Proposta di Regolamento del parlamento e del Consiglio europeo sui gas fluorurati a effetto serra - COM(2012) 643 final

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1 Proposta di Regolamento del parlamento e del Consiglio europeo sui gas fluorurati a effetto serra - COM(2012) 643 final Nel contesto della tabella di marcia verso un economia a basse emissioni di carbonio, lo scorso 26 novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento europeo per la riduzione graduale ( phase down ) delle emissioni di gas fluorurati. Le misure introdotte dalla Commissione attraverso la presente proposta di Regolamento di fatto anticipano in Europa l applicazione di una normativa per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati, in linea con le attuali proposte presentate dalle diverse parti aderenti al Protocollo di Montreal. Tali proposte hanno registrato scarsi progressi nei negoziati, poiché Cina, India, Brasile e altri paesi hanno rifiutato l inclusione di vincoli all immissione sul mercato di gas fluorurati nel quadro legislativo afferente al Protocollo di Montreal. L attuale legislazione comunitaria in merito ai gas fluorurati è costituita da due atti legislativi principali: - Regolamento (EC) n. 842/2006, incentrato sulla prevenzione delle perdite durante l uso (contenimento) e alla fine della vita utile di (prevalentemente) apparecchiature fisse e sull introduzione di divieti in riferimento ad un numero limitato di gas fluorurati utilizzati prevalentemente per applicazioni di nicchia ben definite (Regolamento sui gas fluorurati); - Direttiva 2006/40/EC del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce restrizioni sull uso dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 150 nell ambito dei sistemi di climatizzazione dei nuovi veicoli a motore (Direttiva MAC). Inoltre, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è completato da dieci Regolamenti della Commissione che stabiliscono il formato per la rendicontazione, la forma delle etichette e ulteriori requisiti di etichettatura, requisiti standard per il controllo delle perdite, requisiti per i programmi di formazione e certificazione, nonché il formato per la loro notifica. La presente proposta legislativa ha lo scopo di rafforzare tutte le misure attualmente in vigore, sia per il contenimento delle perdite di questa tipologia di gas, che per ciò che concerne l etichettatura delle apparecchiature interessate. La proposta introduce un tetto massimo annuale di immissione di idrofuorurocarburi sul mercato, ad eccezione degli HFC importati nell Unione per essere distrutti e dei produttori o importatori di meno di 1000 tonnellate equivalenti di CO2 all anno. L immissione in commercio degli idrofluorocarburi sarà regolata da un sistema di quote. La Commissione è tenuta a determinare, entro il 31 ottobre 2014 e revisionabile a cadenza triennale, una quantità massima di immissione annuale per ciascuna impresa produttrice, importatrice o la cui attività è interessata da questa tipologia di sostanze, calcolata in base alla media annuale delle quantità di HFC di cui è stata comunicata la produzione/importazione dal 2008 al 2011.

2 La proposta prevede altresì l istituzione di un registro elettronico a livello nazionale delle quote per l immissione in commercio di HFC, le quali potranno essere trasferite in parte o in toto ad altre aziende nell Unione. La normativa lascia però alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di rivedere le predisposizioni normative incluse negli allegati della proposta legislativa, introducendo nuove sostanze oppure andando a modificare il potenziale di riscaldamento globale delle sostanze disciplinate. Il regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio Di seguito un analisi dettagliata della proposta legislativa. Articolo 2 Prevenzione delle emissioni L articolo prevede il divieto del rilascio di emissioni di gas fluorurati ad effetto serra in atmosfera al di fuori degli usi tecnicamente consentiti, e spinge gli operatori che svolgono le seguenti attività ad adottare tutte le possibili precauzioni volte ad impedirne il rilascio involontario: - Installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione delle attrezzature di cui all art. 3; - Installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione di attrezzature di condizionamento mobili contenenti gas fluorurati; - Installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione di quadri elettrici che contengono SF6; - Consegna o ricezione di gas fluorurati per lo svolgimento delle attività di cui sopra. Articolo 3 Controllo delle perdite L articolo obbliga gli operatori interessati da apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale equivalente a 5 tonnellate di CO2 ad assicurarsi che tali attrezzature siano sottoposte a controlli per individuare le fuoriuscite accidentali, ad eccetto delle apparecchiature sigillate ermeticamente, ed etichettato come tale, contenente gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 10 tonnellate di CO2. In particolare, la proposta legislativa propone un elenco dettagliato delle attrezzature interessate: - Apparecchiature fisse di refrigerazione; - Apparecchiature fisse di condizionamento d aria; - Pompe fisse di calore; - Sistemi di protezione fissi antincendio; - Camion frigoriferi e rimorchi refrigerati; Articolo 4 Sistemi di rilevamento delle perdite Gli operatori delle apparecchiature elencate precedentemente, con un potenziale di riscaldamento globale pari a 500 tonnellate di CO2, devono garantire che l apparecchio sia dotato di un sistema di rilevazione delle perdite. Articolo 5 Tenuta dei registri

3 Gli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra non contenuti in schiume, sono obbligati a registrare le seguenti informazioni di identificazione per ogni componente dell attrezzature: - Quantità e tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati; - Quantitativi di gas fluorurati ad effetto serra aggiunti, accompagnati dalle motivazioni; - Quantitativi di gas fluorurati ad effetto serra recuperati; - Tassi di perdita osservati; - L identificazione; - Le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell articolo 3; - Le misure adottate per il recupero e lo smaltimento dei gas fluorurati, nel caso in cui l apparecchio sia stato disattivato. Fintanto che le registrazioni sopraelencate non saranno registrate nella banca dati creata appositamente dalle autorità competenti degli Stati membri, gli operatori dovranno tenere i registri per almeno due anni in seguito allo smantellamento delle attrezzature, mentre dovranno essere conservate per almeno cinque anni le copie dei registri contenenti per le informazioni relative all identificazione dell impresa e la persona che ha provveduto all installazione, manutenzione e riparazione o smantellamento dell attrezzatura. La Commissione si riserva di decidere la struttura dei dati elencati precedentemente, nonché di specificare come debbano essere stabilite e mantenute le registrazioni tramite un provvedimento attuativo. Articolo 6 Emissioni in fase di produzione I produttori di composti fluorurati sono obbligati a prendere tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Con particolare riferimento alle emissioni di trifluorometano (HFC-23), prodotte in quantità significative nel processo di fabbricazione, i produttori devono garantirne il completo smaltimento. Articolo 7 Recupero L articolo predispone un elenco di tutte le apparecchiature interessate da misure per il recupero dei gas fluorurati, del loro riciclo, rigenerazione o distruzione. Nello specifico: - Circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore; - Apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra a base di solventi; - Sistemi di protezione antincendio ed estintori; - Apparecchi elettrici. La Commissione si riserva il potere di adottare atti delegati per modificare l elenco presentato e includere ulteriori tipologie di attrezzature. Articolo 8 Formazione e certificazione L articolo assegna agli Stati membri l onere di stabilire programmi di formazione e certificazione per i seguenti soggetti: - Operatori adibiti all installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione delle attrezzature elencate all articolo 3;

4 - Operatori adibiti all installazione, manutenzione, riparazione o disattivazione di quadri elettrici contenenti SF6; - Operatori adibiti al controllo delle fuoruscite di perdite di cui all articolo 3; - Operatori atti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra di cui all articolo 7. I certificati forniti saranno validi per un periodo temporale massimo di 5 anni. Sarà sempre a carico degli Stati membri la notifica alla Commissione in riferimento ai programmi di formazione e certificazione stabiliti entro il 1 gennaio Articolo 9 Restrizioni all immissione in commercio L articolo vieta l immissione sul mercato di prodotti ed attrezzature specifiche elencate nell Allegato III, differenziate a seconda del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra ivi contenuti. Tale divieto non si applica tuttavia alle apparecchiature per le quali sono previsti criteri di progettazione ecocompatibile ai sensi della Direttiva 2009/125/CE. La Commissione si riserva il diritto di emendare la lista contenuta nell Allegato III, al fine di includere ulteriori prodotti ed attrezzature contenenti gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale pari a 150 o superiore. Articolo 10 Etichettatura e informazioni sui prodotti L articolo vieta l immissione sul mercato di prodotti ed attrezzature contenenti gas fluorurati senza etichettatura. Elenca quindi tutte le tipologie di apparecchiature interessate: attrezzature di refrigerazione, attrezzature di condizionamento, pompe calorifere, sistemi di protezione antincendio, quadri elettrici, bombolette spray che contengono gas fluorurati ad effetto serra, nonché tutte le tipologie di contenitori di gas fluorurati ad effetto serra. Inoltre, l articolo elenca tutte le specifiche che devono essere inserite nell etichetta, sebbene riservi alla Commissione il potere di modificare attraverso atti di implementazione, nonché l adozione di atti delegati, i requisiti specificati in materia di etichettatura, al fine di includere nuovi prodotti o apparecchiature nella lista. Articolo 11 Controllo dell uso L articolo vieta l utilizzo di SF6 nell ambito delle attività di pressofusione del magnesio e di riciclaggio delle leghe di pressofusione del magnesio. Per ciò che concerne gli impianti che utilizzano una quantità di SF6 inferiore a 850 kg l anno, tale divieto si applica a partire dal 1 gennaio L articolo vieta inoltre l impiego di SF6 per il riempimento dei pneumatici. L uso di gas fluorurati ad effetto serra, o di miscele che contengono gas fluorurati ad effetto serra, con un potenziale di riscaldamento globale di 2500 o superiore, al fine di revisionare impianti di refrigerazione con carica equivalente a 5 tonnellate di CO2 o maggiore viene vietata con decorrenza 1 gennaio Articolo 12 Precarica delle apparecchiature

5 L articolo vieta la carica di attrezzature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore con idrofluorurocarburi prima della loro immissione sul mercato a partire dal terzo anno dopo l entrata in vigore del presente Regolamento. Tali apparecchiature possono essere precaricate solo se la loro utilizzazione è prevista da parte di operatori autorizzati ai sensi dell articolo 8. Articolo 13 Riduzione dell immissione in commercio degli idrofuorocarburi Questo articolo prevede a carico della Commissione l obbligo di garantire affinché la quantità di idrofuorocarburi prodotti e importati sul mercato dell Unione non superi le quantità calcolate nell Allegato V, introducendo in tal modo un tetto massimo annuale di immissione di idrofuorurocarburi sul mercato, ad eccezione degli HFC importati nell Unione per essere distrutti e dei produttori o importatori di meno di 1000 tonnellate equivalenti di CO2 all anno. Anche in questo caso, la Commissione si riserva il potere di adottare atti delegati per modificare le quantità massime annuali di emissioni e per esentare l immissione specifica di idrofluorurocarburi necessari per motivi sanitari e di sicurezza, per i quali non sarebbe garantita un offerta sufficiente. Articolo 14 Assegnazione di quote per l immissione in commercio degli idrofuorurocarburi L articolo prevede che la Commissione debba determinare, entro il 31 ottobre 2014, per ogni produttore e importatore una quantità massima di immissione in commercio di HFC, calcolato in base alla media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l importatore hanno comunicato di aver prodotto o importato dal 2008 al Entro il 31 ottobre 2017 e con cadenza triennale la Commissione è altresì invitata al ricalcolo dei valori annui di riferimento indicati precedentemente, sulla base della media annuale delle quantità di HFC prodotte o importate dopo il 1 gennaio Articolo 15 Registro delle quote L articolo prevede l istituzione di un registro elettronico delle quote per l immissione in commercio di HFC. Tale registro deve riportare i nominativi di tutti i produttori ed importatori cui è stata assegnata o trasferita una quota di l immissione, o che intendono presentare una dichiarazione di immissione. Articolo 16 - Trasferimento delle quote Ogni produttore o importatore al quale sia stato determinato un valore di immissione di riferimento, e al quale sia stata assegnata una quota, è libero di trasferirla tutta o in parte ad un altra impresa nell Unione appartenente al registro di cui all articolo 15, previa comunicazione alla Commissione. Articolo 17 Comunicazioni sulla produzione, l importazione, l esportazione e la distruzione Entro il 31 marzo 2014, e successivamente con cadenza annuale, ciascun impresa che ha distrutto, prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o di tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile è tenuta a comunicare alla Commissione i dati di cui all'allegato VII

6 per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione. Ogni impresa è altresì tenuta a far verificare l'accuratezza dei dati trasmessi da un organismo di controllo indipendente, nonché conservare la relazione di verifica per almeno 5 anni. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le soglie per gli obblighi elencati precedentemente e stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato e le modalità di trasmissione delle relazioni di cui al presente articolo. Articolo 19 Riesame Come analizzato precedentemente, la Commissione si riserva il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le predisposizioni normative incluse negli allegati della proposta legislativa, introducendo nuove sostanze o andando a modificare il potenziale di riscaldamento globale delle sostanze disciplinate. Articolo 24 Entrata in vigore Il Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014.

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