Interventi per l assistenza continuativa ai non autosufficienti
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- Daniela Pini
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1 DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Interventi per l assistenza continuativa ai non autosufficienti (Approvato dal CRT in data 06/08/2007) 1 MATERIA E OGGETTO DELLA PROPOSTA La proposta di legge intende disciplinare l istituzione di un apposito fondo regionale destinato al finanziamento di servizi sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti. 2 - ESIGENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E SOCIALI L esigenza principale da cui muove la proposta di legge è quella di precostituire le condizioni idonee ad assicurare alla popolazione anziana ed alla popolazione disabile che vedono pregiudicata la propria autonomia personale una serie di servizi assistenziali di livello qualitativamente e quantitativamente adeguato volti a migliorarne le condizioni di vita. Ciò per far fronte all avanzato processo di invecchiamento della popolazione ed alla articolazione dei bisogni differenziati delle persone disabili, assicurando nel contempo al cittadino la certezza su tempi, quantità e qualità delle risposte assistenziali idonee per affrontare e risolvere il proprio bisogno. Attraverso la costituzione del Fondo per la non autosufficienza si intende appunto ridisegnare complessivamente le politiche assistenziali nell area della non autosufficienza, in primo luogo verso gli anziani e verso i disabili minori e adulti, puntando al miglioramento delle condizioni di vita dell intera comunità toscana. Le risorse pubbliche finalizzate a questo scopo saranno quindi fortemente potenziate e gestite in modo coordinato. Sarà inoltre necessario delineare una idonea organizzazione del sistema dei servizi sociosanitari integrati per la persona non autosufficiente, in quanto attualmente non viene assicurato un sufficiente livello di copertura dei bisogni. Le risposte assistenziali risultano parziali e sostanzialmente non adeguate. La proposta di legge interverrà anche a modifica delle leggi regionali vigenti in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e del sistema dei servizi sociali e definirà
2 uno specifico modello organizzativo dei servizi sociali e dei servizi sanitari territoriali. Saranno inoltre disciplinate le modalità operative delle varie unità funzionali professionali coinvolte. 3 - OBIETTIVI Finalità generale della proposta La proposta di legge intende configurare e disciplinare il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati nell area della non autosufficienza, affermando alcuni principi generali: - il principio di universalità dell accesso e di certezza delle prestazioni ritenute appropriate per i non autosufficienti; - il rafforzamento del diritto di cittadinanza rendendo possibile il passaggio dal riconoscimento del titolo alla prestazione, a quello del diritto alla certezza della prestazione socio-sanitaria appropriata - la crescita della responsabilità pubblica nel riconoscere e assicurare livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti. Obiettivi specifici La legge regionale istituirà un apposito fondo regionale, vincolato al finanziamento dei servizi nell area della non autosufficienza. Nel fondo confluiranno: - una quota di risorse del fondo sanitario, oggi destinate al sostegno della quota sanitaria dei servizi sociosanitari ai non autosufficienti; - una quota di risorse del fondo sociale, oggi destinata al sostegno della quota sociale dei medesimi servizi sociosanitari; - una ulteriore quota di risorse derivanti dal prelievo fiscale aggiuntivo deciso dal legislatore regionale per tale specifica finalità; - tutte le risorse provenienti da successioni o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria;
3 - le risorse provenienti dal fondo nazionale per l assistenza alle persone non autosufficienti, nonché eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della legge. La proposta di legge intende inoltre migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali in favore dei soggetti non autosufficienti estendendo, rispetto all attuale, il numero complessivo degli assistiti. L offerta dei servizi assistenziali sarà articolata in tre distinte tipologie (residenziale, semiresidenziale, domiciliare) e sarà privilegiata la permanenza del soggetto non autosufficiente all interno del contesto familiare. L orientamento è infatti quello di garantire prioritariamente ed ove possibile la domiciliarità, assicurando forme di sostegno diretto alla famiglia nelle attività di cura e forme di sostegno indiretto (aiuti economici) a chi si avvale di assistenti familiari regolarmente assunti. Lo sviluppo di servizi semiresidenziali, che la proposta di legge intende potenziare, è appunto nell ottica di mantenere il più a lungo possibile l anziano nel contesto familiare. Analogamente, l inserimento in strutture residenziali, salvo i casi di totale inadeguatezza familiare, verrà inteso come tendenzialmente temporaneo e teso ad assicurare alla famiglia un periodo di sollievo dalle cure. Un altro obiettivo rilevante della proposta di legge è quello di potenziare e rendere omogeneo sul territorio il volume delle risorse pubbliche complessivamente dedicate al sostegno alla non autosufficienza, attraverso appositi accordi da definire tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, che preciseranno i rispettivi impegni in ordine alle risorse da dedicare a tali politiche. La programmazione dei servizi sociosanitari destinati ai non autosufficienti confluirà nel piano integrato sociale, nella apposita sezione di raccordo con il piano sanitario regionale (Sezione 7 Interventi sociali e sanitari integrati).
4 Sul piano organizzativo, l intervento sarà basato su due elementi essenziali, che consentiranno di semplificare in modo consistente l accesso ai servizi e di ottimizzare la risposta assistenziale. Essi consistono: - nella messa a regime, in ogni Zona Distretto, di un Punto Unico di Accesso (PUA) per le prestazioni sociosanitarie, che consentirà al richiedente di ottenere, con un unico contatto una risposta assistenziale strutturata per la persona non autosufficiente; - nella costituzione di Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) con funzioni di valutazione delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente e di predisposizione di un percorso assistenziale personalizzato. 4 - DESTINATARI DELL INTERVENTO Destinatari della proposta La proposta di legge intende assicurare le prestazioni assistenziali alle persone anziane ed anche alle persone disabili che presentano un quadro di limitazione della propria autonomia personale, al fine di consentire loro il miglioramento delle condizioni di vita. Le condizioni di bisogno saranno accertate secondo indicatori multidimensionali, definiti dalla stessa legge, che tengano conto di difficoltà organico-funzionali, cognitivocomportamentali e socio-relazionali-ambientali. Le condizioni del soggetto saranno rappresentate secondo indici di gravità sulla base di metodologie definite dalla legge. Sarà inoltre legislativamente determinato il livello minimo assistenziale da garantire. Fatto salvo il principio di universalità dell accesso, potrà essere prevista una compartecipazione economica al costo delle prestazioni sulla base dei livelli di reddito familiare secondo l indice ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Pubbliche amministrazioni coinvolte
5 - enti locali singoli ed associati - aziende UU.SS.LL. - ASP (Aziende di Servizi pubblici alla Persona) 5 - STRUMENTI DI INTERVENTO La proposta di legge intende fissare standard minimi dei servizi sociosanitari, che saranno definiti in rapporto al numero dei residenti anziani sul territorio. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO Competenza legislativa regionale interessata dalla proposta Per la parte sociale, si tratta di competenza residuale, poiché la materia degli interventi di carattere sociale non fa parte né del comma 2 dell articolo 117 della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato), né del comma 3 dell articolo 117 citato (competenza legislativa concorrente). Per la parte sanitaria, si tratta di competenza concorrente ai sensi dell articolo 3 septies, comma 8, del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Leggi regionali che già disciplinano la materia - legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) - legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Rapporto tra la normativa regionale attuale e quella futura La normativa in vigore, contenuta nelle ll.rr. n.40/2005 e n.41/2005 sopra citate, sarà assoggettata a modifiche ed integrazioni. E prevista la possibilità di emanare norme transitorie relative al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Altri riferimenti normativi
6 La Regione, nella materia, non deve dare attuazione né deve uniformarsi ad alcuna normativa comunitaria. Non risultano sentenze della Corte costituzionale, né della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né giudizi pendenti di fronte alle medesime Corti. Non risultano, inoltre, pronunce di altre autorità giurisdizionali, né procedure di infrazione della Commissione europea ai sensi dell articolo 226 del trattato istitutivo della C.E., né ricorsi del Governo avverso leggi di altre regioni. Incidenza della proposta sulle competenze istituzionali di enti locali La proposta coordina, nella materia, le funzioni proprie delle Aziende sanitarie con quelle proprie degli enti locali. 7 ANALISI FINANZIARIA La previsione finanziaria si colloca nell ambito delle scelte indicate dal DPEF per il 2008, con particolare riferimento al PIR 2.05 Assistenza e integrazione per la non autosufficienza. La gradualità dell intervento viene sintetizzata dall ammontare complessivo delle risorse di fonte regionale che passa da una previsione massima di 350 milioni di euro per arrivare nel 2010 a toccare i 450 milioni di euro. Il livello e la dinamica complessiva dell intervento saranno correlati a quanto verrà destinato, nelle previsioni della prossima finanziaria, al progetto a livello statale, nell ambito della revisione dello welfare. La quantificazione effettiva delle risorse destinate al Fondo, compresa la distribuzione fra risorse di derivazione regionale sanitaria e sociale, di quelle di fonte statale, di quelle aggiuntive attraverso il ricorso alla leva fiscale, sarà, quindi, definita durante la concertazione con le parti sociali nell ambito della manovra di bilancio 2008 e pluriennale (legge di bilancio e legge finanziaria), che conferirà alla legge la necessaria copertura finanziaria e ne indicherà le forme. La specificazione dei criteri della manovra sulle risorse finanziarie alla base della costituzione del Fondo, così come le modalità di assegnazione delle risorse saranno contenuta nel progetto definitivo dell intervento, che accompagnerà la proposta di legge e che costituirà modifica ed integrazione della programmazione di settore.
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