REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
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- Carolina Pellegrino
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1 REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1.0 COSTITUZIONE 1. E costituito presso la sede municipale dei comuni di Mozzate e Limido Comasco il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile, chiamato Corpo. 2. Al Corpo possono aderire cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza. 3. L attività del Corpo, in primo luogo, è finalizzata a coadiuvare i Comuni associati nel campo della protezione civile per: l attuazione, in ambito comunale ed intercomunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali e provinciali; l adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale ed intercomunale; la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali, se ritenuti necessari; 4. Il Corpo avrà sede principale presso il Comune di Mozzate, il quale provvederà ad approntare idonei locali. Sarà possibile inoltre, in caso di esigenze particolari, attivare, presso altri comuni associati, distaccamenti del Corpo. 5. Parte integrante del presente regolamento è il Regolamento Interno del Corpo, in seguito allegato. Art. 2.0 Organi 1. Il Comitato di Gestione è costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o da loro delegati e dal Coordinatore del Corpo. 2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25 novembre 2004 il Comune di Mozzate ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di servizi comunali e funzioni con il Comune di Limido Comasco, tra cui i servizi per la sicurezza, ossia polizia locale e protezione civile. Art. 2.1 Comitato di Gestione 1. Il Comitato di Gestione, oltre alle attribuzioni previste in altri articoli, provvede: a controllare il funzionamento del Corpo; a prenderne atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione al servizio da parte di altri comuni; a determinare annualmente in via preventiva l ammontare delle quote associative e di gestione di cui all art. 2.3, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio di cui all art. 2.7; a compilare il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento del Corpo, corredandolo di una relazione illustrativa dell attività svolta nell anno del Corpo medesimo; il preventivo e il rendiconto annuale devono essere trasmessi ai Comuni associati ed al Coordinatore del Corpo; ad individuare tra le risorse presenti un Coordinatore del Corpo Volontari di Protezione Civile da sottoporre, come proposta di nomina dei Sindaci. 2. Il Comitato di Gestione è convocato dal Coordinatore con comunicazione, anche telefonica, ai componenti in via ordinaria almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione, ed in via straordinaria, almeno 24 ore prima. 3. Le riunioni del Comitato non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei membri del Comitato stesso; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Funge da - 1 -
2 Segretario il componente più giovane fra i presenti; o da un segretario verbalizzante messo a disposizione dal comune ospitante o referente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale. Art. 2.2 Il Coordinatore 1. Il Coordinatore è responsabile unico del Corpo. 2. Il Coordinatore deve: sovrintendere al buon funzionamento del Corpo; convocare e presiedere il Comitato di Gestione; curare i rapporti con gli organi competenti dei Comuni convenzionati e con gli Enti interessati; firmare gli atti del Comitato di Gestione. Art. 2.3 Quota associativa 1. Ogni Comune associato versa al Comune referente, di cui all art. 2.4, entro il mese di gennaio dell esercizio finanziario, la quota associativa fissa determinata dal Comitato di gestione in base ad apposito preventivo di spesa. Il contributo associativo copre le spese di funzionamento del Corpo utilizzate nella gestione sia ordinaria che d emergenza (assicurazione volontari, materiali, mezzi, etc ). 2. Le spese generali di funzionamento sono suddivise in base alla popolazione residente dei Comuni convenzionati stabilita in base agli abitanti residenti. Art. 2.4 Comune referente 1. Il Comune di Mozzate è il Comune referente. 2. Il Comune referente previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all art. 2.3 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di Gestione entro il 31 Gennaio. Art. 2.5 Rendiconto annuale delle spese 1. Alla chiusura dell esercizio finanziario il Comitato di Gestione compila il rendiconto delle entrate e delle spese sulla base della documentazione prodotta dal Comune referente. In caso di disavanzo questo sarà posto a carico dei Comuni associati e suddiviso proporzionalmente alle quote fisse di cui all art. 2.3; l eventuale avanzo sarà utilizzato invece per la riduzione proporzionale delle quote associative successive. 2. Il bilancio consuntivo verrà approvato entro il 30 Aprile dell anno successivo all anno in esame; eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati entro il 31 Ottobre dell anno successivo all anno di riferimento. Art. 2.6 Durata della convenzione 1. I Comuni hanno la facoltà di recedere dalla convenzione con avviso di recesso fatto pervenire a mezzo di raccomandata A.R. al Presidente del Comitato di Gestione. 2. Il recesso nel corso dell anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata e non esime dal dovere di versare le eventuali pendenze economiche. Eventuali attrezzature acquistate con fondi comuni rimarranno di proprietà del comune del Corpo. 3. Nel caso di scioglimento totale del Corpo le attrezzature acquistate con fondi comuni saranno devolute ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore presenti sul territorio e convenzionate. Il materiale sarà liquidato alle Organizzazioni di volontariato secondo la specializzazione
3 Art. 2.7 Ammissione al Corpo 1. L ammissione al Corpo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, all accettazione della stessa da parte del Comitato di Gestione e all accettazione da parte del volontario del Regolamento Interno del Corpo. 2. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Corpo, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l appartenenza al Corpo ed il grado ricoperto. 3. I Comuni convenzionati hanno l obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Corpo contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della Legge 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Art Autorità comunale 1. Il Sindaco, ai sensi dell art. 15 della Legge 255/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Art. 4.0 Attività del Corpo 1. Il Sindaco di ogni comune, con il supporto del Coordinatore del Corpo, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: assicurare la partecipazione del Corpo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); garantire turni di reperibilità propri, dell Ente e dei partecipanti al Corpo, indicando, altresì capacità e tempi di mobilitazione; curare al proprio interno l informazione, la formazione e l addestramento del Corpo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate, in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio, anche in collaborazione con altri comuni; informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile; gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente; ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile. Art. 5.0 Attività formativa 1. I volontari devono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia Servizio protezione civile o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, etc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, sono ritenuti idonei. Art. 6.0 Operazioni di emergenza 1. Il Corpo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Art. 7.0 Obblighi dei volontari - 3 -
4 1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 5.0 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi predisposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nella attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza), nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Art. 8.0 Garanzie ai volontari 1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Corpo, purché il Corpo sia regolarmente iscritto nell appostito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell ambito delle attività di protezione civile tra quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato; b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, pubblico o privato; c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall art. 4 della Legge 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; d) rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in: e) spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità dell art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; f) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; g) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; h) ai datori di lavoro, pubblici o privati, dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Art. 9.0 Garante dell osservanza 1. Il Sindaco di ogni comune associato, è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. Art Sanzioni disciplinari 1. L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Corpo, condizionano l appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare le seguenti sanzioni disciplinari, attuate dal Coordinatore, sentito il parere vincolante del Comitato di Gestione (Unione dei Sindaci). 2. I volontari che tengano una condotta non conforme agli impegni del presente regolamento e del Regolamento interno del Corpo, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari (come specificato negli artt. 5.0 e 5.1 del Regolamento Interno del Corpo): 1. richiamo verbale; 2. ammonizione scritta; 3. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi; 4. espulsione. Art Nuove adesioni - 4 -
5 1. E consentita l adesione alla Convenzione di altri Comuni, previa approvazione del presente regolamento nei modi di legge dal competente organo deliberativo, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all art La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni momento previa adozione di atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i Comuni associati. Art Controversie 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati, saranno decise dal difensore civico del Comune referente
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