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1 Il Segretario Generale Fascicolo 1.1.1/1/2010 Bologna, 22 dicembre 2010 Ai Dirigenti dell'ente Alle Posizioni Organizzative e p.c. Alla Presidente della Provincia Beatrice Draghetti Agli Assessori Provinciali Al Direttore Generale Giovanni Cherubini Al Capo di gabinetto Stefano Ramazza Oggetto: Circolare per l applicazione dell istituto della Segnalazione certificata di inizio attività SCIA di cui all art. 19 della L. 241/ PREMESSA Con la disposizione del comma 4 bis dell'art. 49 del D.L n nell art. 19 della L. 241/90 la Dichiarazione di inizio attività (Dia) viene sostituita con la Segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA. Ai sensi di detta disposizione, infatti, le espressioni segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono rispettivamente quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia ovunque ricorrano, anche come parte di un'espressione più ampia e la disciplina relativa sostituisce 1 Come novellato dall art 49 comma 4 bis del D.L. n. 78 del , convertito dalla legge n. 122 del Convertito dalla legge n

2 direttamente, dal 31/7/2010 3, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Il nuovo istituto, inoltre, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE La Scia è applicabile alle attività già soggette a DIA: queste, fatto salvo quanto si dirà successivamente, sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto a quelle già elencate nel precedente testo dell'art. 19, comma 1, L. 241/1990. Si tratta sempre, al pari della DIA, di un istituto derogatorio rispetto al regime procedimentale tipico, in quanto il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività si forma sulla base della sola presentazione della dichiarazione dell'interessato, ma senza dover attendere il decorso dei trenta giorni richiesti, invece, per la DIA 4. Infatti, a norma del secondo comma del citato art. 19 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Pertanto, l'avvio dell'attività è libero e immediato in quanto prescinde da ogni comportamento della amministrazione, fatta salva la verifica della completezza formale della documentazione presentata ed i successivi controlli. Rispetto al campo di applicazione della Dia, il nuovo testo dell'art 19 non apporta modifiche per quanto concerne le condizioni e i requisiti sostanziali. Infatti: 1) la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale; 2) il rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale (atti vincolati privi di contenuto discrezionale); 3) non deve essere previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale. 3 Data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge introduttivo dell'istituto in oggetto. 4 Fatto salvo quanto era disposto in tema di Dia immediata dalla L.69/2009, che oggi è da intendersi superata; cfr paragrafo 5 della Circolare del Segretario Generale P.G in data 10/7/2009 e reperibile sulla intranet alla voce documenti/circolari e direttive/archivio/anno

3 Il nuovo testo innova sotto due aspetti. In primo luogo, la novella stabilisce che la Scia non opera nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 5. La Dia era, invece, precedentemente esclusa per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte al patrimonio culturale, paesaggistico e dell'ambiente. Quindi, l'inapplicabilità della Scia non è più generalizzata a tutti gli atti delle suddette amministrazioni, ma è circoscritta solo a quei procedimenti in cui si ravvisino vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In secondo luogo tra le esclusioni non sono più contemplati gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità. I procedimenti relativi a tali settori, pertanto, possono ricadere in ambito Scia. Competerà, dunque, agli uffici, nella valutazione dei procedimenti da sottoporre a Scia e di quelli già sottoposti a Dia individuare le procedure ove sussistono o meno vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e, del pari, applicare, in presenza dei requisiti di legge, la Scia anche a quei procedimenti che attengano alla salute e alla pubblica incolumità. Restano ancora esclusi dal campo di applicazione Scia gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria, come già per la Dia. 3. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. La presentazione della Scia può avvenire con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale 6, ossia mediante: consegna diretta all'archivio e protocollo generale della Provincia trasmissione telematica con dichiarazione firmata digitalmente e invio alla casella di posta istituzionale dell'ente 5 Nel precedente testo dell'art. 19, la Dia era esclusa per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte (omissis) alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente. 6 Già indicate nel punto 2 della circolare dello scrivente Ufficio in data 21/06/2007 P.G in tema di Dia, reperibile sulla intranet alla voce documenti/circolari e direttive/archivio/anno

4 fax raccomandata A/R, o anche per posta semplice con la precisazione che l'attività potrà essere avviata solo quando l'interessato ha notizia dell'avvenuto ricevimento da parte dell'ente, attestato dalla data di protocollazione. In merito alla documentazione da produrre, l'interessato presenta la segnalazione su modulo predisposto dal servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 82/2005 e dell'art 9 del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, allegando, ove previsto dalla legge o da regolamento: dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le quali il servizio competente deve predisporre la relativa modulistica (o l'eventuale integrazione del modulo di segnalazione). Su tali dichiarazioni occorre effettuare 7, entro un congruo termine, controlli puntuali in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto o comunque controlli a campione in misura non inferiore al 5% sul numero dei soggetti che presentano la segnalazione. Nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dalla possibilità di esercitare l'attività e incorre nelle responsabilità penali previste dalla legge; attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ovvero dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle Imprese di cui all'art 38 co. 4 della L. 133/2008, come attuato dal D.P.R. 159/2010, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Per asseverazione e attestazione si intendono le dichiarazioni di conformità, rese da un tecnico, di un progetto alle prescrizioni di legge o di atti amministrativi generali (es. prescrizioni edilizie, urbanistiche); per dichiarazione di conformità si intende l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa 8 ; elaborati tecnici per consentire le verifiche di competenza della amministrazione a supporto delle attestazioni e asseverazioni sopra dette; eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati / dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese di cui all'art 38 comma 4 della L. 133/2008, in sostituzione di pareri di organi e di enti appositi o in caso siano previste verifiche preventive da parte dei 7 Ai sensi dell'art 22 del Regolamento sul procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale. 8 Come da definizione contenuta nel D.P.R. del 6/9/2010 n. 159 e nel D.P.R. del 7/9/2010 n. 160/

5 medesimi 9. Si rinvia al paragrafo 6 per la disciplina dei controlli da effettuarsi su tali atti sostitutivi. L'attività istruttoria, dunque, spetta all'interessato (cd. privatizzazione della funzione istruttoria), attraverso autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. All'amministrazione compete, invece, la funzione di programmazione e pianificazione generale, nonché quella di controllo delle attività. 4. REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE Ove la segnalazione risulti irregolare o incompleta, sotto il profilo formale e non sostanziale, il Responsabile del procedimento deve, non appena possibile, richiedere rettifica o integrazione alla documentazione presentata assegnando un termine non superiore a 30 giorni 10, a pena di decadenza, e sospende il termine di 60 giorni per i controlli di cui al comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90. A tal fine occorre comunicare, nella relativa nota all'interessato, tanto detta sospensione del termine, quanto la decadenza della segnalazione certificata in caso di mancata integrazione o regolarizzazione della stessa nei termini assegnati. 5. CONTROLLI ENTRO I 60 GIORNI Il potere di controllo di cui al novellato comma 3 dell'art. 19 è esercitato dall'amministrazione competente, ossia quella che avrebbe dovuto rilasciare il provvedimento, in modo pieno, entro 60 (e non più 30) giorni dal ricevimento della segnalazione attestato dal sistema di protocollo. Il controllo, dunque, è successivo rispetto alla presentazione della segnalazione ovvero all'inizio dell'attività (e non più preventivo come nella Dia, salvo il caso della Dia immediata ), e non ha efficacia condizionante per l'esercizio dell'impresa. Se non esercitato, esso si estingue, fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3 in ordine ai provvedimenti in via autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 e e dal successivo comma 4. L'attività di controllo, come nella Dia, è obbligatoria: è presupposto necessario per esercitare il potere sanzionatorio e ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente. L'art. 19 comma 3, infatti, dispone che i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi sono disposti 9 Di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.19 della L. 241/ Ai sensi dell'art 2, comma 7, della L. 241/90 e dell'art 12 del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale. 5

6 dall'amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1. Tale controllo si articola, fatto salvo quanto detto in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, in: a) una verifica istruttoria della presenza sostanziale dei requisiti che deve risultare da un verbale istruttorio, conservato agli atti e/o nella motivazione del provvedimento; b) una verifica ispettiva in loco, ove necessario, della quale si dà atto in un verbale di accertamento, pure conservato agli atti. Il sopralluogo, infatti, è, come era nella Dia, eventuale, e viene svolto nei casi che in concreto presentano incertezze e in base al principio di proporzionalità. Dal controllo possono derivare i seguenti provvedimenti: a) nel caso in cui il controllo risulti positivo, presa d'atto della regolarità dell'attività o atto di archiviazione, che è opportuno adottare per fini di trasparenza anche interna, anche quando il privato si sia conformato alle indicazioni dell'amministrazione, nell'ipotesi di cui al successivo punto c) ed abbia adottato le misure necessarie di legittimità; b) divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi; c) ove possibile, obbligo di conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a 30 giorni, scaduto il quale, in difetto di conformazione, deve scaturire il divieto di prosecuzione dell'attività. Trattandosi di provvedimenti che incidono sulla sfera del cittadino, il divieto di prosecuzione va adeguatamente motivato ed emesso sulla base di effettive carenze per le quali la prosecuzione dell'attività contrasta con interessi generali. La motivazione di tali provvedimenti sanzionatori non deve risiedere nella generica indicazione dell'assenza dei requisiti e presupposti, ma deve illustrare le ragioni per le quali tali requisiti e presupposti non si ritengono soddisfatti. Essa risulta fondamentale sia in caso di provvedimenti di decadenza e di inibizione dell'attività soprattutto quando questa è già avviata, sia nelle ipotesi di conformazione dell'attività, dovendo evidenziare in modo chiaro le carenze rilevate onde consentire la conformazione. Tali provvedimenti sanzionatori, essendo limitativi della sfera giuridica dei privati, acquistano efficacia con la comunicazione effettuata ai destinatari, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90. 6

7 Inoltre, come per la Dia 11, si ritiene opportuna effettuare la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di un divieto di prosecuzione dell'attività; al contrario non è necessaria nel caso di provvedimento conformativo. Fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma 3 in ordine ai provvedimenti in via autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 e dal successivo comma 4, il potere di controllo si esaurisce nel termine di 60 giorni. Nel caso in cui all'interessato sia consentito di conformare l'attività, detto termine viene sospeso. Il responsabile del procedimento provvede a verificare l'avvenuta conformazione e dispone l'archiviazione della pratica o, in caso di esito negativo, adotta senza indugio il provvedimento inibitorio. 6. CONTROLLI DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI In caso di attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o di dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, in sostituzione di pareri o verifiche da parte di ulteriori organi o enti appositi 12, al fine di consentire a questi ultimi le verifiche successive il Responsabile del procedimento provinciale dovrà provvedere a dare tempestiva notizia della presentazione della segnalazione all'organo o ente competente secondo le modalità ordinarie. Qualora questo riscontri una difformità rispetto alle attestazioni, asseverazioni o dichiarazioni di conformità rese, la struttura della Provincia, una volta ricevutane la notizia, provvederà anche oltre il termine di 60 giorni, ai sensi del terzo periodo del comma 3. Del pari, se la Provincia interviene come amministrazione interessata in un procedimento di competenza di altro ente (es. il Comune tramite il proprio Sportello Unico), il responsabile dovrà provvedere subito al controllo richiesto e dare comunicazione del relativo esito all'ente medesimo. 7. CONTROLLI OLTRE I 60 GIORNI Decorso il termine di 60 giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 19 è possibile esercitare: a) provvedimenti in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90; b) poteri inibitori di cui al primo periodo del comma 3, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, oltre la segnalazione alle competenti autorità per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali; 11 Vedi Circolare del Segretario Generale, P.G del 21/06/2007 al punto 4, cfr. nota Di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.19. 7

8 c) poteri inibitori e conformativi in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, o la difesa nazionale, con la precisazione che il potere inibitorio è subordinato al motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 8. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO La novella introduce una nuova fattispecie penale che si verifica ogniqualvolta si dichiari o si attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti negli atti che corredano la segnalazione (attestazioni, asseverazioni, progetti tecnici, etc.) da parte dei soggetti preposti (tecnici abilitati, Funzionari agenzia delle imprese, professionisti, etc.). 13 Tale fattispecie si aggiunge alle responsabilità penali di cui all'art 76 del D.P.R. 445/2000, in particolare alla fattispecie dell'art. 483 c.p. per false dichiarazioni rese, in un atto pubblico, a un pubblico ufficiale da parte di un privato. E' importante ricordare che, in virtù dell'art. 361 c.p., sussiste in capo al pubblico ufficiale l'obbligo di riferire e denunciare tempestivamente all'autorità giudiziaria il reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni. Restano ferme, invece, le disposizioni dell'art. 21, comma 2 e comma 2 bis, della L. 241/1990 in merito ai poteri sanzionatori (amministrativi), di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dalle specifiche leggi di riferimento. Tali poteri sanzionatori permangono anche una volta consumatosi, per decorso del termine, il potere di controllo a fini interdittivi, non essendo subordinati ad alcun termine perentorio. Si ritiene comunque di confermare l'orientamento maturato per la Dia 14 per il quale il potere sanzionatorio non va esercitato prima o contestualmente alla adozione dei provvedimenti inibitori, ma soltanto una volta spirato il termine di 60 giorni per l esercizio dei poteri di controllo da parte dell amministrazione, una volta che: - il privato abbia proseguito l esercizio dell attività nonostante sia stato destinatario di un atto di inibizione a seguito dei controlli; - il privato non si sia conformato agli obblighi imposti dall Amministrazione a seguito dei controlli. 13 Cfr. comma 6 art. 19 L. 241/ E già espresso nella circolare sopra richiamata, cfr nota 6. 8

9 9. TABELLE PROCEDIMENTALI : INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CUI OPERA LA SCIA L'art. 7, comma 6, del Regolamento sul procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale prevede che il Direttore Generale approvi le variazioni delle tabelle procedimentali determinate da modifiche legislative e organizzative. Alla luce di tale disposizione è necessario apportare le modifiche alle suddette tabelle, previa verifica, da parte dei settori e servizi interessati, di quei procedimenti già sottoposti a Dia che possono ricadere in ambito Scia, nonchè di quelli non ancora deprocedimentalizzati che abbiano i requisiti per l'applicazione delle nuove norme, unitamente a tutte le altre informazioni fondamentali per l'interessato. Si riportano qui di seguito i contenuti ed i riferimenti che devono essere indicati nelle tabelle procedimentali, già previsti anche per la Dia: la denominazione del procedimento in cui opera la Scia; la normativa di riferimento; la struttura responsabile: ossia l ufficio deputato a ricevere la Scia, a svolgere i controlli sulla segnalazione e sull attività, a richiedere eventualmente integrazioni o rettifiche, a trasmettere le risultanze all organo decisore affinché adotti, ove necessario, i provvedimenti conformativi o inibitori. Si tratta, quindi, di un responsabile della procedura, che diventerà di procedimento ai sensi del regolamento provinciale, solo nel caso in cui si debbano adottare i citati provvedimenti inibitori; la persona fisica responsabile: ovvero il dipendente a tempo indeterminato responsabile della u.o. cui è assegnata la responsabilità del procedimento o altro dipendente della stessa u.o. stabilmente delegato dallo stesso responsabile o da suo superiore; l organo decisore: il dirigente o il responsabile di p.o. preposto o sovraordinato all ufficio responsabile, che avrà la competenza ad adottare gli eventuali provvedimenti inibitori o conformativi; le note: ciascuna struttura può mettere discrezionalmente in evidenza le peculiarità della singola procedura; è importante specificare che, a seguito delle verifiche spettanti all amministrazione, possono essere adottati eventuali provvedimenti conformativi, inibitori e, successivamente al decorso dei termini per i controlli, in via di autotutela. La verifica dei procedimenti finalizzata all'aggiornamento delle tabelle, secondo i contenuti sopra riportati, dovrà pervenire all'u.o. Servizi generali ed innovazione entro il 7 febbraio

10 Confido nel consueto spirito di collaborazione, invitandovi a segnalare tempestivamente per via e- mail all'u.o. Servizi generali ed innovazione (Avv. Francesco Tentoni), ed allo scrivente per conoscenza, le più significative difficoltà interpretative od operative. Ciò consentirà di mettere in calendario incontri di approfondimento tematici. Per completezza si riporta in calce alla presente il testo novellato dell'art. 19 L. 241/1990. Cordialmente Il Segretario Generale (dr. Giovanni Diquattro) Documento firmato digitalmente 10

11 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di 11

12 notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. ((4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)). 5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 12

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