COMUNE DI UBOLDO Piazza S. G. Bosco n Uboldo (Va)

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1 COMUNE DI UBOLDO Piazza S. G. Bosco n Uboldo (Va) Regolamento per la concessione di contributi economici ed altri benefici alle Associazioni 1 di 7

2 Capo I DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Finalità 1.L Amministrazione Comunale di Uboldo, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, intende favorire, valorizzare e sostenere tutte le forme associative (associazioni, fondazioni, comitati) operanti sul territorio e costituite con atto pubblico mediante l erogazione di contributi economici, la concessione temporanea di beni mobili e immobili nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale e/o altri benefici. 2. L erogazione di contributi economici, la concessione temporanea di beni mobili e immobili nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale e/o altri benefici di qualunque natura alle Associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e per promuoverne lo sviluppo. Art. 2 Interventi del Comune 1. Gli interventi del Comune a favore dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire mediante: a) erogazione di contributi economici; b) concessione temporanea di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; c) concessione del patrocinio. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono accedere agli interventi di cui all articolo 2 del presente Regolamento le Associazioni costituite con atto pubblico e iscritte all Albo Comunale delle Associazioni nonché i soggetti che operano nel Settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale. 2. Inoltre soggetti beneficiari sono anche Enti ecclesiastici e morali operanti nel territorio del Comune di Uboldo. 2 di 7

3 Capo II SETTORI DI INTERVENTO Art. 4 Settori di intervento 1. Il Comune di Uboldo, per le finalità di cui all art. 1, può intervenire, con l erogazione di contributi economici, la concessione temporanea di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale o altri benefici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori corrispondenti alle tre sezioni dell Albo delle Associazioni: - civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale; - sportivo; - protezione civile. Art. 5 Interventi di carattere straordinario 1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui al precedente articolo non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità. 2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune. Capo III TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTI ECONOMICI Art. 6 Modalità di erogazione dei contributi economici 1. Il Comune di Uboldo concede benefici economici ai soggetti di cui all art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente Regolamento anche per iniziative svolte come attività integrata e/o sussidiaria ai programmi dell Amministrazione Comunale. 2. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per progetti innovativi. 3. La Giunta Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili, privilegerà la concessione di contributi economici a favore di progetti innovativi sulla base di alcuni elementi di valutazione e precisamente: numero dei cittadini coinvolti; originalità del progetto; 3 di 7

4 coinvolgimento con altri enti locali; capacità di messa in rete dell associazionismo uboldese. Art. 7 Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative e per progetti innovativi 1.Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda non oltre il 15 novembre dell anno precedente a quello in cui si devono svolgere le iniziative, qualora ricorrenti, o comunque, solo in casi eccezionali, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell iniziativa. Anche i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di progetti innovativi devono presentare apposita domanda, di norma, non oltre il 15 novembre dell anno precedente. 2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo, se richiesto, dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio. 3. La domanda di contributo deve essere presentata all Ufficio Protocollo del Comune di Uboldo, sottoscritta dal legale rappresentante dell Associazione e devono essere indicati i seguenti elementi: o denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva del soggetto richiedente; o descrizione, luoghi e durata dell iniziativa, della manifestazione, dell attività o del progetto che si intende realizzare; o finalità dell intervento o del progetto ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari; o dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi inerenti, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali; o ammontare del contributo economico richiesto al Comune di Uboldo; o bilancio consuntivo dell anno precedente, firmato dal Presidente dell Associazione (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all estero); o eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor); o impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute; o impegno a presentare a consuntivo la relativa documentazione attestante le spese sostenute (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ecc.); o impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda; o impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: con il contributo del Comune di Uboldo. o dichiarazione di responsabilità ai sensi dell articolo n. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973 (deve essere precisato se il contributo deve essere assoggettato o meno alla ritenuta d acconto del 4%. La ritenuta non deve essere applicata se il contributo è richiesto per l espletamento di attività rientranti nell ambito dei fini istituzionali di ente non commerciale); 4 di 7

5 4. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese complessive previste per l organizzazione e l effettuazione dell iniziativa. 5. L amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere materiale aggiuntivo se necessario. Art. 8 Procedura di concessione dei contributi assegnazione 1. L istruttoria delle domande di contributo pervenute entro il 15 novembre dell anno in corso deve essere effettuata dal Responsabile dell Area Socio Educativa. 2. La Giunta Comunale esamina le domande complete di istruttoria e stabilisce l ammontare del contributo da erogare a favore di ciascuna Associazione. 3. La deliberazione di Giunta Comunale relativa alla concessione dei contributi e benefici economici a favore delle Associazioni che, di norma, viene adottata annualmente, dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta nonché il relativo esito. 4. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il Responsabile dell Area Socio Educativa. Art. 9 Procedura di erogazione dei contributi rendicontazione 1. I contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell articolo 7, a conclusione delle attività per la quale è stato richiesto, vengono liquidati previa presentazione di apposito rendiconto economico da parte dei beneficiari. 2. I contributi concessi per i progetti innovativi, richiesti ai sensi dell articolo 8, vengono liquidati secondo le seguenti modalità: 60% all accoglimento della richiesta; 40% a conclusione del progetto e previa presentazione di apposito rendiconto economico da parte del soggetto beneficiario; 3. Le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante presentazione di idonea documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). 4. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per progetti innovativi, richiesti ai sensi dell art.7, sono inoltre tenuti a presentare, al termine della realizzazione del progetto, una relazione sulle attività effettuate. 5. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici. 6. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito. 7. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute. 8. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano la restituzione della somma eventualmente già elargita e l esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico successivo. 5 di 7

6 9. Qualora il Comune di Uboldo risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all assolvimento dell obbligazione. Capo IV ALTRI BENEFICI Art. 10 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale ed altri benefici 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative, attività o progetti anche con la concessione agevolata dell uso temporaneo di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale. 2. E possibile richiedere anche i seguenti benefici: affissione di locandine o manifesti prodotte dai richiedenti a condizione che rechino in testata la dicitura "Comune di Uboldo" e il logo del Comune di Uboldo; occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia e con successivo rilascio di autorizzazione del Comando di Polizia Locale; disponibilità del personale della Polizia Locale o dell Ufficio Tecnico Comunale; utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà comunale; servizi di utenze elettriche per manifestazioni. 3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l esercizio dell attività e per l'organizzazione delle manifestazioni. 4. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. 5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc. e quant altro regolato mediante convenzione. Art. 11 Patrocinio 1. La concessione del patrocinio per iniziative, manifestazioni e progetti, promosse ed organizzate dai soggetti di cui all articolo 3, costituisce il pubblico riconoscimento e apprezzamento da parte del Comune di Uboldo. 2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento. 3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza ed obbliga il soggetto richiedente all utilizzo dello stemma del Comune su ogni forma pubblicitaria dell iniziativa. 4. La concessione del patrocinio deve essere resa nota dal soggetto che l'ha ottenuto mediante apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa della seguente dicitura: con il patrocinio del Comune di Uboldo. 5. Non può essere concesso il patrocinio quando le iniziative che si intendono realizzare hanno finalità di lucro. Art. 12 Norme di rinvio e finali 6 di 7

7 1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. 2. Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia. 7 di 7

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