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2 INTRO I soggetti che effettuano ricorrenti operazioni non imponibili (quali esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie ) maturano una costante posizione di credito IVA verso l Erario A questi soggetti, al ricorrere dei requisiti richiesti viene concessa loro la possibilità di procedere all acquisto di beni e servizi senza l applicazione dell IVA (art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72)

3 ESPORTATORE ABITUALE Lo status di esportatore abituale lo si acquisisce quando la % derivante dal rapporto tra l ammontare dei corrispettivi delle cessioni all esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d affari, è superiore al 10% Al ricorrere di tale requisito, l operatore può acquistare od importare, nell anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza il pagamento dell IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento Nel volume d affari non rientrano le operazioni fuori campo IVA di cui agli art. da 7 a 7-septies Dpr 633/72, per le quali dal 2013 vige l obbligo di fatturazione

4 PLAFOND Il plafond, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale,viene alimentato da: - esportazioni dirette e triangolari (art. 8 c. 1 lett. a) Dpr 633/72) - cessione all esportazione effettuate a soggetti non residenti che provvedono al trasporto o spedizione dei beni fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna (art. 8 c. 1 lett. b) Dpr 633/72) - operazioni assimilate alle cessioni all esportazione (art. 8-bis c. 1 Dpr 633/72) - servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali (art. 9 c. 1 Dpr 633/72)

5 - cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE (art. 50-bis c. 4 lett. g) DL 331/93) - cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della UE (art. 50- bis c. 4 lett. f) DL 331/93) - cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano (art. 71 c. 1 Dpr 633/72) - cessioni di beni non imponibili, comprese le fattispecie connesse alle operazioni triangolari (art. 41 DL 331/93) - cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli o ittici effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale (art. 34 e 51 DL 331/93) - margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che vanno a formare il plafond (DL 41/95)

6 FORMAZIONE DEL PLAFOND Il plafond viene a formarsi con le operazioni registrate nell anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti (nel caso si facesse ricorso al metodo del plafond mobile) nel registro delle fatture emesse E importante sottolineare come il plafond è alimentato da tutte le operazioni non imponibili effettuate verso l estero la cui fattura sia annotata nel registro delle fatture emesse. Non si fa riferimento alle operazioni effettuate

7 UTILIZZO DEL PLAFOND Il momento di utilizzo del plafond non coincide con il momento in cui le fatture passive o le bollette doganali di importazione vengono annotate nel registro acquisti L utilizzo del plafond viene fatto coincidere con il momento di effettuazione degli acquisti e/o importazione ai sensi dell art. 6 Dpr 633/72 Il plafond fisso può essere utilizzato dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di inizio dell attività, mentre per il plafond mobile dal 1 gennaio dell anno in cui siano già trascorsi almeno 12 mesi dall inizio dell attività

8 CALCOLO DEL PLAFOND Il plafond può essere determinato in 2 diversi modi: - plafond fisso o solare fa riferimento alle operazioni registrate nell anno solare precedente. Al 1 gennaio di ciascun anno, il plafond disponibile per detto anno è costituito dalle operazioni non imponibili registrate nell anno precedente e poi, nel corso dell anno di utilizzo, è sufficiente controllare che gli acquisti/importazioni senza applicazione dell imposta non superino l ammontare del plafond disponibile

9 - plafond mobile o mensile si prende come riferimento le operazioni registrate nei 12 mesi solari precedenti. All inizio di ciascun mese solare, è necessario verificare la sussistenza dello status e l ammontare del plafond di cui si dispone che, a sua volta, è dato da: esportazioni ed operazioni assimilate progressivo utilizzo Alla fine dei mesi successivi a quello in cui si sono realizzati i primi acquisti in sospensione, si ha che il progressivo utilizzo è pari a: progressivo utilizzo alla fine del mese precedente + esportazioni registrate nel 13 mese che si espelle (segno -) plafond utilizzato nel mese che si chiude (segno -)

10 PASSAGGI DI PLAFOND La modifica del metodo di calcolo del plafond può avvenire solo dal 1 gennaio dell anno successivo e non in corso d anno Il passaggio dal plafond fisso a quello mobile non comporta nessun problema, in quanto il plafond disponibile all inizio dell anno è pari alle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nell anno solare precedente Il passaggio dal plafond mobile a quello fisso comporta che il plafond disponibile all inizio dell anno è pari al plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile

11 OPERAZIONI STRAORDINARIE E PLAFOND Il diritto di acquistare beni e servizi senza applicazione dell imposta può essere trasferito nel caso di: - affitto d azienda, in tal caso il plafond è trasferito a condizione che sia espressamente previsto nel contratto di affitto (art. 8 c. 4 Dpr 633/72). L avvenuto trasferimento deve essere comunicato entro 30 giorni all A.E. mediante raccomandata. Considerato però che il trasferimento deve essere segnalato nella comunicazione di variazione dati, si ritiene che tale adempimento supplisca all invio della raccomandata

12 - fusioni, in tal caso il subentro della società incorporante o risultante dalla fusione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società che si estingue, determina il trasferimento del relativo plafond - scissioni, la beneficiaria acquisisce il diritto ad acquistare ed importare in sospensione d imposta maturato in capo alla scissa - cessione di ramo d azienda o conferimento d azienda, in tal caso il trasferimento è possibile se nel contratto di cessione/conferimento è specificato che il cessionario/ conferitario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del cedente In entrambi i casi elencati, il trasferimento del plafond si segnala nel modello di variazione dati entro 30 giorni dall efficacia dell operazione

13 SPLAFONAMENTO E SANZIONI Lo splafonamento si verifica quando il plafond viene utilizzato oltre i limiti consentiti La sanzione prevista va dal 100 al 200% dell imposta evasa ed è a carico dell esportatore abituale Sanare spontaneamente la violazione tramite l istituto del ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni applicate (art. 13 D.Lgs 472/97) Il ravvedimento è percorribile sia che lo splafonamento si riferisca ad acquisti interni che ad importazioni

14 La regolarizzazione nei confronti di fornitori nazionali avviene mediante 2 diverse procedure: 1. emissione di nota di debito da parte del fornitore, ossia il fornitore emette una fattura integrativa per l IVA originariamente non applicata e la annota nel registro delle vendite. L esportatore abituale annota la fattura integrativa nel registro acquisti detraendo l IVA e contestualmente provvede al ravvedimento operoso 2. emissione di autofattura in duplice copia da parte dell esportatore abituale contenente i dati di ciascun fornitore o prestatore, nonché il numero di protocollo attribuito alle fatture ricevute e per ciascuna di esse l ammontare eccedente il plafond, ed infine l imposta che avrebbe dovuto essere addebitata nelle singole fatture. Successivamente una copia va presentata all A.E. L imposta a suo tempo non assolta andrà versata, unitamente a sanzioni ed interessi con modello F24 Lo splafonamento in dogana a seguito di un importazione può essere regolarizzato interpellando direttamente la Dogana interessata (C.M. n.23/e del 1999)

15 DICHIARAZIONE D INTENTO La dichiarazione d intento è quel documento che consente l acquisto di beni e servizi in sospensione d imposta L adempimento è stato oggetto di recente modifica e trova applicazione così come lo conosciamo oggi dal 11 febbraio 2015 La disciplina prevede che l esportatore abituale debba: - trasmettere in via telematica all A.E. la dichiarazione d intento - scaricare la ricevuta di avvenuta trasmissione - stampare la dichiarazione trasmessa unitamente alla ricevuta - inviare la documentazione stampata al proprio fornitore

16 L invio telematico all A.E. della dichiarazione può avvenire: - direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline - tramite i soggetti incaricati ai sensi dell art. 3 c. 2-bis e 3 Dpr 322/98 Ai fini della trasmissione è possibile utilizzare il software gratuito Dichiarazioni di intento dal sito

17 Il cedente/prestatore deve: - verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento da parte dell esportatore abituale dal sito internet dell A.E. tramite l apposito servizio online. Il dichiarante e il ricevente possono, inoltre, consultare le informazioni relative alle lettere d intento accedendo al proprio Cassetto Fiscale - registrare entro 15 giorni le dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro - emettere fattura non imponibile ai sensi dell art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72 indicando gli estremi della dichiarazione d intento ricevuta - in sede di dichiarazione IVA annuale, riepilogare i dati contenuti nelle lettere d intento ricevute

18 BENI/SERVIZI NON ACQUISTABILI CON IL PLAFOND La disciplina prevede che determinati acquisti di beni o servizi non possano avvenire in esenzione d imposta Questi beni e servizi sono: - fabbricati (le limitazioni valgono anche se sono acquistati in leasing o contratti d appalto) - aree fabbricabili - beni e servizi per i quali l IVA è indetraibile, anche per effetto del pro-rata di detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss Dpr 633/72

19 SANZIONI APPLICABILI Nel caso in cui il cedente/prestatore effettui l operazione e fatturi non imponibile art. 8 Dpr 633/72, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento, è soggetto alla sanzione fissa che va da 250 a Nei casi in cui invece sia stata rilasciata la dichiarazione d intento in assenza dei presupposti, dell omesso pagamento dell IVA risponde unicamente l esportatore abituale. Allo stesso modo, dell omesso pagamento dell imposta a fronte di dichiarazione presentata in dogana risponde soltanto l esportatore abituale che l ha sottoscritta e non anche lo spedizioniere doganale che l ha presentata. In tali casi la sanzione applicabile va dal 100 al 200% dell imposta non applicata

20 CONSIDERAZIONI FINALI La dichiarazione di intento non può produrre effetti oltre il 31 dicembre dell anno di emissione Per la revoca non sono mai state date istruzioni ufficiali: si ritiene pertanto che possa avvenire in qualsiasi forma

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