL REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 25-08-1977 REGIONE CAMPANIA

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra la

PROTOCOLLO D INTESA. tra la PROTOCOLLO D INTESA tra la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l istruzione e per l innovazione digitale del Ministero dell istruzione,

Dettagli

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE R E G I O N E P U G L I A ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE Regolamento Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU28 13/07/2017

REGIONE PIEMONTE BU28 13/07/2017 REGIONE PIEMONTE BU28 13/07/2017 Codice A1902A D.D. 5 luglio 2017, n. 312 Progetto Bottega scuola (D.G.R n. 23-4944 del 02/05/2017) - IV edizione. Elenco delle imprese ammesse, elenco delle imprese ammesse

Dettagli